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Ordinanza dell’USAV
concernente la protezione degli animali
nella macellazione
(OPAnMac)

del 12 agosto 2010 (Stato 1° marzo 2018)

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),1

visto l’articolo 209 capoverso 1 dell’ordinanza del 23 aprile 20082 sulla protezione degli animali (OPAn),

ordina:

1 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2014. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

2 RS 455.1

Sezione 1: Oggetto e campo d’applicazione

Art. 1  

La pre­sen­te or­di­nan­za di­sci­pli­na la pro­te­zio­ne de­gli ani­ma­li nel­la ma­cel­la­zio­ne ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 2 ca­po­ver­so 3 let­te­ra n OPAn. Vi fi­gu­ra­no di­spo­si­zio­ni con­cer­nen­ti:

a.
lo sca­ri­co, il ri­co­ve­ro e l’ac­cu­di­men­to di ani­ma­li nei ma­cel­li3;
b.
i re­qui­si­ti de­gli im­pian­ti e de­gli ap­pa­rec­chi di stor­di­men­to;
c.
la con­du­zio­ne e l’im­mo­bi­liz­za­zio­ne de­gli ani­ma­li pri­ma del­lo stor­di­men­to;
d.
lo stor­di­men­to e il dis­san­gua­men­to de­gli ani­ma­li; e
e.
la sor­ve­glian­za.

3 Nuo­va espres­sio­ne giu­sta il n. I dell’O dell’USAV del 10 gen. 2018, in vi­go­re dal 1° mar. 2018 (RU 2018 637). Di det­ta mod. è te­nu­to con­to in tut­to il te­sto.

Sezione 2: Scarico, ricovero e accudimento degli animali nel macello

Art. 2 Responsabilità  

1 Qua­le de­sti­na­ta­rio de­gli ani­ma­li ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 153 OPAn, il ge­sto­re del ma­cel­lo è re­spon­sa­bi­le:

a.
del­la pre­sa in con­se­gna de­gli ani­ma­li;
b.
dell’at­te­sa de­gli ani­ma­li e del­la lo­ro sta­bu­la­zio­ne (ri­co­ve­ro) nel ma­cel­lo; e
c.
del­la cu­ra de­gli ani­ma­li.

2 Il ge­sto­re del ma­cel­lo de­ve de­si­gna­re le per­so­ne che pren­do­no in con­se­gna, ri­co­ve­ra­no e cu­ra­no gli ani­ma­li.

Art. 3 Scarico  

1 I ma­cel­li de­vo­no di­spor­re di in­stal­la­zio­ni ade­gua­te per lo sca­ri­co de­gli ani­ma­li dai mez­zi di tra­spor­to.

2 Le in­stal­la­zio­ni per lo sca­ri­co, co­me le pas­se­rel­le o le ram­pe, de­vo­no es­se­re do­ta­te di di­spo­si­ti­vi di pro­te­zio­ne af­fin­ché gli ani­ma­li non pos­sa­no ca­de­re o fug­gi­re.

3 Le ram­pe di sca­ri­co de­vo­no ave­re una pen­den­za mas­si­ma di 20 gra­di. Se l’in­cli­na­zio­ne è su­pe­rio­re a 10 gra­di, de­vo­no es­se­re prov­vi­ste di un si­ste­ma an­ti­sdruc­cio­le­vo­le.

Art. 4 Momento della macellazione  

1 Gli ani­ma­li di­ver­si dai bo­vi­ni, da­gli ovi­ni, dai ca­pri­ni e dai sui­ni de­vo­no es­se­re ma­cel­la­ti en­tro 4 ore al mas­si­mo do­po il lo­ro ar­ri­vo nel ma­cel­lo.

2 Gli ani­ma­li che fi­no al­la lo­ro ma­cel­la­zio­ne ri­man­go­no in con­te­ni­to­ri di tra­spor­to de­vo­no es­se­re ma­cel­la­ti en­tro 2 ore al mas­si­mo do­po il lo­ro ar­ri­vo al ma­cel­lo. Se nel set­to­re d’at­te­sa esi­ste un si­ste­ma at­ti­vo di ven­ti­la­zio­ne, ta­le du­ra­ta può es­se­re au­men­ta­ta a 4 ore al mas­si­mo.

3 Gli ani­ma­li gio­va­ni nu­tri­ti con il lat­te de­vo­no es­se­re ma­cel­la­ti il gior­no del lo­ro ar­ri­vo.

Art. 5 Requisiti in materia di ricovero degli animali  

1 Le cor­sie non pos­so­no es­se­re uti­liz­za­te per ri­co­ve­ra­re gli ani­ma­li.

2 Per gli ani­ma­li che so­no ma­cel­la­ti en­tro 4 ore al mas­si­mo do­po il lo­ro ar­ri­vo de­vo­no es­se­re adem­piu­ti i re­qui­si­ti mi­ni­mi di cui all’al­le­ga­to 4 OPAn. Gli ani­ma­li che so­no ma­cel­la­ti en­tro più di 4 ore do­po il lo­ro ar­ri­vo de­vo­no es­se­re ri­co­ve­ra­ti con­for­me­men­te al­le di­spo­si­zio­ni dell’al­le­ga­to 1 OPAn.

3 Le stal­le e i set­to­ri d’at­te­sa de­sti­na­ti agli ani­ma­li tra­spor­ta­ti in con­te­ni­to­ri de­vo­no es­se­re do­ta­ti di un si­ste­ma di ven­ti­la­zio­ne ef­fi­ca­ce. Se que­st’ul­ti­mo ga­ran­ti­sce una ven­ti­la­zio­ne at­ti­va, l’af­flus­so di aria fre­sca de­ve es­se­re as­si­cu­ra­to an­che in ca­so di gua­sto all’im­pian­to.

4 Nei set­to­ri d’at­te­sa all’aper­to oc­cor­re prov­ve­de­re a una pro­te­zio­ne ade­gua­ta con­tro le in­tem­pe­rie.

5 In ca­so di tem­pe­ra­tu­re dell’am­bien­te ele­va­te o di tem­po afo­so, i sui­ni de­vo­no es­se­re rin­fre­sca­ti me­dian­te spruz­zi d’ac­qua.

6 Gli ani­ma­li ma­la­ti, fe­ri­ti e de­bo­li de­vo­no es­se­re ri­co­ve­ra­ti se­pa­ran­do­li da­gli al­tri ani­ma­li e de­vo­no es­se­re ma­cel­la­ti o uc­ci­si il più ra­pi­da­men­te pos­si­bi­le do­po il lo­ro ar­ri­vo al ma­cel­lo.

7 Gli ani­ma­li che sof­fro­no di me­no­ma­zio­ni do­lo­ro­se estre­ma­men­te acu­te o di gra­do ele­va­to de­vo­no es­se­re stor­di­ti e uc­ci­si sen­za in­du­gio.

Art. 6 Requisiti supplementari in caso di stabulazione durante la notte  

1 Per gli ani­ma­li di cui all’ar­ti­co­lo 3 let­te­ra b dell’or­di­nan­za del 23 no­vem­bre 20054 con­cer­nen­te la ma­cel­la­zio­ne e il con­trol­lo del­le car­ni (be­stia­me da ma­cel­lo), che non so­no ma­cel­la­ti il gior­no del lo­ro ar­ri­vo, so­no ap­pli­ca­bi­li gli ar­ti­co­li 3–14 OPAn e l’al­le­ga­to 1 OPAn.

2 La sor­ve­glian­za del be­nes­se­re de­gli ani­ma­li se­con­do l’ar­ti­co­lo 181 ca­po­ver­so 7 OPAn e il lo­ro ap­prov­vi­gio­na­men­to de­vo­no es­se­re as­si­cu­ra­ti la se­ra del­la con­se­gna e in se­gui­to re­go­lar­men­te a in­ter­val­li di 12 ore al mas­si­mo.

3 La per­so­na che ef­fet­tua il con­trol­lo de­ve an­no­ta­re la da­ta, l’ora del con­trol­lo e il pro­prio no­me. I re­la­ti­vi do­cu­men­ti de­vo­no es­se­re esi­bi­ti, su ri­chie­sta, al ve­te­ri­na­rio uf­fi­cia­le.

Art. 7 Piano di occupazione dei locali  

1 Per i lo­ca­li di sta­bu­la­zio­ne de­sti­na­ti al ri­co­ve­ro de­gli ani­ma­li nel ma­cel­lo de­ve es­se­re di­spo­ni­bi­le un pia­no di oc­cu­pa­zio­ne.

