Legge federale
sulla Biblioteca nazionale svizzera
(Legge sulla Biblioteca nazionale, LBNS)
del 18 dicembre 1992 (Stato 1° febbraio 2021)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 69 capoverso 2 della Costituzione federale1,2
visto il messaggio del Consiglio federale del 19 febbraio 19923,
decreta:
1 RS 101
2 Lemma introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 47; FF 2020 2813).
Sezione 1: Oggetto
Art. 1
La presente legge disciplina i compiti e l’organizzazione della Biblioteca nazionale svizzera (Biblioteca nazionale).
Sezione 2: Attività della Biblioteca nazionale
Art. 2 Compito
1 La Biblioteca nazionale ha lo scopo di collezionare, inventariare, conservare, rendere accessibili e far conoscere gli stampati o altri supporti d’informazione che hanno un legame con la Svizzera.
2 Allestisce e aggiorna l’elenco delle banche dati che hanno un legame con la Svizzera e che sono accessibili al pubblico.
3 Contribuisce allo sviluppo della biblioteconomia a livello nazionale e internazio-nale.
Art. 3 Collezioni
1 La Biblioteca nazionale colleziona gli stampati o gli altri supporti d’informazione che:
- a.
- sono pubblicati in Svizzera;
- b.
- si riferiscono alla Svizzera, ai suoi cittadini o ai suoi abitanti;
- c.
- sono creati, in parte o interamente, da autori svizzeri o legati alla Svizzera.
2 Per svolgere il proprio incarico di collezione, la Biblioteca nazionale collabora con le associazioni di editori e di produttori. Conclude con queste associazioni, a seconda delle possibilità, accordi che garantiscano l’acquisto di tutti gli stampati e altri supporti d’informazione.
Art. 4 Definizione dell’incarico di collezione
1 Il Consiglio federale definisce in dettaglio l’incarico di collezione della Biblioteca nazionale e lo adegua ai nuovi sviluppi.
2 Può escludere dall’incarico di collezione gli stampati e gli altri supporti d’informazione che:
- a.
- sono collezionati e resi accessibili al pubblico da parte di un’altra istituzione;
- b.
- rivestono importanza trascurabile per la Svizzera;
- c.
- si rivolgono a una cerchia ristretta di persone o sono essenzialmente destinati ad usi privati.
Art. 5 Accesso alle collezioni
La Biblioteca nazionale permette al pubblico un facile accesso alle sue collezioni, segnatamente alle sale di lettura e mediante il prestito.
Art. 6 Archivio letterario svizzero
1 La Biblioteca nazionale gestisce l’Archivio letterario svizzero.
2 L’Archivio letterario svizzero ha lo scopo di acquistare, collezionare, repertoriare e rendere accessibile al pubblico i fondi e gli archivi personali di cittadini svizzeri o di persone legate alla Svizzera e la cui opera è importante per la vita culturale e intellettuale del Paese.
Art. 7 Elenco delle banche dati
La Biblioteca nazionale elabora e aggiorna l’elenco delle banche dati accessibili al pubblico che:
- a.
- sono gestite in Svizzera;
- b.
- sono gestite all’estero, ma contengono dati che hanno un’importanza particolare per la Svizzera.
Art. 8 Servizi
La Biblioteca nazionale fornisce prestazioni nell’ambito della diffusione dell’informazione. Può accettare mandati di documentazione o di ricerca in biblioteconomia.
Art. 8a Prestazioni commerciali 4
1 La Biblioteca nazionale può fornire a terzi prestazioni commerciali se queste:
- a.
- sono strettamente correlate ai compiti principali;
- b.
- non pregiudicano l’adempimento dei compiti principali; e
- c.
- non richiedono considerevoli risorse materiali o di personale supplementari.
2 Le prestazioni commerciali sono fornite sulla base di una contabilità analitica, a prezzi che consentano almeno di coprire i costi. Il Dipartimento federale dell’interno può concedere deroghe per singole prestazioni, a condizione di non entrare in tal modo in concorrenza con l’economia privata.
4 Introdotto dall’all. n. 2 della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5003; FF 2009 6281).
Art. 9 Altri compiti
Il Consiglio federale può incaricare la Biblioteca nazionale di svolgere altre attività nell’ambito dei compiti di cui all’articolo 2.
Art. 10 Collaborazione e coordinamento
1 Per svolgere i propri compiti, la Biblioteca nazionale collabora con altre istituzioni, svizzere o estere, che hanno un’attività analoga; in questo ambito, tiene conto particolarmente delle istituzioni attive nel settore dell’audiovisivo e degli altri nuovi supporti d’informazione.
2 Essa persegue una ripartizione dei compiti.
3 Garantisce il coordinamento in stretta collaborazione con le grandi biblioteche pubbliche, segnatamente nell’ambito dell’automazione delle biblioteche.
Sezione 3: Emolumenti
Art. 11
1 La Biblioteca nazionale può riscuotere emolumenti per le proprie prestazioni.
2 Il Consiglio federale stabilisce le prestazioni soggette ad emolumento ed il relativo ammontare.
Sezione 4: Aiuti finanziari e rapporti con altre istituzioni
Art. 12 Aiuti finanziari
1 La Confederazione può accordare aiuti finanziari a istituzioni pubbliche dei Cantoni e dei Comuni se collaborano con la Biblioteca nazionale e se:
- a.5
- ...
- b.
- possiedono e completano importanti fondi di stampati o di altri supporti d’informazione che rientrano nell’incarico di collezione.
2 Il versamento degli aiuti finanziari può avere come condizione che gli stampati o gli altri supporti d’informazione acquistati o prodotti con l’aiuto della Confederazione siano resi accessibili al pubblico.
3 Gli aiuti finanziari possono essere accordati anche mediante un contratto di prestazioni ai sensi dell’articolo 16 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 19906 sui sussidi.7
5 Abrogata dall’all. n. II 1 della LF dell’11 dic. 2009 sulla promozione della cultura, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6127; FF 2007 44214459).
6 RS 616.1
7 Introdotto dall’all. n. II 1 della LF dell’11 dic. 2009 sulla promozione della cultura, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 20116127; FF 2007 44214459).
Art. 13 Annessione di istituzioni
1 La Confederazione può eccezionalmente, su richiesta, rilevare ed annettere alla Biblioteca nazionale le istituzioni che possiedono importanti collezioni di stampati o di altri supporti d’informazione che rientrano nell’incarico di collezione.
2 Il Consiglio federale decide in merito alla rilevazione.
Sezione 5: ...
Art. 148
8 Abrogato dal n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 47; FF 2020 2813).
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 15 Esecuzione
1 Il Consiglio federale esegue la presente legge. Esso emana le disposizioni d’esecuzione.
2 Può concludere accordi di collaborazione internazionale relativi alle attività della Biblioteca nazionale.
Art. 16 Diritto vigente: abrogazione
La legge federale del 29 settembre 19119 sulla Biblioteca nazionale svizzera è abrogata.
9[CS 4187 197 art. 3 cpv. 2]
Art. 17 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Data dell’entrata in vigore: 1°giugno 199310
10DCF del 21 mag. 1993.