Ordinanza del DFI
sulla promozione della presenza internazionale
della cinematografia svizzera e
sulle misure compensative MEDIA
(OPICin)
del 21 aprile 2016 (Stato 1° gennaio 2021)
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),
visti gli articoli 8 capoverso 2 e 11 capoverso 1 della legge del 14 dicembre 20011 sul cinema (LCin);
visto l’articolo 18a dell’ordinanza del 3 luglio 20022 sulla cinematografia,
ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e scopo
La presente ordinanza disciplina le condizioni e la procedura per la concessione di:
- a.
- aiuti finanziari per promuovere la presenza internazionale della cinematografia svizzera;
- b.
- aiuti finanziari al settore cinematografico svizzero quale compensazione per la non partecipazione al programma MEDIA dell’Unione europea e in vista della reintegrazione della Svizzera nel programma MEDIA (misure compensative MEDIA).
Art. 2 Paesi partecipanti a MEDIA
1 Sono considerati Paesi partecipanti a MEDIA ai sensi della presente ordinanza gli Stati che partecipano al sottoprogramma MEDIA secondo il regolamento (UE) n. 1295/20133.
2 L’Ufficio federale della cultura (UFC) pubblica l’elenco dei Paesi partecipanti a MEDIA e lo tiene aggiornato.
3 Regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il programma Europa creativa (2014–2020) e che abroga le decisioni n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE, versione della GU L 347 del 20.12.2013, pagg. 221–237.
Art. 3 Relazione con l’ordinanza sulla promozione cinematografica
1 Gli aiuti finanziari ai sensi della presente ordinanza integrano gli aiuti finanziari previsti dall’ordinanza del DFI del 21 aprile 20164 sulla promozione cinematografica (OPCin), nella misura in cui non è escluso il cumulo di misure di promozione.
2 Salvo disposizione contraria della presente ordinanza, si applicano le disposizioni dell’OPCin sulle condizioni generali della promozione, sul coordinamento degli strumenti di promozione, sui principi di calcolo e le disposizioni procedurali generali.
Capitolo 2: Promozione della presenza internazionale della cinematografia svizzera
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 4 Strumenti di promozione
1 La presenza internazionale della cinematografia svizzera può essere sostenuta mediante aiuti finanziari della promozione cinematografica selettiva concessi per:
- a.
- la distribuzione all’estero di film svizzeri e di coproduzioni svizzere con l’estero;
- b.
- la partecipazione di cineasti svizzeri e dei loro film a importanti festival cinematografici, mercati del film e cerimonie di premiazione internazionali;
- c.
- la formazione continua di cineasti svizzeri.
2 Gli obiettivi e gli indicatori per la valutazione degli strumenti di promozione sono stabiliti negli allegati 1 e 2.5
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5985).
Art. 5 Competenza
1 La competenza di autorizzare aiuti finanziari nel quadro delle misure di promozione della presenza internazionale della cinematografia svizzera spetta all’UFC.
2 Alla fondazione «Swiss Films» sono delegati i compiti seguenti:
- a.
- informare il settore cinematografico sulla promozione dell’esportazione e della partecipazione a festival, mercati del film e cerimonie di premiazione;
- b.
- ricevere le domande di aiuto finanziario e procedere al loro esame preliminare;
- c.
- organizzare le perizie per le domande di promozione dell’esportazione;
- d.
- procedere all’esame preliminare dei conteggi e del rispetto di altri obblighi previsti dal diritto in materia di sussidi.
3 L’estensione dei compiti, l’indennizzo, le modalità di collaborazione e il controllo statale sono oggetto di un contratto di prestazioni tra la fondazione «Swiss Films» e l’UFC.
4 La competenza di procedere all’esame preliminare delle domande di aiuto finanziario per la formazione continua di cineasti svizzeri all’estero spetta all’associazione «Creative Europe – MEDIA Desk Suisse».
Sezione 2: Distribuzione all’estero di film svizzeri e di coproduzioni (promozione dell’esportazione)
Art. 6 Requisiti posti alla società richiedente
Può presentare una domanda di aiuto finanziario per la distribuzione all’estero di un film svizzero o di un film riconosciuto come coproduzione svizzera con l’estero qualsiasi società di produzione svizzera indipendente, se:
- a.
- la sua attività principale risiede nella realizzazione di film;
- b.
- detiene la maggioranza dei diritti dell’opera per la quale chiede un sostegno;
- c.
- una società di distribuzione professionale all’estero le ha assicurato contrattualmente la distribuzione del suo film.
Art. 7 Film che possono beneficiare di un sostegno
Possono essere concessi aiuti finanziari per film di fiction, documentari e film d’animazione della durata minima di 60 minuti, se:
- a.6
- la loro prima proiezione pubblica in Svizzera non risale a più di 24 mesi fa;
- b.
- sono realizzati come film svizzeri o film riconosciuti come coproduzioni svizzere con l’estero da un regista svizzero e sotto la responsabilità di una società di produzione svizzera;
- c.7
- sono destinati a una prima commercializzazione nei cinema o alla diffusione attraverso una piattaforma digitale; e
- d.
- non hanno accesso alle misure di sostegno alla distribuzione del programma MEDIA dell’Unione europea.
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5985).
7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5985).
Art. 8 Spese computabili 8
Sono computabili le spese per le seguenti voci di preventivo, se maturano nel periodo compreso tra 3 mesi prima e 12 mesi dopo la presentazione della domanda:
- a.
- la produzione del materiale promozionale;
- b.
- l’acquisto di superfici pubblicitarie;
- c.
- le relazioni con la stampa nel Paese estero in questione;
- d.
- altre attività promozionali e di mediazione;
- e.
- le copie o i supporti elettronici nonché la codifica o la transcodifica;
- f.
- il doppiaggio e la sottotitolazione.
8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5985).
Art. 9 Criteri di promozione e loro ponderazione 9
1 Nella domanda devono essere menzionati i singoli criteri di promozione e fornite indicazioni in merito.
2 I criteri di promozione sono ponderati in base alla tabella seguente:
Criteri | Punti |
a. Qualità e originalità della strategia di promozione | 30 |
b. Potenziale di diffusione del film all’estero | 20 |
c. Prestazioni proprie della società di distribuzione | 20 |
d. Coerenza tra il preventivo per la distribuzione | 20 |
e. Esperienza della società di distribuzione | 10 |
3 I progetti ricevono 5 punti supplementari in ciascuno dei casi seguenti:
- a.
- sono commercializzati nei cinema in un Paese con cui la Svizzera ha concluso un accordo di coproduzione;
- b.
- la strategia di promozione per l’uscita del film nei cinema sfrutta le sinergie con una partecipazione a un festival nel Paese in questione.
4 Possono beneficiare di un sostegno i progetti che raggiungono almeno 75 punti. Le domande sono approvate nell’ordine della data di presentazione.
9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5985).
Art. 10 Presentazione delle domande e perizia 10
1 Le domande devono essere presentate almeno due mesi prima dell’uscita del film nei cinema o della sua pubblicazione su una piattaforma.
2 Se non dispone delle necessarie conoscenze specifiche, l’UFC sottopone per perizia le domande a esperti che conoscono i mercati di commercializzazione del Paese in questione.
10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5985).
Art. 10a Procedura in caso di esportazione in diversi Paesi 11
1 Se è dimostrato che i diritti per la proiezione nelle sale cinematografiche di un film sono stati venduti in almeno cinque Paesi, tra cui un Paese europeo ad alta capacità di produzione (Germania, Francia, Gran Bretagna, Italia, Spagna), decade la ponderazione di cui all’articolo 9 capoversi 2 lettere a e b e 4. La domanda può beneficiare di un sostegno se negli altri ambiti (art. 9 cpv. 2 lett. c–e) raggiunge almeno 30 punti.
2 Possono presentare una domanda le società di produzione e le società di distribuzione mondiale con sede in Svizzera. Per il restante si applicano gli articoli 6–8 e 10.
11 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5985).
Art. 11 Calcolo degli aiuti finanziari
L’aiuto finanziario può ammontare al massimo al 50 per cento delle spese computabili. L’UFC pubblica annualmente, nel quadro del piano di ripartizione, gli importi massimi e la chiave decrescente.
