Sezione 1: Disposizioni generali |
Art. 1 Campo d’applicazione
1 La presente ordinanza regola i poteri di polizia e l’uso delle armi da parte dei militari. Sono fatti salvi ulteriori poteri fondati su altri atti legislativi.3 2 Essa è applicabile nel servizio d’istruzione e, sempreché non venga ordinato altrimenti, anche in servizio d’appoggio e in servizio attivo.4 3 Essa è applicabile anche per la chiamata in servizio di truppe cantonali in vista di un servizio d’ordine; il Cantone può emanare disposizioni derogatorie.5 4 Non è applicabile:
3Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 791). 4Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4141). 5Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4141). 6Introdotta dal n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 791). 7Introdotta dal n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 791). 8Introdotto dal n. I dell’O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4141). |
Art. 29
9 Abrogato dal n. I dell’O del 23 nov. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 791). |
Art. 3 Scopo 10
La truppa in servizio può applicare misure coercitive di polizia per:
10Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 791). |
Art. 4 Misure coercitive di polizia 11
1 Sono misure coercitive di polizia:
2 È ammesso l’uso delle armi seguenti:
3 In caso di uso di armi è ammesso l’impiego delle munizioni seguenti:
4 Armi e munizioni possono essere utilizzati soltanto da militari specialmente istruiti.12 11 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 12 nov. 2008 sulla coercizione, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20085475). 12Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 791). |
Art. 5 Proporzionalità
1 Ogni misura coercitiva di polizia deve essere adeguata a salvaguardare o a ristabilire lo stato legale. 2 Essa non deve oltrepassare quanto è necessario al raggiungimento dello scopo perseguito. 3 Essa non deve portare a un pregiudizio sproporzionato rispetto allo scopo perseguito. |
Art. 613
13 Abrogato dal n. I dell’O del 23 nov. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 791). |
Sezione 2: Presupposti per le singole misure coercitive di polizia |
Art. 7 Principio 14
Le misure coercitive di polizia possono essere applicate nell’ambito degli scopi secondo l’articolo 3, nella misura in cui:
14Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 791). |
Art. 8 Allontanamento e tenuta a distanza
Le persone possono essere allontanate o tenute a distanza da determinati luoghi se:
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Art. 9 Fermo e accertamento dell’identità
1 È possibile fermare le persone sospette e procedere al controllo della loro identità. La polizia civile può essere consultata per accertare se tali persone o le cose che portano con sé sono ricercate. 2 Le persone che chiedono di accedere a stazionamenti della truppa, a opere militari o sorvegliate militarmente, possono essere fermate e si può procedere all’accertamento della loro identità anche se non vi siano sospetti nei loro confronti. 3 A richiesta, le persone fermate devono fornire le loro generalità e presentare i documenti d’identità che portano con sé. 4 Se l’identità non può essere accertata con sicurezza sul posto, o può esserlo solo con considerevoli difficoltà, oppure se sussistono dubbi rilevanti in merito all’esattezza dei dati, all’autenticità dei documenti d’identità o al legittimo possesso di cose, le persone fermate possono essere condotte a un organo di comando o di servizio militare oppure consegnate agli organi di polizia o inquirenti competenti. 5 Se dopo l’accertamento dell’identità non sussistono i presupposti per altre misure coercitive, le persone fermate devono essere rilasciate senza indugio. |
Art. 11 Perquisizione di persone
1 Le persone possono essere perquisite se esse:
2 Le persone che chiedono di accedere a stazionamenti della truppa, a opere militari o sorvegliate militarmente, possono essere perquisite senza che esista un presupposto secondo il capoverso 1. 3 Le donne possono essere perquisite soltanto da donne, salvo che si tratti di perquisizione alla ricerca di armi. In servizio attivo, questa disposizione è applicabile nella misura in cui è disponibile personale femminile. |
