Legge federale
concernente i musei e le collezioni della Confederazione
(Legge sui musei e le collezioni, LMC)
del 12 giugno 2009 (Stato 1° gennaio 2010)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 69 capoverso 2 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 21 settembre 20072,
decreta:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente legge disciplina i compiti e l’organizzazione dei musei e delle collezioni della Confederazione.
Art. 2 Obiettivi
La Confederazione persegue segnatamente gli obiettivi seguenti:
- a.
- conservare importanti beni culturali mobili della Svizzera;
- b.
- rafforzare la sensibilità della popolazione per le culture della Svizzera;
- c.
- dotare di un chiaro profilo i musei e le collezioni della Confederazione;
- d.
- migliorare la collaborazione nel paesaggio museale svizzero;
- e.
- sostenere dal punto di vista tecnico altri musei e collezioni in Svizzera;
- f.
- contribuire con i musei e le collezioni della Confederazione all’attrattiva della Svizzera quale polo formativo e scientifico, piazza economica e Paese turistico.
Art. 3 Definizioni
Ai sensi della presente legge s’intende per:
- a.
- museo della Confederazione: museo aggregato, in termini organizzativi, all’Amministrazione federale centrale o decentralizzata;
- b.
- collezione della Confederazione: fondo di beni culturali mobili di proprietà della Confederazione o di un’unità dell’Amministrazione federale decentralizzata.
Capitolo 2: Compiti dei musei e delle collezioni della Confederazione
Art. 4
1 I musei e le collezioni della Confederazione hanno i compiti seguenti:
- a.
- curare la memoria materiale e immateriale del Paese in collaborazione con altri musei e collezioni in Svizzera;
- b.
- elaborare strategie collezionistiche e coordinarle tra loro e con altri musei e collezioni in Svizzera;
- c.
- svolgere ricerche sugli oggetti;
- d.
- far conoscere alla popolazione, in particolare mediante mostre e pubblicazioni, temi inerenti alla società, alle culture e all’identità della Svizzera;
- e.
- consentire l’accesso del pubblico alla cultura;
- f.
- offrire i loro servizi ad altri musei e collezioni in Svizzera;
- g.
- promuovere la formazione nel settore della museologia.
2 Il Consiglio federale definisce in dettaglio i compiti dei musei aggregati all’Amministrazione federale decentralizzata e delle collezioni di proprietà di un’unità
dell’Amministrazione federale decentralizzata.
3 L’Ufficio federale della cultura definisce in dettaglio, in collaborazione con l’unità amministrativa interessata, i compiti dei musei aggregati all’Amministrazione federale centrale e delle collezioni di proprietà della Confederazione.
Capitolo 3: Museo nazionale svizzero
Sezione 1: Forma giuridica e campo di attività
Art. 5 Forma giuridica
1 Il Museo nazionale svizzero (MNS) è un istituto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica.
2 Il MNS si organizza autonomamente e tiene una contabilità propria.
Art. 6 Composizione
Il MNS si compone:
- a.
- del Museo nazionale di Zurigo;
- b.
- del Castello di Prangins;
- c.
- del Forum della storia svizzera di Svitto;
- d.
- del Centro delle collezioni di Affoltern am Albis.
Art. 7 Compiti
Il MNS adempie i compiti di cui all’articolo 4 nel settore storico-culturale. Vi rientrano in particolare:
- a.
- la rappresentazione della storia della Svizzera;
- b.
- la riflessione sull’identità della Svizzera;
- c.
- la consulenza e il supporto tecnico ad altri musei e collezioni in Svizzera.
Art. 8 Attività commerciali
1 Il MNS può fornire a terzi prestazioni commerciali e conferire loro diritti, sempreché ciò sia strettamente connesso con i suoi compiti e non ne pregiudichi l’adempimento.
2 Il MNS può in particolare:
- a.
- fornire servizi a musei e istituzioni analoghe;
- b.
- gestire aziende accessorie o farle gestire da terzi;
- c.
- mettere a disposizione di terzi beni culturali, edifici o immobili o conferire loro diritti sugli stessi.
