Ordinanza
sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni
(OREA)
del 9 giugno 2017 (Stato 1° aprile 2021)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 10 capoverso 3bis della legge del 9 ottobre 19921
sulla statistica federale (LStat),
ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Scopo del Registro federale degli edifici e delle abitazioni
1 L’Ufficio federale di statistica (UST) tiene per scopi di statistica, ricerca o pianificazione il Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA) come sistema informativo di riferimento.
2 Il REA serve anche all’esecuzione di altri compiti legali.
Art. 2 Definizioni
Nella presente ordinanza si intende per:
- a.
- progetto di costruzione: oggetto che richiede un’autorizzazione edilizia secondo l’articolo 22 della legge del 22 giugno 19792 sulla pianificazione del territorio (LPT);
- b.
- edificio: costruzione immobiliare duratura, coperta, ben ancorata al terreno, in grado di accogliere persone e che serve per l’abitazione, il lavoro, la formazione, la cultura, lo sport o per qualsiasi altra attività umana; se si tratta di case abbinate, a gruppi o a schiera è considerata edificio indipendente ogni costruzione dotata di una propria entrata dall’esterno e separata dalle altre costruzioni da un muro divisorio verticale portante dal piano terra al tetto;
- c.
- abitazione: insieme di locali secondo la definizione dell’articolo 2 capoverso 1 della legge del 20 marzo 20153 sulle abitazioni secondarie (LASec);
- d.
- entrata dell’edificio: accesso all’edificio dall’esterno; l’entrata è identificata dall’indirizzo dell’edificio;
- e.
- indirizzo dell’edificio: indicazione dell’indirizzo secondo l’articolo 26b dell’ordinanza del 21 maggio 20084 sui nomi geografici (ONGeo) e coordinate dell’indirizzo dell’edificio.
Sezione 2: Organizzazione, gestione e contenuto del REA
Art. 3 Compiti dell’UST
1 L’UST gestisce, aggiorna e pubblica regolarmente un catalogo delle caratteristiche del REA che contiene le modalità, le nomenclature e le liste di codici. A questo scopo collabora con i servizi federali, cantonali e comunali che utilizzano il REA.
2 Dopo avere consultato i Cantoni definisce le esigenze qualitative minime che i dati devono soddisfare.
3 Definisce, per gli identificatori e le caratteristiche contenuti nel REA, le modalità, le nomenclature e le liste di codici corrispondenti.
4 Emana, in collaborazione con l’Ufficio federale dello sviluppo territoriale e l’Ufficio federale di topografia, una direttiva sulla definizione degli edifici di cui all’articolo 2 lettera b, allo scopo di garantire una gestione standardizzata dei dati contenuti del REA.
Art. 4 Collaborazione dell’UST con altri servizi
L’UST lavora in collaborazione con:
- a.
- i servizi statistici della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni;
- b.
- gli uffici cantonali e comunali delle costruzioni;
- c.
- i servizi delle misurazioni catastali della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni;
- d.
- i servizi cantonali di coordinamento;
- e.
- i servizi cantonali e comunali incaricati dei registri riconosciuti.
Art. 5 Compiti dei Cantoni
1 Ogni Cantone designa un servizio responsabile del coordinamento delle attività connesse al REA e comunica all’UST quali sono i servizi responsabili dell’aggiornamento dei dati.
2 D’intesa con l’UST, il servizio cantonale di coordinamento si assicura che i dati del REA siano aggiornati regolarmente.
Art. 6 Registri cantonali e comunali riconosciuti
1 L’UST può delegare ai Cantoni o alle grandi città che gestiscono un registro (riconosciuto) il controllo della qualità e il supporto ai servizi responsabili dell’aggiornamento dei dati, a condizione che tale registro:
- a.
- sia fondato su una base legale, cantonale o comunale, che ne disciplini il funzionamento e ne designi il servizio incaricato;
- b.
- sia conforme alle esigenze qualitative minime che i dati devono soddisfare secondo l’articolo 3 capoverso 2;
- c.