Art. 12 Modalità di versamento 12
1 La prima rata è versata quando è garantita l’uscita del film nei cinema ed è fornita la prova del finanziamento residuo. Essa ammonta al 50 per cento. In caso di promozione dell’esportazione in diversi Paesi secondo l’articolo 10a, la prima rata ammonta al 35 per cento dell’importo massimo determinante.
2 La seconda rata è versata dopo che sono stati presentati il conteggio e i risultati della commercializzazione.
3 In caso di diffusione mediante servizi digitali su richiesta, il periodo di conteggio corrisponde ai primi 12 mesi della commercializzazione online.
12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5985).
Sezione 3: Partecipazione di cineasti svizzeri a festival cinematografici, mercati del film o cerimonie di premiazione internazionali
Art. 13 Requisiti posti ai richiedenti
1 Possono presentare una domanda di aiuto finanziario per la partecipazione a importanti festival cinematografici, mercati del film o cerimonie di premiazione internazionali le società di produzione e i registi che hanno rispettivamente prodotto e realizzato un film invitato a una tale manifestazione.
2 Il richiedente deve dimostrare che:
- a.
- ha la sede o il domicilio in Svizzera;
- b.
- detiene i diritti del film per il quale chiede un sostegno;
- c.
- soddisfa le condizioni di indipendenza e professionalità.
Art. 14 Film che possono beneficiare di un sostegno
1 Possono essere concessi aiuti finanziari per:
- a.
- i lungometraggi di fiction, documentari e d’animazione destinati a una prima commercializzazione nei cinema o a festival cinematografici;
- b.
- i cortometraggi.
2 Possono beneficiare di un sostegno film svizzeri e film riconosciuti come coproduzioni svizzere con l’estero.13
13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 2353).
Art. 15 Manifestazioni che possono beneficiare di un sostegno 14
L’UFC pubblica l’elenco dei principali festival cinematografici, mercati del film e cerimonie di premiazione internazionali per i quali può essere concesso un sostegno e i contributi forfettari o massimi applicabili alle singole manifestazioni e sezioni.
14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 2353).
Art. 16 Spese computabili 15
1 Sono computabili le spese per le seguenti voci di preventivo:
- a.
- spese per le misure pubblicitarie e promozionali, in particolare per la partecipazione a mercati del film e cerimonie di premiazione;
- b.
- tasse d’iscrizione;
- c.
- spese di viaggio e spese aggiuntive per vitto e alloggio delle persone partecipanti;
- d.
- costi di sottotitolatura.
2 Le spese per vitto e alloggio di cui al capoverso 1 lettera c sono determinate dai valori indicativi applicabili ai collaboratori del Dipartimento federale degli affari esteri.
15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 2353).
Art. 16a Calcolo degli aiuti finanziari 16
1 L’aiuto finanziario può ammontare al massimo al 70 per cento delle spese computabili.
2 Gli aiuti finanziari per la partecipazione a festival sono calcolati in forma forfettaria fino a 3000 franchi. L’importo forfettario è calcolato in base alla media delle spese computabili previste per la partecipazione al festival interessato o alla sezione interessata.
16 Introdotto dal n. I dell’O del DFI dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 2353).
Art. 17 Presentazione delle domande e priorità
1 Le domande devono essere presentate almeno due settimane prima della partecipazione.
2 Le domande devono comprendere i documenti seguenti:
- a.
- il modulo di domanda;
- b.
- l’invito al festival;
- c.
- le filmografie delle persone partecipanti;
- d.17
- il preventivo, se l’aiuto finanziario non è calcolato in forma forfettaria.
3 Le domande sono trattate nell’ordine della data di ricezione. Il pagamento dell’aiuto finanziario ha luogo entro i limiti dei crediti stanziati.18
17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 2353).
18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 2353).
Art. 18 Modalità di versamento 19
1 Gli importi forfettari per la partecipazione a festival fino a 3000 franchi sono versati se sono disponibili i relativi giustificativi. Entro due mesi dalla partecipazione deve essere presentato un breve rapporto.
2 Gli altri aiuti finanziari sono versati su presentazione dei documenti giustificativi necessari, di un conteggio e di un breve rapporto. Tali documenti devono essere presentati entro due mesi dalla partecipazione.
19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 2353).
Sezione 4: Formazione continua di cineasti svizzeri
Art. 19 Requisiti posti ai richiedenti
Può presentare una domanda di aiuto finanziario per una formazione continua all’estero qualsiasi persona naturale che:
- a.
- ha il domicilio in Svizzera;
- b.
- esercita la sua attività professionale principale nel settore audiovisivo; e
- c.
- ha almeno due anni di esperienza professionale in questo settore.
Art. 20 Formazioni continue che possono beneficiare di un sostegno
1 Sono concessi aiuti finanziari soltanto per la partecipazione a programmi di formazione continua cofinanziati dal programma di sostegno al cinema MEDIA dell’Unione europea o dall’UFC in virtù della sezione 6, oppure che sono stati cofinanziati nei tre anni prima della presentazione della domanda.20
2 Possono essere concessi aiuti finanziari per la partecipazione a programmi di formazione continua nei seguenti ambiti:
- a.
- sviluppo del pubblico, stesura di sceneggiature, marketing, distribuzione e commercializzazione;
- b.
- management finanziario ed economico con un accento particolare sulla «facilitazione dell’accesso ai finanziamenti»;
- c.
- sviluppo di opere e loro produzione;
- d.
- opportunità e sfide del passaggio al digitale.
3 L’UFC pubblica l’elenco dei programmi di formazione continua per i quali possono essere concessi aiuti finanziari.
20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5985).
Art. 21 Spese computabili
Sono computabili le spese per le seguenti voci di preventivo, purché raggiungano in totale 1500 franchi:21
- a.
- tasse per i corsi o tasse scolastiche;
- b.
- spese di viaggio e spese aggiuntive per il soggiorno all’estero;
- c.
- spese di traduzione, in particolare dei trattamenti e delle sceneggiature.
21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5985).
Art. 22 Criteri di promozione e priorità
1 Per la concessione dell’aiuto finanziario sono determinanti i criteri seguenti:
- a.
- l’idoneità della formazione continua per il richiedente;
- b.
- la rilevanza della formazione continua per l’esercizio della professione e il suo nesso con la pratica;
- c.
- il genere e l’importo delle spese preventivate.
2 Le domande sono autorizzate, entro i limiti dei crediti stanziati, nell’ordine della data di ricezione.
3 È sussidiata una sola formazione continua per persona all’anno.22
22 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5985).
Art. 23 Presentazione delle domande
1 Le domande devono essere presentate almeno due settimane prima della partecipazione.
2 Alla domanda devono essere allegati i documenti seguenti:
- a.
- una lettera di motivazione;
- b.
- il curriculum vitae;
- c.
- la filmografia;
- d.
- il preventivo;
- e.
- la lettera dell’istituto di formazione continua con la conferma dell’iscrizione e le spese previste.
Art. 24 Calcolo dell’aiuto finanziario
1 L’aiuto finanziario non può superare il 50 per cento delle spese computabili.
2 L’importo massimo per una formazione continua è di 15 000 franchi.23
23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5985).
Art. 25 Modalità di versamento 24
1 Gli aiuti finanziari inferiori a 4000 franchi sono versati dopo la conclusione della formazione continua, previa presentazione del conteggio e del rapporto finale. I diplomi, gli attestati di partecipazione e altri certificati delle prestazioni fornite devono essere allegati spontaneamente al conteggio.
2 Gli aiuti finanziari superiori a 4000 franchi sono versati a rate:
- a.
- la prima rata è versata quando è assicurata la partecipazione alla formazione continua ed è fornita prova del finanziamento residuo. Essa ammonta al massimo al 60 per cento;
- b.
- la seconda rata è versata dopo che sono stati presentati il conteggio e il rapporto finale. I diplomi, gli attestati di partecipazione e altri certificati delle prestazioni fornite devono essere allegati spontaneamente al conteggio.
24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5985).
Capitolo 3: Misure compensative MEDIA
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 26 Strumenti di promozione
1 Nei limiti del credito approvato, possono essere versati a titolo di misure compensative MEDIA:
- a.
- aiuti finanziari della promozione cinematografica selettiva per lo sviluppo di opere audiovisive con un potenziale europeo (promozione di singoli progetti e di pacchetti di progetti);
- b.
- aiuti finanziari della promozione cinematografica selettiva per la distribuzione in Svizzera di film europei da parte di società di distribuzione registrate;
- c.
