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Ordinanza dell’USAV
concernente la protezione degli animali nella macellazione
(OPAnMac)

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),

visti gli articoli 179 capoverso 3, 179a capoverso 2 e 209 capoverso 1
dell’ordinanza del 23 aprile 20081 sulla protezione degli animali (OPAn),

ordina:

Sezione 1: Oggetto e campo di applicazione

Art. 1  

1 La pre­sen­te or­di­nan­za di­sci­pli­na gli aspet­ti tec­ni­ci del­la pro­te­zio­ne de­gli ani­ma­li nel­la ma­cel­la­zio­ne di cui all’ar­ti­co­lo 2 ca­po­ver­so 3 let­te­ra n OPAn, in par­ti­co­la­re i re­qui­si­ti re­la­ti­vi al­lo stor­di­men­to, al dis­san­gua­men­to e all’uc­ci­sio­ne di ani­ma­li non­ché quel­li re­la­ti­vi agli im­pian­ti e agli ap­pa­rec­chi uti­liz­za­ti a ta­li sco­pi.

2 Si ap­pli­ca all’in­ter­no e all’ester­no dei ma­cel­li per la ma­cel­la­zio­ne di:

a.
be­stia­me da ma­cel­lo di cui all’ar­ti­co­lo 3 let­te­ra b dell’or­di­nan­za del 16 di­cem­bre 20162 con­cer­nen­te la ma­cel­la­zio­ne e il con­trol­lo del­le car­ni (OMCC);
b.
vo­la­ti­li da cor­ti­le di cui all’ar­ti­co­lo 3 let­te­ra c OMCC;
c.
co­ni­gli do­me­sti­ci;
d.3
ra­ti­ti di cui all’ar­ti­co­lo 3 let­te­ra d OMCC;
e.
sel­vag­gi­na d’al­le­va­men­to di cui all’ar­ti­co­lo 3 let­te­ra e OMCC;
f.
pe­sci e de­ca­po­di in azien­de d’ac­qua­col­tu­ra, azien­de com­mer­cia­li e di ri­sto­ra­zio­ne.

2 RS 817.190

3 Nuo­vo te­sto giu­sta la ci­fra I dell’O dell’USAV dell’8 dic. 2023, in vi­go­re dal 1° feb. 2024 (RU 2023 824).

Sezione 2: Requisiti relativi allo stordimento

Art. 2 Immobilizzazione degli animali  

1 Il be­stia­me da ma­cel­lo, i vo­la­ti­li da cor­ti­le, i co­ni­gli do­me­sti­ci, i ra­ti­ti e la sel­vag­gi­na d’al­le­va­men­to de­vo­no es­se­re ade­gua­ta­men­te im­mo­bi­liz­za­ti pri­ma del­lo stor­di­men­to; fan­no ec­ce­zio­ne:

a.
i bo­vi­ni e la sel­vag­gi­na d’al­le­va­men­to che ven­go­no ab­bat­tu­ti a di­stan­za al pa­sco­lo;
b.
i vo­la­ti­li da cor­ti­le e i sui­ni che ven­go­no stor­di­ti con il gas;
c.
i sui­ni che ven­go­no stor­di­ti in grup­po in un pic­co­lo spa­zio con la pin­za elet­tri­ca.

2 L’im­mo­bi­liz­za­zio­ne de­ve es­se­re ef­fet­tua­ta in mo­do da ga­ran­ti­re quan­to se­gue:

a.
lo stor­di­men­to ra­pi­do ed ef­fi­ca­ce de­gli ani­ma­li e il lo­ro im­me­dia­to dis­san­gua­men­to;
b.
l’im­me­dia­ta ri­pe­ti­zio­ne del­lo stor­di­men­to di un ani­ma­le non suf­fi­cien­te­men­te stor­di­to.

3 È vie­ta­to uti­liz­za­re ap­pa­rec­chi elet­tri­ci di stor­di­men­to per im­mo­bi­liz­za­re gli ani­ma­li o ren­der­li in­ca­pa­ci di muo­ver­si.

4 Gli ani­ma­li im­mo­bi­liz­za­ti de­vo­no es­se­re stor­di­ti sen­za in­du­gio.

Art. 3 Attrezzature per immobilizzare  

1 Le at­trez­za­tu­re per im­mo­bi­liz­za­re de­vo­no es­se­re co­strui­te in mo­do da non cau­sa­re stress inu­ti­le o sof­fe­ren­za all’ani­ma­le.

2 Le at­trez­za­tu­re per im­mo­bi­liz­za­re non pos­so­no es­se­re uti­liz­za­te co­me set­to­re di at­te­sa.

3 Per lo stor­di­men­to dei bo­vi­ni con una pi­sto­la pneu­ma­ti­ca a pro­iet­ti­le cap­ti­vo, l’at­trez­za­tu­ra per im­mo­bi­liz­zar­li de­ve li­mi­ta­re i mo­vi­men­ti del­la te­sta de­gli ani­ma­li in mo­do ta­le da po­ter si­ste­ma­re in mo­do si­cu­ro l’ap­pa­rec­chio di stor­di­men­to.

Art. 4 Requisiti relativi ai metodi di stordimento per le singole specie animali  

I re­qui­si­ti re­la­ti­vi ai me­to­di di stor­di­men­to per le sin­go­le spe­cie ani­ma­li, in par­ti­co­la­re i re­qui­si­ti tec­ni­ci, so­no di­sci­pli­na­ti ne­gli al­le­ga­ti 1–8.

Art. 5 Efficacia dello stordimento  

La per­di­ta di co­scien­za e di sen­si­bi­li­tà ne­gli ani­ma­li de­ve av­ve­ni­re:

a.
im­me­dia­ta­men­te do­po l’uti­liz­zo di pro­ce­di­men­ti mec­ca­ni­ci;
b.
en­tro il pri­mo se­con­do in ca­so di stor­di­men­to con cor­ren­te elet­tri­ca;
c.
en­tro il pe­rio­do di tem­po pre­scrit­to, spe­ci­fi­co dell’ap­pa­rec­chio, in ca­so di stor­di­men­to con gas.
Art. 6 Verifica dell’efficacia dello stordimento  

1 L’ef­fi­ca­cia del­lo stor­di­men­to de­ve es­se­re ve­ri­fi­ca­ta:

a.
im­me­dia­ta­men­te pri­ma del dis­san­gua­men­to del be­stia­me da ma­cel­lo, dei vo­la­ti­li da cor­ti­le, dei co­ni­gli do­me­sti­ci, dei ra­ti­ti, del­la sel­vag­gi­na d’al­le­va­men­to e dei pe­sci che non ven­go­no stor­di­ti e uc­ci­si al­lo stes­so tem­po;
b.
im­me­dia­ta­men­te pri­ma dell’uc­ci­sio­ne dei de­ca­po­di che non ven­go­no stor­di­ti e uc­ci­si al­lo stes­so tem­po.

2 I sin­to­mi prin­ci­pa­li per la ve­ri­fi­ca dell’ef­fi­ca­cia del­lo stor­di­men­to so­no di­sci­pli­na­ti, a se­con­da dei me­to­di e del­la spe­cie ani­ma­le, nell’al­le­ga­to 1 nu­me­ro 3, nell’al­le­ga­to 2 nu­me­ro 4, nell’al­le­ga­to 3 nu­me­ri 3 e 4, nell’al­le­ga­to 4 nu­me­ro 6, nell’al­le­ga­to 5 nu­me­ro 3, nell’al­le­ga­to 6 nu­me­ro 3, nell’al­le­ga­to 7 nu­me­ro 4 e nell’al­le­ga­to 8 nu­me­ro 5.

Art. 7 Misure immediate in caso di stordimento insufficiente  

1 Se un ani­ma­le mo­stra se­gni di sen­si­bi­li­tà e co­scien­za al­la fi­ne del pro­ces­so di stor­di­men­to, de­ve es­se­re sen­za in­du­gio stor­di­to di nuo­vo a re­go­la d’ar­te. Nel ca­so dei vo­la­ti­li da cor­ti­le con un pe­so vi­vo fi­no a 3 kg è am­mes­sa an­che l’uc­ci­sio­ne im­me­dia­ta tra­mi­te ri­mo­zio­ne del­la te­sta.

2 Pe­sci e de­ca­po­di che de­vo­no es­se­re stor­di­ti e uc­ci­si al­lo stes­so tem­po de­vo­no es­se­re uc­ci­si a re­go­la d’ar­te sen­za in­du­gio qua­lo­ra mo­stri­no se­gni di sen­si­bi­li­tà e co­scien­za.

3 Oc­cor­re te­ne­re a di­spo­si­zio­ne sul po­sto at­trez­za­tu­re so­sti­tu­ti­ve ade­gua­te per ri­pe­te­re lo stor­di­men­to del be­stia­me da ma­cel­lo, dei co­ni­gli do­me­sti­ci, dei ra­ti­ti e del­la sel­vag­gi­na d’al­le­va­men­to o per ri­pe­te­re lo stor­di­men­to o ab­bat­te­re i vo­la­ti­li da cor­ti­le.

Art. 8 Funzionamento e manutenzione degli impianti e degli apparecchi di stordimento  

1 I do­cu­men­ti tec­ni­ci e le istru­zio­ni per l’uso ine­ren­ti agli im­pian­ti e agli ap­pa­rec­chi di stor­di­men­to de­vo­no es­se­re sem­pre di­spo­ni­bi­li. Le per­so­ne re­spon­sa­bi­li per il fun­zio­na­men­to de­gli im­pian­ti e l’im­pie­go de­gli ap­pa­rec­chi de­vo­no pos­se­de­re co­no­scen­ze ap­pro­fon­di­te e ri­ce­ve­re le ne­ces­sa­rie istru­zio­ni di la­vo­ro.

2 Gli im­pian­ti e gli ap­pa­rec­chi di stor­di­men­to de­vo­no es­se­re sot­to­po­sti a re­go­la­re ma­nu­ten­zio­ne e a una ve­ri­fi­ca del­la fun­zio­na­li­tà.

3 L’in­ter­val­lo tra le ma­nu­ten­zio­ni non può su­pe­ra­re due an­ni. La ma­nu­ten­zio­ne de­ve es­se­re ef­fet­tua­ta da uno spe­cia­li­sta. I do­cu­men­ti che pro­va­no che la ma­nu­ten­zio­ne è sta­ta ef­fet­tua­ta de­vo­no es­se­re con­ser­va­ti per al­me­no tre an­ni.

