1" />
Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Regolamento
di servizio dell’esercito
(RSE)1

del 22 giugno 1994 (Stato 1° gennaio 2018)

1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7383).

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 150 capoverso 2 della legge militare del 3 febbraio 19952,3

decreta:

2 RS 510.10

3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729).

Capitolo 1: Introduzione

1 Scopo

Il regolamento di servizio:

a.4
stabilisce i principi generali per la condotta, l’istruzione, l’educazione e l’andamento del servizio;
b.
determina i diritti e gli obblighi dei militari;
c.
fornisce un’informazione di base e ragguaglia sulle relazioni tra i vari ambiti importanti per i militari.

4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729).

2 Campo d’applicazione

1 Il regolamento di servizio è vincolante per tutti i militari in servizio e per le persone soggette all’obbligo di leva durante il reclutamento. Al servizio di promovimento della pace si applica inoltre l’allegato 2.5

2 Fuori del servizio, il regolamento di servizio si applica ai militari quando adem­piono obblighi di servizio o quando portano l’uniforme.

3 Per il personale militare, il regolamento di servizio è applicabile durante il servi­zio.6 Fuori del servizio, si applica quando devono essere adem­piti obblighi di servi­zio o quando si porta l’uniforme.

47

5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7383).

6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729).

7 Abrogato dal n. I dell’O del 22 nov. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7383).

3 Definizioni

1 È militare chiunque sia reclutato e dichiarato abile al servizio, fino a quando sia prosciolto dall’obbligo di prestare servizio militare. Sono militari anche i membri del personale militare.8

2 I generi di servizio sono:

a.
il servizio d’istruzione: segnatamente il servizio prestato in scuole, corsi di formazione, corsi, esercizi e rapporti;
b.
il servizio di promovimento della pace: il servizio prestato volontariamente in operazioni di mantenimento della pace in ambito internazionale sulla base di un mandato dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) o dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE);
c.
il servizio d’appoggio: il servizio prestato per assistere le autorità civili in com­piti d’importanza nazionale nei casi in cui i mezzi civili non sono più sufficienti, come pure per incrementare la prontezza dell’esercito e per l’aiuto in caso di catastrofe all’estero;
d.
il servizio attivo: il servizio prestato nel servizio di difesa nazionale per respin­gere una minaccia proveniente dall’esterno nonché il servizio prestato nel servizio d’ordine destinato a far fronte a gravi minacce interne. 9

3 Il periodo di servizio è quello in cui i militari sono in servizio. Esso comincia all’inizio del viaggio d’entrata in servizio e termina alla fine del viaggio che segue il licenziamento. Comprende il tempo di lavoro, il riposo e il tempo libero. Sono con­siderati tempo libero l’uscita e il congedo.

4 Per ragioni pratiche, il presente regolamento usa le forme maschili, come «il mili­tare», «il comandante», ecc.; esse comprendono però sia i militari donne che i mili­tari uomini.

8 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729).

9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729).

Capitolo 2: Principi

Conformemente all’articolo 2 della Costituzione federale10, la Confederazione Sviz­zera tutela la libertà e i diritti del Popolo e salvaguarda l’indipendenza e la sicurezza del Paese. Promuove in modo sostenibile la comune prosperità, la coesione interna e la pluralità culturale del Paese. Provvede ad assicurare per quanto possibile pari opportunità ai cittadini. Si impegna per la conservazione duratura delle basi naturali della vita e per un ordine internazionale giusto e pacifico.

La politica di sicurezza è un ambito della politica globale e come tale persegue i medesimi obiettivi. Il suo obiettivo è proteggere dalle minacce e dai pericoli la capacità di agire, l’autodeterminazione e l’integrità della Svizzera e della sua popolazione, come pure le loro basi esistenziali, nonché fornire un contributo alla stabilità e alla pace al di là delle frontiere nazionali.

Per adempiere i suoi compiti di politica di sicurezza la Svizzera dispone degli strumenti seguenti: politica estera, esercito, protezione della popolazione, Servizio delle attività informative, polizia, politica economica, Amministrazione delle dogane e servizio civile.

Nel quadro della politica di sicurezza l’esercito assume un’importanza centrale.11

10 RS 101

11 Nuovo testo della parte introduttiva giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7383).

4 Compiti dell’esercito12

12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7383).

1 L’esercito ha il compito di:

a.
contribuire a prevenire la guerra e a mantenere la pace;
b.
difendere il Paese e la sua popolazione;
c.
salvaguardare la sovranità sullo spazio aereo svizzero;
d.
coadiuvare le autorità civili in Svizzera qualora i loro mezzi non siano più sufficienti;
e.
coadiuvare le autorità civili all’estero nel proteggere persone e oggetti degni di particolare protezione e nell’assistenza umanitaria;
f.
contribuire a promuovere la pace nel contesto internazionale.

2 A favore delle autorità civili e di terzi l’esercito può inoltre:

a.
mettere a disposizione mezzi militari per attività civili o fuori del servizio;
b.
prestare aiuto spontaneo con truppe in servizio d’istruzione e formazioni di professionisti per la gestione di eventi imprevedibili.

5 13

13 Abrogato dal n. I dell’O del 22 nov. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7383).

6 Subordinazione dell’esercito al potere civile

Conformemente alla Costituzione e alla legge, l’esercito è subordinato al potere civi­le. L’autorità suprema dalla quale esso dipende in ogni circostanza è il Consiglio federale. Sono salve le decisioni che, in virtù della Costituzione o della legge, spetta­no all’Assemblea federale.

7 Giuramento14

14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7383).

1 Le truppe chiamate al servizio attivo sono giurate. I militari confermano così la loro volontà di adempiere gli obblighi militari.

2 I militari prestano giuramento o fanno promessa solenne.

3 All’atto del giuramento un membro di un’autorità civile o un comandante rappresenta il Consiglio federale.

4 Il rappresentante del Consiglio federale o il comandante della truppa chiamata a prestare giuramento legge il messaggio del Consiglio federale che motiva la chiamata al servizio attivo.

5 Successivamente, il rappresentante del Consiglio federale pronuncia la formula del giuramento, ripetuta frase per frase dalla truppa che presta giuramento.

8 Giuramento/Promessa solenne

«Giuro/Prometto solennemente:

di servire la Confederazione Svizzera con tutte le mie forze;
di difendere con coraggio i diritti e la libertà del popolo svizzero;
di adempiere i miei obblighi anche con il sacrificio della vita;
di rimanere fedele alla mia truppa e ai miei camerati;
di rispettare le norme del diritto internazionale bellico.»

Capitolo 3: Condotta e comando

L’esercito è un’istituzione grande e multiforme. Esso può adempiere il suo compito fondamentale – difendere, proteggere, aiutare – solo se tutte le sue forze collabo­rano. Truppe con istruzione ed equipaggiamento diversi, nonché specialisti, devono svolgere missioni particolari e collaborare per perseguire lo scopo comune. L’eser­cito ha quindi bisogno di un’efficiente organizzazione di comando. Esso è articolato in formazioni e organizzato gerarchicamente.

L’ordine e l’obbedienza sono le espressioni più evidenti del comando militare. Comandare significa, anche in caso di un evento reale, molto più che semplicemente impartire ordini. Chi comanda deve stabilire obiettivi, prendere decisioni e attribuire compiti. Gli organi di comando devono anche elaborare le informazioni ricevute e trasmetterle in modo appropriato. Devono coordinare e controllare l’attività dei subordinati e collaborare con gli organi dello stesso livello. Devono motivare i loro subordinati, provvedere al loro benessere e impedire o comporre i dissidi interni. Ad ogni livello, il diritto e il dovere di comandare sono vincolati alla responsabilità.

Anche dai subordinati si esige più della semplice obbedienza. Nel quadro del loro compito, devono agire in modo disciplinato, autonomo e responsabile. Devono informare i superiori e i camerati e collaborare con loro in modo efficace.

Nell’esercito, tutti i capi sono al tempo stesso dei subordinati. Anche chi dà ordini è tenuto all’obbedienza. Ciò vale anche per il generale, che è responsabile nei con­fronti del Parlamento e del Consiglio federale. In tutti i gradi della gerarchia milita­re, la disciplina e l’autonomia sono tanto necessari quanto la volontà e la capacità di lavorare insieme.

Nelle formazioni sono raggruppati cittadine e cittadini di origine, età, istruzione, abitudini di vita e interessi diversi. Li riunisce il compito comune. È possibile adem­piere tale compito solo se i singoli formano una comunità unita per realizzarlo.

Sezione 1: Principi del comando

9 Comando

1 Comandare significa dirigere l’azione dei subordinati per conseguire uno scopo comune.

2 I risultati ottenuti da una formazione militare risultano dalla collaborazione dei singoli secondo un determinato piano. Nell’ambiente militare, comandare significa dunque, in particolare, convincere ognuno ad impiegare tutte le proprie forze per l’adempimento comune del compito, in caso di evento reale anche sacrificando la propria vita.

10 Condurre mediante obiettivi 15

15 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971).

I capi stabiliscono gli obiettivi da realizzare. Essi lasciano ai subordinati la maggior libertà possibile nella scelta dei mezzi. Tale libertà è limitata solo dalla necessità di salvaguardare la coesione dell’insieme.

11 Riflessione e impegno

1 Condurre mediante obiettivi esige dai capi coraggio, fiducia e rispetto per la libertà d’azione dei subordinati.16

2 Questo modo di comando esige dai subordinati riflessione attiva e prontezza ad agire autonomamente e con iniziativa al servizio del compito da adempiere.

16 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971).

12 Responsabilità

1 I superiori portano la responsabilità di una tempestiva attribuzione di compiti ade­guati alla situazione. Essi stabiliscono i compiti solo dopo averne valutato le conse­guenze. Sotto questo profilo, tengono conto delle capacità dei loro subordinati.

2 Nel preparare le sue decisioni, il superiore può consultare i subordinati. Tuttavia, ne è responsabile soltanto lui.

3 I superiori controllano se gli obiettivi stabiliti sono realizzati.

4 I superiori sono responsabili del benessere e della sicurezza dei loro subordinati. Essi non li espongono a rischi e pericoli inutili.

5 Anche i subordinati, a tutti i livelli, portano responsabilità. Nel quadro della libertà d’azione loro accordata, essi sono responsabili dell’esecuzione di un compito.

13 Disciplina

1 La realizzazione degli obiettivi presuppone da parte di tutti i militari di una mede­sima formazione un comportamento disciplinato. Disciplina significa che il singolo militare deve mirare in primo luogo all’adempimento del compito comune, dando il meglio di sé e lasciando in secondo piano i propri desideri e interessi personali.

2 La disciplina raggiunge la sua massima efficacia quando è associata ad iniziativa e ad autonomia.

14 Informazione

1 Per poter adempiere gli scopi della formazione cui appartengono, i subordinati devono conoscere le intenzioni del loro superiore. Il superiore coglie quindi ogni occa­sione propizia per informare. Nel limite del possibile, egli rende note le riflessioni che lo hanno indotto alla sua decisione. Tale informazione è tanto più importante quanto più il superiore conta sull’autonomia e sull’iniziativa di ognuno dei suoi su­bordinati.

2 I subordinati informano spontaneamente il loro superiore su fatti che potrebbero essere importanti per l’esecuzione del compito. Tale informazione è particolarmente importante quando le loro conoscenze tecniche e specialistiche possono essere determinanti per il successo del compito affidato alla formazione.