- comprenda almeno 25 000 edifici e 100 000 abitazioni o contenga tutti i dati di un Cantone.
2 Se queste condizioni sono adempiute, l’UST stipula una convenzione con il servizio incaricato del registro e versa un’indennità finanziaria annua. Questa indennità è costituta da un importo di base massimo di 5000 franchi per registro e da un importo, calcolato in base al numero di edifici e abitazioni, di 15 centesimi per edificio con uso abitativo, 5 centesimi per edificio senza uso abitativo e 1 centesimo per abitazione. Quale importo minimo è garantita l’indennità versata nel 2016.
Art. 7 Oggetti registrati nel REA
1 Nel REA sono registrati gli oggetti seguenti:
- a.
- i progetti di costruzione, al più tardi al momento del rilascio dell’autorizzazione edilizia;
- b.
- tutti gli edifici con le loro entrate (compresi gli indirizzi) e, nel caso degli edifici con uso abitativo, le rispettive abitazioni;
- c.
- altri oggetti costruiti o altri tipi di progetti di costruzione.
2Gli edifici progettati e le loro entrate e abitazioni devono essere registrati al più tardi al momento del rilascio dell’autorizzazione edilizia.
3 L’UST definisce nel catalogo delle caratteristiche in quali casi gli oggetti di cui al capoverso 1 sono esonerati dalla registrazione nel REA.
4 Gli oggetti, le costruzioni e le installazioni militari soggetti all’ordinanza del 2 maggio 19905 concernente la protezione delle opere militari non sono registrati nel REA.
Art. 8 Informazioni registrate nel REA
1 Per ogni progetto di costruzione sono registrate nel REA le informazioni seguenti:
- a.
- identificatore dei progetti di costruzione (EPROID) attribuito dall’UST;
- b.
- Comune politico;
- c.
- riferimento ai fondi;
- d.
- descrizione del progetto di costruzione;
- e.
- committente;
- f.
- genere di lavori;
- g.
- costi del progetto;
- h.
- stato del progetto (stato di avanzamento del progetto);
- i.
- tipo di deroga all’autorizzazione edilizia;
- j.
- numero di edifici del progetto di costruzione;
- k.
- numero di abitazioni del progetto di costruzione.
2 Per ogni edificio sono registrate nel REA le informazioni seguenti:
- a.
- identificatore dell’edificio (EGID) attribuito dall’UST;
- b.
- numero dell’edificio attribuito dal Cantone o dal comune;
- c.
- identificatore dell’entrata dell’edificio (EDID) attribuito dall’UST;
- d.
- Comune politico;
- e.
- riferimento ai fondi;
- f.
- indicazione dell’indirizzo secondo gli articoli 26a e 26b ONGeo6;
- g.
- categoria dell’edificio;
- h.
- stato dell’edificio (progettato, terminato, demolito);
- i.
- data o periodo di costruzione e data o periodo di demolizione dell’edificio;
- j.
- dimensioni dell’edificio (superfici, volumi);
- k.
- struttura dell’edificio (numero di piani);
- l.
- installazioni tecniche principali dell’edificio (sistema di riscaldamento, rifugio);
- m.
- appartenenza a zone statistiche, quartieri e altre unità territoriali infracomunali.
3 Per ogni abitazione sono registrate nel REA le informazioni seguenti:
- a.
- identificatore dell’abitazione (EWID) attribuito dall’UST;
- b.
- numero dell’abitazione attribuito dal Cantone o dal comune;
- c.
- riferimento ai fondi nel caso di abitazioni in proprietà per piani;
- d.
- ubicazione dell’abitazione nell’edificio;
- e.
- data o periodo di costruzione e data o periodo di demolizione dell’abitazione;
- f.
- stato dell’abitazione (progettato, terminato, demolito);
- g.
- dimensioni dell’abitazione (superficie);
- h.
- struttura dell’abitazione (numero di locali, equipaggiata di cucina, su più piani);
- i.
- destinazione dell’abitazione;
- j.
- limitazione d’uso dell’abitazione (secondo la LASec).
