Ordinanza
sull’armonizzazione dei registri
(OArRa)
del 21 novembre 2007 (Stato 1° gennaio 2017)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 10 capoverso 2, 14 capoversi 1 e 2, 15 capoverso 2,
19 e 20 della legge del 23 giugno 20061 sull’armonizzazione dei registri (LArRa),
ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
1 La presente ordinanza disciplina nell’ambito dell’armonizzazione dei registri:
- a.
- la tenuta dei registri ufficiali di persone (registri);
- b.
- lo scambio di dati tra i registri;
- c.
- l’invio dei dati dei registri all’Ufficio federale di statistica (UST).
2 Essa disciplina inoltre la piattaforma informatica e di comunicazione centrale della Confederazione (Sedex).
3 Essa contiene disposizioni complementari concernenti il numero d’assicurato AVS.
Art. 2 Definizioni
Nella presente ordinanza s’intende per:
- a.2
- Economia domestica di tipo privato:insieme delle persone conviventi in una stessa abitazione dello stesso edificio;
- abis.3
- Collettività:
- 1.
- case per anziani e case di cura,
- 2.
- alloggi e case di educazione per fanciulli e adolescenti,
- 3.
- internati e case per studenti,
- 4.
- istituti per disabili,
- 5.
- ospedali, cliniche e stabilimenti sanitari analoghi,
- 6.
- istituti per l’esecuzione delle pene e delle misure,
- 7.
- alloggi collettivi per richiedenti l’asilo,
- 8.
- conventi e altri alloggi di organizzazioni religiose;
- b.
- Sedex:piattaforma informatica e di comunicazione centrale che la Confederazione mette a disposizione dei servizi ufficiali competenti per una trasmissione dei dati sicura (secure data exchange);
- c.
- Token:caratteristica d’identificazione unica non falsificabile degli utenti di una rete elettronica (ad esempio in Internet).
2 Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. all’O del 19 dic. 2008 sul censimento federale della popolazione, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009241).
3 Introdotta dal n. 3 dell’all. all’O del 19 dic. 2008 sul censimento federale della popolazione, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009241).
Sezione 2: Tenuta dei registri
Art. 3 Modifiche
1 Se sono previste modifiche sostanziali o l’eliminazione di un registro di cui all’articolo 2 LArRa, l’UST deve esserne informato preliminarmente.
2 Una modifica è considerata sostanziale se interessa gli scopi della statistica federale, in particolare se riguarda gli identificatori richiesti, le caratteristiche o il ritmo di aggiornamento.
Art. 4 Protezione dei dati
I servizi competenti per i registri di cui all’articolo 2 LArRa (organi che tengono i registri) sono essi stessi responsabili del rispetto della protezione dei dati nell’ambito della tenuta dei registri.
Sezione 3: Trasmissione dei dati
Art. 5 Principi
1 Lo scambio di dati tra i registri di cui all’articolo 2 LArRa e l’invio dei dati all’UST avvengono attraverso Sedex o mediante un supporto elettronico di dati conformemente alle istruzioni dell’UST.
2 Lo scambio di dati all’interno di un Cantone può avvenire attraverso i sistemi istituiti a tal fine dai Cantoni e dai Comuni.
3 La Confederazione mette Sedex gratuitamente a disposizione degli organi che tengono i registri. Essa sostiene le spese per la sua realizzazione, gestione e manutenzione.
4 L’UST è il servizio responsabile di Sedex presso la Confederazione. Esso può affidarne la gestione a terzi.
Art. 6 Scambio di dati tra i registri degli abitanti
1 Lo scambio di dati tra i registri degli abitanti in caso di arrivo o partenza avviene costantemente.
2 Lo scambio intercantonale di dati avviene in forma codificata.
3 L’UST coordina i preparativi per la realizzazione dello scambio di dati attraverso Sedex, d’intesa con i Cantoni e l’associazione eCH.