3 Ogni militare si sforza di procurarsi le informazioni importanti per l’adempimento del suo compito.

15 Comunicazione

I compiti assegnati a una formazione sono spesso difficili e complessi. Essi possono venire risolti solo se i membri della formazione s’informano reciprocamente e per­manentemente sul loro lavoro. Una comunicazione regolare contribuisce in maniera determinante a far sì che ognuno possa identificarsi con il suo compito e dare il meglio di sé. Essa crea tra superiori e subordinati quella fiducia che, in caso di urgenza e in condizioni difficili, consente di operare mediante ordini e istruzioni con­cisi.

16 Valore dell’esempio personale

Condurre presuppone autorità. Questa risulta in particolare dalla credibilità tecnica e personale dei superiori. I superiori conducono in primo luogo mediante il loro esem­pio personale. Essi incarnano la disciplina e l’impegno, ed esercitano in tal modo un effetto educativo sui loro subordinati.17

17 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729).

17 Spirito di corpo e lavoro

I contatti tra superiori e subordinati sono caratterizzati da rispetto reciproco. Supe­riori e subordinati hanno fiducia gli uni negli altri e s’impegnano insieme per raffor­zare lo spirito di corpo e la capacità di lavoro della loro formazione. La certezza di poter contare sugli altri agevola l’adempimento degli obblighi e la realizzazione dell’obiettivo comune.

Sezione 2: Struttura del comando

18 Gerarchia delle formazioni

1 L’esercito è articolato in formazioni ed è organizzato gerarchicamente. Le forma­zioni possono essere raggruppate in funzione del compito. A tal fine i rapporti di subordinazione possono subire modifiche.18

2 Le formazioni dei vari livelli sono indicate qui appresso (in ordine ascendente):

nucleo

gruppo

sezione

unità (compagnia, batteria, colonna, squadriglia)

corpo di truppa (battaglione, gruppo, squadra, comando)

Grande Unità (brigata, comando della polizia militare, Forze terrestri, Forze aeree, divisione territoriale).19 20

18 Secondo e terzo per. introdotti dal n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729).

19 Nuovo testo dell’ultima riga giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7383).

20 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971).

19 Ordinamento del comando

1 L’ordinamento del comando disciplina i rapporti di subordinazione. Esso costitui­sce il presupposto per il successo della condotta della truppa.

2 Chi è a capo di una formazione è il superiore di tutti i militari della formazione, inclusi quelli che gli sono subordinati temporaneamente.

3 Tutti i militari devono sapere a chi sono subordinati e come sono regolate le responsabilità.

20 Via di servizio

1 La via di servizio risulta dall’ordinamento del comando. Essa collega i singoli livelli di comando, senza ometterne alcuno.

2 Gli ordini, gli annunci, le proposte e le richieste passano per la via di servizio. Comunicazioni destinate alla reciproca informazione e a stabilire relazioni dirette non sono vincolate alla via di servizio.

3 Accanto alla via di servizio normale vi sono vie di servizio tecniche.

4 Se la mancanza di tempo o altre ragioni impongono deroghe alla via di servizio, le istanze omesse devono essere informate al più presto.

5 Per le questioni di carattere personale i militari possono rivolgersi direttamente al loro comandante, al medico di truppa o al cappellano militare.

21 Ordini e obbedienza

1 I superiori e i loro aiuti di comando hanno il diritto e l’obbligo d’impartire ordini per quanto riguarda gli affari di servizio. I subordinati sono tenuti all’obbedienza.

2 I superiori provvedono perché gli ordini siano eseguiti, indipendentemente dal fatto che essi siano stati impartiti da loro stessi o da istanze superiori.

3 I superiori rispettano le sfere di responsabilità dei loro subordinati e non le limi­tano senza ragioni imperative.

4 I militari che svolgono la loro attività in ambiti particolari hanno la competenza d’impartire ordini nella misura in cui l’esecuzione del loro compito lo esiga. Questo vale in particolare per:

a.
gli insegnanti nei confronti degli allievi;
b.
i superiori tecnici nei confronti dei subordinati tecnici;
c.
gli organi militari di polizia e di controllo, per l’esecuzione immediata del loro compito.

5 Se vengono a mancare il superiore e il suo sostituto, il militare più idoneo, d’intesa con i camerati, assume immediatamente il comando fino a quando il comandante superiore prenda nuove disposizioni.

6 Il subordinato che non ha capito quanto ci si aspetta da lui chiede le spiegazioni necessarie.

7 Quando un nuovo ordine contraddice un ordine precedente, il subordinato rende attento il superiore su tale contraddizione. Egli esegue tuttavia il nuovo ordine se il superiore lo conferma.

8 Qualora sia necessario, i subordinati possono derogare a un ordine se le circo­stanze siano considerevolmente mutate rispetto al momento in cui esso è stato impartito, il collegamento con il superiore sia stato interrotto ed essi non possano assumersi la responsabilità di attendere. Tuttavia, essi continuano ad agire secondo l’intenzione del superiore e lo informano non appena possibile.

Sezione 3: Truppa e quadri

22 Ordine gerarchico e gradi

1 I militari sono ordinati gerarchicamente secondo la loro istruzione militare e la lo­ro funzione. Tale ordine gerarchico comprende un certo numero di gradi.

2 A parità di grado, il rango nell’ordine gerarchico è determinato dall’anzianità di servizio. In caso di uguale anzianità di servizio, è determinante la data di nascita.

3 Ordinamento del comando e ordine gerarchico non devono necessariamente coin­cidere. In casi eccezionali è possibile che militari di grado superiore siano subordi­nati a militari di grado inferiore.

4 I militari di grado superiore che nel contempo non sono anche capi non hanno la competenza d’impartire ordini nelle sfere di comando altrui. In caso d’infrazioni all’ordine militare hanno tuttavia il diritto e l’obbligo d’impartire ordini per ristabi-lirlo.

5 I gradi della truppa sono:

recluta

soldato

appuntato

appuntato capo.21

6 Gli ufficiali e i sottufficiali formano i quadri.

7 I gradi dei sottufficiali sono:

caporale

sergente

sergente capo

sergente maggiore sottufficiali superiori

furiere

sergente maggiore capo

aiutante sottufficiale

aiutante di stato maggiore

aiutante maggiore

aiutante capo.22

8 I gradi degli ufficiali sono:

tenente ufficiali subalterni

primo tenente

capitano capitani

maggiore ufficiali superiori

tenente colonnello

colonnello

brigadiere alti ufficiali superiori

divisionario

comandante di corpo

generale comandante in capo dell’esercito

21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729).

22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729).

23 Sottufficiali

1 I sottufficiali sono i superiori più vicini alla truppa. A seconda del grado, possono comandare gruppi, essere stretti collaboratori del caposezione o del comandante oppure essere impiegati in uno stato maggiore o in qualità di specialisti.23

2 I sottufficiali hanno la propria sfera di competenza e di responsabilità. Sono, in particolare, responsabili dell’istruzione all’uso delle armi, degli apparecchi e dei vei­coli nonché dell’educazione.24

3 I militari di truppa che esercitano funzioni di sottufficiale sono considerati quadri.25

23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729).

24 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729).

25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7383).

24 Ufficiali

1 Gli ufficiali portano la responsabilità del comando, dell’istruzione e dell’edu­cazione nonché dell’impiego delle formazioni.26

2 Gli ufficiali comandano le formazioni a partire dal livello di sezione. Possono essere impiegati negli stati maggiori o essere addetti a compiti particolari come spe­cialisti.

3 I sottufficiali, gli appuntati capi, gli appuntati e i soldati con conoscenze tecniche particolari possono, se necessario, svolgere funzioni d’ufficiale ed essere nominati ufficiali specialisti.27

26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729).

27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729).

25 Comandanti

1 I comandanti comandano le formazioni, a partire dal livello d’unità, nell’impiego e nell’istruzione.

2 Sono responsabili della prontezza di base e prontezza all’impiego28 della loro forma­zione.

3 Provvedono a un’ampia informazione dei loro subordinati, anche in questioni con­cernenti la politica di sicurezza e la difesa nazionale.

4 Valutano le prestazioni dei quadri e della truppa.

5 Pianificano la sostituzione dei quadri ed esaminano i candidati che entrano in linea di conto.

6 Dispongono del potere disciplinare.

7 Svolgono i compiti fuori del servizio vincolati al loro comando.

28 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

26 Membri degli stati maggiori

1 Gli ufficiali di stato maggiore, i capiservizio e gli altri aiuti di comando sono mem­bri degli stati maggiori. Appoggiano i loro comandanti nei compiti di comando e sorvegliano l’esecuzione degli ordini.

2 I membri degli stati maggiori ricevono dai loro comandanti sfere di competenze proprie. Nell’ambito delle competenze loro accordate, agiscono in modo indipen­dente ed emanano i relativi ordini e istruzioni. Dirigono l’istruzione tecnica e con­trollano, sotto il profilo tecnico e materiale, la prontezza di base e prontezza all’impiego delle forma­zioni.

3 Gli ufficiali di stato maggiore generale dirigono l’attività di stato maggiore negli stati maggiori delle Grandi Unità.

27 Personale militare29

29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729).

1 Il personale militare comprende i militari di professione (ufficiali di professione, sottufficiali di professione e soldati di professione) e i militari a contratto tempora­neo (ufficiali a contratto temporaneo, sottufficiali a contratto temporaneo e soldati a contratto temporaneo).

2 Il personale militare è impiegato nei settori dell’istruzione, dell’educazione, della condotta e dell’impiego.

3 Nelle scuole, gli ufficiali di professione e i sottufficiali di professione assumono la responsabilità dell’istruzione, dell’educazione e del comando. Possono essere appoggiati da militari a contratto temporaneo e da insegnanti specialisti.

4 Gli ufficiali sono istruiti soprattutto da ufficiali di professione e da ufficiali a con­tratto temporaneo, mentre i sottufficiali e la truppa sono istruiti da sottufficiali di professione e da sottufficiali a contratto temporaneo.

5 Il personale militare incorporato come il resto dei militari in stati maggiori e unità, vi presta servizio militare alle medesime condizioni degli altri mili­tari.

Sezione 4: L’unità e i suoi quadri

28 L’unità

1 L’unità (compagnia, batteria, colonna, squadriglia) è, di regola, la comunità opera­tiva e di vita sociale dei militari.

2 Normalmente, l’unità si compone di diverse sezioni, a loro volta suddivise in gruppi.

3 Lo spirito di corpo dei quadri è d’importanza decisiva per l’unità.

29 Sottufficiali dell’unità30

30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729).

1 I caporali comandano gruppi in determinati settori di servizio specialistici.

2 I sergenti sono i capigruppo. Sono responsabili della prontezza di base e della prontezza all’impiego del loro gruppo.

3 I sergenti capi sono sostituti dei capisezione.

4 I sergenti maggiori sono sottufficiali tecnici e specialisti in particolari settori di servizio specialistici.

5 Il furiere in quanto furiere d’unità dirige, per incarico del comandante, il servizio del commissariato dell’unità. È in particolare responsabile:

a.
della contabilità;
b.
dell’ordinario della truppa;
c.
degli alloggi.

6 Il sergente maggiore capo in quanto sergente maggiore d’unità dirige, per incarico del comandante, importanti settori dell’andamento del servizio. È in particolare responsabile:

a.
del controllo degli effettivi;
b.
del servizio interno;
c.
dell’immagazzinamento e della manutenzione del materiale e delle muni­zioni;
d.
dell’organizzazione degli alloggi della truppa.

7 L’aiutante sottufficiale è il capo della sezione logistica o il capo della sezione del picchetto incidenti.

8 Il furiere d’unità, il sergente maggiore d’unità, il capo della sezione logistica e il capo della sezione del picchetto incidenti sono collaboratori diretti del comandante d’unità.

30 Ufficiali subalterni dell’unità

1 Gli ufficiali subalterni sono gli ufficiali più vicini alla truppa. Conducono la loro sezione mediante l’esempio personale e, in caso d’impiego, condividono gli sforzi e i pericoli della loro truppa.