3 Per le sue attività commerciali il MNS deve fissare prezzi di mercato e impostare la contabilità aziendale in modo da poter documentare spese e ricavi delle singole attività. Il sovvenzionamento indiretto delle attività commerciali non è consentito.
4 Nell’ambito delle attività commerciali il MNS sottostà alle stesse norme applicabili agli operatori privati.
Art. 9 Rapporti giuridici
In quanto la presente legge non disponga altrimenti, i rapporti giuridici del MNS sottostanno al diritto privato.
Sezione 2: Organi e personale
Art. 10 Organi
1 Gli organi del MNS sono:
- a.
- il consiglio museale;
- b.
- la direzione;
- c.
- l’ufficio di revisione.
2 I membri del consiglio museale e della direzione tutelano gli interessi del MNS. Il membro che si trova in conflitto d’interessi deve astenersi. Un conflitto d’interessi permanente esclude l’appartenenza al consiglio museale o alla direzione.
Art. 11 Consiglio museale
1 Il consiglio museale è composto di sette a nove membri qualificati.
2 Il Consiglio federale nomina il presidente e gli altri membri del consiglio museale per un mandato di quattro anni. Garantisce che le regioni linguistiche siano adeguatamente rappresentate. Ogni membro può essere rieletto una volta.
3 Il Consiglio federale può revocare i membri del consiglio museale per gravi motivi.
4 Il consiglio museale ha i compiti seguenti:
- a.
- provvede all’attuazione degli obiettivi strategici e riferisce al Consiglio federale sul loro adempimento;
- b.
- adotta il preventivo;
- c.
- adotta il rapporto di gestione e lo pubblica dopo che è stato approvato dal Consiglio federale;
- d.
- nomina il direttore, fatta salva l’approvazione del Consiglio federale;
- e.
- nomina gli altri membri della direzione su proposta del direttore;
- f.
- controlla la gestione;
- g.
- emana il regolamento del personale, fatta salva l’approvazione del Consiglio federale;
- h.
- emana il regolamento interno.
Art. 12 Direzione
1 La direzione è l’organo operativo. Svolge tutti i compiti non attribuiti ad altri organi.
2 Il direttore presiede la direzione. Egli:
- a.
- è responsabile della gestione operativa del MNS;
- b.
- assume il personale del MNS;
- c.
- rappresenta il MNS verso l’esterno.
3 Il regolamento interno disciplina i dettagli.
Art. 13 Ufficio di revisione
1 L’ufficio di revisione è nominato dal Consiglio federale.
2 Il mandato, lo statuto, le qualifiche, l’indipendenza, la durata del mandato e il rendiconto dell’ufficio di revisione sono retti per analogia dagli articoli 727–731a del Codice delle obbligazioni3, fatto salvo il capoverso 3.
3 L’ufficio di revisione rende conto del risultato della sua verifica al consiglio museale e al Consiglio federale.
4 Il Consiglio federale può revocare l’ufficio di revisione per gravi motivi.
3 RS 220
Art. 14 Personale
1 I rapporti di lavoro del personale del MNS sono disciplinati dalla legge del 24 marzo 20004 sul personale federale.
2 Il personale del MNS è affiliato alla Cassa pensioni della Confederazione (PUBLICA).
Sezione 3: Oggetti da collezione e immobili
Art. 15 Oggetti da collezione
1 La Confederazione attribuisce al MNS l’usufrutto dei suoi oggetti da collezione gestiti sino all’entrata in vigore della presente legge dal Gruppo MUSEE SUISSE, nonché l’usufrutto dei relativi diritti immateriali. Sono fatti salvi gli oggetti da collezione spettanti al Museo degli automi musicali di Seewen.
2 La Confederazione può attribuire al MNS l’usufrutto di altri oggetti da collezione e di altri diritti immateriali.
3 Ogni nuovo oggetto da collezione acquisito dal MNS è per legge di proprietà della Confederazione. Il MNS riceve tali oggetti e i relativi diritti immateriali in usufrutto.
4 Di norma il MNS non assicura gli oggetti da collezione della Confederazione che gli sono affidati. La Confederazione può assumere la copertura dei rischi per gli oggetti da collezione affidati al MNS da essa stessa o da terzi.
