Ordinanza
sulla condotta della guerra elettronica
e sull’esplorazione radio
(OCGE)
del 17 ottobre 2012 (Stato 1° settembre 2017)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 38 capoverso 3 e 79 capoverso 4 della legge federale del 25 settembre 20151 sulle attività informative (LAIn);
visto l’articolo 99 capoverso 1bis della legge militare del 3 febbraio 19952 (LM);
visti gli articoli 26 capoverso 2 e 48 capoverso 1 della legge del 30 aprile 19973 sulle telecomunicazioni (LTC),4
ordina:
1 RS 121
4 Nuovo testo giusta il n. II 9 dell’all. 4 all’O del 16 ago. 2017 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4151).
Sezione 1: Esplorazione radio
Art. 1 Servizio competente 5
L’esplorazione radio compete al Centro operazioni elettroniche (COE).
5 Nuovo testo giusta il n. II 9 dell’all. 4 all’O del 16 ago. 2017 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4151).
Art. 2 Compiti del Centro operazioni elettroniche
1 Il COE riceve i mandati di esplorazione radio dai suoi mandanti e li elabora.
2 Rileva ed elabora le emissioni elettromagnetiche provenienti da sistemi di telecomunicazione all’estero e trasmette i risultati ai mandanti.
3 Acquista gli impianti tecnici necessari all’adempimento dei propri compiti ed effettua le misurazioni e le prove necessarie.
4 Può esaminare la fattibilità di nuovi mandati di esplorazione radio.
5 Può proporre ai mandanti di aggiungere oggetti dell’esplorazione radio supplementari ai mandati in corso.
Art. 3 Mandati di esplorazione radio
1 I servizi seguenti sono autorizzati, nel quadro dei rispettivi compiti legali, ad assegnare mandati di esplorazione radio:
- a.
- il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC);
- b.
- il Servizio informazioni dell’esercito.
2 Il SIC e il Servizio informazioni dell’esercito possono assegnare mandati di esplorazione radio esclusivamente per acquisire informazioni rilevanti in materia di politica di sicurezza su fatti che si verificano all’estero.
3 Le informazioni di cui al capoverso 2 servono:
- a.
- nell’ambito del terrorismo: all’individuazione di attività, collegamenti e strutture di gruppi e reti terroristici nonché all’individuazione di attività e collegamenti di singoli terroristi;
- b.6
- nell’ambito della proliferazione: per l’accertamento della proliferazione di armi nucleari, biologiche o chimiche, compresi i loro sistemi vettori nonché tutti i beni e tutte le tecnologie a duplice impiego civile e militare necessari per la fabbricazione di tali armi (proliferazione NBC); per l’accertamento del commercio illegale di sostanze radioattive, materiale bellico e altri beni d’armamento; per l’accertamento di programmi concernenti armi di distruzione di massa, compresi i loro sistemi vettori; per l’accertamento di strutture di acquisizione e tentativi di acquisizione;
- c.
- nell’ambito del controspionaggio: all’individuazione di attività e strutture di agenti statali e non statali;
- d.
- nell’ambito dei conflitti all’estero con ripercussioni sulla Svizzera: alla valutazione della situazione in materia di sicurezza, della stabilità dei regimi e di fattori strategici d’influenza;
- e.
- nell’ambito militare e dell’armamento: all’esplorazione di conflitti militari attuali e possibili nonché di potenziali militari e di sviluppi in materia d’armamento;
- f.
- nell’ambito delle zone d’impiego dell’Esercito svizzero: all’esplorazione della situazione attuale in materia di sicurezza e alla valutazione dei possibili sviluppi;
- fbis.7
- negli ambiti dell’accertamento delle cyberminacce e della protezione di infrastrutture critiche: per l’accertamento dell’impiego, della provenienza e delle caratteristiche tecniche dei mezzi di cyberattacco nonché per l’elaborazione di misure di difesa efficaci;
- g.
- al mantenimento e all’ulteriore sviluppo delle attività di acquisizione di informazioni dei mandanti autorizzati.
4 I mandati di esplorazione radio sono concordati per scritto. Vi si definisce il settore d’esplorazione e la forma dei risultati.
6 Nuovo testo giusta il n. II 9 dell’all. 4 all’O del 16 ago. 2017 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4151).
7 Introdotta dal n. II 9 dell’all. 4 all’O del 16 ago. 2017 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4151).
Art. 4 Elaborazione dei dati
1 Il COE distrugge i risultati acquisiti nel quadro dell’esplorazione radio al più tardi al momento della conclusione del rispettivo mandato di esplorazione radio.
2 Distrugge le comunicazioni rilevate al più tardi 18 mesi dopo il loro rilevamento.
3 Distrugge i dati di collegamento rilevati al più tardi 5 anni dopo il loro rilevamento.
4 Può utilizzare i dati rilevati sulla base di un mandato di esplorazione radio anche per adempiere un altro mandato di esplorazione radio dello stesso mandante.
5 La notifica delle collezioni di dati, il diritto di informazione e di accesso nonché l’archiviazione sono retti dalle disposizioni legali applicabili al rispettivo mandante.
Art. 5 Dati su persone e fatti in Svizzera
1 I dati su persone e fatti in Svizzera riconosciuti come tali, sono distrutti immediatamente dal COE.
2 Sono fatti salvi i dati secondo l’articolo 38 capoversi 4 lettera b e 5 LAIn.8
8 Nuovo testo giusta il n. II 9 dell’all. 4 all’O del 16 ago. 2017 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4151).
Art. 6 Contatti con servizi specializzati esteri
I contatti in materia di servizi informazioni tra il COE e servizi specializzati esteri avvengono per il tramite del SIC.
Art. 7 Sicurezza
1 I risultati dei mandati di esplorazione radio sono classificati secondo l’ordinanza del 4 luglio 20079 sulla protezione delle informazioni della Confederazione.
2 I servizi interessati assicurano nella propria sfera di responsabilità un’adeguata protezione delle persone, delle informazioni e delle opere.
Sezione 2:...
Art.8a1110
10 Abrogati dal n. 5 dell’all. all’O del 16 ago. 2017 concernente la vigilanza sulle attività informative, con effetto dal 1° set. 2017 (RU 2017 4231).
Sezione 3: Condotta della guerra elettronica dell’esercito
Art. 12
1 La condotta della guerra elettronica secondo l’articolo 99 capoversi 1bis e 1ter LM nonché il disturbo dello spettro elettromagnetico competono all'esercito.
2 Il disturbo nello spettro elettromagnetico di frequenze non militari deve essere approvato dal capo del DDPS.
3 Il capo dell’esercito emana istruzioni sull’istruzione e sull’impiego nell’ambito della condotta della guerra elettronica.
4 Il COE presta assistenza per l’istruzione e l’impiego nell’ambito della condotta della guerra elettronica.
Sezione 4: Assistenza tecnica alle autorità civili
Art. 13
1 Il COE può fornire assistenza tecnica alle autorità della Confederazione e dei Cantoni nell’adempimento dei loro compiti.
2 L’assistenza è fornita secondo le disposizioni legali applicabili al rispettivo mandante e d’intesa con l’Ufficio federale delle comunicazioni.
3 Il COE può acquistare i mezzi tecnici necessari ed effettuare studi di fattibilità, misurazioni e prove.
4 Le prestazioni del COE sono indennizzate secondo le disposizioni dell’ordinanza dell’8 novembre 200611 sugli emolumenti del DDPS.
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 14 Diritto previgente: abrogazione
Art. 15 Modifica del diritto vigente
Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:
...13
13 Le mod. possono essere consultate alla RU2012 5527.
Art. 16 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2012.