Ordinanza dell’Assemblea federale
sull’amministrazione dell’esercito
(OAE-AF)1
del 30 marzo 1949 (Stato 1° gennaio 2018)
1Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2002 3641, 2003 4005; FF 2002768).
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 29 capoverso 2 della legge militare del 3 febbraio 19952 (LM) 3;
visto il messaggio del Consiglio federale del 10 agosto 19484,
decreta:
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 2299; FF 2014 5939).
4 BBl 1948 II 1053ediz. ted.; FF 1948 II 997ediz. franc.
I. Servizio del Commissariato 55Nuovo testo giusta il n. I del DF del 21 mar. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1716; FF 1985 II 1105).
5Nuovo testo giusta il n. I del DF del 21 mar. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1716; FF 1985 II 1105).
1. Competenza 66Nuovo testo giusta il n. I del DF del 21 mar. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1716; FF 1985 II 1105).
6Nuovo testo giusta il n. I del DF del 21 mar. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1716; FF 1985 II 1105).
Art. 1
1 La Base logistica dell’esercito7 è l’organo centrale per il servizio del commissariato. A questo servizio competono la contabilità, la sussistenza, i carburanti e l’alloggio dell’esercito.8
2 Nei rapporti con Cantoni, Comuni e privati, la Contabilità della truppa9 può far capo, secondo il bisogno, alle autorità militari cantonali.
7 Nuova espressione giusta il n. I dell’O dell’AF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 2299; FF 2014 5939). Di detta mod. è tenuto conto in tutte il presente testo.
8Nuovo testo giusta il n. I del DF del 21 mar. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1716; FF 1985 II 1105).
9 Nuova espressione giusta il n. I dell’O dell’AF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 2299; FF 2014 5939). Di detta mod. è tenuto conto in tutte il presente testo.
Art. 2
1 L’Amministrazione federale delle finanze è l’ufficio centrale per il servizio di cassa.
2 Il Controllo federale delle finanze è l’organo superiore di revisione.
Art. 310
1 La Base logistica dell’esercito ha l’alta direzione del servizio del commissariato nel servizio d’istruzione, nel servizio d’appoggio e nel servizio attivo.11
2 I capi del servizio del commissariato, i quartiermastri, i furieri e i contabili della truppa incaricati della contabilità e della gestione dirigono e assumono il servizio del commissariato degli stati maggiori e delle unità dell’esercito nonché delle scuole e dei corsi.12
10Nuovo testo giusta il n. I del DF del 21 mar. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1716; FF 1985 II 1105).
11Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. alla L militare del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 19954093; FF 1993 IV 1).
12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 2299; FF 2014 5939).
Art. 413
1 I comandanti sorvegliano il servizio del commissariato nell’ambito del loro comando.
2 La Base logistica dell’esercito, i capi del servizio del commissariato14 e i quartiermastri controllano, in qualità di organi tecnici di vigilanza, il servizio del commissariato dell’esercito, delle grandi unità e dei corpi di truppa. I comandanti delle grandi unità e dei corpi di truppa provvedono affinché i capi del servizio del commissariato e i quartiermastri loro subordinati esercitino l’attività di controllo.
13Nuovo testo giusta il n. I del DF del 21 mar. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1716; FF 1985 II 1105).
14 Nuova locuzione giusta il n. 8 dell’all. alla L militare del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 19954093; FF 1993 IV 1). Di tale mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
2. Contabilità 1515Nuovo testo giusta il n. I del DF del 21 mar. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1716; FF 1985 II 1105).
15Nuovo testo giusta il n. I del DF del 21 mar. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1716; FF 1985 II 1105).
Art. 516
1 Gli stati maggiori e le unità sono amministrativamente autonomi. Il contabile dello stato maggiore o dell’unità tiene la contabilità della truppa.
2 …17
16Nuovo testo giusta il n. I del DF del 21 mar. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1716; FF 1985 II 1105).
17 Abrogato dal n. I dell’O dell’AF del 18 mar. 2016, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 2299; FF 2014 5939).
Art. 6
1 In servizio, le spese vanno fatte con la massima parsimonia. Tutte le spese non indispensabili devono essere evitate.
2 La Base logistica dell’esercito può emanare direttive per l’esecuzione di detto principio.18
18Introdotto dal n. I del DF del 21 mar. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1716; FF 1985 II 1105).