5 I dettagli relativi all’usufrutto e all’assicurazione sono disciplinati in un contratto di diritto pubblico tra la Confederazione e il MNS.
Art. 16 Immobili
1 La Confederazione attribuisce al MNS l’usufrutto degli immobili utilizzati dai musei e dal Centro delle collezioni di cui all’articolo 6. Gli immobili restano di proprietà della Confederazione, che provvede alla loro manutenzione.
2 La Confederazione conteggia al MNS un’indennità adeguata per l’utilizzo degli immobili.
3 La costituzione dell’usufrutto e i dettagli relativi all’utilizzo degli immobili sono disciplinati in un contratto di diritto pubblico tra la Confederazione e il MNS.
Sezione 4: Finanze
Art. 17 Finanziamento
1 Il MNS dispone di un limite di spesa pluriennale. La Confederazione gli accorda contributi annuali.
2 Il MNS si procura ulteriori fondi in particolare mediante:
- a.
- le entrate risultanti dall’esercizio dei musei;
- b.
- le entrate risultanti da prestazioni commerciali e dal conferimento di diritti;
- c.
- gli importi provenienti da sponsorizzazioni;
- d.
- i contributi dei Cantoni e dei Comuni in cui ha sede secondo l’articolo 6;
- e.
- le liberalità di terzi.
Art. 18 Tesoreria
1 L’Amministrazione federale delle finanze gestisce le liquidità del MNS nell’ambito della tesoreria centrale.
2 L’Amministrazione federale delle finanze concede al MNS mutui alle condizioni di mercato per garantirgli la solvibilità necessaria all’adempimento dei compiti di cui all’articolo 7.
3 I dettagli sono disciplinati in un contratto di diritto pubblico tra la Confederazione e il MNS.
Art. 19 Presentazione dei conti
1 La presentazione dei conti del MNS espone integralmente la situazione reale inerente al patrimonio, alle finanze e ai ricavi.
2 La presentazione dei conti è retta dai principi dell’essenzialità, della comprensibilità, della continuità e dell’espressione al lordo e si fonda su standard generalmente riconosciuti.
3 Le norme di iscrizione a bilancio e di valutazione derivanti dai principi contabili devono essere pubblicate.
4 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni relative alla presentazione dei conti del MNS.
Art. 20 Imposte
1 Nell’ambito delle sue attività non commerciali il MNS è esente da qualsiasi imposizione fiscale da parte della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.
2 Sono fatte salve le imposte federali seguenti:
- a.
- l’imposta sul valore aggiunto;
- b.
- l’imposta preventiva;
- c.
- le tasse di bollo.
3 Il MNS è soggetto a imposizione per gli utili risultanti dalle attività commerciali di cui all’articolo 8.
Sezione 5: Tutela degli interessi della Confederazione
Art. 21 Vigilanza
1 Il MNS sottostà alla vigilanza del Consiglio federale.
2 Il Consiglio federale esercita la sua funzione di vigilanza in particolare nominando il consiglio museale, approvando il rapporto di gestione e dando scarico al consiglio museale.
Art. 22 Obiettivi strategici
1 Il Consiglio federale definisce ogni quattro anni gli obiettivi strategici del MNS. Provvede affinché il consiglio museale sia previamente consultato.
2 Il Consiglio federale verifica annualmente l’adempimento degli obiettivi strategici basandosi sul rapporto del consiglio museale e su eventuali altre verifiche.
Capitolo 4: Altri musei e collezioni della Confederazione
Art. 23 Compiti
Gli altri musei e collezioni della Confederazione adempiono i compiti di cui all’articolo 4 nei settori non coperti dal MNS.
Art. 24 Alienazione a terzi e gestione da parte di terzi
Il Consiglio federale può alienare a terzi musei aggregati all’Amministrazione federale centrale e collezioni di proprietà della Confederazione oppure affidarne la gestione a terzi.
