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Ordinanza
concernente il sistema d’informazione elettronico
per la gestione degli esperimenti sugli animali
(OGEA)

del 1° settembre 2010 (Stato 1° aprile 2021)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 32 capoverso 1 della legge del 16 dicembre 20051 sulla protezione degli animali (LPAn),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto  

1 La pre­sen­te or­di­nan­za di­sci­pli­na l’eser­ci­zio del si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne elet­tro­ni­co per la ge­stio­ne de­gli espe­ri­men­ti su­gli ani­ma­li (de­no­mi­na­to qui di se­gui­to «si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne elet­tro­ni­co»).

2 Es­sa com­pren­de in par­ti­co­la­re di­spo­si­zio­ni ri­guar­dan­ti:

a.
le com­pe­ten­ze;
b.
la strut­tu­ra e il con­te­nu­to del si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne elet­tro­ni­co;
c.
i di­rit­ti di ac­ces­so;
d.
la co­mu­ni­ca­zio­ne dei da­ti;
e.
la pro­te­zio­ne dei da­ti e la si­cu­rez­za in­for­ma­ti­ca;
f.
l’ar­chi­via­zio­ne dei da­ti;
g.
le tas­se e i co­sti.
Art. 2 Scopo del sistema d’informazione elettronico  

Il si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne elet­tro­ni­co ser­ve al trat­ta­men­to dei da­ti di cui la Con­fe­de­ra­zio­ne, i Can­to­ni, gli isti­tu­ti, i la­bo­ra­to­ri e i cen­tri di de­ten­zio­ne di ani­ma­li da la­bo­ra­to­rio ne­ces­si­ta­no per ge­sti­re le au­to­riz­za­zio­ni de­gli espe­ri­men­ti su­gli ani­ma­li e dei cen­tri di de­ten­zio­ne di ani­ma­li da la­bo­ra­to­rio.

Art. 3 Definizioni  

1 Nel­la pre­sen­te or­di­nan­za per:

a.
isti­tu­to o la­bo­ra­to­rio s’in­ten­de un’uni­tà or­ga­niz­za­ti­va all’in­ter­no di un’uni­ver­si­tà, di un’in­du­stria o di un al­tro isti­tu­to di ri­cer­ca che ef­fet­tua espe­ri­men­ti su­gli ani­ma­li;
b.
ri­cer­ca­to­re s’in­ten­de ilcol­la­bo­ra­to­re di un isti­tu­to, di un la­bo­ra­to­rio o di un cen­tro di de­ten­zio­ne di ani­ma­li da la­bo­ra­to­rio.

2 La no­zio­ne di cen­tro di de­ten­zio­ne di ani­ma­li da la­bo­ra­to­rio è da in­ten­der­si se­con­do l’ar­ti­co­lo 2 ca­po­ver­so 3 let­te­ra m dell’or­di­nan­za del 23 apri­le 20082 sul­la pro­te­zio­ne de­gli ani­ma­li.

Sezione 2: Competenze

Art. 4 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria  

1 L’Uf­fi­cio fe­de­ra­le del­la si­cu­rez­za ali­men­ta­re e di ve­te­ri­na­ria (USAV) prov­ve­de al­lo svi­lup­po e al­la ge­stio­ne del si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne elet­tro­ni­co.3

2 Es­so:

a.
con­clu­de ac­cor­di con i for­ni­to­ri di pre­sta­zio­ni;
b.
con­clu­de ac­cor­di di uti­liz­za­zio­ne con i Can­to­ni;
c.
ema­na pre­scri­zio­ni tec­ni­che per l’uti­liz­zo del si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne elet­tro­ni­co;
d.
re­di­ge il pre­ven­ti­vo e il con­sun­ti­vo an­nua­li.

3 L’USAV4 è re­spon­sa­bi­le del ser­vi­zio spe­cia­liz­za­to e del si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne elet­tro­ni­co. Nel­lo spe­ci­fi­co adot­ta le mi­su­re ne­ces­sa­rie per l’eser­ci­zio del si­ste­ma e per ga­ran­ti­re la pro­te­zio­ne e la si­cu­rez­za dei da­ti.

3 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vi­go­re dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3789).

4 Nuo­va esp. giu­sta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vi­go­re dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3789). Di det­ta mod. é te­nu­to con­to in tut­to il pre­sen­te te­sto.

Art. 5 Servizio specializzato  

Al ser­vi­zio spe­cia­liz­za­to dell’USAV ad­det­to al si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne elet­tro­ni­co (ser­vi­zio spe­cia­liz­za­to) com­pe­to­no:

a.
il sup­por­to agli uten­ti del­le au­to­ri­tà can­to­na­li e del­le com­mis­sio­ni can­to­na­li per gli espe­ri­men­ti su­gli ani­ma­li;
b.
l’in­for­ma­zio­ne agli uten­ti in me­ri­to agli aspet­ti tec­ni­ci, al­le in­no­va­zio­ni e a even­tua­li mo­di­fi­che;
c.
gli ade­gua­men­ti tec­ni­ci e spe­cia­li­sti­ci e i mi­glio­ra­men­ti del si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne elet­tro­ni­co;
d.
il mi­glio­ra­men­to dell’in­ter­fac­cia me­dian­te te­sti espli­ca­ti­vi e mes­sag­gi del si­ste­ma de­sti­na­ti agli uten­ti;
e.
il coor­di­na­men­to e la sor­ve­glian­za de­gli in­ca­ri­chi af­fi­da­ti ai for­ni­to­ri di pre­sta­zio­ni;
f.
la ri­so­lu­zio­ne di gua­sti in col­la­bo­ra­zio­ne con i for­ni­to­ri di pre­sta­zio­ni;
g.
la con­ces­sio­ne e la ge­stio­ne dei di­rit­ti di ac­ces­so de­gli uten­ti;
h.
lo svol­gi­men­to di cor­si di for­ma­zio­ne.
Art. 6 Autorità cantonali  

1 Le au­to­ri­tà can­to­na­li ge­sti­sco­no i pro­pri da­ti e do­cu­men­ti e prov­ve­do­no af­fin­ché i da­ti ine­ren­ti al­le per­so­ne e al­le azien­de del lo­ro Can­to­ne sia­no esat­ti. Nel­lo spe­ci­fi­co ge­sti­sco­no i da­ti re­la­ti­vi agli uten­ti e li tra­smet­to­no al ser­vi­zio spe­cia­liz­za­to nel­la mi­su­ra in cui sia­no ne­ces­sa­ri per la con­ces­sio­ne dei di­rit­ti di ac­ces­so.