Art. 7
1 LA Base logistica dell’esercito procede alla revisione delle contabilità delle truppe. La revisione superiore, da parte del Controllo federale delle finanze, deve essere ultimata nel termine di un anno a contare dalla presentazione delle contabilità alla Contabilità della truppa.19
2 Qualora le vengano comunicate osservazioni di revisione, la truppa deve inviare per scritto il suo parere alla Base logistica dell’esercito entro due mesi. Ognuno è tenuto a dare le informazioni necessarie.20
3 Le controversie inerenti a pretese sorte dalle osservazioni di revisione sono decise dalla Base logistica dell’esercito.21
19Nuovo testo giusta il n. I del DF del 21 mar. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1716; FF 1985 II 1105).
20Nuovo testo giusta il n. I del DF del 21 mar. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1716; FF 1985 II 1105).
21 Nuovo testo giusta il n. I 9 dell’O dell’AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5599; FF 2006 7109).
Art. 822
La Base logistica dell’esercito conserva per cinque anni tutta la contabilità e la relativa documentazione.
22Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 2299; FF 2014 5939).
3. Inventari2323Originario n. 4.
23Originario n. 4.
Art. 9
1 Di tutti gli oggetti di valore duraturo (oggetti d’inventario) acquistati dalle truppe va tenuto un inventario.
2 Alla Base logistica dell’esercito spetta l’alta vigilanza sulla tenuta degli inventari nell’esercito.
3 I comandanti di truppe devono accertarsi che gli inventari siano tenuti e controllati in modo irreprensibile.
4 I capi del servizio del commissariato e i quartiermastri procedono, in occasione delle revisioni di cassa prescritte, anche alla revisione degli inventari.24
24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 2299; FF 2014 5939).
Art. 10
Dopo la partenza della truppa, i Comuni hanno l’obbligo di prendere in consegna e di custodire le istallazioni negli accantonamenti.
II. Soldo
1. Disposizioni generali
Art. 11
1 I militari ricevono il soldo secondo il loro grado.25
2 Il diritto al soldo nasce con il giorno dell’entrata in servizio fissato dall’ordine di marcia e si estingue con il giorno del licenziamento.
2bis L’intervallo tra la scuola reclute e i servizi d’istruzione per il conseguimento del grado di sergente, sergente maggiore, sergente maggiore capo, furiere o tenente oppure l’intervallo tra detti servizi d’istruzione danno diritto al soldo, sempre che l’intervallo tra i corrispondenti servizi non sia superiore a sei settimane.26
3 Il Consiglio federale stabilisce il soldo.27
25Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 2299; FF 2014 5939).
26 Introdotto dal n. I d dell’O dell’AF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 2299; FF 2014 5939).
27Introdotto dal n. 8 dell’all. alla L militare del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 19954093; FF 1993 IV 1).
Art. 1228
Non hanno diritto al soldo:
- 1. 29
- …
- 2.
- le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare:30
- a.31
- …
- b.
- che prendono parte all’ispezione dell’armamento e dell’equipaggiamento personale;
- c.
- che consegnano, ritirano o sostituiscono l’armamento e l’equipaggiamento, …32;
- d.33
- che consegnano o ritirano cavalli di servizio;
- e.
- che partecipano a corsi speciali per l’adempimento del tiro obbligatorio;
- f.
- che si trovano in detenzione preventiva o scontano pene fuori servizio;
- g.
- che devono presentarsi a un’autorità militare;
- h.34
- che beneficiano di una rendita di vecchiaia dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o che hanno raggiunto l’età ordinaria di pensionamento secondo l’articolo 21 della legge federale del 20 dicembre 194635 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;
- i.36
- che, durante un rapporto di lavoro presso la Confederazione, prestano il loro servizio militare in seno all’amministrazione militare;
- j.37
- per le quali è ordinato un impiego secondo l’articolo 65c LM.
- 3.
- i piloti e gli osservatori istruiti, per l’allenamento individuale.
28Nuovo testo giusta il n. I del DF del 13 ott. 1965, in vigore dal 1° gen. 1966 (RU 1965 887895; FF 1965 II 353).
29 Abrogato dal n. I dell’O dell’AF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3641; FF 2002 768).
30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 2299; FF 2014 5939).
31 Abrogata dal n. I dell’O dell’AF del 18 mar. 2016, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 2299; FF 2014 5939).
32Espr. stralciata dal n. 3 dell’all. alla LF del 22 giu. 1990, con effetto dal 1° gen. 1991 (RU 1990 1882; FF 1989 II 942).
33Nuovo testo giusta il n. I del DF del 21 mar. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1716; FF 1985 II 1105).