Art. 25 Fondo del museo
1 Per finanziare l’adempimento dei compiti dei musei direttamente gestiti dalla Confederazione è istituito un fondo speciale (Fondo del museo) ai sensi dell’articolo 52 della legge federale del 7 ottobre 20055 sulle finanze della Confederazione.
2 Il Fondo del museo è alimentato segnatamente con:
- a.
- i contributi dei Cantoni e dei Comuni in cui hanno sede i musei secondo il presente capitolo;
- b.
- le liberalità di terzi;
- c.
- le entrate risultanti dagli ingressi e dalle prestazioni commerciali;
- d.
- le entrate risultanti dalla vendita di oggetti delle collezioni.
3 Il Consiglio federale, mediante ordinanza, definisce il campo d’applicazione del presente articolo e disciplina la gestione del Fondo del museo. Definisce inoltre i principi d’investimento e le altre modalità in materia di alimentazione e oneri del Fondo.
5 RS 611.0
Capitolo 5: Disposizioni finali
Art. 26 Diritto previgente: abrogazione
Sono abrogati:
- a.
- la legge federale del 27 giugno 18906 sull’istituzione di un Museo nazionale svizzero;
- b.
- il decreto federale del 5 marzo 19707 concernente il credito per l’acquisto d’antichità nazionali.
6 [CS 11 690; RU 1973 929, 1985 152]
7 [RU 19701033, 1987 32]
Art. 27 Modifica del diritto vigente
La legge federale del 16 dicembre 19948 sugli acquisti pubblici è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 1 lett. f
...
8 RS 172.056.1. La modifica qui appresso è stata inserita nella LF menzionata.
Art. 28 Istituzione del MNS
1 Il Consiglio federale determina il momento in cui il MNS acquista la personalità giuridica e subentra ai musei e al Centro delle collezioni di cui all’articolo 6. Il MNS subentra nei rapporti giuridici degli stessi e, se necessario, li ridefinisce.
2 Per quanto concerne il trasferimento dei valori, dei diritti e degli obblighi al MNS e l’inizio dell’attività dello stesso, il Consiglio federale prende i provvedimenti seguenti:
- a.
- determina il momento della notificazione per l’iscrizione nel registro fondiario dell’usufrutto di cui all’articolo 16 capoverso 1; le iscrizioni sono esenti da imposte e tasse;
- b.
- approva l’inventario degli oggetti da collezione spettanti per contratto o per tema al Museo degli automi musicali di Seewen o ivi conservati da anni.
3 Il Consiglio federale prende inoltre i provvedimenti seguenti:
- a.
- trasferisce al MNS i mezzi del fondo speciale del Gruppo MUSEE SUISSE;
- b.
- approva il bilancio iniziale del MNS;
- c.
- determina il momento a partire dal quale ulteriori diritti e obblighi inerenti al MNS hanno efficacia giuridica.
Art. 29 Trasferimento dei rapporti di lavoro
I rapporti di lavoro del personale dei musei e del Centro delle collezioni di cui all’articolo 6 passano al MNS al momento in cui lo stesso acquista la personalità giuridica.
Art. 30 Datore di lavoro competente
1 Il MNS è considerato il datore di lavoro competente per i beneficiari di rendite:
- a.
- che dipendono dai musei e dal Centro delle collezioni del Gruppo MUSEE SUISSE; e
- b.
- le cui rendite di vecchiaia, d’invalidità o per superstiti della previdenza professionale hanno iniziato a decorrere presso la Cassa pensioni della Confederazione (PUBLICA) prima dell’entrata in vigore della presente legge.
2 Il MNS è parimenti considerato il datore di lavoro competente qualora una rendita d’invalidità inizi a decorrere dopo l’entrata in vigore della presente legge ma l’incapacità al lavoro che ha provocato l’invalidità sia sopravvenuta prima della sua entrata in vigore.
Art. 31 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Data dell’entrata in vigore:
art. 9–14, 15 cpv. 5, 16 cpv. 3, 18 cpv. 3, 19–22 e 28: 19 ottobre 20099
Tutte le altre disposizioni: 1° gennaio 201010
9 O del 30 set. 2009 (RS 432.301)
10 O del 4 dic. 2009 (RU 2009 6427)