- aiuti finanziari della promozione cinematografica legata al successo per la distribuzione in Svizzera di film europei da parte di società di distribuzione registrate;
- d.
- aiuti finanziari per progetti di formazione continua a livello di SEE o a livello internazionale;
- e.
- aiuti finanziari per l’accesso al mercato di cineasti europei e delle loro opere;
- f.
- aiuti finanziari per festival cinematografici che presentano film europei;
- g.25
- aiuti finanziari per la collaborazione a progetti e reti europei per la mediazione cinematografica, rivolti in particolare a un pubblico giovane.
2 Gli obiettivi e gli indicatori per la valutazione degli strumenti di promozione sono stabiliti negli allegati 1 e 3.26
25 Introdotta dal n. I dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5985).
26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5985).
Art. 27 Sussidiarietà delle misure compensative MEDIA
1 Gli aiuti finanziari nel quadro delle misure compensative MEDIA sono concessi soltanto se per un progetto non possono essere ottenuti contributi del programma MEDIA.
2 Se risulta che un progetto ha diritto ai contributi del programma MEDIA o che non è stata presentata una domanda nonostante il progetto abbia diritto ai contributi, può essere negato il versamento degli aiuti finanziari previsti in base alla presente ordinanza o essere pretesa la restituzione degli importi già versati.
Art. 28 Competenza
1 La competenza di autorizzare aiuti finanziari nel quadro delle misure compensative MEDIA spetta all’UFC.
2 Se non dispone delle necessarie conoscenze specifiche, l’UFC sottopone per perizia le domande per misure compensative MEDIA a esperti che svolgono questa funzione per il programma MEDIA o che dispongono di un’esperienza internazionale paragonabile e che conoscono sia i requisiti sia la prassi del programma MEDIA nei diversi settori di promozione.
3 All’associazione «Creative Europe – MEDIA Desk Suisse» sono delegati i compiti seguenti:
- a.
- informare il settore cinematografico sulle misure compensative MEDIA e sulla promozione della formazione continua all’estero di cui agli articoli 19–25;
- b.
- ricevere le domande di aiuto finanziario e procedere al loro esame preliminare;
- c.
- organizzare le perizie per le misure compensative MEDIA;
- d.
- procedere all’esame preliminare dei conteggi e del rispetto di altri obblighi previsti dal diritto in materia di sussidi.
4 L’estensione dei compiti, l’indennizzo, le modalità di collaborazione e il controllo statale sono oggetto di un contratto di prestazioni tra l’associazione «Creative Europe – MEDIA Desk Suisse» e l’UFC.
Sezione 2: Sviluppo di opere audiovisive con un potenziale europeo: promozione di singoli progetti
Art. 29 Requisiti posti alla società richiedente
Può presentare una domanda di aiuto finanziario della promozione cinematografica selettiva per un progetto singolo qualsiasi società di produzione svizzera indipendente, se:
- a.
- la sua attività principale risiede nella realizzazione di film;
- b.
- al momento della presentazione della domanda esiste da almeno 12 mesi e può documentarlo;
- c.27
- nei cinque anni civili precedenti l’anno in cui è presentata la domanda ha prodotto almeno un’opera che:
- 1.
- soddisfi i criteri per il sostegno di progetti singoli, e
- 2.
- nei tre anni civili precedenti l’anno in cui è presentata la domanda sia stata commercializzata nei cinema in almeno un Paese al di fuori della Svizzera;
- d.
- detiene la maggioranza dei diritti dell’opera per la quale chiede un sostegno;
- e.
- ha allestito il conteggio per un eventuale sostegno a un pacchetto di progetti secondo gli articoli 36–43.
27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 2353).
Art. 30 Progetti che possono beneficiare di un sostegno
1 Possono beneficiare di un sostegno i progetti che presumibilmente possono essere riconosciuti come film svizzeri o come coproduzioni svizzere con l’estero.
2 I progetti coprodotti devono essere ideati e sviluppati su iniziativa e sotto la responsabilità della società di produzione svizzera insieme a una o più società di produzione di Paesi che hanno ratificato la Convenzione europea del 2 ottobre 199228 sulla coproduzione cinematografica o la Convenzione del Consiglio d’Europa del 30 gennaio 201729 sulla coproduzione cinematografica.30
3 Possono essere concessi aiuti finanziari per:
- a.
- progetti di film per il cinema della durata minima di 60 minuti;
- b.
- progetti di film per la televisione o progetti audiovisivi per i quali è prevista una prima commercializzazione digitale (p. es. serie web) della durata minima di:
- 1.
- per i film di fiction: 90 minuti,
- 2.
- per i film d’animazione: 24 minuti,
- 3.
- per i documentari creativi: 50 minuti;
- c.31
- progetti audiovisivi non lineari, se gli elementi narrativi impiegati sono paragonabili a progetti cinematografici dei singoli generi; per questi progetti non è fissata una durata minima.
4 Le riprese possono iniziare al più presto otto mesi dopo la presentazione della domanda. Su richiesta, per i progetti di documentari possono essere ammesse deroghe, segnatamente se sono necessarie riprese per immortalare eventi unici e irripetibili o raccogliere dichiarazioni di protagonisti che in seguito non potranno più essere ottenute.32
5 Non sono concessi aiuti finanziari per i progetti seguenti:
- a.
- riprese dal vivo, game show, talk show e reality show televisivi;
- abis.33 video musicali, videogiochi e libri interattivi;
- b.
- programmi d’informazione, servizi televisivi, reportage su viaggi, natura, paesaggi e animali e «docu-soap»;
- c.
- film realizzati su ordinazione o a scopo pubblicitario, film con una finalità essenzialmente didattica, film che ledono la dignità umana, sono discriminanti, esaltano o minimizzano la violenza o hanno un carattere pornografico (art. 16 LCin);
- d.
- progetti che, dopo essere stati respinti una prima volta, non sono stati rielaborati nei punti essenziali;
- e.
- progetti per i quali la domanda di aiuto finanziario per lo sviluppo di progetti secondo la presente ordinanza è stata respinta due volte;
- f.
- progetti per i quali l’UFC ha emanato una dichiarazione d’intenti per un contributo alla realizzazione e progetti nella cui realizzazione sono già stati reinvestiti accrediti della promozione cinematografica legata al successo;
- g.
- progetti per i quali l’UFC ha già respinto due volte la domanda di contributo selettivo alla realizzazione.
28 RS 0.443.2
29 RS 0.443.3
30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5985).
31 Introdotta dal n. I dell’O del DFI dell’8 giu. 2018 (RU 2018 2353). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5985).
32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5985).
33 Introdotta dal n. I dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5985).
Art. 31 Requisiti particolari in caso di cumulo di strumenti di promozione
Se per un progetto cinematografico è previsto il cumulo di diversi strumenti di promozione dell’UFC, oltre al preventivo e al piano finanziario per lo sviluppo del progetto oggetto di una domanda secondo la presente ordinanza devono essere presentati un preventivo e un piano finanziario globali.
Art. 32 Spese computabili
Sono computabili le spese previste per lo sviluppo del progetto, dalla presentazione della domanda fino all’inizio delle riprese, per le seguenti voci di preventivo:34
- a.35
- acquisizione dei diritti d’autore;
- b.
- ricerche;
- c.
- stesura della sceneggiatura (dal trattamento alla versione definitiva);
- d.
- spese preliminari per l’attribuzione dei principali posti del team e del cast;
- e.
- spese di allestimento del preventivo e del piano finanziario;
- f.
- ricerca di partner commerciali, coproduttori e finanziatori e relativi chiarimenti;
- g.
- allestimento del piano delle riprese;
- h.
- marketing e piano di diffusione (chiarimento relativo ai mercati di diffusione e agli acquirenti, presentazione a festival);
- i.
- produzione del trattamento video oppure del film pilota;
- j.
- al massimo il sette per cento delle spese generali, se queste non sono già iscritte a preventivo separatamente.
34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5985).
35 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5985).
