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Art. 4 Campo d’applicazione
1 La presente sezione si applica alle seguenti autorità federali: - a.
- l’Assemblea federale e i suoi organi;
- b.
- il Consiglio federale;
- c.
- l’Amministrazione federale secondo l’articolo 2 capoversi 1–3 della legge del 21 marzo 19974 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA);
- d.
- i tribunali della Confederazione;
- e.
- le commissioni extraparlamentari della Confederazione.
2 Per quanto gli obiettivi perseguiti dalla presente legge lo esigano, il Consiglio federale può prevedere che: - a.
- le disposizioni della presente sezione siano applicabili a organizzazioni o persone di cui all’articolo 2 capoverso 4 LOGA cui sono demandati compiti amministrativi in virtù del diritto federale;
- b.
- il rilascio di concessioni, l’attribuzione di mandati o l’assegnazione di aiuti finanziari siano vincolati all’osservanza di determinate disposizioni della presente sezione.
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Art. 5 Lingue ufficiali
1 Le lingue ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e l’italiano. Il romancio è lingua ufficiale nei rapporti con le persone di lingua romancia. 2 Le autorità federali usano le lingue ufficiali nella loro forma standard.
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Art. 6 Scelta della lingua
1 Chi si rivolge a un’autorità federale può farlo nella lingua ufficiale di sua scelta. 2 Le autorità federali rispondono nella lingua ufficiale usata dal loro interlocutore. Possono convenire con quest’ultimo l’uso di un’altra lingua ufficiale. 3 Le persone di lingua romancia possono rivolgersi alle autorità federali in uno dei loro idiomi o in rumantsch grischun. Le autorità federali rispondono in rumantsch grischun. 4 Il Consiglio federale può limitare la libera scelta delle lingue ufficiali nei rapporti con le autorità il cui ambito d’attività è limitato ad una parte del territorio svizzero. 5 Nei rapporti con le persone che non padroneggiano alcuna lingua ufficiale, le autorità federali usano per quanto possibile una lingua loro comprensibile. 6 Sono fatte salve le disposizioni particolari concernenti l’amministrazione della giustizia federale.
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Art. 7 Comprensibilità
1 Le autorità federali si adoperano ad usare un linguaggio appropriato, chiaro e conforme alle esigenze dei destinatari; provvedono inoltre a un uso non sessista della lingua. 2 Il Consiglio federale adotta le dovute misure; provvede in particolare alla formazione e alla formazione continua del personale e mette a disposizione gli strumenti necessari.5 5 Nuovo testo giusta l’all. n. 15 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).
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Art. 8 Camere federali
1 Nelle deliberazioni in seno alle Camere federali e alle loro commissioni i deputati si esprimono nella lingua nazionale di loro scelta. 2 Per la trattazione nelle Camere federali e nelle loro commissioni, i messaggi, i rapporti, i disegni o progetti di atti normativi e le proposte sono di regola disponibili in tedesco, francese e italiano.
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Art. 9 Consiglio federale e Amministrazione federale
1 I membri del Consiglio federale, il cancelliere della Confederazione e gli impiegati dell’Amministrazione federale lavorano a scelta in tedesco, francese o italiano. 2 I datori di lavoro della Confederazione ai sensi della legislazione sul personale federale mettono a disposizione gli strumenti necessari.
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Art. 10 Pubblicazioni in tedesco, francese e italiano
1 I testi normativi della Confederazione e gli altri testi che devono essere pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali e nella Raccolta sistematica del diritto federale o nel Foglio federale a tenore della legge del 18 giugno 20046 sulle pubblicazioni ufficiali o in virtù di altre disposizioni del diritto federale sono pubblicati in tedesco, francese e italiano, sempre che la legge non preveda altrimenti.7 2 La pubblicazione avviene simultaneamente in tedesco, francese e italiano.
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Art. 11 Pubblicazioni in romancio
I testi di particolare importanza e la documentazione per le elezioni e le votazioni federali sono pubblicati anche in romancio. Tali testi sono designati dalla Cancelleria federale, sentiti la Cancelleria di Stato del Cantone dei Grigioni e i servizi federali interessati.
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Art. 12 Avvisi, insegne e documenti
1 Le autorità federali redigono gli avvisi pubblici nelle lingue ufficiali del luogo. 2 Le autorità federali si presentano nelle quattro lingue ufficiali, in particolare: - a.
- nei loro stampati;
- b.
- nelle pagine iniziali dei loro siti Internet;
- c.
- nelle insegne dei loro edifici.
3 I documenti personali sono realizzati nelle quattro lingue ufficiali. 4 I moduli della Confederazione destinati al pubblico devono essere disponibili in tutte le lingue ufficiali. Le autorità federali possono prevedere deroghe per i moduli destinati a una cerchia ristretta di persone.
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Art. 13 Trattati internazionali
1 Dei trattati bilaterali che sottostanno all’obbligo di pubblicazione dev’essere disponibile una versione originale in almeno una lingua ufficiale della Confederazione. 2 Dei trattati multilaterali che sottostanno all’obbligo di pubblicazione ci si adopera affinché sia redatta una versione originale in almeno una lingua ufficiale della Confederazione. 3 Sono salve le eccezioni secondo l’articolo 14 capoverso 2 della legge del 18 giugno 20048 sulle pubblicazioni ufficiali o previste da disposizioni speciali della legislazione federale.
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