Art. 12 Controllo di cose
1 Le persone fermate possono essere obbligate a presentare le cose portate con sé e a aprire i contenitori e i veicoli. 2 I contenitori e i veicoli possono essere perquisiti se sussiste il sospetto che in essi si trovino oggetti sottoposti a sequestro. 3 I contenitori e i veicoli delle persone che chiedono l’accesso a stazionamenti della truppa, a opere militari o sorvegliate militarmente, possono essere perquisiti senza che esista il presupposto di cui al capoverso 2. |
Art. 13 Sequestro
1 Possono essere sequestrati oggetti se:
2 Per ogni sequestro dev’essere steso un verbale, nel quale figurano almeno la designazione degli oggetti sequestrati, le generalità di eventuali informatori, nonché il motivo, il luogo e la data della misura. Il verbale dev’essere firmato dalle persone cui gli oggetti sono stati sequestrati. Il rifiuto di firmare dev’essere menzionato nel verbale. 3 Gli oggetti sequestrati devono essere consegnati alle competenti autorità di polizia o inquirenti. |
Art. 14 Arresto provvisorio
1 Possono essere arrestate provvisoriamente persone se:
2 Per ogni arresto dev’essere immediatamente steso un verbale, nel quale figurano almeno le generalità delle persone arrestate e di eventuali informatori nonché il motivo, il luogo e la data della misura. Il verbale dev’essere firmato dalle persone arrestate. Il rifiuto di firmare dev’essere menzionato nel verbale. 3 Dopo la stesura del verbale, le persone arrestate devono essere consegnate senza indugio agli organi di polizia o inquirenti competenti. I militari possono essere consegnati anche ai loro comandanti di truppa. 4 Le persone arrestate possono essere ammanettate se oppongono resistenza o se esiste il pericolo che fuggano, aggrediscano altre persone o si feriscano. 15Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 791). |
Art. 16 Uso delle armi
1 Il ricorso alle armi deve rappresentare l’ultimo mezzo possibile. Ogni uso delle armi dev’essere adeguato alle circostanze. 2 Quando altri mezzi disponibili non bastano, occorre far uso dell’arma da fuoco, in modo adeguato alle circostanze, se:
3 La facoltà di far uso delle armi da fuoco può essere limitata a singoli casi menzionati al capoverso 2 oppure il suo campo d’applicazione può essere ristretto e precisato. Tali direttive tengono segnatamente conto, oltre che della situazione e del compito, del livello d’istruzione dei militari interessati.20 4 In servizio attivo, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport o il generale può estendere la facoltà di far uso delle armi. 16Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 791). 17 Abrogata dal n. I dell’O del 23 nov. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 791). 18Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 791). 19Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 791). 20Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 791). |
Art. 17 Principi generali concernenti l’uso delle armi
1 Ogni militare è personalmente responsabile dell’uso della sua arma.21 2 L’uso delle armi da fuoco dev’essere preceduto da una chiara intimazione, se necessario rafforzata da un chiaro segno, sempreché lo scopo e le circostanze lo consentano. Può essere sparato un colpo d’avvertimento soltanto se le circostanze annullano l’effetto di un’intimazione. 3 Un colpo mirato è soltanto un mezzo per ottenere l’incapacità di aggredire o di fuggire. 4 Nel caso di una sproporzionata messa in pericolo di terzi non implicati occorre rinunciare all’uso delle armi. 5 La persona ferita in seguito all’uso delle armi dev’essere soccorsa. 6 Il militare che ha fatto uso dell’arma dev’essere assistito.22 7 Ogni caso di uso delle armi dev’essere annunciato senza indugio al superiore. 8 Per assicurare le prove e per la ricerca di persone fuggite si deve far capo senza indugio alla polizia civile o alla polizia militare. Le armi impiegate devono essere messe al sicuro per l’inchiesta. 21Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 791). 22Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 791). |
Sezione 3: Disposizioni finali |
Art. 19 Modificazione del diritto vigente 23
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