Ordinanzasulla Biblioteca Am Guisanplatz (OBiG)
In generale (1 - 2)
Collezioni e prestazioni (3 - 8)
Coordinamento e collaborazione (9 - 12)
Entrata in vigore (13 - 13)
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 43 capoverso 2 della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, ordina: |
Sezione 1: In generale |
Sezione 2: Collezioni e prestazioni |
Art. 3 Mandato di collezione
1 La BiG colleziona informazioni specialistiche su stampati o su altri supporti d’informazione:
2 Le pubblicazioni di interesse generale dell’Amministrazione federale e dell’Esercito svizzero devono essere fornite alla BiG spontaneamente e gratuitamente in ragione di un esemplare per ciascuna versione linguistica disponibile; tali pubblicazioni comprendono segnatamente studi, pubblicazioni informative, rapporti annuali e regolamenti. |
Art. 4 Acquisizione della collezione
1 La BiG amplia la sua collezione mediante:
2 Per l’acquisizione di collezioni o di altri oggetti particolarmente importanti la BiG può:
3 Su richiesta di altre istituzioni che possiedono collezioni rilevanti per la BiG, il Consiglio federale può integrare tali collezioni nella BiG. |
Art. 5 Preservazione della collezione
1 La BiG provvede alla preservazione dei fondi, segnatamente al loro restauro e alla loro conservazione a regola d’arte. 2 Allo scopo di salvaguardare e preservare gli originali, la BiG può trasferire i propri fondi su altri supporti e media. |
Art. 6 Accesso alla collezione
1 La BiG repertoria i propri fondi nel catalogo online della rete di biblioteche Alexandria, accessibile al pubblico. 2 Conformemente ai regolamenti relativi all’utilizzo, i fondi possono essere presi in prestito o consultati nei locali della biblioteca:
3 Quando la preservazione dell’opera lo richiede, l’accesso può essere limitato. 4 Per determinata letteratura specialistica la BiG può creare abbonamenti personali destinati a collaboratori dell’Amministrazione federale e dell’Esercito svizzero oppure mettere a loro disposizione tale letteratura sotto forma di esemplari di servizio. |
Art. 7 Ricerca
1 Sulla base di mandati di documentazione, mandati di ricerca e mandati scientifici la BiG fornisce conoscenze specialistiche:
2 Assiste i suoi clienti nell’approfondimento delle ricerche:
3 La BiG può pubblicare lavori scientifici nell’ambito delle proprie collane di pubblicazioni. |
Sezione 4: Entrata in vigore |