Allegato 1 19
19 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del 29 set. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 5367). |
(art. 1 cpv. 2) |
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Art. 1 Inventario federale
1 L’Inventario federale dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale (Inventario dei siti di riproduzione degli anfibi) comprende gli oggetti elencati negli allegati 1 e 2. 2 L’allegato 1 comprende gli oggetti fissi e l’allegato 2 gli oggetti mobili. 3 La descrizione degli oggetti, pubblicata separatamente, è parte integrante della presente ordinanza.2 2 Introdotto dal n. I dell’O del 29 set. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 5367). |
Art. 2 Oggetti fissi
Gli oggetti fissi sono costituiti dagli specchi d’acqua idonei alla riproduzione e dalle superfici confinanti naturali e prossime allo stato naturale (settore A), nonché dagli spazi vitali per l’attività terrestre e dai corridoi di transito degli anfibi (settore B). Se necessario, nella descrizione degli oggetti va tenuto conto dei settori A e B.3 3 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 29 set. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 5367). |
Art. 3 Oggetti mobili
1 Gli oggetti mobili comprendono zone di estrazione di materie prime, in particolare cave di ghiaia e d’argilla nonché cave di pietra, con specchi d’acqua idonei alla riproduzione, che nel corso del tempo possono essere spostati. 2 Qualora lo spostamento degli specchi d’acqua idonei alla riproduzione non fosse più possibile, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) chiede al Consiglio federale se l’oggetto mobile:
3 Nella sua richiesta giusta il capoverso 2, il DATEC tiene conto delle condizioni locali e collabora strettamente con i Cantoni interessati, i quali, dal canto loro, sentono gli interessati ai sensi dell’articolo 5 capoverso 2. |
Art. 4 Pubblicazione 4
1 La descrizione degli oggetti è pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) mediante rimando (art. 5 cpv. 1 lett. c della L del 18 giu. 20045 sulle pubblicazioni ufficiali). Essa è accessibile in forma elettronica6. 2 L’Inventario dei siti di riproduzione degli anfibi può essere consultato gratuitamente presso l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e presso i servizi cantonali competenti. 4 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 29 set. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 5367). 6 www.bafu.admin.ch > Temi > Biodiversità > Informazioni per gli specialisti > Misure > Infrastruttura ecologica > Biotopi d’importanza nazionale > Siti di riproduzione degli anfibi |
Art. 5 Delimitazione degli oggetti
1 I Cantoni stabiliscono i confini esatti degli oggetti fissi. A tale scopo sentono il parere dei proprietari fondiari e degli usufruttuari. 2 Per gli oggetti mobili, i Cantoni concordano con i proprietari fondiari, gli gestori o i settori coinvolti un perimetro entro il quale gli specchi d’acqua idonei alla riproduzione degli anfibi possano essere spostati in ubicazioni adeguate. Se necessario, i Cantoni adottano le disposizioni del caso. 3 Se la delimitazione giusta i capoversi 1 e 2 non è ancora avvenuta, su richiesta l’autorità cantonale prende una decisione d’accertamento sull’appartenenza di un fondo a un oggetto. Il richiedente deve dimostrare un interesse legittimo all’accertamento. |
Art. 6 Scopo della protezione
1 Gli oggetti fissi devono essere conservati intatti e gli oggetti mobili devono essere preservati nella loro funzionalità, quali siti di riproduzione di anfibi riconosciuti per la qualità e idoneità, nonché come capisaldi per la sopravvivenza a lungo termine e per il ripopolamento di specie d’anfibi minacciate. 2 Tra gli scopi della protezione figurano in particolare la conservazione e la promozione:
