Ordinanza dell’USAV
concernente la protezione degli animali
nella macellazione
(OPAnMac)
del 12 agosto 2010 (Stato 1° marzo 2018)
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),1
visto l’articolo 209 capoverso 1 dell’ordinanza del 23 aprile 20082 sulla protezione degli animali (OPAn),
ordina:
1 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2014. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
2 RS 455.1
Sezione 1: Oggetto e campo d’applicazione
Art. 1
La presente ordinanza disciplina la protezione degli animali nella macellazione ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 lettera n OPAn. Vi figurano disposizioni concernenti:
- a.
- lo scarico, il ricovero e l’accudimento di animali nei macelli3;
- b.
- i requisiti degli impianti e degli apparecchi di stordimento;
- c.
- la conduzione e l’immobilizzazione degli animali prima dello stordimento;
- d.
- lo stordimento e il dissanguamento degli animali; e
- e.
- la sorveglianza.
3 Nuova espressione giusta il n. I dell’O dell’USAV del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 637). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il testo.
Sezione 2: Scarico, ricovero e accudimento degli animali nel macello
Art. 2 Responsabilità
1 Quale destinatario degli animali ai sensi dell’articolo 153 OPAn, il gestore del macello è responsabile:
- a.
- della presa in consegna degli animali;
- b.
- dell’attesa degli animali e della loro stabulazione (ricovero) nel macello; e
- c.
- della cura degli animali.
2 Il gestore del macello deve designare le persone che prendono in consegna, ricoverano e curano gli animali.
Art. 3 Scarico
1 I macelli devono disporre di installazioni adeguate per lo scarico degli animali dai mezzi di trasporto.
2 Le installazioni per lo scarico, come le passerelle o le rampe, devono essere dotate di dispositivi di protezione affinché gli animali non possano cadere o fuggire.
3 Le rampe di scarico devono avere una pendenza massima di 20 gradi. Se l’inclinazione è superiore a 10 gradi, devono essere provviste di un sistema antisdrucciolevole.
Art. 4 Momento della macellazione
1 Gli animali diversi dai bovini, dagli ovini, dai caprini e dai suini devono essere macellati entro 4 ore al massimo dopo il loro arrivo nel macello.
2 Gli animali che fino alla loro macellazione rimangono in contenitori di trasporto devono essere macellati entro 2 ore al massimo dopo il loro arrivo al macello. Se nel settore d’attesa esiste un sistema attivo di ventilazione, tale durata può essere aumentata a 4 ore al massimo.
3 Gli animali giovani nutriti con il latte devono essere macellati il giorno del loro arrivo.
Art. 5 Requisiti in materia di ricovero degli animali
1 Le corsie non possono essere utilizzate per ricoverare gli animali.
2 Per gli animali che sono macellati entro 4 ore al massimo dopo il loro arrivo devono essere adempiuti i requisiti minimi di cui all’allegato 4 OPAn. Gli animali che sono macellati entro più di 4 ore dopo il loro arrivo devono essere ricoverati conformemente alle disposizioni dell’allegato 1 OPAn.
3 Le stalle e i settori d’attesa destinati agli animali trasportati in contenitori devono essere dotati di un sistema di ventilazione efficace. Se quest’ultimo garantisce una ventilazione attiva, l’afflusso di aria fresca deve essere assicurato anche in caso di guasto all’impianto.
4 Nei settori d’attesa all’aperto occorre provvedere a una protezione adeguata contro le intemperie.
5 In caso di temperature dell’ambiente elevate o di tempo afoso, i suini devono essere rinfrescati mediante spruzzi d’acqua.
6 Gli animali malati, feriti e deboli devono essere ricoverati separandoli dagli altri animali e devono essere macellati o uccisi il più rapidamente possibile dopo il loro arrivo al macello.
7 Gli animali che soffrono di menomazioni dolorose estremamente acute o di grado elevato devono essere storditi e uccisi senza indugio.
Art. 6 Requisiti supplementari in caso di stabulazione durante la notte
1 Per gli animali di cui all’articolo 3 lettera b dell’ordinanza del 23 novembre 20054 concernente la macellazione e il controllo delle carni (bestiame da macello), che non sono macellati il giorno del loro arrivo, sono applicabili gli articoli 3–14 OPAn e l’allegato 1 OPAn.
2 La sorveglianza del benessere degli animali secondo l’articolo 181 capoverso 7 OPAn e il loro approvvigionamento devono essere assicurati la sera della consegna e in seguito regolarmente a intervalli di 12 ore al massimo.
3 La persona che effettua il controllo deve annotare la data, l’ora del controllo e il proprio nome. I relativi documenti devono essere esibiti, su richiesta, al veterinario ufficiale.
