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Art. 135 Danni conseguenti ad attività di servizio
1 La Confederazione risponde, senza riguardo alla colpa, del danno causato illecitamente a terzi da militari o dalla truppa: - a.
- nell’esercizio di un’attività militare particolarmente pericolosa o
- b.
- nell’esercizio di un’altra attività di servizio.
2 La Confederazione non risponde per quanto provi che il danno è stato causato da forza maggiore o da colpa della parte lesa o di un terzo. 3 Quando la fattispecie implica una responsabilità disciplinata da altre disposizioni, queste sono applicabili alla responsabilità della Confederazione. 4 La parte lesa non può far valere alcuna pretesa nei confronti del militare che ha causato il danno.
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Art. 136 Danni conseguenti ad attività fuori del servizio
La Confederazione risponde per i danni inevitabili a terreni e cose, connessi direttamente alle attività fuori del servizio della truppa o delle associazioni e società militari, sempre che tali danni non siano assicurabili.
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Art. 137 Proprietà dei militari
1 Il militare assume personalmente il danno derivante dalla perdita e dal danneggiamento delle cose di sua proprietà. La Confederazione gli versa un’equa indennità se il danno è stato causato da un incidente di servizio o direttamente dall’esecuzione di un ordine. 2 In caso di colpa personale, l’indennità può essere adeguatamente ridotta. A tal fine si valuterà anche se l’uso o il fatto di portar seco l’oggetto privato era richiesto dal servizio.
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Art. 138 Regresso dopo risarcimento
Risarcito il danno, la Confederazione ha diritto di regresso contro i militari che hanno causato il danno intenzionalmente o per negligenza grave.
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Art. 139 Responsabilità dei militari
1 I militari rispondono del danno che causano direttamente alla Confederazione violando intenzionalmente o per grave negligenza il loro obbligo di servizio. 2 I militari sono responsabili del loro equipaggiamento personale, come pure del materiale affidato loro in servizio, e rispondono della sua perdita e danneggiamento. Non ne rispondono se provano di non aver causato il danno violando intenzionalmente o per grave negligenza il loro obbligo di servizio. La stessa responsabilità incombe ai militari incaricati dell’organizzazione del servizio del materiale o del controllo del materiale. 3 Il contabile e gli organi che lo controllano sono responsabili del servizio di commissariato, del denaro loro affidato e del suo impiego conforme alle prescrizioni e rispondono dei danni in questi ambiti. Non ne rispondono se provano di non aver causato il danno violando intenzionalmente o per grave negligenza il loro obbligo di servizio.
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Art. 140 Responsabilità delle formazioni
1 Le formazioni sono responsabili del materiale dell’esercito loro affidato. Rispondono della perdita e del danneggiamento ove non si possa individuare il responsabile. Non ne rispondono invece se provano che non vi è stata colpa da parte di un loro militare.277 2 A copertura del danno può essere trattenuta una parte del soldo.
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Art. 141 Principi in materia di responsabilità
1 Sono applicabili per analogia gli articoli 42, 43 capoverso 1, 44 capoverso 1, 45 a 47, 49, 50 capoverso 1 e 51 a 53 del Codice delle obbligazioni278. 2 Nello stabilire le indennità che devono essere versate dai militari è tenuto inoltre equamente conto del genere del servizio, nonché della condotta militare e della situazione finanziaria del responsabile. 3 Nello stabilire le indennità che devono essere versate dalle formazioni è tenuto inoltre equamente conto del genere del servizio e delle circostanze particolari.
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Art. 142 Disposizioni procedurali 279
1 La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968280 sulla procedura amministrativa. Le spese della procedura di prima istanza sono a carico della Confederazione; gli esborsi possono tuttavia essere addebitati alla parte soccombente. 2 La decisione in merito alla responsabilità delle formazioni (art. 140) è presa nell’ambito di una procedura semplificata. 3 Il Consiglio federale designa le autorità competenti conformemente alla presente legge per la decisione di prima istanza in merito a pretese litigiose di natura patrimoniale e amministrativa avanzate dalla Confederazione o contro di essa. 4 Le decisioni di queste autorità possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale.281
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Art. 143 Prescrizione 282
1 La pretesa di risarcimento contro la Confederazione si prescrive secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni283 sugli atti illeciti. È considerata azione ai sensi dell’articolo 135 numero 2 del Codice delle obbligazioni anche la richiesta scritta di risarcimento presentata al DDPS. 2 La pretesa della Confederazione contro un militare o contro una formazione si prescrive in tre anni dal giorno in cui la Confederazione ha avuto conoscenza del danno e del responsabile, ma comunque in dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato. 3 Se il fatto dannoso commesso dal responsabile costituisce un fatto punibile, la pretesa della Confederazione si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell’azione penale. Se la prescrizione dell’azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, la pretesa si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza. 4 Il diritto di regresso della Confederazione contro un militare si prescrive in tre anni dal riconoscimento o dall’accertamento con forza di giudicato della responsabilità della Confederazione, ma comunque in dieci anni o, in caso di morte di una persona o di lesione corporale, in 20 anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato. 282 Nuovo testo giusta l’all. n. 6 della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 20185343; FF 2014 211). 283 RS 220
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