Disposizioni generali (1 - 3)
Classificazione (4 - 9)
Detentori di segreti (10 - 12)
Trattamento di informazioni classificate (13 - 18)
Organi di sicurezza (19 - 20)
Disposizioni finali (21 - 24)
Sezione 1: Disposizioni generali |
Art. 1 Oggetto
1 La presente ordinanza disciplina la protezione, nella misura in cui è necessaria nell’interesse del Paese, delle informazioni della Confederazione e dell’esercito. Essa stabilisce segnatamente la classificazione e il trattamento di dette informazioni. 2 Sono fatte salve le disposizioni previste da leggi speciali. |
Art. 2 Campo d’applicazione
La presente ordinanza si applica:
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Art. 3 Definizioni
Nella presente ordinanza si intende per:
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Sezione 2: Classificazione |
Art. 4 Livelli di classificazione
1 Chiunque redige o pubblica informazioni degne di protezione le assegna a uno dei livelli di classificazione seguenti, conformemente al livello di protezione che occorre loro accordare:
2 Se singoli supporti di informazioni sono riuniti fisicamente in una collezione, occorre verificare se quest’ultima deve essere classificata o assegnata a un livello di classificazione più elevato. |
Art. 5 Informazioni SEGRETE
1 Sono classificate SEGRETO le informazioni la cui conoscenza da parte di persone non autorizzate può causare un danno grave agli interessi nazionali. Si tratta segnatamente di informazioni la cui conoscenza può esporre a grave pericolo:
2 I supporti di informazioni con informazioni classificate SEGRETO devono essere numerati. |
Art. 6 Informazioni CONFIDENZIALI
1 Sono classificate CONFIDENZIALE le informazioni la cui conoscenza da parte di persone non autorizzate può causare un danno agli interessi nazionali. Si tratta segnatamente di informazioni la cui conoscenza può pregiudicare:
2 I supporti di informazioni con informazioni classificate CONFIDENZIALE possono essere numerati. |
Art. 7 Informazioni AD USO INTERNO
1 Sono classificate AD USO INTERNO le informazioni:
2 Le informazioni provenienti dall’estero classificate «RESTRICTED» o con classificazione equivalente sono trattate come informazioni classificate AD USO INTERNO. 4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3207). |
Art. 8 Catalogo di classificazione 5
La Conferenza dei segretari generali stabilisce in un catalogo di classificazione le modalità di classificazione di determinate informazioni frequenti della Confederazione degne di protezione. 5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3207). |
Sezione 3: Detentori di segreti |
Art. 10 Requisiti
1 Le persone che a causa dei propri compiti devono ottenere l’accesso a informazioni classificate devono:
2 La decisione se i detentori di segreti ai quali si prevede di conferire l’accesso a informazioni classificate SEGRETO o CONFIDENZIALE debbano o meno sottoporsi a un controllo di sicurezza relativo alle persone si fonda sull’ordinanza del 19 dicembre 20016 sui controlli di sicurezza relativi alle persone. 6 [RU 2002 377, 2005 4571n. II, 2006 4177 art. 13 4705 n. II 1, 2008 4943n. I 3 5747 all. n. 2, 2009 6937all. 4 n. II 2. RU 2011 1031art. 31 cpv. 1]. Vedi ora l’O del 4 mar. 2011 (RS 120.4). |
Art. 12 Responsabilità
1 Chiunque tratta informazioni classificate è responsabile del rispetto delle prescrizioni in materia di protezione delle informazioni. 2 I superiori verificano regolarmente il rispetto delle prescrizioni in materia di protezione delle informazioni. |
Sezione 4: Trattamento di informazioni classificate |
Art. 13 Principi
1 La produzione e la comunicazione di informazioni classificate come pure il conferimento di possibilità di accesso a tali informazioni devono essere limitati al minimo indispensabile; al riguardo occorre tenere conto della situazione, del mandato, dello scopo e del momento. 2 È consentito comunicare o rendere accessibili informazioni classificate unicamente a persone che devono averne conoscenza. 3 In caso di domanda di accesso a documenti ufficiali, l’organo competente verifica, indipendentemente da eventuali menzioni di classificazione, se, conformemente alla legge federale del 17 dicembre 20047 sul principio di trasparenza dell’amministrazione, l’accesso va accordato, limitato, negato o prorogato. 4 Il trattamento di informazioni classificate provenienti dall’estero si fonda sui pertinenti accordi in materia di protezione delle informazioni. In assenza di un simile accordo, il trattamento si fonda sulle prescrizioni in materia di trattamento applicabili al livello di classificazione svizzero equivalente a quello estero. 7 RS 152.3 |
Art. 14 Verifica del livello di protezione e dell’elenco dei destinatari
L’autore di un’informazione classificata CONFIDENZIALE e numerata o di un’informazione classificata SEGRETO ne verifica il livello di protezione e l’elenco dei destinatari almeno ogni cinque anni e sempre nel quadro dell’obbligo di offerta all’Archivio federale. |
Art. 15 Protezione in caso di errata o mancata classificazione