Art.33 Criteri di promozione e loro ponderazione 36
1 Nella domanda devono essere menzionati i singoli criteri di promozione e fornite indicazioni in merito.
2 I criteri sono ponderati in base alla tabella seguente:
Criteri | Punti |
Qualità del progetto e relativo potenziale di raggiungere un pubblico europeo e internazionale | 55 |
Qualità della strategia di sviluppo | 10 |
Qualità della strategia di diffusione e di marketing a livello europeo e internazionale | 25 |
Qualità della strategia di finanziamento e fattibilità del progetto | 10 |
3 Possono beneficiare di un sostegno i progetti che raggiungono almeno 70 punti. Tali progetti ricevono 5 punti supplementari se si indirizzano a un pubblico sotto i 16 anni e 5 punti supplementari se sono concepiti come coproduzione svizzera con l’estero e se al momento della presentazione della domanda possono presentare un corrispondente contratto preliminare con una società di produzione indipendente di un Paese che ha ratificato la Convenzione europea del 2 ottobre 199237 sulla coproduzione cinematografica o la Convenzione del Consiglio d’Europa del 30 gennaio 201738 sulla coproduzione cinematografica. I progetti di film di animazione che si indirizzano a un pubblico sotto i 16 anni non ricevono per questo alcun punto supplementare.
4 Se i progetti che possono beneficiare di un sostegno eccedono i crediti disponibili alla scadenza del termine di presentazione, sono sostenuti i progetti con il punteggio più elevato.
36 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5985).
37 RS 0.443.2
38 RS 0.443.3
Art.34 Calcolo dell’aiuto finanziario
1 Complessivamente la quota della Confederazione non può superare il 70 per cento delle spese computabili.39
2 Alla promozione di progetti singoli nel quadro della misura compensativa MEDIA «Sviluppo di opere audiovisive con un potenziale europeo» si applicano i seguenti importi massimi:
- a.
- per i film d’animazione: 66 000 franchi;
- b.40
- per i documentari: 28 000 franchi;
- c.
- per i film di fiction:
- 1.
- con un preventivo di produzione fino a 1,65 milioni di franchi: 33 000 franchi,
- 2.
- con un preventivo di produzione superiore a 1,65 milioni di franchi: 55 000 franchi.
39 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5985).
40 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5985).
Art. 35 Modalità di versamento
1 La prima rata è versata quando è garantita la realizzazione dell’opera ed è fornita la prova del finanziamento residuo. Essa ammonta al massimo al 60 per cento.
2 La seconda rata è versata dopo che sono stati presentati il conteggio e un breve rapporto sullo stato dei lavori del progetto e sul loro seguito.
3 Se il conteggio del progetto non è allestito entro 18 mesi dal versamento della prima rata, deve essere presentato spontaneamente un rapporto intermedio corredato di un conteggio intermedio. Una proroga di sei mesi è possibile in casi motivati.41
41 Introdotto dal n. I dell’O del DFI dell’8 giu. 2018 (RU 2018 2353). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5985).
Sezione 3: Sviluppo di opere audiovisive con un potenziale europeo: promozione di pacchetti di progetti
Art. 36 Requisiti posti alla società richiedente
Può presentare una domanda di aiuto finanziario della promozione cinematografica selettiva per la promozione di pacchetti di progetti qualsiasi società di produzione svizzera indipendente, se:
- a.
- la sua attività principale risiede nella realizzazione di film;
- b.
- al momento della presentazione della domanda esiste da almeno 36 mesi e può documentarlo;
- c.
- nei cinque anni prima di presentare la domanda ha prodotto da sola o in veste di coproduttrice responsabile almeno un’opera che:
- 1.
- soddisfi i criteri per il sostegno allo sviluppo di progetti singoli, e
- 2.
- sia stata distribuita commercialmente in almeno tre Paesi al di fuori della Svizzera nei tre anni civili precedenti l’anno in cui è presentata la domanda;
- d.
- detiene la maggioranza dei diritti di tutte le opere per le quali chiede un sostegno;
- e.
- ha allestito il conteggio per almeno un progetto di un pacchetto di progetti precedente e ha iniziato le riprese.
Art. 37 Pacchetti che possono beneficiare di un sostegno
1 Possono beneficiare di un sostegno i pacchetti comprendenti da tre a cinque progetti. Tutti i progetti devono essere sviluppati sotto la responsabilità della società che presenta la domanda.
2 I progetti devono poter essere riconosciuti presumibilmente come film svizzeri o coproduzioni svizzere con l’estero.
3 La maggioranza dei progetti deve essere ideata e sviluppata con una o più società di produzione di Paesi che hanno ratificato la Convenzione europea del 2 ottobre 199242 sulla coproduzione cinematografica o la Convenzione del Consiglio d’Europa del 30 gennaio 201743 sulla coproduzione cinematografica.44
42 RS 0.443.2
43 RS 0.443.3
44 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5985).
Art. 38 Progetti che possono beneficiare di un sostegno
I progetti che compongono il pacchetto devono soddisfare i criteri per beneficiare di un sostegno di cui all’articolo 30.
Art. 39 Spese computabili 45
Sono computabili le spese presumibili per lo sviluppo del progetto, dalla presentazione della domanda fino all’inizio delle riprese, per le voci di preventivo di cui all’articolo 32.
45 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5985).
Art.40 Criteri di promozione e loro ponderazione
1 Nella domanda devono essere menzionati, per ogni progetto e per l’intero pacchetto, i singoli criteri di promozione e fornite indicazioni in merito.
2 I criteri sono ponderati in base alla tabella seguente:
Criteri | Punti |
Qualità dell’approccio seguito nello sviluppo del pacchetto di progetti a livello europeo e internazionale e capacità innovativa della società di produzione | 30 |
Qualità del contenuto del pacchetto di progetti, coerenza della strategia di sviluppo | 15 |
Potenziale di commercializzazione a livello europeo e internazionale e qualità della strategia di diffusione e di marketing | 35 |
Fattibilità del pacchetto nonché qualità e dimensione europea della strategia di finanziamento | 20. 46 |
3 Possono beneficiare di un sostegno i progetti che raggiungono almeno 70 punti.
4 Se i progetti che possono beneficiare di un sostegno eccedono i crediti disponibili alla scadenza del termine di presentazione, sono sostenuti i progetti con il punteggio più elevato.
46 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5985).
Art. 41 Cessione e trasferimento di aiuti finanziari
Gli aiuti finanziari previsti per il pacchetto o i progetti che lo compongono non sono trasferibili.
Art.42 Calcolo dell’aiuto finanziario
1 Complessivamente la quota della Confederazione non può superare il 70 per cento delle spese computabili.
2 I contributi massimi per film sono retti dall’articolo 34 e sono cumulati; gli aiuti finanziari per la promozione di pacchetti di progetti ammontano al massimo a 220 000 franchi.
Art. 43 Modalità di versamento
1 La prima rata è versata quando è garantita la realizzazione di tutti i progetti ed è fornita la prova del finanziamento residuo. Essa ammonta al massimo al 60 per cento.
2 Una seconda rata pari al massimo al 30 per cento del contributo può essere versata al più presto dopo 12 mesi se in base a un rapporto intermedio corredato di conteggio intermedio è dimostrata l’imminenza delle spese corrispondenti.
3 Se per il pacchetto non è allestito il conteggio entro 30 mesi dal versamento della prima rata, deve essere presentato spontaneamente un rapporto intermedio corredato di conteggio intermedio. Una proroga di sei mesi è possibile in casi motivati.47
4 Se non tutti i progetti del pacchetto possono essere sviluppati come indicato nella domanda di versamento, è necessario informarne senza indugio l’UFC.
5 L’ultima rata è versata una volta presentato il conteggio dell’intero pacchetto. Il conteggio deve essere esaminato da una persona o una società fiduciaria abilitata secondo la legge del 16 dicembre 200548 sui revisori.
47 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5985).
48 RS221.302
Sezione 4: Aiuti finanziari della promozione cinematografica selettiva per la distribuzione in Svizzera di film europei
Art.44 Requisiti posti alla società richiedente
Può presentare una domanda di aiuto finanziario della promozione cinematografica selettiva per la distribuzione in Svizzera di film europei qualsiasi società di distribuzione svizzera iscritta nel registro dei distributori che dimostra di detenere i diritti cinematografici per la Svizzera.
Art.45 Condizioni d’ammissione dei film
1 Possono essere concessi aiuti finanziari per lungometraggi di fiction, lungometraggi documentari e lungometraggi d’animazione:
- a.
- realizzati in misura preponderante da una società di produzione di un Paese partecipante a MEDIA;
- b.
- alla cui realizzazione ha partecipato in misura significativa personale artistico e tecnico proveniente da Paesi partecipanti a MEDIA;
- c.