2 Il pia­no di oc­cu­pa­zio­ne de­ve in­di­ca­re la den­si­tà di oc­cu­pa­zio­ne mas­si­ma in ca­so di ri­co­ve­ro de­gli ani­ma­li fi­no a 4 ore e in ca­so di lo­ro ri­co­ve­ro per più di 4 ore, te­nen­do con­to del­le spe­cie ani­ma­li e del­le ca­te­go­rie di ani­ma­li.

Sezione 3: Requisiti relativi agli impianti e agli apparecchi di stordimento

Art. 8 Obblighi del gestore del macello  

Il ge­sto­re del ma­cel­lo de­ve po­ter pro­va­re all’au­to­ri­tà can­to­na­le com­pe­ten­te che:

a.
pri­ma del­la mes­sa in ser­vi­zio de­gli im­pian­ti e de­gli ap­pa­rec­chi di stor­di­men­to è sta­to ef­fet­tua­to un col­lau­do tec­ni­co da par­te del fab­bri­can­te, il qua­le con­fer­ma che gli im­pian­ti e gli ap­pa­rec­chi so­no pron­ti all’uso e fun­zio­na­no in mo­do inec­ce­pi­bi­le e con­for­me al­le di­spo­si­zio­ni;
b.
di­spo­ne di tut­ti i do­cu­men­ti tec­ni­ci ine­ren­ti agli im­pian­ti e agli ap­pa­rec­chi di stor­di­men­to.
Art. 9 Manutenzione degli impianti e degli apparecchi di stordimento  

1 In oc­ca­sio­ne del col­lau­do tec­ni­co de­gli im­pian­ti e de­gli ap­pa­rec­chi di stor­di­men­to pri­ma del­la mes­sa in ser­vi­zio, il fab­bri­can­te de­ve sta­bi­li­re l’en­ti­tà e la fre­quen­za del­la ma­nu­ten­zio­ne. La ma­nu­ten­zio­ne de­ve es­se­re ef­fet­tua­ta dal fab­bri­can­te o da una per­so­na da que­sti in­ca­ri­ca­ta.

2 L’in­ter­val­lo tra due ma­nu­ten­zio­ni non può su­pe­ra­re 2 an­ni.

Sezione 4: Conduzione e immobilizzazione degli animali prima dello stordimento

Art. 10 Accesso e conduzione al macello per lo stordimento  

1 Le cor­sie e il set­to­re di con­du­zio­ne al ma­cel­lo de­vo­no es­se­re co­strui­ti in mo­do ta­le da fa­vo­ri­re il mo­vi­men­to au­to­no­mo in avan­ti de­gli ani­ma­li, te­nen­do con­to del com­por­ta­men­to ti­pi­co di ogni spe­cie.

2 Le cor­sie e il set­to­re di con­du­zio­ne al ma­cel­lo de­vo­no es­se­re piat­ti, non sci­vo­lo­si, ta­li da non pro­vo­ca­re fe­ri­te, il­lu­mi­na­ti in mo­do da non ab­ba­glia­re l’ani­ma­le né crea­re zo­ne di oscu­ri­tà.

3 Le cor­sie e il set­to­re di con­du­zio­ne al ma­cel­lo non pos­so­no pre­sen­ta­re:

a.
re­strin­gi­men­ti cu­nei­for­mi o osta­co­li al­la mar­cia;
b.
re­strin­gi­men­ti nel­le cur­ve;
c.
ele­men­ti cir­co­stan­ti di di­stur­bo o di­stra­zio­ne che in­tral­cia­no l’avan­za­men­to de­gli ani­ma­li;
d.
cam­bia­men­ti di di­re­zio­ne con un an­go­lo in­fe­rio­re a 100 gra­di;
e.
cur­ve con un rag­gio in­fe­rio­re a 3 me­tri.

4 Le cor­sie de­vo­no es­se­re ac­ces­si­bi­li da ogni pun­to, in mo­do da po­ter in­ter­ve­ni­re di­ret­ta­men­te e in qual­sia­si mo­men­to su­gli ani­ma­li che vi si tro­va­no.

5 Le cor­sie in­di­vi­dua­li de­vo­no es­se­re si­ste­ma­te in mo­do da im­pe­di­re agli ani­ma­li di sal­ta­re gli uni su­gli al­tri. A ta­le sco­po oc­cor­re li­mi­ta­re l’al­tez­za del pas­sag­gio o pre­ve­de­re un si­ste­ma di tu­bi per im­pe­di­re agli ani­ma­li di sal­ta­re.

6 Nel­le cor­sie in­di­vi­dua­li de­sti­na­te ai bo­vi­ni, lo spa­zio li­be­ro in al­tez­za de­ve es­se­re di al­me­no 20 cen­ti­me­tri al di so­pra del gar­re­se.

7 L’ac­ces­so a un’at­trez­za­tu­ra per im­mo­bi­liz­za­re gli ani­ma­li pre­vi­sta per la lar­ghez­za di un sin­go­lo ani­ma­le non può av­ve­ni­re con­tem­po­ra­nea­men­te at­tra­ver­so più cor­sie in­di­vi­dua­li pa­ral­le­le.

Art. 11 Dispositivi di conduzione a scarica elettrica  

1 Gli uni­ci stru­men­ti elet­tri­ci am­mes­si per con­dur­re gli ani­ma­li so­no i di­spo­si­ti­vi di con­du­zio­ne a sca­ri­ca elet­tri­ca che li­mi­ta­no la du­ra­ta del­le sin­go­le sca­ri­che a un se­con­do al mas­si­mo.

2 I di­spo­si­ti­vi di con­du­zio­ne a sca­ri­ca elet­tri­ca pos­so­no es­se­re uti­liz­za­ti uni­ca­men­te per sui­ni e bo­vi­ni sa­ni, non fe­ri­ti e in gra­do di spo­star­si ed es­se­re ap­pli­ca­ti esclu­si­va­men­te al­la mu­sco­la­tu­ra del­le zam­pe po­ste­rio­ri.

3 Es­si pos­so­no es­se­re uti­liz­za­ti sol­tan­to se gli ani­ma­li si ri­fiu­ta­no com­ple­ta­men­te di avan­za­re, sia nel set­to­re di iso­la­men­to in­di­vi­dua­le sia pri­ma e du­ran­te la lo­ro en­tra­ta im­me­dia­ta nel set­to­re in cui si tro­va l’at­trez­za­tu­ra per im­mo­bi­liz­zar­li.

4 Il di­spo­si­ti­vo di con­du­zio­ne a sca­ri­ca elet­tri­ca può es­se­re uti­liz­za­to ri­pe­tu­ta­men­te sol­tan­to se l’ani­ma­le rea­gi­sce e può evi­ta­re la sca­ri­ca elet­tri­ca.

5 Gli elet­tro­di de­gli ap­pa­rec­chi di stor­di­men­to non pos­so­no es­se­re uti­liz­za­ti co­me di­spo­si­ti­vi di con­du­zio­ne.

Art. 12 Livello sonoro nel settore di accesso  

In ca­so di fun­zio­na­men­to dell’im­pian­to e di flus­so con­ti­nuo di ani­ma­li, il li­vel­lo so­no­ro di ba­se nel set­to­re di ac­ces­so all’im­pian­to di stor­di­men­to non può su­pe­ra­re 85 de­ci­bel. So­no per­mes­si sin­go­li pic­chi so­no­ri.

Art. 13 Immobilizzazione  

1 Le at­trez­za­tu­re per im­mo­bi­liz­za­re gli ani­ma­li da ma­cel­lo de­vo­no per­met­te­re uno stor­di­men­to ra­pi­do ed ef­fi­ca­ce de­gli ani­ma­li e ga­ran­ti­re il lo­ro tra­sfe­ri­men­to im­me­dia­to al dis­san­gua­men­to. Ta­li at­trez­za­tu­re non pos­so­no es­se­re uti­liz­za­te co­me lo­ca­le di at­te­sa.

2 Gli ani­ma­li im­mo­bi­liz­za­ti de­vo­no es­se­re stor­di­ti sen­za in­du­gio.

3 La co­stru­zio­ne dell’at­trez­za­tu­ra per im­mo­bi­liz­za­re gli ani­ma­li de­ve per­met­te­re di ri­pe­te­re im­me­dia­ta­men­te lo stor­di­men­to di un ani­ma­le non suf­fi­cien­te­men­te stor­di­to.