2 Es­se con­clu­do­no ac­cor­di di uti­liz­za­zio­ne con isti­tu­ti, la­bo­ra­to­ri, cen­tri di de­ten­zio­ne di ani­ma­li da la­bo­ra­to­rio e con i mem­bri del­le com­mis­sio­ni can­to­na­li per gli espe­ri­men­ti su­gli ani­ma­li. Gli ac­cor­di pre­ve­do­no in par­ti­co­la­re mi­su­re vol­te a ga­ran­ti­re la pro­te­zio­ne dei da­ti e la si­cu­rez­za in­for­ma­ti­ca.

Art. 7 Istituti, laboratori e centri di detenzione di animali da laboratorio  

Gli isti­tu­ti, i la­bo­ra­to­ri e i cen­tri di de­ten­zio­ne di ani­ma­li da la­bo­ra­to­rio con­clu­do­no ac­cor­di di uti­liz­za­zio­ne con i lo­ro col­la­bo­ra­to­ri. Gli ac­cor­di pre­ve­do­no in par­ti­co­la­re mi­su­re vol­te a ga­ran­ti­re la pro­te­zio­ne dei da­ti e la si­cu­rez­za in­for­ma­ti­ca.

Art. 8 Comitato misto  

1 Il co­mi­ta­to mi­sto è com­po­sto da tre rap­pre­sen­tan­ti dell’USAV e da tre rap­pre­sen­tan­ti dei Can­to­ni. Es­so è di­ret­to dall’USAV. Per il ri­ma­nen­te prov­ve­de au­to­no­ma­men­te al­la pro­pria or­ga­niz­za­zio­ne.

2 Es­so for­ni­sce con­su­len­za all’USAV su­gli aspet­ti tec­ni­ci dell’eser­ci­zio e dell’ul­te­rio­re svi­lup­po del si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne elet­tro­ni­co.

3 Es­so può as­se­gna­re in­ca­ri­chi al ser­vi­zio spe­cia­liz­za­to.

4 Può ri­cor­re­re a esper­ti ester­ni per la ri­so­lu­zio­ne di que­stio­ni spe­ci­fi­che.

Sezione 3: Struttura e contenuto del sistema d’informazione elettronico

Art. 9 Struttura del sistema d’informazione elettronico  

Il si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne elet­tro­ni­co com­pren­de mo­du­li per ge­sti­re:

a.
gli uten­ti;
b.
i da­ti re­la­ti­vi al­la for­ma­zio­ne, al per­fe­zio­na­men­to e all’ag­gior­na­men­to dei ri­cer­ca­to­ri;
c.
le fa­si del­la pro­ce­du­ra re­la­ti­va all’au­to­riz­za­zio­ne e al­la sor­ve­glian­za de­gli espe­ri­men­ti su­gli ani­ma­li;
d.
le fa­si del­la pro­ce­du­ra re­la­ti­va all’au­to­riz­za­zio­ne e al­la sor­ve­glian­za dei cen­tri di de­ten­zio­ne di ani­ma­li da la­bo­ra­to­rio, in­clu­sa l’au­to­riz­za­zio­ne sem­pli­fi­ca­ta per la pro­du­zio­ne di ani­ma­li ge­ne­ti­ca­men­te mo­di­fi­ca­ti me­dian­te me­to­di ri­co­no­sciu­ti;
e.
le fa­si del­la pro­ce­du­ra re­la­ti­va al­la no­ti­fi­ca di li­nee o cep­pi ani­ma­li con mu­ta­zio­ni pa­to­lo­gi­che;
f.
le fa­si del­la pro­ce­du­ra re­la­ti­va al­la re­da­zio­ne di rap­por­ti e al­la pub­bli­ca­zio­ne del­la sta­ti­sti­ca an­nua­le;
g.
il si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne e la gui­da del si­ste­ma;
h.
il si­ste­ma.
Art. 10 Contenuto del sistema d’informazione elettronico  

