Sezione 2: Protezione delle vie di comunicazione storiche d’importanza nazionale |
Art. 3 Inventario federale
1 Le vie di comunicazione storiche d’importanza nazionale sono iscritte in un inventario federale. 2 L’inventario federale è gestito dall’Ufficio federale delle strade (USTRA). 3 L’inventario federale contiene l’elenco degli oggetti d’importanza nazionale, la loro posizione, sostanza e valenza storica, nonché le altre indicazioni menzionate nell’articolo 5 capoverso 1 LPN. 4 Gli oggetti sono suddivisi in due categorie:
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Art. 4 Pubblicazione
1 Ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 della legge del 18 giugno 20042 sulle pubblicazioni ufficiali, l’inventario federale non è pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Esso è disponibile in forma elettronica3. 2 L’inventario federale può essere consultato gratuitamente presso l’USTRA e i competenti servizi cantonali. 3 Cfr. http://ivs-gis.admin.ch |
Art. 5 Aggiornamento e modifiche
1 L’inventario federale è esaminato e aggiornato a intervalli regolari, in particolare in presenza di nuove conoscenze e circostanze. L’esame e l’aggiornamento completi sono effettuati entro 25 anni. 2 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni può modificare lievemente la descrizione degli oggetti. Sono considerate di lieve entità le modifiche che non intaccano l’esistenza degli oggetti né, in modo essenziale, la loro sostanza. 3 I servizi cantonali competenti devono essere coinvolti il prima possibile nell’esame e nell’aggiornamento dell’inventario federale ai sensi dell’articolo 5 capoverso 2 LPN come pure nella modifica di lieve entità di descrizioni degli oggetti secondo il capoverso 2. I Cantoni provvedono affinché anche il pubblico sia coinvolto in maniera adeguata.4 4 Introdotto dal n. 2 dell’all. 2 all’O del 29 mar. 2017 riguardante l’inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali, in vigore dal 1° giu. 2017 (RU 2017 2815). |
Art. 6 Obiettivi di protezione
1 Gli oggetti classificati come «tracciato storico con molta sostanza» devono essere conservati intatti in tutta la loro sostanza. 2 Gli oggetti classificati come «tracciato storico con sostanza» devono essere conservati intatti negli elementi essenziali della loro sostanza. 3 I supporti del traffico devono essere conservati nel loro nesso funzionale con l’oggetto, indipendentemente dalla classificazione di quest’ultimo. |
Art. 7 Interventi
1 Gli interventi effettuati sugli oggetti nell’adempimento di un compito della Confederazione sono ammessi purché non pregiudichino gli obiettivi di protezione. 2 Pregiudizi lievi agli obiettivi di protezione sono ammessi, nell’adempimento di un compito della Confederazione, soltanto se sono giustificati da un interesse più grande rispetto a quello di proteggere l’oggetto. 3 Pregiudizi gravi sono ammessi, nell’adempimento di un compito della Confederazione, soltanto se alla necessità di proteggere l’oggetto si oppongono interessi equivalenti o maggiori, anch’essi d’importanza nazionale. 4 Al fine di compensare i pregiudizi di cui ai capoversi 2 e 3, vanno adottati provvedimenti di ripristino o quanto meno provvedimenti sostitutivi adeguati sulla stessa via di comunicazione storica. Qualora ciò non fosse opportuno, è possibile adottare provvedimenti sostitutivi adeguati su un’altra via di comunicazione storica, situata possibilmente nella stessa regione. 5 Se, dopo aver ponderato tutti gli interessi, gli interventi risultano inevitabili, la loro portata deve essere il più contenuta possibile. |
Art. 7a Riparazione dei pregiudizi 5
1 Le autorità competenti verificano, ogni qualvolta si presenta l’occasione, in quale misura sia possibile ridurre o riparare i pregiudizi esistenti. 2 L’esistenza e l’utilizzo degli edifici e impianti costruiti legalmente rimangono garantiti. 5 Introdotto dal n. 2 dell’all. 2 all’O del 29 mar. 2017 riguardante l’inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali, in vigore dal 1° giu. 2017 (RU 2017 2815). |
Art. 8 Obbligo di documentazione e comunicazione
1 Le autorità federali e cantonali preposte provvedono affinché qualsiasi intervento effettuato su una via di comunicazione storica d’importanza nazionale, nonché le conoscenze con esso apprese, in particolare sull’oggetto, sulla storia della costruzione e sull’inserimento dell’oggetto nel terreno siano documentati e che questa documentazione sia archiviata almeno fino al primo aggiornamento ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1. 2 Le autorità federali e cantonali preposte comunicano all’USTRA tutti gli interventi che pregiudicano gli obiettivi di protezione e gli sottopongono la documentazione allestita in virtù del capoverso 1. |
Art. 9 Considerazione da parte dei Cantoni 6
1 I Cantoni tengono conto dell’inventario federale nell’ambito delle loro pianificazioni, in particolare nell’allestimento dei piani direttori secondo gli articoli 6–12 della legge del 22 giugno 19797 sulla pianificazione del territorio (LPT). 2 Provvedono affinché l’inventario federale venga preso in considerazione sulla base dei piani direttori cantonali, in particolare nell’ambito dell’elaborazione dei piani di utilizzazione di cui agli articoli 14–20 LPT. 6 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. 2 all’O del 29 mar. 2017 riguardante l’inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali, in vigore dal 1° giu. 2017 (RU 2017 2815). 7 RS 700 |
Sezione 3: Prestazioni della Confederazione |
Art. 10 Informazione e consulenza sull’inventario federale
L’USTRA provvede all’informazione e alla consulenza delle autorità e del pubblico sulla valenza delle vie di comunicazione storiche d’importanza nazionale, sul loro stato e sulla loro qualità di oggetti degni di protezione. |
Art. 11 Informazioni sulle vie di comunicazione storiche d’importanza regionale o locale
1 I Cantoni possono collegare all’inventario federale, in forma elettronica, le informazioni sulle vie di comunicazione storiche da loro designate come oggetti d’importanza regionale o locale. 2 A tal fine l’USTRA emana direttive in particolare sulla struttura delle informazioni, sulla loro preparazione, comunicazione e sul loro aggiornamento. 3 La presente ordinanza protegge esclusivamente le vie di comunicazione storiche d’importanza nazionale ai sensi dell’articolo 3. |
Art. 12 Aiuti finanziari
1 Gli aiuti finanziari della Confederazione per misure volte a conservare le vie di comunicazione storiche sono disciplinati nella sezione 2 dell’ordinanza del 16 gennaio 19918 sulla protezione della natura e del paesaggio. 2 L’USTRA può vincolare l’assegnazione di un aiuto finanziario per una via di comunicazione storica in particolare all’onere o alla condizione che essa sia utilizzata per il traffico lento e che ciò sia menzionato nel registro fondiario. 3 L’USTRA non assegna aiuti finanziari per la conservazione di edifici. 8 RS 451.1 |
Sezione 4: Disposizioni finali |
Allegato |
(art. 13) |
Modifica del diritto vigente |
Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue: …9 9 Le modifiche possono essere consultate alla RU 20101593 |