4 Nel ca­so dei bo­vi­ni e de­gli equi­ni, l’at­trez­za­tu­ra per im­mo­bi­liz­zar­li de­ve li­mi­ta­re i mo­vi­men­ti del­la te­sta de­gli ani­ma­li in mo­do ta­le da po­ter si­ste­ma­re in mo­do si­cu­ro l’ap­pa­rec­chio di stor­di­men­to.

5 È vie­ta­to uti­liz­za­re gli ap­pa­rec­chi elet­tri­ci di stor­di­men­to per im­mo­bi­liz­za­re gli ani­ma­li o ren­der­li in­ca­pa­ci di muo­ver­si.

Art. 14 Sospensione dei volatili  

1 La gran­dez­za e la for­ma del gan­cio che ser­ve a so­spen­de­re i vo­la­ti­li vi­vi pri­ma del­la ma­cel­la­zio­ne de­vo­no es­se­re ade­gua­te al­le di­men­sio­ni e al ti­po di vo­la­ti­li. Ogni ani­ma­le de­ve es­se­re ap­pe­so per le due zam­pe.

2 I vo­la­ti­li vi­vi le cui di­men­sio­ni o il cui pe­so non per­met­to­no uno stor­di­men­to ef­fi­ca­ce de­vo­no es­se­re stor­di­ti e dis­san­gua­ti ma­nual­men­te. Es­si pos­so­no es­se­re so­spe­si sol­tan­to do­po il dis­san­gua­men­to.

3 I vo­la­ti­li so­spe­si pos­so­no es­se­re stor­di­ti al più pre­sto 12 se­con­di e de­vo­no es­se­re es­se­re stor­di­ti al più tar­di 60 se­con­di do­po la so­spen­sio­ne.

4 Nel set­to­re del per­cor­so in cui i vo­la­ti­li so­no so­spe­si l’il­lu­mi­na­zio­ne dev’es­se­re ta­le da po­ter tran­quil­liz­za­re gli ani­ma­li.

Sezione 5: Stordimento

Art. 15 Requisiti specifici alle specie animali dei procedimenti di stordimento  

A se­con­da del­la spe­cie ani­ma­le ai pro­ce­di­men­ti di stor­di­men­to so­no ap­pli­ca­bi­li spe­cia­li re­qui­si­ti tec­ni­ci. Que­sti so­no di­sci­pli­na­ti ne­gli al­le­ga­ti 1–6.

Art. 16 Efficacia dello stordimento  

La per­di­ta di co­scien­za e di sen­si­bi­li­tà de­ve av­ve­ni­re:

a.
im­me­dia­ta­men­te do­po l’uti­liz­za­zio­ne di pro­ce­di­men­ti mec­ca­ni­ci;
b.
en­tro il pri­mo se­con­do in ca­so di stor­di­men­to elet­tri­co.
Art. 17 Controllo dell’efficacia dello stordimento  

1 Il ge­sto­re del ma­cel­lo de­ve de­si­gna­re una per­so­na re­spon­sa­bi­le del con­trol­lo dell’ef­fi­ca­cia del­lo stor­di­men­to.

2 La per­so­na re­spon­sa­bi­le de­ve ve­ri­fi­ca­re re­go­lar­men­te l’ef­fi­ca­cia del­lo stor­di­men­to. De­ve in par­ti­co­la­re do­cu­men­ta­re i di­fet­ti con­sta­ta­ti du­ran­te lo stor­di­men­to e le mi­su­re adot­ta­te in se­gui­to per por­vi ri­me­dio. Le an­no­ta­zio­ni de­vo­no es­se­re con­ser­va­te al­me­no un an­no ed esi­bi­te, su ri­chie­sta, all’au­to­ri­tà com­pe­ten­te.

3 Le mo­da­li­tà del con­trol­lo so­no di­sci­pli­na­te a se­con­da del pro­ce­di­men­to e del­la spe­cie ani­ma­le all’al­le­ga­to 1 nu­me­ro 3, all’al­le­ga­to 2 nu­me­ri 7 e 8, all’al­le­ga­to 3 nu­me­ro 3 e all’al­le­ga­to 4 nu­me­ro 5.

Art. 18 Misure immediate in caso di stordimento insufficiente  

1 Se un ani­ma­le mo­stra se­gni che ri­ve­la­no che sta ri­tro­van­do la sen­si­bi­li­tà e la co­scien­za al­la fi­ne del pro­ce­di­men­to di stor­di­men­to, pri­ma che ini­zi il dis­san­gua­men­to es­so de­ve es­se­re sen­za in­du­gio stor­di­to di nuo­vo a re­go­la d’ar­te. Nel ca­so dei vo­la­ti­li è am­mes­sa an­che l’uc­ci­sio­ne im­me­dia­ta.

2 Oc­cor­re te­ne­re a di­spo­si­zio­ne sul po­sto ap­pa­rec­chia­tu­re di ri­cam­bio ap­pro­pria­te in mo­do da po­ter­le uti­liz­za­re im­me­dia­ta­men­te per stor­di­re di nuo­vo op­pu­re per uc­ci­de­re i vo­la­ti­li.

Sezione 6: Dissanguamento

Art. 19 Esecuzione del dissanguamento  

1 L’in­ter­val­lo tra la fi­ne del pro­ce­di­men­to di stor­di­men­to e l’ini­zio del dis­san­gua­men­to de­ve es­se­re cal­co­la­to in mo­do che un ri­tor­no al­la sen­si­bi­li­tà e al­la co­scien­za sia esclu­so fi­no al so­prag­giun­ge­re del­la mor­te.

2 Se al be­stia­me da ma­cel­lo e ai ra­ti­ti è ap­pli­ca­to un pro­ce­di­men­to di stor­di­men­to che pro­vo­ca sol­tan­to uno sta­to tem­po­ra­neo di in­co­scien­za e di in­sen­si­bi­li­tà, oc­cor­re re­ci­de­re le due ca­ro­ti­di agli ani­ma­li per dis­san­guar­li op­pu­re ef­fet­tua­re il dis­san­gua­men­to per via to­ra­ci­ca.

3 Nel ca­so del be­stia­me da ma­cel­lo oc­cor­re ri­spet­ta­re un in­ter­val­lo di 3 mi­nu­ti al mi­ni­mo tra l’ini­zio del dis­san­gua­men­to e l’ese­cu­zio­ne di al­tre ope­ra­zio­ni di ma­cel­la­zio­ne.

Art. 20 Controllo del dissanguamento e del sopraggiungere della morte  

1 L’ese­cu­zio­ne del dis­san­gua­men­to de­ve es­se­re ve­ri­fi­ca­ta re­go­lar­men­te. Il ge­sto­re del ma­cel­lo de­ve de­si­gna­re una per­so­na re­spon­sa­bi­le.

2 Du­ran­te la ve­ri­fi­ca oc­cor­re con­trol­la­re per cam­pio­na­tu­ra se la mor­te è so­prag­giun­ta. A ta­le sco­po oc­cor­re ve­ri­fi­ca­re, uti­liz­zan­do un fa­scio lu­mi­no­so fo­ca­liz­za­bi­le, se la di­la­ta­zio­ne del­la pu­pil­la è mas­si­ma.

3 La per­so­na re­spon­sa­bi­le de­ve do­cu­men­ta­re even­tua­li se­gni di un ri­tor­no al­la sen­si­bi­li­tà e al­la co­scien­za o even­tua­li se­gni di un ri­tar­do nel so­prag­giun­ge­re del­la mor­te co­me pu­re le mi­su­re adot­ta­te per por­vi ri­me­dio. Le an­no­ta­zio­ni de­vo­no es­se­re con­ser­va­te al­me­no un an­no ed esi­bi­te, su ri­chie­sta, all’au­to­ri­tà com­pe­ten­te.

Art. 21 Misure immediate in caso di dissanguamento insufficiente  

1 L’ani­ma­le che, a cau­sa di un dis­san­gua­men­to in­suf­fi­cien­te, mo­stra se­gni che ri­ve­la­no che sta ri­tro­van­do la sen­si­bi­li­tà e la co­scien­za de­ve es­se­re im­me­dia­ta­men­te stor­di­to di nuo­vo a re­go­la d’ar­te. Nel ca­so dei vo­la­ti­li è am­mes­sa an­che l’uc­ci­sio­ne im­me­dia­ta.