2 Essi sono responsabili della prontezza di base e prontezza all’impiego della loro sezione.

3 Dirigono l’istruzione e l’educazione nella loro sezione.31

4 Per incarico del comandante, svolgono compiti particolari.

31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729).

31 Comandante d’unità

1 Il comandante d’unità dirige la sua unità nell’impiego e nell’istruzione.

2 È responsabile della prontezza di base e prontezza all’impiego della sua unità.

3 Promuove e rafforza la fiducia e lo spirito di corpo della sua unità ed è responsa­bile dell’informazione completa dei suoi subordinati.

4 Si occupa dei militari della sua unità. Questi possono rivolgersi a lui anche fuori del servizio.

Capitolo 4: Istruzione ed educazione militare 32

32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729).

L’istruzione e l’educazione militari hanno lo scopo di preparare i militari alla guerra e ad affrontare altre situazioni di crisi. Di regola, l’istruzione e l’educazione sono concomitanti. L’istruzione è finalizzata al raggiungimento di conoscenze e capacità specifiche. L’educazione influisce sul comportamento e sui valori.33

L’istruzione e l’educazione devono permettere ai quadri e alla truppa di prestare ser­vizio anche sotto pesanti pressioni. Le esigenze sono perciò elevate.34 Talvolta devono giungere ai limiti del sopportabile. Un elevato livello d’istruzione e il successo degli sforzi comuni favoriscono la fiducia nelle proprie capacità e nel sostegno che può essere atteso da camerati e superiori.

L’istruzione e l’educazione militari si rivolgono ad adulti. Esse si fondano sul rispetto reciproco tra insegnanti e allievi. I superiori e gli insegnanti incoraggiano l’iniziativa e provvedono a creare buone condizioni. La responsabilità individuale e la collaborazione attiva degli allievi contribuiscono al successo.35

Le conoscenze militari e civili si completano reciprocamente. Il nostro esercito di milizia si giova spesso delle conoscenze acquisite nella vita civile; inversamente, molti profittano nella loro attività civile delle esperienze e conoscenze acquisite durante il servizio militare.

33 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729).

34 Nuovo testo del primo e secondo per. giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729).

35 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729).

32 Scopo dell’istruzione e dell’educazione militari36

36 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729).

Scopo dell’istruzione e dell’educazione militari è l’attitudine ad adempiere i compiti affidati all’esercito, in tempo di guerra e in altre situazioni di crisi anche con il sacri­ficio della vita.

33 Istruzione ed educazione militari del singolo37

37 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729).

1 L’istruzione e l’educazione militari promuovono e rafforzano nei militari:

a.
la disciplina, ma anche la capacità di agire con spirito d’iniziativa e in maniera autonoma. La disciplina e l’iniziativa sono comportamenti che devono completarsi nell’adempimento dei compiti militari;
b.
la capacità d’integrarsi e di collaborare nella formazione;
c.
una buona capacità di resistenza.

2 L’istruzione militare procura solide conoscenze militari e destrezza, anche in con­dizioni difficili.

3 L’educazione militare rafforza attitudini indispensabili in ogni comunità militare, quali:

a.
la camerateria;
b.
la fiducia nel comando;
c.
l’attività nell’interesse della formazione.

34 Istruzione delle formazioni

1 L’istruzione militare del singolo sfocia nell’istruzione della formazione.38 Le forma­zioni minori (gruppo, sezione e unità) costituiscono vere e proprie comunità operative. Esse adempiono i loro compiti nell’ambito di formazioni più grandi.

2 L’istruzione deve permettere a una formazione di:

a.
adempiere con successo i compiti che le sono affidati, anche in condizioni dif­ficili;
b.
collaborare efficacemente con altre formazioni.

3 Le attitudini acquisite dai militari durante l’istruzione individuale sono messe in pratica nell’istruzione in formazione, che esige molto dai quadri. Ne risulta per la truppa un’attività d’intensità variabile.

38 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729).

35 L’istruzione durante i diversi servizi

1 I servizi militari svolti in tempo di pace sono in gran parte servizi d’istruzione. Ne fanno parte le scuole reclute, le scuole per i quadri, i corsi di ripetizione e i corsi per i quadri.

2 I soldati e i superiori ricevono l’istruzione di base nelle scuole reclute e nelle scuole per i quadri. Tale istruzione comprende l’istruzione individuale e l’istruzione in formazione ai livelli inferiori.

3 I corsi di ripetizione e i corsi per i quadri sono destinati a rinfrescare e a comple­tare le conoscenze e le capacità specifiche nelle diverse funzioni. Tuttavia, l’elemen­­to principale dei corsi di ripetizione è costituito dagli esercizi in formazione e dalla collaborazione dei servizi tecnici. Quadri e truppe devono adempiere i loro compiti in condizioni il più possibile vicine alla realtà.

4 Anche nel servizio di promovimento della pace, nel servizio d’appoggio e nel ser­vizio attivo, l’istruzione e l’educazione del singolo e della formazione vengono approfondite in funzione dell’impiego previsto.39

5 In tutti i servizi, l’istruzione dei quadri è un presupposto importante per il successo dell’istruzione della truppa.

6 All’inizio di ogni prestazione di servizio deve essere eseguito un controllo dell’identità.40

39 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729).

40 Introdotto dal n. I dell’O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4341).

36 Responsabilità per l’istruzione e l’educazione41

41 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729).

1 Gli ufficiali di professione e i sottufficiali di professione sono responsabili dell’istruzione, dell’educazione e del comando nelle scuole reclute e nelle scuole per i quadri. Essi istruiscono principalmente i quadri di milizia e li appoggiano nella loro attività di comando, di istruzione e di educazione durante il servizio pratico. Possono essere assistiti da militari a contratto temporaneo e da insegnanti specialisti.

2 Il comandante di truppa assume la responsabilità globale nei corsi di ripetizione e nei corsi per i quadri nonché nel servizio di promovimento della pace, nel servizio d’appoggio e nel servizio attivo. In tale sede l’istruzione e l’educazione incombono ai quadri di milizia. Questi ultimi possono essere assistiti da personale militare e da insegnanti specialisti.

37 Successo dell’istruzione

1 Per avere successo, l’istruzione esige scopi chiari, che devono essere noti ai mili­tari da istruire.

2 Per raggiungere gli scopi fissati, occorre accordare ai militari da istruire la più ampia responsabilità possibile.

3 Un addestramento intenso permette di raggiungere solide capacità. L’addestra­mento sotto forma di drill è necessario dove si esige un comportamento basato sui riflessi, in particolare per la padronanza di armi e apparecchi.

4 Chi raggiunge rapidamente gli scopi dell’istruzione può essere chiamato a collabo­rare all’istruzione dei camerati.

5 Chi non raggiunge gli scopi dell’istruzione nell’ambito fissato è incoraggiato mediante misure speciali. Il comandante può ordinare che gli sia data un’istruzione supplementare fuori dell’orario generale di lavoro.

38 Valutazione del successo dell’istruzione

1 Gli obblighi degli insegnanti comprendono controlli regolari del livello d’istru­zione. I superiori degli insegnanti valutano il successo dell’istruzione mediante visite alla truppa e ispezioni. Se i risultati sono insufficienti, devono essere ordinate ulte­riori misure d’istruzione.

2 I militari da istruire hanno diritto di conoscere la valutazione del loro lavoro. Gli insegnanti li informano sui risultati dei controlli dell’istruzione, possibilmente in occasione di un colloquio. Tale colloquio mira al miglioramento della qualità del lavo­ro.

39 Visite alla truppa

1 Le visite alla truppa permettono ai comandanti di rendersi conto dello spirito che regna nella truppa, del livello d’istruzione e dell’andamento del servizio, come pure di conoscere meglio i propri quadri.

2 Il superiore può annunciare la sua visita al comandante della truppa da visitare. Tuttavia, i piani di lavoro dei quadri e della truppa non devono essere modificati.

3 Il superiore commenta le sue constatazioni con il comandante al quale ha reso visita.

4 I capiservizio possono effettuare visite alla truppa per incarico del loro coman­dante, in particolare allo scopo di controllare l’istruzione tecnica.

40 Ispezioni

1 I comandanti verificano mediante ispezioni periodiche il livello dell’istruzione e la prontezza di base e prontezza all’impiego delle formazioni. I superiori possono effettuare l’ispezione da soli oppure incaricare loro collaboratori d’ispezionare singoli settori tecnici.

2 L’ispettore dispone della truppa da ispezionare e stabilisce ciò che sarà ispezionato. Egli valuta il lavoro e commenta il risultato dell’ispezione con i quadri e la truppa.

Capitolo 5: Andamento del servizio

La vita militare si svolge in una comunità che non può essere scelta liberamente. Spesso le condizioni di vita sono caratterizzate da spazi ristretti e ambienti semplici. La sfera privata è limitata e per le abitudini e i desideri individuali rimane un margi­ne esiguo.

È quindi necessario che la vita militare quotidiana si fondi su regole precise. Esse riducono le incertezze e i conflitti.

Da ogni militare ci si attende che si integri consapevolmente nella comunità milita­re. Occorre far passare in secondo piano i desideri personali, aver riguardo per i ca­me­rati e aiutare i più deboli.

Il buon andamento del servizio esige puntualità, precisione e pulizia. I militari trat­tano con cura il materiale e le installazioni; essi rispettano l’ambiente.

Un buon andamento del servizio implica un comportamento disciplinato da parte dei quadri e della truppa. È tuttavia indispensabile che ognuno sia anche pronto a svol­gere i lavori necessari di propria iniziativa. Quanto più il singolo lavora in modo indipendente nell’interesse dell’insieme, tanto meno necessari divengono gli ordini.

Un andamento del servizio privo di attriti costituisce il presupposto di un’istruzione e di un impiego efficaci.

41 Definizione

1 Per andamento del servizio s’intende lo svolgimento organizzato della vita quoti­diana e del lavoro di una formazione militare.

2 Le prescrizioni concernenti l’andamento del servizio sono valevoli per i servizi d’istruzione. Nel servizio di promovimento della pace, nel servizio d’appoggio e nel servizio attivo l’andamento del servizio è adeguato alla situazione del momento.42

42 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729).

Sezione 1: La vita militare quotidiana

42 Alloggio e sussistenza

1 La truppa alloggia in caserme, accantonamenti, impianti sotterranei, alloggi di fortuna, bivacchi o presso privati.

2 I quadri e la truppa, così come le donne e gli uomini, sono di regola alloggiati sepa­ratamente.

3 Durante il servizio, i militari hanno diritto alla sussistenza. A dipendenza della situazione e del compito, la sussistenza può essere distribuita in modo irregolare.

43 Settore comunitario e raggio d’uscita

1 Il settore comunitario comprende le installazioni, gli edifici e i luoghi utilizzati dalla truppa.

2 Per motivi di servizio, il comandante può fissare un raggio d’uscita che non può essere superato senza autorizzazione. Durante i servizi d’istruzione si rinuncia abi­tualmente a fissare un raggio d’uscita.

44 Programma di lavoro

1 Il comandante regola lo svolgimento del servizio in un programma di lavoro.

2 Il programma di lavoro è destinato anche all’informazione generale della truppa.

45 Ordine del giorno generale

1 Il comandante può emanare un ordine del giorno generale per sgravare i pro­grammi di lavoro o gli ordini del giorno.

2 L’ordine del giorno generale regola particolari che si ripetono nell’andamento del servizio, come orari di lavoro, orari dei pasti, rapporti o visita medica.