3 Se la conservazione e la promozione di popolazioni di anfibi di specie diverse si escludono a vicenda, valgono le priorità secondo le indicazioni della descrizione degli oggetti.7 7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 set. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 5367). |
Art. 7 Deroghe allo scopo della protezione
1 Una deroga allo scopo della protezione degli oggetti fissi è ammessa solo per progetti a ubicazione vincolata e utili a un interesse pubblico preponderante, parimenti d’importanza nazionale. Il responsabile è tenuto ad adottare le migliori misure di protezione e di ripristino possibili, o provvedimenti sostitutivi adeguati. 2 È inoltre possibile derogare allo scopo della protezione degli oggetti fissi in caso di:
3 È possibile derogare allo scopo della protezione degli oggetti mobili se ciò è stabilito negli accordi o in una disposizione giusta l’articolo 5 capoverso 2. |
Art. 8 Misure di protezione e di manutenzione
1 I Cantoni, dopo aver sentito il parere dei proprietari fondiari e degli usufruttuari, adottano le misure di protezione e di manutenzione atte al raggiungimento dello scopo della protezione. Nel caso di oggetti mobili, tali misure di protezione e di manutenzione sono oggetto degli accordi giusta l’articolo 5 capoverso 2. 2 I Cantoni provvedono segnatamente affinché i piani e le prescrizioni che regolano l’utilizzazione del suolo consentita ai sensi della legge del 22 giugno 197910 sulla pianificazione del territorio corrispondano a tale ordinanza. 10 RS700 |
Art. 10 Protezione preventiva
Fintanto che non hanno adottato misure di protezione e di manutenzione, i Cantoni s’impegnano a evitare il deterioramento dello stato degli oggetti fissi e a mantenere la funzionalità degli oggetti mobili mediante misure urgenti appropriate. |
Art. 11 Riparazione dei danni
I Cantoni vigilano affinché i danni precedentemente arrecati all’oggetto siano riparati, per quanto possibile, non appena se ne presenti l’occasione. Nel caso di oggetti mobili saranno considerati gli accordi giusta l’articolo 5 capoverso 2. |
Art. 12 Obblighi della Confederazione
1 Nell’ambito della loro attività, le autorità e i servizi della Confederazione, nonché i suoi istituti e le sue aziende, sono tenuti a conservare intatti gli oggetti fissi e funzionali gli oggetti mobili. 2 Essi adottano le misure previste agli articoli 8, 10 e 11, nei settori in cui sono competenti in virtù della legislazione speciale. |
Art. 13 Resoconto
Fintanto che non avranno adottato le misure necessarie giusta l’articolo 5 capoversi 1 e 2 e l’articolo 8, i Cantoni devono presentare all’UFAM11, alla fine di ogni biennio, un rapporto sullo stato della protezione dei siti di riproduzione degli anfibi. 11 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 29 set. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 5367). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. |
Art. 14 Prestazioni della Confederazione
1 L’UFAM consiglia e sostiene i Cantoni nell’adempimento dei compiti previsti dalla presente ordinanza. 2 Le indennità della Confederazione per i provvedimenti previsti agli articoli 5, 8, 11 e 16 della presente ordinanza sono rette dagli articoli 18 e 19 dell’ordinanza del 16 gennaio 199112 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN).13 3 3 Se oggetti di cui alla presente ordinanza comprendono superfici che danno diritto a pagamenti diretti secondo gli articoli 55–62 dell’ordinanza del 23 ottobre 201314 sui pagamenti diretti, per tali superfici non sono versate indennità per la protezione e la manutenzione secondo gli articoli 18 e 19 OPN ma contributi secondo l’ordinanza sui pagamenti diretti.15 12 RS 451.1 13 Nuovo testo giusta l’art. 18 n. 2 dell’O del 13 gen. 2010 sui prati secchi, in vigore dal 1° feb. 2010 (RU 2010283). 14 RS 910.13 15 Introdotto dall’art. 18 n. 2 dell’O del 13 gen. 2010 sui prati secchi (RU 2010283). Nuovo testo giusta il n. 5 dell’all. 9 all’O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145). |
