Ordinanza
concernente il sistema d’informazione elettronico
per la gestione degli esperimenti sugli animali
(OGEA)
del 1° settembre 2010 (Stato 1° aprile 2021)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 32 capoverso 1 della legge del 16 dicembre 20051 sulla protezione degli animali (LPAn),
ordina:
1 RS 455
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
1 La presente ordinanza disciplina l’esercizio del sistema d’informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali (denominato qui di seguito «sistema d’informazione elettronico»).
2 Essa comprende in particolare disposizioni riguardanti:
- a.
- le competenze;
- b.
- la struttura e il contenuto del sistema d’informazione elettronico;
- c.
- i diritti di accesso;
- d.
- la comunicazione dei dati;
- e.
- la protezione dei dati e la sicurezza informatica;
- f.
- l’archiviazione dei dati;
- g.
- le tasse e i costi.
Art. 2 Scopo del sistema d’informazione elettronico
Il sistema d’informazione elettronico serve al trattamento dei dati di cui la Confederazione, i Cantoni, gli istituti, i laboratori e i centri di detenzione di animali da laboratorio necessitano per gestire le autorizzazioni degli esperimenti sugli animali e dei centri di detenzione di animali da laboratorio.
Art. 3 Definizioni
1 Nella presente ordinanza per:
- a.
- istituto o laboratorio s’intende un’unità organizzativa all’interno di un’università, di un’industria o di un altro istituto di ricerca che effettua esperimenti sugli animali;
- b.
- ricercatore s’intende ilcollaboratore di un istituto, di un laboratorio o di un centro di detenzione di animali da laboratorio.
2 La nozione di centro di detenzione di animali da laboratorio è da intendersi secondo l’articolo 2 capoverso 3 lettera m dell’ordinanza del 23 aprile 20082 sulla protezione degli animali.
2 RS 455.1
Sezione 2: Competenze
Art. 4 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria
1 L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) provvede allo sviluppo e alla gestione del sistema d’informazione elettronico.3
2 Esso:
- a.
- conclude accordi con i fornitori di prestazioni;
- b.
- conclude accordi di utilizzazione con i Cantoni;
- c.
- emana prescrizioni tecniche per l’utilizzo del sistema d’informazione elettronico;
- d.
- redige il preventivo e il consuntivo annuali.
3 L’USAV4 è responsabile del servizio specializzato e del sistema d’informazione elettronico. Nello specifico adotta le misure necessarie per l’esercizio del sistema e per garantire la protezione e la sicurezza dei dati.
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3789).
4 Nuova esp. giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3789). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 5 Servizio specializzato
Al servizio specializzato dell’USAV addetto al sistema d’informazione elettronico (servizio specializzato) competono:
- a.
- il supporto agli utenti delle autorità cantonali e delle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali;
- b.
- l’informazione agli utenti in merito agli aspetti tecnici, alle innovazioni e a eventuali modifiche;
- c.
- gli adeguamenti tecnici e specialistici e i miglioramenti del sistema d’informazione elettronico;
- d.
- il miglioramento dell’interfaccia mediante testi esplicativi e messaggi del sistema destinati agli utenti;
- e.
- il coordinamento e la sorveglianza degli incarichi affidati ai fornitori di prestazioni;
- f.
- la risoluzione di guasti in collaborazione con i fornitori di prestazioni;
- g.
- la concessione e la gestione dei diritti di accesso degli utenti;
- h.
- lo svolgimento di corsi di formazione.
Art. 6 Autorità cantonali
1 Le autorità cantonali gestiscono i propri dati e documenti e provvedono affinché i dati inerenti alle persone e alle aziende del loro Cantone siano esatti. Nello specifico gestiscono i dati relativi agli utenti e li trasmettono al servizio specializzato nella misura in cui siano necessari per la concessione dei diritti di accesso.
2 Esse concludono accordi di utilizzazione con istituti, laboratori, centri di detenzione di animali da laboratorio e con i membri delle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali. Gli accordi prevedono in particolare misure volte a garantire la protezione dei dati e la sicurezza informatica.
Art. 7 Istituti, laboratori e centri di detenzione di animali da laboratorio
Gli istituti, i laboratori e i centri di detenzione di animali da laboratorio concludono accordi di utilizzazione con i loro collaboratori. Gli accordi prevedono in particolare misure volte a garantire la protezione dei dati e la sicurezza informatica.
Art. 8 Comitato misto
1 Il comitato misto è composto da tre rappresentanti dell’USAV e da tre rappresentanti dei Cantoni. Esso è diretto dall’USAV. Per il rimanente provvede autonomamente alla propria organizzazione.
2 Esso fornisce consulenza all’USAV sugli aspetti tecnici dell’esercizio e dell’ulteriore sviluppo del sistema d’informazione elettronico.
3 Esso può assegnare incarichi al servizio specializzato.
4 Può ricorrere a esperti esterni per la risoluzione di questioni specifiche.
Sezione 3: Struttura e contenuto del sistema d’informazione elettronico
Art. 9 Struttura del sistema d’informazione elettronico
Il sistema d’informazione elettronico comprende moduli per gestire:
- a.