34 Introdotta dal n. I dell’O dell’AF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 2299; FF 2014 5939).
35 RS 831.10
36 Introdotta dal n. I dell’O dell’AF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 2299; FF 2014 5939).
37 Introdotta dal n. I dell’O dell’AF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 2299; FF 2014 5939).
Art. 1338
38Abrogato dal n. I del DF del 21 mar. 1986, con effetto dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1716; FF 1985 II 1105).
Art. 1439
Eventuali controversie concernenti il diritto al soldo sono decise dalla Base logistica dell’esercito.
39 Nuovo testo giusta il n. I 9 dell’O dell’AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5599; FF 2006 7109).
Art. 15
Il diritto del militare al soldo e ad altre indennità si prescrive in un anno a contare dal giorno in cui la pretesa è divenuta esigibile.
2. Soldo del grado
Art. 1640
40Abrogato dal n. 8 dell’all. alla L militare del 3 feb. 1995, con effetto dal 1° gen. 1996 (RU 19954093; FF 1993 IV 1).
Art. 1741
1 Gli ufficiali subalterni, gli aspiranti ufficiali, i sottufficiali, gli appuntati e i soldati ricevono un supplemento di soldo per i servizi non computati sulla durata dei corsi di ripetizione e richiesti per conseguire un grado superiore o per la loro formazione speciale.42
2 Gli allievi piloti, gli allievi osservatori e gli allievi operatori di bordo ricevono un’indennità di volo durante la scuola sottufficiali, la scuola d’aviazione e per i giorni di allenamento che devono assolvere durante il periodo d’istruzione di volo.43
2bis I militari che prestano all’estero un servizio di promovimento della pace con diritto al soldo o un servizio d’appoggio con diritto al soldo ricevono un supplemento di soldo durante tali servizi.44
3 L’ammontare del supplemento di soldo e dell’indennità di volo è stabilito dal Consiglio federale.
41Nuovo testo giusta il n. I del DF del 13 ott. 1965, in vigore dal 1° gen. 1966 (RU 1965 887; FF 1965 II 353).
42Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. alla L militare del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 19954093; FF 1993 IV 1).
43Nuovo testo giusta il n. I del DF del 21 mar. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1716; FF 1985 II 1105).
44 Introdotto dal n. I dell’O dell’AF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 2299; FF 2014 5939).
Art. 18 e 1945
45Abrogati dal n. I dell’O dell’AF del 18 mar. 2016, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 2299; FF 2014 5939).
Art. 20 a 2246
46Abrogati dal n. 3 dell’all. della LF del 22 giu. 1990, con effetto dal 1° gen. 1991 (RU 1990 1882; FF 1989 II 942).
III. Sussistenza
1. Sussistenza dei militari 4747Nuova denominazione giusta il n. I del DF del 21 mar. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1716; FF 1985 II 1105).
47Nuova denominazione giusta il n. I del DF del 21 mar. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1716; FF 1985 II 1105).
Art. 23
1 Ogni militare che riceve il soldo ha diritto alla sussistenza.
2 …48
48Abrogato dal n. I del DF del 13 ott. 1965, con effetto dal 1° gen. 1966 (RU 1965 887; FF 1965 II 353).
Art. 2449
I seguenti militari che non ricevono il soldo hanno diritto alla sussistenza:
- a.50
- …
- b.
- i partecipanti a corsi di tiro per ritardatari, per l’intera giornata;
- c.
- per i militari agli arresti al di fuori del servizio, per l’intera giornata.
49Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. alla L militare del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 19954093; FF 1993 IV 1).
50 Abrogata dal n. I dell’O dell’AF del 18 mar. 2016, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 2299; FF 2014 5939).
Art. 2551
1 I militari ricevono la sussistenza in natura o in pensione.
2 La sussistenza in natura costituisce la regola. Per determinati servizi può essere completata da un supplemento.
3 Se la truppa o singoli militari non possono ricevere la sussistenza in natura, viene loro corrisposta la sussistenza in pensione.
4 Il Consiglio federale stabilisce crediti quadro per la sussistenza in natura e la sussistenza in pensione.
5 La Base logistica dell’esercito stabilisce il credito di base per la sussistenza in natura, per persona e per giorno, nonché eventuali supplementi a seconda dell’evoluzione dei prezzi di mercato. Stabilisce le aliquote per la sussistenza in pensione.
51Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. alla L militare del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 19954093; FF 1993 IV 1).
Art. 26e2752
52Abrogati dal n. 8 dell’all. alla L militare del 3 feb. 1995, con effetto dal 1° gen. 1996 (RU 19954093; FF 1993 IV 1).
