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Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza disciplina le competenze e la procedura in materia di contatti militari internazionali. 2 È applicabile all’Amministrazione federale, ai militari nonché alle società militari e alle associazioni militari mantello, nella misura in cui, in questioni che riguardano l’esercito svizzero, entrano in contatto con:
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Art. 2 Contatti militari internazionali
Ai sensi della presente ordinanza, per contatti militari internazionali s’intendono:
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Art. 3 Obbligo di autorizzazione
1 L’avvio formale di contatti militari internazionali è soggetto ad autorizzazione. 2 La domanda di autorizzazione deve essere previamente presentata all’ufficio dell’Aggruppamento Difesa competente per il protocollo militare (Protocollo militare). 3 In casi speciali, il Protocollo militare chiede il parere del Dipartimento federale degli affari esteri. |
Art. 4 Eccezioni all’obbligo di autorizzazione
I servizi seguenti possono, nel loro settore di compiti, allacciare formalmente contatti militari internazionali senza l’autorizzazione del Protocollo militare:
3 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 30 dell’O dell’8 nov. 2023 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 735). |
Art. 5 Protezione delle informazioni
1 La consegna di informazioni classificate a persone e organi stranieri nonché l’accesso da parte di visitatori stranieri a informazioni militari classificate, a materiale classificato o a impianti militari in Svizzera si fondano sulle corrispondenti prescrizioni in materia di protezione delle informazioni, segnatamente:
2 Il Protocollo militare rilascia le autorizzazioni di cui all’articolo 3 capoverso 1 unicamente se la persona che intende allacciare contatti militari internazionali presenta le autorizzazioni o attestazioni necessarie sulla base delle prescrizioni di cui al capoverso 1. 3 La consegna di informazioni classificate non può in alcun caso essere garantita. Agli eventuali interessati può unicamente essere promesso l’esame della loro domanda. 4 Chi vuole consegnare su supporti d’informazione informazioni non classificate deve inoltrarle al Protocollo militare, per trasmissione, in una busta neutra non chiusa; è fatto salvo l’articolo 4. 5 Chi organizza contatti militari internazionali deve istruire tutte le persone che avranno contatti con i visitatori stranieri in merito a quali informazioni militari possono fornire. 8 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 30 dell’O dell’8 nov. 2023 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 735). |