Ordinanza
sul Servizio informazioni dell’esercito
(O-SIEs)
del 4 dicembre 2009 (Stato 1° luglio 2020)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 99 della legge militare del 3 febbraio 19951 (LM),
ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina:
- a.
- i compiti e le competenze del Servizio informazioni dell’esercito (SIEs);
- b.
- la collaborazione del SIEs con servizi della Confederazione e dei Cantoni nonché con servizi esteri;
- c.
- la ricerca, il trattamento e la comunicazione di informazioni concernenti l’estero rilevanti per l’esercito;
- d.
- la protezione delle fonti;
- e.
- il controllo del SIEs.
Art. 2 Servizio informazioni dell’esercito
Il Servizio informazioni dell’esercito comprende tutte le frazioni di stato maggiore e le truppe dell’esercito che adempiono compiti informativi.
Sezione 2: Compiti e competenze del SIEs
Art. 32
1 Il SIEs ha i compiti e le competenze seguenti:
- a.
- acquisisce informazioni concernenti l’estero rilevanti per l’esercito secondo l’articolo 99 capoverso 1 LM e le valuta;
- b.
- analizza il contesto strategico-militare;
- c.
- appoggia i comandi militari in occasione della pianificazione e della condotta di impieghi fornendo informazioni sulla minaccia e sull’ambiente;
- d.
- provvede a monitorare l’evoluzione delle forze armate estere e di organizzazioni comparabili e a dedurne conoscenze per l’ulteriore sviluppo e l’istruzione dell’esercito nonché per la gestione della prontezza;
- e.
- sviluppa la dottrina dell’esercito in materia di servizio informazioni e dirige la sua implementazione;
- f.
- partecipa allo sviluppo di nuovi sistemi informativi per l’esercito.
2 Svolge le sue attività all’attenzione del Comando dell’esercito, delle truppe nonché delle autorità e degli organi di comando responsabili nazionali, cantonali e, se del caso, multinazionali.
3 Il SIEs informa a scadenze regolari il capo dell’esercito sulla propria attività..
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4619).
Sezione 3: Collaborazione
Art. 4 Collaborazione con servizi della Confederazione e dei Cantoni
Il SIEs può mettere i suoi prodotti a disposizione dei servizi interessati della Confederazione e dei Cantoni.
Art. 5 Collaborazione con il Servizio delle attività informative della Confederazione
1Il SIEs collabora strettamente con il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) in particolare negli ambiti tematici comuni secondo la legge federale del 25 settembre 20153 sulle attività informative e l’articolo 99 capoverso 1 LM.4 Il SIEs e il SIC curano uno scambio regolare di informazioni e si sostengono reciprocamente nell’adempimento dei loro compiti.
2 ...5
3 La ricerca, la valutazione e la diffusione di informazioni rilevanti per l’esercito rientra nella sfera di responsabilità del SIEs.
4 Il SIEs mette tempestivamente a disposizione del SIC informazioni rilevanti in materia di politica di sicurezza.
5 In occasione di impieghi in servizio d’appoggio in Svizzera, il SIEs è parte della rete informativa integrata; questa è diretta dal SIC.
6 In servizio attivo, le competenze del SIEs sono disciplinate dal Consiglio federale.
3 RS 121
4 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. II 10 dell’O del 16 ago. 2017 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4151).
5 Abrogato dal n. I dell’O del 21 nov. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4619).
Art. 6 Collaborazione con servizi esteri 6
1 Per adempiere i suoi compiti legali, il SIEs può collaborare a livello bilaterale o multilaterale con autorità e organi di comando esteri.
2 Contatti regolari del SIEs con autorità e organi di comando esteri necessitano di un’autorizzazione annuale del Consiglio federale.
3 Per coordinare i contatti con autorità e organi di comando esteri il SIEs definisce con il SIC una politica comune in materia di servizi partner e allestisce una pianificazione dei contatti.
4 Il SIEs è competente per i contatti con autorità e organi di comando esteri che svolgono compiti informativi militari.
5 Nel quadro di impieghi all’estero in servizio di promovimento della pace e in servizio d’appoggio, gli organi della truppa incaricati delle attività informative operano sul posto secondo le istruzioni tecniche del SIEs.
6 Il SIEs e il SIC possono mettere reciprocamente a disposizione collegamenti per le comunicazioni con autorità e organi di comando esteri.
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4619).
Sezione 4: Ricerca di informazioni
Art. 7
La ricerca e l’acquisizione di informazioni rilevanti per l’esercito avviene:
- a.
- con organi e mezzi dell’esercito destinati alle attività informative;
- b.
- nell’ambito di scambi con servizi svizzeri ed esteri;
- c.
- ricorrendo a fonti pubblicamente accessibili.
