Ordinanza
riguardante l’inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera
(OIVS)
del 14 aprile 2010 (Stato 1° giugno 2017)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 5 capoverso 1 e 26 della legge federale del 1° luglio 19661
sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN),
ordina:
1 RS 451
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina:
- a.
- la protezione delle vie di comunicazione storiche d’importanza nazionale;
- b.
- le prestazioni della Confederazione per la protezione delle vie di comunica-zione storiche della Svizzera.
Art. 2 Definizioni
1 Nella presente ordinanza sono utilizzate le definizioni seguenti:
- a.
- vie di comunicazione storiche: le vie, le strade e le vie d’acqua di epoche precedenti la cui sostanza è conservata almeno parzialmente e che sono documentate da fonti storiche;
- b.
- oggetti: interi percorsi, nonché singoli tracciati e segmenti di vie di comunicazione storiche;
- c.
- sostanza delle vie di comunicazione storiche, segnatamente:
- 1.
- il tracciato delle vie, delle strade e delle vie d’acqua nel terreno,
- 2.
- gli elementi viari, in particolare la morfologia e superficie delle vie, nonché le delimitazioni come scarpate, muri, recinzioni e filari di alberi,
- 3.
- i manufatti,
- 4.
- le tecniche di costruzione e particolare materiale di costruzione tradizionale,
- 5.
- i supporti del traffico, come croci sul ciglio della strada, pietre chilometriche e di confine, cappelle e altre costruzioni aventi un nesso funzionale con la via di comunicazione.
2 Le vie di comunicazione storiche sono d’importanza nazionale se la loro valenza storica o sostanza è straordinaria.
Sezione 2: Protezione delle vie di comunicazione storiche d’importanza nazionale
Art. 3 Inventario federale
1 Le vie di comunicazione storiche d’importanza nazionale sono iscritte in un inventario federale.
2 L’inventario federale è gestito dall’Ufficio federale delle strade (USTRA).
3 L’inventario federale contiene l’elenco degli oggetti d’importanza nazionale, la loro posizione, sostanza e valenza storica, nonché le altre indicazioni menzionate nell’articolo 5 capoverso 1 LPN.
4 Gli oggetti sono suddivisi in due categorie:
- a.
- quelli classificati come «tracciato storico con molta sostanza»;
- b.
- quelli classificati come «tracciato storico con sostanza».
Art. 4 Pubblicazione
1 Ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 della legge del 18 giugno 20042 sulle pubblicazioni ufficiali, l’inventario federale non è pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Esso è disponibile in forma elettronica3.
2 L’inventario federale può essere consultato gratuitamente presso l’USTRA e i competenti servizi cantonali.
3 Cfr. http://ivs-gis.admin.ch
Art. 5 Aggiornamento e modifiche
1 L’inventario federale è esaminato e aggiornato a intervalli regolari, in particolare in presenza di nuove conoscenze e circostanze. L’esame e l’aggiornamento completi sono effettuati entro 25 anni.
2 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni può modificare lievemente la descrizione degli oggetti. Sono considerate di lieve entità le modifiche che non intaccano l’esistenza degli oggetti né, in modo essenziale, la loro sostanza.
3 I servizi cantonali competenti devono essere coinvolti il prima possibile nell’esame e nell’aggiornamento dell’inventario federale ai sensi dell’articolo 5 capoverso 2 LPN come pure nella modifica di lieve entità di descrizioni degli oggetti secondo il capoverso 2. I Cantoni provvedono affinché anche il pubblico sia coinvolto in maniera adeguata.4
4 Introdotto dal n. 2 dell’all. 2 all’O del 29 mar. 2017 riguardante l’inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali, in vigore dal 1° giu. 2017 (RU 2017 2815).
Art. 6 Obiettivi di protezione
1 Gli oggetti classificati come «tracciato storico con molta sostanza» devono essere conservati intatti in tutta la loro sostanza.
2 Gli oggetti classificati come «tracciato storico con sostanza» devono essere conservati intatti negli elementi essenziali della loro sostanza.
3 I supporti del traffico devono essere conservati nel loro nesso funzionale con l’oggetto, indipendentemente dalla classificazione di quest’ultimo.
Art. 7 Interventi
1 Gli interventi effettuati sugli oggetti nell’adempimento di un compito della Confederazione sono ammessi purché non pregiudichino gli obiettivi di protezione.