- ultimati nei tre anni civili precedenti la presentazione della domanda;
- d.49
- dei quali è possibile dimostrare che sono stati venduti per essere proiettati nelle sale cinematografiche di almeno sei Paesi partecipanti a MEDIA, tra cui almeno due Paesi a media o alta capacità di produzione come la Francia, la Germania, la Gran Bretagna, l’Italia, la Spagna, l’Austria, il Belgio, la Polonia o i Paesi Bassi, e almeno due Paesi a bassa capacità di produzione; e
- e.
- per i quali un sostegno alla distribuzione secondo la presente ordinanza è stato respinto non più di una volta.
2 La quota di personale di cui al capoverso 1 lettera b è considerata significativa se è raggiunta oltre la metà dei punti possibili in base alla tabella seguente:
Funzione | Punti |
Regia | 3 |
Sceneggiatura | 3 |
Musica/composizione | 1 |
Ruolo principale | 2 |
Secondo ruolo principale | 2 |
Terzo ruolo principale | 2 |
Scenografia | 1 |
Fotografia | 1 |
Montaggio | 1 |
Suono | 1 |
Luogo delle riprese | 1 |
Laboratorio/postproduzione | 1 |
3 Non sono concessi aiuti finanziari per:
- a.50
- film svizzeri e film riconosciuti come coproduzioni svizzere con l’estero con regia svizzera;
- b.51
- film di Paesi partecipanti a MEDIA le cui spese di realizzazione sono superiori a 16 milioni di franchi;
- c.
- film la cui uscita nei cinema in Svizzera risale a oltre due mesi prima della presentazione della domanda o è prevista soltanto dopo il termine di presentazione successivo;
- d.
- riprese dal vivo o registrazioni di eventi culturali, quali opere liriche o concerti;
- e.
- film realizzati su ordinazione o a scopo pubblicitario, film con una finalità essenzialmente didattica, film che ledono la dignità umana, sono discriminanti, esaltano o minimizzano la violenza o hanno un carattere pornografico (art. 16 LCin);
- f.52
- film per i quali gli accrediti della promozione alla distribuzione legata al successo secondo la presente ordinanza sono stati reinvestiti nell’attività di promozione o nell’acquisto di copie, tranne nel caso in cui si tratti di reinvestimenti sotto forma di garanzie minime o di contributi alla coproduzione;
- g.53
- ...
- h.54
- film la cui distribuzione è stata sostenuta tramite il fondo di sostegno al cinema del Consiglio d’Europa «EURIMAGES»55 se la quota di finanziamento della Confederazione e la quota di finanziamento del fondo di sostegno al cinema «EURIMAGES» sono superiori al 50 per cento delle spese di distribuzione;
- i.
- film ai quali è stata negata due volte una promozione della distribuzione ai sensi della presente ordinanza.
49 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5985).
50 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5985).
51 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5985).
52 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5985).
53 Abrogata dal n. I dell’O del DFI del 18 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5985).
54 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 2353).
55 Règles 2017–2018 – Programme de soutien à la distribution del 13 marzo 2017, disponibile gratuitamente su Internet all’indirizzo: www.coe.int/ > FR > Democratie > Eurimages > Programmes > Distribution > Réglementation en vigueur.
Art. 46 Spese computabili
Sono computabili le spese delle seguenti voci di preventivo:
- a.
- materiale promozionale;
- b.
- acquisto di superfici pubblicitarie;
- c.
- altre spese promozionali;
- d.56
- costi per il materiale come copie, Digital Cinema Package (DCP) e codifica;
- e.57
- doppiaggio, sottotitolazione e audiodescrizione.
56 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5985).
57 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5985).
Art. 47 Criteri di promozione e loro ponderazione 58
1 I film sono suddivisi nelle categorie seguenti in base alle loro spese di realizzazione:
- a.
- spese di realizzazione inferiori a 3 milioni di franchi: film piccoli;
- b.
- spese di realizzazione pari o superiori a 3 milioni di franchi: film medi.
2 La ponderazione dei criteri e i punti per film e categoria sono calcolati in base alla tabella seguente:
Criteri | Punti |
Per ogni distribuzione o per ogni Paese MEDIA | 1 |
Società di distribuzione svizzera che l’anno precedente ha ricevuto accrediti della promozione alla distribuzione legata al successo secondo la presente ordinanza | 1 |
Film proveniente da un Paese partecipante a MEDIA, esclusi la Germania, | 2 |
3 Può beneficiare di un sostegno la distribuzione di film che raggiungono otto punti.
4 È sostenuta la distribuzione dei film che nelle categorie di cui al capoverso 1 raggiungono il punteggio più elevato. In entrambe le categorie è sostenuta primariamente la distribuzione di film per bambini e giovani che raggiungono il punteggio più elevato. La priorità attribuita ai film per bambini e giovani non si applica ai film d’animazione.
58 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5985).
Art.48 Calcolo dell’aiuto finanziario
1 L’aiuto finanziario non può superare il 50 per cento delle spese computabili.
2 L’aiuto finanziario è determinato in base al numero di schermi. Si applicano i seguenti importi massimi:
Numero di schermi | Importo massimo in franchi |
1–7 | 10 000 |
8–14 | 15 000 |
15–24 | 25 000 |
25–39 | 30 000 |
40–60 | 40 000 |
60–99 | 60 000. 59 |
3 Per ogni cinema è conteggiato un solo schermo.
4 Il film deve vantare almeno quattro proiezioni per settimana e schermo. Sono considerate unicamente le proiezioni a tariffa ordinaria nei cinema registrati.60
5 Determinante per il calcolo del contributo è il numero di schermi nella settimana in cui il film è proiettato sul maggior numero di schermi. In caso di uscita in diverse regioni linguistiche della Svizzera nell’arco di 12 mesi, sono prese in considerazione separatamente per regione le settimane in cui il film è stato proiettato sul maggior numero di schermi e in seguito addizionate.
59 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5985).
60 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5985).
Art.49 Modalità di versamento
1 La prima rata è versata una volta confermata l’uscita del film nei cinema, a condizione che sia stata fornita la prova del finanziamento residuo. Essa ammonta al massimo al 60 per cento.61
2 Se l’uscita nei cinema è rimandata a una data posteriore al successivo termine di presentazione, l’aiuto finanziario previsto decade. È possibile presentare una nuova domanda entro il termine di presentazione successivo.
3 La seconda rata è versata dopo che è stato documentato il numero di proiezioni e schermi ed è stato presentato il conteggio.
61 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5985).
Sezione 5: Aiuti finanziari della promozione legata al successo per la distribuzione in Svizzera di film europei
Art.50 Requisiti posti alla società richiedente 62
Può presentare una domanda di aiuto finanziario della promozione della distribuzione legata al successo di film europei in Svizzera qualsiasi società di distribuzione svizzera iscritta nel registro dei distributori che può provare di detenere i diritti cinematografici per la Svizzera per il corrispondente periodo di commercializzazione.
62 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 2353).
Art.51 Condizioni di ammissione dei film
1 Sono ammessi alla promozione della distribuzione legata al successo i lungometraggi di fiction, i lungometraggi documentari e i lungometraggi d’animazione:
- a.
- realizzati in misura preponderante da una società di produzione di un Paese partecipante a MEDIA;
- b.
- alla cui realizzazione ha partecipato in misura significativa personale artistico e tecnico proveniente da Paesi partecipanti a MEDIA;
- c.
- ultimati nei tre anni civili precedenti l’anno in cui sono prese in considerazione le entrate nei cinema.
2 La quota di personale di cui al capoverso 1 lettera b è considerata significativa se è raggiunta oltre la metà dei punti possibili in base alla tabella di cui all’articolo 45 capoverso 2.
3 Non sono ammessi alla promozione della distribuzione legata al successo:63
- a.
- riprese dal vivo e registrazioni di eventi culturali, quali opere liriche o concerti;
- b.
- film realizzati su ordinazione o a scopo pubblicitario, film con una finalità essenzialmente didattica, film che ledono la dignità umana, sono discriminanti, esaltano o minimizzano la violenza o hanno un carattere pornografico (art. 16 LCin);
- c.64
- film svizzeri e film riconosciuti come coproduzioni svizzere con l’estero con regia svizzera.
63 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5985).
64 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5985).
