Ordinanza
sulla protezione dei prati e pascoli secchi
d’importanza nazionale
(Ordinanza sui prati secchi, OPPS)
del 13 gennaio 2010 (Stato 1° gennaio 2021)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 18a capoversi 1 e 3 della legge federale del 1° luglio 19661
sulla protezione della natura e del paesaggio,
ordina:
1 RS 451
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Scopo
La presente ordinanza si prefigge di proteggere e valorizzare i prati e pascoli secchi (prati secchi) d’importanza nazionale, tenendo conto di un’agricoltura e di un’economia forestale sostenibili.
Art. 2 Inventario federale
1L’Inventario federale dei prati e pascoli secchi d’importanza nazionale (Inventario dei prati secchi) comprende gli oggetti riportati nell’allegato 1.
2 La descrizione degli oggetti, pubblicata separatamente, è parte integrante della presente ordinanza.2
2 Introdotto dal n. I dell’O del 29 set. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 5409).
Art. 3 Pubblicazione 3
1 La descrizione degli oggetti è pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) mediante rimando (art. 5 cpv. 1 lett. c della L del 18 giu. 20044 sulle pubblicazioni ufficiali). Essa è accessibile in forma elettronica5.
2 L’Inventario dei prati e pascoli secchi può essere consultato gratuitamente presso l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e presso i servizi cantonali competenti.
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 set. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 5409).
5 www.bafu.admin.ch > Biodiversità > Informazioni per gli specialisti > Misure > Infrastruttura ecologica > Biotopi d’importanza nazionale > Prati e pascoli secchi
Art. 4 Delimitazione degli oggetti
1 I Cantoni stabiliscono i confini precisi degli oggetti. A tale scopo sentono il parere dei proprietari fondiari e dei beneficiari, in particolare dei gestori.
2 Se dal punto di vista della loro collocazione geografica gli oggetti hanno un legame con concezioni e piani settoriali della Confederazione, i Cantoni consultano anche i servizi federali competenti.
3 Se la delimitazione non è ancora avvenuta, su richiesta l’autorità cantonale competente prende una decisione d’accertamento sull’appartenenza di un fondo a un oggetto. Il richiedente deve dimostrare di avere un interesse degno di protezione.
Art. 5 Comprensori di valorizzazione
1 Previa consultazione dell’UFAM, i Cantoni possono definire comprensori di valorizzazione.6 Questi comprendono uno o più oggetti contigui nonché gli habitat e gli elementi strutturali naturali o seminaturali adiacenti. I comprensori di valorizzazione rappresentano un habitat di alto valore ecologico per le specie vegetali e animali dei prati secchi.
2 Se dal punto di vista della loro collocazione geografica i comprensori di valorizzazione hanno un legame con concezioni e piani settoriali della Confederazione, i Cantoni consultano anche i servizi federali competenti.
3 I comprensori di valorizzazione sono da considerare in modo adeguato nei piani e nelle prescrizioni che regolano l’utilizzazione del suolo consentita secondo la legislazione sulla pianificazione del territorio.
4 I Cantoni notificano i comprensori di valorizzazione all’UFAM; questi ne pubblica un elenco.
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 set. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 5409).
Sezione 2: Protezione dei prati secchi d’importanza nazionale
Art. 6 Obiettivo di protezione
1 Gli oggetti devono essere conservati intatti. L’obiettivo di protezione comprende in particolare:
- a.
- la conservazione e la valorizzazione delle specie vegetali e animali caratteristiche come pure degli elementi ecologici indispensabili alla loro esistenza;
- b.
- la conservazione delle particolarità, della struttura e della dinamica tipiche dei prati secchi;
- c.
- un’agricoltura e un’economia forestale sostenibili.
2 Nei comprensori di valorizzazione vanno promossi la qualità ecologica degli habitat e degli elementi strutturali naturali e seminaturali adiacenti agli oggetti come pure i loro collegamenti, al fine di migliorare il funzionamento specifico degli oggetti.
3 Gli obiettivi di protezione specifici per un determinato oggetto sono stabiliti nella descrizione degli oggetti di cui all’articolo 3.
Art. 7 Deroghe all’obiettivo di protezione
1 Una deroga all’obiettivo di protezione è ammessa soltanto per progetti con ubicazione strettamente vincolata, utili ai fini della protezione delle persone dai pericoli naturali o ai fini di un altro interesse pubblico preponderante d’importanza nazionale. Chi deroga a tale obiettivo è tenuto ad adottare i migliori provvedimenti di protezione e di ripristino possibili, o adeguati provvedimenti di sostituzione.
2 Nei comprensori di valorizzazione è inoltre ammessa una deroga all’obiettivo di protezione se il progetto è conforme alle condizioni stabilite dalla legislazione sulla pianificazione del territorio e se la superficie e la qualità dei prati secchi sono, nel complesso, ripristinate o aumentate in modo duraturo.
Art. 8 Provvedimenti di protezione e di manutenzione
1 I Cantoni, dopo aver sentito il parere dei proprietari fondiari e dei beneficiari interessati, adottano i provvedimenti di protezione e di manutenzione atti al raggiungimento degli obiettivi di protezione. Rivolgono particolare attenzione alla conservazione e alla promozione di un’utilizzazione agricola e selvicolturale adeguata e sostenibile.
