Ordinanza
|
Sezione 2: Progetti accessibili al pubblico 3
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6079). |
(art. 7 LPCu) |
Art. 2 ... 4
Sono sostenuti soltanto i progetti che non subordinano l’accesso del pubblico all’appartenenza a un determinato gruppo d’interesse. 4 Abrogata dal n. I dell’O del 7 nov. 2012, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6079). |
Sezione 2a. Misure promozionali e di sostegno 5
5 Introdotto dal n. I dell’O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6079). |
Art. 2a Sicurezza sociale degli operatori culturali
(art. 9 LPCu) 1 L’articolo 9 LPCu è applicabile agli operatori culturali assicurati presso l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS). 2 Le misure di cui all’articolo 9 LPCu competono all’Ufficio federale della cultura (UFC) e alla Fondazione Pro Helvetia. 3 La quota degli aiuti finanziari secondo l’articolo 9 capoverso 1 LPCu ammonta al 12 per cento delle prestazioni di lavoro sussidiate. Il calcolo non contempla le spese e i costi analoghi. Se non è possibile accertare le spese e i costi analoghi con un dispendio di mezzi ragionevole, alle prestazioni di lavoro si applica una deduzione forfettaria del 20 per cento. Non sono corrisposti importi inferiori ai 50 franchi. 4 Al momento della presentazione della domanda, ma al più tardi 60 giorni dopo avere ricevuto la notifica della decisione positiva, i richiedenti comunicano all’UFC e alla Fondazione Pro Helvetia i dati necessari per effettuare il versamento della percentuale degli aiuti finanziari. Non viene effettuato alcun versamento prima della comunicazione di detti dati. 5 Se non riceve i dati entro cinque anni dalla notifica della decisione positiva, l’UFC versa la percentuale degli aiuti finanziari al fondo sociale all’associazione Suisseculture Sociale. I rimanenti diritti ad aiuti finanziari dell’UFC si estinguono. 6 Introdotto dal n. I dell’O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6079). |
Art. 3 Misure di salvaguardia del patrimonio culturale
(art. 10 LPCu) 1 Per reti di terzi s’intendono le associazioni di istituzioni al di fuori dell’Amministrazione federale che s’impegnano in comune a favore della salvaguardia, della valorizzazione o della mediazione del patrimonio culturale. 2 Per costi di progetti s’intendono le spese risultanti a un museo o una collezione dalle prestazioni di terzi volte alla salvaguardia del patrimonio culturale. 3 Per spese d’esercizio s’intendono tutte le spese risultanti a un museo, una collezione o una rete di terzi dall’attività di esercizio corrente. |
Art. 4 Promozione delle nuove leve
(art. 11 LPCu) Per nuove leve s’intendono le persone:7
7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5429). |
Art. 5 Premi, riconoscimenti e acquisti
(art. 13 LPCu) 1 I premi e i riconoscimenti sono assegnati per prestazioni culturali già realizzate. 2 I premi sono assegnati sulla base di un concorso. Consistono in una somma di denaro o in una prestazione in natura. La somma di denaro è versata al vincitore o a un terzo che ha realizzato una prestazione a favore del vincitore. 3 I riconoscimenti sono conferiti mediante nomina. Consistono in una somma di denaro. 4 Le opere d’arte e i lavori di design acquistati fanno parte della Collezione d’arte della Confederazione, che ne assume la gestione. |
Art. 6 Sostegno di organizzazioni culturali
(art. 14 LPCu) 1 Sono sostenute le organizzazioni di operatori culturali, professionisti o non professionisti. 2 Per operatori culturali professionisti s’intendono le persone fisiche che con la loro attività artistica provvedono almeno per metà al loro sostentamento o che dedicano almeno la metà della durata normale del lavoro all’attività artistica. I gruppi indipendenti di operatori culturali professionisti, come compagnie di danza o gruppi musicali, sono equiparati alle persone fisiche. 3 Per operatori culturali non professionisti s’intendono le persone che svolgono una regolare attività culturale, ma che non soddisfano i requisiti di cui al capoverso 2. 4 I sussidi strutturali della Confederazione non sono concessi contemporaneamente a un’associazione mantello di organizzazioni culturali e a un membro dell’associazione mantello. |
Art. 7 Manifestazioni culturali e progetti
(art. 16 LPCu) 1 Sono considerate speciali le manifestazioni la cui concezione è unica. 2 Sono considerate speciali anche le feste di cultura popolare rivolte al grande pubblico. 3 Un progetto è considerato particolarmente innovativo se contiene elementi essenziali nuovi o avveniristici riguardo alla mediazione artistica, alla creazione culturale o agli scambi culturali. |