Art. 52 Calcolo degli accrediti
1 Gli accrediti sono calcolati per anno civile sulla base delle entrate pagate per un film ammesso nei cinema registrati della Svizzera. Sono determinanti i numeri di entrate convalidati dall’Ufficio federale di statistica.
2 Le entrate registrate nel Liechtenstein sono prese in considerazione nel calcolo degli accrediti se sono comprovate e se è dimostrato che i diritti cinematografici per il Liechtenstein sono detenuti da un distributore svizzero.
3 Per ogni film possono essere computate al massimo 200 000 entrate.
4 A seconda del Paese di provenienza del film sono applicate le aliquote seguenti:
Paese di provenienza | Importo di base per entrata (in franchi) | 1–25 000 entrate (150 % dell’importo di base, in franchi) | 25 001–100 000 entrate (100 % dell’importo di base, in franchi) | 100 001–200 000 entrate (35 % dell’importo di base, in franchi) |
Francia, Gran Bretagna | 0,40 | 0,60 | 0,40 | 0,14 |
Germania, Italia, Spagna | 0,55 | 0,82 | 0,55 | 0,20 |
Altri Paesi partecipanti a MEDIA | 0,80 | 1,20 | 0,80 | 0,28. 65 |
5 Se l’importo complessivo di tutti gli accrediti di un anno civile eccede i mezzi a disposizione, gli accrediti sono ridotti proporzionalmente.
6 Non sono accreditati importi inferiori a 9000 franchi per società di distribuzione.
7 Per società di distribuzione e anno sono accreditati al massimo 350 000 franchi.
65 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 2353).
Art. 53 Possibilità di reinvestimento degli accrediti
1 Gli accrediti della promozione della distribuzione legata al successo secondo la presente ordinanza possono essere reinvestiti:
- a.
- nella coproduzione di film prodotti in misura preponderante da una società di produzione di un Paese partecipante a MEDIA;
- b.
- in opzioni sui diritti cinematografici o nell’acquisto dei diritti cinematografici di film esteri di Paesi partecipanti a MEDIA (garanzie minime);
- c.
- nelle spese di promozione di film esteri di Paesi partecipanti a MEDIA.
2 È escluso il reinvestimento nella promozione di film la cui distribuzione è sostenuta dall’UFC mediante la promozione selettiva della distribuzione secondo la presente ordinanza o secondo gli articoli 7 capoverso 2 lettera e o 14a lettere a e b OPCin66.67
3 Sono computabili per il reinvestimento:
- a.
- le spese superiori a 5000 franchi pagate dopo che è decorso l’anno civile determinante per il calcolo dell’accredito; e
- b.
- gli impegni superiori a 5000 franchi assunti dopo che è decorso l’anno civile determinante per il calcolo dell’accredito.
4 L’accredito deve essere reinvestito entro il termine di 12 mesi indicato nella comunicazione dell’importo dell’accredito.68
66 RS 443.113
67 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5985).
68 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5985).
Art. 54 Quota ammessa del reinvestimento alle spese computabili 69
Il reinvestimento degli accrediti non può superare il 60 per cento delle spese computabili.
69 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5985).
Art.55 Modalità di versamento e decadenza dell’accredito 70
1 Se la domanda di reinvestimento non perviene all’UFC entro il termine di reinvestimento, l’accredito decade.
2 La prima rata è versata quando è garantita la realizzazione del progetto ed è fornita la prova del finanziamento residuo. Essa ammonta al massimo al 60 per cento dell’importo reinvestito.
3 La seconda rata è versata dopo che è stato presentato il conteggio. Il conteggio deve pervenire entro 12 mesi dalla scadenza del termine di reinvestimento, altrimenti la seconda rata decade. Previa richiesta tempestiva e motivata, è possibile una proroga unica di sei mesi.
70 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5985).
Sezione 6: Progetti di formazione continua con un orientamento europeo o internazionale
Art. 56 Requisiti posti all’organizzazione richiedente
Può presentare una domanda di aiuto finanziario per progetti di formazione continua con un orientamento europeo o internazionale qualsiasi persona giuridica con sede in Svizzera:
- a.
- detenuta in maggioranza da persone domiciliate in Svizzera;
- b.
- i cui quadri dirigenti sono domiciliati in Svizzera; e
- c.
- che è attiva nel settore audiovisivo.
Art. 57 Progetti che possono beneficiare di un sostegno
Possono essere concessi aiuti finanziari per:
- a.71
- progetti di formazione continua che contribuiscono a far sì che i cineasti partecipanti perseguano nel loro lavoro un approccio europeo o internazionale;
- b.72
- progetti di formazione continua nei settori seguenti:
- 1.
- sviluppo del pubblico, stesura di sceneggiature, forme narrative innovative, marketing, distribuzione, diffusione e commercializzazione,
- 2.
- gestione finanziaria ed economica con un accento particolare sull’«agevolazione dell’accesso ai finanziamenti»,
- 3.
- sviluppo e produzione di opere,
- 4.
- opportunità e sfide del passaggio al digitale, con particolare attenzione ai nuovi modelli commerciali;
- c.
- progetti di formazione continua destinati in particolare ai seguenti gruppi professionali:
- 1.
- produttori,
- 2.
- registi,
- 3.
- autori,
- 4.
- script consultant,
- 5.
- redattori,
- 6.
- distributori,
- 7.
- gestori di sale cinematografiche,
- 8.
- distributori mondiali,
- 9.
- persone che offrono nuovi contenuti digitali,
- 10.
- cineasti d’animazione,
- 11.
- specialisti in postproduzione,
- 12.
- persone del settore giuridico o finanziario attive nel settore audiovisivo.
71 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5985).
72 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5985).
Art. 58 Requisiti particolari in caso di cumulo di strumenti di promozione
Se un progetto o un’organizzazione richiedente sono sostenuti anche mediante aiuti finanziari dell’UFC secondo l’OPCin73, oltre al preventivo e al piano finanziario per il progetto oggetto di una domanda secondo la presente ordinanza devono essere presentati un preventivo e un piano finanziario globali.
73 RS 443.113
Art. 59 Spese computabili
1 Sono computabili le spese seguenti:
- a.
- spese per il personale fino al 25 per cento delle spese complessive, escluse le spese per il personale di istituzioni pubbliche;
- b.
- spese d’esercizio;
- c.
- spese per il conferimento di mandati a terzi;
- d.
- al massimo il sette per cento delle spese generali, se le spese corrispondenti non sono già iscritte a preventivo separatamente.
2 Per ogni progetto oggetto di una domanda di aiuto finanziario deve essere presentato un preventivo separato.
Art. 60 Criteri di promozione e loro ponderazione 74
1 Nella domanda devono essere menzionati i singoli criteri di promozione e fornite indicazioni in merito.
2 I criteri sono ponderati in base alla tabella seguente:
Criteri | Punti |
Rilevanza del contenuto in funzione delle tendenze e dei bisogni dell’industria, dimensione internazionale, innovazione rispetto ad altre offerte europee, partenariati | 30 |
Qualità del contenuto e della metodologia (formato, gruppo di destinatari, know-how, efficienza dell’offerta, impiego di strumenti digitali) | 40 |
Diffusione dei risultati, impatto su partecipanti, progetti, imprese e sul settore audiovisivo, accesso per i partecipanti alle reti e ai mercati | 20 |
Qualità del team riguardo a perizia tecnica e pedagogica internazionale | 10 |
3 Possono beneficiare di un sostegno i progetti che raggiungono almeno 70 punti.
4 Se i progetti che possono beneficiare di un sostegno eccedono i crediti disponibili alla scadenza del termine di presentazione, sono sostenuti i progetti con il punteggio più elevato.
74 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5985).
Art. 61 Calcolo dell’aiuto finanziario
1 L’aiuto finanziario secondo la presente ordinanza non può superare il 60 per cento delle spese computabili.
2 Complessivamente la quota della Confederazione non può superare l’80 per cento delle spese computabili.
Art. 62 Modalità di versamento 75
1 La prima rata è versata quando è garantita l’esecuzione del progetto ed è fornita la prova del finanziamento residuo. Essa ammonta al massimo al 60 per cento; per i progetti che durano più di un anno, il 60 per cento deve essere ripartito in diverse rate in base alle necessità di finanziamento.
2 L’ultima rata è versata dopo che sono stati presentati il conteggio e il rapporto finale.
75 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5985).
