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Art. 1 Campo d’applicazione della sezione 2 LLing
(art. 4 cpv. 2 LLing) L’unità dell’Amministrazione federale che, nei casi di cui all’articolo 4 capoverso 2 LLing, prepara la definizione di obiettivi strategici o la conclusione di un accordo di prestazioni o di uno strumento analogo con un’organizzazione o una persona attiva a livello nazionale, esamina se - a.
- sia necessario inserire negli obiettivi strategici o negli strumenti criteri od obiettivi corrispondenti alle esigenze della sezione 2 LLing;
- b.
- sia necessario dichiarare applicabili mediante ordinanza disposizioni della sezione 2 LLing.
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2987).
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Art. 2 Comprensibilità
(art. 7 LLing) 1 Le pubblicazioni ufficiali e gli altri testi della Confederazione destinati al pubblico sono redatti, in tutte le lingue ufficiali, in modo appropriato, chiaro e conforme alle esigenze dei destinatari, nonché secondo i principi della parità linguistica tra i sessi. 2 Le unità dell’Amministrazione federale adottano le misure organizzative necessarie per garantire la qualità redazionale e formale dei testi. I criteri qualitativi redazionali e formali sono disciplinati dalla Cancelleria federale mediante istruzioni.3 3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2987).
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Art. 3 Romancio
(art. 11 LLing) 1 La Cancelleria federale coordina in seno all’Amministrazione federale le traduzioni in romancio e la pubblicazione dei testi romanci. 2 I testi sono tradotti in romancio in collaborazione con la Cancelleria di Stato del Cantone dei Grigioni. 3 La Cancelleria federale assicura l’aggiornamento continuo degli atti normativi tradotti in romancio. 4 La Cancelleria federale è competente per la terminologia romancia in seno all’Amministrazione federale e la pubblica su Internet.
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Art. 4 Internet
(art. 12 cpv. 2 LLing) 1 Le unità dell’Amministrazione federale mettono a disposizione in tedesco, francese e italiano i contenuti principali dei loro siti Internet. I contenuti principali sono determinati in funzione dell’importanza del testo e della cerchia di destinatari.4 2 Offrono inoltre una selezione di contenuti in romancio, d’intesa con la Cancelleria federale. 4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2987).
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Art. 5 Trattati internazionali
(art. 13 LLing) 1 Un trattato internazionale può essere concluso in inglese se: - a.
- vi è una particolare urgenza;
- b.
- lo esige una forma specifica del trattato; o
- c.
- tale è la prassi corrente nelle relazioni internazionali della Svizzera nel settore in questione.
2 Occorre tuttavia adoperarsi a favore della redazione di una versione originale in una delle lingue ufficiali.
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Art. 6 Pari opportunità degli impiegati delle diverse comunità linguistiche 5
(art. 9 e 20 LLing) 1 I datori di lavoro del personale delle unità dell’Amministrazione federale di cui all’articolo 1 capoverso 1 dell’ordinanza del 3 luglio 20016 sul personale federale (OPers), escluso il settore dei Politecnici federali, provvedono affinché gli impiegati non siano svantaggiati a causa della loro appartenenza a una comunità linguistica. 2 Provvedono in particolare affinché gli impiegati, a prescindere dalla comunità linguistica cui appartengono: - a.
- possano esercitare la loro attività in tedesco, francese o italiano, sempre che l’utilizzazione di una lingua di lavoro diversa dalla lingua scelta non sia necessaria per ragioni importanti;
- b.
- possano partecipare in misura equivalente ai processi decisionali secondo le loro qualifiche;
- c.
- abbiano le stesse opportunità di sviluppo e di carriera.
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Art. 7 Rappresentanza delle comunità linguistiche nell’Amministrazione federale 7
(art. 20 cpv. 2 LLing e art. 4 cpv. 2 lett. e LPers) 1 La rappresentanza delle comunità linguistiche nelle unità dell’Amministrazione federale di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a e b OPers8, escluso il settore dei Politecnici federali, deve perseguire le fasce percentuali seguenti, anche a livello di quadri: a. tedesco: | 68,5–70,5 % | b. francese: | 21,5–23,5 % | c. italiano: | 6,5– 8,5 % | d. romancio: | 0,5– 1,0 % |
2 Le rappresentanze delle comunità linguistiche latine possono superare il limite superiore delle fasce percentuali di cui al capoverso 1 lettere b–d. 3 Al momento del reclutamento del personale, i datori di lavoro di cui al capoverso 1 provvedono affinché candidati di tutte le comunità linguistiche vengano preselezionati e convocati per un colloquio, sempre che soddisfino i criteri di selezione oggettivi. A parità di qualifica, vengono assunti prioritariamente i candidati provenienti da comunità linguistiche sottorappresentate nell’unità amministrativa interessata; tale preferenza è accordata in particolare per i quadri.
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Art. 8 Conoscenze linguistiche del personale federale 9
(art. 20 cpv. 1 LLing e art. 4 cpv. 2 lett. ebis LPers) 1 I datori di lavoro di cui all’articolo 6 capoverso 1 provvedono affinché: - a.