Art. 8 Promozione della mediazione artistica
(art. 19 LPCu) Per misure di mediazione artistica s’intendono le misure che inducono il pubblico a confrontarsi autonomamente con le arti, rendendogli in questo modo più accessibile un’opera o una produzione artistica. |
Art. 9 Creazione artistica
(art. 20 LPCu) 1 I contributi per la realizzazione di opere consentono la creazione di opere d’arte. 2 I contributi per la realizzazione di progetti promuovono la rappresentazione, la mediazione e la diffusione di opere d’arte. 3 I contributi per la realizzazione di opere e i contributi per la realizzazione di progetti possono essere concessi in forma di committenze. |
Sezione 3: Commissioni extraparlamentari e giurie |
Art. 10 Commissione federale d’arte e Commissione federale del design
1 La Commissione federale d’arte (CFA) è competente per l’assegnazione dei premi e dei riconoscimenti e per gli acquisti nell’ambito delle arti visive. Presta consulenza all’UFC su tutte le misure di promozione concernenti l’arte contemporanea e l’architettura nonché all’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica nell’ambito degli interventi artistici nell’architettura pubblica.8 2 La Commissione federale del design (CFD) è competente per l’assegnazione dei premi e dei riconoscimenti e per gli acquisti nell’ambito del design. 3 La CFA e la CFD sono commissioni extraparlamentari ai sensi dell’articolo 8a capoverso 2 dell’ordinanza del 25 novembre 19989 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. 4 Il Consiglio federale nomina i presidenti e i membri della CFA e della CFD. 5 La durata del mandato dei membri della CFA e della CFD è limitata a otto anni. 6 La CFA e la CFD si organizzano autonomamente. 8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6079). |
Art. 11 Giurie per letteratura, danza, teatro e musica
1 Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) istituisce giurie specifiche con funzione di organi consultivi ai sensi dell’articolo 57 della legge del 21 marzo 199710 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione incaricate dell’assegnazione dei premi e dei riconoscimenti nell’ambito della letteratura, della danza, del teatro e della musica. 2 Il DFI nomina i presidenti e i membri delle giurie. Provvede affinché sia garantita una rappresentanza equilibrata delle singole discipline, dei sessi e delle regioni linguistiche. 3 I membri delle giurie sono nominati per due anni. La durata dell’attività di consulenza è limitata a sei anni. 4 Il DFI può revocare membri delle giurie per ragioni importanti. 5 I membri delle giurie sono indennizzati sulla base di un mandato. 6 Le giurie si organizzano autonomamente. Il DFI approva i regolamenti delle giurie. 10 RS 172.010 |
Art. 12 Composizione delle commissioni e delle giurie e ricusazione
1 Le commissioni e le giurie sono composte di sette a nove membri qualificati. 2 Per compiti specifici possono costituire comitati di loro membri. 3 Nel singolo caso possono, con il consenso dell’UFC, far capo ad altri specialisti. 4 Per la ricusazione dei membri delle commissioni e delle giurie nonché degli specialisti cui si è fatto capo si applica per analogia l’articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 196811 sulla procedura amministrativa. 11 RS 172.021 |
Art. 13 Procedura decisionale
1 L’UFC decide, senza proposta delle commissioni e delle giurie, circa l’adempimento dei requisiti formali per la promozione, segnatamente il rispetto dei termini d’inoltro o le condizioni concernenti il domicilio. 2 Le commissioni e le giurie verificano i requisiti formali per la promozione e sottopongono all’UFC le loro proposte in merito alle singole misure di promozione di cui agli articoli 10 e 11. Mettono a verbale dibattimenti e proposte. 3 Le decisioni dell’UFC possono divergere dalle proposte delle commissioni e delle giurie. Le decisioni divergenti devono essere motivate. 4 L’UFC gestisce la segreteria delle commissioni e delle giurie. Un rappresentante dell’UFC partecipa alle riunioni delle commissioni e delle giurie senza diritto di voto. 5 Nel caso di acquisti, il responsabile della Collezione d’arte della Confederazione partecipa con diritto di voto alle riunioni delle commissioni. |
Sezione 4: Disposizioni finali |
Art. 14 Diritto previgente: abrogazione
Sono abrogate:
12 [RU20011026, 2006 4705n. II 106] 13 [CS4 203; RU 1971 1164, 1979 219, 1994 1427, 2006 4705n. II 32] 14 [RU20077043] |