Sezione 3: Requisiti per il dissanguamento del bestiame da macello, dei volatili da cortile, dei conigli domestici, dei ratiti, della selvaggina d’allevamento e dei pesci e per l’uccisione dei decapodi

Art. 9 Intervallo di tempo tra lo stordimento e il dissanguamento  

L’in­ter­val­lo di tem­po tra la fi­ne del pro­ce­di­men­to di stor­di­men­to e l’ini­zio del dis­san­gua­men­to de­ve es­se­re cal­co­la­to in mo­do che un ri­tor­no al­la sen­si­bi­li­tà e al­la co­scien­za sia esclu­so fi­no al so­prag­giun­ge­re del­la mor­te. Si ap­pli­ca­no i re­qui­si­ti di cui all’al­le­ga­to 1 nu­me­ro 4, all’al­le­ga­to 3 nu­me­ri 1.4 e 2.5, all’al­le­ga­to 4 nu­me­ro 7 e all’al­le­ga­to 7 nu­me­ro 6.1.

Art. 10 Esecuzione del dissanguamento  

1 Per il dis­san­gua­men­to del be­stia­me da ma­cel­lo, dei vo­la­ti­li da cor­ti­le, dei co­ni­gli do­me­sti­ci, dei ra­ti­ti e del­la sel­vag­gi­na d’al­le­va­men­to, oc­cor­re re­ci­de­re le due ca­ro­ti­di op­pu­re ef­fet­tuar­lo per via to­ra­ci­ca.

2 Al­tre ope­ra­zio­ni di ma­cel­la­zio­ne pos­so­no es­se­re ese­gui­te sol­tan­to do­po il dis­san­gua­men­to. Tra l’ini­zio del dis­san­gua­men­to e l’ese­cu­zio­ne di al­tre ope­ra­zio­ni di ma­cel­la­zio­ne oc­cor­re ri­spet­ta­re un in­ter­val­lo di tem­po di al­me­no tre mi­nu­ti, ad ec­ce­zio­ne dei pe­sci do­po il ta­glio del­le bran­chie.

3 Per i vo­la­ti­li da cor­ti­le con un pe­so vi­vo fi­no a 3 kg può es­se­re ese­gui­ta la ri­mo­zio­ne del­la te­sta im­me­dia­ta­men­te do­po lo stor­di­men­to so­lo se è as­si­cu­ra­ta l’ef­fi­ca­cia del­lo stor­di­men­to.

Art. 11 Eccezioni relative al dissanguamento  

Non è ne­ces­sa­rio dis­san­gua­re i pe­sci se:

a.
lo stor­di­men­to elet­tri­co cau­sa al­lo stes­so tem­po la mor­te; op­pu­re
b.
pos­so­no es­se­re evi­sce­ra­ti di­ret­ta­men­te do­po lo stor­di­men­to.
Art. 12 Verifica del dissanguamento e del sopraggiungere della morte  

1 Du­ran­te l’in­te­ro dis­san­gua­men­to gli ani­ma­li de­vo­no es­se­re vi­si­bi­li e ac­ces­si­bi­li.

2 Il dis­san­gua­men­to de­ve es­se­re ve­ri­fi­ca­to re­go­lar­men­te. Per il be­stia­me da ma­cel­lo, i vo­la­ti­li da cor­ti­le, i co­ni­gli do­me­sti­ci, i ra­ti­ti e la sel­vag­gi­na d’al­le­va­men­to oc­cor­re con­trol­la­re per cam­pio­na­tu­ra se la mor­te è so­prag­giun­ta, ve­ri­fi­can­do se la di­la­ta­zio­ne del­le pu­pil­le è mas­si­ma.

Art. 13 Misure immediate in caso di dissanguamento insufficiente  

1 L’ani­ma­le che, a cau­sa di un dis­san­gua­men­to in­suf­fi­cien­te, mo­stra se­gni di sen­si­bi­li­tà e co­scien­za, de­ve es­se­re im­me­dia­ta­men­te stor­di­to di nuo­vo in mo­do cor­ret­to e dis­san­gua­to. Nel ca­so dei vo­la­ti­li da cor­ti­le con un pe­so vi­vo fi­no a 3 kg è am­mes­sa an­che l’uc­ci­sio­ne im­me­dia­ta tra­mi­te la ri­mo­zio­ne del­la te­sta.

2 Se i vo­la­ti­li da cor­ti­le so­no dis­san­gua­ti me­dian­te moz­za­tu­ra au­to­ma­ti­ca del col­lo, oc­cor­re ga­ran­ti­re che gli ani­ma­li non col­pi­ti o col­pi­ti in mo­do in­suf­fi­cien­te dall’ap­pa­rec­chio sia­no dis­san­gua­ti ma­nual­men­te sen­za in­du­gio o che la lo­ro te­sta sia ri­mos­sa.

Art. 14 Requisiti per l’uccisione dei decapodi  

1 I de­ca­po­di de­vo­no es­se­re uc­ci­si con­tem­po­ra­nea­men­te al­lo stor­di­men­to o im­me­dia­ta­men­te do­po.

2 L’uc­ci­sio­ne può av­ve­ni­re per im­mer­sio­ne in ac­qua bol­len­te o per di­stru­zio­ne mec­ca­ni­ca del si­ste­ma ner­vo­so.

Sezione 4: Disposizioni particolari per la macellazione di bestiame da macello, volatili da cortile, conigli domestici, ratiti e selvaggina d’allevamento nei macelli

Art. 15 Scarico  

1 I ma­cel­li de­vo­no di­spor­re di in­stal­la­zio­ni ade­gua­te per lo sca­ri­co de­gli ani­ma­li dai mez­zi di tra­spor­to.

2 Le in­stal­la­zio­ni per lo sca­ri­co, co­me le pas­se­rel­le o le ram­pe dei ma­cel­li, de­vo­no es­se­re do­ta­te di di­spo­si­ti­vi di pro­te­zio­ne af­fin­ché gli ani­ma­li non pos­sa­no ca­de­re o fug­gi­re.

3 Le ram­pe di sca­ri­co de­vo­no ave­re una pen­den­za mas­si­ma di 20 gra­di. Se l’in­cli­na­zio­ne è su­pe­rio­re a 10 gra­di, de­vo­no es­se­re prov­vi­ste di un fon­do an­ti­sci­vo­lo.

Art. 16 Dispositivi di convoglio e contenitori di trasporto  

I di­spo­si­ti­vi di con­vo­glio e i con­te­ni­to­ri di tra­spor­to so­no co­strui­ti in mo­do da evi­ta­re fe­ri­men­ti de­gli ani­ma­li.

Art. 17 Momento della macellazione  

1 Il be­stia­me da ma­cel­lo, i vo­la­ti­li da cor­ti­le, i co­ni­gli do­me­sti­ci, i ra­ti­ti e la sel­vag­gi­na d’al­le­va­men­to de­vo­no es­se­re ma­cel­la­ti en­tro quat­tro ore dall’ar­ri­vo al ma­cel­lo. Per bo­vi­ni, ovi­ni, ca­pri­ni e sui­ni que­sto in­ter­val­lo può es­se­re pro­lun­ga­to, se il lo­ro ri­co­ve­ro è con­for­me al­le di­spo­si­zio­ni dell’al­le­ga­to 1 OPAn.

2 Gli ani­ma­li che fi­no al­la lo­ro ma­cel­la­zio­ne ri­man­go­no in con­te­ni­to­ri di tra­spor­to de­vo­no es­se­re ma­cel­la­ti en­tro due ore al mas­si­mo do­po il lo­ro ar­ri­vo al ma­cel­lo. Se nel set­to­re d’at­te­sa esi­ste un si­ste­ma at­ti­vo di ven­ti­la­zio­ne, ta­le du­ra­ta può es­se­re au­men­ta­ta a quat­tro ore al mas­si­mo.

3 Gli ani­ma­li gio­va­ni nu­tri­ti con il lat­te de­vo­no es­se­re ma­cel­la­ti il gior­no del lo­ro ar­ri­vo.

4 Gli ani­ma­li che sof­fro­no di me­no­ma­zio­ni do­lo­ro­se estre­ma­men­te acu­te o di gra­do ele­va­to de­vo­no es­se­re ma­cel­la­ti e uc­ci­si sen­za in­du­gio.

Art. 18 Requisiti in materia di ricovero degli animali  

1 Per il be­stia­me da ma­cel­lo e i vo­la­ti­li da cor­ti­le de­vo­no es­se­re ri­spet­ta­ti i re­qui­si­ti mi­ni­mi di spa­zio cui all’al­le­ga­to 4 OPAn. Ra­ti­ti e co­ni­gli do­me­sti­ci de­vo­no es­se­re ri­co­ve­ra­ti in mo­do che pos­sa­no man­te­ne­re una po­stu­ra nor­ma­le.

2 Le stal­le e i set­to­ri d’at­te­sa de­sti­na­ti agli ani­ma­li che si tro­va­no in con­te­ni­to­ri di tra­spor­to de­vo­no es­se­re do­ta­ti di un si­ste­ma di ven­ti­la­zio­ne ef­fi­ca­ce. Se que­st’ul­ti­mo con­si­ste in una ven­ti­la­zio­ne at­ti­va, l’af­flus­so di aria fre­sca de­ve es­se­re as­si­cu­ra­to an­che in ca­so di gua­sto all’im­pian­to.

3 Il pa­vi­men­to del set­to­re d’at­te­sa de­ve es­se­re an­ti­sci­vo­lo e vi­si­va­men­te uni­for­me. Non ci de­ve es­se­re al­cun ri­schio di fe­ri­men­ti per gli ani­ma­li.

4 Le cor­sie non pos­so­no es­se­re uti­liz­za­te per ri­co­ve­ra­re gli ani­ma­li.

5 Nei set­to­ri d’at­te­sa all’aper­to oc­cor­re prov­ve­de­re a una pro­te­zio­ne ade­gua­ta con­tro le in­tem­pe­rie.

6 In ca­so di tem­pe­ra­tu­re dell’am­bien­te ele­va­te o di tem­po afo­so, i sui­ni de­vo­no es­se­re rin­fre­sca­ti me­dian­te spruz­zi d’ac­qua.

