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Art. 9 Sicurezza sociale degli operatori culturali 17
1 La Confederazione e la Fondazione Pro Helvetia versano una percentuale degli aiuti finanziari da loro assegnati agli operatori culturali: - a.
- alla cassa pensioni dell’operatore culturale che riceve l’aiuto finanziario; o
- b.
- a un’altra forma previdenziale dello stesso ai sensi dell’articolo 82 capoverso 2 della legge federale del 25 giugno 198218 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.
2 Il Consiglio federale stabilisce la percentuale di cui al capoverso 1.
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Art. 9a Partecipazione culturale 19
La Confederazione può sostenere progetti volti a rafforzare la partecipazione della popolazione alla vita culturale.
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Art. 10 Misure di salvaguardia del patrimonio culturale
1 La Confederazione può sostenere i musei, le collezioni e le reti di terzi nella loro attività di salvaguardia del patrimonio culturale, segnatamente mediante aiuti finanziari per le spese d’esercizio e i costi di progetti. In caso di esposizioni d’importanza nazionale, può contribuire al pagamento dei premi di assicurazione per le opere in prestito. 2 La Confederazione sostiene soltanto i musei e le collezioni che dispongono di una strategia collezionistica.
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Art. 11 Promozione delle nuove leve
La Confederazione può promuovere le nuove leve culturali e artistiche mediante misure che favoriscano l’acquisizione e l’approfondimento dell’esperienza necessaria.
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Art. 12 Promozione della formazione musicale
1 La Confederazione promuove la formazione musicale a complemento delle misure prese dai Cantoni e dai Comuni. 2 Promuove la formazione e la formazione continua dei monitori nonché le offerte di campi e corsi di musica per bambini e giovani. A tale scopo gestisce il programma Gioventù e Musica.20 3 Può affidare a terzi l’attuazione del programma Gioventù e Musica.21 4 Promuove i talenti musicali mediante misure specifiche.22 20 Introdotto n. I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5587; FF 2015 447). 21 Introdotto n. I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5587; FF 2015 447). 22 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 49; FF 2020 2813).
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Art. 12a Tariffe delle scuole di musica 23
1 Le scuole di musica sostenute da Cantoni o Comuni prevedono per tutti i bambini e giovani fino alla conclusione del livello secondario II tariffe chiaramente inferiori a quelle applicate agli adulti. 2 Nel fissare le tariffe tengono conto della situazione economica dei genitori o di altre persone che hanno un obbligo di mantenimento e del maggiore fabbisogno formativo dei talenti musicali.
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Art. 13 Premi, riconoscimenti e acquisti
La Confederazione può: - a.
- assegnare premi;
- b.
- conferire riconoscimenti per prestazioni artistiche eccezionali e meriti culturali;
- c.
- acquistare opere d’arte.
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Art. 14 Sostegno di organizzazioni culturali
La Confederazione può sostenere organizzazioni di operatori culturali, professionisti o no.
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Art. 15 Promozione della lettura e della letteratura 24
La Confederazione può prendere misure destinate a promuovere la lettura e la letteratura. 24 Nuovo testo giusta il n. 16 dell’all. alla LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).
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Art. 16 Manifestazioni culturali e progetti
1 La Confederazione può organizzare manifestazioni culturali o partecipare alla loro organizzazione e al loro finanziamento. 2 Può sostenere progetti che: - a.
- nel quadro di manifestazioni speciali forniscono un contributo culturale e si rivolgono a un vasto pubblico; o
- b.
- sono particolarmente innovativi e atti a fornire nuovi stimoli culturali.
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Art. 17 Jenisch, Sinti e stile di vita nomade 25
La Confederazione può prendere misure al fine di promuovere la cultura degli Jenisch e dei Sinti e di permettere lo stile di vita nomade. 25 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 49; FF 2020 2813).
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Art. 1826
26 Abrogato dal n. I della LF del 25 set. 2020, con effetto dal 1° feb. 2021 (RU 2021 49; FF 2020 2813).
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Art. 1 Promozione della mediazione artistica 27
La Confederazione può prendere misure affinché un’opera o una produzione artistica sia resa più accessibile al pubblico. 27 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).
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Art. 20 Creazione artistica
La Confederazione promuove la creazione artistica, segnatamente mediante: - a.
- contributi per la realizzazione di opere;
- b.
- committenze;
- c.
- contributi per la realizzazione di progetti.
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Art. 21 Sostegno degli scambi culturali
1 La Confederazione può sostenere gli scambi culturali all’interno del Paese. 2 Essa può presentare all’estero le culture svizzere e sostenere gli scambi con altre culture. 3 Essa può gestire proprie istituzioni culturali in importanti centri culturali del mondo e in Paesi con i quali la Svizzera intrattiene scambi privilegiati.
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