Sezione 7: Accesso al mercato di cineasti europei e delle loro opere
Art. 63 Requisiti posti all’organizzazione richiedente
Può presentare una domanda di aiuto finanziario per un accesso agevolato al mercato qualsiasi persona giuridica con sede in Svizzera attiva nel settore audiovisivo:
- a.
- detenuta in maggioranza da persone domiciliate in Svizzera; e
- b.
- i cui quadri dirigenti sono domiciliati in Svizzera.
Art. 64 Progetti e misure che possono beneficiare di un sostegno 76
1 Possono essere concessi aiuti finanziari per progetti che:
- a.
- rendono possibili o migliorano i contatti professionali di cineasti europei, segnatamente per incontri di persona in occasione di festival e mercati del film;
- b.
- sviluppano e gestiscono strumenti digitali o online transnazionali quali banche dati e reti di dati per i cineasti e le loro opere e, in questo modo, rafforzano la diffusione mondiale e l’accesso al mercato di opere svizzere ed europee;
- c.
- consentono la partecipazione di film svizzeri ad attività internazionali di promozione di reti europee che coinvolgono almeno 14 Paesi partecipanti a MEDIA.
2 Non possono essere concessi aiuti finanziari per:
- a.
- piattaforme di diffusione di film digitali;
- b.
- la diffusione e la commercializzazione di prodotti propri;
- c.
- videogiochi.
76 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5985).
Art.65 Requisiti particolari in caso di cumulo di strumenti di promozione
Se un progetto o un’organizzazione richiedente sono sostenuti anche mediante aiuti finanziari dell’UFC secondo l’OPCin77, oltre al preventivo e al piano finanziario per il progetto oggetto di una domanda secondo la presente ordinanza devono essere presentati un preventivo e un piano finanziario globali.
77 RS 443.113
Art.66 Spese computabili
1 Sono computabili le spese seguenti:78
- a.
- fino al 40 per cento delle spese complessive per il personale del progetto;
- b.
- spese per il conferimento di mandati a terzi;
- c.
- spese d’esercizio.
2 Per ogni progetto oggetto di una domanda di aiuto finanziario deve essere presentato un preventivo separato.
78 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5985).
Art. 67 Criteri di promozione e loro ponderazione 79
1 Nella domanda devono essere menzionati i singoli criteri di promozione e fornite indicazioni in merito.
2 I criteri sono ponderati in base alle tabelle seguenti:
Criteri per progetti secondo l’art. 64 cpv. 1 lett. a | Punti |
Rilevanza del contenuto, dimensione internazionale e innovazione | 30 |
Qualità del contenuto, efficienza, fattibilità e metodologia (formato, | 30 |
Diffusione internazionale dei risultati, impatto, sostenibilità | 30 |
Qualità e coerenza del team in funzione dell’attività prevista | 10 |
Criteri per progetti secondo l’art. 64 cpv. 1 lett. b | Punti |
Rilevanza del contenuto e dimensione internazionale | 30 |
Qualità del contenuto, efficienza, fattibilità e metodologia | 40 |
Impatto sul pubblico, trasferimento di informazioni e trasparenza | 20 |
Qualità e coerenza del team in funzione dell’attività prevista | 10 |
Criteri per progetti secondo l’art. 64 cpv. 1 lett. c | Punkte |
Rilevanza del contenuto, dimensione internazionale e innovazione | 30 |
Qualità del contenuto, efficienza, fattibilità, metodologia ed efficacia della strategia volta a una migliore circolazione delle opere europee | 30 |
Diffusione dei risultati, impatto e sostenibilità, segnatamente sotto il profilo dell’impatto sul pubblico e di una migliore commercializzazione delle opere europee, effetto strutturante | 30 |
Qualità e coerenza del team in funzione dell’attività prevista | 10 |
3 Possono beneficiare di un sostegno i progetti che raggiungono almeno 70 punti.
4 Se i progetti che possono beneficiare di un sostegno eccedono i crediti disponibili alla scadenza del termine di presentazione, sono sostenuti i progetti con il punteggio più elevato.
79 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5985).
Art.68 Calcolo dell’aiuto finanziario
L’aiuto finanziario non può superare il 60 per cento delle spese computabili.
Art. 69 Modalità di versamento 80
1 La prima rata è versata quando è garantita l’esecuzione del progetto ed è fornita la prova del finanziamento residuo. Essa ammonta al massimo al 60 per cento; per i progetti che durano più di un anno, il 60 per cento deve essere ripartito in diverse rate in base alle necessità di finanziamento.
2 L’ultima rata è versata dopo che sono stati presentati il conteggio e un rapporto finale.
80 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5985).
Sezione 8: Festival cinematografici che presentano film europei
Art.70 Requisiti posti all’organizzazione richiedente
Può presentare una domanda di aiuto finanziario per il sostegno della programmazione e della promozione qualsiasi persona giuridica con sede in Svizzera:
- a.
- detenuta in maggioranza da persone domiciliate in Svizzera; e
- b.
- i cui quadri dirigenti sono domiciliati in Svizzera.
Art. 71 Misure e progetti che possono beneficiare di un sostegno 81
1 Possono essere concessi aiuti finanziari per festival cinematografici la cui programmazione soddisfa i requisiti seguenti:
- a.
- almeno il 70 per cento dei film menzionati nel catalogo del programma o almeno 100 lungometraggi o 400 cortometraggi provengono da Paesi partecipanti a MEDIA o dalla Svizzera;
- b.
- al massimo il 50 per cento dei film di cui alla lettera a è stato realizzato in misura preponderante da una società di produzione svizzera;
- c.
- i film presentati al pubblico provengono da almeno 14 Paesi partecipanti a MEDIA e dalla Svizzera.
2 Non possono essere concessi aiuti finanziari per festival:
- a.
- dedicati a un tema specifico, quali la medicina, l’ambiente o la scienza;
- b.
- incentrati su film pubblicitari, riprese dal vivo, serie televisive, videoclip, videogiochi, film amatoriali, film realizzati con il cellulare o opere artistiche senza carattere narrativo.
81 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5985).
Art. 72 Requisiti particolari in caso di cumulo di strumenti di promozione
Se un progetto o un’organizzazione richiedente sono sostenuti anche mediante aiuti finanziari dell’UFC secondo l’OPCin82, oltre al preventivo e al piano finanziario per il progetto oggetto di una domanda secondo la presente ordinanza devono essere presentati un preventivo e un piano finanziario globali.
82 RS 443.113
Art. 73 Spese computabili
1 È computabile il 70 per cento delle seguenti spese del progetto:
- a.
- le spese di proiezione del film (trasporto, sottotitolazione, tasse di licenza);
- b.
- i forfait giornalieri per le spese di viaggio e di soggiorno dei cineasti che accompagnano il film;
- c.
- le spese per le versioni stampate del catalogo e del programma, comprese le spese di redazione e traduzione;
- d.
- l’imposta sul valore aggiunto dopo deduzione dell’imposta precedente;
- e.
- le spese di promozione;
- f.
- le spese per il sito Internet.
2 Per le iniziative rivolte a un pubblico giovane e nuovo sono inoltre computabili le spese per:
- a.
- la pubblicità;
- b.
- l’ideazione, la realizzazione e la traduzione di materiale pedagogico e di materiale necessario per la manifestazione;
- c.
- esperti e personale di supporto.
3 Non sono computabili:
- a.
- le spese per il personale;
- b.
- le spese generali;
- c.
- le spese per il materiale di consumo;
- d.
- le spese di locazione;
- e.
- le spese di audit.
4 Per ogni progetto oggetto di una domanda di aiuto finanziario deve essere presentato un preventivo separato.
Art.74 Criteri di promozione e loro ponderazione 83
1 Nella domanda devono essere menzionati i singoli criteri di promozione e fornite indicazioni in merito.
2 I criteri sono ponderati in base alla tabella seguente:
Criteri | Punti |
Rilevanza delle attività per lo sviluppo del pubblico, utilizzo di tecnologie digitali | 30 |
Dimensione europea della programmazione e partenariati internazionali | 35 |
Numero di spettatori, impatto sulla diffusione di film europei | 30 |
Qualità del team | 5 |
3 Possono beneficiare di un sostegno i progetti che raggiungono almeno 70 punti.
4 Se i progetti che possono beneficiare di un sostegno eccedono i crediti disponibili alla scadenza del termine di presentazione, sono sostenuti i progetti con il punteggio più elevato.
83 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5985).