7 Gli ani­ma­li ma­la­ti, fe­ri­ti e de­bo­li de­vo­no es­se­re ri­co­ve­ra­ti se­pa­ran­do­li da­gli al­tri ani­ma­li e ma­cel­la­ti o uc­ci­si il più ra­pi­da­men­te pos­si­bi­le do­po il lo­ro ar­ri­vo al ma­cel­lo.

8 Gli ani­ma­li so­cial­men­te in­com­pa­ti­bi­li de­vo­no es­se­re ri­co­ve­ra­ti se­pa­ra­ta­men­te da­gli al­tri ani­ma­li.

Art. 19 Requisiti supplementari in caso di ricovero durante la notte  

1 Se i bo­vi­ni, gli ovi­ni, i ca­pri­ni e i sui­ni non ven­go­no ma­cel­la­ti il gior­no dell’ar­ri­vo al ma­cel­lo, si ap­pli­ca­no gli ar­ti­co­li 3–14 e l’al­le­ga­to 1 OPAn.

2 La ve­ri­fi­ca del be­nes­se­re e del­lo sta­to di sa­lu­te de­gli ani­ma­li se­con­do l’ar­ti­co­lo 181 ca­po­ver­so 7 OPAn e il lo­ro ap­prov­vi­gio­na­men­to de­vo­no es­se­re as­si­cu­ra­ti la se­ra del­la con­se­gna e in se­gui­to re­go­lar­men­te a in­ter­val­li di 12 ore al mas­si­mo.

3 La per­so­na che ef­fet­tua il con­trol­lo de­ve an­no­ta­re la da­ta, l’ora del con­trol­lo e il pro­prio no­me. I re­la­ti­vi do­cu­men­ti de­vo­no es­se­re esi­bi­ti, su ri­chie­sta, al ve­te­ri­na­rio uf­fi­cia­le.

Art. 20 Piano di occupazione dei locali  

1 Per i lo­ca­li di sta­bu­la­zio­ne de­sti­na­ti al ri­co­ve­ro de­gli ani­ma­li nel ma­cel­lo de­ve es­se­re di­spo­ni­bi­le un pia­no di oc­cu­pa­zio­ne.

2 Il pia­no di oc­cu­pa­zio­ne de­ve in­di­ca­re la den­si­tà di oc­cu­pa­zio­ne mas­si­ma in ca­so di ri­co­ve­ro de­gli ani­ma­li fi­no a quat­tro ore e in ca­so di lo­ro ri­co­ve­ro per più di quat­tro ore, te­nen­do con­to del­le spe­cie e del­le ca­te­go­rie di ani­ma­li.

Art. 21 Accesso al macello per lo stordimento  

1 Le cor­sie e il set­to­re di ac­ces­so al ma­cel­lo de­vo­no es­se­re con­ce­pi­ti in mo­do ta­le che, du­ran­te l’ac­ces­so al ma­cel­lo per lo stor­di­men­to, sia fa­vo­ri­to l’avan­za­men­to au­to­no­mo de­gli ani­ma­li, te­nen­do con­to del com­por­ta­men­to ti­pi­co di ogni spe­cie.

2 Le cor­sie e il set­to­re di ac­ces­so al ma­cel­lo de­vo­no es­se­re pia­ni, non sci­vo­lo­si, ta­li da non pro­vo­ca­re fe­ri­te, il­lu­mi­na­ti in mo­do da non ab­ba­glia­re l’ani­ma­le né crea­re zo­ne di oscu­ri­tà.

3 Le cor­sie e il set­to­re di ac­ces­so al ma­cel­lo non pos­so­no pre­sen­ta­re:

a.
re­strin­gi­men­ti cu­nei­for­mi o osta­co­li al­la mar­cia;
b.
re­strin­gi­men­ti nel­le cur­ve;
c.
ele­men­ti cir­co­stan­ti di di­stur­bo o di­stra­zio­ne che in­tral­cia­no l’avan­za­men­to de­gli ani­ma­li;
d.
cam­bia­men­ti di di­re­zio­ne con un an­go­lo in­fe­rio­re a 100 gra­di;
e.
cur­ve con un rag­gio in­fe­rio­re a tre me­tri.

4 Le cor­sie de­vo­no es­se­re ac­ces­si­bi­li da ogni pun­to, in mo­do da po­ter in­ter­ve­ni­re di­ret­ta­men­te e in qual­sia­si mo­men­to su­gli ani­ma­li che vi si tro­va­no.

5 Le cor­sie in­di­vi­dua­li de­sti­na­te ai bo­vi­ni de­vo­no es­se­re for­ni­te di un si­ste­ma di pro­te­zio­ne per im­pe­di­re agli ani­ma­li di sal­ta­re.

6 Nel­le cor­sie in­di­vi­dua­li de­sti­na­te ai bo­vi­ni, lo spa­zio li­be­ro in al­tez­za de­ve es­se­re di al­me­no 20 cen­ti­me­tri al di so­pra del gar­re­se.

7 L’ac­ces­so a un’at­trez­za­tu­ra per im­mo­bi­liz­za­re gli ani­ma­li pre­vi­sta per la lar­ghez­za di un sin­go­lo ani­ma­le non può av­ve­ni­re con­tem­po­ra­nea­men­te at­tra­ver­so più cor­sie in­di­vi­dua­li pa­ral­le­le.

8 Gli ani­ma­li so­cial­men­te in­com­pa­ti­bi­li de­vo­no es­se­re con­dot­ti al­lo stor­di­men­to se­pa­ra­ta­men­te da­gli al­tri ani­ma­li.

Art. 22 Dispositivi di conduzione a scarica elettrica  

1 Gli uni­ci di­spo­si­ti­vi di con­du­zio­ne a sca­ri­ca elet­tri­ca am­mes­si so­no quel­li che li­mi­ta­no la du­ra­ta del­le sin­go­le sca­ri­che a un se­con­do al mas­si­mo.

2 I di­spo­si­ti­vi di con­du­zio­ne a sca­ri­ca elet­tri­ca pos­so­no es­se­re uti­liz­za­ti uni­ca­men­te per sui­ni e bo­vi­ni sa­ni, non fe­ri­ti e in gra­do di spo­star­si. Es­si pos­so­no es­se­re ap­pli­ca­ti esclu­si­va­men­te al­la mu­sco­la­tu­ra del­le zam­pe po­ste­rio­ri.

3 Es­si pos­so­no es­se­re uti­liz­za­ti sol­tan­to se gli ani­ma­li si ri­fiu­ta­no com­ple­ta­men­te di avan­za­re, sia nel set­to­re di iso­la­men­to in­di­vi­dua­le sia pri­ma e du­ran­te il lo­ro ac­ces­so nel set­to­re in cui si tro­va l’at­trez­za­tu­ra per im­mo­bi­liz­zar­li.

4 Il di­spo­si­ti­vo di con­du­zio­ne a sca­ri­ca elet­tri­ca può es­se­re uti­liz­za­to ri­pe­tu­ta­men­te su un ani­ma­le sol­tan­to se que­st’ul­ti­mo rea­gi­sce e può evi­ta­re la sca­ri­ca elet­tri­ca.

5 Gli ap­pa­rec­chi di stor­di­men­to elet­tri­co non pos­so­no es­se­re uti­liz­za­ti co­me di­spo­si­ti­vi di con­du­zio­ne.

Art. 23 Livello sonoro nel settore di attesa e accesso  

Du­ran­te il fun­zio­na­men­to dell’im­pian­to e il flus­so con­ti­nuo di ani­ma­li, il li­vel­lo so­no­ro di ba­se non può su­pe­ra­re 85 de­ci­bel. So­no con­sen­ti­ti sin­go­li su­pe­ra­men­ti di que­sta so­glia.

Art. 24 Sospensione dei volatili da cortile  

1 Se per la so­spen­sio­ne dei vo­la­ti­li da cor­ti­le vi­vi ven­go­no uti­liz­za­ti gan­ci, le lo­ro di­men­sio­ni e for­ma de­vo­no es­se­re ade­gua­te al­le di­men­sio­ni e al ti­po di ani­ma­li. Ogni ani­ma­le de­ve es­se­re ap­pe­so per en­tram­be le zam­pe.

2 Tra la so­spen­sio­ne e lo stor­di­men­to, gli ani­ma­li de­vo­no es­se­re tran­quil­liz­za­ti me­dian­te un di­spo­si­ti­vo che ne so­sten­ga il pet­to.

3 Gli ani­ma­li so­spe­si a un gan­cio pos­so­no es­se­re stor­di­ti so­lo do­po es­ser­si suf­fi­cien­te­men­te tran­quil­liz­za­ti; tut­ta­via de­vo­no es­se­re stor­di­ti al più tar­di 60 se­con­di do­po la so­spen­sio­ne.

4 Nel set­to­re del per­cor­so in cui i vo­la­ti­li so­no so­spe­si, l’il­lu­mi­na­zio­ne de­ve es­se­re ta­le da po­ter tran­quil­liz­za­re gli ani­ma­li.

5 Gli ani­ma­li vi­vi le cui di­men­sio­ni o il cui pe­so non per­met­to­no uno stor­di­men­to ef­fi­ca­ce me­dian­te so­spen­sio­ne de­vo­no es­se­re stor­di­ti e dis­san­gua­ti ma­nual­men­te. Pos­so­no es­se­re ap­pe­si sol­tan­to do­po il dis­san­gua­men­to.

Sezione 5: Disposizioni particolari per la macellazione di pesci e decapodi nelle aziende

Art. 25 Momento della macellazione dei decapodi  

1 I de­ca­po­di non con­se­gna­ti in ac­qua de­vo­no es­se­re ma­cel­la­ti en­tro 12 ore dall’ar­ri­vo nell’azien­da op­pu­re tra­sfe­ri­ti in un vi­va­io.