2. Sussistenza dei cavalli e dei muli
Art. 28
1 Tutti i cavalli ed i muli stimati per il servizio, i cavalli ed i muli del deposito militare federale, come pure i cavalli privati degli istruttori, hanno diritto al foraggio dal giorno della presa in consegna da parte della truppa fino a quello della resa.53
2 Il diritto al foraggio per questi cavalli e muli si estende parimente alla durata della loro permanenza in un deposito di cavalli o in una infermeria veterinaria.
3 Il Consiglio federale fissa la razione di foraggio e l’aliquota dell’indennità di foraggio.54
53Nuovo testo giusta il n. I del DF del 21 mar. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1716; FF 1985 II 1105).
54Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. alla L militare del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 19954093; FF 1993 IV 1).
3. Approvvigionamento con viveri e foraggi
Art. 29
L’approvvigionamento con sussistenza e foraggi ha luogo:
- 1.
- a cura della truppa stessa;
- 2.55
- a cura dei magazzini di sussistenza dell’esercito o di altre truppe;
- 3.56
- a cura dei comandanti delle piazze di mobilitazione.
- 4.57
- …
55Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 2299; FF 2014 5939).
56Nuovo testo giusta il n. I del DF del 21 mar. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1716; FF 1985 II 1105).
57 Abrogato dal n. I dell’O dell’AF del 18 mar. 2016, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 2299; FF 2014 5939).
Art. 30
1 Durante il servizio attivo, i depositi di viveri, di foraggi, di legna e di ogni altro genere di merce che non possono esser consegnati ad un’altra truppa o liquidati saranno affidati all’autorità comunale competente.
2 Le autorità comunali hanno l’obbligo di amministrare questi depositi. Esse sono tenute a prendere tutte le misure atte ad evitare il deterioramento delle merci e a provvedere alla loro sicurezza. Se ne derivano spese straordinarie, queste sono a carico della Confederazione.
IV. Alloggio
1. Disposizioni generali
Art. 31
1 La Confederazione provvede all’alloggio delle truppe.
2 L’alloggio delle truppe ha luogo:
- a.58
- in caserme o edifici adattati a caserma (accasermamento);
- b.
- in accantonamenti appartenenti ai Comuni ed agli abitanti;
- c.
- in bivacchi;
- d.
- presso gli abitanti.
3 Il Consiglio federale fissa le indennità per l’alloggio delle truppe.
58Nuovo testo giusta il n. I del DF del 21 mar. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1716; FF 1985 II 1105).
2. Casermaggio
Art. 3259
Per l’uso di caserme o edifici adattati a caserma che non le appartengono, la Confederazione stipula contratti con i proprietari.
59Nuovo testo giusta il n. I del DF del 21 mar. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1716; FF 1985 II 1105).
3. Accantonamenti
Art. 33
1 I Comuni e i loro abitanti hanno l’obbligo di mettere a disposizione della truppa i locali e le piazze adatti, con le installazioni e gli utensili necessari per l’alloggio degli uomini, il ricovero degli animali dell’esercito e l’allogamento dei veicoli e del materiale.60
2 …61
3 Gli abitanti sono obbligati, su istruzioni delle autorità comunali, a mettere a disposizione i locali d’alloggio e le piazze richiesti ed a preparare le prestazioni loro imposte.
60Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. alla L militare del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 19954093; FF 1993 IV 1).
61Abrogato dal n. 8 dell’all. alla L militare del 3 feb. 1995, con effetto dal 1° gen. 1996 (RU 19954093; FF 1993 IV 1).
Art. 34
1 Trattandosi di occupare una località, si dovrà tener conto delle condizioni igieniche di essa. Le località in cui si accertano malattie contagiose per l’uomo o gli animali, potranno essere occupate soltanto con il consenso dell’ufficiale preposto al servizio sanitario o veterinario.
2 Le autorità comunali sono tenute a notificare l’esistenza di tali malattie ai comandanti di truppe o ai loro organi incaricati di preparare gli accantonamenti.
3 Salva restando l’azione penale, le autorità comunali rispondono verso l’amministrazione militare di tutti i danni che potessero risultare dall’occultamento o dalla dissimulazione di malattie contagiose.
Art. 35
1 I comandanti di truppe che intendono occupare accantonamenti o alloggi presso gli abitanti devono rivolgersi il più presto possibile alle autorità comunali, le quali sono tenute a fare i necessari preparativi.
