Ordinanza
riguardante l’inventario federale degli
insediamenti svizzeri da proteggere
(OISOS)
del 13 novembre 2019 (Stato 1° maggio 2021)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 5 della legge federale del 1° luglio 19661 sulla protezione
della natura e del paesaggio (LPN),
ordina:
1 RS 451
1
Art. 1 Inventario federale
1 L’inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d’importanza nazionale (ISOS) contiene gli oggetti elencati nell’allegato 1.
2 L’ISOS è elaborato e gestito dall’Ufficio federale della cultura (UFC).
3 La descrizione esatta degli oggetti, la ragione della loro importanza nazionale e tutte le altre indicazioni di cui all’articolo 5 capoverso 1 LPN sono parte integrante della presente ordinanza ma oggetto di una pubblicazione separata.
Art. 2 Pubblicazione
1 Le indicazioni di cui all’articolo 1 capoverso 3 sono pubblicate nella Raccolta ufficiale delle leggi federali mediante rimando (art. 5 cpv. 1 lett. c della legge del 18 giugno 20042 sulle pubblicazioni ufficiali). Sono accessibili in forma elettronica.
2 L’ISOS può essere consultato gratuitamente sul geoportale della Confederazione3.
3 map.geo.admin.ch
Art. 3 Modifiche di lieve entità
Il Dipartimento federale dell’interno può, dopo aver sentito i Cantoni, effettuare modifiche di lieve entità alla descrizione esatta degli oggetti. Sono considerate di lieve entità le modifiche minime del perimetro e le modifiche del contenuto della descrizione degli oggetti, a condizione che ciò non influisca sulla ragione dell’importanza nazionale di un oggetto e sulla sua valutazione.
Art. 4 Collaborazione
1 I Cantoni sono coinvolti il prima possibile nell’esame e nell’aggiornamento dell’ISOS ai sensi dell’articolo 5 capoverso 2 LPN nonché in caso di modifiche di lieve entità alle descrizioni degli oggetti secondo l’articolo 3 della presente ordinanza.
2 I Cantoni provvedono affinché il pubblico sia coinvolto in maniera adeguata.
Art. 5 Insediamenti e componenti dell’insediamento
1 Gli oggetti dell’ISOS sono gli insediamenti.
2 Gli insediamenti sono agglomerati considerati nel loro insieme. Comprendono sia superfici edificate comprendenti strade e piazze e spazi appartenenti all’edificazione, sia superfici non edificate in rapporto spaziale con l’edificazione quali giardini, spazi liberi risultanti da un progetto di architettura del paesaggio o terreni coltivati.
3 Le componenti dell’insediamento sono perimetri all’interno di un insediamento. Possono comprendere superfici edificate o non edificate, singoli edifici o componenti di edifici. La somma delle componenti dell’insediamento costituisce l’insediamento.
4 Le componenti dell’insediamento sono rilevate secondo due forme distinte:
- a.
- componenti dell’insediamento che hanno un valore in virtù di determinate qualità proprie e del loro rapporto con altre componenti dell’insediamento (componenti dell’insediamento con valore proprio);
- b.
- componenti dell’insediamento che hanno un valore esclusivamente in virtù del loro rapporto con altre componenti dell’insediamento (componenti dell’insediamento con valore in rapporto ad altre).
Art. 6 Categorie di agglomerato
1 L’ISOS distingue le seguenti categorie di agglomerato:
- a.
- città: città storiche o borghi con crescita continua;
- b.
- cittadina/borgo: città storiche o borghi senza crescita significativa fino al XX secolo;
- c.
- villaggio urbanizzato: agglomerati storici di carattere rurale, con crescita significativa nel XIX e all’inizio del XX secolo e le conseguenti trasformazioni dovute al cambiamento di utilizzo;
- d.
- villaggio: agglomerati storici di carattere rurale, di dimensioni rilevanti, con funzione di centro;
- e.
- casale/piccolo villaggio: agglomerati storici di carattere rurale, di modeste dimensioni, senza funzione rilevante di centro;
- f.
- caso particolare: edificazioni che non rientrano nelle categorie precedenti.
2 Nell’allegato 2 sono riportate le denominazioni delle categorie di agglomerato nelle lingue nazionali.
Art. 7 Prerequisito per l’iscrizione
1 In linea di principio possono essere iscritti nell’ISOS gli agglomerati abitati tutto l’anno che:
- a.