2 Gli ani­ma­li ma­la­ti, fe­ri­ti e de­bo­li de­vo­no es­se­re stor­di­ti e ab­bat­tu­ti sen­za in­du­gio.

Art. 26 Requisiti in materia di ricovero degli animali  

1 I vi­vai per pe­sci e de­ca­po­di de­vo­no pre­sen­ta­re pa­ra­me­tri dell’ac­qua ade­gua­ti al­la spe­cie. De­ve es­se­re ri­spet­ta­ta una den­si­tà di oc­cu­pa­zio­ne ade­gua­ta al­la spe­cie. Quan­do pe­sci e de­ca­po­di ven­go­no tra­sfe­ri­ti, la dif­fe­ren­za di tem­pe­ra­tu­ra mas­si­ma de­ve tro­var­si nell’am­bi­to dei li­mi­ti di tol­le­ran­za ade­gua­ti al­la spe­cie ani­ma­le.

2 Per i pe­sci te­nu­ti in un vi­va­io in azien­da do­po l’ar­ri­vo si ap­pli­ca­no le pre­scri­zio­ni per la du­ra­ta mas­si­ma del­la pri­va­zio­ne di ci­bo di cui all’al­le­ga­to 2 ta­bel­la 7 OPAn.

Art. 27 Requisiti per la messa in servizio di impianti e apparecchi di stordimento elettrico per pesci  

1 Pri­ma del­la mes­sa in ser­vi­zio di im­pian­ti e ap­pa­rec­chi di stor­di­men­to per pe­sci, la di­re­zio­ne dell’azien­da de­ve di­mo­stra­re, in­sie­me al fab­bri­can­te, al­la com­pe­ten­te au­to­ri­tà can­to­na­le che è sta­to ef­fet­tua­to un col­lau­do tec­ni­co da par­te di un esper­to.

2 Il col­lau­do de­ve con­fer­ma­re che gli im­pian­ti e gli ap­pa­rec­chi so­no pron­ti all’uso e fun­zio­na­no in mo­do inec­ce­pi­bi­le e con­for­me al­le di­spo­si­zio­ni.

Sezione 6: Obblighi di documentazione delle aziende

Art. 28  

Le azien­de de­vo­no do­cu­men­ta­re la ve­ri­fi­ca dell’ef­fi­ca­cia del­lo stor­di­men­to di cui all’ar­ti­co­lo 6, la ve­ri­fi­ca del dis­san­gua­men­to e del so­prag­giun­ge­re del­la mor­te di cui all’ar­ti­co­lo 12 non­ché le mi­su­re cor­ret­ti­ve ap­por­ta­te. I da­ti ri­le­va­ti de­vo­no es­se­re con­ser­va­ti per al­me­no tre an­ni ed esi­bi­ti, su ri­chie­sta, all’au­to­ri­tà com­pe­ten­te.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 29 Abrogazione di un altro atto normativo  

L’or­di­nan­za dell’USAV del 12 ago­sto 20104 con­cer­nen­te la pro­te­zio­ne de­gli ani­ma­li nel­la ma­cel­la­zio­ne è abro­ga­ta.

Art. 30 Disposizioni transitorie  

1 Si ap­pli­ca­no i se­guen­ti ter­mi­ni tran­si­to­ri:

a.
per gli ade­gua­men­ti strut­tu­ra­li ne­ces­sa­ri per le co­stru­zio­ni esi­sten­ti nei ma­cel­li se­con­do l’ar­ti­co­lo 24 ca­po­ver­so 2, l’al­le­ga­to 6 nu­me­ro 1 e l’al­le­ga­to 7 nu­me­ri 1.1 let­te­ra d e 3.2.2: die­ci an­ni dall’en­tra­ta in vi­go­re del­la pre­sen­te or­di­nan­za;
b.
per la ri­le­va­zio­ne del­la tem­pe­ra­tu­ra del gas per lo stor­di­men­to dei sui­ni se­con­do l’al­le­ga­to 7 nu­me­ro 2.3 nei ma­cel­li esi­sten­ti: un an­no dall’en­tra­ta in vi­go­re del­la pre­sen­te or­di­nan­za.

2 Le azien­de che all’en­tra­ta in vi­go­re del­la pre­sen­te or­di­nan­za di­spon­go­no di un’au­to­riz­za­zio­ne per la de­ten­zio­ne e la ma­cel­la­zio­ne di pe­sci e de­ca­po­di de­vo­no ese­gui­re i te­st di cui all’al­le­ga­to 6 nu­me­ro 2 de­gli im­pian­ti di stor­di­men­to esi­sten­ti al mo­men­to del rin­no­vo dell’au­to­riz­za­zio­ne, al più tar­di tut­ta­via en­tro cin­que an­ni dall’en­tra­ta in vi­go­re del­la pre­sen­te or­di­nan­za.

Art. 31 Entrata in vigore  

La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 1° gen­na­io 2022.

Allegato 1

(art. 4, 6 cpv. 2 e art. 9)

Stordimento del bestiame da macello, dei volatili da cortile, dei conigli domestici, dei ratiti e della selvaggina d’allevamento con pistola a proiettile captivo

1 Requisiti degli apparecchi e delle munizioni

1.1
Per lo stordimento con la pistola a proiettile captivo devono essere utilizzati soltanto apparecchi adeguati alla specie animale in questione e al rispettivo peso.
1.2
Ad eccezione dello stordimento dei volatili da cortile e dei conigli domestici, gli apparecchi a proiettile captivo che non funzionano secondo il principio della carica esplosiva o dell’aria compressa non possono essere utilizzati.
1.3
L’apparecchio a proiettile captivo può essere utilizzato soltanto se la punta rientra completamente nella posizione iniziale, cioè nella culatta, prima di ogni tiro e si arresta in questa posizione.
1.4
La lunghezza e il diametro del proiettile, come pure la sua potenza d’impatto, devono essere tali da garantire che quest’ultimo trapassi sicuramente la corteccia cerebrale. Le cariche propulsive o le pressioni di funzionamento devono essere adeguate, in modo oggettivamente constatabile, al peso e alle dimensioni dei diversi animali conformemente alle istruzioni del fabbricante.
1.5
Nel caso del bestiame da macello e della selvaggina d’allevamento, le pistole a proiettile captivo devono soddisfare i seguenti parametri:
a.
la lunghezza del proiettile che esce dalla guaina deve essere di almeno 12 cm per i bovini di peso superiore a 800 kg. Per bufali adulti e yak adulti le pistole a proiettile captivo sono ammesse solo se è dimostrato che il loro effetto di stordimento è sufficiente.
b.
Il calibro del proiettile deve essere almeno di 7 mm per animali di piccola taglia come agnelli, capretti e lattonzoli, di almeno 9 mm per animali di taglia superiore.
1.6
Per i volatili da cortile, i conigli domestici e i ratiti, il calibro del proiettile deve essere di 4–6 mm.
1.7
Le munizioni devono essere conservate all’asciutto.
1.8
Le munizioni umide, in particolare quelle che hanno subito un cambiamento di colore, e le cartucce aperte da cui si sono staccati grani di polvere non vanno più utilizzate.

2 Posizionamento della pistola a proiettile captivo

2.1
La pistola a proiettile captivo deve essere posizionata in modo che il colpo provochi nell’animale da stordire un sicuro stato di incoscienza.
2.2
Alla partenza del colpo, la pistola a proiettile captivo deve essere applicata e premuta con forza sulla testa.
2.3
Nel caso dei bovini, degli equidi e dei suini, la pistola non può essere applicata sulla nuca. Un’eccezione è costituita dalla ripetizione dello stordimento se non è possibile un altro posizionamento e se il proiettile penetra nel cervello.
2.4
Nel caso degli ovini e dei caprini, la pistola può essere applicata sulla nuca soltanto se è impossibile applicarla sulla regione frontale a causa delle corna. Il proiettile della pistola deve essere diretto verso il centro del cervello.
2.5
La pistola a proiettile captivo deve essere applicata come segue:
a.
per gli equidi: in modo perpendicolare alla superficie frontale sulla linea mediana, 2 cm al di sopra dell’intersezione delle due linee diagonali che collegano il centro dell’occhio e il centro della base dell’orecchio opposto;

b.
per i bovini fino a 800 kg: in modo perpendicolare alla superficie frontale sulla linea mediana, appena al di sopra dell’intersezione delle due linee diagonali che collegano il centro dell’occhio e il centro dell’attaccatura del corno opposto;

c.
per i bovini superiori a 800 kg e per gli yak: in modo perpendicolare alla superficie frontale, alla distanza di un dito rispetto alla linea mediana, appena al di sopra del punto d’intersezione delle linee diagonali che collegano il centro dell’occhio e il centro dell’attaccatura del corno opposto; per gli yak: posizionamento con la testa ben immobilizzata, come anche per gli ovini e i caprini provvisti di corna (lett. f);

d.
per i bufali: perpendicolarmente alla superficie frontale leggermente accanto alla linea mediana, alla distanza di un dito accanto al punto d’intersezione delle due linee diagonali che collegano l’angolo superiore dell’occhio e il centro dell’attaccatura del corno opposto; posizionamento con la testa ben immobilizzata come per gli ovini e i caprini provvisti di corna (lett. f);

e.
per gli ovini e i caprini sprovvisti di corna: al centro della linea che collega le orecchie, mirando verso il basso in direzione della gola;

f.
per gli ovini e i caprini provvisti di corna: sulla linea mediana direttamente dietro l’attaccatura del corno, mirando in direzione della base della lingua o, da una prospettiva laterale, in direzione della gola;

g.
per i suini a testa cuneiforme: sulla linea mediana della testa, 1 cm al di sopra della linea che collega il centro degli occhi o, da una prospettiva laterale, in direzione della base esterna dell’orecchio;

h.
per i suini con fronte inclinata: sulla linea mediana della testa, 2–3 cm al di sopra della linea che collega il centro degli occhi, perpendicolarmente alla superficie della fronte;

i.
per i conigli domestici:
pistola a proiettile captivo a molla: sulla linea mediana della cresta occipitale, al centro degli orecchi, in direzione della mascella inferiore;
pistola a proiettile captivo con carica propulsiva o aria compressa: anche dal davanti in obliquo;

j.
per la selvaggina d’allevamento: leggermente accanto alla linea mediana, all’altezza dell’intersezione delle linee diagonali che collegano il centro degli occhi e il centro della base dell’orecchio opposto; per la selvaggina portatrice di corna: sul punto d’incrocio tra le linee che collegano il centro degli occhi e l’attaccatura del corno opposto;

k.
per i volatili da cortile e i ratiti: perpendicolarmente al punto culminante della testa, in direzione della gola o all’intersezione delle linee diagonali che collegano il centro degli occhi al centro della base dell’orecchio.