2 I provvedimenti sono oggetto di accordi tra l’autorità cantonale competente e gli interessati. Se non è possibile stipulare un accordo, l’adozione di provvedimenti è ordinata.
3 I Cantoni provvedono in particolare affinché:
- a.
- i piani e le prescrizioni che regolano l’utilizzazione del suolo consentita secondo la legislazione sulla pianificazione del territorio tengano adeguatamente conto della presente ordinanza;
- b.
- siano realizzati soltanto impianti e costruzioni o modificazioni del terreno che non contrastano con l’obiettivo di protezione;
- c.
- le utilizzazioni esistenti e quelle nuove, in particolare l’utilizzazione da parte dell’agricoltura, dell’economia forestale e del turismo, come pure l’utilizzazione a fini ricreativi, siano conformi all’obiettivo di protezione;
- d.
- gli elementi strutturali degli oggetti siano conservati e, qualora sia utile per il raggiungimento dell’obiettivo di protezione, migliorati o creati;
- e.
- siano valorizzate le specie vegetali e animali rare e minacciate, nonché le loro biocenosi.
Sezione 3: Attuazione e finanziamento
Art. 9 Termini
I provvedimenti di cui all’articolo 4 capoverso 1 e all’articolo 8 devono essere adottati entro dieci anni dall’iscrizione degli oggetti nell’allegato 1.
Art. 10 Protezione cautelativa
Finché non adottano provvedimenti di protezione e di manutenzione, i Cantoni si impegnano con adeguati provvedimenti urgenti a evitare il deterioramento dello stato degli oggetti.
Art. 11 Riparazione dei danni
I Cantoni provvedono, ogni qualvolta se ne presenti l’occasione, affinché i danni esistenti agli oggetti siano per quanto possibile riparati.
Art. 12 Obblighi della Confederazione
1 Nell’ambito della loro attività, le autorità e i servizi della Confederazione come pure i suoi istituti e le sue aziende sono tenuti a conservare intatti gli oggetti conformemente all’obiettivo di protezione.
2 Essi adottano i provvedimenti previsti agli articoli 8, 10 e 11 nei settori in cui sono competenti in virtù della pertinente legislazione speciale.
Art. 13 Resoconto
Finché non adottano i provvedimenti necessari secondo l’articolo 4 capoverso 1 e l’articolo 8, ogni due anni i Cantoni presentano all’UFAM, per la fine dell’anno, un rapporto sullo stato di protezione degli oggetti.
Art. 14 Prestazioni della Confederazione
1 L’UFAM consiglia e appoggia i Cantoni nell’adempimento dei compiti previsti dalla presente ordinanza.
2 Le indennità della Confederazione per i provvedimenti previsti agli articoli 4, 8, 10 e 11 sono rette dagli articoli 18e 19 dell’ordinanza del 16 gennaio 19917 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN).
3 Se oggetti di cui alla presente ordinanza comprendono superfici che danno diritto a pagamenti diretti secondo gli articoli 55–62 dell’ordinanza del 23 ottobre 20138 sui pagamenti diretti, per tali superfici non sono versate indennità per la protezione e la manutenzione secondo gli articoli 18 e 19 OPN ma contributi secondo l’ordinanza sui pagamenti diretti.9
7 RS 451.1
9 Nuovo testo giusta l’all. 9 n. 6 dell’O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145).
Art. 15 Collaborazione con l’agricoltura e l’economia forestale
Per stabilire i provvedimenti di protezione, manutenzione e valorizzazione, i servizi competenti operano in stretta collaborazione con i servizi specializzati in materia di agricoltura e di economia forestale.
Art. 16 Aiuto all’esecuzione
L’UFAM, d’accordo con l’Ufficio federale dell’agricoltura, emana un aiuto all’esecuzione relativo ai provvedimenti di protezione e di manutenzione secondo la presente ordinanza.
Art. 17 Stralcio di oggetti
1 Un oggetto è stralciato dall’Inventario dei prati secchi se la realizzazione dell’obiettivo di protezione non può più essere garantita a causa dello stato avanzato di abbandono.
2 Prima dello stralcio di un oggetto devono essere sentiti i Cantoni interessati; questi sentono a loro volta gli interessati di cui all’articolo 4 capoverso 1.
Sezione 4: Disposizioni finali
Art. 18 Modifica del diritto vigente
Art. 19 Disposizioni transitorie
1 La protezione degli oggetti indicati nell’allegato 2 è retta, fino alla decisione sulla loro iscrizione nell’allegato 1, dall’articolo 29 capoverso 1 lettera a OPN11 come pure dall’articolo 10 della presente ordinanza.
2 La descrizione di questi oggetti è accessibile gratuitamente in forma elettronica12.
11 RS 451.1
12 www.bafu.admin.ch/pps-i
Art. 20 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2010.
Allegato 1 1313 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 29 set. 2017 (RU 2017 5409). Aggiornato dal n. I dell’O del 21 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4775).
13 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 29 set. 2017 (RU 2017 5409). Aggiornato dal n. I dell’O del 21 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4775).
Elenco dei prati e pascoli secchi d’importanza nazionale
Allegato 2 1515 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 29 set. 2017 (RU 2017 5409). Aggiornato dal n. I dell’O del 21 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4775).
15 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 29 set. 2017 (RU 2017 5409). Aggiornato dal n. I dell’O del 21 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4775).