Art. 7 Piano di occupazione dei locali
1 Per i locali di stabulazione destinati al ricovero degli animali nel macello deve essere disponibile un piano di occupazione.
2 Il piano di occupazione deve indicare la densità di occupazione massima in caso di ricovero degli animali fino a 4 ore e in caso di loro ricovero per più di 4 ore, tenendo conto delle specie animali e delle categorie di animali.
Sezione 3: Requisiti relativi agli impianti e agli apparecchi di stordimento
Art. 8 Obblighi del gestore del macello
Il gestore del macello deve poter provare all’autorità cantonale competente che:
- a.
- prima della messa in servizio degli impianti e degli apparecchi di stordimento è stato effettuato un collaudo tecnico da parte del fabbricante, il quale conferma che gli impianti e gli apparecchi sono pronti all’uso e funzionano in modo ineccepibile e conforme alle disposizioni;
- b.
- dispone di tutti i documenti tecnici inerenti agli impianti e agli apparecchi di stordimento.
Art. 9 Manutenzione degli impianti e degli apparecchi di stordimento
1 In occasione del collaudo tecnico degli impianti e degli apparecchi di stordimento prima della messa in servizio, il fabbricante deve stabilire l’entità e la frequenza della manutenzione. La manutenzione deve essere effettuata dal fabbricante o da una persona da questi incaricata.
2 L’intervallo tra due manutenzioni non può superare 2 anni.
Sezione 4: Conduzione e immobilizzazione degli animali prima dello stordimento
Art. 10 Accesso e conduzione al macello per lo stordimento
1 Le corsie e il settore di conduzione al macello devono essere costruiti in modo tale da favorire il movimento autonomo in avanti degli animali, tenendo conto del comportamento tipico di ogni specie.
2 Le corsie e il settore di conduzione al macello devono essere piatti, non scivolosi, tali da non provocare ferite, illuminati in modo da non abbagliare l’animale né creare zone di oscurità.
3 Le corsie e il settore di conduzione al macello non possono presentare:
- a.
- restringimenti cuneiformi o ostacoli alla marcia;
- b.
- restringimenti nelle curve;
- c.
- elementi circostanti di disturbo o distrazione che intralciano l’avanzamento degli animali;
- d.
- cambiamenti di direzione con un angolo inferiore a 100 gradi;
- e.
- curve con un raggio inferiore a 3 metri.
4 Le corsie devono essere accessibili da ogni punto, in modo da poter intervenire direttamente e in qualsiasi momento sugli animali che vi si trovano.
5 Le corsie individuali devono essere sistemate in modo da impedire agli animali di saltare gli uni sugli altri. A tale scopo occorre limitare l’altezza del passaggio o prevedere un sistema di tubi per impedire agli animali di saltare.
6 Nelle corsie individuali destinate ai bovini, lo spazio libero in altezza deve essere di almeno 20 centimetri al di sopra del garrese.
7 L’accesso a un’attrezzatura per immobilizzare gli animali prevista per la larghezza di un singolo animale non può avvenire contemporaneamente attraverso più corsie individuali parallele.
Art. 11 Dispositivi di conduzione a scarica elettrica
1 Gli unici strumenti elettrici ammessi per condurre gli animali sono i dispositivi di conduzione a scarica elettrica che limitano la durata delle singole scariche a un secondo al massimo.
2 I dispositivi di conduzione a scarica elettrica possono essere utilizzati unicamente per suini e bovini sani, non feriti e in grado di spostarsi ed essere applicati esclusivamente alla muscolatura delle zampe posteriori.
3 Essi possono essere utilizzati soltanto se gli animali si rifiutano completamente di avanzare, sia nel settore di isolamento individuale sia prima e durante la loro entrata immediata nel settore in cui si trova l’attrezzatura per immobilizzarli.
4 Il dispositivo di conduzione a scarica elettrica può essere utilizzato ripetutamente soltanto se l’animale reagisce e può evitare la scarica elettrica.
5 Gli elettrodi degli apparecchi di stordimento non possono essere utilizzati come dispositivi di conduzione.
Art. 12 Livello sonoro nel settore di accesso
In caso di funzionamento dell’impianto e di flusso continuo di animali, il livello sonoro di base nel settore di accesso all’impianto di stordimento non può superare 85 decibel. Sono permessi singoli picchi sonori.
Art. 13 Immobilizzazione
1 Le attrezzature per immobilizzare gli animali da macello devono permettere uno stordimento rapido ed efficace degli animali e garantire il loro trasferimento immediato al dissanguamento. Tali attrezzature non possono essere utilizzate come locale di attesa.