2 Se al mo­men­to di ini­zia­re l’ese­cu­zio­ne di al­tre ope­ra­zio­ni di ma­cel­la­zio­ne la mor­te di un ani­ma­le non è si­cu­ra, que­sto de­ve es­se­re sen­za in­du­gio dis­san­gua­to cor­ret­ta­men­te o uc­ci­so.

3 Se i vo­la­ti­li da cor­ti­le so­no dis­san­gua­ti me­dian­te moz­za­tu­ra au­to­ma­ti­ca del col­lo, oc­cor­re ga­ran­ti­re che gli ani­ma­li non col­pi­ti o col­pi­ti in mo­do in­suf­fi­cien­te dall’ap­pa­rec­chio sia­no im­me­dia­ta­men­te dis­san­gua­ti ma­nual­men­te.

Sezione 7: Sorveglianza

Art. 22  

1 Il ge­sto­re del ma­cel­lo è re­spon­sa­bi­le dei com­pi­ti di con­trol­lo e di do­cu­men­ta­zio­ne di cui agli ar­ti­co­li 6 ca­po­ver­so 3, 8, 17 ca­po­ver­so 2 e 20 ca­po­ver­so 3.

2 Il ve­te­ri­na­rio uf­fi­cia­le ve­ri­fi­ca le do­cu­men­ta­zio­ni per cam­pio­na­tu­ra.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 23 Disposizioni transitorie per costruzioni e installazioni tecniche  

1 Per le co­stru­zio­ni esi­sten­ti in ma­cel­lo au­to­riz­za­ti vie­ne ap­pli­ca­to, per i ne­ces­sa­ri ade­gua­men­ti se­con­do l’ar­ti­co­lo 10, un pe­rio­do tran­si­to­rio di 10 an­ni dall’en­tra­ta in vi­go­re del­la pre­sen­te or­di­nan­za.

2 Per le in­stal­la­zio­ni tec­ni­che esi­sten­ti in ma­cel­li au­to­riz­za­ti è ap­pli­ca­to, per i ne­ces­sa­ri ade­gua­men­ti se­con­do gli ar­ti­co­li 13, 14 e 19, al­le­ga­to 2 nu­me­ri 1.1, 1.3, 1.4 e 1.5, al­le­ga­to 3 nu­me­ri 1.7–1.11 non­ché al­le­ga­to 4 nu­me­ri 1.1, 2.4 e 2.5, un pe­rio­do tran­si­to­rio di 5 an­ni dall’en­tra­ta in vi­go­re del­la pre­sen­te or­di­nan­za.5

Art. 24 Disposizioni transitorie per il procedimento di stordimento  

1 L’au­to­ri­tà can­to­na­le com­pe­ten­te può, d’in­te­sa con l’USAV, au­to­riz­za­re fi­no al 30 no­vem­bre 2020 al mas­si­mo l’eser­ci­zio di un ma­cel­lo esi­sten­te il 1° di­cem­bre 2010 che non sod­di­sfa i re­qui­si­ti di cui all’ar­ti­co­lo 15. Le do­man­de de­vo­no es­se­re pre­sen­ta­te all’au­to­ri­tà can­to­na­le com­pe­ten­te en­tro il 31 mag­gio 2011.

2 L’USAV ac­con­sen­te sol­tan­to se il ge­sto­re del ma­cel­lo pro­va, me­dian­te una pe­ri­zia ef­fet­tua­ta da una per­so­na spe­cia­liz­za­ta in­di­pen­den­te e ri­co­no­sciu­ta, che gra­zie al pro­ce­di­men­to uti­liz­za­to nel ma­cel­lo lo sta­to di in­sen­si­bi­li­tà e di in­co­scien­za de­gli ani­ma­li du­ra fi­no al­la con­clu­sio­ne del dis­san­gua­men­to. Nel­la pe­ri­zia oc­cor­re elen­ca­re le mi­su­re ne­ces­sa­rie a ta­le sco­po. Le pe­ri­zie de­vo­no es­se­re pre­sen­ta­te all’USAV en­tro il 30 no­vem­bre 2011.

Art. 25 Entrata in vigore  

La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 1° di­cem­bre 2010.

Allegato 1 6

6 Aggiornato dal n. II dell’O dell’USAV del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 637).

(art. 15 e 17 cpv. 3)

Stordimento con la pistola a proiettile captivo

1 Requisiti degli apparecchi e delle munizioni

1.1 Per lo stordimento con la pistola a proiettile captivo devono essere utilizzati soltanto apparecchi adeguati alla specie animale in questione e al rispettivo peso.

1.2 L’apparecchio a proiettile captivo può essere utilizzato soltanto se la punta rientra completamente nella posizione iniziale, cioè nella culatta, prima di ogni tiro.

1.3 Ad eccezione dello stordimento dei conigli, dei volatili e dei ratiti, gli apparecchi a proiettile captivo che non funzionano secondo il principio della carica esplosiva o dell’aria compressa non possono essere utilizzati.

1.4 La lunghezza e il diametro del proiettile, come pure la sua potenza d’impatto, devono essere tali da garantire che quest’ultimo trapassi sicuramente la corteccia cerebrale. Le cariche propulsive o le pressioni di funzionamento devono essere adeguate, in modo oggettivamente constatabile, al peso e alle dimensioni dei diversi animali conformemente alle istruzioni del fab­bricante.

1.5 Ad eccezione dei conigli, dei volatili e dei ratiti, le pistole a proiettile captivo devono soddisfare i seguenti parametri:

a.
lunghezza del proiettile che esce dalla guaina: almeno 8 cm; per i bovini di oltre 800 kg di peso, i bufali e gli yak, almeno 12 cm;
b.
calibro del proiettile: almeno 7 mm per i piccoli animali come agnelli, capretti e lattonzoli; almeno 9 mm per gli animali di taglia superiore;
c.
velocità di uscita del proiettile: a seconda della carica propulsiva,
55–60 m al secondo; per proiettili di grande calibro, 60–70 m al secondo;
d.
energia della carica propulsiva: 350–400 J.

1.6 Per i conigli, i volatili e i ratiti, il calibro del proiettile deve essere di
4–6 mm.

1.7 Le munizioni devono essere conservate al secco.

1.8 Le munizioni umide, in particolare quelle soggette a un cambiamento dei colori, e le cartucce aperte da cui si sono staccati grani di polvere non vanno più utilizzate.

2 Posizionamento della pistola a proiettile captivo

2.1 La pistola a proiettile captivo deve essere posizionata in modo che con il colpo i centri vitali della base del cervello degli animali che occorre stordire siano fortemente danneggiati o distrutti.

2.2 Alla partenza del colpo, la pistola a proiettile captivo deve essere applicata e premuta con forza sulla testa.

2.3 Nel caso dei bovini, ad eccezione dei bufali, degli equini e dei suini, la pistola non può essere applicata sulla nuca.

2.4 Nel caso degli ovini e dei caprini, la pistola può essere applicata sulla nuca soltanto se è impossibile applicarla sulla regione frontale a causa delle corna. Il proiettile della pistola deve essere diretto verso il centro del cervello.

2.5 La pistola a proiettile captivo deve essere applicata come segue:

a.
per i cavalli: in modo esattamente perpendicolare alla superficie fron­tale sulla linea mediana, 2 cm al di sopra dell’intersezione delle due linee diagonali che collegano il centro dell’occhio e il centro dell’attac­catura dell’orecchio opposto (base dell’orecchio);

b.

per i bovini, ad eccezione dei tori adulti, delle vacche pesanti e degli yak: in modo esattamente perpendicolare alla superficie frontale sulla linea mediana; per i tori adulti, le vacche pesanti e gli yak: circa 1 cm accanto alla linea mediana, appena al di sopra dell’intersezione delle due linee diagonali che collegano il centro dell’occhio e il centro dell’attaccatura dell’occhio opposto (base del corno);

c.
per gli ovini e i caprini sprovvisti di corna: al centro della linea che collega gli orecchi, mirando verso il basso in direzione della gola;

d.
per gli ovini e i caprini provvisti di corna: dietro la cresta occipitale tra le due corna sulla linea mediana direttamente dietro la base del corno, mirando in direzione della base della lingua o, da una prospettiva late­rale, in direzione della gola;

e.
per i suini a testa cuneiforme: sulla linea mediana della testa, 1 cm al di sopra della linea che collega il centro dei due occhi o, da una prospet­tiva laterale, in direzione della base esterna dell’orecchio;

f.
per i suini con fronte inclinata: sulla linea mediana della testa, 2–3 cm al di sopra della linea che collega il centro dei due occhi, perpendicolarmente alla superficie della fronte;

g.
per i conigli: sulla linea mediana della cresta occipitale, al centro dei due orecchi, in direzione della mascella inferiore; a tale scopo l’animale deve essere fissato al collo;

h.

per la grossa selvaggina d’allevamento: su una linea leggermente accanto alla linea mediana, all’altezza dell’intersezione delle linee diagonali che collegano il centro degli occhi e il centro della base dell’orecchio opposto; per la selvaggina portatrice di corna: sul punto d’incrocio tra le linee che collegano il centro degli occhi e la base delle corna opposte;

i.
per i volatili domestici e i ratiti: perpendicolarmente al punto culmi­nante della testa, in direzione della gola o all’intersezione delle linee diagonali che collegano il centro degli occhi al centro della base dell’orecchio.