2 La truppa può domandare i locali d’alloggio direttamente agli abitanti solo quando non possa raggiungere a tempo le autorità comunali, oppure quando queste ultime non adempiano affatto o solo parzialmente i propri obblighi. In questi casi, i comandanti di truppe informano immediatamente delle disposizioni prese le autorità comunali e il comandante da cui dipendono.
3 I comandanti vigilano, sotto la loro responsabilità, che la truppa domandi e occupi soltanto i locali di cui essa ha realmente bisogno.
Art. 36
1 Prima di occupare o di lasciare un accantonamento, la truppa verificherà lo stato dei locali, delle istallazioni e degli utensili in presenza del proprietario o del suo mandatario o, in loro assenza, di un rappresentante dell’autorità comunale.
2 Dei difetti e dei danni sarà steso un verbale, firmato dal rappresentante della truppa e dal proprietario o suo mandatario, o dal rappresentante dell’autorità comunale.
3 Quando lascia un accantonamento, la truppa deve riconsegnare in buon ordine le piazze, i locali, le installazioni ed i beni mobili da essa utilizzati; essa domanderà un’attestazione scritta.
4 Per i danni causati dall’occupazione da parte della truppa, sono applicabili le disposizioni concernenti la liquidazione delle pretese per danni cagionati alle colture ed alla proprietà.
Art. 37
1 La truppa deve accettare i locali e le istallazioni assegnatile dalle autorità comunali, per quanto essi siano adatti per l’alloggio.
2 Sulle divergenze fra comandanti di truppa e autorità comunali circa l’idoneità e l’uso di locali d’alloggio e installazioni decide il comandante della divisione territoriale.62
3 I locali riservati al culto, come pure i locali di lusso e gli edifici che non potrebbero essere occupati senza correre il rischio di subire danni e causare spese sproporzionate o altri gravi svantaggi (per esempio i locali d’interesse artistico o storico, gli alberghi di prima categoria, ecc.), non devono essere occupati che in caso di assoluta necessità.
62Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 2299; FF 2014 5939).
Art. 3863
1 Gli ufficiali, i sottufficiali superiori e singoli militari donne vengono di regola alloggiati in camere con letti.64
2 I sergenti capi, i sergenti e i caporali sono alloggiati, per quanto possibile, in locali separati da quelli della truppa.65
3 In mancanza di ufficiali o sottufficiali superiori, i militari che ne assumono le funzioni hanno lo stesso diritto d’alloggio degli ufficiali e dei sottufficiali superiori.66 Gli appuntati e i soldati che prestano servizio come sottufficiali hanno lo stesso diritto di questi ultimi. Detto diritto esiste unicamente se l’effettivo regolamentare secondo le prescrizioni concernenti l’organizzazione dell’esercito non è raggiunto e non è possibile procedere a un conguaglio nell’ambito del corpo di truppa.67
4 Gli ufficiali superiori ed i comandanti di unità hanno diritto, per quanto possibile, a camere singole.
63Nuovo testo giusta il n. I del DF del 21 mar. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1716; FF 1985 II 1105).
64Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. alla L militare del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 19954093; FF 1993 IV 1).
65Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 2299; FF 2014 5939).
66 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 2299; FF 2014 5939).
67Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. alla L militare del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 19954093; FF 1993 IV 1).
Art. 39
1 Le indennità per l’uso di locali sono corrisposte a contare dal giorno della presa in consegna fino a quello della restituzione. Il fatto di lasciare temporaneamente dei locali inutilizzati non sospende l’obbligo di pagare l’indennità.
2 Per il calcolo delle indennità fanno norma gli effettivi della truppa e dei quadrupedi (senza deduzione degli uomini che si trovano in congedo per breve durata).
3 Nelle indennità versate per l’uso di locali è compreso il compenso per l’utilizzazione e l’usura normale dei locali, delle installazioni e delle apparecchiature, per lo sgombero e la sistemazione, come pure per la pulizia.68
4 Le controversie inerenti a pretese avanzate dal datore dell’accantonamento verso la Confederazione sono decise dalla Base logistica dell’esercito.69
68Nuovo testo giusta il n. I del DF del 21 mar. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1716; FF 1985 II 1105).
69 Nuovo testo giusta il n. I 9 dell’O dell’AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5599; FF 2006 7109).
Art. 4070
1 La truppa regola i conti delle indennità di alloggio con l’autorità comunale. Questa è tenuta a pagare ai proprietari dei locali utilizzati, l’indennità loro spettante, subito dopo aver ricevuto l’importo dalla truppa.
2 Se i proprietari dei locali lo domandano, l’autorità comunale deve presentare loro il conteggio, allestito dalla truppa, delle indennità cui essi hanno diritto.