1 Il si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne elet­tro­ni­co con­tie­ne i se­guen­ti ge­ne­ri di da­ti:

a.
da­ti di ba­se re­la­ti­vi a per­so­ne, isti­tu­ti, la­bo­ra­to­ri e cen­tri di de­ten­zio­ne di ani­ma­li da la­bo­ra­to­rio: da­ti in­di­spen­sa­bi­li per ac­ce­de­re al si­ste­ma o per iden­ti­fi­ca­re per­so­ne, isti­tu­ti, la­bo­ra­to­ri e cen­tri di de­ten­zio­ne di ani­ma­li da la­bo­ra­to­rio;
b.
da­ti re­la­ti­vi all’ese­cu­zio­ne: do­man­de, au­to­riz­za­zio­ni, de­ci­sio­ni, rap­por­ti e no­ti­fi­che, even­tua­li ri­chie­ste di in­for­ma­zio­ni e ri­spo­ste for­ni­te nell’am­bi­to del­le pro­ce­du­re di au­to­riz­za­zio­ne e di sor­ve­glian­za de­gli espe­ri­men­ti su­gli ani­ma­li e dei cen­tri di de­ten­zio­ne di ani­ma­li da la­bo­ra­to­rio, de­ci­sio­ni sull’am­mis­si­bi­li­tà di li­nee o cep­pi ani­ma­li con mu­ta­zio­ni pa­to­lo­gi­che, do­cu­men­ti re­la­ti­vi al­la sor­ve­glian­za, cer­ti­fi­ca­ti at­te­stan­ti la for­ma­zio­ne, il per­fe­zio­na­men­to e l’ag­gior­na­men­to, non­ché rin­vii ad al­tre de­ci­sio­ni can­to­na­li ri­guar­dan­ti la spe­ri­men­ta­zio­ne ani­ma­le e i cen­tri di de­ten­zio­ne di ani­ma­li da la­bo­ra­to­rio;
c.
da­ti di si­ste­ma: da­ti che ser­vo­no al­la ge­stio­ne e all’ade­gua­men­to del si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne al­le esi­gen­ze dell’ese­cu­zio­ne: li­ste di ri­fe­ri­men­to, pro­fi­li, ma­te­ria­le in­for­ma­ti­vo, fra­si stan­dard, te­sti espli­ca­ti­vi e da­ti ana­lo­ghi.
d.
da­ti sto­ri­ciz­za­ti: da­ti che con­sen­to­no di rin­trac­cia­re nel si­ste­ma le mo­di­fi­che di una do­man­da, di un’au­to­riz­za­zio­ne, di una de­ci­sio­ne, di un rap­por­to, di una no­ti­fi­ca o dei ruo­li uten­te.

2 Le au­to­ri­tà can­to­na­li, i mem­bri del­le com­mis­sio­ni can­to­na­li per gli espe­ri­men­ti su­gli ani­ma­li e l’USAV pos­so­no in­se­ri­re an­no­ta­zio­ni in me­ri­to al­le sin­go­le que­stio­ni.

3 I da­ti con­te­nu­ti nel si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne elet­tro­ni­co so­no elen­ca­ti in mo­do esau­sti­vo nell’al­le­ga­to 1 nu­me­ro 5.

Sezione 4: Accesso al sistema d’informazione elettronico

Art. 11 Concessione dei diritti di accesso  

1 I di­rit­ti di ac­ces­so so­no di­sci­pli­na­ti nell’al­le­ga­to 1.

2 Le au­to­ri­tà can­to­na­li, gli isti­tu­ti, i la­bo­ra­to­ri e i cen­tri di de­ten­zio­ne di ani­ma­li da la­bo­ra­to­rio pre­sen­ta­no al ser­vi­zio spe­cia­liz­za­to un’ap­po­si­ta do­man­da di con­ces­sio­ne o di mo­di­fi­ca dei di­rit­ti di ac­ces­so me­dian­te il si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne elet­tro­ni­co.

Art. 12 Accesso ai dati di base mediante procedura di richiamo  

Pos­so­no ac­ce­de­re ai da­ti di ba­se me­dian­te pro­ce­du­ra di ri­chia­mo:

a.
i ri­cer­ca­to­ri;
b.
gli in­ca­ri­ca­ti del­la pro­te­zio­ne de­gli ani­ma­li in se­no agli isti­tu­ti, ai la­bo­ra­to­ri e ai cen­tri di de­ten­zio­ne di ani­ma­li da la­bo­ra­to­rio;
c.
i col­la­bo­ra­to­ri del­le au­to­ri­tà can­to­na­li;
d.
i mem­bri del­le com­mis­sio­ni can­to­na­li per gli espe­ri­men­ti su­gli ani­ma­li;
e.
i col­la­bo­ra­to­ri del ser­vi­zio spe­cia­liz­za­to.
Art. 13 Accesso ad altri dati con la procedura di richiamo  

1 I ri­cer­ca­to­ri han­no ac­ces­so at­tra­ver­so la pro­ce­du­ra di ri­chia­mo ai da­ti che han­no:

a.
in­se­ri­to per­so­nal­men­te nel si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne;
b.
ri­ce­vu­to dal­le au­to­ri­tà can­to­na­li o dal­le com­mis­sio­ni per gli espe­ri­men­ti su­gli ani­ma­li.

2 Gli in­ca­ri­ca­ti del­la pro­te­zio­ne de­gli ani­ma­li all’in­ter­no di isti­tu­ti, la­bo­ra­to­ri e cen­tri di de­ten­zio­ne di ani­ma­li da la­bo­ra­to­rio han­no ac­ces­so me­dian­te pro­ce­du­ra di ri­chia­mo ai da­ti che:

a.
han­no in­se­ri­to per­so­nal­men­te nel si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne;
b.
so­no ne­ces­sa­ri all’esple­ta­men­to del­le lo­ro man­sio­ni qua­li in­ca­ri­ca­ti del­la pro­te­zio­ne de­gli ani­ma­li.

3 I col­la­bo­ra­to­ri del­le au­to­ri­tà can­to­na­li han­no ac­ces­so me­dian­te pro­ce­du­ra di ri­chia­mo ai da­ti:

a.
che han­no in­se­ri­to per­so­nal­men­te nel si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne;
b.
rac­col­ti dal­la pro­pria uni­tà am­mi­ni­stra­ti­va nell’am­bi­to del­lo svol­gi­men­to dei com­pi­ti d’ese­cu­zio­ne;
c.
pro­ve­nien­ti da un’uni­tà am­mi­ni­stra­ti­va di­ver­sa dal­la pro­pria che:
1.
ri­guar­da­no per­so­ne, isti­tu­ti, la­bo­ra­to­ri o cen­tri di de­ten­zio­ne di ani­ma­li da la­bo­ra­to­rio, op­pu­re
2.5
han­no co­me og­get­to au­to­riz­za­zio­ni per espe­ri­men­ti su­gli ani­ma­li, per cen­tri di de­ten­zio­ne di ani­ma­li da la­bo­ra­to­rio o per la pro­du­zio­ne di ani­ma­li ge­ne­ti­ca­men­te mo­di­fi­ca­ti, com­pre­se le cor­ri­spon­den­ti do­man­de, pro­po­ste e rap­por­ti, op­pu­re
3.6
han­no co­me og­get­to de­ci­sio­ni su li­nee con mu­ta­zio­ni pa­to­lo­gi­che, com­pre­se le re­la­ti­ve no­ti­fi­che e pro­po­ste.