3 Sintomi principali che permettono di controllare lo stordimento efficace con la pistola a proiettile captivo

3.1 Il successo dello stordimento deve essere verificato controllando sull’ani­male la presenza dei seguenti sintomi principali:

a.
accasciamento immediato;
b.
crampi tonici (contrazioni muscolari continue e di forte intensità) seguiti da una fase clonica (serie rapida di brevi convulsioni);
c.
arresto della respirazione;
d.
assenza del riflesso corneale;
e.
nessuna rotazione del bulbo oculare;
f.
nessuna reazione a uno stimolo di dolore (riflesso del setto nasale o della cresta nel caso dei volatili);
g.
nessuna emissione sonora; e
h.
nessun movimento volontario, nessun tentativo di alzarsi.

4 Durata fino al dissanguamento

4.1 Dopo lo stordimento con la pistola a proiettile captivo, il taglio effettuato per dissanguare l’animale deve essere eseguito al più tardi entro:

a.
60 secondi per i bovini, gli ovini, i caprini e gli equini;
b.
20 secondi per gli ovini e i caprini provvisti di corna che sono stati storditi con uno sparo nella nuca;
c.
20 secondi per gli altri animali.

Allegato 2

(art. 15)

Elettonarcosi di singoli animali

1 Requisiti degli impianti e degli apparecchi

1.1 Gli apparecchi di elettronarcosi devono essere muniti:

a.
di strumenti di misura calibrati, posti nel campo visivo dell’operatore, che indicano l’intensità e la tensione effettive della corrente elettrica;
b.
di un indicatore della frequenza della corrente elettrica se quest’ultima può essere regolata in modo variabile;
c.
ad eccezione del caso in cui lo stordimento è automatizzato, di un segnale acustico o ottico che indica all’operatore la fine della durata minima di applicazione della corrente elettrica e di un segnale che indica un’insufficiente intensità della cor­rente elettrica; entrambi i segnali devono essere distinguibili chiara­mente.
d.
della possibilità di allacciamento ad apparecchi di misura esterni che permettono di registrare i dati elettrici durante il procedimento di stordimento.

1.2 Gli elettrodi devono essere adeguati alla specie animale e alla taglia degli animali nonché disporre di superfici di contatto non ricoperte di ruggine, sporcizia o resti di tessuti di animali.

1.3 Gli apparecchi di stordimento a regolazione variabile devono disporre di descrizioni dei parametri elettrici in merito al tipo di corrente, all’intensità elettrica effettiva (ampère; A), alla tensione elettrica (volt; V), alla frequenza (hertz; Hz) e alla durata della corrente elettrica (secondi; sec) dei diversi programmi, che permettano di stabilire una correlazione tra le regolazioni indicate sull’apparecchio e il programma in questione.

1.4 Gli apparecchi o gli impianti di stordimento automatico a regolazione variabile devono visualizzare in continuazione i seguenti parametri:

a.
intensità elettrica effettiva (A);
b.
tensione elettrica (V);
c.
frequenza della corrente (Hz);
d.
durata della corrente elettrica (sec).

1.5 Le divergenze rispetto al procedimento di stordimento prescritto per quanto riguarda l’intensità effettiva, la tensione, la frequenza e la durata della corrente elettrica devono essere indicate all’operatore.

2 Applicazione degli elettrodi

2.1 Occorre adottare provvedimenti adeguati per garantire un buon contatto elettrico e permettere di diminuire la resistenza alla conducibilità; in parti­colare è necessario liberare i punti di applicazione degli elettrodi dalle eccessive quantità di lana o di pelo e quindi inumidirli. Per gli ovini occorre utilizzare elettrodi con punte sufficientemente lunghe da attraversare il vello.

2.2 In caso di stordimento automatico occorre, se necessario, fare una cernita degli animali in funzione della loro taglia.

2.3 Gli elettrodi devono essere applicati nella zona situata tra gli occhi e gli orecchi in modo che la corrente possa attraversare efficacemente il cervello (passaggio di corrente elettrica attraverso la testa).

Applicazione della pinza alla testa del suino

2.4 Per i bovini, gli ovini e i caprini, il passaggio della corrente attraverso il cervello invece di quello attraverso la testa secondo il numero 2.3 può essere ottenuto applicando un elettrodo alla testa e l’altro sul dorso (passaggio dei corrente elettrica attraverso tutto il corpo).

2.5 Se si intende condurre la corrente dalla testa al cuore mediante un cambiamento di posizione degli elettrodi (elettronarcosi a due fasi), uno degli elettrodi deve essere sistemato sulla testa, l’altro nella zona situata dietro alla posizione anatomica del cuore.

Applicazione della pinza alla testa e al cuore del suino

3 Passaggio della corrente elettrica attraverso il cervello

3.1 Nel caso del passaggio della corrente attraverso la testa, il cervello deve subire il flusso di corrente prima del corpo, mentre in caso del passaggio di corrente elettrica attraverso tutto il corpo deve subirlo contemporaneamente.

4 Parametri del passaggio di corrente elettrica attraverso il cervello dei mammiferi

4.1 In caso di utilzzazione della corrente continua a un voltaggio di almeno 220 V, per i mammiferi l’intensità elettrica che occorre ottenere entro il primo secondo a una frequenza di 50 Hz CA deve raggiungere i seguenti valori minimi effettivi:

Categoria di animali

Intensità elettrica

Bovini fino a 200 kg di peso vivo

1,3 A

Bovini di oltre 200 kg di peso vivo

1,5 A

Ovini, caprini

1,0 A

Suini fino a 150 kg di peso vivo

1,3 A

Suini di oltre 150 kg di peso vivo

2,0 A

Conigli

0,4 A

4.2 Il tempo minimo di passaggio della corrente elettrica deve essere:

a.
di 8 secondi per gli animali non immobilizzati, se l’applicazione di corrente al cervello non è seguita immediatamente da un’applicazione di corrente al cuore;
b.
di 3 secondi per gli animali non immobilizzati, se l’applicazione di corrente al cervello è seguita immediatamente da un’applicazione di corrente al cuore;
c.
di 3 secondi per gli animali immobilizzati, ad eccezione dell’elettro­narcosi completamente automatizzata dei suini;
d.
di 1 secondo in caso di elettronarcosi completamente automatizzata dei suini prima di applicare l’elettrodo al cuore, per un totale di 3 secondi.

4.3 Soltanto le correnti alternate (CA) sinusoidali o a forma rettangolare, con una frequenza di 50 Hz, possono essere utilizzate per effettuare l’elettro­narcosi. Se utilizza tipi di corrente diversi dalla corrente alternata (CA) sinusoidale o rettangolare oppure frequenze diverse da 50 Hz CA, il gestore del macello deve dimostrare l’analogia dell’efficacia rispetto all’utilizzazione della corrente continua mediante una perizia effettuata da un Servizio scientifico specializzato e indipendente secondo l’articolo 24 capoverso 2.

5 Parametri del passaggio di corrente elettrica attraverso il cervello dei volatili

5.1 Per i volatili, utilizzando la corrente continua, l’intensità elettrica minima effettiva che occorre ottenere entro il primo secondo a una frequenza di 50 Hz CA e la durata minima dell’applicazione sono le seguenti:

Categoria di animali

Intensità elettrica

Durata

Polli di meno di 2 kg di peso vivo

100 mA

4 sec.

Polli a partire da 2 kg di peso vivo

400 mA

4 sec.

Tacchini

400 mA

4 sec.

Anatre, oche

600 mA

6 sec.