Sezione 5: Trattamento e comunicazione di informazioni e dati personali
Art. 8 Trattamento di dati personali degni di particolare protezione e di profili della personalità
Il SIEs può trattare i dati personali necessari in vista di un impiego dell’esercito, compresi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità:
- a.
- per proteggere i militari, i propri collaboratori, la propria infrastruttura e le proprie fonti da attività che minacciano la sicurezza o dalle attività dei servizi segreti;
- b.
- per verificare gli accessi alle informazioni necessari per lo svolgimento dei compiti;
- c.
- in occasione di avvenimenti all’estero rilevanti per la Svizzera dal punto di vista della politica di sicurezza.
Art. 9 Deroga alla pubblicazione delle collezioni di dati
1 Le collezioni di dati allestite nel quadro della ricerca di informazioni giusta l’articolo 99 capoverso 2 LM non sono elencate nel registro delle collezioni di dati ai sensi dell’articolo 11a della legge federale del 19 giugno 19927 sulla protezione dei dati qualora ciò dovesse pregiudicare la ricerca di informazioni.
2 Il SIEs informa in maniera generale l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza su tali collezioni di dati.
7 RS 235.1
Art. 10 Comunicazione di dati personali
1 Il SIEs può comunicare i dati personali da esso raccolti secondo l’articolo 99 capoverso 2 LM a servizi civili della Confederazione e dei Cantoni nonché, se del caso, ad autorità e organi di comando multinazionali, sempre che:
- a.
- sia necessario per l’adempimento dei suoi compiti legali; oppure
- b.
- il trattamento dei corrispondenti dati personali rientri nella sfera di competenza legale dell’organo ricevente.
2 Con i dati personali non è consentito allestire collezioni di dati indipendenti.
3 I dati personali devono essere distrutti dopo la fine dell’impiego in servizio d’appoggio.
Sezione 5a: Sistema informatico Servizio informazioni militare88 Introdotta dal n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 20202031).
8 Introdotta dal n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 20202031).
Art. 10a Organo responsabile e scopo
1 Il SIEs gestisce il Sistema informatico Servizio informazioni militare (Sist infm SIM) per l’adempimento dei suoi compiti secondo l’articolo 99 LM.
2 Il Sist infm SIM serve ad archiviare dati e prodotti informativi fino al livello di classificazione SEGRETO.
Art. 10b Dati
Il Sist infm SIM contiene i seguenti dati:
- a.
- dati e prodotti rilevanti per le attività informative quali rapporti e risultati di attività di esplorazione;
- b.
- dati personali trattati secondo l’articolo 8;
- c.
- dati da fonti pubblicamente accessibili.
Art. 10c Raccolta dei dati
Il SIEs raccoglie i dati per il Sist infm SIM:
- a.
- per mezzo di attività informative proprie;
- b.
- presso l’esercito e l’amministrazione militare;
- c.
- presso gli addetti alla difesa svizzeri all’estero;
- d.
- presso altri servizi informazioni svizzeri ed esteri;
- e.
- presso altre unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni;
- f.
- da fonti pubblicamente accessibili.
Art. 10d Comunicazione dei dati
1 I prodotti del Servizio informazioni militare (SIM) contenuti nel Sist infm SIM sono comunicati al Comando dell’esercito, agli organi di comando dell’esercito e a organi interessati della Confederazione e dei Cantoni ai fini dell’adempimento dei rispettivi compiti legali.
2 Tutti i rimanenti dati del Sist infm SIM sono resi accessibili, mediante procedura di richiamo, unicamente ai collaboratori del SIM e del Servizio di protezione preventiva dell’esercito ai fini dell’adempimento dei rispettivi compiti legali.
Art. 10e Conservazione dei dati
I dati del Sist infm SIM sono conservati sino alla loro revoca, ma al massimo per una durata di 45 anni a decorrere dalla loro acquisizione.
Sezione 5b: Imagery analyst system99 Introdotta dal n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 20202031).
9 Introdotta dal n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 20202031).
Art. 10f Organo responsabile e scopo
1 Il SIEs gestisce l’Imagery analyst system (Sist IA) per l’adempimento dei suoi compiti secondo l’articolo 99 LM.
2 Il Sist IA serve:
- a.
- all’acquisizione e all’analisi di informazioni concernenti l’estero basate su immagini e rilevanti per l’esercito;
- b.
- all’osservazione e alla registrazione di fatti e installazioni, segnatamente per mezzo di aeromobili e satelliti.
Art. 10g Dati
Il Sist IA contiene i seguenti dati:
- a.
- dati di immagini digitali sotto forma di dati grezzi o metadati, segnatamente quelli ottenuti per mezzo di aeromobili e satelliti che realizzano immagini;
- b.
- prodotti e prodotti intermedi digitali con dati di immagini analizzati;
- c.
- dati personali trattati secondo l’articolo 8.
Art. 10h Raccolta dei dati
Il SIEs raccoglie i dati per il Sist IA:
- a.
- presso l’Ufficio federale di topografia;
- b.
- presso l’esercito e l’amministrazione militare;
- c.
- presso altre unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni;
- d.
- presso partner esteri;
- e.
- da fonti pubblicamente accessibili.
Art. 10i Comunicazione dei dati
1 Il SIEs rende accessibili i dati del Sist IA alle persone seguenti, nella misura in cui ciò è necessario per l’adempimento dei rispettivi compiti legali:
- a.
- mediante procedura di richiamo: ai collaboratori del National imagery intelligence center;
- b.
- mediante procedura di comunicazione automatica: ai collaboratori del SIM presso l’esercito e l’amministrazione militare nonché a quelli del SIC.
2 Può comunicare i dati del Sist IA, in maniera selettiva e in forma orale o scritta a seconda dei contenuti e della classificazione, a persone selezionatein seno all’esercito, all’amministrazione militare, al resto dell’Amministrazione federale e alla Rete integrata Svizzera per la sicurezza, nella misura in cui ciò è necessario per l’adempimento dei rispettivi compiti legali.
Art. 10j Conservazione dei dati
I dati del Sist IA sono conservati sino alla loro revoca, ma al massimo per una durata di 45 anni a decorrere dalla loro acquisizione.
Sezione 6: Protezione delle fonti
Art. 11
1 Il SIEs protegge le proprie fonti informative. Al riguardo, esso procede nel singolo caso a una ponderazione tra gli interessi delle fonti da proteggere e quelli dell’organo che richiede le informazioni.
2 Sono fonti informative in particolare:
- a.
- le persone che comunicano al SIEs informazioni sensibili;
- b.
- gli organi di sicurezza svizzeri ed esteri con i quali il SIEs collabora;
- c.
- l’esplorazione radio;
- d.
- l’imagery intelligence (IMINT).10
3 In occasione della ponderazione di cui al capoverso 1 devono essere osservati i principi seguenti:
- a.
- l’identità delle persone la cui integrità fisica o psichica, oppure quella dei loro familiari, sarebbe esposta a serio pericolo nel caso in cui fosse comunicata deve essere protetta integralmente, salvo che la persona interessata acconsenta a detta comunicazione;
- b.
- l’identità degli organi di sicurezza esteri è tenuta segreta, salvo che:
- 1.
- l’organo di sicurezza estero acconsenta alla comunicazione, oppure
- 2.
- la comunicazione non pregiudichi il proseguimento della collaborazione con l’organo di sicurezza estero;
- c.11
- per quanto concerne l’esplorazione radio e l’imagery intelligence, tutte le informazioni sull’infrastruttura, i mezzi tecnici impiegati e i metodi operativi sono tenute segrete, salvo che la loro comunicazione non pregiudichi l’adempimento del compito da parte del SIEs.
4 Se il SIEs rifiuta la comunicazione, il DDPS emana una decisione impugnabile. Le controversie tra autorità sono risolte in via amichevole.
5 I diritti delle autorità di vigilanza sul SIEs in materia di consultazione degli atti rimangono garantiti.
10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4619).
11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4619).
Sezione 7: Controllo delle attività del SIEs
Art. 12 Principi
1 Il SIEs assicura esso stesso un controllo della legalità del proprio operato.
2 La vigilanza sul SIEs in virtù dell’articolo 99 capoverso 5 LM incombe all’Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative.12
12 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 dell’O del 16 ago. 2017 concernente la vigilanza sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4231).
Art. 13 a 1513
13 Abrogati dall’all. n. 4 dell’O del 16 ago. 2017 concernente la vigilanza sulle attività informative, con effetto dal 1° set. 2017 (RU 2017 4231).
Sezione 8: Archiviazione
Art. 16 Obbligo di archiviazione
1 Il SIEs offre all’Archivio federale, per l’archiviazione, i dati non più necessari o destinati alla distruzione.
2 ...14
3 Distrugge i dati considerati senza valore archivistico dall’Archivio federale. Sono fatte salve altre disposizioni legali in materia di distruzione di dati.
14 Abrogato dall’all. n. 4 dell’O del 16 ago. 2017 concernente la vigilanza sulle attività informative, con effetto dal 1° set. 2017 (RU 2017 4231).
Sezione 9: Disposizioni finali
Art. 17 Esecuzione
Il capo dell’esercito emana le istruzioni necessarie per la gestione del SIEs. Provvede segnatamente:
- a.
- a un’organizzazione adeguata della ricerca di informazioni;
- b.
- a una collaborazione ottimale e allo scambio integrale di informazioni tra gli organi incaricati della ricerca di informazioni;
- c.
- alla definizione dei processi per valutare la situazione di minaccia.
Art. 18 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.