- sulla prima edizione della carta Siegfried4 figurano con almeno dieci edifici principali; e
- b.
- il cui nome è indicato sulla carta nazionale più recente al momento dell’inventariazione.
2 Le deroghe sono rilevate nella categoria di agglomerato «caso particolare».
4 La prima edizione della carta Siegfried può essere consultata su map.geo.admin.ch > Mappe visualizzate > Carta Siegfried Prima edizione.
Art. 8 Criteri per la valutazione degli insediamenti
1 La valutazione degli insediamenti si basa, da un lato, sull’esame delle qualità dell’insediamento e, dall’altro, sul confronto sistematico con gli altri insediamenti della stessa categoria di agglomerato.
2 Gli insediamenti sono trattati allo stesso modo, indipendentemente dalla loro categoria di agglomerato.
3 La valutazione per determinare se iscrivere un insediamento nell’ISOS è fatta in base ai seguenti criteri principali:
- a.
- qualità topografiche: è valutato il valore paesaggistico dell’insediamento, in particolare se:
- 1.
- gli spazi verdi e gli spazi liberi attorno all’edificazione garantiscono uno spiccato effetto visivo da vicino e da lontano e visuali prospettiche da e verso l’insediamento,
- 2.
- l’edificazione presenta un forte rapporto visuale e funzionale con il paesaggio rurale che la circonda,
- 3.
- importanti componenti dell’insediamento si situano in una posizione topograficamente dominante, e
- 4.
- l’insediamento si situa lungo una nota via di collegamento antica;
- b.
- qualità spaziali:sono valutati il valore spaziale delle singole componenti dell’insediamento nonché l’intensità del rapporto spaziale tra le componenti dell’insediamento, in particolare se:
- 1.
- gli edifici includono chiaramente strade, piazze e spazi verdi,
- 2.
- gli spazi liberi risultanti da un progetto di architettura del paesaggio hanno un chiaro effetto spaziale,
- 3.
- l’edificazione è coerente nel suo insieme e diversificata nei dettagli,
- 4.
- tra le componenti dell’insediamento edificate esistono chiare distinzioni ed evidenti gerarchie, e
- 5.
- tra edificazioni e terreni coltivati sono presenti forti interrelazioni;
- c.
- qualità storico-architettoniche:sono valutati il valore storico-architettonico delle singole componenti dell’insediamento nonché la leggibilità delle fasi di sviluppo dell’agglomerato, in particolare se:
- 1.
- l’edificazione e gli spazi liberi risultanti da un progetto di architettura del paesaggio sono specifici di una regione e illustrano chiaramente una determinata epoca,
- 2.
- è visibile uno sviluppo esemplare della tipologia di agglomerato,
- 3.
- i passaggi storico-architettonici tra le singole componenti dell’insediamento sono chiaramente riconoscibili, e
- 4.
- sono presenti numerosi edifici singoli importanti sotto il profilo architettonico, storico o tipologico.
4 I seguenti criteri secondari possono influire sulla valutazione di un insediamento:
- a.
- valore archeologico: in particolare località aventi reperti preistorici o storici significativi che hanno contribuito a importanti risultati nella ricerca sugli agglomerati;
- b.
- valore storico: in particolare località che hanno un significato particolare essendo state teatro dell’operato di personalità importanti per la Svizzera, che sono entrate nella storia grazie a opere letterarie o artistiche oppure dove sono avvenute battaglie importanti;
- c.
- valore folcloristico: in particolare località dove si sono svolte o si svolgono manifestazioni d’importanza sovraregionale, tradizionali o uniche, quali feste, mercati speciali o processioni, oppure siti leggendari.
Art. 9 Criteri di valutazione delle componenti dell’insediamento e obiettivi di conservazione
1 Le componenti dell’insediamento devono avere almeno 30 anni per poter essere valutate.
2 Sono sono trattate allo stesso modo, indipendentemente dalla loro epoca di origine.
3 Le componenti dell’insediamento con valore proprio sono valutate in base alle loro qualità spaziali e storico-architettoniche, al loro valore all’interno dell’insediamento e al loro stato di conservazione.
4 Sulla base della valutazione, sono associate a uno dei seguenti obiettivi di conservazione:
- a.