4 I mem­bri del­le com­mis­sio­ni can­to­na­li per gli espe­ri­men­ti su­gli ani­ma­li han­no ac­ces­so me­dian­te pro­ce­du­ra di ri­chia­mo ai da­ti:

a.
che han­no in­se­ri­to per­so­nal­men­te nel si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne;
b.
rac­col­ti dal­le ri­spet­ti­ve com­mis­sio­ni nell’am­bi­to del­lo svol­gi­men­to dei com­pi­ti d’ese­cu­zio­ne;
c.7
pro­ve­nien­ti da tut­ti i Can­to­ni, che han­no co­me og­get­to au­to­riz­za­zio­ni per espe­ri­men­ti su­gli ani­ma­li, per cen­tri di de­ten­zio­ne di ani­ma­li da la­bo­ra­to­rio o per la pro­du­zio­ne di ani­ma­li ge­ne­ti­ca­men­te mo­di­fi­ca­ti, com­pre­se le cor­ri­spon­den­ti do­man­de, pro­po­ste e rap­por­ti;
d.8
pro­ve­nien­ti da tut­ti i Can­to­ni, che han­no co­me og­get­to de­ci­sio­ni su li­nee con mu­ta­zio­ni pa­to­lo­gi­che, com­pre­se le re­la­ti­ve no­ti­fi­che e pro­po­ste.

5 I col­la­bo­ra­to­ri del ser­vi­zio spe­cia­liz­za­to han­no ac­ces­so me­dian­te pro­ce­du­ra di ri­chia­mo ai da­ti:

a.
che han­no in­se­ri­to per­so­nal­men­te nel si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne;
b.
re­la­ti­vi a de­ci­sio­ni del­le au­to­ri­tà can­to­na­li in ma­te­ria di espe­ri­men­ti su ani­ma­li o di cen­tri di de­ten­zio­ne di ani­ma­li da la­bo­ra­to­rio.

6 Gli am­mi­ni­stra­to­ri dell’USAV han­no ac­ces­so me­dian­te pro­ce­du­ra di ri­chia­mo a tut­ti i da­ti ne­ces­sa­ri per lo svol­gi­men­to dei lo­ro com­pi­ti, nel­lo spe­ci­fi­co ai da­ti di cui ne­ces­si­ta­no per for­ni­re sup­por­to agli uten­ti.

5 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vi­go­re dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3789).

6 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vi­go­re dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3789).

7 In­tro­dot­ta dal n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vi­go­re dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3789).

8 In­tro­dot­ta dal n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vi­go­re dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3789).

Art. 14 Interfaccia dati  

1 Gli isti­tu­ti, i la­bo­ra­to­ri e i cen­tri di de­ten­zio­ne di ani­ma­li da la­bo­ra­to­rio che di­spon­go­no di si­ste­mi d’in­for­ma­zio­ne pro­pri per la ge­stio­ne dei lo­ro espe­ri­men­ti su­gli ani­ma­li pos­so­no scam­bia­re da­ti con il si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne elet­tro­ni­come­dian­te un’in­ter­fac­cia si­cu­ra.

2 L’USAV con­clu­de con es­si ac­cor­di di uti­liz­za­zio­ne sul­lo scam­bio di da­ti. In que­sti ul­ti­mi so­no in par­ti­co­la­re pre­vi­ste mi­su­re vol­te a ga­ran­ti­re la pro­te­zio­ne dei da­ti e la si­cu­rez­za in­for­ma­ti­ca.

Sezione 5: Comunicazione di dati

Art. 15 Comunicazione di dati personali a terzi  

L’USAV può co­mu­ni­ca­re a ter­zi i da­ti per­so­na­li con­te­nu­ti nel si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne elet­tro­ni­co se sus­si­ste un’ap­po­si­ta ba­se le­ga­le o pre­vio con­sen­so de­gli in­te­res­sa­ti.

Art. 16 Pubblicazione di dati 9  

L’in­for­ma­zio­ne del pub­bli­co di cui all’ar­ti­co­lo 20a LPAn e la sta­ti­sti­ca de­gli espe­ri­men­ti su­gli ani­ma­li di cui all’ar­ti­co­lo 36 LPAn si fon­da­no sui da­ti con­te­nu­ti nel si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne elet­tro­ni­co.

9 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vi­go­re dal 1° mag. 2014 (RU 2013 3789).

Sezione 6: Protezione dei dati, sicurezza informatica e archiviazione

Art. 17 Protezione dei dati  

L’USAV e le au­to­ri­tà can­to­na­li prov­ve­do­no af­fin­ché le di­spo­si­zio­ni in ma­te­ria di pro­te­zio­ne dei da­ti sia­no ri­spet­ta­te. A tal fi­ne l’USAV ema­na un re­go­la­men­to sul trat­ta­men­to dei da­ti di­sci­pli­nan­te le ne­ces­sa­rie mi­su­re or­ga­niz­za­ti­ve e tec­ni­che.