- gli impiegati possiedano le conoscenze orali e scritte in una seconda lingua ufficiale necessarie all’esercizio della loro funzione;
- b.
- i quadri di livello medio possiedano buone conoscenze attive in almeno una seconda lingua ufficiale e, se possibile, conoscenze passive in una terza lingua ufficiale.
- c.
- i quadri superiori e i quadri di livello medio con funzioni dirigenziali possiedano buone conoscenze attive in almeno una seconda lingua ufficiale e conoscenze passive in una terza lingua ufficiale.
2 I datori di lavoro propongono ai loro impiegati corsi di lingua tedesca, francese e italiana. 3 Se al momento dell’assunzione un quadro non possiede le conoscenze linguistiche richieste, il datore di lavoro prende, entro un anno, le misure necessarie per migliorarle. 4 Le formazioni necessarie all’acquisizione di competenze linguistiche di cui al capoverso 1 sono considerate formazioni rispondenti ai bisogni del servizio di cui all’articolo 4 capoverso 4 OPers10.
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Art. 8a Obiettivi strategici 11
(art. 20 cpv. 1 e 2 LLing) Il Consiglio federale fissa gli obiettivi strategici di promozione del plurilinguismo per ciascuna legislatura. 11 Introdotto dal n. I dell’O del 27 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2987).
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Art. 8b Delegato federale al plurilinguismo 12
(art. 20 cpv. 1 e 2 LLing) 1 Il Consiglio federale nomina un delegato al plurilinguismo (delegato federale al plurilinguismo). Quest’ultimo è aggregato al Dipartimento federale delle finanze. 2 Il delegato federale al plurilinguismo ha segnatamente i compiti seguenti: - a.
- sostenere il Consiglio federale nell’elaborazione degli obiettivi strategici e nel controllo dell’attuazione di questi obiettivi;
- b.
- coordinare e valutare l’attuazione degli obiettivi strategici da parte dei dipartimenti e della Cancelleria federale;
- c.
- consigliare e sostenere i dipartimenti e la Cancelleria federale, le loro unità amministrative e il loro personale nelle questioni relative al plurilinguismo e sensibilizzarli in merito a tali questioni;
- d.
- collaborare con i servizi cantonali e altre amministrazioni pubbliche e intrattenere relazioni con le istituzioni esterne che si occupano del plurilinguismo;
- e.
- informare regolarmente il pubblico sul settore del plurilinguismo;
- f.
- rappresentare la Confederazione negli organismi nazionali che si occupano della promozione del plurilinguismo.
12 Introdotto dal n. I dell’O del 27 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2987).
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Art. 8c Attuazione degli obiettivi strategici da parte dei dipartimenti e delle unità amministrative 13
(art. 20 cpv. 1 e 2 LLing) 1 I dipartimenti e la Cancelleria federale stabiliscono insieme alle unità amministrative a loro subordinate un catalogo di misure quadriennale destinato all’attuazione degli obiettivi strategici. 2 Le unità amministrative sono responsabili dell’attuazione del catalogo di misure e prevedono le risorse finanziarie e umane necessarie. 13 Introdotto dal n. I dell’O del 27 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2987).
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Art. 8d Controllo e analisi 14
(art. 20 cpv. 1 e 2 LLing) 1 Il rapporto annuale sulla gestione del personale destinato alle commissioni parlamentari di vigilanza descrive l’evoluzione della rappresentanza delle comunità linguistiche nelle unità di cui all’articolo 7 capoverso 1. 2 L’Ufficio federale del personale mette a disposizione del delegato federale al plurilinguismo statistiche dettagliate sulla rappresentanza delle comunità linguistiche nelle unità amministrative di cui all’articolo 7 capoverso 1, segnatamente per le funzioni di quadro. Queste statistiche sono compilate sulla base dei dati e delle analisi del Sistema informatico di gestione del personale dell’Amministrazione federale (BV PLUS). 3 Ogni quattro anni, i dipartimenti e la Cancelleria federale presentano al delegato federale al plurilinguismo un rapporto con informazioni quantitative e qualitative sullo stato del plurilinguismo e sull’attuazione degli articoli 6–8 nelle loro unità amministrative. Su richiesta, essi gli forniscono informazioni supplementari su questioni del plurilinguismo al loro interno e nelle rispettive unità amministrative. 4 Il delegato federale al plurilinguismo redige ogni quattro anni un rapporto di valutazione destinato al Consiglio federale basato sui rapporti dei dipartimenti e della Cancelleria federale. In tale rapporto formula anche raccomandazioni sull’impostazione da dare alla politica del plurilinguismo. 5 Se un dipartimento o la Cancelleria federale non rispettano manifestamente le disposizioni sulla promozione del plurilinguismo, il delegato federale al plurilinguismo può formulare raccomandazioni all’indirizzo del dipartimento interessato o della Cancelleria federale. 14 Introdotto dal n. I dell’O del 27 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2987).
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