|
Art. 89 Detenzione privata di animali selvatici
La detenzione da parte di privati degli animali selvatici seguenti è soggetta ad autorizzazione: - a.96
- mammiferi, eccettuati i piccoli roditori e gli insettivori indigeni;
- b.
- tutti i marsupiali;
- c.97
- ornitorinchi, echidna istrici, armadilli, formichieri, istrici, bradipi, pangolini;
- d.
- becco a scarpa, kiwi, struzioniformi, pinguini, pellicani, cormorani, aninghe, trampolieri, fenicotteri, gru, limicoli; pappagalli di grossa taglia (ara e cacatua); tutti i rapaci, serpentario, caprimulgiformi, sterne; colibrì, trogoni, bucerotidi, nettarinie, paradiseidi; fetonti, strolaghe, podicipedidi, alcidi, sule, fregate; otarde grandi; apodidi;
- e.
- pesci che, in libertà, raggiungono una lunghezza superiore a 1 metro, eccettuate le specie indigene menzionate nella legislazione sulla pesca; squali e razze;
- f.98
- tartarughe marine (Cheloniidae, Dermochelyidae), testuggini giganti delle Galapagos e delle Seychelles (Chelonoidis nigra, Dipsochelys spp.), testuggini dagli speroni (Geochelone [Centrochelys] sulcata), tartarughe alligatore (Chelydridae), tartarughe collo di serpente (Chelidae), tartarughe Pelomedusidae (Pelomedusidae), tartarughe dal guscio molle di grossa taglia (Amyda cartilaginea, Aspideretes nigricans, Chitra spp., Pelochelys spp., Rafetus spp., Trionyx triunguis), podocnemididi di grossa taglia (Podocnemis expansa), geoemididi asiatiche di grossa taglia (Batagur borneensis, Orlitia borneensis); tutti i coccodrilli (Crocodylia); tuatara (Sphenodon spp.); iguane terrestri delle Galapagos (Conolophus spp.), iguane marine (Amblyrhynchus cristatus); iguane, tegu e varani che in età adulta raggiungono una lunghezza totale di oltre un metro, Varanus mitchelli, Varanus semiremex; elodermi (Heloderma); tutti i camaleonti (Chamaeleonidae); idrosauri (Hydrosaurus spp.); draghi volanti (Draco spp.), diavoli spinosi (Moloch horridus); serpenti giganti che in età adulta raggiungono una lunghezza totale di oltre tre metri, eccettuato il Boa constrictor;
- g.
- rana golia, salamandre giganti;
- h.99
- serpenti dotati di un apparato velenifero e in grado di usare il veleno (serpenti velenosi), eccettuati i serpenti velenosi non pericolosi definiti dall’USAV in un’ordinanza.
96 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709). 97 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573). 98 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573). 99 Introdotta dal n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709).
|
Art. 90 Detenzione professionale di animali selvatici
1 Le detenzioni professionali di animali selvatici sottostanno all’obbligo di autorizzazione. 2 Per detenzioni professionali di animali selvatici si intendono: - a.
- i giardini zoologici, i circhi, i parchi safari, i parchi di animali selvatici, i piccoli zoo, i delfinari, le voliere, gli acquari e i terrari d’esposizione, le esposizioni permanenti di animali e impianti analoghi che possono essere visitati a pagamento o gratuitamente, ma che sono gestiti in connessione con esercizi a scopo lucrativo quali ristoranti, negozi o infrastrutture per il tempo libero;
- b.
- le aziende in cui gli animali selvatici sono tenuti a titolo professionale per trattamenti medici, per la produzione di uova, carne, pellicce o per scopi analoghi;
- c.
- le aziende in cui gli animali selvatici sono allevati per la caccia o la pesca.
3 Non sono considerate detenzioni professionali di animali selvatici: - a.100
- i vivai per pesci commestibili di acqua dolce utilizzati nella ristorazione;
- b.
- gli acquari privati utilizzati per scopi ornamentali, anche se gestiti in connessione con esercizi a scopo lucrativo;
- c.
- le detenzioni di quaglie della specie Coturnix japonica, se sono tenuti al massimo 50 animali adulti.101
100 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573). 101 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709).
|
Art. 91 Ricorso a specialisti
Nelle detenzioni professionali di animali selvatici accessibili al pubblico: - a.