3 L’autorità comunale o le persone da essa incaricate non hanno diritto ad alcuna indennità per i lavori necessari alla preparazione dell’alloggio della truppa.
4 I Comuni devono indennizzare a loro spese, entro i limiti delle aliquote stabilite dal Consiglio federale per l’alloggio della truppa, i proprietari dei locali che devono essere messi a disposizione gratuitamente giusta l’articolo 132 della LM71.
5 °°Le controversie inerenti a pretese avanzate dal datore dell’accantonamento verso i Comuni sono decise dalla Base logistica dell’esercito.72
70Nuovo testo giusta il n. I del DF del 13 ott. 1965, in vigore dal 1° gen. 1966 (RU 1965 887; FF 1965 II 353).
71Nuovo riferimento giusta il n. 8 dell’all. alla L militare del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 19954093; FF 1993 IV 1).
72 Nuovo testo giusta il n. I 9 dell’O dell’AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5599; FF 2006 7109).
Art. 4173
73Abrogato dal n. I del DF del 21 mar. 1986, con effetto dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1716; FF 1985 II 1105).
4. Bivacco
Art. 42
1 I Comuni ed i loro abitanti hanno l’obbligo di mettere a disposizione della truppa il terreno necessario per il bivacco.
2 I Comuni sono inoltre tenuti a fornire la paglia necessaria verso indennità.
3 È permesso far uso dei campeggi organizzati e di campi sportivi soltanto d’intesa con i proprietari.74
74Introdotto dal n. I del DF del 13 ott. 1965 (RU 1965 887; FF 1965 II 353). Nuovo testo giusta il n. I del DF del 21 mar. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1716; FF 1985 II 1105).
5. Acquartieramento presso gli abitanti
Art. 43
1 L’acquartieramento presso gli abitanti costituisce l’eccezione. In questi casi gli uomini ed i quadrupedi dell’esercito vengono ripartiti fra le diverse economie domestiche a seconda delle possibilità di esse. La ripartizione è fatta dall’autorità comunale d’intesa con il comandante di truppe. L’articolo 38 è applicabile per analogia.
2 In caso di acquartieramento presso gli abitanti, l’alloggiatore può essere obbligato a fornire, verso indennità, la sussistenza per uomini e quadrupedi.
3 I locali d’abitazione, le camere e le cucine necessari dovranno essere lasciati a disposizione degli abitanti.
6. Prescrizione7575Introdotto dal n. I del DF del 21 mar. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1716; FF 1985 II 1105).
75Introdotto dal n. I del DF del 21 mar. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1716; FF 1985 II 1105).
Art. 43a76
Tutte le pretese concernenti le indennità per l’alloggio della truppa si prescrivono in un anno a contare dal giorno della partenza della truppa.
76Introdotto dal n. I del DF del 21 mar. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1716; FF 1985 II 1105).
V. Viaggi e trasporti
1. Ferrovie, battelli, posta e altre imprese pubbliche di trasporto
Art. 4477
La Confederazione assume le spese del trasporto con mezzi pubblici per l’entrata in servizio e il licenziamento delle truppe, dei viaggi di servizio e di tutti i trasporti di truppe, veicoli, animali dell’esercito e materiale per le esigenze di servizio dell’esercito. Il Consiglio federale può prevedere che i costi per viaggi di congedo siano assunti del tutto o parzialmente dalla Confederazione.
77Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. alla L militare del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 19954093; FF 1993 IV 1).
Art. 45a5678
78Abrogati dal n. I del DF del 13 ott. 1965, con effetto dal 1° gen. 1966 (RU 1965 887; FF 1965 II 353). Vedi nondimeno RU 1966 671n. 1 e RU 1968 521art. 128 cpv. 2 lett. c.
2. …
Art. 57e5879
79Abrogati dal n. I del DF del 13 ott. 1965, con effetto dal 1° gen. 1966 (RU 1965 887; FF 1965 II 353). Vedi nondimeno RU 1966 671n. 1 e RU 1968 521art. 128 cpv. 2 lett. c.
VI. …
Art. 59 a 7980
80Abrogati dal n. I del DF del 13 ott. 1965, con effetto dal 1° gen. 1966 (RU 1965 887; FF 1965 II 353). Vedi nondimeno RU 1966 671n. 1 e RU 1968 521art. 128 cpv. 2 lett. c.