46 Ordine del giorno

1 L’ordine del giorno regola le attività della truppa per ogni giorno di servizio. Esso deve essere accessibile a tutti i militari della formazione interessata. Può essere modificato solo in casi eccezionali.

2 Si può rinunciare all’ordine del giorno se le indicazioni del programma di lavoro o dell’ordine del giorno generale sono sufficienti e accessibili a tutti.

47 Periodo di servizio, tempo di lavoro, riposo e tempo libero

1 Il periodo di servizio comprende tutta la durata di un servizio militare. Esso comin­cia con l’inizio del viaggio per l’entrata in servizio e termina con la fine del viag­gio che segue il licenziamento.

2 Il periodo di servizio è costituito dal tempo di lavoro, dal riposo e dal tempo libero.

3 Il tempo di lavoro inizia, di regola, con la diana e termina con l’appello principale o l’appello serale.

4 Il riposo serve al rilassamento. Può essere ordinato.

5 Sono considerati tempo libero la libera uscita e il congedo.

6 Fuori del tempo di lavoro normale, il comandante può ordinare a singoli militari dell’unità di effettuare lavori supplementari necessari per il servizio. Per tali lavori sceglie in particolare coloro che hanno avuto un carico di lavoro inferiore oppure che hanno dimostrato un impegno insufficiente nel lavoro.

48 Appello d’entrata

L’appello d’entrata inizia con il controllo dell’effettivo. L’unità pronta all’impiego è annunciata al comandante. Questi può informare la truppa sugli scopi e sullo svol­gimento delle attività imminenti.

49 Ristabilimento

1 Il ristabilimento comprende tutte le attività destinate a ripristinare la prontezza della formazione.43

2 Esso si suddivide in servizio di parco e in servizio interno.

3 Il comandante dell’unità regola le responsabilità e ordina i controlli.

43 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729).

50 Servizio di parco

1 Il servizio di parco comprende la manutenzione dell’arma personale, delle armi collettive, delle munizioni, dei veicoli e degli apparecchi, come pure del resto del materiale.

2 Il servizio di parco comprende anche la cura e il ricovero degli animali dell’eser­cito.

3 Il servizio di parco è controllato dai quadri.

51 Servizio interno

1 Il servizio interno comprende la manutenzione dell’equipaggiamento personale, del materiale consegnatogli personalmente, nonché l’igiene corporale e la pulizia dell’alloggio.44

2 Ogni militare è responsabile della completezza, della manutenzione e della prontezza all’impiego dell’equipaggiamento personale e del materiale consegnatogli. Egli esegue autonomamente il servizio interno nei limiti del tempo impartitogli.45

3 Il servizio interno è diretto dal sergente maggiore capo. Per i controlli, il sergente maggiore capo dispone, d’intesa con il comandante d’unità, di quadri supplemen­tari.46

44 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971).

45 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971).

46 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729).

52 Appello principale

1 L’appello principale significa che l’unità ha concluso il lavoro giornaliero ed è ristabilita. L’unità si presenta al completo, ad eccezione dei distaccati e dei malati.

2 L’appello principale ha luogo prima delle sere libere e prima del licenziamento dell’unità per il congedo generale.

3 Il comandante può ordinare in altra forma la partenza per la libera uscita o il li­cen­ziamento per il congedo generale.

53 Libera uscita

1 Il comandante fissa l’orario della libera uscita nell’ordine del giorno generale o nell’ordine del giorno.

2 Di regola, l’orario di uscita dei quadri non è limitato. Il comandante stabilisce eventuali limitazioni e controlli.

3 Tutti i militari devono rispettare l’ora locale di chiusura degli esercizi pubblici.

4 Per motivi particolari, come un elevato grado di prontezza all’impiego, sforzi par­ticolari richiesti alla truppa o diana anticipata, il comandante può limitare sia la durata della libera uscita sia il raggio d’uscita, oppure ordinare il riposo.

5 Durante la libera uscita i militari portano l’uniforme d’uscita. Il comandante può ordinare eccezioni.

6 Durante la libera uscita i militari non sono autorizzati a condurre veicoli a motore privati. Il comandante può autorizzare eccezioni.

54 Appello serale

Con l’appello serale terminano il giorno di lavoro e la libera uscita delle reclute, dei soldati e degli appuntati, come pure degli appuntati capi, sempreché non facciano parte dei quadri.47 Dopo l’appello serale l’alloggio non può più essere lasciato senza autorizzazione.

47 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729).

55 Tipi di congedo48

48 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7383).

1 Il congedo generale è il tempo libero, della durata di più di una giornata, ordinato dal comandante per la maggior parte dei militari che assolvono un servizio d’istru­zione.

2 Il congedo personale è il tempo libero concesso dal comandante su domanda per­sonale.

3 Il congedo a libera scelta è il tempo libero, della durata massima di due volte 24 ore per ogni servizio, concesso a tutti i militari che prestano servizio in una scuola reclute.

55a Procedura e validità del congedo personale49

49 Introdotto dal n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7383).

1 I militari chiamati in servizio che necessitano di un congedo personale presentano al comandante, prima dell’inizio del servizio, una domanda motivata per iscritto, firmata e corredata delle prove necessarie. In casi imprevedibili, la domanda può essere presentata durante il servizio.

2 Il comandante autorizza la domanda se le prestazioni militari del richiedente e l’andamento del servizio lo consentono, nonché se l’interesse privato del richiedente a ricevere il congedo prevale sull’interesse pubblico che il servizio sia adempiuto.

55b Congedo a libera scelta50

50 Introdotto dal n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7383).

1 Il congedo a libera scelta può essere richiesto sotto forma di giorni singoli o consecutivi.

2 Deve essere richiesto al comandante con una domanda scritta.

3 Non è necessario fornire una motivazione.

4 Il comandante autorizza la domanda se l’andamento del servizio lo consente.

5 Il licenziamento e l’entrata in servizio hanno luogo durante il congedo.

55c Esecuzione51

51 Introdotto dal n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7383).

1 Al licenziamento per il congedo e all’entrata in servizio dopo il congedo i militari portano l’uniforme d’uscita. Il comandante può ordinare eccezioni. Durante il congedo è permesso portare abiti civili. È vietato cambiare la tenuta in pubblico.

2 Il Comando Istruzione emana istruzioni sui dettagli amministrativi dei congedi generali e provvede a una prassi unitaria per quanto concerne la concessione dei congedi.

56 Consulenza e assistenza

1 Per le questioni di carattere personale i militari possono rivolgersi direttamente al loro comandante, al medico di truppa, al cappellano militare, al Servizio sociale dell’esercito e al Servizio psicopedagogico dell’esercito.52

2 Se necessario, i militari ricevono un’assistenza spirituale, medica, psicologica e sociale.

3 Il comandante organizza l’assistenza e la consulenza medica, psicologica o sociale e l’assistenza spirituale, facendo capo a specialisti.

4 I militari si assistono mutualmente nel bisogno e nello sconforto, in spirito di camerateria.

52 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7383).

57 Lingua

I superiori si esprimono, nel limite del possibile, nella lingua materna dei subordi­nati. Nelle formazioni ove si parlano più lingue, si esprimono nella lingua letteraria.

Sezione 2: Uniforme, presentazione, saluto, annuncio

58 Uniforme e presentazione

1 L’uniforme è l’espressione dell’appartenenza all’esercito. Chi porta l’uniforme rappresenta la truppa e ha perciò l’obbligo di presentarsi e comportarsi corretta­mente. Segnatamente i capelli devono essere puliti e curati; i capelli lunghi non possono essere portati sciolti. I capelli, i gioielli e i piercing non devono ostacolare l’attività di servizio né compromettere la sicurezza personale. Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)53 può stabilire i dettagli relativi all’immagine in uniforme.54

2 Le Armi, i servizi ausiliari e le formazioni hanno segni distintivi particolari.

3 È vietato portare capi di vestiario, accessori e altri oggetti non conformi alle pre­scrizioni.

4 Il DDPS disciplina il porto dell’uniforme fuori del servizio.55

53 Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

54 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971).

55 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4493).

59 Saluto e annuncio

1 Le forme di comportamento militari sono l’espressione dell’integrazione nella comunità militare e nella sua organizzazione.

2 Chi si rivolge a un superiore o a un capo o è da questi interpellato, saluta e si annuncia. Se gli interlocutori si conoscono per nome, è sufficiente il saluto militare.

3 Inoltre, i militari si salutano nelle situazioni nelle quali il saluto sarebbe normale anche nella vita civile.

4 Le formazioni schierate salutano i superiori e i capi. Le formazioni e le installa­zioni sono annunciate ai superiori e agli organi di controllo.

5 Il singolo militare è tenuto al saluto:

a.
dinanzi a bandiere e stendardi spiegati;
b.
quando è suonato l’inno nazionale svizzero o l’inno nazionale di un altro Stato nel corso di una manifestazione ufficiale.

6 In occasioni particolari, come cerimonie ufficiali, gare internazionali e ricevimenti, le forme militari possono essere regolate in modo particolare.

7 Si applicano le regole di cortesia civili quando manchino prescrizioni su forme militari.

Sezione 3: Bandiere, stendardi e cerimonie militari

60 Significato dei simboli e delle cerimonie militari

La coesione dei membri di una formazione costituisce una condizione essenziale per poter adempiere i compiti militari e affrontare con successo i pericoli della vita mili­tare. I simboli e le cerimonie militari sono destinati a rafforzare la solidarietà e ad esprimerla sia all’interno che all’esterno.

61 Bandiera e stendardo

1 Gli emblemi, la bandiera o lo stendardo di una formazione sono il simbolo della formazione quale comunità di destini. Gli emblemi simboleggiano inoltre la Confe­derazione e quanto va protetto e difeso.

2 Le formazioni prendono in consegna i loro emblemi dopo l’entrata in servizio e li riconsegnano prima del licenziamento.

3 Gli emblemi sono portati dall’alfiere nelle occasioni importanti. Essi rappresentano la formazione.

4 L’aiutante di stato maggiore dello stato maggiore di battaglione o di gruppo è l’alfiere.56

56 Introdotto dal n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729).

62 Cerimonie e manifestazioni militari

1 Le cerimonie sono semplici e degne. Testimoniano, sul piano interno ed esterno, la coesione della truppa.

2 Particolare importanza rivestono la presa in consegna e la riconsegna degli emblemi, le cerimonie di promozione e, nel servizio attivo, la prestazione del giura­mento. In occasioni particolari, possono essere organizzate anche altre cerimonie militari.

3 Manifestazioni militari, quali giornate delle porte aperte e sfilate, si svolgono in modo semplice e appropriato.

Capitolo 6: Assistenza spirituale, funzioni religiose, funerali, testamento

Durante il servizio militare, i militari si trovano a far fronte ad esigenze inabituali e devono adempiere obblighi non comuni. Nell’impiego militare, specialmente nel combattimento, essi sono spinti fino a limiti estremi: la violenza minaccia la loro integrità fisica e la loro esistenza; anch’essi sono però obbligati a usare la forza. Tale uso della forza è giustificato solo dalla necessità di parare la minaccia. Nei servizi d’istruzione e nell’impiego si tiene quindi conto, nella misura del possibile, della necessità di assistenza spirituale e religiosa.

È un’esigenza dello Stato di diritto e una regola della camerateria che, nelle que­stioni religiose, ogni militare abbia per gli altri il medesimo rispetto che egli si attende dagli altri.

63 Rispetto per le religioni

1 I militari rispettano la fede religiosa altrui. Evitano tutto ciò che ferisce i senti­menti religiosi dei camerati o della popolazione.

2 La truppa rispetta il riposo festivo della popolazione nelle domeniche e nei giorni di feste religiose. Ciò vale anche nell’impiego, sempreché il compito e la situazione lo permettano.