4 Un’informazione secondo i capoversi 1–3 può essere suddivisa in una o più caratteristiche.
5 Nel catalogo delle caratteristiche l’UST può dichiarare alcune caratteristiche facoltative.
6 L’UST può fare figurare nel REA caratteristiche o indicazioni complementari necessarie a tenere il registro o a effettuare elaborazioni statistiche. Queste informazioni non sono accessibili a terzi.
Art. 9 Fonti dei dati
1 Le fonti sono in primo luogo i dati ammnistrativi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, che possono fornire le informazioni di cui all’articolo 8 capoversi 1–3.
2 Per l’aggiornamento delle informazioni registrate nel REA possono essere utilizzate in particolare le fonti seguenti:
- a.
- fascicoli dei Cantoni e dei Comuni concernenti le autorizzazioni edilizie e i collaudi dei lavori;
- b.
- serie di dati di base della misurazione ufficiale;
- c.
- serie di dati di base dei registri fondiari cantonali;
- d.
- dati di riferimento relativi agli edifici e alle abitazioni per la determinazione del valore fiscale;
- e.
- registri amministrativi delle assicurazioni immobiliari cantonali;
- f.
- raccolte di dati della Posta, dei servizi di telecomunicazione, dei fornitori di elettricità e di gas nonché dei gestori delle reti di riscaldamento a distanza;
- g.
- notifiche di committenti, architetti, proprietari e società di gestione immobiliare;
- h.
- dati di altre rilevazioni statistiche a condizione che l’utilizzo nel REA sia espressamente menzionato nell’allegato dell’ordinanza del 30 giugno 19937 sulle rilevazioni statistiche;
- i.
- dati rilevati in occasione di controlli cantonali e comunali di impianti di combustione;
- j.
- dati rilevati per il rilascio di certificati energetici cantonali degli edifici (CECE).
3 Per l’aggiornamento del REA i dati dei registri della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni sono messi gratuitamente a disposizione dall’UST o da un servizio incaricato di un registro riconosciuto.
4 Le persone fisiche o giuridiche e le istituzioni con compiti di diritto pubblico sono tenute a fornire le informazioni di cui all’articolo 8.
Art. 10 Aggiornamento dei registri
1 I servizi comunali o cantonali responsabili dell’aggiornamento dei dati registrano in modo costante nel REA o in un registro riconosciuto tutte le informazioni relative ai progetti di costruzione, agli edifici e alle abitazioni secondo l’articolo 8. L’aggiornamento deve essere formalmente concluso al più tardi alla fine di ogni trimestre, entro un termine di 30 giorni.
2 I servizi incaricati dei registri riconosciuti trasmettono all’UST i dati sugli edifici e sulle abitazioni almeno una volta al mese. La trasmissione e l’importazione dei dati avvengono per quanto possibile in modo standardizzato e automatizzato.
Art. 11 Supporto ai Comuni
1 In collaborazione con i servizi cantonali di coordinamento, l’UST assicura un supporto ai servizi comunali incaricati dell’aggiornamento del registro non collegato a un registro riconosciuto.
2 Il servizio incaricato di un registro riconosciuto fornisce supporto nella loro attività ai servizi comunali incaricati dell’aggiornamento del registro, i quali aggiornano le loro informazioni nel registro riconosciuto corrispondente, e definisce in quale forma le informazioni necessarie devono essere introdotte nel registro riconosciuto.
Art. 12 Controllo e correzione dei dati
1 L’UST verifica la qualità dei dati destinati alla registrazione elettronica nel REA che sono estratti dai registri riconosciuti e da tutte le altre fonti.
2 Mette a disposizione un servizio di verifica automatizzato volto a garantire che i dati trasmessi dai registri riconosciuti soddisfino le esigenze qualitative di cui all’articolo 3 capoverso 2.
3 Verifica inoltre regolarmente la qualità dei dati del REA e notifica al servizio responsabile del loro aggiornamento o al servizio incaricato di un registro riconosciuto, a scopo di rielaborazione, le anomalie e gli errori riscontrati.