VII. …
Art. 80a8581
81Abrogati dal n. I del DF del 13 ott. 1965, con effetto dal 1° gen. 1966 (RU 1965 887; FF 1965 II 353). Vedi nondimeno RU 1966 671n. 1 e RU 1968 521art. 128 cpv. 2 lett. c.
VIII. Danni alle colture e alla proprietà
1. Disposizioni generali
Art. 86 e 8782
82 Abrogato dal n. I dell’O dell’AF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2002 3641, 2003 4005; FF 2002 768).
Art. 88
1e2… 83
3 La truppa prende in consegna e restituisce le piazze di tiro se possibile in presenza del proprietario o del suo rappresentante. A costui può essere corrisposta un’indennità forfettaria, stabilita dal Consiglio federale.84
83 Abrogato dal n. I dell’O dell’AF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2002 3641, 2003 4005; FF 2002 768).
84Introdotto dal n. I del DF del 21 mar. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1716; FF 1985 II 1105).
2. …
Art. 89 a 9785
85 Abrogati dal n. I dell’O dell’AF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2002 3641, 2003 4005; FF 2002 768).
VIIIa. Impianti militari 8686Originario titolo b.Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2002 3641, 2003 4005; FF 2002768).
86Originario titolo b.Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2002 3641, 2003 4005; FF 2002768).
Art. 98
1 Il diritto di acquistare fondi per impianti militari, o di costituire a tal fine diritti reali su beni immobili, spetta al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)87.
2 Il DDPS è autorizzato, se è necessario, a procedere all’espropriazione.
87 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 20044937). Di detta mod. è stato tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 9988
88 Abrogato dal n. I dell’O dell’AF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2002 3641, 2003 4005; FF 2002 768).
Art. 10089
89Abrogato dal n. II della LF del 22 giu. 1984 che modifica l’OM, con effetto dal 1° gen. 1985 (RU 1984 1324; FF 1983 II 446).
IX. …
Art. 101 a 10390
90Abrogati dal n. V cpv. 2 della LF del 5 ott. 1967 che modifica l’OM, con effetto dal 1° feb. 1968 (RU 1968 74; FF 1966 II 285).
Art. 10491
91 Abrogato dal n. I dell’O dell’AF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2002 3641, 2003 4005; FF 2002 768).
Art. 10592
92Abrogato dal. n. 21 dell’all. alla LF del 4 ott. 1991, con effetto dal 15 feb. 1992 (RU 1992288; FF 1991II 413).
Art. 106a10893
93 Abrogati dal n. I dell’O dell’AF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2002 3641, 2003 4005; FF 2002 768).
X. Requisizione
Art. 10994
1 In caso di servizio attivo, gli stati maggiori e la truppa possono procurarsi, mediante requisizione, i mezzi ausiliari di cui abbisognano per l’adempimento dei loro compiti. Sono riservati gli accordi speciali conchiusi con Stati esteri.
2 La requisizione può estendersi a beni mobili e immobili.
3 Ove un diritto di requisizione spetti agli organi della protezione civile e dell’economia di guerra, le disposizioni seguenti si applicano, per analogia, anche a queste requisizioni. Il Consiglio federale emana le prescrizioni che disciplinano la coordinazione e la procedura.
94Nuovo testo giusta il n. I del DF del 13 ott. 1965, in vigore dal 1° gen. 1966 (RU 1965 887; FF 1965 II 353).
Art. 11095
1 La preparazione della requisizione comprende in modo particolare:
- a.
- l’accertamento dell’effettivo delle diverse categorie di beni requisibili;
- b.
- l’obbligo per i Cantoni o i Comuni e, con il loro consenso, per degli organismi privati, di tenere un controllo di questi beni;
- c.
- l’allestimento degli ordini di fornitura per questi beni;
- d.
- l’obbligo per il detentore di beni assoggettati a un ordine di fornitura di notificarne le mutazioni e di presentarli gratuitamente alle ispezioni periodiche.
2 Il Consiglio federale emana le prescrizioni concernenti i controlli, le notificazioni obbligatorie e le ispezioni.
95Nuovo testo giusta il n. I del DF del 13 ott. 1965, in vigore dal 1° gen. 1966 (RU 1965 887; FF 1965 II 353).
Art. 11196
1 L’ordine di messa di picchetto dell’esercito vale anche per i beni assoggettati a un ordine di fornitura.
2 Dopo che è stata ordinata la messa di picchetto, il commercio di questi beni e la loro esportazione sono vietati senza autorizzazione del DDPS.
3 Il detentore dei beni assoggettati a un ordine di fornitura deve tenerli pronti per essere presentati in ogni momento.
96Nuovo testo giusta il n. I del DF del 13 ott. 1965, in vigore dal 1° gen. 1966 (RU 1965 887; FF 1965 II 353).