64 Assistenza religiosa

1 I militari hanno diritto all’assistenza spirituale.57

2 L’assistenza spirituale è di responsabilità del cappellano militare. I militari di tutte le confessioni e religioni nonché quelli senza confessione possono rivolgersi direttamen-te al cappellano militare.58

3 I cappellani militari consigliano i comandanti nelle questioni concernenti l’assi­stenza spirituale. Svolgono la propria attività di assistenti spirituali senza interfe­renze da parte dei comandanti di truppa.

4 I militari si assistono mutualmente nel bisogno e nello sconforto, in spirito di camerateria.

57 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7383).

58 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7383).

65 Funzioni religiose

1 Nelle domeniche di servizio o nelle feste religiose, oppure il giorno precedente, la truppa può celebrare funzioni religiose militari. Tali funzioni religiose sono organizzate dai cappellani militari, in comune o separatamente, per confessione.59

2 Se in tali giorni non si tengono funzioni religiose militari, dev’essere accordata la possibilità di assistere a una funzione religiosa civile, sempreché le esigenze di ser­vizio lo permettano.

3 I cappellani militari possono celebrare funzioni religiose anche durante la setti­mana, soprattutto in caso di corsi senza domeniche di servizio.

4 Se i cappellani militari celebrano una funzione religiosa militare durante il servi­zio, i militari appartenenti ad altre confessioni o religioni sono autorizzati a parteci­pare a una funzione religiosa civile della loro istituzione. Occorre tuttavia che essa sia tenuta nel luogo di stazionamento o nelle sue vicinanze e che l’andamento del servizio lo permetta. I militari che non intendono assistere alla funzione religiosa militare né ad una funzione religiosa civile sono dispensati. Possono però venir loro ordinati lavori di servizio.

59 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7383).

66 Funerali

1 I militari deceduti in servizio hanno diritto ai funerali militari, se ciò corrisponde alle loro ultime volontà. Se le ultime volontà non possono essere accertate, decidono i familiari.

2 Nell’organizzazione dei funerali militari si tiene conto dei desideri dei familiari e delle abitudini locali.

3 In tempo di guerra valgono prescrizioni speciali.

67 Testamento del soldato

1 Chi, in seguito a eventi bellici o altre circostanze straordinarie, è impedito di redi­gere un testamento in forma ordinaria ha diritto di fare un testamento d’urgenza. I capoversi seguenti riproducono soltanto il contenuto essenziale del Codice civile svizzero60 (art. 503, 506–508).61

2 Il testamento d’urgenza è fatto oralmente, in presenza di due testimoni. Non pos­sono fungere da testimoni i parenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle e i rispettivi coniugi, e il coniuge del testatore. I testimoni, i loro parenti in linea diretta, i loro fratelli, le loro sorelle e i coniugi di tutte queste persone non devono figurare nelle disposizioni testamentarie.

3 I testimoni redigono immediatamente per scritto il testamento, lo firmano e lo depositano senza indugio presso un’autorità giudiziaria o lo trasmettono a un ufficiale che abbia almeno il grado di capitano.

4 Se in seguito diviene possibile redigere un testamento ordinario, il testamento d’ur­genza perde ogni effetto quattordici giorni dopo il ripristino di tale possibilità.

5 I comandanti informano tempestivamente i militari sulle disposizioni relative al testamento d’urgenza.

60 RS 210

61 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729).

Capitolo 7: Poteri di polizia della truppa e servizio di guardia

Nel combattimento, l’esercito impiega la forza contro truppe e militari nemici. In tali occasioni il diritto internazionale bellico permette, in linea di principio, che l’avver­sario militare sia annientato.

Occorre distinguere nettamente le misure coercitive di polizia dall’uso della forza a scopo militare. Le misure coercitive di polizia non sono azioni militari. Esse devono essere applicate con il massimo riserbo. L’uso della forza è permesso in questo caso unicamente nella misura in cui i beni giuridici da proteggere lo giustifichino.

Per quanto riguarda l’uso della forza nell’applicazione di misure coercitive di polizia o nel servizio di guardia, si deve decidere caso per caso. Tali decisioni esigono un’esatta valutazione della proporzionalità delle misure previste.

Spesso nell’ambito dei compiti relativi ai poteri di polizia e al servizio di guardia, il militare può contare solo su se stesso. Per questi compiti gli incombe pertanto una responsabilità particolarmente grande.

Sezione 1: Poteri di polizia della truppa

68 Base legale62

62 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7383).

Per l’adempimento dei propri compiti la truppa dispone dei necessari poteri di polizia. Questi sono regolati nell’ordinanza del 26 ottobre 199463 concernente i poteri di polizia dell’esercito.

69 64

64 Abrogato dal n. I dell’O del 22 nov. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7383).

70 Proporzionalità

Le misure coercitive di polizia sono destinate a proteggere persone, beni e diritti. Esse possono essere applicate solo nella misura in cui l’importanza dei beni giuridici lo giustifichi.

71 65

65 Abrogato dal n. I dell’O del 22 nov. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7383).

72 Uso delle armi da fuoco

Nel quadro dei poteri di polizia, l’arma da fuoco può essere utilizzata come mezzo estremo, se gli altri mezzi disponibili non sono sufficienti:66

a.
in stato di legittima difesa: per respingere un’aggressione pericolosa e ille­cita commessa da una persona contro la propria integrità fisica o vita o con­tro quelle di un’altra persona.67 L’uso dell’arma da fuoco è consentito sol­tanto se l’aggressione è già iniziata o sia imminente. La difesa contro l’aggressione deve avvenire in modo adeguato alle circostanze;
b.
in stato di necessità: per preservare la propria integrità fisica e vita o quelle di un’altra persona da un pericolo imminente non altrimenti evitabile.68 Non è dato uno stato di neces­sità se il pericolo è imputabile a chi agisce o se si può ragionevolmente preten­dere che la persona interessata rinunci al bene minacciato;
c.
per adempiere un compito di protezione o di sorveglianza, sempreché i beni giuridici da proteggere lo giustifichino e gli ordini dei superiori lo impon­gano nel caso particolare in base a disposizioni legali.

66 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729).

67 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729).

68 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729).

Sezione 2: Servizio di guardia

73 Compito

La guardia protegge la truppa, il suo materiale e le sue installazioni da attacchi e tur­bative. Nel quadro di un impiego dell’esercito, la guardia può essere incaricata di proteggere persone e installazioni civili.

74 Posizione e poteri della guardia

1 La guardia è un organo militare di polizia. Essa dispone dei poteri di polizia della truppa. Ognuno deve obbedire alle sue ingiunzioni.

2 La guardia è subordinata direttamente al comandante che ha emanato l’ordine di guardia. Salvo altre istruzioni, il comandante della guardia riceve ordini solo da tale comandante e i militari della guardia solo dal comandante della guardia.69

3 Il servizio di guardia è effettuato, di regola, con l’arma da fuoco e con munizione da combattimento. Il DDPS regola i particolari.

69 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971).

75 Ordine d’impiego per il servizio di guardia70

70 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 3 dic. 2010 , in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971).

1 L’ordine d’impiego per il servizio di guardia disciplina in dettaglio il compito, i diritti e gli obblighi della guardia. Disciplina in particolare l’uso delle armi da fuoco e l’impiego di mezzi coercitivi al di sotto della soglia d’uso delle armi da fuoco in base alle prescrizioni legali.

2 I militari della guardia sono istruiti sull’ordine d’impiego per il servizio di guardia prima d’iniziare il servizio di guardia.

3 Ogni militare della guardia è tenuto a conoscere e rispettare l’ordine d’impiego per il servizio di guardia. In caso di dubbi, chiede le spiegazioni necessarie prima di iniziare il servizio di guardia.

76 Responsabilità

1 La guardia è sottoposta a esigenze elevate. Ogni militare della guardia è personal­mente responsabile del compito affidatogli.

2 Nel servizio di guardia pochi militari assumono la responsabilità per il benessere di molti. Perciò il servizio di guardia è un compito militare di particolare rilievo. Infra­zioni in materia di guardia sono particolarmente gravi.

Capitolo 8: Diritti e obblighi

In quanto Stato di diritto, la Svizzera garantisce alle sue cittadine e ai suoi cittadini i diritti e le libertà fondamentali che permettono lo sviluppo della persona. La difesa di questi diritti e di queste libertà è un compito importante del nostro esercito di milizia.

L’esercito può essere credibile ed efficace solo se tutti i militari adempiono i loro obblighi militari. Spesso, però, l’adempimento degli obblighi militari non si concilia con le pretese della vita civile. Ciò è particolarmente evidente per quanto riguarda l’obbligo dell’obbedienza e, in tempo di guerra, l’obbligo di adempiere il proprio compito anche con il sacrificio della vita.

Prestare servizio significa quindi anche accettare le limitazioni dei diritti personali, a beneficio della comunità e degli scopi comuni.

Tuttavia, i militari rimangono sempre anche cittadine e cittadini i cui diritti fonda­mentali devono essere, nella misura del possibile, rispettati. L’inevitabile limitazione dei loro diritti può essere ammessa solo fin dove lo esiga il compito dell’esercito, della formazione e del singolo militare.

Obbligo di prestare servizio non significa unicamente che i diritti vengono limitati. Ai militari sono accordati anche alcuni diritti particolari. Inoltre, godono di una pro­tezione giuridica che offre loro la possibilità di difendersi da lesioni dei loro diritti.

Sezione 1: Obblighi

77 Obblighi fondamentali

1 I militari hanno l’obbligo di servire la Confederazione Svizzera e di rispettare la Costituzione federale. Devono fare tutto il possibile per adempiere i loro compiti e collaborare con gli altri militari in spirito di camerateria. Sono tenuti ad assumersi i rischi e i pericoli inerenti al servizio militare.

2 In caso di servizio attivo, i militari confermano con il giuramento o la promessa solenne la loro volontà di adempiere questi obblighi fondamentali.

3 Ogni militare ha il dovere di rispettare i diritti umani e la dignità delle persone tenendo conto della loro diversità e senza discriminazioni. Nessuno deve essere trattato in maniera pregiudizievole in particolare a causa del sesso, dell’appartenenza etnica o nazionale, della lingua, dell’età, della religione, dell’orientamento sessuale, delle opinioni politiche o di altro genere, dell’estrazione sociale, dello stile di vita o della propria disabilità.71

71 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7383).

78 Obblighi secondo il diritto internazionale bellico

1 I militari devono rispettare le disposizioni del diritto internazionale bellico.

2 L’idea fondamentale del diritto internazionale bellico è di proteggere le vittime, le persone indifese, le persone non implicate e i beni culturali riconosciuti, nonché di limitare l’uso della forza bellica. Si può attaccare e distruggere solo ciò che è in diretto rapporto con il perseguimento di scopi militari. Attacchi e distruzioni non pos­sono andare oltre quanto sia necessario per l’adempimento del compito.

3 In particolare, è vietato attaccare le persone seguenti:

a.
persone civili non implicate;
b.
nemici feriti e ammalati che si trovano fuori combattimento;
c.
nemici che si arrendono, come pure prigionieri di guerra;
d.
personale sanitario o dell’assistenza spirituale nemici;
e.
nemici che si salvano da aeromobili danneggiati;
f.
negoziatori che si fanno riconoscere come tali.

4 I militari devono farsi riconoscere quali soldati regolari portando l’uniforme.

79 Obblighi dei superiori

1 I superiori hanno l’obbligo di condurre i loro subordinati. Essi pianificano, decido­no, attribuiscono compiti e ne sorvegliano l’esecuzione. Portano la responsabilità dei loro compiti di comando.