3 Sintomi principali per verificare l’efficacia dello stordimento con la pistola a proiettile captivo

3.1
L’efficacia dello stordimento per il bestiame da macello, i conigli domestici e la selvaggina d’allevamento deve essere verificata controllando la presenza dei seguenti sintomi principali:
a.
per ogni animale:
accasciamento immediato,
nessun movimento volontario, nessun tentativo di alzarsi,
contrazioni muscolari persistenti di forte intensità (crampi tonici), seguiti da una serie rapida di brevi convulsioni (fase clonica),
arresto della respirazione,
occhi aperti, nessuna chiusura spontanea delle palpebre, globo oculare centrato, nessuna rotazione e nessun tremolio del bulbo oculare o nessun movimento volontario degli occhi,
nessuna emissione sonora, e
assenza di reazione al momento della iugulazione;
b.
per campionatura e all’occorrenza:
assenza di riflesso palpebrale e corneale.
3.2
L’efficacia dello stordimento per i volatili da cortile e i ratiti deve essere verificata controllando la presenza dei seguenti sintomi principali:
a.
per ogni animale:
nessun movimento volontario, nessun tentativo di alzarsi,
arresto della respirazione,
nessuna emissione sonora, e
assenza di reazione al momento della iugulazione;
b.
per campionatura e all’occorrenza:
assenza del riflesso corneale.

4 Durata fino al dissanguamento

Dopo lo stordimento con la pistola a proiettile captivo, il taglio effettuato per dissanguare l’animale deve essere eseguito al più tardi entro:

a.
60 secondi per i bovini, i bufali e gli yak, gli ovini e i caprini e gli equidi;
b.
20 secondi per gli altri animali.

Allegato 2

(art. 4 e 6 cpv. 2)

Stordimento del bestiame da macello, dei conigli domestici e della selvaggina d’allevamento con un proiettile sparato nel cervello

1 Requisiti generali

1.1
Lo stordimento con un proiettile sparato nel cervello è autorizzato con colpi di pistola, di rivoltella, di fucile e di pistola a proiettile libero.
1.2
Il punto d’impatto sulla testa dell’animale, il calibro e l’energia d’impatto del proiettile devono essere tali da stordirlo e, se possibile, da ucciderlo immediatamente.
1.3
Il bestiame da macello può essere colpito soltanto usando cartucce a percussione centrale. Al momento dell’impatto i proiettili devono deformarsi in modo adeguato o disgregarsi.
1.4
L’utilizzazione di proiettili blindati è vietata.

2 Stordimento del bestiame da macello, dei conigli domestici e della selvaggina d’allevamento da vicino

2.1
Il bestiame da macello, i conigli domestici e la selvaggina d’allevamento storditi da vicino con un proiettile sparato nel cervello devono essere dissanguati senza indugio dopo lo sparo.
2.2
La posizione di sparo deve essere scelta come segue:
a.
per gli equidi: perpendicolarmente alla superficie frontale sulla linea mediana, al punto d’intersezione delle due linee diagonali che collegano il centro dell’occhio e il centro della base dell’orecchio opposto;

b.
per i bovini fino a 800 kg: perpendicolarmente alla superficie frontale sulla linea mediana, al punto d’intersezione delle due linee diagonali che collegano il centro dell’occhio e il centro dell’attaccatura del corno opposto;

c.
per i bovini superiori a 800 kg e gli yak: in modo perpendicolare alla superficie frontale, alla distanza di un dito rispetto al punto d’intersezione della linea diagonale che collega il centro dell’occhio e il centro dell’attaccatura del corno opposto; per gli yak: posizionamento con la testa ben immobilizzata, analogamente al posizionamento della pistola a proiettile captivo per gli ovini e i caprini provvisti di corna (allegato 1 n. 2.5 lett. f);

d.
per i bufali: perpendicolarmente alla superficie frontale, leggermente accanto alla linea mediana, alla distanza di un dito rispetto al punto d’intersezione delle due linee diagonali che collegano l’angolo superiore dell’occhio e l’attaccatura superiore del corno opposto;

e.
per i conigli domestici: sulla linea mediana della cresta occipitale, al centro degli orecchi, in direzione della mascella inferiore, o dal davanti in obliquo;

f.
per la selvaggina d’allevamento: leggermente accanto alla linea mediana, all’altezza dell’intersezione delle linee diagonali che collegano il centro degli occhi e il centro della base dell’orecchio opposto; per la selvaggina portatrice di corna: sul punto d’incrocio tra le linee che collegano il centro degli occhi e l’attaccatura del corno opposto.

3 Stordimento dei bovini e della selvaggina d’allevamento a distanza

3.1
Per lo stordimento dei bovini e della selvaggina d’allevamento a distanza deve essere usata un’arma da fuoco lunga. La distanza di tiro deve essere scelta in modo da colpire con certezza la testa. Se il colpo non porta alla morte, è ammesso un colpo di grazia alla testa con un proiettile captivo o libero.
3.2
È necessario utilizzare un fucile dotato di mirino telescopico adatto, calibrato sulla distanza di tiro. Il tiro deve avvenire in posizione appoggiata su una superficie orizzontale o accostata a una superficie verticale. Se possibile, utilizzare un silenziatore.
3.3
È indispensabile una barriera di protezione sicura.
3.4
L’animale deve essere dissanguato senza indugio dopo che il proiettile captivo o libero è stato sparato.

4 Sintomi principali per verificare l’efficacia dello stordimento con proiettile libero

L’efficacia dello stordimento deve essere verificata controllando la presenza dei seguenti sintomi principali:

a.
per ogni animale:
accasciamento immediato,
nessun movimento volontario, nessun tentativo di alzarsi,
arresto della respirazione,
occhi aperti, nessuna chiusura spontanea delle palpebre, bulbo oculare centrato, nessuna rotazione e nessun tremolio del bulbo oculare o nessun movimento volontario degli occhi,
nessuna emissione sonora, e
assenza di reazione al momento della iugulazione;
b.
per campionatura e all’occorrenza:
assenza di riflesso palpebrale e corneale.

Allegato 3

(art. 4, 6 cpv. 2 e art. 9)

Stordimento dei volatili da cortile e dei conigli domestici con uno strumento che spara a percussione

1 Stordimento dei volatili da cortile e dei conigli domestici mediante uno strumento che spara a percussione

1.1
Lo stordimento mediante uno strumento che spara a percussione può essere effettuato soltanto sui volatili da cortile e sui conigli domestici con un peso vivo di 10 kg al massimo.
1.2
Lo stordimento mediante uno strumento che spara a percussione può essere effettuato unicamente utilizzando strumenti meccanici che permettono di assestare un colpo sulla cresta occipitale e di causare gravi danni al cervello.
1.3
L’operatore deve garantire che il punto d’impatto dell’apparecchio e la carica della cartuccia, la tensione della molla se si tratta di un apparecchio a molla e la pressione di esercizio se si tratta di un apparecchio ad aria compressa corrispondano alle indicazioni del fabbricante e che l’animale entri immediatamente in uno stato di insensibilità e di incoscienza che dura fino alla morte.
1.4
Dopo lo stordimento mediante uno strumento che spara a percussione l’animale deve essere dissanguato senza indugio, al più tardi entro 10 secondi dallo stordimento.

2 Stordimento dei volatili da cortile con un colpo alla testa

2.1
Lo stordimento dei volatili da cortile con un colpo alla testa è ammesso nelle grandi aziende di cui all’articolo 3 lettera l OMCC5 solo come procedura sostitutiva in caso di assenza di altri metodi autorizzati e per la ripetizione dello stordimento.
2.2
Lo stordimento con un colpo alla testa può essere eseguito sono su animali con un peso vivo di 5 kg al massimo.
2.3
Una persona può stordire con un colpo alla testa al massimo 70 animali al giorno.
2.4
Lo stordimento deve essere eseguito assestando un colpo sufficientemente forte e preciso alla nuca con un oggetto duro, non affilato e abbastanza pesante. Deve provocare un grave danno al cervello.
2.5
Dopo lo stordimento mediante colpo alla testa, l’animale deve essere dissanguato senza indugio, al più tardi entro 10 secondi dallo stordimento.

3 Sintomi principali per verificare l’efficacia dello stordimento con uno strumento che spara a percussione o con un colpo alla testa per i volatili da cortile

Nel caso dello stordimento dei volatili da cortile con uno strumento che spara a percussione o con un colpo alla testa, l’efficacia dello stordimento deve essere verificata controllando la presenza dei seguenti sintomi principali:

a.
per ogni animale:
nessun movimento volontario, nessun tentativo di alzarsi,
arresto della respirazione,
nessuna emissione sonora, e
assenza di reazione al momento della iugulazione;
b.
per campionatura e all’occorrenza:
assenza del riflesso corneale.

4 Sintomi principali per verificare l’efficacia dello stordimento con uno strumento che spara a percussione per i conigli domestici

Nel caso dello stordimento dei conigli domestici con uno strumento che spara a percussione, l’efficacia dello stordimento deve essere verificata controllando la presenza dei seguenti sintomi principali:

a.
per ogni animale:
nessun movimento volontario, nessun tentativo di alzarsi,
arresto della respirazione,
occhi aperti, nessuna chiusura spontanea delle palpebre, bulbo oculare centrato, nessuna rotazione e nessun tremolio del bulbo oculare o nessun movimento volontario degli occhi,
nessuna emissione sonora, e
assenza di reazione al momento della iugulazione;
b.
per campionatura e all’occorrenza:
assenza di riflesso palpebrale e corneale.