Art. 16 Disposizione transitoria
1 Sino alla decisione su un loro inserimento nell’allegato 1 o 2, la protezione degli oggetti elencati nell’allegato 3 si basa sull’articolo 29 capoverso 1 lettera a OPN16 e sull’articolo 10 della presente ordinanza.17 2 Tali oggetti sono descritti nella documentazione relativa alla procedura di consultazione del 21 giugno 199418. Detta documentazione può essere consultata presso i servizi indicati all’articolo 4 capoverso 2. 16 RS 451.1 17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 set. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 5367). 18 Non pubblicata nella RU. |
Elenco dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale – oggetti fissi |
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20 Elenco ufficiale dei Comuni della Svizzera, versione del 16 dic 2016. 21 L’oggetto è situato nei Comuni di Dietikon ZH/Spreitenbach AG. 22 L’oggetto è situato nei Comuni di Altikon ZH/Uesslingen-Buch TG. 23 L’oggetto è situato nei Comuni di Turbenthal ZH/Bichelsee-Balterswil TG. 24 L’oggetto è situato nei Comuni di Kappel am Albis, Knonau ZH/Baar, Steinhausen ZG. 25 L’oggetto è situato nei Comuni di Guggisberg, Köniz, Neuenegg, Oberbalm, Rüeggisberg, Schwarzenburg BE/Alterswil, Heitenried, Plaffeien, St. Antoni, Ueberstorf FR. 26 L’oggetto è situato nei Comuni di Kriechenwil BE/Kleinbösingen FR. 27 L’oggetto è situato nei Comuni di La Ferrière BE/Les Bois JU/La Chaux-de-Fonds NE. 28 L’oggetto è situato nei Comuni di Baar, Steinhausen ZG/Kappel am Albis, Knonau ZH. 29 L’oggetto è situato nei Comuni di Alterswil, Heitenried, Plaffeien, St. Antoni, Ueberstorf FR/Guggisberg, Köniz, Neuenegg, Oberbalm, Rüeggisberg, Schwarzenburg BE. 30 L’oggetto è situato nei Comuni di Kleinbösingen FR/Kriechenwil BE. 31 L’oggetto è situato nei Comuni di Herisau AR/Flawil SG. 32 L’oggetto è situato nei Comuni di Flawil SG/Herisau AR. 33 L’oggetto è situato nei Comuni di Muolen SG/Amriswil, Zihlschlacht-Sitterdorf TG. 34 L’oggetto è situato nei Comuni di San Vittore GR/Lumino TI. 35 L’oggetto è situato nei Comuni di Spreitenbach AG/Dietikon ZH. 36 L’oggetto è situato nei Comuni di Amriswil, Zihlschlacht-Sitterdorf TG/Muolen SG. 37 L’oggetto è situato nei Comuni di Uesslingen-Buch TG/Altikon ZH. 38 L’oggetto è situato nei Comuni di Bichelsee-Balterswil TG/Turbenthal ZH. 39 L’oggetto è situato nei Comuni di Lumino TI/San Vittore GR. 40 L’oggetto è situato nei Comuni di La Chaux-de-Fonds NE/Les Bois JU/La Ferrière BE. 41 L’oggetto è situato nei Comuni di Les Bois JU/La Ferrière BE/La Chaux-de-Fonds NE. |
Allegato 2 42
42 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del 29 set. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 5367). |
(art. 1 cpv. 2) |
Elenco dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale – oggetti mobili |
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43 Elenco ufficiale dei Comuni della Svizzera, versione del 16 dic. 2016. |
Allegato 3 44
44 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del 29 set. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 5367). |
(art. 16 cpv. 1) |
Elenco dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale, non ancora delimitati in modo definitivo |
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45 Elenco ufficiale dei Comuni della Svizzera, versione del 16 dic. 2016. |
Allegato 4 46
46 Abrogato dal n. II cpv. 2 dell’O del 29 set. 2017, con effetto dal 1° nov. 2017 (RU 2017 5367). |