Art. 11297
1 I detentori sono tenuti a presentare, senza indennità, i beni assoggettati a un ordine di fornitura conformemente alle indicazioni dell’affisso di mobilitazione o alle istruzioni particolari.
2 Quando dei beni assoggettati a un ordine di fornitura devono essere presentati su una polizza di fornitura o d’ispezione, la Confederazione assume la responsabilità dei danni in cui potesse incorrere il conducente durante il tragitto diretto di andata e ritorno e durante la stima di entrata e di uscita o l’ispezione, sempre che alcuna colpa non sia imputabile al conducente o a un terzo. L’articolo 135 capoversi 2 a 4 LM è applicabile per analogia.98
97Nuovo testo giusta il n. I del DF del 13 ott. 1965, in vigore dal 1° gen. 1966 (RU 1965 887; FF 1965 II 353).
98Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O dell’AF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2002 3641, 2003 4005; FF 2002768).
Art. 11399
1 Durante la requisizione, il detentore ha diritto a un’indennità adeguata.
2 La Confederazione assume la responsabilità per i danni e le perdite che si verificassero durante la requisizione, a meno che essi siano imputabili all’usura normale oppure a difetti o a insufficienze esistenti prima della requisizione.
3 La Confederazione assume la responsabilità anche dei danni che si verificano durante la stima d’entrata e d’uscita o le ispezioni. L’articolo 135 capoversi 2–4 LM è applicabile per analogia.100
4 Il Consiglio federale emana le prescrizioni concernenti le stime di entrata e di uscita; stabilisce le quote massime di stima e d’indennità per i beni requisiti.
99Nuovo testo giusta il n. I del DF del 13 ott. 1965, in vigore dal 1° gen. 1966 (RU 1965 887; FF 1965 II 353).
100Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2002 3641, 2003 4005; FF 2002768).
XI. …
1. …
Art. 114 a 118101
101Abrogati dal n. V cpv. 2 della LF del 5 ott. 1967 che modifica l’OM, con effetto dal 1° feb. 1968 (RU 1968 74; FF 1966 II 285).
2. …
Art. 119a122102
102Abrogati dal n. II della LF del 22 giu. 1984 che modifica l’OM, con effetto dal 1° gen. 1985 (RU 1984 1324; FF 1983 II 446).
3. …
Art. 123e124103
103 Abrogati dal n. I dell’O dell’AF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2002 3641, 2003 4005; FF 2002 768).
XII. …
1. …
Art. 125104
104 Abrogati dal n. I dell’O dell’AF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2002 3641, 2003 4005; FF 2002 768).
2. …
Art. 126e127105
105 Abrogati dal n. I dell’O dell’AF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2002 3641, 2003 4005; FF 2002 768).
3. …
Art. 128a131106
106 Abrogati dal n. I dell’O dell’AF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2002 3641, 2003 4005; FF 2002 768).
Art. 132a164107
107Abrogati dal n. I del DF del 10 ago. 1971, con effetto dal 1° gen. 1972 (RU 1971 936; FF 1970 II 949).
XIII. Disposizioni transitorie e finali
Art. 165108
108Abrogato dal n. I del DF del 13 ott. 1965, con effetto dal 1° gen. 1966 (RU 1965 887; FF 1965 II 353).
Art. 166109
109Abrogato dall’art. 22 cpv. 2 lett. c della LF del 4 ott. 1963 sull’edilizia di protezione civile, con effetto dal 25 ott. 1964 (RU 1964 485; FF 1962 1429).
Art. 167
1 Il Consiglio federale fissa la data dell’entrata in vigore del presente decreto110.111
2 A contare da questa data sono abrogate tutte le disposizioni ad esso contrarie e segnatamente:
- a.
- la risoluzione federale del 27 marzo 1885112 sulla introduzione definitiva del regolamento d’amministrazione per l’armata svizzera e il regolamento di amministrazione per l’armata svizzera, della stessa data113;
- b.
- il decreto dell’Assemblea federale del 19 dicembre 1946114 che approva la modificazione del regolamento d’amministrazione per l’armata svizzera.
3 Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.
Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 1950115
110 Oggi: O dell’AF (art. 163 cpv. 1 Cost., RS 101).
111Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2002 3641, 2003 4005; FF 2002768).
112[RU 8 196]
113[RU 8 198, 621082]
114[RU 8 198, 621082]
115DCF del 22 ago. 1949 (RU 1949 II 1177).