1 Per bene culturale si intende un bene importante, sotto il profilo religioso o laico, per l’archeologia, la preistoria, la storia, la letteratura, l’arte o la scienza, appartenente a una delle categorie definite nell’articolo 1 della Convenzione UNESCO 1970 o nell’articolo 1 paragrafo 1 lettera a della Convenzione UNESCO 2001.5
2 Per patrimonio culturale si intende l’insieme dei beni culturali appartenenti a una delle categorie definite nell’articolo 4 della Convenzione UNESCO 1970.
3 Per Stati contraenti s’intendono gli Stati che hanno ratificato la Convenzione UNESCO 1970.
4 Per Servizio specializzato si intende l’organo amministrativo cui incombe l’esecuzione dei compiti definiti nell’articolo 18.
5Per importazione, transito o esportazione illeciti s’intende un’importazione, un transito o un’esportazione che viola una convenzione secondo l’articolo 7 o un provvedimento secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera a.6
5 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 del DF del 21 giu. 2019 che approva la Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo e la traspone nel diritto svizzero, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 3793; FF 2019 423).
6 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 50; FF 2020 2813).