In generale (1 - 6)
Presentazione delle richieste di aiuti finanziari (7 - 8)
Trattamento delle richieste di aiuti finanziari (9 - 12)
Controllo e pubblicazione (13 - 15)
Aiuti finanziari a singole organizzazioni per la gestione delle strutture e per attività regolari (19 - 22)
Aiuti finanziari per la formazione e la formazione continua (30 - 33)
Aiuti finanziari ai Cantoni e ai Comuni per progetti d’importanza nazionale che fungono da modello (39 - 41)
Collaborazione in materia di politica dell’infanzia e della gioventù (42 - 43)
Commissione federale per l’infanzia e la gioventù (44 - 44)
Disposizioni finali (45 - 48)
1. Criteri qualitativi per tutti i tipi di organizzazioni
1.2 Contatti con altre organizzazioni
1.3 Misure di comunicazione interne ed esterne
1.6 Integrazione di fanciulli e giovani con un particolare bisogno di promozione
2.1 Organizzazioni a carattere associativo
2.1.1 Condizioni di base (0 - 0)
2.1.2 Altri criteri (0 - 0)
2.2 Organizzazioni a carattere non associativo
2.2.1 Condizioni di base (0 - 0)
2.2.2 Altri criteri (30 - 0)
2.3 Organizzazioni specializzate nello scambio di giovani
2.3.1 Condizioni di base (0 - 0)
2.3.2 Altri criteri (0 - 0)
Aiuti finanziari a istituzioni private per la formazione e la formazione continua
1. Caratteristiche specifiche suscettibili di dar diritto a un supplemento (art. 30 cpv. 3 lett. g)