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Art. 3 Compiti dell’UST
1 L’UST gestisce, aggiorna e pubblica regolarmente un catalogo delle caratteristiche del REA che contiene le modalità, le nomenclature e le liste di codici. A questo scopo collabora con i servizi federali, cantonali e comunali che utilizzano il REA. 2 Dopo avere consultato i Cantoni definisce le esigenze qualitative minime che i dati devono soddisfare. 3 Definisce, per gli identificatori e le caratteristiche contenuti nel REA, le modalità, le nomenclature e le liste di codici corrispondenti. 4 Emana, in collaborazione con l’Ufficio federale dello sviluppo territoriale e l’Ufficio federale di topografia, una direttiva sulla definizione degli edifici di cui all’articolo 2 lettera b, allo scopo di garantire una gestione standardizzata dei dati contenuti del REA.
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Art. 4 Collaborazione dell’UST con altri servizi
L’UST lavora in collaborazione con: - a.
- i servizi statistici della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni;
- b.
- gli uffici cantonali e comunali delle costruzioni;
- c.
- i servizi delle misurazioni catastali della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni;
- d.
- i servizi cantonali di coordinamento;
- e.
- i servizi cantonali e comunali incaricati dei registri riconosciuti.
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Art. 5 Compiti dei Cantoni
1 Ogni Cantone designa un servizio responsabile del coordinamento delle attività connesse al REA e comunica all’UST quali sono i servizi responsabili dell’aggiornamento dei dati. 2 D’intesa con l’UST, il servizio cantonale di coordinamento si assicura che i dati del REA siano aggiornati regolarmente.
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Art. 6 Registri cantonali e comunali riconosciuti
1 L’UST può delegare ai Cantoni o alle grandi città che gestiscono un registro (riconosciuto) il controllo della qualità e il supporto ai servizi responsabili dell’aggiornamento dei dati, a condizione che tale registro: - a.
- sia fondato su una base legale, cantonale o comunale, che ne disciplini il funzionamento e ne designi il servizio incaricato;
- b.
- sia conforme alle esigenze qualitative minime che i dati devono soddisfare secondo l’articolo 3 capoverso 2;
- c.
- comprenda almeno 25 000 edifici e 100 000 abitazioni o contenga tutti i dati di un Cantone.
2 Se queste condizioni sono adempiute, l’UST stipula una convenzione con il servizio incaricato del registro e versa un’indennità finanziaria annua. Questa indennità è costituta da un importo di base massimo di 5000 franchi per registro e da un importo, calcolato in base al numero di edifici e abitazioni, di 15 centesimi per edificio con uso abitativo, 5 centesimi per edificio senza uso abitativo e 1 centesimo per abitazione. Quale importo minimo è garantita l’indennità versata nel 2016.
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Art. 7 Oggetti registrati nel REA
1 Nel REA sono registrati gli oggetti seguenti: - a.
- i progetti di costruzione, al più tardi al momento del rilascio dell’autorizzazione edilizia;
- b.
- tutti gli edifici con le loro entrate (compresi gli indirizzi) e, nel caso degli edifici con uso abitativo, le rispettive abitazioni;
- c.
- altri oggetti costruiti o altri tipi di progetti di costruzione.
2Gli edifici progettati e le loro entrate e abitazioni devono essere registrati al più tardi al momento del rilascio dell’autorizzazione edilizia. 3 L’UST definisce nel catalogo delle caratteristiche in quali casi gli oggetti di cui al capoverso 1 sono esonerati dalla registrazione nel REA. 4 Gli oggetti, le costruzioni e le installazioni militari soggetti all’ordinanza del 2 maggio 19905 concernente la protezione delle opere militari non sono registrati nel REA.
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Art. 8 Informazioni registrate nel REA
1 Per ogni progetto di costruzione sono registrate nel REA le informazioni seguenti: - a.
- identificatore dei progetti di costruzione (EPROID) attribuito dall’UST;
- b.
- Comune politico;
- c.
- riferimento ai fondi;
- d.
- descrizione del progetto di costruzione;
- e.
- committente;
- f.
- genere di lavori;
- g.
- costi del progetto;
- h.
- stato del progetto (stato di avanzamento del progetto);
- i.
- tipo di deroga all’autorizzazione edilizia;
- j.
- numero di edifici del progetto di costruzione;
- k.
- numero di abitazioni del progetto di costruzione.
2 Per ogni edificio sono registrate nel REA le informazioni seguenti: - a.
- identificatore dell’edificio (EGID) attribuito dall’UST;
- b.
- numero dell’edificio attribuito dal Cantone o dal comune;
- c.
- identificatore dell’entrata dell’edificio (EDID) attribuito dall’UST;
- d.
- Comune politico;
- e.
- riferimento ai fondi;
- f.
- indicazione dell’indirizzo secondo gli articoli 26a e 26b ONGeo6;
- g.
- categoria dell’edificio;
- h.
- stato dell’edificio (progettato, terminato, demolito);
- i.
- data o periodo di costruzione e data o periodo di demolizione dell’edificio;
- j.
- dimensioni dell’edificio (superfici, volumi);
- k.
- struttura dell’edificio (numero di piani);
- l.
- installazioni tecniche principali dell’edificio (sistema di riscaldamento, rifugio);
- m.
- appartenenza a zone statistiche, quartieri e altre unità territoriali infracomunali.