Art.75 Calcolo dell’aiuto finanziario 84
1 L’aiuto finanziario non può superare il 60 per cento delle spese computabili.Per singola edizione di un festival si applicano gli importi massimi seguenti:
Festival che presentano lungometraggi | |
Numero di film europei | Importo massimo in franchi |
<40 film | 30 000 |
40–60 film | 39 000 |
61–80 film | 45 000 |
81–100 film | 51 000 |
101–120 film | 61 000 |
121–200 film | 70 000 |
>200 film | 83 000 |
Festival che presentano cortometraggi | |
Numero di film europei | Importo massimo in franchi |
<150 film | 20 000 |
150–250 film | 30 000 |
>250 film | 35 000 |
2 Se un festival presenta sia lungometraggi che cortometraggi, quattro cortometraggi equivalgono a un lungometraggio.
84 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5985).
Art. 76 Modalità di versamento
1 La prima rata è versata quando è garantita la realizzazione del progetto ed è fornita la prova del finanziamento residuo. Essa ammonta al massimo al 60 per cento.
2 La seconda rata è versata dopo che sono stati presentati il conteggio e il rapporto finale.
Sezione 9: Promozione della collaborazione europea nell’ambito della mediazione cinematografica8585 Introdotta dal n. I dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5985).
85 Introdotta dal n. I dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5985).
Art. 76a Requisiti posti all’organizzazione richiedente
1 Può presentare una domanda di aiuto finanziario per la promozione della mediazione cinematografica qualsiasi persona giuridica con sede in Svizzera:
- a.
- detenuta in maggioranza da persone domiciliate in Svizzera; e
- b.
- i cui quadri dirigenti sono domiciliati in Svizzera.
2 Sono ammesse le organizzazioni che:
- a.
- collaborano a progetti di mediazione cinematografica cofinanziati dal programma di sostegno al cinema MEDIA dell’Unione europea; o
- b.
- collaborano con almeno due organizzazioni di Paesi diversi partecipanti a MEDIA attive nell’ambito della mediazione cinematografica e le cui offerte sono disponibili in almeno tre lingue europee, tra cui una lingua nazionale della Svizzera.
3 Non sono ammessi festival promossi in base alla sezione 8.
Art. 76b Misure e progetti che possono beneficiare di un sostegno
1 Possono essere concessi aiuti finanziari per la collaborazione a iniziative e progetti transnazionali di mediazione cinematografica che:
- a.
- si avvalgono di strumenti innovativi o digitali e si rivolgono a un pubblico giovane fino a 19 anni; o
- b.
- elaborano un catalogo di film e opere audiovisive esistenti, prevalentemente europei, ai fini dell’impiego nell’ambito della mediazione o della formazione cinematografica extrascolastica.
2 Possono beneficiare di un sostegno anche la collaborazione e lo scambio all’interno di reti finalizzate a migliorare l’efficienza della mediazione cinematografica, segnatamente tramite la creazione di sinergie o la condivisione di materiali e metodi.
3 Non sono concessi aiuti finanziari per:
- a.
- l’organizzazione di festival cinematografici;
- b.
- la produzione di film;
- c.
- scuole di cinema o istituzioni accademiche il cui compito fondamentale è di fornire una formazione professionale nell’ambito del cinema o della produzione audiovisiva;
- d.
- istituzioni che offrono misure di formazione continua destinate ai professionisti del settore cinematografico;
- e.
- enti di diritto pubblico e istituzioni che beneficiano di sussidi pubblici.
Art. 76c Requisiti particolari in caso di cumulo di strumenti di promozione
Se un progetto o un’organizzazione richiedente sono sostenuti anche mediante aiuti finanziari dell’UFC secondo la presente ordinanza o secondo l’OPCin86, oltre al preventivo e al piano finanziario per il progetto oggetto di una domanda secondo la presente ordinanza devono essere presentati un preventivo e un piano finanziario globali.
86 RS 443.113
Art. 76d Spese computabili
1 Sono computabili le spese seguenti:
- a.
- spese per il personale fino al 40 per cento delle spese complessive, escluse le spese per il personale di organizzazioni o istituzioni che beneficiano di sussidi pubblici;
- b.
- spese personali di soggiorno e di viaggio per riunioni e conferenze all’estero;
- c.
- materiale e spese d’esercizio.
2 Per ogni progetto oggetto di una domanda di aiuto finanziario deve essere presentato un preventivo separato.
Art. 76e Criteri di promozione e loro ponderazione
1 Nella domanda devono essere menzionati i singoli criteri di promozione e fornite indicazioni in merito.
2 I criteri sono ponderati in base alla tabella seguente:
Criteri | Punti |
Rilevanza, dimensione europea e valore aggiunto | 30 |
Qualità del contenuto (metodologia, formato, gruppo di destinatari, scelta dei film, strumenti pedagogici), fattibilità, efficienza, innovazione | 40 |
Diffusione dei risultati del progetto, impatto e sostenibilità | 20 |
Qualità del team e dei partenariati | 10 |
3 Possono beneficiare di un sostegno i progetti che raggiungono almeno 70 punti.
4 Se i progetti che possono beneficiare di un sostegno eccedono i crediti disponibili alla scadenza del termine di presentazione, sono sostenuti i progetti con il punteggio più elevato.
Art. 76f Calcolo dell’aiuto finanziario
1 L’aiuto finanziario secondo la presente ordinanza non può superare il 70 per cento delle spese computabili.
2 Complessivamente la quota della Confederazione non può superare l’80 per cento delle spese computabili.
Art. 76g Modalità di versamento
1 La prima rata è versata quando è garantita l’esecuzione del progetto, segnatamente quando è confermato un eventuale finanziamento da parte del programma di sostegno al cinema MEDIA dell’Unione europea ed è fornita la prova del finanziamento residuo. La prima rata ammonta al massimo al 60 per cento; per i progetti che durano più di due anni, il 60 per cento deve essere ripartito in diverse rate in base alle necessità di finanziamento.
2 L’ultima rata è versata dopo che sono stati presentati il conteggio e il rapporto finale.
Capitolo 4: Disposizioni finali
Art. 77 Disposizione transitoria 87
Il calcolo degli accrediti della promozione della distribuzione legata al successo (art. 52 cpv. 4) per l’anno civile 2018 è svolto secondo le aliquote di cui alla legge anteriore.
87 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 2353).
Art. 77a Disposizioni transitorie della modifica del 18 novembre 2020 (Sostegno alla distribuzione in relazione alla COVID-19) 88
1 Se una domanda di promozione cinematografica selettiva per la distribuzione di film europei secondo gli articoli 44–49 è presentata nel 2021, l’aiuto finanziario può ammontare al massimo al 70 per cento delle spese computabili (art. 48 cpv. 1).
2 Per gli anni civili 2020 e 2021 gli accrediti della promozione cinematografica legata al successo per la distribuzione di film europei sono calcolati sulla base delle entrate effettive registrate (art. 52).
3 Se l’accredito di una società di distribuzione calcolato secondo il capoverso 2 è inferiore alla media degli accrediti che la società ha ottenuto nei tre anni civili precedenti l’anno di riferimento, la società riceve l’80 per cento di tale media, nella misura in cui ciò le sia più favorevole.
4 Se gli accrediti di cui ai capoversi 2 e 3 eccedono i mezzi disponibili, sono ridotti proporzionalmente prima gli accrediti di cui al capoverso 3.
5 Al reinvestimento degli accrediti secondo gli articoli 53–55 si applica il diritto vigente al momento della presentazione della domanda. Alle domande di reinvestimento presentate nel 2021 si applica una quota pari al 70 per cento delle spese computabili (art. 54).
88 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5985).
Art. 78 Entrata in vigore
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2016.
2 ...89
3 Gli allegati hanno effetto sino al 31 dicembre 2024.90
89 Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 18 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5985).
90 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5985).
Allegato 1 9191 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5985).
91 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5985).
Obiettivi generali di promozione 2021–2024
Allegato 2 9292 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5985).
92 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5985).
Regime di promozione 2021–2024 per la promozione della presenza internazionale della cinematografia svizzera
1 Obiettivi e indicatori
1.1 Promozione dell’esportazione
1.2 Partecipazione a festival cinematografici, mercati del film e cerimonie di premiazione internazionali
1.3 Formazione continua all’estero di cineasti svizzeri
2 Valutazione
Allegato 3 9393 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5985).
93 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5985).