Art. 7 Invio dei dati dei registri federali all’UST
1 I dati estratti dai registri di cui all’articolo 2 capoverso 1 LArRa sono inviati all’UST gratuitamente.
2 L’UST può controllare la qualità dei dati inviati. In caso di invio di dati incompleto o errato, esso può richiedere un nuovo invio per lo stesso giorno di riferimento, determinando i dati da inviare nuovamente e il termine per l’invio.
3 Il contenuto e la periodicità degli invii dei dati sono disciplinati dall’ordinanza del 30 giugno 19934 sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali.
Art. 8 Invio dei dati dei registri cantonali all’UST
1 Gli organi che tengono i registri di cui all’articolo 2 capoverso 2 LArRa inviano all’UST i dati di cui all’articolo 6 LArRa quattro volte l’anno. Il Cantone designa l’organo competente per l’invio dei dati.
2 I giorni di riferimento per l’invio dei dati sono il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre. I dati devono pervenire all’UST entro l’ultimo giorno del mese successivo. Il primo giorno di riferimento è il 31 marzo 2010.
3 All’UST vanno sempre inviati i dati completi. Essi devono contenere almeno le seguenti informazioni:
- a.
- le persone iscritte presso il Comune il giorno di riferimento, indipendentemente dalla relazione di notifica secondo il catalogo delle caratteristiche;
- b.
- le persone decedute durante i 12 mesi precedenti il giorno di riferimento;
- c.
- le persone partite durante i 12 mesi precedenti il giorno di riferimento.
4 L’invio regolare dei dati mediante un supporto elettronico di dati va annunciato all’UST almeno tre mesi prima del primo giorno di riferimento.
Art. 9 Collettività
I Cantoni si assicurano che le persone che soggiornano in collettività siano iscritte nei registri di cui all’articolo 2 capoverso 2 LArRa.
Art. 10 Convalida dei dati per la statistica
1 Affinché siano soddisfatti i requisiti di qualità dei dati inviati dagli organi che tengono i registri di cui all’articolo 2 capoverso 2 LArRa, l’UST gestisce un servizio di convalida.
2 Il servizio di convalida controlla:
- a.
- la completezza dell’invio dei dati;
- b.
- la presenza del contenuto dei registri di cui all’articolo 6 LArRa;
- c.
- l’applicazione corretta degli identificatori e il rispetto dei requisiti del catalogo delle caratteristiche;
- d.
- la correttezza dell’identificatore federale dell’edificio (EGID) e la plausibilità dell’identificatore federale dell’abitazione (EWID) attraverso un confronto con il Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA);
- e.
- la plausibilità delle informazioni sulle singole persone conformemente alle regole di plausibilizzazione.
3 L’UST stabilisce le regole di plausibilizzazione in una direttiva pubblicata in Internet.
4 Esso notifica le lacune rilevate all’organo che ha inviato i dati di cui all’articolo 8 capoverso 1. Questi si assicura che tali lacune siano eliminate.
5 In caso di invio di dati incompleto o errato, l’UST può richiedere un nuovo invio per lo stesso giorno di riferimento, determinando i dati da inviare nuovamente e il termine per l’invio.
6 Il servizio di convalida registra inoltre in un log file il numero e il genere di errori, senza permettere di risalire ai dati personali.
Sezione 4: Utilizzazione di Sedex
Art. 11 Allacciamento dei registri cantonali
1 Il servizio ufficiale di cui all’articolo 9 LArRa notifica all’UST quali sono, sul territorio cantonale, gli organi che tengono i registri di cui all’articolo 2 capoverso 2 LArRa allacciati a Sedex.
2 Gli organi che tengono i registri sono essi stessi responsabili del loro allacciamento a Sedex.
Art. 12 Adattatore per l’allacciamento
1 La trasmissione dei dati attraverso Sedex avviene esclusivamente attraverso un adattatore Sedex.
2 La Confederazione è responsabile della realizzazione e dell’ulteriore sviluppo dell’adattatore. Essa si assume i costi relativi e mette l’adattatore gratuitamente a disposizione degli organi che tengono i registri.
