1 Il DDPS assicura la pianificazione e la coordinazione di massima di progetti militari che incidono considerevolmente sull’assetto del territorio e sull’ambiente mediante il piano settoriale Militare. Sono eccettuati i progetti cui è applicabile la legge federale del 23 giugno 19508 concernente la protezione delle opere militari.
2 L’inserimento di un progetto nella categoria “dati acquisiti” del piano settoriale Militare deve avere luogo, di principio, prima di presentare la domanda di approvazione dei piani.
3 L’approvazione dei piani di un progetto rilevante in materia di piano settoriale presuppone il suo inserimento nella categoria “dati acquisiti” del piano settoriale Militare.
4 Per i progetti di piano settoriale, per i quali contemporaneamente viene eseguito un esame dell’impatto sull’ambiente, la procedura concernente il piano settoriale deve essere avviata, di principio, soltanto dopo la presentazione dei risultati dell’indagine preliminare nel senso dell’articolo 8 dell’ordinanza del 19 ottobre 19889 concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente.
5 L’autorità competente per l’approvazione dei piani provvede alla coordinazione della procedura concernente il piano settoriale e della procedura d’approvazione dei piani.