Ratiti

500 mA

4 sec.

5.2 Se si utilizza una tensione alternata costante, la tensione che occorre appli­care nonché l’intensità elettrica minima effettiva che occorre ottenere entro il primo secondo e la durata minima dell’applicazione sono le seguenti:

Categoria di animali

Intensità elettrica

Tensione

Durata

Polli di meno di 2 kg di peso vivo

240 mA

110–120 V

7 sec.

Polli a partire da 2 kg di peso vivo

400 mA

180 V

7 sec.

Tacchini

400 mA

180 V

7 sec.

Anatre, oche

600 mA

180 V

7 sec.

5.3 Se applica parametri diversi da quelli indicati ai numeri 5.1 e 5.2, il gestore del macello deve dimostrare l’analogia della loro efficacia mediante una perizia effettuata da un Servizio scientifico specia­lizzato e indipendente secondo l’articolo 24 capoverso 2.

6 Arresto della funzione cardiaca provocato dal passaggio di corrente elettrica attraverso il cuore

6.1 Se il dissanguamento non avviene entro i 20 secondi successivi al passaggio di corrente elettrica attraverso la testa, occorre provocare un arresto della funzione cardiaca facendo passare la corrente elettrica attraverso il cuore.

6.2 L’applicazione della corrente elettrica al cuore deve essere preceduta da un’applicazione della corrente elettrica alla testa durante almeno 3 secondi, a meno che la corrente elettrica attraversi tutto il corpo e in caso di elettro­narcosi completamente automatizzata dei suini.

6.3 Lo stordimento completamente automatizzato dei suini deve essere prece­duto dall’applicazione di una corrente elettrica alla testa della durata di almeno 1 secondo.

6.4 Per quanto riguarda i bovini di oltre 200 kg di peso vivo, i suini e in caso di frequenze della corrente superiori a 100 hertz, l’applicazione della corrente elettrica alla testa deve essere accompagnata o immediatamente seguita da un’applicazione supplementare al cuore.

6.5 Con una corrente sinusoidale di 50 hertz, l’applicazione della corrente al cuore deve essere effettuata rispettando gli ulteriori parametri seguenti:

Specie o categoria di animali

Intensità elettrica

Durata della corrente elettrica

Condizione supplementare

a.
Suini

1 A

4 sec.

b.
Bovini fino a 200 kg

1 A

5 sec.

Mantenere l’appli­cazione della corrente alla testa

c.
Bovini di oltre 200 kg

1,5 A

5 sec.

Mantenere l’appli­cazione della corrente alla testa

d.
Bovini di oltre 200 kg

2,5 A

15 sec.

Subito dopo l’appli­cazione della corrente alla testa

e.
Polli

0,24 A

5 sec.

7 Sintomi principali che permettono di controllare l’efficacia dell’elettronarcosi cerebrale

7.1 Nei mammiferi il successo dello stordimento deve essere verificato controllando la presenza dei seguenti sintomi principali:

a.
irrigidimento immediato e accasciamento;
b.
crampi tonici (contrazioni muscolari continue e di forte intensità) seguiti da una fase clonica (serie rapida di brevi convulsioni);
c.
arresto della respirazione durante più di 20 secondi;
d.
nessuna reazione a uno stimolo di dolore alla fine dei crampi tonici-clonici (assenza del riflesso del setto nasale);
e.
assenza del riflesso corneale alla fine dei crampi tonici-clonici;
f.
nessuna emissione sonora; e
g.
nessun movimento volontario, nessun tentativo di alzarsi.

7.2 Neii volatili il successo dello stordimento deve essere verificato controllando la presenza dei seguenti sintomi principali:

a.
irrigidimento immediato dopo aver ricevuto la scarica elettrica;
b.
crampi tonici della durata di almeno 20 secondi, con irrigidimento delle zampe, occhi spalancati e arresto della respirazione;
c.
fase clonica con movimenti delle zampe e sbattimento delle ali simili a un riflesso nervoso;
d.
assenza del riflesso corneale alla fine dei crampi tonici-clonici;
e.
nessuna emissione sonora; e
f.
nessun tentativo di alzarsi, nessun movimento volontario.

8 Sintomi principali che permettono di controllare l’efficacia dell’elettronarcosi che provoca un arresto della funzione cardiaca

8.1 Il successo dello stordimento deve essere verificato controllando la presenza dei seguenti sintomi principali:

a.
irrigidimento immediato dopo la scarica elettrica;
b.
apparizione di crampi tonici;
c.
arresto della respirazione;
d.
fase clonica (serie rapida di brevi convulsioni);
e.
nessuna reazione a uno stimolo di dolore alla fine dei crampi tonici-clonici;
f.
assenza del riflesso corneale alla fine della fase tonico-clonica;
g.
rilassamento completo di tutto il corpo e dilatazione massima della pupilla.

9 Documentazione e provvedimenti

9.1 In caso di macellazione di più di 10 animali al giorno, il successo dello stordimento deve essere verificato per campionatura ogni giorno di macellazione. I sintomi principali di un’elettronarcosi efficace vanno controllati immediatamente prima dell’inizio del dissanguamento. Gli stordimenti insufficienti devono essere documentati.

9.2 Se il numero di animali che presentano sintomi evidenti di uno stordimento insufficiente raggiunge o supera l’1 per cento, occorre adottare misure adeguate per porvi rimedio; tali misure devono essere documentate.

10 Durata fino al dissanguamento

Per quanto riguarda gli animali a sangue caldo, il taglio per dissanguarli deve essere effettuato entro 20 secondi dall’elettronarcosi, ad eccezione dei casi in cui è stato provocato preventivamente un arresto della funzione cardiaca.

Allegato 3

(art. 15)

Elettronarcosi dei volatili in un bagno d’acqua

1 Requisiti degli impianti e degli apparecchi

1.1 La catena di sospensione dei volatili deve essere accessibile su tutta la sua lunghezza. Il bagno d’acqua deve essere visibile.

1.2 La catena di dissanguamento dei volatili deve essere visibile su tutta la sua lunghezza ed essere accessibile sia all’inizio del dissanguamento che immediatamente prima dell’inizio della scottatura per poter prendere le misure previste all’articolo 21.

1.3 Le dimensioni e la profondità della vasca di acqua destinata allo stordimento dei volatili devono essere tali da garantire un’immersione dell’intera testa di tutti gli animali; il livello della superficie dell’acqua deve essere regolabile.

1.4 Durante lo stordimento dei volatili nel bagno d’acqua nessuna parte del corpo può entrare in contatto con la corrente elettrica prima della testa; in particolare si deve evitare che, al momento dell’immersione degli animali, l’acqua non trabocchi da un lato ed entri in contatto con gli animali non ancora storditi.

1.5 Occorre prendere disposizioni adeguate per garantire un’efficace conduci­bilità della corrente attraverso il corpo degli animali. In particolare si deve provvedere affinché vi sia un contatto sufficiente tra le zampe e il gancio di sospensione come pure al loro inumidimento.

1.6 La disposizione degli elettrodi nel bagno d’acqua e la messa a terra devono garantire il passaggio della corrente elettrica attraverso tutto il corpo di ogni singolo animale.

1.7 Gli elettrodi immersi nell’acqua devono estendersi su tutta la lunghezza della vasca.

1.8 L’impianto di elettronarcosi deve essere munito di:

a.
strumenti di misura nel campo visivo dell’operatore, che indicano l’intensità e la tensione effettive della corrente elettrica;
b.
un indicatore della frequenza della corrente elettrica se quest’ultima può essere regolata in modo variabile;
c.
un segnale acustico o ottico che indica chiaramente all’operatore l’insufficienza dello stordimento a causa di un calo di inten­sità della corrente elettrica;
d.
una possibilità di allacciamento ad apparecchi di misura esterni che permettono di registrare i dati elettrici durante il procedimento di stordimento.

1.9 Gli apparecchi di stordimento a regolazione variabile devono disporre di descrizioni dei parametri elettrici in merito al tipo di corrente, all’intensità elettrica effettiva, alla tensione elettrica, alla frequenza e alla durata della corrente elettrica dei diversi programmi, che permettano di stabilire la correlazione tra le regolazioni indicate sull’apparecchio e il programma in questione.

1.10 Gli impianti di stordimento a regolazione variabile devono visualizzare in continuazione i seguenti parametri:

a.
intensità elettrica effettiva (valore quadratico medio RMS in A);
b.
tensione effettiva della corrente (valore quadratico medio RMS1 in V);
c.
frequenza della corrente (Hz); e
d.
velocità della catena (m/sec).