Art. 18 Diritti degli interessati  

1 I di­rit­ti del­le per­so­ne i cui da­ti so­no trat­ta­ti nel si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne elet­tro­ni­co, in par­ti­co­la­re i di­rit­ti d’in­for­ma­zio­ne, di ret­ti­fi­ca e di can­cel­la­zio­ne dei da­ti, so­no ret­ti dal­la leg­ge fe­de­ra­le del 19 giu­gno 199210 sul­la pro­te­zio­ne dei da­ti.

2 Se un in­te­res­sa­to in­ten­de far va­le­re de­ter­mi­na­ti di­rit­ti, de­ve di­mo­stra­re la pro­pria iden­ti­tà e pre­sen­ta­re do­man­da scrit­ta all’au­to­ri­tà d’ese­cu­zio­ne del Can­to­ne di do­mi­ci­lio op­pu­re all’USAV.

3 L’au­to­ri­tà can­to­na­le e l’USAV si in­for­ma­no re­ci­pro­ca­men­te sul­le do­man­de per­ve­nu­te.

Art. 19 Rettifica dei dati  

L’isti­tu­to, il la­bo­ra­to­rio, il cen­tro di de­ten­zio­ne di ani­ma­li da la­bo­ra­to­rio o l’au­to­ri­tà che ha in­se­ri­to i da­ti nel si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne elet­tro­ni­co prov­ve­de al­la ret­ti­fi­ca dei da­ti ine­sat­ti.

Art. 20 Sicurezza informatica  

1 Le mi­su­re per ga­ran­ti­re la si­cu­rez­za in­for­ma­ti­ca si ba­sa­no sull’or­di­nan­za del 27 mag­gio 202011 sui ci­ber-ri­schi.12

2 L’USAV prov­ve­de af­fin­ché le di­spo­si­zio­ni con­cer­nen­ti la si­cu­rez­za in­for­ma­ti­ca sia­no in­te­gra­te ne­gli ac­cor­di di uti­liz­za­zio­ne con i Can­to­ni e con gli isti­tu­ti, i la­bo­ra­to­ri e i cen­tri di de­ten­zio­ne de­gli ani­ma­li da la­bo­ra­to­rio non­ché ne­gli ac­cor­di con i for­ni­to­ri di pre­sta­zio­ni.

3 I Can­to­ni prov­ve­do­no al­la si­cu­rez­za in­for­ma­ti­ca per quan­to con­cer­ne l’au­to­ri­tà can­to­na­le e i mem­bri del­la com­mis­sio­ne can­to­na­le per gli espe­ri­men­ti su­gli ani­ma­li.

11 RS 120.73

12 Nuo­vo te­sto giu­sta l’all. n. 28 dell’O del 24 feb. 2021, in vi­go­re dal 1° apr. 2021 (RU 2021 132).

Art. 21 Archiviazione e cancellazione dei dati  

1 L’ar­chi­via­zio­ne dei da­ti si ba­sa sul­le pre­scri­zio­ni del­la leg­ge del 26 giu­gno 199813 sull’ar­chi­via­zio­ne.

2 La di­stru­zio­ne dei da­ti av­vie­ne do­po al mas­si­mo 30 an­ni.

Sezione 7: Tasse e costi

Art. 22 Tasse  

Le tas­se per l’uti­liz­zo del si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne elet­tro­ni­co so­no di­sci­pli­na­te dall’ar­ti­co­lo 24b dell’or­di­nan­za del 30 ot­to­bre 198514 sul­le tas­se dell’Uf­fi­cio fe­de­ra­le di ve­te­ri­na­ria.

Art. 23 Costi per funzionalità specifiche di un Cantone  

I co­sti con­nes­si con le fun­zio­na­li­tà spe­ci­fi­che per un Can­to­ne del si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne elet­tro­ni­co so­no a ca­ri­co del Can­to­ne me­de­si­mo.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 24 Esecuzione  

Il Di­par­ti­men­to fe­de­ra­le dell’in­ter­no15 può ema­na­re pre­scri­zio­ni ese­cu­ti­ve.

15 La de­si­gna­zio­ne dell’uni­tà am­mi­ni­stra­ti­va è sta­ta adat­ta­ta in ap­pli­ca­zio­ne dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sul­le pub­bli­ca­zio­ni uf­fi­cia­li (RU 2004 4937), con ef­fet­to dal 1° gen. 2013.

Art. 25 Modifica del diritto vigente  

La mo­di­fi­ca del di­rit­to vi­gen­te è di­sci­pli­na­ta nell’al­le­ga­to 2.

Art. 26 Entrata in vigore  

1 Fat­to sal­vo il ca­po­ver­so 2, la pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 1° gen­na­io 2011.

2 En­tra­no in vi­go­re il 1° gen­na­io 2012:

a.
l’ar­ti­co­lo 22;
b.
l’ar­ti­co­lo 24b dell’or­di­nan­za del 30 ot­to­bre 198516 sul­le tas­se dell’Uf­fi­cio fe­de­ra­le di ve­te­ri­na­ria nel­la ver­sio­ne dell’al­le­ga­to 2 ci­fra 2 del­la pre­sen­te or­di­nan­za.

Allegato 1 17

17 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3789).