4 Se i dati registrati risultano incompleti o errati oppure se presentano anomalie l’UST ne ordina la correzione fissando un termine per provvedervi.
Art. 13 Interfacce
1 L’UST mette a disposizione dei servizi responsabili dell’aggiornamento dei dati del REA un’applicazione informatica per la registrazione e la gestione dei dati.
2 Stabilisce le interfacce per lo scambio di dati tra il REA e i registri riconosciuti come anche tra il REA e i Comuni che non sono collegati a un registro riconosciuto. Prima di apportare modifiche, consulta i servizi incaricati dei registri riconosciuti. Per l’applicazione concede scadenze appropriate.
Sezione 3: Impiego e comunicazione dei dati
Art. 14 Impiego dei dati per scopi statistici da parte dell’UST
1 Il REA funge da base per le rilevazioni statistiche dell’UST.
2 Sulla scorta dei dati del REA l’UST può in particolare:
- a.
- realizzare elaborazioni statistiche;
- b.
- estrarre campioni per rilevazioni in tutti i settori statistici.
Art. 15 Impiego e comunicazione dei dati per scopi di statistica, ricerca e pianificazione e per l’esecuzione di compiti legali
1 L’UST consente di accedere on line ai dati del REA per eseguire lavori statistici, di ricerca e di pianificazione nonché per l’esecuzione di compiti legali:
- a.
- ai servizi statistici e ai centri di ricerca federali, cantonali e comunali;
- b.
- ad altri servizi pubblici, istituzioni di diritto pubblico e terzi incaricati da un servizio pubblico.
2 L’accesso ai dati è possibile previa domanda scritta e motivata indirizzata all’UST.
3 L’accesso è limitato ai dati che riguardano il territorio del servizio secondo il capoverso 1 e ai dati necessari per l’esecuzione di un compito legale.
4 Su richiesta l’UST può trasmettere dati dei livelli di autorizzazione all’accesso A e B secondo l’allegato 1 risultanti da elaborazioni individuali.
5 I dati del livello di autorizzazione all’accesso B secondo l’allegato 1 devono essere distrutti una volta ultimato il compito legale.
6 I servizi che beneficiano di un’autorizzazione d’accesso secondo il capoverso 1 possono comunicare i dati a terzi se la loro legislazione cantonale lo prevede e se i terzi necessitano i dati per scopi di statistica, ricerca, pianificazione o l’esecuzione di un compito legale. Il trattamento dei dati da parte di terzi deve avvenire conformemente alle disposizioni della presente ordinanza.
Art. 16 Pubblicazione dei dati del REA
L’UST pubblica in Internet i dati del REA del livello di autorizzazione all’accesso A secondo l’allegato 1.
Art. 17 Emolumenti
1 L’impiego dei dati messi a disposizione in Internet è gratuito.
2 L’accesso ai dati del REA per i servizi che beneficiano di un’autorizzazione secondo l’articolo 15 capoverso 1 è gratuito.
3 È riscosso un emolumento per il ricevimento di dati del REA risultanti da un’elaborazione individuale.
4 La riscossione degli emolumenti da parte dell’UST è disciplinata nell’ordinanza del 25 giugno 20038 sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione.
Sezione 4: Sicurezza dei dati
Art. 189
La sicurezza dei dati è disciplinata:
- a.
- nell’ordinanza del 14 giugno 199310 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati;
- b.
- nell’ordinanza del 27 maggio 202011 sui ciber-rischi.
9 Nuovo testo giusta l’all. n. 25 dell’O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 132).
10 RS 235.11
11 RS 120.73
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 19 Abrogazione e modifica di altri atti normativi
L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato 2.
Art. 20 Disposizioni transitorie
Gli edifici senza uso abitativo che non sono ancora registrati nel REA devono esservi registrati entro il 31 dicembre 2020. L’UST elabora in collaborazione con i Cantoni e i servizi delle misurazioni catastali una procedura per il trasferimento di tali dati.
Art. 21 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2017.