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Art. 33
1 I Comuni e i loro abitanti hanno l’obbligo di mettere a disposizione della truppa i locali e le piazze adatti, con le installazioni e gli utensili necessari per l’alloggio degli uomini, il ricovero degli animali dell’esercito e l’allogamento dei veicoli e del materiale.60 2 …61 3 Gli abitanti sono obbligati, su istruzioni delle autorità comunali, a mettere a disposizione i locali d’alloggio e le piazze richiesti ed a preparare le prestazioni loro imposte. 60Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. alla L militare del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 19954093; FF 1993 IV 1). 61Abrogato dal n. 8 dell’all. alla L militare del 3 feb. 1995, con effetto dal 1° gen. 1996 (RU 19954093; FF 1993 IV 1).
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Art. 34
1 Trattandosi di occupare una località, si dovrà tener conto delle condizioni igieniche di essa. Le località in cui si accertano malattie contagiose per l’uomo o gli animali, potranno essere occupate soltanto con il consenso dell’ufficiale preposto al servizio sanitario o veterinario. 2 Le autorità comunali sono tenute a notificare l’esistenza di tali malattie ai comandanti di truppe o ai loro organi incaricati di preparare gli accantonamenti. 3 Salva restando l’azione penale, le autorità comunali rispondono verso l’amministrazione militare di tutti i danni che potessero risultare dall’occultamento o dalla dissimulazione di malattie contagiose.
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Art. 35
1 I comandanti di truppe che intendono occupare accantonamenti o alloggi presso gli abitanti devono rivolgersi il più presto possibile alle autorità comunali, le quali sono tenute a fare i necessari preparativi. 2 La truppa può domandare i locali d’alloggio direttamente agli abitanti solo quando non possa raggiungere a tempo le autorità comunali, oppure quando queste ultime non adempiano affatto o solo parzialmente i propri obblighi. In questi casi, i comandanti di truppe informano immediatamente delle disposizioni prese le autorità comunali e il comandante da cui dipendono. 3 I comandanti vigilano, sotto la loro responsabilità, che la truppa domandi e occupi soltanto i locali di cui essa ha realmente bisogno.
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Art. 36
1 Prima di occupare o di lasciare un accantonamento, la truppa verificherà lo stato dei locali, delle istallazioni e degli utensili in presenza del proprietario o del suo mandatario o, in loro assenza, di un rappresentante dell’autorità comunale. 2 Dei difetti e dei danni sarà steso un verbale, firmato dal rappresentante della truppa e dal proprietario o suo mandatario, o dal rappresentante dell’autorità comunale. 3 Quando lascia un accantonamento, la truppa deve riconsegnare in buon ordine le piazze, i locali, le installazioni ed i beni mobili da essa utilizzati; essa domanderà un’attestazione scritta. 4 Per i danni causati dall’occupazione da parte della truppa, sono applicabili le disposizioni concernenti la liquidazione delle pretese per danni cagionati alle colture ed alla proprietà.
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Art. 37
1 La truppa deve accettare i locali e le istallazioni assegnatile dalle autorità comunali, per quanto essi siano adatti per l’alloggio. 2 Sulle divergenze fra comandanti di truppa e autorità comunali circa l’idoneità e l’uso di locali d’alloggio e installazioni decide il comandante della divisione territoriale.62 3 I locali riservati al culto, come pure i locali di lusso e gli edifici che non potrebbero essere occupati senza correre il rischio di subire danni e causare spese sproporzionate o altri gravi svantaggi (per esempio i locali d’interesse artistico o storico, gli alberghi di prima categoria, ecc.), non devono essere occupati che in caso di assoluta necessità. 62Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 2299; FF 2014 5939).
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Art. 3863
1 Gli ufficiali, i sottufficiali superiori e singoli militari donne vengono di regola alloggiati in camere con letti.64 2 I sergenti capi, i sergenti e i caporali sono alloggiati, per quanto possibile, in locali separati da quelli della truppa.65 3 In mancanza di ufficiali o sottufficiali superiori, i militari che ne assumono le funzioni hanno lo stesso diritto d’alloggio degli ufficiali e dei sottufficiali superiori.66 Gli appuntati e i soldati che prestano servizio come sottufficiali hanno lo stesso diritto di questi ultimi. Detto diritto esiste unicamente se l’effettivo regolamentare secondo le prescrizioni concernenti l’organizzazione dell’esercito non è raggiunto e non è possibile procedere a un conguaglio nell’ambito del corpo di truppa.67 4 Gli ufficiali superiori ed i comandanti di unità hanno diritto, per quanto possibile, a camere singole. 63Nuovo testo giusta il n. I del DF del 21 mar. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1716; FF 1985 II 1105). 64Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. alla L militare del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 19954093; FF 1993 IV 1). 65Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 2299; FF 2014 5939). 66 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 2299; FF 2014 5939). 67Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. alla L militare del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 19954093; FF 1993 IV 1).
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Art. 39
1 Le indennità per l’uso di locali sono corrisposte a contare dal giorno della presa in consegna fino a quello della restituzione. Il fatto di lasciare temporaneamente dei locali inutilizzati non sospende l’obbligo di pagare l’indennità. 2 Per il calcolo delle indennità fanno norma gli effettivi della truppa e dei quadrupedi (senza deduzione degli uomini che si trovano in congedo per breve durata). 3 Nelle indennità versate per l’uso di locali è compreso il compenso per l’utilizzazione e l’usura normale dei locali, delle installazioni e delle apparecchiature, per lo sgombero e la sistemazione, come pure per la pulizia.68 4 Le controversie inerenti a pretese avanzate dal datore dell’accantonamento verso la Confederazione sono decise dalla Base logistica dell’esercito.69 68Nuovo testo giusta il n. I del DF del 21 mar. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1716; FF 1985 II 1105). 69 Nuovo testo giusta il n. I 9 dell’O dell’AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5599; FF 2006 7109).
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Art. 4070
1 La truppa regola i conti delle indennità di alloggio con l’autorità comunale. Questa è tenuta a pagare ai proprietari dei locali utilizzati, l’indennità loro spettante, subito dopo aver ricevuto l’importo dalla truppa. 2 Se i proprietari dei locali lo domandano, l’autorità comunale deve presentare loro il conteggio, allestito dalla truppa, delle indennità cui essi hanno diritto. 3 L’autorità comunale o le persone da essa incaricate non hanno diritto ad alcuna indennità per i lavori necessari alla preparazione dell’alloggio della truppa. 4 I Comuni devono indennizzare a loro spese, entro i limiti delle aliquote stabilite dal Consiglio federale per l’alloggio della truppa, i proprietari dei locali che devono essere messi a disposizione gratuitamente giusta l’articolo 132 della LM71. 5 °°Le controversie inerenti a pretese avanzate dal datore dell’accantonamento verso i Comuni sono decise dalla Base logistica dell’esercito.72 70Nuovo testo giusta il n. I del DF del 13 ott. 1965, in vigore dal 1° gen. 1966 (RU 1965 887; FF 1965 II 353). 71Nuovo riferimento giusta il n. 8 dell’all. alla L militare del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 19954093; FF 1993 IV 1). 72 Nuovo testo giusta il n. I 9 dell’O dell’AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5599; FF 2006 7109).
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