- un veterinario specializzato in malattie degli animali selvatici sorveglia regolarmente gli animali e prende provvedimenti profilattici;
- b.
- uno specialista con conoscenza della biologia dei giardini zoologici consiglia la direzione dell’azienda in merito alla detenzione degli animali, alla loro cura, alla pianificazione degli effettivi nonché alla costruzione e alla concezione dei parchi prima dell’acquisto di nuove specie animali.
|
Art. 92 Autorizzazione con perizia 102
1 Per le specie animali seguenti, l’autorità cantonale può rilasciare l’autorizzazione soltanto se la perizia di uno specialista indipendente e riconosciuto comprova che i parchi e le attrezzature previste consentono una detenzione adeguata degli animali: - a.
- tutti i cetacei (Cetacea), sireni, lontre, otarie, foche e trichechi;
- b.
- tutti i primati, eccettuati gli uistitì;
- c.
- speoto, crisocione, licaone, protele, ienidi; tutti gli orsi, eccettuati i procioni, cercoletti, bassarischi e i nasua; lontra gigante, taira, ghiottone e moffetta; felini di grossa taglia quali pantera nebulosa, giaguaro, leopardo, irbis, puma, leone, tigre, ghepardo; oritteropo; tutti gli elefanti; tutti gli equidi selvatici; tapiri; tutti i rinoceronti, tutti i cinghiali, eccettuata la specie Sus scrofa; ippopotamo pigmeo, ippopotamo; tragulidi; okapi, giraffe; tutti i bovidi, eccettuati i camosci (Rupicapra rupicapra), lo stambecco delle Alpi (Capra ibex), il muflone, l’ammotrago, gli altri ovini e caprini selvatici;
- d.
- tutti i marsupiali, eccettuati i canguri di piccola taglia, ratti canguri, uallabie e tilogale;
- e.
- ornitorinco, echidna istrice; armadilli; formichieri; bradipi, ateruri, istrici;
- f.
- becco a scarpa, kiwi; tutti i pinguini; strolaghe, podicipedidi; procellariformi; fetonti, sule, fregate; serpentario, otarde grandi; sterne, eccettuati la sterna inca e i nidiaci delle specie indigene; alcidi; apodidi, eccettuati i nidiaci delle specie indigene;
- g.
- tutti gli squali e le razze;
- h.103
- tartarughe marine (Cheloniidae, Dermochelyidae), testuggini giganti delle Galapagos e delle Seychelles (Chelonoidis nigra,Dipsochelysspp.), testuggini dagli speroni (Geochelone [Centrochelys] sulcata); tutti i coccodrilli (Crocodylia); tuatara (Sphenodonspp.); iguane terrestri delle Galapagos (Conolophusspp.), iguane marine (Amblyrhynchus cristatus), iguane cornute (Cycluraspp.); camaleonti, eccettuato il Chamaeleo calyptratus; draghi volanti (Draco spp.), diavoli spinosi (Moloch horridus); serpenti marini (Hydrophiinae);
- i.
- rana golia; salamandre giganti.
2 Il richiedente e l’autorità cantonale competente designano di comune accordo lo specialista. Per l’autorizzazione di parchi di cui all’articolo 95 capoverso 2 non è necessaria la perizia. 102 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709). 103 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
|
Art. 93 Registro di controllo dell’effettivo degli animali
1 Le detenzioni di animali selvatici, nonché le detenzioni e gli allevamenti di animali da preda devono tenere un registro di controllo dell’effettivo degli animali se sono soggette ad autorizzazione.104 2 Tranne nel caso delle aziende di piscicoltura, il registro di controllo dell’effettivo degli animali contiene, a seconda della specie, dati riguardanti: - a.
- l’aumento dell’effettivo (data; nascita o provenienza; numero);
- b.105
- la diminuzione dell’effettivo (data; nome e indirizzo dell’acquirente o decesso; causa del decesso, se conosciuta; modalità di uccisione; numero).
3 Il registro di controllo dell’effettivo delle aziende di acquacoltura deve essere tenuto secondo l’articolo 22 capoversi 1 e 2 OFE106.107 104 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709). 105 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709). 106 RS 916.401 107 Correzione del 9 apr. 2015 (RU 2015 1023).
|