2 I superiori s’impegnano per il benessere dei subordinati.

3 Non impartiscono ordini che mirano a offendere la dignità umana.

80 Obbedienza

1 Negli affari riguardanti il servizio, i militari hanno l’obbligo di obbedire ai loro superiori e alle altre persone autorizzate a impartire ordini. Essi devono fare tutto il possibile per eseguire completamente, coscienziosamente e tempestivamente gli ordini ricevuti.

2 I subordinati non eseguono un ordine se si rendono conto che esso esige il compi­mento di un atto punibile secondo la legge o il diritto internazionale bellico. Se col­laborano consapevolmente a tale atto, ne dovranno rispondere.

80a Obbligo di esibire un documento di legittimazione72

72 Introdotto dal n. I dell’O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4341).

Ai fini del controllo dell’identità, i militari devono certificare la propria identità all’inizio di ogni servizio mediante l’ordine di marcia, il libretto di servizio, la targhetta di riconoscimento e un documento di legittimazione ufficiale valido corredato di una fotografia (passaporto, carta d’identità o licenza di condurre).

81 Rispetto delle prescrizioni di servizio

I militari devono conoscere e rispettare i regolamenti e le prescrizioni di servizio che sono ad essi applicabili.

82 Camerateria

I militari collaborano in spirito di camerateria. Essi rispettano la personalità e la pro­prietà degli altri militari e si assistono mutualmente nella necessità e nel pericolo. Lo spirito di camerateria è indipendente dal grado militare, dalle convinzioni poli­tiche o religiose, dall’età, dal sesso, dalla lingua, dall’origine e dal colore della pelle.

83 Discrezione nei confronti della sfera privata

1 Chi, in ragione della sua funzione o del suo impiego, viene a conoscenza di infor­mazioni di carattere personale è tenuto al segreto. Può utilizzare o comunicare tali informazioni unicamente nella misura in cui lo esiga il compito, vi sia obbligato per legge oppure se la persona interessata ha dato il suo consenso.

2 I cappellani militari, i medici e i loro collaboratori, nonché i membri della giustizia militare sono tenuti al segreto professionale. Anche il personale dei servizi di consu­lenza sociale e psicologica dell’esercito e i giudici militari sono soggetti all’obbligo di mantenere il segreto. Il segreto postale e delle telecomunicazioni dev’essere rispettato.

84 Tutela del segreto militare

1 I militari devono rispettare le prescrizioni sulla tutela del segreto. Le informazioni di servizio classificate («SEGRETO», «CONFIDENZIALE» o «AD USO INTERNO») o che per il loro contenuto non sono destinate a terzi non devono essere divulgate. Tale obbligo di mantenere il segreto vale sia durante il servizio che fuori del servizio. Esso continua a valere anche dopo il termine dell’obbligo di prestare servizio militare.73

2 Solo chi ne ha bisogno per l’adempimento del proprio compito e ha superato un controllo di sicurezza relativo alle persone può essere messo a conoscenza di infor­mazioni classificate o che devono rimanere segrete.74 Gli è con­sentito di far uso o di comunicare tali informazioni solo nella misura in cui lo esiga il suo compito.

3 Chi lavora con informazioni o oggetti classificati o che devono rimanere segreti, o può disporne, deve premunirsi contro la loro perdita e preservarle da qualsiasi con­sultazione o utilizzazione non autorizzate da parte di terzi.

73 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971).

74 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729).

85 Obbligo di accettare un grado o di assumere una funzione

1 Per adempiere il suo compito, l’esercito necessita di un numero sufficiente di sot­tufficiali e ufficiali idonei. Ogni militare può quindi essere obbligato a rivestire un grado o ad assumere una funzione. Egli è tenuto a prestare il servizio corrispondente e ad adempiere i relativi compiti fuori del servizio.

2 A sottufficiali, appuntati capi, appuntati e soldati con conoscenze tecniche parti­colari possono essere affidate, se necessario, funzioni d’ufficiale (ufficiale specialista).75 Essi prestano i servizi corrispondenti a queste funzioni. Non devono invece prestare i servizi d’istruzione normalmente richiesti per conseguire il grado superiore o per la nuova funzione. Fintanto che esercitano la funzione, essi hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi degli ufficiali della stessa funzione.

75 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729).

86 Obbligo di aver cura dell’equipaggiamento e del materiale

1 L’equipaggiamento personale e il materiale supplementare affidati al militare sono di proprietà della Confederazione.

2 I militari devono trattare con cura e in modo adeguato l’equipaggiamento perso­nale, cioè l’arma, il vestiario e il pacchettaggio, nonché il resto del materiale dell’esercito, la munizione e le installazioni.76

3 Per tutta la durata del loro obbligo di prestare servizio militare, i militari devono custodire in luogo sicuro l’equipaggiamento personale e il materiale supplementare loro affidato e proteggerli da perdite, danneggiamenti e distruzione. Il fucile d’assalto e il relativo otturatore devono essere conservati separatamente.77

4 L’equipaggiamento deve essere tenuto in buono stato. Sono vietate modificazioni non conformi alle prescrizioni di oggetti d’equipaggiamento. Oggetti d’equipaggia­mento inutilizzabili, danneggiati o mancanti, come pure capi di vestiario che non sono più della giusta misura, devono essere riparati, sostituiti o cambiati prima dell’entrata in servizio.

5 Il DDPS emana prescrizioni particolari per quanto concer­ne l’uso fuori del servizio di oggetti d’equipaggiamento.

6 In linea di principio è vietato dare in prestito oggetti d’equipaggiamento. Il DDPS stabili­sce le eccezioni.

7 È vietato alienare, dare in pegno o in locazione oggetti d’equipaggiamento.

76 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971).

77 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971).

87 Responsabilità in caso di danni

1 La responsabilità in caso di danni è regolata dalle disposizioni legali. I capoversi che seguono ne riassumono i punti essenziali.

2 Chi, violando per grave negligenza o intenzionalmente i propri obblighi di servi­zio, causa un danno alla Confederazione, ne risponde.

3 Il militare è responsabile della perdita e del danneggiamento del suo equipaggia­mento personale e del materiale che gli è affidato in servizio. Può liberarsi da tale responsabilità soltanto se dimostra che il danno non è stato causato da violazione intenzionale o per grave negligenza dei suoi obblighi di servizio.

4 Se non può essere accertata una responsabilità individuale, la formazione è respon­sabile della perdita e del danneggiamento del materiale affidatole. A copertura del danno può essere operata una deduzione dal soldo. La formazione non è responsa­bile se dimostra che nessuno dei propri militari ha causato il danno.

5 Se un militare, durante un’attività di servizio, causa un danno a terzi, la Confede­razione ne risponde. Il danneggiato non può promuovere un’azione giudiziaria diret­tamente contro il militare. La Confederazione può tuttavia rivalersi sul militare se quest’ultimo ha causato il danno intenzionalmente o per grave negligenza.

6 In linea di principio, i militari devono sopportare essi stessi i danni subiti dagli oggetti di loro proprietà. Tuttavia, se tale danno è da attribuire a un incidente di servi­zio o è causato direttamente dall’esecuzione di un ordine, la Confederazione versa un’adeguata indennità.

88 Obblighi concernenti la salute e le malattie

1 I militari devono mantenersi in forma. Malattie trasmissibili o pregiudizi alla salute che, durante il servizio, possono arrecare danno alla propria salute o a terzi devono essere annunciati al medico di truppa. All’entrata in servizio, la comunicazione dev’essere fatta in occasione della visita sanitaria.78

2 I militari devono sottoporsi alle visite e misure mediche ragionevolmente esigibili. Devono sottoporsi alle vaccinazioni e alle altre misure ordinate dal Consiglio fede­rale per prevenire o combattere malattie trasmissibili o di natura maligna.

3 Chi causa intenzionalmente la propria inabilità o la propria inidoneità a prestare servizio è punito secondo le disposizioni del Codice penale militare del 13 giugno 192779.80

78 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971).

79 RS 321.0

80 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729).

89 Obblighi fuori del servizio

1 I militari equipaggiati con fucile d’assalto e gli ufficiali subalterni delle truppe equipaggiate con fucile d’assalto devono partecipare agli esercizi di tiro obbligatori per tutta la durata del loro obbligo di prestare servizio militare. Tali esercizi sono organizzati da società di tiro civili. Chi non raggiunge il punteggio minimo prescritto è chiamato a un corso di tiro per «rimasti». Chi non effettua il tiro obbligatorio deve assolvere un corso di tiro per ritardatari.81

2 La convocazione ai corsi per ritardatari ha luogo mediante affissi pubblici di chia­mata. Non vengono inviati ordini di marcia.

3 I militari devono adempiere all’obbligo di notificazione militare. I cambiamenti di dati personali, dell’indirizzo e della professione devono essere annunciati entro due settimane al caposezione militare o al comando di circondario.82 Anche l’eventuale perdita del libretto di servizio va annunciata senza indugio.

4 I militari che intendono soggiornare più di dodici mesi all’estero devono chiedere un congedo per l’estero. La domanda di congedo dev’essere presentata al comando di circondario competente.83

5 I militari s’informano per tempo se e quando devono entrare in servizio. Gli affissi pubblici di chiamata danno tutte le indicazioni necessarie. Essi valgono come chia­mata. Il luogo e l’ora d’entrata in servizio sono indicati nell’ordine di marcia. Chi, due settimane prima dell’inizio del servizio, non ha ricevuto l’ordine di marcia è tenuto ad annunciarsi al suo comandante. Chi ha dubbi per quanto concerne il suo ob­bligo di entrare in servizio s’informa presso il caposezione militare, il comando di circondario o il comandante.84

81 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971).

82 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729).

83 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729).

84 Per. introdotto dal n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729).

90 Lavori di preparazione al servizio e lavori di licenziamento

1 I quadri sono tenuti a prepararsi al servizio secondo gli ordini del loro comandante. Essi devono poter adempiere i loro compiti sin dall’entrata in servizio.

2 Prima dell’entrata in servizio o dopo il licenziamento, i comandanti possono chia­mare militari della truppa per lavori necessari alla preparazione o alla conclusione del servizio. I militari devono aiutare il loro comandante, su sua richiesta anche fuori del servizio, negli affari tecnici e amministrativi concernenti la propria forma­zione.

91 Preparazione fuori del servizio, chiamata in servizio85

85 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729).

1 Fuori del servizio, i militari devono tenersi pronti in modo da poter sempre rispon­dere a una eventuale chiamata alle armi.

2 I militari possono essere chiamati alle armi per il servizio d’appoggio o per il ser­vizio attivo. La chiamata alle armi ha luogo mediante un ordine di marcia personale o, in casi particolari, in un’altra maniera adeguata, per esempio mediante i mezzi di comunicazione di massa.

3 Di principio, in caso di chiamata alle armi per il servizio attivo tutti i militari di una formazione chiamata alle armi sono obbligati a entrare in servizio. In caso di dubbio, i militari s’informano presso l’autorità militare. Chi è esonerato dal servizio d’istru­zione non è necessariamente esonerato dal servizio attivo.

4 Una volta ordinata, una chiamata alle armi per il servizio attivo, non è mai revo­cata.

5 I militari o intere formazioni possono essere messi di picchetto in via cautelare. In tal caso, devono prendere misure particolari in previsione dell’entrata in servizio. Ricevono per scritto le relative istruzioni.

92 Sanzioni

1 I militari che non adempiono i loro obblighi si rendono punibili. In particolare, chi non rispetta un ordine o una prescrizione oppure turba deliberatamente l’andamento del servizio è chiamato a renderne conto.

2 La disobbedienza collettiva è punita con particolare severità. Chi viene a cono­scenza che dei militari rifiutano di obbedire o che hanno intenzione di non obbedire è tenuto ad informarne il superiore competente.