Allegato 4 6

6 Aggiornato dalla cifra I dell’O dell’USAV del 20 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 24).

(art. 4, 6 cpv. 2 e art. 9)

Elettronarcosi di singoli animali per bovini, suini, ovini, caprini, volatili da cortile e ratiti

1 Requisiti degli impianti e degli apparecchi

1.1
Gli apparecchi di elettronarcosi devono essere muniti di:
a.
strumenti di misura posti nel campo visivo dell’operatore, che indicano l’intensità e la tensione della corrente elettrica;
b.
un indicatore della frequenza della corrente elettrica o di un’indicazione della stessa facilmente controllabile;
c.
un segnale di avvertimento che indica un’insufficiente intensità della corrente elettrica e, ad eccezione del caso in cui lo stordimento è automatizzato, di un segnale acustico o ottico che indica la fine della durata minima di applicazione della corrente elettrica; i segnali devono essere distinguibili chiaramente; e
d.
una possibilità di allacciamento ad apparecchi di misura esterni che permettono di registrare i dati elettrici durante il procedimento di stordimento.
1.2
Gli elettrodi devono essere adeguati alla specie animale e alla taglia degli animali nonché disporre di superfici di contatto non ricoperte di ruggine, sporcizia o resti di tessuti di animali.
1.3
Per effettuare l’elettronarcosi possono essere utilizzati tipi di corrente diversi dalle correnti alternate (CA) sinusoidali o a forma rettangolare soltanto se la loro efficacia è dimostrata.
1.4
Gli apparecchi di stordimento a regolazione variabile devono disporre di descrizioni dei parametri elettrici dei diversi programmi, che permettano di stabilire una correlazione tra le regolazioni indicate sull’apparecchio e il programma in questione. I parametri da descrivere sono i seguenti:
a.
tipo di corrente;
b.
intensità elettrica, in ampere;
c.
tensione elettrica, in volt;
d.
frequenza, in hertz;
e.
durata della corrente elettrica, in secondi.
1.5
Per gli apparecchi o gli impianti di stordimento automatico a regolazione variabile devono essere registrati e documentati in maniera comprensibile i parametri di cui al numero 1.4 lettere b–e.
1.6
Per gli apparecchi o gli impianti di stordimento automatico a regolazione variabile devono essere registrati i seguenti scarti:
a.
durante l’applicazione di corrente alla testa di cui al numero 2.3: gli scarti rispetto al procedimento di applicazione di corrente prescritto per quanto riguarda il raggiungimento dell’intensità elettrica minima necessaria;
b.
per l’applicazione di corrente al cuore di cui al punto 2.4: il mancato rispetto della durata dell’applicazione di corrente e dell’intensità elettrica necessarie secondo le indicazioni del fabbricante.
1.7
Se, nel caso di apparecchi o impianti di stordimento automatico, il numero di animali che presentano sintomi evidenti di uno stordimento insufficiente è pari o superiore all’1 per cento, occorre adottare le necessarie misure per porvi rimedio.

2 Applicazione degli elettrodi

2.1
Occorre adottare provvedimenti adeguati per garantire un buon contatto elettrico e permettere di diminuire la resistenza alla conducibilità; in particolare è necessario liberare i punti di applicazione degli elettrodi dalle eccessive quantità di lana o di pelo e quindi inumidirli. Per gli ovini occorre utilizzare elettrodi con punte sufficientemente lunghe da attraversare il vello.
2.2
In caso di stordimento automatico occorre, se necessario, fare una cernita degli animali in funzione della loro taglia.
2.3
Gli elettrodi devono essere applicati nella zona situata alla base delle orecchie, possibilmente da dietro, in modo che la corrente possa attraversare efficacemente il cervello (applicazione di corrente alla testa).

[tab]

Applicazione della pinza alla testa, esempio: suino

2.4
Se dopo l’applicazione di corrente alla testa, mediante un cambiamento di posizione degli elettrodi della pinza da stordimento, si effettua un’applicazione di corrente al cuore (elettronarcosi a due fasi), a tale scopo uno degli elettrodi deve essere sistemato sulla testa, l’altro nella zona dietro la posizione anatomica del cuore.

Applicazione della pinza alla testa e al cuore, esempio: suino

3 Parametri dell’applicazione di corrente alla testa dei bovini, dei suini, degli ovini e dei caprini

3.1
Per l’applicazione di corrente alla testa dei bovini, dei suini, degli ovini e dei caprini, l’intensità elettrica deve raggiungere i seguenti valori minimi entro il primo secondo:

Categoria animale

Intensità elettrica in ampere

Bovini fino a 200 kg di peso vivo

1,3 A

Bovini da oltre 200 a 600 kg di peso vivo

1,5 A

Bovini di oltre 600 kg di peso vivo

2,0 A

Ovini, caprini

1,0 A

Suini fino a 110 kg di peso vivo

1,3 A

Suini da oltre 110 a 160 kg di peso vivo

1,5 A

Suini di oltre 160 kg di peso vivo

2,0 A

3.2
Il tempo minimo di applicazione della corrente elettrica deve essere di:
a.
8 secondi per gli animali non immobilizzati, se l’applicazione di corrente al cervello non è seguita immediatamente da un’applicazione di corrente al cuore;
b.
3 secondi per gli animali non immobilizzati, se l’applicazione di corrente al cervello è seguita immediatamente da un’applicazione di corrente al cuore;
c.
3 secondi per gli animali immobilizzati, ad eccezione dell’elettronarcosi completamente automatizzata dei suini;
d.
1 secondo in caso di elettronarcosi completamente automatizzata dei suini prima di applicare l’elettrodo al cuore, per un totale di 3 secondi.

4 Parametri dell’applicazione di corrente alla testa dei volatili da cortile e dei ratiti

4.1
Per l’applicazione di corrente alla testa dei volatili da cortile e dei ratiti, l’intensità elettrica minima che occorre ottenere entro il primo secondo e la durata minima dell’applicazione sono le seguenti:

Categoria animale

Intensità elettrica in milliampere

Durata in secondi

Polli

240 mA

4 sec.

Tacchini

400 mA

4 sec.

Anatre

600 mA

4 sec.

Oche

300 mA

4 sec.

Ratiti

500 mA

4 sec.

4.2
L’applicazione di parametri diversi da quelli indicati al numero 4.1 è possibile se la loro efficacia è certificata dal fabbricante dell’apparecchio o dell’impianto.

5 Parametri per l’applicazione di corrente al cuore

5.1
L’eventuale applicazione della corrente elettrica al cuore deve essere preceduta da un’applicazione della corrente elettrica alla testa.
5.2
Se per l’applicazione di corrente al cuore è utilizzata una pinza da stordimento, quest’ultima deve essere sufficientemente larga e adatta allo scopo.
5.3
È necessario effettuare un’applicazione di corrente al cuore:
a.
se il dissanguamento non avviene entro 10 secondi dall’applicazione di corrente alla testa;
b.
per i bovini di oltre 200 kg di peso vivo e i suini, in caso di frequenze di corrente superiori a 100 hertz.
5.4
L’applicazione di corrente al cuore non è consentita per ovini e caprini.
5.5
L’applicazione di corrente al cuore deve avvenire con parametri che, secondo le indicazioni del fabbricante degli apparecchi e degli impianti, sono idonei per la specie in questione.

6 Sintomi principali per verificare l’efficacia dell’elettronarcosi

6.1
Nei bovini, suini, ovini e caprini, l’efficacia dello stordimento deve essere verificata controllando la presenza dei seguenti sintomi principali:
a.
per ogni animale:
irrigidimento immediato e accasciamento,
nessun movimento volontario, nessun tentativo di alzarsi,
crampi tonici seguiti da una fase clonica,
arresto della respirazione dalla fine dell’applicazione di corrente elettrica, nessun movimento del torace,
nessun movimento volontario degli occhi, nessuna chiusura spontanea delle palpebre,
nessuna emissione sonora,
afflosciamento completo del corpo alla fine dello stordimento, e
nessuna reazione al momento della iugulazione;
b.
per campionatura e all’occorrenza:
assenza di riflesso palpebrale e corneale alla fine della fase tonica con successiva fase clonica.
6.2
Nei volatili da cortile e nei ratiti l’efficacia dello stordimento deve essere verificata controllando la presenza dei seguenti sintomi principali:
a.
per ogni animale:
irrigidimento immediato dopo aver ricevuto la scarica elettrica,
nessun movimento volontario, nessun tentativo di alzarsi,
crampi tonici con irrigidimento delle zampe, occhi spalancati e arresto della respirazione,
fase clonica con movimenti delle zampe e sbattimento delle ali simili a un riflesso nervoso,
nessuna emissione sonora, e
assenza di reazione al momento della iugulazione;
b.
per campionatura e all’occorrenza:
assenza di riflesso corneale alla fine della fase tonica con successiva fase clonica.

7 Durata fino al dissanguamento

7.1
Per i bovini, i suini, i volatili da cortile e i ratiti, se l’applicazione di corrente alla testa non è seguita da un’applicazione di corrente al cuore, la iugulazione deve essere effettuata entro 10 secondi dall’applicazione di corrente alla testa, per gli ovini e i caprini entro 5 secondi.
7.2
Dopo l’applicazione di corrente al cuore occorre eseguire la iugulazione al più tardi entro 30 secondi.

Allegato 5

(art. 4 e 6 cpv. 2)