- gli utenti;
- b.
- i dati relativi alla formazione, al perfezionamento e all’aggiornamento dei ricercatori;
- c.
- le fasi della procedura relativa all’autorizzazione e alla sorveglianza degli esperimenti sugli animali;
- d.
- le fasi della procedura relativa all’autorizzazione e alla sorveglianza dei centri di detenzione di animali da laboratorio, inclusa l’autorizzazione semplificata per la produzione di animali geneticamente modificati mediante metodi riconosciuti;
- e.
- le fasi della procedura relativa alla notifica di linee o ceppi animali con mutazioni patologiche;
- f.
- le fasi della procedura relativa alla redazione di rapporti e alla pubblicazione della statistica annuale;
- g.
- il sistema d’informazione e la guida del sistema;
- h.
- il sistema.
Art. 10 Contenuto del sistema d’informazione elettronico
1 Il sistema d’informazione elettronico contiene i seguenti generi di dati:
- a.
- dati di base relativi a persone, istituti, laboratori e centri di detenzione di animali da laboratorio: dati indispensabili per accedere al sistema o per identificare persone, istituti, laboratori e centri di detenzione di animali da laboratorio;
- b.
- dati relativi all’esecuzione: domande, autorizzazioni, decisioni, rapporti e notifiche, eventuali richieste di informazioni e risposte fornite nell’ambito delle procedure di autorizzazione e di sorveglianza degli esperimenti sugli animali e dei centri di detenzione di animali da laboratorio, decisioni sull’ammissibilità di linee o ceppi animali con mutazioni patologiche, documenti relativi alla sorveglianza, certificati attestanti la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento, nonché rinvii ad altre decisioni cantonali riguardanti la sperimentazione animale e i centri di detenzione di animali da laboratorio;
- c.
- dati di sistema: dati che servono alla gestione e all’adeguamento del sistema d’informazione alle esigenze dell’esecuzione: liste di riferimento, profili, materiale informativo, frasi standard, testi esplicativi e dati analoghi.
- d.
- dati storicizzati: dati che consentono di rintracciare nel sistema le modifiche di una domanda, di un’autorizzazione, di una decisione, di un rapporto, di una notifica o dei ruoli utente.
2 Le autorità cantonali, i membri delle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali e l’USAV possono inserire annotazioni in merito alle singole questioni.
3 I dati contenuti nel sistema d’informazione elettronico sono elencati in modo esaustivo nell’allegato 1 numero 5.
Sezione 4: Accesso al sistema d’informazione elettronico
Art. 11 Concessione dei diritti di accesso
1 I diritti di accesso sono disciplinati nell’allegato 1.
2 Le autorità cantonali, gli istituti, i laboratori e i centri di detenzione di animali da laboratorio presentano al servizio specializzato un’apposita domanda di concessione o di modifica dei diritti di accesso mediante il sistema d’informazione elettronico.
Art. 12 Accesso ai dati di base mediante procedura di richiamo
Possono accedere ai dati di base mediante procedura di richiamo:
- a.
- i ricercatori;
- b.
- gli incaricati della protezione degli animali in seno agli istituti, ai laboratori e ai centri di detenzione di animali da laboratorio;
- c.
- i collaboratori delle autorità cantonali;
- d.
- i membri delle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali;
- e.
- i collaboratori del servizio specializzato.
Art. 13 Accesso ad altri dati con la procedura di richiamo
1 I ricercatori hanno accesso attraverso la procedura di richiamo ai dati che hanno:
- a.
- inserito personalmente nel sistema d’informazione;
- b.
- ricevuto dalle autorità cantonali o dalle commissioni per gli esperimenti sugli animali.
2 Gli incaricati della protezione degli animali all’interno di istituti, laboratori e centri di detenzione di animali da laboratorio hanno accesso mediante procedura di richiamo ai dati che:
- a.
- hanno inserito personalmente nel sistema d’informazione;
- b.
- sono necessari all’espletamento delle loro mansioni quali incaricati della protezione degli animali.
3 I collaboratori delle autorità cantonali hanno accesso mediante procedura di richiamo ai dati:
- a.
- che hanno inserito personalmente nel sistema d’informazione;
- b.
- raccolti dalla propria unità amministrativa nell’ambito dello svolgimento dei compiti d’esecuzione;
- c.
- provenienti da un’unità amministrativa diversa dalla propria che:
- 1.
- riguardano persone, istituti, laboratori o centri di detenzione di animali da laboratorio, oppure
- 2.5
- hanno come oggetto autorizzazioni per esperimenti sugli animali, per centri di detenzione di animali da laboratorio o per la produzione di animali geneticamente modificati, comprese le corrispondenti domande, proposte e rapporti, oppure
- 3.6
- hanno come oggetto decisioni su linee con mutazioni patologiche, comprese le relative notifiche e proposte.
4 I membri delle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali hanno accesso mediante procedura di richiamo ai dati:
- a.
- che hanno inserito personalmente nel sistema d’informazione;
- b.