3 Gli organi che tengono i registri di cui all’articolo 2 capoverso 2 LArRa si assumono i costi dell’installazione e della gestione dell’adattatore per l’allacciamento, nonché dell’adattamento del software e dell’hardware dei loro registri.
Art. 13 Certificazione
1 Il software del registro deve essere certificato per l’utilizzazione di Sedex.
2 La certificazione avviene mediante autodichiarazione del concessore della licenza presso il servizio di certificazione. Con l’autodichiarazione, il concessore della licenza conferma che il proprio software è in grado di comunicare con Sedex attraverso l’adattatore conformemente alle prescrizioni della Confederazione.
3 Il servizio di certificazione è l’UST. Esso tiene un elenco dei software dei registri ammessi in virtù di un’autodichiarazione.
Art. 14 Trasmissione dei dati
1 La trasmissione dei dati attraverso Sedex avviene in forma codificata e in una busta elettronica.
2 Ogni trasmissione è registrata. I dati trasmessi possono essere letti unicamente dal servizio destinatario autorizzato.
3 Sedex invia al mittente una conferma per ogni trasmissione riuscita.
4 Se non è aperta dai servizi autorizzati entro un mese, la busta è cancellata assieme all’intero contenuto.
Art. 15 Utilizzazione per altri scopi delle autorità
1 Se attraverso Sedex sono trasmessi dati per altri scopi delle autorità, la trasmissione dei dati avviene secondo le direttive dell’UST.
2 La riscossione di emolumenti da parte dell’UST è disciplinata dall’ordinanza del 25 giugno 20035 sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione.
Art. 16 Protezione dei dati
Se Sedex è utilizzato da altri utenti, questi devono adottare le stesse misure di protezione dei dati degli organi che tengono i registri.
Art. 17 Identità digitale
1 Agli organi che tengono i registri allacciati a Sedex è attribuita gratuitamente un’identità digitale.
2 L’UST tiene un elenco di questi organi e delle loro identità digitali.
3 L’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione rilascia a ciascuno di questi organi e a tutti gli altri utenti di Sedex un certificato finalizzato a:
- a.
- verificare la loro firma elettronica;
- b.
- autenticarli;
- c.
- codificare i dati elettronici loro destinati.6
4 ...7
6 Nuovo testo giusta il n. II 7 dell’all. all’O del 23 nov. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4667).
7 Abrogato dal n. II 7 dell’all. all’O del 23 nov. 2016 sulla firma elettronica, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4667).
Sezione 5: Numero d’assicurato AVS
Art. 18 Notifica all’UCC dell’utilizzazione sistematica del numero d’assicurato AVS
Il servizio ufficiale di cui all’articolo 9 LArRa notifica all’Ufficio centrale di compensazione dell’AVS (UCC) l’utilizzazione sistematica del numero d’assicurato AVS di cui all’articolo 134ter dell’ordinanza del 31 ottobre 19478 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) collettivamente per tutti gli organi del Cantone che tengono i registri di cui all’articolo 2 capoverso 2 LArRa.
Art. 19 Primo aggiornamento completo dei registri cantonali
1 Il servizio ufficiale di cui all’articolo 9 LArRa si assicura che tutti gli organi del Cantone che tengono i registri di cui all’articolo 2 capoverso 2 LArRa chiedano la prima attribuzione e comunicazione completa del numero d’assicurato AVS.
2 La procedura per l’attribuzione e la comunicazione del numero è disciplinata dagli articoli 133bis e 134quater OAVS9.
3 L’UST coordina l’attribuzione e la comunicazione d’intesa con l’UCC e i servizi ufficiali di cui all’articolo 9 LArRa.
4 L’UST stabilisce, d’intesa con i servizi ufficiali di cui all’articolo 9 LArRa, in che modo, a partire da quando e per quale giorno di riferimento possono avvenire gli invii dei dati cantonali all’UCC necessari ai fini dell’attribuzione e della comunicazione.