1.11 Gli scarti verso il basso della tensione effettiva della corrente superiori al 5 per cento e gli scarti della frequenza nominale della corrente devono essere visualizzati, documentando inoltre le misure prese per porvi rimedio.

2 Passaggio della corrente elettrica in un bagno d’acqua

2.1 Se i volatili sono storditi in un bagno d’acqua, la tensione elettrica deve essere sufficiente per produrre un’intensità elettrica di tale efficacia da garantire lo stordimento di ogni animale.

2.2 Gli animali che nella vasca di acqua non sono stati storditi o lo sono stati in misura insufficiente devono essere senza indugio storditi o uccisi manualmente.

2.3 In caso di utilizzazione di una frequenza di 50 Hz, l’intensità elettrica effettiva minima che occorre ottenere per ogni animale entro il primo secondo e almeno durante l’intervallo indicato è la seguente:

Categoria di animali

Intensità elettrica

Durata

Polli

100 mA

4 sec.

Tacchini

150 mA

4 sec.

Anatre, oche

130 mA

6 sec.

Quaglie

45 mA

4 sec.

2.4 Se si utilizza una frequenza superiore a 50 hertz per i polli e i tacchini, l’inten­sità elettrica effettiva minima che occorre ottenere per ogni animale entro il primo secondo e almeno durante 4 secondi è la seguente:

Frequenza della corrente

Polli

Tacchini

più di 50 fino a 200 Hz

100 mA

250 mA

200–400 Hz

150 mA

400 mA

400–1500 Hz

200 mA

400 mA

2.5 Se applica parametri diversi da quelli indicati ai numeri 2.3 e 2.4, il gestore del macello deve dimostrare l’analogia della loro efficacia mediante una perizia effettuata da un Servizio scientifico specializzato e indipendente secondo l’articolo 24 capoverso 2.

2.67 Se il dissanguamento non avviene entro 10 secondi dalla fine della scarica elettrica nella vasca, questa scarica elettrica deve provocare un arresto della funzione car­diaca passando attraverso il cuore secondo il numero 2.7.

2.7 Per provocare l’arresto della funzione cardiaca mediante una scarica elettrica occorre applicare, per almeno 1 secondo e con una corrente sinusoidale di 50 hertz, le seguenti intensità elettriche effettive:

a.
150 mA per i polli;
b.
250 mA per i tacchini.

3 Controllo dell’efficacia dell’elettronarcosi e del dissanguamento

3.1 Il successo dello stordimento deve essere verificato controllando sull’ani­male la presenza dei seguenti sintomi principali:

a.
irrigidimento immediato dopo aver ricevuto la scarica elettrica;
b.
nessuna reazione al momento in cui viene effettuato il taglio per dissan­guarlo;
c.
nessun movimento durante il dissanguamento, nessun tentativo di alzarsi; e
d.
rilassamento del corpo, nessun riflesso corneale e dilatazione massima delle pupille prima dell’inizio della scottatura.

3.2 Il successo dell’elettronarcosi e del dissanguamento deve essere verificato per campionatura all’inizio di ogni nuovo lotto. Occorre controllare i sintomi principali di un’elettronarcosi efficace immediatamente prima dell’inizio del dissanguamento e immediatamente prima della scottatura e della spiumatura. Gli stordimenti insufficienti devono essere documentati.

3.3 L’entità dei controlli per campionatura comprende il numero di animali che, per ogni lotto, passano durante 1 minuto sulla catena, ma almeno 20 animali. Se all’interno di questo campione vengono registrate divergenze, occorre adottare immediatamente le misure adeguate per porvi rimedio; tali misure essere documentate.

Allegato 4

(art. 15)

Stordimento dei suini per esposizione al biossido di carbonio

1 Requisiti degli impianti e degli apparecchi

1.1 Gli impianti di stordimento al biossido di carbonio per i suini devono soddisfare i requisiti seguenti:

a.
l’entrata nell’installazione per convogliare gli animali deve essere situata a livello del suolo, sprovvista di una soglia e di una pendenza;
b.
il dispositivo di convoglio e la cella nella quale i suini sono esposti al CO2 devono essere illuminati da una luce indiretta;
c.
una finestra deve permettere di osservare l’interno della cella in permanenza e senza pericoli;
d.
i suini devono poter restare in posizione eretta, senza compressione del torace e con i piedi fissi per terra finché perdono coscienza.

1.2 Occorre garantire che la capacità massima prevista per il passaggio nell’impianto di stordimento (numero di animali all’ora) non possa essere superata. La durata minima di esposizione al gas e la concentrazione minima di CO2 al livello della testa dei suini non devono essere inferiori alle norme previste.

1.3 La concentrazione minima di CO2 deve ammontare all’84 per cento sul volume. La durata minima di esposizione al CO2 è di 100 secondi.

1.4 Soltanto la persona responsabile può apportare eventuali modifiche ai parametri tecnici; tali modifiche devono essere documentate.

2 Apparecchi di misura e annotazioni

2.1 La cella in cui i suini sono esposti al CO2 deve essere munita di sensori che permettano di misurare la concentrazione del gas nei seguenti due punti chiaramente segnalati:

a.
nel punto in cui la testa dell’animale viene immersa nel CO2 con una concentrazione dell’84 per cento sul volume;
b.
nel punto in cui la testa dell’animale esce dal CO2 con una concentra­zione dell’84 per cento sul volume.

2.2 L’impianto di stordimento deve disporre di un dispositivo che permetta di registrare il tempo di esposizione degli animali al CO2 nella concentrazione minima prevista.

2.3 La concentrazione di CO2 e la durata di esposizione degli animali in almeno l’84 per cento sul volume di CO2 devono essere annotate continuamente; inoltre occorre documentare i possibili scarti e le misure destinate a eliminare eventuali lacune.

2.4 Gli apparecchi di misura menzionati ai numeri 2.1 e 2.2 devono poter essere consultati in qualsiasi momento ed emettere un segnale d’avvertimento ottico e acustico se la durata minima di esposizione prevista o la concentrazione minima di CO2 stabilita scende al di sotto dei valori fissati. Il segnale che indica la diminuzione della concentrazione minima al di sotto dei valori previsti deve scattare se la concentrazione minima di CO2 diminuisce durante più di 60 secondi del 2 per cento o più rispetto ai valori fissati.

2.5 La funzionalità degli apparecchi di misura menzionati ai numeri 2.1 e 2.2 deve essere verificata almeno una volta al semestre e i risultati devono essere documentati.

3 Trasferimento dei suini nel luogo di esposizione al CO2

3.1 Trasferimento automatizzato in gruppo

3.1.1 Il meccanismo automatico di introduzione laterale dei suini in gruppo deve funzionare in modo tale che le forze esercitate su questi animali non siano eccessive. La pressione esercitata dalla porta di separazione immediatamente dopo l’entrata dei suini nella navicella deve essere limitata a un valore massimo (numero di animali moltiplicato per 100 kg).

3.1.2 In caso di utilizzazione di una porta di separazione pneumatica situata prima dello scompartimento in cui vengono introdotti i suini, la forza esercitata lateralmente su ogni suino deve essere limitata a 50 kg.

3.1.3 Se uno scompartimento mobile che spinge automaticamente i gruppi di suini è integrato nel sistema, la velocità di spostamento delle scompartimento deve essere regolata tra 0,2 e 0,5 m/sec. La parete dello scompartimento non deve esercitare una pressione superiore a 100 kg e deve poter restare accessibile fino al contatto con l’eventuale porta di separazione.

3.2 Spostamento degli animali nell’impianto di stordimento

3.2.1 I suini devono essere convogliati nell’atmosfera di CO2, alla concentrazione minima prevista al numero 7, senza indugio e se possibile senza una pausa intermedia, ma al più tardi 20 secondi dopo l’entrata del primo animale nell’impianto.

3.2.2 Le installazioni per convogliare degli animali devono poter caricare almeno due suini; lo spazio disponibile deve essere adeguato al numero degli ani­mali.

4 Esposizione al CO2

4.1 La concentrazione di CO2 che permette di stordire i suini deve ammontare almeno all’84 del volume ed essere raggiunta entro 15 secondi dal momento in cui essi hanno abbandonato l’aria atmosferica. La durata di esposizione dei suini in un ambiente che contiene al minimo l’84 per cento del volume di CO2 deve essere di almeno 100 secondi. Inoltre non è pos­sibile compensare un intervallo di permanenza inferiore a 100 secondi aumentando la concentrazione di CO2.

