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Art. 56 Requisiti posti all’organizzazione richiedente
Può presentare una domanda di aiuto finanziario per progetti di formazione continua con un orientamento europeo o internazionale qualsiasi persona giuridica con sede in Svizzera: - a.
- detenuta in maggioranza da persone domiciliate in Svizzera;
- b.
- i cui quadri dirigenti sono domiciliati in Svizzera; e
- c.
- che è attiva nel settore audiovisivo.
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Art. 57 Progetti che possono beneficiare di un sostegno
Possono essere concessi aiuti finanziari per: - a.71
- progetti di formazione continua che contribuiscono a far sì che i cineasti partecipanti perseguano nel loro lavoro un approccio europeo o internazionale;
- b.72
- progetti di formazione continua nei settori seguenti:
- 1.
- sviluppo del pubblico, stesura di sceneggiature, forme narrative innovative, marketing, distribuzione, diffusione e commercializzazione,
- 2.
- gestione finanziaria ed economica con un accento particolare sull’«agevolazione dell’accesso ai finanziamenti»,
- 3.
- sviluppo e produzione di opere,
- 4.
- opportunità e sfide del passaggio al digitale, con particolare attenzione ai nuovi modelli commerciali;
- c.
- progetti di formazione continua destinati in particolare ai seguenti gruppi professionali:
- 1.
- produttori,
- 2.
- registi,
- 3.
- autori,
- 4.
- script consultant,
- 5.
- redattori,
- 6.
- distributori,
- 7.
- gestori di sale cinematografiche,
- 8.
- distributori mondiali,
- 9.
- persone che offrono nuovi contenuti digitali,
- 10.
- cineasti d’animazione,
- 11.
- specialisti in postproduzione,
- 12.
- persone del settore giuridico o finanziario attive nel settore audiovisivo.
71 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5985). 72 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5985).
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Art. 58 Requisiti particolari in caso di cumulo di strumenti di promozione
Se un progetto o un’organizzazione richiedente sono sostenuti anche mediante aiuti finanziari dell’UFC secondo l’OPCin73, oltre al preventivo e al piano finanziario per il progetto oggetto di una domanda secondo la presente ordinanza devono essere presentati un preventivo e un piano finanziario globali.
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Art. 59 Spese computabili
1 Sono computabili le spese seguenti: - a.
- spese per il personale fino al 25 per cento delle spese complessive, escluse le spese per il personale di istituzioni pubbliche;
- b.
- spese d’esercizio;
- c.
- spese per il conferimento di mandati a terzi;
- d.
- al massimo il sette per cento delle spese generali, se le spese corrispondenti non sono già iscritte a preventivo separatamente.
2 Per ogni progetto oggetto di una domanda di aiuto finanziario deve essere presentato un preventivo separato.
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Art. 60 Criteri di promozione e loro ponderazione 74
1 Nella domanda devono essere menzionati i singoli criteri di promozione e fornite indicazioni in merito. 2 I criteri sono ponderati in base alla tabella seguente: Criteri | Punti | Rilevanza del contenuto in funzione delle tendenze e dei bisogni dell’industria, dimensione internazionale, innovazione rispetto ad altre offerte europee, partenariati | 30 | Qualità del contenuto e della metodologia (formato, gruppo di destinatari, know-how, efficienza dell’offerta, impiego di strumenti digitali) | 40 | Diffusione dei risultati, impatto su partecipanti, progetti, imprese e sul settore audiovisivo, accesso per i partecipanti alle reti e ai mercati internazionali, effetto strutturante, sostenibilità | 20 | Qualità del team riguardo a perizia tecnica e pedagogica internazionale | 10 | | |
3 Possono beneficiare di un sostegno i progetti che raggiungono almeno 70 punti. 4 Se i progetti che possono beneficiare di un sostegno eccedono i crediti disponibili alla scadenza del termine di presentazione, sono sostenuti i progetti con il punteggio più elevato. 74 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5985).
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Art. 61 Calcolo dell’aiuto finanziario
1 L’aiuto finanziario secondo la presente ordinanza non può superare il 60 per cento delle spese computabili. 2 Complessivamente la quota della Confederazione non può superare l’80 per cento delle spese computabili.
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Art. 62 Modalità di versamento 75
1 La prima rata è versata quando è garantita l’esecuzione del progetto ed è fornita la prova del finanziamento residuo. Essa ammonta al massimo al 60 per cento; per i progetti che durano più di un anno, il 60 per cento deve essere ripartito in diverse rate in base alle necessità di finanziamento. 2 L’ultima rata è versata dopo che sono stati presentati il conteggio e il rapporto finale. 75 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5985).
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