Sezione 2: Diritti

93 Diritti e libertà fondamentali

1 Anche in servizio, ai militari sono garantiti i diritti previsti dalla Costituzione e dalla legge. Ciò vale in particolare per la protezione della personalità, la libertà di credenza e di coscienza, il diritto di esprimersi liberamente e l’esercizio dei diritti politici.

2 In servizio, i diritti e le libertà fondamentali sono però soggetti a restrizioni. Quest’ultime non possono andare oltre ciò che esige l’adempimento del compito dell’esercito, della truppa e del singolo militare.

94 Protezione della personalità e della sfera privata

1 I militari hanno diritto, anche in servizio, al rispetto della loro personalità e, nel limite del possibile, alla tutela della loro sfera privata.

2 Dati personali di militari possono essere registrati solo nella misura prevista dalla legislazione militare. Per principio, i militari hanno diritto di prendere conoscenza dei dati che li concernono.

3 I militari hanno diritto che i dati personali contenuti nel sistema informatico di gestione del personale dell’esercito, nel libretto di servizio o in altri documenti mili­tari siano trattati confidenzialmente. Esiste, in particolare, il diritto al trattamento confi­denziale di dati provenienti da sentenze e decisioni di tribunali civili o militari, auto­rità amministrative od organi di comando.

4 I militari hanno diritto che il segreto postale sia tutelato e che i medici, i loro col­laboratori e i cappellani militari mantengano il segreto professionale. Hanno diritto che il personale dei servizi di consulenza sociale e psicologica mantenga il segreto sui loro dati personali.

5 I contenitori e i bagagli personali dei militari devono essere rispettati. In casi fon­dati possono tuttavia essere effettuati controlli, nel limite del possibile in presenza dell’interessato.

95 Libertà di credenza e di coscienza

1 La libertà di credenza e di coscienza è garantita. Il suo esercizio non esonera tut­tavia dagli obblighi di servizio e non deve ostacolare l’andamento del servizio. I militari non devono offendere altri militari o terzi nelle loro opinioni o nelle loro con­vinzioni religiose. Essi devono rispettare le differenti concezioni filosofiche e la pace confessionale.

2 Durante il servizio, i militari hanno diritto di partecipare a una funzione religiosa, sempreché i compiti di servizio lo permettano. La decisione spetta al comandante.

3 Se i cappellani militari celebrano una funzione religiosa militare durante il servi­zio, i militari appartenenti ad altre confessioni o religioni ricevono l’autorizzazione di assistere alla propria funzione religiosa civile. Occorre tuttavia che essa sia tenuta nel luogo di stazionamento o nelle sue vicinanze e che l’andamento del servizio lo permetta. I militari che non intendono partecipare alla funzione religiosa militare né ad una funzione religiosa civile sono dispensati. Possono però venir loro ordinati lavori di servizio.

96 Libertà d’espressione, esercizio dei diritti politici, attività politica

1 I militari possono esprimere liberamente le loro opinioni anche in servizio. Ciò vale anche per le opinioni sul servizio e sull’esercito. Quanto espresso non deve tut­tavia pregiudicare l’adempimento del compito, l’obbedienza ai superiori, la disci­plina, la coesione della truppa e l’andamento ordinato del servizio.

2 Per quanto possibile, durante il servizio militare i militari esercitano il diritto di voto e di elezione mediante il voto anticipato o il voto per corrispondenza.86

3 Ai militari è vietato organizzare o partecipare ad assemblee politiche, manifesta­zioni politiche o attività di propaganda politica di qualsiasi tipo, come pure racco­gliere firme per candidature elettorali, iniziative popolari, referendum e petizioni:

a.
durante il tempo di lavoro e il riposo;
b.
nel settore comunitario;
c.
quando portano l’uniforme.

4 ...87

86 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729).

87 Abrogato dal n. II 2 dell’O del 28 nov. 2014, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4493).

97 Esercizio di cariche pubbliche

1 I militari che rivestono una carica pubblica beneficiano di un congedo per parteci­pare a sedute o esercitare funzioni ufficiali, sempreché il servizio lo permetta.

2 Durante il servizio d’istruzione, i membri dei Parlamenti e dei Governi cantonali hanno, in linea di principio, diritto al congedo per partecipare alle sedute dei loro Consigli.

3 I membri dell’Assemblea federale sono dispensati dal servizio d’istruzione e dal servizio d’appoggio per la durata delle sessioni e delle sedute di commissioni o gruppi delle Camere federali.88

88 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729).

98 Diritto all’informazione

1 I militari hanno diritto ad essere informati regolarmente:

a.
su questioni d’interesse generale concernenti l’esercito, la difesa nazionale e la politica di sicurezza;
b.
sullo svolgimento del servizio e sull’andamento del servizio;
c.
sugli scopi e i risultati dell’istruzione;
d.
sugli avvenimenti particolari nella truppa;
e.
sulla loro utilizzazione in servizio.

2 L’ampiezza dell’informazione è limitata dagli obblighi di servizio concernenti la tutela del segreto e dagli obblighi di protezione della personalità (obbligo di mante­nere il segreto, segreto professionale, protezione dei dati).

99 Proposte concernenti il servizio

1 I militari hanno diritto di sottoporre ai loro superiori proposte concernenti il servi­zio. Esse possono riguardare, ad esempio, l’istruzione, l’andamento del servizio, il materiale o le armi. Possono anche riferirsi, in generale, al clima che regna nella truppa.

2 Il superiore informa il militare interessato sul modo in cui intende trattare la pro­posta e sull’esito di quest’ultima.

3 Il superiore fa proseguire per la via di servizio le proposte che esulano dalla sua competenza.

100 Consulenza e assistenza

1 I militari che hanno bisogno d’aiuto possono beneficiare di una consulenza e assi­stenza spirituale, medica, psicologica e sociale. Il servizio sociale dell’esercito offre il suo sostegno, in particolare in questioni personali e finanziarie.

2 Per le questioni di carattere personale i militari possono rivolgersi direttamente al loro comandante, al medico di truppa, al cappellano militare, al Servizio sociale dell’esercito e al Servizio psicopedagogico dell’esercito.89

89 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7383).

101 Diritto al soldo, all’alloggio e alla sussistenza, nonché a prestazioni particolari

1 I militari in servizio ricevono soldo, alloggio e sussistenza.

2 I militari ricevono gratuitamente dalla Confederazione il loro equipaggiamento.

3 In caso di prestazione di servizio con diritto al soldo, i militari ricevono un’in­den­nità per la perdita di guadagno a cui sono esposti a causa del servizio prestato. Le aliquote e le modalità di calcolo sono stabilite dalla legge federale sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile.

4 In caso di malattie o di infortuni intervenuti durante il servizio, i militari hanno diritto alle prestazioni dell’assicurazione militare.

5 Durante il servizio i viaggi effettuati con mezzi di trasporto pubblici sono a carico della Confederazione.90

6 I militari hanno diritto all’invio gratuito di lettere e pacchi, conformemente alle prescrizioni della posta da campo.91

7 In casi urgenti i militari possono essere raggiunti mediante la procedura di richia­mo tramite l’«Ufficio Svizzera».

90 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729).

91 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729).

Sezione 3: Protezione giuridica

102 Colloquio personale

Il militare convinto di aver subìto un torto deve in primo luogo cercare di comporre la vertenza in un colloquio personale con chi l’ha provocata.

103 Colloquio personale con il comandante

1 Se il colloquio personale con chi ha provocato la vertenza non ha successo o se il risultato è insoddisfacente, il militare può esporre il caso al suo comandante in un colloquio personale.

2 Il militare si rivolge al suo comandante diretto. Se questi è all’origine della verten­za, il militare si rivolge al superiore gerarchico successivo.

3 Il comandante accorda il colloquio il più presto possibile. Se necessario, raccoglie più ampie informazioni. Egli comunica al militare il suo parere e come intende pro­cedere ulteriormente.

104 Reclamo92

92 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729).

1 I militari possono presentare reclamo per scritto se sono convinti di avere subìto un torto da parte di un superiore militare, di un altro militare o da un’autorità militare.

2 È possibile presentare reclamo per scritto anche negli affari in materia di comando. Al riguardo, si tratta di ordini pronunciati da superiori militari nonché dei seguenti ordini emanati da autorità militari federali e cantonali in merito all’impiego di un militare:

a.
decisioni nell’ambito del reclutamento;
b.
licenziamento anticipato da scuole e corsi;
c.
mutazioni (incorporazione, rincorporazione, trasferimento, attribuzioni di fun­zioni);
d.
computo di servizi sul totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione;
e.
qualificazioni e decisioni nell’ambito di procedure di promozione;
f.
nomina a ufficiale specialista e revoca della funzione d’ufficiale;
g.
decisioni concernenti la proroga dell’obbligo di prestare servizio militare;
h.93
...
i.
consegna e ritiro della licenza di condurre militare;
j.
sospensione dal servizio di volo o di lancio con il paracadute;
k.
conferimento e ritiro di distinzioni militari;
l.
compiti fuori del servizio aventi un rapporto diretto con il servizio alla truppa;
m.
esecuzione fuori del servizio di pene disciplinari.

3 Le disposizioni legali figurano negli articoli 36 e 37 della legge militare del 3 febbraio 1995.

4 Il reclamo non è ammesso contro le chiamate in servizio e contro le decisioni in materia di differimento del servizio, di anticipazione del servizio, di servizio volon­tario e di dispensa. Contro tali decisioni può essere presentata, presso le autorità che le hanno emanate, una domanda di riesame.

93 Abrogata dal n. 1 dell’appendice 2 all’O del 21 nov. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6751).

105 Istanza competente per il reclamo

1 Il reclamo è presentato al comandante immediatamente superiore o, se è diretto contro una decisione di un’autorità, a tale autorità. Se chi riceve il reclamo non è competente per trattarlo, egli lo trasmette senza indugio all’istanza competente.

2 Sul reclamo decide il comandante immediatamente superiore del militare contro cui il reclamo è diretto. Se il reclamo è diretto contro più militari, è competente il comandante superiore di tutti questi militari. Se il reclamo è diretto contro un’auto­rità militare, decide l’autorità ad essa preposta.

3 Se l’istanza normalmente competente per il reclamo ha partecipato alla decisione impugnata o è prevenuta nella vertenza, essa trasmette il reclamo all’istanza imme­diatamente superiore. I reclami contro ordini soggetti ad approvazione sono decisi dall’istanza superiore a quella che ha dato la propria approvazione. Il procedimento di reclamo ha luogo solo dopo che sia stata data l’approvazione.

4 Le vertenze relative alla competenza sono decise dall’istanza superiore comune delle parti.

106 Termini

1 Durante il servizio, il reclamo dev’essere presentato entro cinque giorni da quando il militare ha avuto conoscenza dell’ordine o dell’evento a cui il reclamo si riferisce; fuori del servizio, tale termine è di dieci giorni.

2 Se il reclamante ha chiesto durante il termine di reclamo un colloquio personale con il suo comandante, il termine per presentare il reclamo ricomincia a decorrere dal giorno in cui il colloquio ha avuto luogo.

3 Nel computo del termine non è compreso il giorno iniziale. Se l’ultimo giorno è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto come festivo, il termine scade il primo giorno feriale seguente.

4 Il termine è rispettato se il reclamo è stato consegnato al più tardi l’ultimo giorno al comando del destinatario o al comandante della guardia o alla posta svizzera.

5 Se il reclamante può provare di essere stato impedito, senza sua colpa, di presen­tare tempestivamente il reclamo, egli lo può presentare, malgrado il ritardo, entro, rispettivamente, cinque o dieci giorni da quando l’impedimento è cessato.