2 Gli animali immobilizzati devono essere storditi senza indugio.
3 La costruzione dell’attrezzatura per immobilizzare gli animali deve permettere di ripetere immediatamente lo stordimento di un animale non sufficientemente stordito.
4 Nel caso dei bovini e degli equini, l’attrezzatura per immobilizzarli deve limitare i movimenti della testa degli animali in modo tale da poter sistemare in modo sicuro l’apparecchio di stordimento.
5 È vietato utilizzare gli apparecchi elettrici di stordimento per immobilizzare gli animali o renderli incapaci di muoversi.
Art. 14 Sospensione dei volatili
1 La grandezza e la forma del gancio che serve a sospendere i volatili vivi prima della macellazione devono essere adeguate alle dimensioni e al tipo di volatili. Ogni animale deve essere appeso per le due zampe.
2 I volatili vivi le cui dimensioni o il cui peso non permettono uno stordimento efficace devono essere storditi e dissanguati manualmente. Essi possono essere sospesi soltanto dopo il dissanguamento.
3 I volatili sospesi possono essere storditi al più presto 12 secondi e devono essere essere storditi al più tardi 60 secondi dopo la sospensione.
4 Nel settore del percorso in cui i volatili sono sospesi l’illuminazione dev’essere tale da poter tranquillizzare gli animali.
Sezione 5: Stordimento
Art. 15 Requisiti specifici alle specie animali dei procedimenti di stordimento
A seconda della specie animale ai procedimenti di stordimento sono applicabili speciali requisiti tecnici. Questi sono disciplinati negli allegati 1–6.
Art. 16 Efficacia dello stordimento
La perdita di coscienza e di sensibilità deve avvenire:
- a.
- immediatamente dopo l’utilizzazione di procedimenti meccanici;
- b.
- entro il primo secondo in caso di stordimento elettrico.
Art. 17 Controllo dell’efficacia dello stordimento
1 Il gestore del macello deve designare una persona responsabile del controllo dell’efficacia dello stordimento.
2 La persona responsabile deve verificare regolarmente l’efficacia dello stordimento. Deve in particolare documentare i difetti constatati durante lo stordimento e le misure adottate in seguito per porvi rimedio. Le annotazioni devono essere conservate almeno un anno ed esibite, su richiesta, all’autorità competente.
3 Le modalità del controllo sono disciplinate a seconda del procedimento e della specie animale all’allegato 1 numero 3, all’allegato 2 numeri 7 e 8, all’allegato 3 numero 3 e all’allegato 4 numero 5.
Art. 18 Misure immediate in caso di stordimento insufficiente
1 Se un animale mostra segni che rivelano che sta ritrovando la sensibilità e la coscienza alla fine del procedimento di stordimento, prima che inizi il dissanguamento esso deve essere senza indugio stordito di nuovo a regola d’arte. Nel caso dei volatili è ammessa anche l’uccisione immediata.
2 Occorre tenere a disposizione sul posto apparecchiature di ricambio appropriate in modo da poterle utilizzare immediatamente per stordire di nuovo oppure per uccidere i volatili.
Sezione 6: Dissanguamento
Art. 19 Esecuzione del dissanguamento
1 L’intervallo tra la fine del procedimento di stordimento e l’inizio del dissanguamento deve essere calcolato in modo che un ritorno alla sensibilità e alla coscienza sia escluso fino al sopraggiungere della morte.
2 Se al bestiame da macello e ai ratiti è applicato un procedimento di stordimento che provoca soltanto uno stato temporaneo di incoscienza e di insensibilità, occorre recidere le due carotidi agli animali per dissanguarli oppure effettuare il dissanguamento per via toracica.
3 Nel caso del bestiame da macello occorre rispettare un intervallo di 3 minuti al minimo tra l’inizio del dissanguamento e l’esecuzione di altre operazioni di macellazione.
Art. 20 Controllo del dissanguamento e del sopraggiungere della morte
1 L’esecuzione del dissanguamento deve essere verificata regolarmente. Il gestore del macello deve designare una persona responsabile.
2 Durante la verifica occorre controllare per campionatura se la morte è sopraggiunta. A tale scopo occorre verificare, utilizzando un fascio luminoso focalizzabile, se la dilatazione della pupilla è massima.
3 La persona responsabile deve documentare eventuali segni di un ritorno alla sensibilità e alla coscienza o eventuali segni di un ritardo nel sopraggiungere della morte come pure le misure adottate per porvi rimedio. Le annotazioni devono essere conservate almeno un anno ed esibite, su richiesta, all’autorità competente.
Art. 21 Misure immediate in caso di dissanguamento insufficiente
1 L’animale che, a causa di un dissanguamento insufficiente, mostra segni che rivelano che sta ritrovando la sensibilità e la coscienza deve essere immediatamente stordito di nuovo a regola d’arte. Nel caso dei volatili è ammessa anche l’uccisione immediata.