(art. 10 cpv. 3 e art. 11)

Contenuto del sistema d’informazione elettronico e diritti di accesso

1. Ruolo degli utenti

DCD

Direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio

CU

Capounità di un istituto o di un laboratorio

RE

Responsabile d’esperimento in un istituto o in un laboratorio

PE

Persona che esegue gli esperimenti su animali in un istituto o in un laboratorio

IPA

Incaricato centrale della protezione degli animali di un servizio sovraordinato preposto a diversi istituti, laboratori o centri di detenzione di animali da laboratorio

ILPA

Incaricato locale della protezione degli animali di un istituto, laboratorio o centro di detenzione di animali da laboratorio

CO-CT

Collaboratore dell’autorità cantonale che si occupa dell’esecuzione delle disposizioni sulla sperimentazione animale previste nella legislazione sulla protezione degli animali

CO-COM

Membro della commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali

CO-USAV

Collaboratore dell’USAV che si occupa dell’alta vigilanza nell’ambito della sperimentazione animale

AS

Persona che ha il ruolo di amministratore del sistema d’informazione elettronico

2. Fonti dei dati

IST

Inserimento manuale da parte di CU, RE, PE, IPA o ILPA

Importazione, tramite un’interfaccia sicura, dai sistemi d’informazione di istituti o di laboratori

CD

Inserimento manuale da parte di DCD, IPA o ILPA

Importazione, tramite un’interfaccia sicura, dai sistemi d’informazione dei centri di detenzione degli animali da laboratorio

CT

Inserimento manuale da parte di CO-CT

COM

Inserimento manuale da parte di CO-COM

USAV

Inserimento manuale da parte di CO-USAV

SISTEMA

Generato dal sistema

3. Diritti di accesso

3.1 Si distinguono i diritti di accesso seguenti:

W
Diritto di lettura e diritti completi di modifica (incluse la generazione e la cancellazione) nell’intero ambito di competenza
R
Diritto di lettura, ma nessun diritto di modifica nell’intero ambito di competenza
Nessun accesso

3.2 I diritti di accesso dipendono:

dall’ambito di competenza dell’utente;
dall’oggetto a cui si intende accedere;
dallo stato di trattamento dell’oggetto.

3.3 Gli ambiti di competenza sono stabiliti nel modo seguente:

Utente

Ambito di competenza

Tutti

i dati inseriti dall’utente medesimo
i dati che concernono lʼutente

DCD

il proprio centro di detenzione di animali da laboratorio

le persone all’interno di tale centro

le autorizzazioni per gli esperimenti sugli animali che si trovano nel centro di detenzione di animali da laboratorio

CU

gli esperimenti in quanto CU

le persone del proprio istituto o laboratorio

le proprie linee o ceppi animali nel centro di detenzione di animali da laboratorio, qualora il DCD conceda questi diritti

RE

i propri esperimenti

le proprie linee o ceppi animali nel centro di detenzione di animali da laboratorio, qualora il DCD conceda questi diritti

PE

gli esperimenti ai quali collabora

IPA

le persone e gli esperimenti negli istituti, laboratori e centri di detenzione di animali da laboratorio di sua competenza, nell’ambito dei diritti stabiliti dall’istituto, dal laboratorio o dal centro di detenzione di animali da laboratorio

ILPA

le persone e gli esperimenti nell’istituto, nel laboratorio o nel centro di detenzione di animali da laboratorio

CO-CT

il proprio Cantone, eccetto i settori di competenza di istituti, laboratori e centri di detenzione di animali da laboratorio

le persone, gli istituti, i laboratori e i centri di detenzione di tutta la Svizzera

CO-COM

il proprio Cantone, eccetto i settori di competenza di istituti, laboratori, centri di detenzione di animali da laboratorio e dei Cantoni

settore della formazione, del perfezionamento e dell’aggiornamento se la commissione per gli esperimenti sugli animali partecipa alla sua gestione

CO-USAV

l’intera Svizzera, eccetto i settori di competenza di istituti, laboratori, centri di detenzione di animali da laboratorio e dei Cantoni

le persone, gli istituti, i laboratori e i centri di detenzione di animali da laboratorio di tutta la Svizzera

le specifiche impostazioni del sistema di un Cantone o di un istituto

AS

tutti i dati del sistema d’informazione elettronico

3.4 Per quanto riguarda i singoli oggetti, i diritti di accesso sono stabiliti alla cifra 5.

3.5 A seconda dello stato di elaborazione dei singoli oggetti si applicano i diritti di accesso seguenti:

per un oggetto in fase di allestimento solo l’istituto, il laboratorio o il centro di detenzione di animali da laboratorio ha i diritti di lettura e modifica;
se un oggetto viene trasmesso ufficialmente al Cantone, l’istituto, il laboratorio o il centro di detenzione di animali da laboratorio perde i propri diritti di modifica e l’autorità cantonale acquisisce i diritti di lettura e modifica nei limiti di cui al numero 5;
se l’autorità cantonale ha emesso una decisione in merito all’oggetto o ha inoltrato un rapporto, l’USAV acquisisce i diritti di lettura e modi­fica nei limiti di cui al numero 5.

4. Liste di riferimento (art. 10 cpv. 1 lett. c)

Le liste di riferimento sono liste di nozioni impiegate nell’ambito delle diverse funzionalità del sistema per garantire l’utilizzo uniforme dei termini.

Il sistema contiene le seguenti liste di riferimento:

fornitori registrati;
centri di detenzione di animali da laboratorio autorizzati, inclusi i luoghi in cui sono detenuti gli animali;
linee animali, ceppi animali, specie animali e gruppi di animali;
settori specializzati;
elenchi di Paesi;
lista di direttive;
lista degli uffici veterinari cantonali, inclusi gli indirizzi e altri recapiti.

5. Diritti di accesso dei diversi utenti ai dati del sistema d’informazione elettronico

Le persone che hanno diritti di modifica durante una determinata fase di elaborazione possono accedere al sistema contemporaneamente o una dopo l’altra. Le relative norme tecniche sono indicate nello stesso sistema d’informazione elettronico.