107 Effetto del reclamo

1 Il reclamo non ha effetto sospensivo. L’ordine impugnato rimane valido e produce tutti i suoi effetti fino alla decisione sul reclamo. Se il reclamo appare manifesta­mente fondato, l’istanza competente per decidere può sospendere l’esecuzione dell’ordine impugnato.

2 Chi presenta reclamo o impugna una decisione pronunciata in seguito a un reclamo non può essere punito o subire altro pregiudizio per questo motivo.

108 Procedura

1 L’istanza competente per il reclamo o un ufficiale da essa incaricato sente il recla­mante e la controparte e accerta i fatti. Fuori del servizio, l’audizione orale può esse­re sostituita da una presa di posizione scritta.

2 Il reclamante e la controparte possono esprimersi sul risultato dell’inchiesta e pro­porre accertamenti complementari; essi possono consultare tutti gli atti relativi alla procedura di reclamo prima che sia pronunciata la decisione.

3 Il reclamante può essere assistito da un patrocinatore o farsi rappresentare, sem­preché la durata del procedimento non ne risulti prolungata in modo sproporzionato.

4 La decisione su reclami presentati durante il servizio deve intervenire, nel limite del possibile, entro cinque giorni; quella sugli altri reclami, entro un mese.

5 La decisione sul reclamo dev’essere motivata succintamente e comunicata per scritto. Deve inoltre indicare dove ed entro quale termine essa può essere impu­gnata.

6 Se il reclamo è accolto integralmente o parzialmente, l’istanza di decisione prende le misure appropriate. Essa può revocare o modificare ordini e impartire istruzioni alla controparte. Se lo stato di fatto contestato a ragione dal reclamante non può più essere modificato, dev’essere almeno accertato, per dare soddisfazione al recla­mante, che il reclamo era fondato.

7 La procedura di reclamo è gratuita. Non vengono assegnate indennità.

109 Ricorso contro la decisione sul reclamo

1 La decisione sul reclamo può essere impugnata per scritto tanto dal reclamante quanto dalla controparte presso l’istanza immediatamente superiore. La decisione di quest’ultima può essere impugnata presso il DDPS la cui decisione è definitiva.

2 Le decisioni delle autorità militari cantonali possono essere impugnate diretta­mente dinanzi al DDPS, sempreché il diritto cantonale non preveda un ricorso dinanzi al Governo cantonale.94

3 Al ricorso vanno allegate le decisioni delle istanze che si sono pronunciate in pre­cedenza.

4 Il termine di ricorso è di dieci giorni dalla comunicazione della decisione impu­gnata. La nuova decisione dev’essere pronunciata, nel limite del possibile, entro dieci giorni; fuori del servizio, entro un mese. Le disposizioni relative al computo e al decorso dei termini (n. 106, cpv. 3 a 5), all’effetto del reclamo (n. 107) e alla pro­cedura (n. 108, cpv. 1 a 3 e 5 a 7) valgono anche per il ricorso contro la decisione sul reclamo.

94 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729).

Capitolo 9: Diritto penale militare

In una formazione militare deve regnare l’ordine. Chi contravviene alla disciplina o addirittura commette un atto che la legge dichiara punibile, deve attendersi d’essere punito.

I militari sono soggetti al diritto penale militare (Codice penale militare e Procedura penale militare) quando sono in servizio, quando portano l’uniforme fuori del servi­zio e quando si tratta dell’adempimento dei loro obblighi fuori del servizio. In con­gedo e fuori del servizio il diritto penale militare si applica tuttavia solo ad infra­zioni connesse in una certa misura al servizio militare.

Una particolarità del diritto penale militare consiste nel fatto che l’inosservanza di prescrizioni d’ordine e i casi lievi d’infrazione contro disposizioni penali possono es­sere puniti disciplinarmente. Chi, durante il servizio militare, commette una man­canza di poca importanza non è quindi rinviato senz’altro dinanzi al giudice. Egli deve risponderne al proprio comandante, che lo conosce e che prende in considera­zione anche le circostanze particolari inerenti al servizio militare.

Le pene disciplinari sono: la riprensione, il divieto d’uscita, la multa disciplinare e gli arresti.95

Una decisione penale disciplinare può essere impugnata presso il comandante immediatamente superiore. La decisione di tale comandante può essere impugnata, se infligge arresti o una multa per un importo pari o superiore a 300 franchi, presso la sezione del tribunale militare di appello.96

...97

95 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729).

96 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729).

97 Abrogato dal n. I dell’O del 19 dic. 2003, con effetto dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729).

Capitolo 10: Disposizioni finali

110 Diritto previgente: abrogazione98

98 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729).

Il regolamento di servizio dell’esercito svizzero (RS 80) del 27 giugno 197999 è abro­gato.

99 [RU 1980 16, 1995 170n. 110 cpv. 1 lett. a, nel testo del 22 giu. 1994].

111 Entrata in vigore

Il presente regolamento di servizio entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Allegato 1 100

100 Abrogato dal n. IV lett. a dell’O del 29 ott. 2003, con effetto dal 1° mar. 2004 (RU 2003 4541, 2004 943).

Allegato 2 101

101 Introdotto dal n. III dell’O del 9 set. 1998 (RU 1998 2288). Aggiornato giusta il n. II dell’O del 19 dic. 2003 (RU 2004 729), il n. IV lett. b dell’O del 29 ott. 2003 (RU 2003 4541, 2004 943) e il n. II dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7383).

(Cap. 1 n. 2 cpv. 1 secondo per.)

Disposizioni particolari relative al servizio di promovimento della pace

Sezione 1: Principî

L’obiettivo dei contributi al promovimento militare della pace è impedire, arginare e porre fine a ostilità tra le parti in conflitto o, perlomeno, creare condizioni favorevoli alla composizione di un conflitto. I contributi al promovimento militare della pace vengono prestati soltanto con l’accordo di tutte le parti coinvolte nel conflitto.

Mettendo a disposizione personale, la Svizzera intende contribuire attivamente al mantenimento e al promovimento della pace. Al riguardo, collabora con altri Stati.

Una missione nel quadro dei contributi al promovimento militare della pace si fonda sul mandato di un’organizzazione internazionale. Questa organizzazione stabilisce lo statuto del personale assunto, d’intesa con le parti in conflitto. Essa regola le moda­lità d’intervento in un accordo con gli Stati che mettono a disposizione il personale per la missione.

L’annuncio per partecipare a un impiego di promovimento militare della pace è volontario. Chi fa domanda per un servizio di promovimento della pace può essere chiamato per un accertamento d’idoneità generale e per un accertamento d’idoneità inerente alla funzione. Chi ha superato la procedura di selezione può essere istruito per un impiego. Chi compie un servizio di promovimento della pace è assunto in base a un contratto di diritto pubblico.

1 Campo d’applicazione

1 In caso di servizio di promovimento della pace, il Regolamento di servizio è appli­cabile per analogia come istruzione vincolante, sempre che non contraddica alle pre­scrizioni delle organizzazioni partner internazionali, allo statuto delle persone impiegate e al mandato d’intervento.

2 In caso di servizio di promovimento della pace, il Regolamento di servizio è appli­cabile durante tutto il periodo di servizio (durata del rapporto di servizio). Sono eccettuate le vacanze e i giorni stabiliti di libero fuori del luogo d’intervento, fatto salvo il numero 8 capoverso 2.

2 Definizioni

1 Il servizio di promovimento della pace è un servizio volontario per operazioni di mantenimento della pace in ambito internazionale.

2 Chi adempie un servizio di promovimento della pace è considerato militare.

3 Volontariato

L’annuncio per partecipare a un’operazione di mantenimento della pace è volonta­rio.

4 Andamento del servizio

In servizio di promovimento della pace le prescrizioni relative all’andamento del servizio sono adeguate alle diverse situazioni esistenti nel luogo d’intervento.

Sezione 2: Disposizioni speciali

5 Struttura di comando nazionale e internazionale

1 Il Consiglio federale decide in merito alla partecipazione della Svizzera alle opera­zioni di mantenimento della pace. Assume la responsabilità che ne deriva.

2 Il DDPS è responsabile degli aspetti operativi della missione.

3 Per il comando di contingenti di truppa svizzeri nel luogo d’intervento è nominato un comandante svizzero di contingente o un alto rappresentante nazionale (senior national representative). Gli osservatori militari e le persone inviate singolarmente sono messe a disposizione direttamente dell’organizzazione internazionale.

4 In seno a un contingente svizzero, soltanto i quadri svizzeri hanno potere decisio­nale e responsabilità di comando.

5 Le persone chiamate a una missione nell’ambito delle operazioni di mantenimento della pace devono rispettare l’accordo stipulato tra la Svizzera e l’organizzazione internazionale, nonché le istruzioni del servizio superiore in Svizzera.

6 Istruzione

1 L’istruzione è orientata all’impiego.

2 Di regola, l’istruzione si fonda sull’istruzione militare di base e tiene conto delle conoscenze e delle capacità professionali.

3 L’istruzione ha luogo in Svizzera o, per esigenze particolari, all’estero. Essa è con­tinuata nel luogo d’intervento.

7 Uniforme e portamento

1 Il DDPS prescrive l’uniforme per l’impiego.

2 Possono essere portati soltanto i distintivi designati dal DDPS.

3 L’immagine e il portamento dei membri del contingente devono essere adeguati alla dignità e alla responsabilità della funzione. Il personale maschile porta i capelli corti.

8 Comportamento esemplare

1 In servizio di promovimento della pace è richiesto un comportamento esemplare. Occorre segnatamente rispettare altri modi di vita e di comportamento.

2 Durante tutto il periodo dell’impiego, occorre evitare di esprimere pubblicamente opinioni su questioni politiche, religiose e sociali concernenti il luogo d’intervento. Il DDPS decide sulle eccezioni. Il contratto d’impiego regola eventuali obblighi di mantenere il segreto dopo il periodo d’intervento.

9 Tempo libero

1 Durante il corso d’istruzione le uscite, i congedi, i giorni di libero stabiliti e le vacanze contano come tempo libero.

2 Il comandante del contingente o l’alto rappresentante nazionale fissa la durata e il raggio delle uscite e dei congedi. Regola l’utilizzazione dei veicoli di servizio. Decide se in uscita e in congedo si devono portare l’uniforme o gli abiti civili. Per motivi di sicurezza, può ordinare misure particolari.

3 Il DDPS decide in merito al porto dell’uniforme e all’utilizzazione dei veicoli di servizio durante i giorni di libero stabiliti e le vacanze.

4 Durante l’impiego non sono previsti uscite né congedi. Il tempo libero corrisponde al tempo non lavorativo conformemente all’ordinanza del 2 dicembre 2005102 sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell’uomo e l’aiuto umanitario e agli ordini per l’andamento del ser­vizio.

10 Documenti d’identità

1 Chi è impiegato in un servizio di promovimento della pace riceve una carta d’identità dall’organizzazione internazionale. Tale documento dev’essere sempre portato con sé.

2 Inoltre, i membri del contingente portano con sé il loro documento d’identità civile svizzero ancora valevole e la loro targhetta di riconoscimento militare.

11 Bandiera

Prima della partenza per il luogo d’intervento il contingente riceve una bandiera. Questa dev’essere riconsegnata alla fine dell’impiego.

12 Beni personali

Il DDPS stabilisce quali beni personali possono essere importati o esportati in occa­sione di un intervento e ne regola il trasporto.

13 Assistenza spirituale e funzioni religiose

Le disposizioni concernenti l’assistenza spirituale e le funzioni religiose (n. 63–65 RSE) sono applicabili soltanto nella misura in cui le circostanze e le condizioni particolari nel luogo d’intervento lo consentono.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden