Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 38 capoverso 3 e 79 capoverso 4 della legge federale del 25 settembre 20151 sulle attività informative (LAIn); ordina: 1 RS 121 4 Nuovo testo giusta il n. II 9 dell’all. 4 all’O del 16 ago. 2017 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4151). |
Sezione 1: Esplorazione radio |
Art. 1 Servizio competente 5
L’esplorazione radio compete al Centro operazioni elettroniche (COE). 5 Nuovo testo giusta il n. II 9 dell’all. 4 all’O del 16 ago. 2017 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4151). |
Art. 2 Compiti del Centro operazioni elettroniche
1 Il COE riceve i mandati di esplorazione radio dai suoi mandanti e li elabora. 2 Rileva ed elabora le emissioni elettromagnetiche provenienti da sistemi di telecomunicazione all’estero e trasmette i risultati ai mandanti. 3 Acquista gli impianti tecnici necessari all’adempimento dei propri compiti ed effettua le misurazioni e le prove necessarie. 4 Può esaminare la fattibilità di nuovi mandati di esplorazione radio. 5 Può proporre ai mandanti di aggiungere oggetti dell’esplorazione radio supplementari ai mandati in corso. |
Art. 3 Mandati di esplorazione radio
1 I servizi seguenti sono autorizzati, nel quadro dei rispettivi compiti legali, ad assegnare mandati di esplorazione radio:
2 Il SIC e il Servizio informazioni dell’esercito possono assegnare mandati di esplorazione radio esclusivamente per acquisire informazioni rilevanti in materia di politica di sicurezza su fatti che si verificano all’estero. 3 Le informazioni di cui al capoverso 2 servono:
4 I mandati di esplorazione radio sono concordati per scritto. Vi si definisce il settore d’esplorazione e la forma dei risultati. 6 Nuovo testo giusta il n. II 9 dell’all. 4 all’O del 16 ago. 2017 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4151). 7 Introdotta dal n. II 9 dell’all. 4 all’O del 16 ago. 2017 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4151). |
Art. 4 Elaborazione dei dati
1 Il COE distrugge i risultati acquisiti nel quadro dell’esplorazione radio al più tardi al momento della conclusione del rispettivo mandato di esplorazione radio. 2 Distrugge le comunicazioni rilevate al più tardi 18 mesi dopo il loro rilevamento. 3 Distrugge i dati di collegamento rilevati al più tardi 5 anni dopo il loro rilevamento. 4 Può utilizzare i dati rilevati sulla base di un mandato di esplorazione radio anche per adempiere un altro mandato di esplorazione radio dello stesso mandante. 5 La notifica delle collezioni di dati, il diritto di informazione e di accesso nonché l’archiviazione sono retti dalle disposizioni legali applicabili al rispettivo mandante. |
Art. 5 Dati su persone e fatti in Svizzera
1 I dati su persone e fatti in Svizzera riconosciuti come tali, sono distrutti immediatamente dal COE. 2 Sono fatti salvi i dati secondo l’articolo 38 capoversi 4 lettera b e 5 LAIn.8 8 Nuovo testo giusta il n. II 9 dell’all. 4 all’O del 16 ago. 2017 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4151). |
Art. 7 Sicurezza
1 I risultati dei mandati di esplorazione radio sono classificati secondo l’ordinanza del 4 luglio 20079 sulla protezione delle informazioni della Confederazione. 2 I servizi interessati assicurano nella propria sfera di responsabilità un’adeguata protezione delle persone, delle informazioni e delle opere. |
Sezione 2:... |
Art.8a1110
10 Abrogati dal n. 5 dell’all. all’O del 16 ago. 2017 concernente la vigilanza sulle attività informative, con effetto dal 1° set. 2017 (RU 2017 4231). |
Sezione 4: Assistenza tecnica alle autorità civili |
Art. 13
1 Il COE può fornire assistenza tecnica alle autorità della Confederazione e dei Cantoni nell’adempimento dei loro compiti. 2 L’assistenza è fornita secondo le disposizioni legali applicabili al rispettivo mandante e d’intesa con l’Ufficio federale delle comunicazioni. 3 Il COE può acquistare i mezzi tecnici necessari ed effettuare studi di fattibilità, misurazioni e prove. 4 Le prestazioni del COE sono indennizzate secondo le disposizioni dell’ordinanza dell’8 novembre 200611 sugli emolumenti del DDPS. |
Sezione 5: Disposizioni finali |
Art. 15 Modifica del diritto vigente
Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue: ...13 13 Le mod. possono essere consultate alla RU2012 5527. |