Oggetto

Provenienza dei dati

Direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio

Capounità

Responsabile d’esperimento

Persona che esegue gli esperimenti su animali

Incaricato centrale della protezione degli animali

Incaricato locale della protezione degli animali

Collaboratore del Cantone

Membro della commissione per gli esperimenti sugli animali

Collaboratore USAV

Amministratore del sistema

5.1

Dati relativi all’istituto, al laboratorio o al centro di detenzione di animali da laboratorio (art. 10 cpv. 1 lett. a)

5.1.1

Nome, indirizzo, lingua, telefono, fax, e-mail, n. RIS secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera c dell’ordinanza del 30 giugno 199318 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti

IST, CD, CT

W

W

R

R

R

R

W

R

W

W

5.2

Dati relativi a persone (art. 10 cpv. 1 lett. a)

5.2.1

Cognome, nome, numero dell’ufficio, tel.,
fax, cellulare, e-mail

IST, CD, CT

W

W

R19

R

R

W

W

R

W

W

5.2.2

Appartenenza all’istituto, al laboratorio o al centro di detenzione di animali da laboratorio e ruolo subordinato di collaboratori nel proprio settore di competenza

IST, CD, CT

W

W

R

R

R

W

W

R

W

W

5.3

Dati relativi alle autorizzazioni di esperimenti sugli animali (art. 10 cpv. 1 lett. b e cpv. 2)

5.3.1

Allestimento della domanda (modulo A; allegati inclusi)
da parte dell’istituto o del laboratorio

IST

W

W

W

R20

W

5.3.2

Presentazione della domanda all’autorità cantonale

IST

W

W21

5.3.3

Domanda presentata all’autorità cantonale (modulo A; allegati inclusi)

CT

R

R

R

R

R

W22

5.3.4

Inserimento di annotazioni del CO-CT

CT

W

5.3.5

Domande dell’autorità cantonale o della commissione per gli esperimenti su animali (commissione) relative al
modulo A

CT, COM

W

W23

5.3.6

Risposte dell’istituto o del laboratorio alle domande sul modulo A

IST

W

W

W

R

W

R

R

5.3.7

Esame della domanda da parte della commissione (allegati inclusi)

CT

W

R

5.3.8

Inserimento di annotazioni del CO-COM

COM

W

5.3.9

Proposta di decisione della commissione sottoposta all’autorità cantonale (allegati inclusi)

COM

R

W

5.3.10

Redazione della decisione sull’esperimento su animali da parte dell’autorità cantonale (modulo B; allegati inclusi)

CT

W

5.3.11

Notifica della decisione sull’esperimento su animali (modulo B; allegati inclusi e proposta della Commissione per gli esperimenti su animali)

CT

R

R

R

R

R

R

W24

R25

R

5.3.12

Inserimento di annotazioni del CO-USAV

USAV

W

5.4

Dati relativi alle autorizzazioni di centri di detenzione di animali da laboratorio (CD) e alle autorizzazioni semplificate per la produzione di animali geneticamente modificati mediante metodi riconosciuti (art. 10 cpv. 1 lett. b e cpv. 2)

5.4.1

Allestimento della domanda da parte del CD (allegati inclusi)

CD

W

R

W

5.4.2

Presentazione della domanda all’autorità cantonale

CD

W

W26

5.4.3

Domanda presentata all’autorità cantonale (allegati inclusi)

CD

R

R

R

R

R

5.4.4

Inserimento di annotazioni del CO-CT

CT

W

5.4.5

Redazione da parte dell’autorità cantonale della decisione concernente la domanda del CD (allegati inclusi)

CT

W

5.4.6

Notifica da parte del CT della decisione sulla domanda del CD (allegati inclusi)

CT

R

R

R

W27

R28

R

5.4.7

Inserimento di annotazioni del CO-USAV

USAV

W

5.5

Dati relativi alla decisione sull’ammissibilità di linee e ceppi con mutazioni patologiche (art. 10 cpv. 1 lett. b e cpv. 2)

5.5.1

Allestimento della notifica delle linee e dei ceppi animali con mutazioni patologiche da parte dell’istituto o del laboratorio (allegati inclusi)

CD, IST

W

W

W

W

W

5.5.2

Presentazione della notifica all’autorità cantonale

CD

W

W

W29

5.5.3

Notifica presentata all’autorità cantonale (allegati inclusi)

CD

R

R

R

R

R

R

R

5.5.4

Inserimento di annotazioni del CO-CT

CT

W

-

5.5.5

Domande dell’autorità cantonale o della commissione
sulla notifica

CT, COM

W

W30

5.5.6

Risposte dell’istituto, del laboratorio o del centro di detenzione di animali da laboratorio alle domande

CD, IST

W

W

W

W

R

W

R

R

5.5.7

Esame della notifica da parte della commissione (allegati inclusi)

CT

W

R

5.5.8

Proposta di decisione della commissione sottoposta all’autorità cantonale (allegati inclusi)

COM

R

W

5.5.9

Redazione da parte dell’autorità cantonale della decisione sull’ammissibilità delle linee e ceppi animali con mutazioni patologiche (allegati inclusi)

CT

W

5.5.10

Notifica della decisione (allegati inclusi e proposta della Commissione per gli esperimenti su animali)

CT

R

R

R

R

R

R

W31

R32

R

5.5.11

Inserimento di annotazioni del CO-USAV

USAV

W

5.6

Dati relativi alla sorveglianza degli esperimenti sugli animali e dei centri di detenzione degli animali da laboratorio (art. 10 cpv. 1 lett. b e cpv. 2)

5.6.1

Pianificazione dell’ispezione (data, ispettori, aziende, ecc.)