Elettronarcosi dei volatili da cortile in un bagno d’acqua

1 Requisiti degli impianti e degli apparecchi

1.1.
Gli impianti di elettronarcosi per i volatili da cortile devono soddisfare i requisiti seguenti:
a.
i dispositivi di convoglio e di stordimento sono concepiti e costruiti in modo da evitare ferimenti degli animali;
b.
il dispositivo di convoglio deve essere visibile in diversi punti;
c.
nel dispositivo di convoglio gli animali devono avere a disposizione superficie e altezza minime di cui all’allegato 4 tabella 3 OPAn;
d.
per evitare ferimenti, gli animali non storditi possono essere rovesciati fuori dai contenitori di trasporto solo delicatamente.
1.2
La catena di sospensione deve essere accessibile su tutta la sua lunghezza.
1.3
Il bagno d’acqua deve essere visibile.
1.4
La catena di dissanguamento deve essere visibile su tutta la sua lunghezza ed essere accessibile sia all’inizio del dissanguamento che immediatamente prima dell’inizio della scottatura per poter prendere le misure necessarie in caso di dissanguamento insufficiente.
1.5
Le dimensioni e la profondità del bagno d’acqua devono essere tali da garantire per tutti gli animali un’immersione dell’intera testa compreso il collo; il livello della superficie dell’acqua deve essere regolabile.
1.6
Durante lo stordimento dei volatili da cortile nel bagno d’acqua nessuna parte del corpo può entrare in contatto con la corrente elettrica prima della testa. In particolare si deve evitare che, al momento dell’immersione degli animali, l’acqua non trabocchi da un lato ed entri in contatto con gli animali non ancora storditi.
1.7
Occorre prendere disposizioni adeguate per garantire un’efficace applicazione della corrente agli animali. In particolare, occorre inumidire i ganci di sospensione o le zampe dopo la sospensione e prima dello stordimento e garantire un contatto sufficiente tra le zampe e il gancio di sospensione.
1.8
Gli elettrodi immersi nell’acqua devono estendersi su tutta la lunghezza del bagno d’acqua e garantire l’applicazione della corrente elettrica a tutto il corpo di ogni singolo animale.
1.9
L’impianto di elettronarcosi deve essere munito di:
a.
strumenti di misura, posti nel campo visivo dell’operatore, che indicano l’intensità e la tensione della corrente elettrica;
b.
un indicatore della frequenza della corrente elettrica se quest’ultima può essere regolata in modo variabile;
c.
un segnale di avvertimento ottico o acustico che indica un calo di intensità della corrente elettrica; e
d.
una possibilità di allacciamento ad apparecchi di misura esterni che permettono di registrare i dati elettrici durante il procedimento di stordimento.
1.10
Gli apparecchi di stordimento a regolazione variabile devono disporre di descrizioni dei parametri elettrici dei diversi programmi, che permettano di stabilire una correlazione tra le regolazioni indicate sull’apparecchio e il programma in questione. I parametri da descrivere sono i seguenti:
a.
tipo di corrente;
b.
intensità elettrica, in ampere;
c.
tensione elettrica, in volt;
d.
frequenza, in hertz;
e.
durata della corrente elettrica, in secondi.
1.11
Per gli impianti di stordimento a regolazione variabile devono essere registrati e documentati in maniera comprensibile i parametri di cui al numero 1.10 lettere b–d.
1.12
Gli scarti verso il basso della tensione della corrente superiori al 5 per cento devono essere registrati. Per gli apparecchi di stordimento a regolazione variabile devono essere registrati gli scarti della frequenza nominale.

2 Applicazione della corrente elettrica in un bagno d’acqua

2.1
Se i volatili da cortile sono storditi in un bagno d’acqua, la tensione elettrica deve essere sufficiente per produrre un’intensità elettrica di tale efficacia da garantire lo stordimento di ogni animale.
2.2
In caso di applicazione della corrente elettrica in un bagno d’acqua, l’intensità elettrica media che occorre ottenere per ogni animale entro il primo secondo e almeno durante l’intervallo indicato è la seguente:

Frequenza in hertz

Intensità elettrica in milliampere

Durata in secondi

Polli

Tacchini

Anatre, oche

Quaglie

< 200 Hz

100 mA

250 mA

130 mA

60 mA

4 sec.

200-399 Hz

150 mA

400 mA

non ammesso

non ammesso

4 sec.

400-1500 Hz

200 mA

400 mA

non ammesso

non ammesso

4 sec.

2.3
L’applicazione di parametri diversi da quelli indicati al numero 2.2 è possibile se la loro efficacia è dimostrata dal fabbricante dell’impianto.

3 Sintomi principali per verificare l’efficacia dell’elettronarcosi e del dissanguamento

3.1
L’efficacia dello stordimento deve essere verificata controllando la presenza dei seguenti sintomi principali:
a.
per ogni lotto:
irrigidimento immediato dopo aver ricevuto la scarica elettrica,
nessun movimento volontario, nessun tentativo di alzarsi,
arresto della respirazione, occhi spalancati,
nessuna emissione sonora,
assenza di reazione al momento della iugulazione, e
rilassamento del corpo prima dell’inizio della scottatura;
b.
per campionatura e all’occorrenza:
assenza del riflesso corneale.
3.2
L’entità del campione per il controllo secondo il numero 3.1 lettera a comprende il numero di animali che all’inizio di ogni lotto passano sulla linea di macellazione nell’arco di un minuto, ma almeno 20 animali. Se all’interno di questo lotto vengono registrate divergenze, occorre adottare senza indugio le necessarie misure per porvi rimedio.

Allegato 6

(art. 4 e 6 cpv. 2)

Elettronarcosi di pesci e decapodi

1 Requisiti degli impianti e degli apparecchi

1.1
Deve essere possibile osservare l’interno della vasca per lo stordimento di pesci o decapodi.
1.2
Le dimensioni e la profondità della vasca devono essere tali da garantire l’immersione completa di tutti gli animali da stordire.
1.3
L’impianto di elettronarcosi deve essere munito di:
a.
strumenti di misura, posti nel campo visivo dell’operatore, che indicano l’intensità e la tensione della corrente elettrica;
b.
un indicatore della frequenza della corrente elettrica se quest’ultima può essere regolata in modo variabile; e
c.
una possibilità di allacciamento ad apparecchi di misura esterni che permettono di registrare i dati elettrici durante il procedimento di stordimento.
1.4
Gli apparecchi di stordimento a regolazione variabile devono disporre di descrizioni dei seguenti parametri elettrici dei diversi programmi:
a.
tipo di corrente;
b.
intensità elettrica, in ampere;
c.
tensione elettrica, in volt;
d.
frequenza, in hertz; e
e.
durata della corrente elettrica, in secondi.

2 Messa in servizio di un impianto di stordimento per i pesci

2.1
Prima della messa in servizio dell’impianto di stordimento per i pesci deve essere eseguita un’impostazione dei parametri di stordimento specifica per l’azienda. Sulla base dei test eseguiti devono essere stabiliti i seguenti parametri:
a.
specie animale;
b.
numero o peso totale degli animali per ciclo di stordimento;
c.
destinazione d’uso dell’impianto, determinando se lo stesso serve soltanto per lo stordimento oppure anche per l’uccisione degli animali; e
d.
requisiti minimi per la qualità dell’acqua, il livello dell’acqua nelle vasche di stordimento, la frequenza del cambio d’acqua e l’aggiunta di sale.
2.2
Al momento dell’impostazione devono essere presenti:
a.
il responsabile dell’azienda;
b.
un esperto o un rappresentante del fabbricante dell’impianto di stordimento; e
c.
un rappresentante dell’autorità cantonale di esecuzione.
2.3
I risultati dei test devono essere documentati e conservati per tre anni.

3 Sintomi principali per verificare l’efficacia dell’elettronarcosi

3.1
L’efficacia dello stordimento per i pesci deve essere verificata controllando la presenza dei seguenti sintomi principali:
a.
per ogni ciclo di stordimento:
nessun movimento respiratorio o branchiale,
nessun movimento delle pinne o natatorio, e
nessuna rotazione degli occhi;
b.
per campionatura e all’occorrenza:
nessuna reazione al contatto con le branchie,
assenza del riflesso della deglutizione.
3.2
L’efficacia dello stordimento per i decapodi deve essere verificata controllando in ciascun animale la presenza dei seguenti sintomi principali:
a.
nessuna resistenza alla manipolazione, ovvero la coda e l’addome dell’animale possono essere allungati senza resistenza e gli organi masticatori possono essere spostati senza resistenza;
b.
nessun movimento controllato delle falangi;
c.
nessuna reazione degli occhi se si tocca il carapace con la punta delle dita; e
d.
nessuna reazione al tatto nella zona degli organi masticatori.

Allegato 7 7

7 La correzione del 7 feb. 2022 concerne soltanto il testo francese (RU 2022 69).

(art. 4, 6 cpv. 2 e art. 9)

Stordimento dei suini per esposizione al biossido di carbonio

1 Requisiti degli impianti e degli apparecchi

1.1
Gli impianti di stordimento al biossido di carbonio per i suini devono soddisfare i requisiti seguenti:
a.
l’entrata nell’installazione per convogliare gli animali deve essere situata a livello del suolo, sprovvista di una soglia e di una pendenza;
b.
il dispositivo di convoglio e la cella nella quale i suini sono esposti all’anidride carbonica (CO2) devono essere illuminati da una luce indiretta;
c.
una finestra deve permettere di osservare l’interno della cella in permanenza e senza pericoli;
d.
il dispositivo di trasporto deve avere spazio sufficiente per consentire ai suini di poter restare nella loro posizione naturale eretta su un terreno solido e di sdraiarsi tutti allo stesso tempo.
1.2
Occorre garantire che:
a.
la capacità massima prevista per il passaggio nell’impianto di stordimento relativa al numero di animali all’ora non possa essere superata;
b.
la durata minima di esposizione al gas, alla concentrazione minima stabilita di CO2, al livello della testa dei suini non sia inferiore alle norme previste.
1.3
La concentrazione minima di CO2 nella cella deve ammontare all’84 per cento sul volume. La durata minima di esposizione all’atmosfera di CO2 è di 100 secondi.
1.4
La temperatura del gas all’interno dell’impianto deve avere un valore compreso tra 15 e 30 °C.
1.5
Soltanto la persona qualificata può apportare eventuali modifiche ai parametri tecnici; tali modifiche devono essere documentate.
1.6
Se il numero di animali con chiari sintomi di stordimento insufficiente è pari o superiore all’1 per cento, occorre adottare le necessarie misure per porvi rimedio.

2 Apparecchi di misura e registrazioni

2.1
La cella in cui i suini sono esposti al CO2 deve essere munita di sensori che permettano di misurare la concentrazione e la temperatura del gas nei seguenti punti chiaramente segnalati:
a.
nel punto in cui la testa dell’animale viene immersa nel CO2 con una concentrazione almeno dell’84 per cento sul volume;
b.
nel punto in cui la testa dell’animale esce dal CO2 con una concentrazione almeno dell’84 per cento sul volume.
2.2
L’impianto di stordimento deve disporre di un dispositivo che permetta di registrare il tempo di esposizione degli animali al CO2 nella concentrazione minima prevista.
2.3
La concentrazione di CO2, la durata di esposizione degli animali in almeno l’84 per cento sul volume di CO2 e la temperatura del gas devono essere registrate continuamente; nel caso di divergenze è necessario documentare le misure per porvi rimedio.
2.4
Gli apparecchi di misura menzionati ai numeri 2.1–2.3 devono poter essere consultati in qualsiasi momento ed emettere un segnale d’avvertimento ottico e acustico se la durata minima di esposizione o la concentrazione minima di CO2 scende al di sotto dei valori fissati oppure le prescrizioni relative alla temperatura non vengono rispettate. Il segnale di avvertimento che indica la diminuzione della concentrazione minima al di sotto dei valori previsti deve scattare se la concentrazione minima di gas diminuisce per più di 60 secondi del 2 per cento o più rispetto ai valori fissati.
2.5
La funzionalità e la precisione degli apparecchi di misura menzionati ai numeri 2.1–2.3 devono essere verificate almeno ogni sei mesi; i risultati devono essere documentati.

