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Art. 1 Inventario federale
1 L’inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d’importanza nazionale (ISOS) contiene gli oggetti elencati nell’allegato 1. 2 L’ISOS è elaborato e gestito dall’Ufficio federale della cultura (UFC). 3 La descrizione esatta degli oggetti, la ragione della loro importanza nazionale e tutte le altre indicazioni di cui all’articolo 5 capoverso 1 LPN sono parte integrante della presente ordinanza ma oggetto di una pubblicazione separata. |
Art. 2 Pubblicazione
1 Le indicazioni di cui all’articolo 1 capoverso 3 sono pubblicate nella Raccolta ufficiale delle leggi federali mediante rimando (art. 5 cpv. 1 lett. c della legge del 18 giugno 20042 sulle pubblicazioni ufficiali). Sono accessibili in forma elettronica. 2 L’ISOS può essere consultato gratuitamente sul geoportale della Confederazione3. 3 map.geo.admin.ch |
Art. 3 Modifiche di lieve entità
Il Dipartimento federale dell’interno può, dopo aver sentito i Cantoni, effettuare modifiche di lieve entità alla descrizione esatta degli oggetti. Sono considerate di lieve entità le modifiche minime del perimetro e le modifiche del contenuto della descrizione degli oggetti, a condizione che ciò non influisca sulla ragione dell’importanza nazionale di un oggetto e sulla sua valutazione. |
Art. 4 Collaborazione
1 I Cantoni sono coinvolti il prima possibile nell’esame e nell’aggiornamento dell’ISOS ai sensi dell’articolo 5 capoverso 2 LPN nonché in caso di modifiche di lieve entità alle descrizioni degli oggetti secondo l’articolo 3 della presente ordinanza. 2 I Cantoni provvedono affinché il pubblico sia coinvolto in maniera adeguata. |
Art. 5 Insediamenti e componenti dell’insediamento
1 Gli oggetti dell’ISOS sono gli insediamenti. 2 Gli insediamenti sono agglomerati considerati nel loro insieme. Comprendono sia superfici edificate comprendenti strade e piazze e spazi appartenenti all’edificazione, sia superfici non edificate in rapporto spaziale con l’edificazione quali giardini, spazi liberi risultanti da un progetto di architettura del paesaggio o terreni coltivati. 3 Le componenti dell’insediamento sono perimetri all’interno di un insediamento. Possono comprendere superfici edificate o non edificate, singoli edifici o componenti di edifici. La somma delle componenti dell’insediamento costituisce l’insediamento. 4 Le componenti dell’insediamento sono rilevate secondo due forme distinte:
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Art. 6 Categorie di agglomerato
1 L’ISOS distingue le seguenti categorie di agglomerato:
2 Nell’allegato 2 sono riportate le denominazioni delle categorie di agglomerato nelle lingue nazionali. |
Art. 7 Prerequisito per l’iscrizione
1 In linea di principio possono essere iscritti nell’ISOS gli agglomerati abitati tutto l’anno che:
2 Le deroghe sono rilevate nella categoria di agglomerato «caso particolare». 4 La prima edizione della carta Siegfried può essere consultata su map.geo.admin.ch > Mappe visualizzate > Carta Siegfried Prima edizione. |
Art. 8 Criteri per la valutazione degli insediamenti
1 La valutazione degli insediamenti si basa, da un lato, sull’esame delle qualità dell’insediamento e, dall’altro, sul confronto sistematico con gli altri insediamenti della stessa categoria di agglomerato. 2 Gli insediamenti sono trattati allo stesso modo, indipendentemente dalla loro categoria di agglomerato. 3 La valutazione per determinare se iscrivere un insediamento nell’ISOS è fatta in base ai seguenti criteri principali:
4 I seguenti criteri secondari possono influire sulla valutazione di un insediamento:
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Art. 9 Criteri di valutazione delle componenti dell’insediamento e obiettivi di conservazione
1 Le componenti dell’insediamento devono avere almeno 30 anni per poter essere valutate. 2 Sono sono trattate allo stesso modo, indipendentemente dalla loro epoca di origine. 3 Le componenti dell’insediamento con valore proprio sono valutate in base alle loro qualità spaziali e storico-architettoniche, al loro valore all’interno dell’insediamento e al loro stato di conservazione. 4 Sulla base della valutazione, sono associate a uno dei seguenti obiettivi di conservazione:
5 Le componenti dell’insediamento con valore in rapporto ad altre sono valutate soltanto in base al loro valore all’interno dell’insediamento. Su queste devono essere evitati interventi con ripercussioni negative sulle componenti dell’insediamento con valore proprio. 6 L’attuazione degli obiettivi di conservazione deve permettere di conservare intatte le qualità degli insediamenti ma, in ogni caso, a salvaguardarlo per quanto possibile. |
Art. 10 Interventi nell’ambito dell’adempimento di compiti della Confederazione
1 Nell’adempimento di compiti della Confederazione, gli interventi che non hanno effetti sul raggiungimento degli obiettivi di conservazione non costituiscono un pregiudizio nei confronti degli oggetti e sono ammessi. Sono parimenti ammessi pregiudizi lievi a un oggetto se giustificati da un interesse preponderante. 2 In caso di interventi gravi su un oggetto nell’adempimento di un compito della Confederazione, può essere effettuata una ponderazione degli interessi solo in presenza di interessi d’importanza nazionale equivalenti o superiori. I pregiudizi gravi a un oggetto sono ammessi solo se giustificati da un interesse preponderante, anch’esso d’importanza nazionale. 3 Se più interventi giudicati singolarmente ammissibili hanno tra loro un rapporto materiale, spaziale o temporale oppure se sono da prevedere interventi successivi a un intervento ammesso, deve essere valutato anche l’effetto complessivo sull’oggetto. 4 Se dalla ponderazione degli interessi un pregiudizio risulta ammissibile, la sua portata deve essere il più contenuta possibile. Chi ne è resoponsabile deve tenere conto della regola secondo cui le qualità costruttivo−culturali dell’oggetto, in particolare quelle urbanistiche, devono essere salvaguardate per quanto possibile. |
Art. 11 Considerazione da parte dei Cantoni
1 I Cantoni tengono conto dell’ISOS nell’ambito della loro pianificazione, in particolare nell’allestimento dei piani direttori secondo gli articoli 6–12 della legge del 22 giugno 19795 sulla pianificazione del territorio (LPT). 2 Provvedono affinché l’ISOS sia preso in considerazione sulla base dei piani direttori cantonali, in particolare nell’ambito dell’elaborazione dei piani di utilizzazione secondo gli articoli 14–20 LPT. 5 RS 700 |
Art. 12 Aiuti finanziari
Gli aiuti finanziari concessi dalla Confederazione per provvedimenti volti a conservare e valorizzare gli oggetti si basano sugli articoli 13–14a LPN e sugli articoli 4–12a dell’ordinanza del 16 gennaio 19916 sulla protezione della natura e del paesaggio. 6 RS 451.1 |
Art. 14 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del 9 settembre 19817 riguardante l’inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere è abrogata. 7 [RU 1981 1680, 1984 175, 1986 77, 1987 622, 1988 934, 1991 1044, 1992 4881976, 1994 2726, 1995 2612, 1997 1628, 2000 1383, 2005 5023, 2009 1015, 2010 14771593all. n. 3, 2011 1659, 2012 17896081, 2013 1339, 2014 2301, 2015 3165, 2016 3177] |
Allegato 1 8
8 Aggiornato dal n. I dell’O del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 195). |
(art. 1 cpv. 1) |
Allegato 2 |
(art. 6 cpv. 2) |
Categorie di agglomerato |
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