- raccolti dalle rispettive commissioni nell’ambito dello svolgimento dei compiti d’esecuzione;
- c.7
- provenienti da tutti i Cantoni, che hanno come oggetto autorizzazioni per esperimenti sugli animali, per centri di detenzione di animali da laboratorio o per la produzione di animali geneticamente modificati, comprese le corrispondenti domande, proposte e rapporti;
- d.8
- provenienti da tutti i Cantoni, che hanno come oggetto decisioni su linee con mutazioni patologiche, comprese le relative notifiche e proposte.
5 I collaboratori del servizio specializzato hanno accesso mediante procedura di richiamo ai dati:
- a.
- che hanno inserito personalmente nel sistema d’informazione;
- b.
- relativi a decisioni delle autorità cantonali in materia di esperimenti su animali o di centri di detenzione di animali da laboratorio.
6 Gli amministratori dell’USAV hanno accesso mediante procedura di richiamo a tutti i dati necessari per lo svolgimento dei loro compiti, nello specifico ai dati di cui necessitano per fornire supporto agli utenti.
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3789).
6 Introdotto dal n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3789).
7 Introdotta dal n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3789).
8 Introdotta dal n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3789).
Art. 14 Interfaccia dati
1 Gli istituti, i laboratori e i centri di detenzione di animali da laboratorio che dispongono di sistemi d’informazione propri per la gestione dei loro esperimenti sugli animali possono scambiare dati con il sistema d’informazione elettronicomediante un’interfaccia sicura.
2 L’USAV conclude con essi accordi di utilizzazione sullo scambio di dati. In questi ultimi sono in particolare previste misure volte a garantire la protezione dei dati e la sicurezza informatica.
Sezione 5: Comunicazione di dati
Art. 15 Comunicazione di dati personali a terzi
L’USAV può comunicare a terzi i dati personali contenuti nel sistema d’informazione elettronico se sussiste un’apposita base legale o previo consenso degli interessati.
Art. 16 Pubblicazione di dati 9
L’informazione del pubblico di cui all’articolo 20a LPAn e la statistica degli esperimenti sugli animali di cui all’articolo 36 LPAn si fondano sui dati contenuti nel sistema d’informazione elettronico.
9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2013 3789).
Sezione 6: Protezione dei dati, sicurezza informatica e archiviazione
Art. 17 Protezione dei dati
L’USAV e le autorità cantonali provvedono affinché le disposizioni in materia di protezione dei dati siano rispettate. A tal fine l’USAV emana un regolamento sul trattamento dei dati disciplinante le necessarie misure organizzative e tecniche.
Art. 18 Diritti degli interessati
1 I diritti delle persone i cui dati sono trattati nel sistema d’informazione elettronico, in particolare i diritti d’informazione, di rettifica e di cancellazione dei dati, sono retti dalla legge federale del 19 giugno 199210 sulla protezione dei dati.
2 Se un interessato intende far valere determinati diritti, deve dimostrare la propria identità e presentare domanda scritta all’autorità d’esecuzione del Cantone di domicilio oppure all’USAV.
3 L’autorità cantonale e l’USAV si informano reciprocamente sulle domande pervenute.
10 RS 235.1
Art. 19 Rettifica dei dati
L’istituto, il laboratorio, il centro di detenzione di animali da laboratorio o l’autorità che ha inserito i dati nel sistema d’informazione elettronico provvede alla rettifica dei dati inesatti.
Art. 20 Sicurezza informatica
1 Le misure per garantire la sicurezza informatica si basano sull’ordinanza del 27 maggio 202011 sui ciber-rischi.12
2 L’USAV provvede affinché le disposizioni concernenti la sicurezza informatica siano integrate negli accordi di utilizzazione con i Cantoni e con gli istituti, i laboratori e i centri di detenzione degli animali da laboratorio nonché negli accordi con i fornitori di prestazioni.
3 I Cantoni provvedono alla sicurezza informatica per quanto concerne l’autorità cantonale e i membri della commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali.
11 RS 120.73
12 Nuovo testo giusta l’all. n. 28 dell’O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 132).
Sezione 7: Tasse e costi
Art. 22 Tasse
Le tasse per l’utilizzo del sistema d’informazione elettronico sono disciplinate dall’articolo 24b dell’ordinanza del 30 ottobre 198514 sulle tasse dell’Ufficio federale di veterinaria.
14 RS 916.472
Art. 23 Costi per funzionalità specifiche di un Cantone
I costi connessi con le funzionalità specifiche per un Cantone del sistema d’informazione elettronico sono a carico del Cantone medesimo.
Sezione 8: Disposizioni finali
Art. 24 Esecuzione
Il Dipartimento federale dell’interno15 può emanare prescrizioni esecutive.
15 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013.
Art. 25 Modifica del diritto vigente
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato 2.
Art. 26 Entrata in vigore
1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.
2 Entrano in vigore il 1° gennaio 2012:
- a.
- l’articolo 22;
- b.
- l’articolo 24b dell’ordinanza del 30 ottobre 198516 sulle tasse dell’Ufficio federale di veterinaria nella versione dell’allegato 2 cifra 2 della presente ordinanza.
16 RS 916.472
Allegato 1 1717 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3789).
17 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3789).