1 Chiunque presume o constata che informazioni sono state manifestamente classificate in modo errato o che, per errore, non sono state classificate, ne assicura la protezione fino al momento della modifica della classificazione. 2 Egli avvisa senza indugio l’autore. Quest’ultimo adotta immediatamente le misure necessarie. |
Art. 16 Comunicazione in caso di perdita, abuso o pericolo
1 Chiunque constata che informazioni classificate sono esposte a pericolo, sono andate perse o sono state oggetto di abuso, adotta misure di protezione e informa senza indugio il superiore, l’autore e gli organi di sicurezza competenti. 2 L’autore adotta immediatamente le misure necessarie d’intesa con gli organi di sicurezza competenti. |
Art. 18 Prescrizioni in materia di trattamento
1 Il trattamento di informazioni classificate e le operazioni con pertinenti supporti di informazioni sono disciplinati nell’allegato. 2 La Conferenza dei segretari generali emana prescrizioni in materia di trattamento.8 3 Essa disciplina le operazioni semplificate nel settore delle informazioni dei servizi di informazione e della polizia conformemente alle loro esigenze; al riguardo garantisce una sufficiente protezione delle informazioni ai sensi della presente ordinanza.9 4 La Cancelleria federale disciplina il trattamento di informazioni classificate SEGRETO nel quadro della procedura di corapporto secondo l’articolo 15 della legge del 21 marzo 199710 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione; al riguardo garantisce una sufficiente protezione delle informazioni secondo la presente ordinanza.11 8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3207). 9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3207). 10 RS 172.010 11 Introdotto dal n. I dell’O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3543). |
Sezione 5: Organi di sicurezza |
Art. 19 Incaricati della protezione delle informazioni
1 Ciascun dipartimento e la Cancelleria federale designano un proprio incaricato della protezione delle informazioni. 2 Gli incaricati della protezione delle informazioni adempiono segnatamente i compiti seguenti:
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Art. 20 Comitato di coordinamento per la protezione delle informazioni in seno alla Confederazione 12
1 Gli incaricati della protezione delle informazioni dei dipartimenti e della Cancelleria formano il comitato di coordinamento per la protezione delle informazioni in seno alla Confederazione (comitato di coordinamento). 2 Il comitato di coordinamento ha i compiti seguenti:
3 D’intesa con i dipartimenti e la Cancelleria federale, il comitato di coordinamento emana un proprio regolamento interno e un regolamento interno per l’organo di coordinamento. 12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3207). 13 Nuovo testo giusta il n. I del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° giu. 2013 (RU 2013 1341). |
Art. 20a Organo di coordinamento per la protezione delle informazioni in seno alla Confederazione 14
1 L’organo di coordinamento assiste il comitato di coordinamento. Esso ha i compiti seguenti:
2 L’organo di coordinamento è aggregato amministrativamente alla Segreteria generale del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.15 14 Introdotto dal n. I dell’O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3207). 15 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1785). |
Sezione 6: Disposizioni finali |
Art. 22 Abrogazione e modifica del diritto previgente
1 Sono abrogate:
2 ...18 16 [RU 1991 44, 19992424art. 27 n. 1] 17 [RU 1990 887, 19992424art. 27 n. 3] 18 Le mod. possono essere consultate alla RU 2007 3401. |
Art. 23 Disposizioni transitorie
1 La menzione di classificazione AD USO INTERNO va apposta unicamente sui supporti di informazioni allestiti dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza. 2 Gli adeguamenti tecnici volti a garantire la protezione delle informazioni, in particolare la loro classificazione e il loro trattamento, devono essere eseguiti entro il 31 dicembre 2009. |
Art. 24 Entrata in vigore
1La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2007 e ha effetto al più tardi sino al 31 dicembre 2011. 2La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre 2014.19 3La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre 2017.20 4La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre 2020.21 5 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre 2023.22 19 Introdotto dal n. I dell’O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3207). 20 Introdotto dal n. I dell’O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3543). 21 Introdotto dal n. I dell’O del 1° dic. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7391). 22 Introdotto dal n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20206011). |
Allegato |
(art. 18 cpv. 1)23 23 Cfr. anche le prescrizioni dettagliate in materia di trattamento emanate dall’organo di coordinamento (art. 18 cpv. 2). |
Prescrizioni in materia di trattamento |
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24 RS 510.413 |
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