5 L’UCC ritorna agli organi che tengono i registri il numero unitamente ai dati da essi inviati per l’attribuzione e la comunicazione. Esso comunica inoltre agli organi che tengono i registri i dati tratti dai sistemi d’informazione Infostar e SIMIC.
Art. 20 Comunicazione all’interno del Cantone
1 Gli organi che tengono i registri di cui all’articolo 2 capoverso 2 LArRa possono comunicare il numero d’assicurato AVS ai servizi e alle istituzioni autorizzati a utilizzare sistematicamente il numero per adempiere ai loro compiti legali in virtù di leggi federali o cantonali.
2 La riscossione di emolumenti è disciplinata dal diritto cantonale.
Art. 21 Aggiornamento dei registri federali
1 La prima attribuzione e comunicazione completa del numero d’assicurato AVS ai registri federali di cui all’articolo 2 capoverso 1 è disciplinata dagli articoli 133bis e 134quater OAVS10.
2 L’UST coordina la comunicazione d’intesa con l’UCC e gli organi che tengono i registri.
3 L’UST stabilisce a partire da quando e per quale giorno di riferimento possono avvenire gli invii dei dati all’UCC necessari ai fini dell’attribuzione e della comunicazione.
10 RS 831.101
Art. 22 Aggiornamento del numero d’assicurato AVS
Gli organi che tengono i registri aggiornano costantemente il numero d’assicurato AVS.
Sezione 6: Servizio ufficiale cantonale
Art. 23
1 Il servizio ufficiale di cui all’articolo 9 LArRa coordina la procedura e fa rispettare i termini per l’armonizzazione dei registri d’intesa con l’UST.
2 Esso può richiedere il log file del servizio di convalida di cui all’articolo 10 capoverso 6 per controllare lo svolgimento e la qualità dell’armonizzazione nel Cantone.
Sezione 7: Elenco degli indirizzi
Art. 24 Banca dati
1 L’UST gestisce l’elenco degli indirizzi di cui all’articolo 16 capoverso 3 LArRa sotto forma di banca dati.
2 Esso aggiorna la banca dati trimestralmente.
Art. 25 Impiego
L’UST utilizza l’elenco degli indirizzi esclusivamente per scopi di statistica, ricerca e pianificazione.
Art. 26 Utilizzazione statistica da parte dei Cantoni e dei Comuni
1 I servizi ufficiali dei Cantoni e dei Comuni competenti per la statistica possono chiedere all’UST l’invio dei dati concernenti il loro territorio conformemente all’articolo 17 capoverso 2 LArRa. La domanda va presentata per scritto.
2 L’UST invia i dati al massimo trimestralmente e non prima di un mese dopo aver ricevuto l’ultimo invio di dati dal Cantone. I dati sono inviati in forma codificata.
3 I dati possono essere utilizzati esclusivamente come base di campionamento per rilevazioni statistiche proprie dei Cantoni e dei Comuni.
Art. 27 Regolamento di utilizzazione
1 L’UST emana un regolamento per l’utilizzazione dell’elenco degli indirizzi.
2 L’elenco degli indirizzi non può essere trasmesso a terzi.
Sezione 8: Disposizioni finali
Art. 28 Termini
1 L’armonizzazione dei registri e l’iscrizione del numero d’assicurato AVS nei registri di cui all’articolo 2 LArRa vanno completate entro il 15 gennaio 2010.
2 L’EGID è iscritto in tutti i registri degli abitanti entro il 15 gennaio 2010, l’EWID entro il 31 dicembre 2012.
3 La Confederazione mette Sedex e l’adattatore per l’allacciamento a disposizione dei gestori dei registri a partire dal 15 gennaio 2008.
4 La Confederazione mette Sedex a disposizione dei servizi incaricati della trasmissione dei dati sugli arrivi e sulle partenze degli abitanti a partire dal 15 gennaio 2010.
5 L’UST mette a disposizione il servizio di convalida a partire dal 15 gennaio 2008.
Art. 29 Esecuzione
L’UST esegue la presente ordinanza.
Art. 30 Modifica del diritto vigente
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.
Art. 31 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.