3 Trasferimento dei suini nel luogo di esposizione al CO2

3.1 Trasferimento automatizzato in gruppo

3.1.1
Il meccanismo automatico di introduzione dei suini in gruppo non deve provocare ferite agli animali.
3.1.2
In caso di utilizzo di una porta di separazione pneumatica situata prima dello scompartimento in cui vengono introdotti i suini, la forza esercitata lateralmente su ogni suino deve essere limitata a 50 kg.
3.1.3
Se uno scompartimento mobile che spinge automaticamente i gruppi di suini è integrato nel sistema, la velocità di spostamento dello scompartimento deve essere regolata a un massimo di 0,5 m / secondo. La parete dello scompartimento non deve esercitare una pressione superiore a 100 kg e deve poter restare accessibile fino al contatto con l’eventuale porta di separazione.

3.2 Spostamento degli animali nell’impianto di stordimento

3.2.1
Dopo il carico del dispositivo di convoglio i suini devono essere convogliati senza indugio nell’atmosfera di CO2 alla concentrazione minima prevista al numero 1.3.
3.2.2
L’accesso degli animali in gruppo, uno accanto all’altro, deve essere possibile per tutte le categorie di animali. I dispositivi per il convoglio degli animali devono poter caricare almeno due suini, se la dimensione del gruppo e la compatibilità sociale lo consentono.

4 Sintomi principali per verificare l’efficacia dello stordimento con il CO2

L’efficacia dello stordimento deve essere verificata controllando la presenza dei seguenti sintomi principali:

a.
per ogni animale:
rilassamento completo del corpo,
nessun movimento volontario, nessun tentativo di alzarsi,
nessun movimento volontario degli occhi, nessuna chiusura spontanea delle palpebre,
arresto della respirazione, nessun movimento del torace,
nessuna emissione sonora, e
assenza di reazione al momento della iugulazione;
b.
per campionatura e all’occorrenza:
assenza di riflesso palpebrale e corneale,
nessuna reazione a uno stimolo di dolore, in particolare assenza del riflesso del setto nasale.

5 Ripetizione dello stordimento

5.1
Per i suini non sufficientemente storditi con il CO2 è necessario ripetere lo stordimento con una pistola a proiettile captivo. L’elettronarcosi non è ammessa come ripetizione dello stordimento.
5.2
Tra il settore nel quale i suini sono espulsi dall’impianto di stordimento e la fine della catena di dissanguamento occorre sempre tenere a disposizione un apparecchio adatto a proiettile captivo, con una carica propulsiva adeguata per ripetere lo stordimento nel caso in cui esso risulti insufficiente.

6 Durata fino al dissanguamento

6.1
La concentrazione di CO2, la durata di esposizione al CO2 e l’intervallo tra l’uscita dall’atmosfera di CO2 e l’inizio del dissanguamento devono essere correlati nel modo seguente:

Concentrazione di CO2
in percentuale sul volume

Durata di esposizione in secondi

Intervallo in secondi fino all’inizio del dissanguamento

minimo 84 % vol. CO2

100 sec.

max. 55 sec. dopo l’uscita

minimo 84 % vol. CO2

120 sec.

max. 60 sec. dopo l’uscita

minimo 84 % vol. CO2

150 sec.

max. 70 sec. dopo l’uscita

minimo 88 % vol. CO2

150 sec.

max. 100 sec. dopo l’uscita

minimo 90 % vol. CO2

120 sec.

max. 70 sec. dopo l’uscita

minimo 90 % vol. CO2

150 sec.

max. 120 sec. dopo l’uscita

6.2
L’intervallo massimo ammesso tra il momento dell’uscita dell’animale dall’atmosfera di CO2 e l’inizio della iugulazione vale per ogni singolo animale; nel caso in cui diversi animali si trovano nel dispositivo di convoglio, l’intervallo vale per l’ultimo animale che giunge al dissanguamento.
6.3
L’effetto analogo di valori diversi dai parametri indicati deve essere dimostrato dalla direzione dell’azienda attraverso lo stordimento di almeno 1000 suini in condizioni normali di esercizio.

Allegato 8

(art. 4 e 6 cpv. 2)

Stordimento con gas di polli e tacchini

1 Requisiti degli impianti e degli apparecchi

Gli impianti di stordimento con gas di polli e tacchini devono soddisfare i requisiti seguenti:

a.
i dispositivi di convoglio e di stordimento sono concepiti e costruiti in modo da evitare ferimenti degli animali;
b.
il dispositivo di convoglio e la cella nella quale gli animali sono esposti al gas devono essere visibili in diversi punti;
c.
nel dispositivo di convoglio e nella cella gli animali devono avere a disposizione superficie e altezza minime di cui all’allegato 4 tabella 3 OPAn;
d.
per evitare ferimenti, gli animali non storditi possono essere rovesciati fuori dai contenitori di trasporto solo delicatamente.

2 Messa in servizio e funzionamento di un impianto di stordimento per polli e tacchini

2.1
Prima della messa in servizio di un impianto, il gestore dello stesso deve stabilire i seguenti parametri in base alle indicazioni del fabbricante:
a.
miscela di gas;
b.
concentrazione di gas nella cella in cui gli animali vengono storditi;
c.
temperatura del gas;
d.
concentrazione di gas nel tratto in cui gli animali sono già storditi;
e.
durata minima di esposizione; e
f.
intervallo di tempo in cui deve avvenire il dissanguamento dopo l’uscita dall’impianto di stordimento.
2.2
Nell’esercizio dell’impianto è necessario rispettare i parametri stabiliti ai sensi del numero 2.1.
2.3
Per la fissazione dei parametri è necessario tenere conto della specie, delle dimensioni e del sesso degli animali. Occorre garantire che l’effetto di stordimento duri fino al sopraggiungere della morte.
2.4
Occorre garantire che la durata minima di esposizione al gas nella concentrazione minima stabilita al livello della testa dei polli e dei tacchini non possa scendere al di sotto delle norme previste.
2.5
Per stabilire la miscela e concentrazione di gas adatte e la durata di esposizione al gas è necessario provare che, in condizioni normali di esercizio, è possibile uno stordimento efficace di almeno 1000 animali.
2.6
Per stabilire l’intervallo di tempo tra stordimento e dissanguamento è necessario provare che è possibile uno stordimento efficace:
a.
di almeno 10 000 animali nelle grandi aziende secondo l’articolo 3 lettera l OMCC8;
b.
di almeno 1000 animali in macelli con un’esigua capacità produttiva secondo l’articolo 3 lettera m OMCC.
2.7
Soltanto la persona qualificata allo scopo può apportare eventuali modifiche ai parametri tecnici dell’impianto; tali modifiche devono essere documentate.

3 Apparecchi di misura e registrazioni

3.1
La cella in cui gli animali sono esposti al gas deve essere munita, in punti chiaramente segnalati, di sensori che permettano di misurare la concentrazione e la temperatura del gas.
3.2
L’impianto di stordimento deve essere dotato di un dispositivo che permetta di registrare il tempo di esposizione degli animali alla concentrazione minima prevista al numero 2.1.
3.3
La concentrazione di gas e la durata di esposizione degli animali nelle diverse sezioni dell’impianto nonché la temperatura del gas devono essere registrate continuamente. La registrazione delle misurazioni deve consentire di verificare se sono state rispettate le indicazioni di cui al numero 2.1. Occorre documentare eventuali divergenze e le misure per porvi rimedio.
3.4
Gli apparecchi di misura menzionati ai numeri 3.1–3.3 devono poter essere consultati in qualsiasi momento ed emettere un segnale d’avvertimento ottico e acustico se la durata minima di esposizione prevista o la concentrazione minima di gas stabilita scende al di sotto dei valori fissati oppure se le prescrizioni relative alla temperatura non vengono rispettate. Il segnale di avvertimento che indica la diminuzione della concentrazione minima al di sotto dei valori previsti deve scattare se la concentrazione minima del gas diminuisce per più di 60 secondi del 5 per cento o più sul volume rispetto ai valori fissati.

4 Requisiti per lo stordimento con CO2

4.1
Per lo stordimento con CO2, la temperatura del gas all’interno dell’impianto deve essere tenuta tra 15 e 30 °C.
4.2
La durata di esposizione degli animali nelle singole sezioni dell’impianto di stordimento e la gradazione delle concentrazioni di CO2 devono essere determinate in base alle indicazioni del fabbricante e all’esperienza dell’azienda.
4.3
Prima di aumentare la concentrazione di CO2 a valori superiori al 40 per cento è necessario assicurare che tutti gli animali siano storditi.
4.4
La permanenza degli animali in concentrazioni di CO2 superiori al 40 per cento deve essere sufficientemente lunga da assicurare che l’efficacia dello stordimento duri fino al sopraggiungere della morte.

5 Sintomi principali per verificare l’efficacia dello stordimento con gas

5.1
L’efficacia dello stordimento deve essere verificata controllando la presenza dei seguenti sintomi principali:
a.
per ogni lotto:
rilassamento del corpo,
nessun movimento volontario, nessun tentativo di alzarsi,
arresto della respirazione,
nessuna emissione sonora, e
assenza di reazione al momento della iugulazione;
b.
per campionatura e all’occorrenza:
assenza del riflesso corneale.
5.2
L’entità del campione per il controllo secondo il numero 5.1 lettera a comprende il numero di animali che all’inizio di ogni lotto passano sulla linea di macellazione nell’arco di un minuto, ma almeno 20 animali. Se all’interno di questo lotto vengono registrate divergenze, occorre adottare senza indugio le necessarie misure per porvi rimedio.

6 Ripetizione dello stordimento

6.1
Per polli e tacchini non sufficientemente storditi occorre ripetere lo stordimento con metodi meccanici. L’elettronarcosi non è ammessa come ripetizione dello stordimento.
6.2
Tra l’uscita dall’impianto di stordimento e la fine della catena di dissanguamento occorre tenere a disposizione apparecchi adatti che possano essere immediatamente utilizzati per ripetere lo stordimento nel caso in cui esso risulti insufficiente.

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