2 Pregiudizi lievi agli obiettivi di protezione sono ammessi, nell’adempimento di un compito della Confederazione, soltanto se sono giustificati da un interesse più grande rispetto a quello di proteggere l’oggetto.
3 Pregiudizi gravi sono ammessi, nell’adempimento di un compito della Confederazione, soltanto se alla necessità di proteggere l’oggetto si oppongono interessi equivalenti o maggiori, anch’essi d’importanza nazionale.
4 Al fine di compensare i pregiudizi di cui ai capoversi 2 e 3, vanno adottati provvedimenti di ripristino o quanto meno provvedimenti sostitutivi adeguati sulla stessa via di comunicazione storica. Qualora ciò non fosse opportuno, è possibile adottare provvedimenti sostitutivi adeguati su un’altra via di comunicazione storica, situata possibilmente nella stessa regione.
5 Se, dopo aver ponderato tutti gli interessi, gli interventi risultano inevitabili, la loro portata deve essere il più contenuta possibile.
Art. 7a Riparazione dei pregiudizi 5
1 Le autorità competenti verificano, ogni qualvolta si presenta l’occasione, in quale misura sia possibile ridurre o riparare i pregiudizi esistenti.
2 L’esistenza e l’utilizzo degli edifici e impianti costruiti legalmente rimangono garantiti.
5 Introdotto dal n. 2 dell’all. 2 all’O del 29 mar. 2017 riguardante l’inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali, in vigore dal 1° giu. 2017 (RU 2017 2815).
Art. 8 Obbligo di documentazione e comunicazione
1 Le autorità federali e cantonali preposte provvedono affinché qualsiasi intervento effettuato su una via di comunicazione storica d’importanza nazionale, nonché le conoscenze con esso apprese, in particolare sull’oggetto, sulla storia della costruzione e sull’inserimento dell’oggetto nel terreno siano documentati e che questa documentazione sia archiviata almeno fino al primo aggiornamento ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1.
2 Le autorità federali e cantonali preposte comunicano all’USTRA tutti gli interventi che pregiudicano gli obiettivi di protezione e gli sottopongono la documentazione allestita in virtù del capoverso 1.
Art. 9 Considerazione da parte dei Cantoni 6
1 I Cantoni tengono conto dell’inventario federale nell’ambito delle loro pianificazioni, in particolare nell’allestimento dei piani direttori secondo gli articoli 6–12 della legge del 22 giugno 19797 sulla pianificazione del territorio (LPT).
2 Provvedono affinché l’inventario federale venga preso in considerazione sulla base dei piani direttori cantonali, in particolare nell’ambito dell’elaborazione dei piani di utilizzazione di cui agli articoli 14–20 LPT.
6 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. 2 all’O del 29 mar. 2017 riguardante l’inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali, in vigore dal 1° giu. 2017 (RU 2017 2815).
7 RS 700
Sezione 3: Prestazioni della Confederazione
Art. 10 Informazione e consulenza sull’inventario federale
L’USTRA provvede all’informazione e alla consulenza delle autorità e del pubblico sulla valenza delle vie di comunicazione storiche d’importanza nazionale, sul loro stato e sulla loro qualità di oggetti degni di protezione.
Art. 11 Informazioni sulle vie di comunicazione storiche d’importanza regionale o locale
1 I Cantoni possono collegare all’inventario federale, in forma elettronica, le informazioni sulle vie di comunicazione storiche da loro designate come oggetti d’importanza regionale o locale.
2 A tal fine l’USTRA emana direttive in particolare sulla struttura delle informazioni, sulla loro preparazione, comunicazione e sul loro aggiornamento.
3 La presente ordinanza protegge esclusivamente le vie di comunicazione storiche d’importanza nazionale ai sensi dell’articolo 3.
Art. 12 Aiuti finanziari
1 Gli aiuti finanziari della Confederazione per misure volte a conservare le vie di comunicazione storiche sono disciplinati nella sezione 2 dell’ordinanza del 16 gennaio 19918 sulla protezione della natura e del paesaggio.
2 L’USTRA può vincolare l’assegnazione di un aiuto finanziario per una via di comunicazione storica in particolare all’onere o alla condizione che essa sia utilizzata per il traffico lento e che ciò sia menzionato nel registro fondiario.
3 L’USTRA non assegna aiuti finanziari per la conservazione di edifici.
8 RS 451.1
Sezione 4: Disposizioni finali
Art. 13 Modifica del diritto vigente
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.
Art. 14 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2010.