3 Per ogni abitazione sono registrate nel REA le informazioni seguenti: - a.
- identificatore dell’abitazione (EWID) attribuito dall’UST;
- b.
- numero dell’abitazione attribuito dal Cantone o dal comune;
- c.
- riferimento ai fondi nel caso di abitazioni in proprietà per piani;
- d.
- ubicazione dell’abitazione nell’edificio;
- e.
- data o periodo di costruzione e data o periodo di demolizione dell’abitazione;
- f.
- stato dell’abitazione (progettato, terminato, demolito);
- g.
- dimensioni dell’abitazione (superficie);
- h.
- struttura dell’abitazione (numero di locali, equipaggiata di cucina, su più piani);
- i.
- destinazione dell’abitazione;
- j.
- limitazione d’uso dell’abitazione (secondo la LASec).
4 Un’informazione secondo i capoversi 1–3 può essere suddivisa in una o più caratteristiche. 5 Nel catalogo delle caratteristiche l’UST può dichiarare alcune caratteristiche facoltative. 6 L’UST può fare figurare nel REA caratteristiche o indicazioni complementari necessarie a tenere il registro o a effettuare elaborazioni statistiche. Queste informazioni non sono accessibili a terzi.
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Art. 9 Fonti dei dati
1 Le fonti sono in primo luogo i dati ammnistrativi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, che possono fornire le informazioni di cui all’articolo 8 capoversi 1–3. 2 Per l’aggiornamento delle informazioni registrate nel REA possono essere utilizzate in particolare le fonti seguenti: - a.
- fascicoli dei Cantoni e dei Comuni concernenti le autorizzazioni edilizie e i collaudi dei lavori;
- b.
- serie di dati di base della misurazione ufficiale;
- c.
- serie di dati di base dei registri fondiari cantonali;
- d.
- dati di riferimento relativi agli edifici e alle abitazioni per la determinazione del valore fiscale;
- e.
- registri amministrativi delle assicurazioni immobiliari cantonali;
- f.
- raccolte di dati della Posta, dei servizi di telecomunicazione, dei fornitori di elettricità e di gas nonché dei gestori delle reti di riscaldamento a distanza;
- g.
- notifiche di committenti, architetti, proprietari e società di gestione immobiliare;
- h.
- dati di altre rilevazioni statistiche a condizione che l’utilizzo nel REA sia espressamente menzionato nell’allegato dell’ordinanza del 30 giugno 19937 sulle rilevazioni statistiche;
- i.
- dati rilevati in occasione di controlli cantonali e comunali di impianti di combustione;
- j.
- dati rilevati per il rilascio di certificati energetici cantonali degli edifici (CECE).
3 Per l’aggiornamento del REA i dati dei registri della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni sono messi gratuitamente a disposizione dall’UST o da un servizio incaricato di un registro riconosciuto. 4 Le persone fisiche o giuridiche e le istituzioni con compiti di diritto pubblico sono tenute a fornire le informazioni di cui all’articolo 8.
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Art. 10 Aggiornamento dei registri
1 I servizi comunali o cantonali responsabili dell’aggiornamento dei dati registrano in modo costante nel REA o in un registro riconosciuto tutte le informazioni relative ai progetti di costruzione, agli edifici e alle abitazioni secondo l’articolo 8. L’aggiornamento deve essere formalmente concluso al più tardi alla fine di ogni trimestre, entro un termine di 30 giorni. 2 I servizi incaricati dei registri riconosciuti trasmettono all’UST i dati sugli edifici e sulle abitazioni almeno una volta al mese. La trasmissione e l’importazione dei dati avvengono per quanto possibile in modo standardizzato e automatizzato.
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Art. 11 Supporto ai Comuni
1 In collaborazione con i servizi cantonali di coordinamento, l’UST assicura un supporto ai servizi comunali incaricati dell’aggiornamento del registro non collegato a un registro riconosciuto. 2 Il servizio incaricato di un registro riconosciuto fornisce supporto nella loro attività ai servizi comunali incaricati dell’aggiornamento del registro, i quali aggiornano le loro informazioni nel registro riconosciuto corrispondente, e definisce in quale forma le informazioni necessarie devono essere introdotte nel registro riconosciuto.
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Art. 12 Controllo e correzione dei dati
1 L’UST verifica la qualità dei dati destinati alla registrazione elettronica nel REA che sono estratti dai registri riconosciuti e da tutte le altre fonti. 2 Mette a disposizione un servizio di verifica automatizzato volto a garantire che i dati trasmessi dai registri riconosciuti soddisfino le esigenze qualitative di cui all’articolo 3 capoverso 2. 3 Verifica inoltre regolarmente la qualità dei dati del REA e notifica al servizio responsabile del loro aggiornamento o al servizio incaricato di un registro riconosciuto, a scopo di rielaborazione, le anomalie e gli errori riscontrati. 4 Se i dati registrati risultano incompleti o errati oppure se presentano anomalie l’UST ne ordina la correzione fissando un termine per provvedervi.
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Art. 13 Interfacce
1 L’UST mette a disposizione dei servizi responsabili dell’aggiornamento dei dati del REA un’applicazione informatica per la registrazione e la gestione dei dati. 2 Stabilisce le interfacce per lo scambio di dati tra il REA e i registri riconosciuti come anche tra il REA e i Comuni che non sono collegati a un registro riconosciuto. Prima di apportare modifiche, consulta i servizi incaricati dei registri riconosciuti. Per l’applicazione concede scadenze appropriate.
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