4.2 Nei sistemi che prevedono più di una sosta nell’atmosfera di CO2, la concentrazione nel punto più basso dell’impianto deve superare il 90 per cento del volume all’altezza della testa degli animali.

5 Controllo dell’efficacia dello stordimento con il CO2

5.1 Il successo dello stordimento deve essere verificato controllando la presenza dei seguenti sintomi principali:

a.
nessuna reazione a uno stimolo di dolore (assenza del riflesso del setto nasale);
b.
dilatazione delle pupille;
c.
nessuna chiusura spontanea delle palpebre;
d.
arresto della respirazione regolare e, inoltre, assenza di qualsiasi tentativo di respiro sussultorio a brevi intervalli;
e.
nessuna emissione sonora;
f.
nessun tentativo di alzarsi, nessun movimento volontario;
g.
rilassamento completo del corpo; e
h.
assenza di reazione al momento della iugulazione.

5.2 Il successo dello stordimento deve essere verificato per campionatura ogni giorno di macellazione. A tale proposito occorre controllare i sintomi principali di uno stordimento efficace con il CO2 immediatamente prima dell’inizio del dissanguamento. Gli stordimenti insufficienti devono essere documentati.

5.3 Se il numero di animali che presentano sintomi evidenti di uno stordimento insufficiente raggiunge o supera l’1 per cento, occorre adottare le misure adeguate per porvi rimedio; tali misure devono essere documentate.

6 Nuovo stordimento

6.1 Se lo stordimento con il CO2 è insufficiente, i suini devono essere storditi con la pistola a proiettile captivo.

6.2 Tra il settore nel quale i suini sono espulsi dall’impianto di stordimento e la fine della catena di dissanguamento occorre sempre tenere a disposizione un apparecchio adatto a proiettile captivo, con una carica propulsiva adeguata, che possa essere immediatamente utilizzato per stordire di nuovo gli animali storditi in modo insufficiente.

7 Parametri per lo stordimento con il CO2

7.1 La concentrazione di CO2, la durata di esposizione al CO2 e l’intervallo tra l’uscita dall’atmosfera di CO2 e l’inizio del dissanguamento devono essere correlati nel modo seguente:

Concentrazione di CO2

Durata di
esposizione

Intervallo fino all’inizio del dissanguamento

a.
almeno 84 % vol. CO2

100 sec.

max. 55 sec. dopo l’uscita

b.
almeno 84 % vol. CO2

120 sec.

max. 60 sec. dopo l’uscita

c.
almeno 84 % vol. CO2

150 sec.

max. 70 sec. dopo l’uscita

d.
almeno 84 % vol. CO2

150 sec.

max. 100 sec. dopo l’uscita

e.
almeno 90 % vol. CO2

120 sec.

max. 70 sec. dopo l’uscita

7.2 L’intervallo massimo ammesso tra il momento dell’uscita dell’animale dall’atmosfera di CO2 e l’inizio della iugulazione vale per ogni singolo animale; nel caso in cui diversi animali si trovano nella navicella, l’intervallo vale per l’ultimo animale che giunge al dissanguamento.

7.3 Se applica valori diversi dai parametri previsti, il gestore del macello deve dimostrare l’analogia della loro efficacia mediante una perizia effettuata da un Servizio scientifico specializzato e indipendente secondo l’articolo 24 capoverso 2.

7.4 La perizia deve provare che, in condizioni di esercizio normali, è possibile uno stordimento efficace di almeno 1000 suini.

7.5 La correlazione tra i parametri elencati al numero 7.1 e la capacità massima dell’impianto di stordimento che ne risulta (numero di animali all’ora) devono essere indicate nella perizia.

Allegato 5

(art. 15)

Stordimento dei conigli e dei volatili con un colpo sulla testa

1 Stordimento dei conigli e dei volatili mediante uno strumento che spara a percussione

1.1 Lo stordimento mediante uno strumento che spara a percussione può essere effettuato soltanto su animali con un peso vivo di 10 kg al massimo e unicamente utilizzando strumenti meccanici che permettono di assestare un colpo sull’osso frontale senza provocarne comunque la frattura.

1.2 L’operatore deve garantire che il punto d’impatto dell’appa­recchio e la carica della cartuccia, o la tensione della molla se si tratta di un apparecchio a molla, corrispondano alle indicazioni del fabbricante e che l’animale entri immediatamente in uno stato di insensibilità e di incoscienza che dura fino alla morte.

1.3 Dopo lo stordimento mediante uno strumento che spara a percussione l’animale deve essere dissanguato immediatamente.

1.4 La iugulazione deve essere effettuata entro 10 secondi dallo stordimento.

2 Stordimento dei volatili con un colpo sulla testa

2.1 Una persona può stordire al massimo 200 animali al giorno con un colpo sulla testa.

2.2 Lo stordimento deve essere eseguito assestando un colpo sufficientemente forte e preciso sulla nuca con un oggetto duro, non affilato e abbastanza pesante.

2.3 La iugulazione deve essere effettuata entro 10 secondi dallo stordimento.

Allegato 6 8

8 Aggiornato dal n. II dell’O dell’USAV del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 637).

(art. 15)

Stordimento con un proiettile sparato nel cervello

1 Bestiame da macello

1.1 Il bestiame da macello stordito con un proiettile sparato nel cervello deve essere dissanguato senza indugio dopo lo sparo.

1.1a Sono autorizzati colpi di pistola, di rivoltella, di fucile e di pistola a proiettile libero.

1.2 Il punto d’impatto del proiettile sulla testa dell’animale deve essere tale da stordirlo immediatamente. Il proiettile deve avere un calibro adeguato e disporre di un’energia d’impatto sufficiente.

1.3 È ammessa soltanto l’utilizzazione di proiettili che al momento dell’impatto si deformano in modo adeguato o si disgregano; l’utilizzazione di proiettili blindati è vietata.

1.4 La posizione di sparo deve essere scelta come segue:

a.
per i cavalli: perpendicolarmente alla superficie frontale sulla linea mediana, al punto d’intersezione delle due linee diagonali che collegano il centro dell’occhio e il centro dell’attaccatura dell’orecchio opposto (base dell’orecchio);

b.
per i bovini fino a 800 kg e gli yak: perpendicolarmente alla superficie frontale sulla linea mediana, al punto d’intersezione delle due linee diagonali che collegano il centro dell’occhio e il centro dell’attaccatura del corno opposto (base del corno);

c.
per i bovini superiori a 800 kg e per i bufali: perpendicolarmente alla superficie frontale leggermente accanto alla linea mediana, un dito accanto al punto d’intersezione delle due linee diagonali che collegano il centro dell’occhio e il centro dell’attaccatura del corno opposto (base del corno).

1.5 Se il bestiame da macello al pascolo è stordito da un proiettile sparato nella testa, occorre utilizzare un fucile dotato di un cannocchiale di puntamento. La distanza di tiro deve essere scelta tra 10 e 20 m; il colpo deve essere aggiustato. Il proiettile deve colpire il corpo dell’animale a una velocità di almeno 400 m/sec trasmettendogli il 100 per cento della propria energia.

2 Grossa selvaggina d’allevamento

2.1 La grossa selvaggina d’allevamento può essere stordita soltanto usando cartucce a pallettoni con un calibro di almeno 6,5 mm (calibro .257) e con un’energia d’impatto di almeno 2000 J su 100 m.

2.2 La distanza di tiro deve essere scelta tra 10 e 30 m.

2.3 I daini possono anche essere storditi usando cartucce a pallettoni con un calibro di almeno 5,6 mm (calibro .222) e con un’energia all’uscita dalla canna di almeno 300 J, nella misura in cui:

a.
la distanza di tiro è inferiore a 25 m;
b.
l’animale è colpito a partire da un punto sopraelevato fino a 4 m; e
c.
il punto sopraelevato si trova in un parco chiuso su un terreno non indurito, la cui recinzione raggiunge un’altezza di almeno 1,80 m.

2.4 Il colpo di grazia destinato alla selvaggina d’allevamento, nella misura in cui è necessario, può essere inferto usando munizioni per la pistola o la rivoltella la cui energia all’uscita dalla canna è di almeno 250 J. Il proiettile deve colpire il corpo dell’animale trasmettendogli il 100 per cento della propria
energia.

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