CT

W

R33

5.6.2

Rapporto d’ispezione con le lacune riscontrate (allegati inclusi)

CT, COM

R

R

R

R

R

W

W

5.6.3

Inserimento di annotazioni del CO-CT

CT

W

5.6.4

Decisione

CT

R

R

R

R

R

R

W

R

R

5.6.5

Dati sulla formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento (allegati inclusi)

IST, CD, CT

W

W

W

W

R

W

W

R

W

R

5.6.6

Verifica / approvazione dei certificati di formazione, perfezionamento e aggiornamento

CT

R

R

R

R

R

R

W

R

R

5.7

Dati provenienti dai rapporti sugli esperimenti sugli animali (art. 10 cpv. 1 lett. b e cpv. 2)

5.7.1

Bozza di rapporto dell’istituto o del laboratorio (modulo C; allegati inclusi)

IST

W

W

W

R

W

5.7.2

Presentazione del rapporto all’autorità cantonale

IST

W

W

5.7.3

Rapporto presentato all’autorità cantonale (modulo C; allegati inclusi)

IST

R

R

R

R

R

R

R

5.7.4

Inserimento di annotazioni del CO-CT

CT

W

5.7.5

Domande dell’autorità cantonale

CT

W

5.7.6

Correzione del rapporto da parte dell’istituto, del laboratorio o del centro di detenzione di animali da laboratorio

IST

W

W

W

R

W

R

R

5.7.7

Correzioni statistiche da parte del CO-CT

CT

R

R

R

R

R

R

R

W

5.7.8

Approvazione ed eventuale correzione del rapporto da parte dell’autorità cantonale

CT

R

R

R

R

R

R

W

R

R

5.7.9

Inserimento di annotazioni del CO-USAV

USAV

W

5.7.10

Correzioni statistiche da parte del CO-USAV

USAV

R

R

R

R

R

R

R

R

W

5.8

Dati provenienti dai rapporti sui centri di detenzione di animali da laboratorio (art. 10 cpv. 1 lett. b e cpv. 2)

5.8.1

Bozza di rapporto del centro di detenzione di animali da laboratorio (allegati inclusi)

CD

W

W

W

R

W

5.8.2

Presentazione del rapporto all’autorità cantonale

CD

W

W

5.8.3

Rapporto presentato all’autorità cantonale (allegati inclusi)

CD

R

R

R

R

R

R

R

5.8.4

Domande dell’autorità cantonale

CT

W

5.8.5

Correzione del rapporto da parte del centro di detenzione di animali da laboratorio

CD

W

W

W

R

W

R

R

5.8.6

Correzioni statistiche da parte del CO-CT

CT

R

R

R

R

R

R

R

W

5.8.7

Approvazione ed eventuale correzione del rapporto da parte dell’autorità cantonale

CT

R

R

R

R

R

R

W

R

R

5.8.8

Correzioni statistiche da parte del CO-USAV

USAV

R

R

R

R

R

R

R

R

W

5.9

Scheda tecnica per linee geneticamente modificate e ceppi con mutazioni patologiche (art. 10 cpv. 1 lett. b)

5.9.1

Redazione della scheda tecnica

CD, IST

W

W

W

R

W

5.9.2

Presentazione della copia della scheda tecnica unitamente alla domanda, al rapporto o alla notifica

CD

W

W

R

R

R

W

R

R

R

5.10

Varie (art. 10 cpv. 1 lett. c e d)

5.10.1

Compendi statistici, interrogazioni preparate

USAV, SISTEMA

R

R

W

5.10.2

Dati relativi alle spese e alla fatturazione

CT

W

5.10.3

Dati sulle impostazioni del sistema

CT, USAV

W

W

5.10.4

Gestione degli indirizzi (centro di detenzione di animali da laboratorio, fornitori, ecc.)

CT, USAV

R

W

5.10.5

Gestione delle specie, delle linee e dei ceppi animali

USAV

W

5.10.6

Messaggi di errore (Event Log)

SISTEMA

R

5.10.7

Dati storicizzati

SISTEMA

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

5.10.8

Impostazione dei parametri

SISTEMA

W

5.10.9

Aggiornamento della guida del sistema e dei messaggi
di errore

SISTEMA

W

5.10.10

Aggiornamento delle versioni linguistiche

SISTEMA

W

5.10.11

Interrogazione della banca dati

Tutti

W

5.10.12

Liste di riferimento

IST, CT, USAV

R

R

R

R

R

R

R

R

W

18 RS 431.903

19 Diritto di lettura per i propri dati, diritto di modifica nei campi del numero dell’ufficio, del telefono, del fax e del cellulare.

20 A seconda dell’istituto o del laboratorio è obbligatorio o facoltativo che l’incaricato centrale della protezione degli animali controlli e commenti le domande di eseguire esperimenti sugli animali.

21 A seconda dell’istituto o del laboratorio, anche l’incaricato locale della protezione degli animali può presentare la domanda all’autorità cantonale.

22 Il Cantone ha un diritto di modifica soltanto in alcuni campi a contenuto tecnico, in modo da poter apportare le necessarie correzioni: tipo di domanda, codice di provenienza degli animali, dati statistici (scopo dellʼesperimento, correlazione con malattie, rapporto con le disposizioni legali).

23 A seconda del Cantone, i membri della commissione per gli esperimenti su animali possono inviare in maniera autonoma domande agli istituti o ai laboratori.

24 Diritto di lettura per tutti i Cantoni.

25 Diritto di lettura per tutte le commissioni per gli esperimenti su animali.

26 A seconda dell’istituto o del laboratorio, anche l’incaricato locale della protezione degli animali può presentare la domanda all’autorità cantonale.

27 Diritto di lettura per tutti i Cantoni.

28 Diritto di lettura per tutte le commissioni per gli esperimenti su animali.

29 A seconda dell’istituto o del laboratorio, anche l’incaricato locale della protezione degli animali può presentare la domanda all’autorità cantonale.

30 A seconda del Cantone, i membri della commissione per gli esperimenti su animali possono inviare in maniera autonoma domande agli istituti o ai laboratori.

31 Diritto di lettura per tutti i Cantoni.

32 Diritto di lettura per tutte le commissioni per gli esperimenti su animali.

33 A seconda del Cantone, i membri della commissione per gli esperimenti su animali hanno un diritto di lettura per i documenti dell’ispezione.

Allegato 2

(art. 25)

Modifica del diritto vigente

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

...34

34 Le mod. possono essere consultate alla RU 20103953.

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