2 Se al momento di iniziare l’esecuzione di altre operazioni di macellazione la morte di un animale non è sicura, questo deve essere senza indugio dissanguato correttamente o ucciso.
3 Se i volatili da cortile sono dissanguati mediante mozzatura automatica del collo, occorre garantire che gli animali non colpiti o colpiti in modo insufficiente dall’apparecchio siano immediatamente dissanguati manualmente.
Sezione 7: Sorveglianza
Art. 22
1 Il gestore del macello è responsabile dei compiti di controllo e di documentazione di cui agli articoli 6 capoverso 3, 8, 17 capoverso 2 e 20 capoverso 3.
2 Il veterinario ufficiale verifica le documentazioni per campionatura.
Sezione 8: Disposizioni finali
Art. 23 Disposizioni transitorie per costruzioni e installazioni tecniche
1 Per le costruzioni esistenti in macello autorizzati viene applicato, per i necessari adeguamenti secondo l’articolo 10, un periodo transitorio di 10 anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
2 Per le installazioni tecniche esistenti in macelli autorizzati è applicato, per i necessari adeguamenti secondo gli articoli 13, 14 e 19, allegato 2 numeri 1.1, 1.3, 1.4 e 1.5, allegato 3 numeri 1.7–1.11 nonché allegato 4 numeri 1.1, 2.4 e 2.5, un periodo transitorio di 5 anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza.5
Art. 24 Disposizioni transitorie per il procedimento di stordimento
1 L’autorità cantonale competente può, d’intesa con l’USAV, autorizzare fino al 30 novembre 2020 al massimo l’esercizio di un macello esistente il 1° dicembre 2010 che non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 15. Le domande devono essere presentate all’autorità cantonale competente entro il 31 maggio 2011.
2 L’USAV acconsente soltanto se il gestore del macello prova, mediante una perizia effettuata da una persona specializzata indipendente e riconosciuta, che grazie al procedimento utilizzato nel macello lo stato di insensibilità e di incoscienza degli animali dura fino alla conclusione del dissanguamento. Nella perizia occorre elencare le misure necessarie a tale scopo. Le perizie devono essere presentate all’USAV entro il 30 novembre 2011.
Art. 25 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2010.
Allegato 1 66 Aggiornato dal n. II dell’O dell’USAV del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 637).
6 Aggiornato dal n. II dell’O dell’USAV del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 637).
Stordimento con la pistola a proiettile captivo
1 Requisiti degli apparecchi e delle munizioni
2 Posizionamento della pistola a proiettile captivo
3 Sintomi principali che permettono di controllare lo stordimento efficace con la pistola a proiettile captivo
4 Durata fino al dissanguamento
Allegato 2
Elettonarcosi di singoli animali
1 Requisiti degli impianti e degli apparecchi
2 Applicazione degli elettrodi
3 Passaggio della corrente elettrica attraverso il cervello
4 Parametri del passaggio di corrente elettrica attraverso il cervello dei mammiferi
5 Parametri del passaggio di corrente elettrica attraverso il cervello dei volatili
6 Arresto della funzione cardiaca provocato dal passaggio di corrente elettrica attraverso il cuore
7 Sintomi principali che permettono di controllare l’efficacia dell’elettronarcosi cerebrale
8 Sintomi principali che permettono di controllare l’efficacia dell’elettronarcosi che provoca un arresto della funzione cardiaca
9 Documentazione e provvedimenti
10 Durata fino al dissanguamento
Allegato 3
Elettronarcosi dei volatili in un bagno d’acqua
1 Requisiti degli impianti e degli apparecchi
2 Passaggio della corrente elettrica in un bagno d’acqua
3 Controllo dell’efficacia dell’elettronarcosi e del dissanguamento
Allegato 4
Stordimento dei suini per esposizione al biossido di carbonio
1 Requisiti degli impianti e degli apparecchi
2 Apparecchi di misura e annotazioni
3 Trasferimento dei suini nel luogo di esposizione al CO2
4 Esposizione al CO2
5 Controllo dell’efficacia dello stordimento con il CO2
6 Nuovo stordimento
7 Parametri per lo stordimento con il CO2
Allegato 5
Stordimento dei conigli e dei volatili con un colpo sulla testa
1 Stordimento dei conigli e dei volatili mediante uno strumento che spara a percussione
2 Stordimento dei volatili con un colpo sulla testa
Allegato 6 88 Aggiornato dal n. II dell’O dell’USAV del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 637).
8 Aggiornato dal n. II dell’O dell’USAV del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 637).