- conservazione della sostanza rispettivamente della destinazione d’uso quale terreno coltivato o spazio libero:conservazione della sostanza significa conservare integralmente tutti gli edifici, le parti di edificazioni e gli spazi liberi nonché eliminare gli elementi perturbanti; conservazione della destinazione d’uso quale terreno coltivato o spazio libero significa preservare la vegetazione e i vecchi edifici essenziali per l’insediamento nonché eliminare gli elementi perturbanti;
- b.
- conservazione della struttura: conservazione della struttura significa preservare la disposizione e la forma degli edifici e degli spazi liberi nonché conservare integralmente gli elementi e le caratteristiche essenziali per la struttura;
- c.
- conservazione del carattere: conservazione del carattere significa preservare l’equilibrio tra vecchi e nuovi edifici nonché conservare integralmente gli elementi che illustrano la ragione originaria dell’edificazione e che sono essenziali per il carattere.
5 Le componenti dell’insediamento con valore in rapporto ad altre sono valutate soltanto in base al loro valore all’interno dell’insediamento. Su queste devono essere evitati interventi con ripercussioni negative sulle componenti dell’insediamento con valore proprio.
6 L’attuazione degli obiettivi di conservazione deve permettere di conservare intatte le qualità degli insediamenti ma, in ogni caso, a salvaguardarlo per quanto possibile.
Art. 10 Interventi nell’ambito dell’adempimento di compiti della Confederazione
1 Nell’adempimento di compiti della Confederazione, gli interventi che non hanno effetti sul raggiungimento degli obiettivi di conservazione non costituiscono un pregiudizio nei confronti degli oggetti e sono ammessi. Sono parimenti ammessi pregiudizi lievi a un oggetto se giustificati da un interesse preponderante.
2 In caso di interventi gravi su un oggetto nell’adempimento di un compito della Confederazione, può essere effettuata una ponderazione degli interessi solo in presenza di interessi d’importanza nazionale equivalenti o superiori. I pregiudizi gravi a un oggetto sono ammessi solo se giustificati da un interesse preponderante, anch’esso d’importanza nazionale.
3 Se più interventi giudicati singolarmente ammissibili hanno tra loro un rapporto materiale, spaziale o temporale oppure se sono da prevedere interventi successivi a un intervento ammesso, deve essere valutato anche l’effetto complessivo sull’oggetto.
4 Se dalla ponderazione degli interessi un pregiudizio risulta ammissibile, la sua portata deve essere il più contenuta possibile. Chi ne è resoponsabile deve tenere conto della regola secondo cui le qualità costruttivo−culturali dell’oggetto, in particolare quelle urbanistiche, devono essere salvaguardate per quanto possibile.
Art. 11 Considerazione da parte dei Cantoni
1 I Cantoni tengono conto dell’ISOS nell’ambito della loro pianificazione, in particolare nell’allestimento dei piani direttori secondo gli articoli 6–12 della legge del 22 giugno 19795 sulla pianificazione del territorio (LPT).
2 Provvedono affinché l’ISOS sia preso in considerazione sulla base dei piani direttori cantonali, in particolare nell’ambito dell’elaborazione dei piani di utilizzazione secondo gli articoli 14–20 LPT.
5 RS 700
Art. 12 Aiuti finanziari
Gli aiuti finanziari concessi dalla Confederazione per provvedimenti volti a conservare e valorizzare gli oggetti si basano sugli articoli 13–14a LPN e sugli articoli 4–12a dell’ordinanza del 16 gennaio 19916 sulla protezione della natura e del paesaggio.
6 RS 451.1
Art. 13 Informazione e consulenza
L’UFC provvede all’informazione e alla consulenza delle autorità e del pubblico in merito all’importanza e allo stato degli oggetti nonché all’applicazione pratica dell’ISOS.
Art. 14 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del 9 settembre 19817 riguardante l’inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere è abrogata.
7 [RU 1981 1680, 1984 175, 1986 77, 1987 622, 1988 934, 1991 1044, 1992 4881976, 1994 2726, 1995 2612, 1997 1628, 2000 1383, 2005 5023, 2009 1015, 2010 14771593all. n. 3, 2011 1659, 2012 17896081, 2013 1339, 2014 2301, 2015 3165, 2016 3177]
Art. 15 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.
Allegato 1 88 Aggiornato dal n. I dell’O del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 195).
8 Aggiornato dal n. I dell’O del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 195).