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Art. 2 Definizioni
1 Una piazza d’armi consiste di costruzioni, impianti, installazioni e terreni per l’istruzione, l’alloggio, la sussistenza e il tempo libero. Serve prioritariamente all’istruzione militare in scuole e corsi nonché agli impieghi dell’esercito. 2 Le piazze di tiro e d’esercitazione sono zone nelle quali vengono regolarmente effettuati esercizi di tiro o altre istruzioni militari. Possono consistere di zone delle posizioni, settori di movimento, zone degli obiettivi, zone di sicurezza, alloggi e altre infrastrutture. 3 Il Consiglio federale designa le piazze d’armi, le piazze di tiro e le piazze d’esercitazione nel Piano settoriale militare secondo l’articolo 13 della legge federale del 22 giugno 19792 sulla pianificazione del territorio. 2 RS 700 |
Art. 3 Occupazione e utilizzazione militari
1 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) gestisce in maniera centralizzata l’occupazione militare delle infrastrutture d’istruzione per garantirne uno sfruttamento ottimale. 2 Designa un comandante per ogni piazza d’armi, di tiro e d’esercitazione. 3 Il comandante è responsabile della sicurezza dell’infrastruttura d’istruzione e della sua utilizzazione militare in conformità delle prescrizioni. Disciplina l’utilizzazione militare mediante un ordine della piazza d’armi e un ordine della piazza di tiro o della piazza d’esercitazione ed è responsabile del coordinamento dell’utilizzazione militare e dell’esercizio sulla piazza attribuitagli. È fatto salvo l’articolo 6 capoverso 2. 4 È il primo interlocutore per i comandanti di truppa, le autorità e i privati. È fatto salvo l’articolo 6 capoverso 2. |
Art. 4 Coutilizzazione civile
1 Di principio, non sussiste alcun diritto a una coutilizzazione civile. Sempre che le esigenze militari lo consentano e che siano state rilasciate le necessarie autorizzazioni civili, il DDPS può concordare coutilizzazioni civili contro indennizzo. La priorità delle coutilizzazioni è retta dall’articolo 13 capoverso 2 dell’ordinanza del 5 dicembre 20083 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione. 2 Alle piazze d’armi cantonali si applica l’articolo 6 capoverso 2. |
Art. 5 Zone vietate
1 Alla truppa non è consentito utilizzare le zone vietate. Sono considerate zone vietate ai sensi della presente ordinanza:
2 Il DDPS può, d’intesa con l’Ufficio federale dell’ambiente, designare zone secondo il capoverso 1 lettera b come zone a utilizzazione limitata. 3 Le zone a utilizzazione limitata possono essere utilizzate dalla truppa soltanto rispettando le condizioni concordate. |
Art. 6 Piazze d’armi cantonali
1 La Confederazione può utilizzare, contro indennizzo, le piazze d’armi cantonali, compresi le costruzioni, gli impianti, le installazioni e i terreni cantonali destinati a scopi militari. 2 Per le piazze d’armi cantonali il DDPS stipula con i Cantoni contratti che disciplinano l’utilizzazione militare e civile, le competenze, l’esercizio, l’indennizzo nonché i diritti e gli obblighi reciproci. 3 I Cantoni assicurano a proprie spese la manutenzione delle loro piazze d’armi e provvedono a mantenere in buono stato le costruzioni, gli impianti, le installazioni e i terreni. |
Art. 7 Disciplinamento dell’indennizzo
1 La Confederazione indennizza i Cantoni per l’affitto delle piazze d’armi cantonali con un tasso d’interesse fisso pari al 3 per cento del valore assicurativo degli stabili. Fornisce inoltre un contributo per l’utilizzazione e la manutenzione dei dintorni delle piazze d’armi. Le prestazioni del Cantone per l’esercizio sono indennizzate separatamente. 2 Il tasso d’interesse viene aumentato o ridotto del 0,5 per cento al massimo in funzione della quota parte della Confederazione agli investimenti globali. 3 Il tasso d’interesse è verificato ogni 10 anni e se necessario ridefinito. |
Art. 10 Abrogazione di altri atti normativi
Sono abrogate:
4 [RU 1996 1963] 5 [RU 1996 1968] |