Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 92 capoverso 4 della legge militare1,2 ordina: 2Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4141). |
Sezione 1: Disposizioni generali |
Art. 1 Campo d’applicazione
1 La presente ordinanza regola i poteri degli organi militari di polizia. Sono fatti salvi ulteriori poteri di organi militari di polizia fondati su altri atti legislativi. 2 Essa è applicabile nel servizio d’istruzione e, sempreché non venga ordinato altrimenti, anche in servizio d’appoggio e in servizio attivo.3 3 Essa è applicabile anche per la chiamata in servizio di truppe cantonali in vista di un servizio d’ordine; il Cantone può emanare disposizioni derogatorie.4 4 Non è applicabile:
3Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4141). 4Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4141). 5Introdotto dal n. I dell’O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4141). |
Art. 2 Organi militari di polizia
Sono organi militari di polizia:
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Art. 3 Scopo 6
1 Durante il servizio d’istruzione, il servizio d’appoggio e il servizio attivo possono essere applicate misure coercitive di polizia per:
2 In servizio d’appoggio e in servizio attivo possono essere applicate misure coercitive di polizia anche per adempire i compiti rispettivi dell’esercito, delle sue formazioni e dei suoi organi, nella misura in cui l’ordine d’impiego lo preveda esplicitamente. 6Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4141). |
Art. 4 Misure coercitive di polizia 7
1 Sono misure coercitive di polizia:
2 È ammesso l’uso delle armi seguenti:
3 In caso di uso di armi è ammesso l’impiego delle munizioni seguenti:
4 I dispositivi inabilitanti e i proiettili a espansione controllata possono essere utilizzati soltanto dal personale militare, dai membri della Sicurezza militare e dai membri dell’esercito specialmente istruiti. 7 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O del 12 nov. 2008 sulla coercizione, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 364.3). |
Art. 5 Proporzionalità
1 Ogni misura coercitiva di polizia deve essere adeguata a salvaguardare o a ristabilire lo stato legale. 2 Essa non deve oltrepassare quanto è necessario al raggiungimento dello scopo perseguito. 3 Essa non deve portare a un pregiudizio sproporzionato rispetto allo scopo perseguito. |
Art. 6 Collaborazione con organi civili di polizia
1 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport8 può ordinare che, per gli organi militari di polizia e le truppe impiegati a sostegno delle autorità civili, siano applicabili, in luogo delle prescrizioni della sezione 2, le prescrizioni civili concernenti le misure coercitive di polizia. 2 …9 8 Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 9 Abrogato dall’art. 10 dell’O del 14 apr. 1999 concernente l’istruzione della truppa in caso di impieghi di polizia (RU 1999 1511). |
Sezione 3: Disposizioni finali |
Art. 19 Modificazione del diritto vigente 10
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