Ordinanza
sulla geoinformazione
(OGI)
del 21 maggio 2008 (Stato 1° luglio 2021)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 3 capoverso 2, 5, 6, 9 capoverso 2, 12 capoverso 2,
13 capoversi 1–4, 14 capoverso 2, 15 capoverso 3, nonché 46 capoversi 1 e 4
della legge federale del 5 ottobre 20071 sulla geoinformazione (LGI),2
ordina:
2 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Campo di applicazione
1 La presente ordinanza si applica ai geodati di base di diritto federale (geodati di base).
2 L’allegato 1 contiene il Catalogo dei geodati di base.
3 Sono fatti salvi disciplinamenti tecnici specifici del diritto federale.
Art. 2 Definizioni
Ai sensi della presente ordinanza si intende per:
- a.
- aggiornamento: adeguamento permanente o periodico dei geodati di base all’evoluzione dell’ubicazione, dell’estensione e delle caratteristiche degli spazi e degli oggetti rilevati;
- b.
- storicizzazione: registrazione del genere, dell’entità e del momento delle modifiche di geodati di base;
- c.
- archiviazione: allestimento periodico di copie dell’insieme dei dati e conservazione durevole e sicura di dette copie;
- d.
- utilizzazione per uso privato: utilizzazione di geodati di base:
- 1.
- nell’ambito privato e nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici,
- 2.
- da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici,
- 3.
- per informazione interna o documentazione in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni e enti analoghi;
- e.
- utilizzazione commerciale: qualsiasi utilizzazione di geodati di base che non sia un’utilizzazione degli stessi per uso privato;
- f.
- intensità dell’utilizzazione:entità dell’utilizzazione parallela e ripetuta da parte degli utenti;
- g.
- prestazioni commerciali: servizi (prodotti e prestazioni analoghe) forniti da unità organizzative dell’amministrazione pubblica al di fuori della propria attività ufficiale in condizioni di concorrenza con offerenti privati;
- h.
- servizio di ricerca: servizio in Internet che consente di cercare geoservizi e, sulla base di corrispondenti geometadati, raccolte di geodati;
- i.
- servizio di rappresentazione: servizio in Internet che consente di visualizzare, ingrandire, rimpicciolire e trasferire raccolte di geodati rappresentabili, di sovrapporre dati, di visualizzare contenuti di geometadati rilevanti per i dati e di navigare all’interno dei geodati;
- j.
- servizio di telecaricamento: servizio in Internet che consente di telecaricare copie di raccolte complete di geodati o di parti di raccolte di geodati e, se eseguibile, di accedervi direttamente;
- k.3
- servizio di trasformazione: servizio in Internet per la trasformazione di raccolte di geodati;
- l.4
- dati pubblici aperti: geodati di base che sono liberamente accessibili e per i quali non sono riscossi emolumenti per l’accesso e l’utilizzazione.
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 apr. 2020, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 37).
4 Introdotta dal n. I dell’O del 3 apr. 2020, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 37).
Art. 3 Qualità dei dati
1 L’Ufficio federale di topografia stabilisce, in collaborazione con gli ulteriori servizi specializzati competenti della Confederazione, le norme vincolanti per i geodati di base e i geometadati. A tal proposito, considera lo stato della tecnica e le normative a livello internazionale.
2 Altri requisiti in materia di qualità possono essere stabiliti esclusivamente per i geodati di base e i geometadati unicamente se lo prevede un’ordinanza del Consiglio federale.
Sezione 2: Sistemi di riferimento geodetici e quadri di riferimento geodetici
Art. 4 Riferimento planimetrico ufficiale
1 Il riferimento planimetrico dei geodati di base è fondato, tenuto conto dei termini transitori stabiliti nell’articolo 53 capoverso 2, su una delle seguenti descrizioni geodetiche ufficiali:
- a.
- sistema di riferimento planimetrico CH1903 con quadro di riferimento planimetrico MN03; o
- b.
- sistema di riferimento planimetrico CH1903+ con quadro di riferimento planimetrico MN95.
2 L’Ufficio federale di topografia stabilisce le definizioni geodetiche e disciplina i dettagli tecnici.
Art. 5 Riferimento altimetrico ufficiale
1 Il riferimento altimetrico ufficiale dei geodati di base è fondato sulla livellazione federale 1902 (LF02). Quest’ultima è costituita dalle quote usuali LF02 dei punti fissi altimetrici della misurazione nazionale.
2 Il punto di origine della misura dell’altezza è la «Pierre du Niton» a Ginevra. L’altezza di quest’ultimo è fissata a 373,60 metri.
3 L’Ufficio federale di topografia disciplina i dettagli tecnici.
Art. 6 Altri sistemi di riferimento geodetici e quadri di riferimento geodetici
1 Se per determinati geodati di base o per determinate forme di rilevamento, aggiornamento e gestione di geodati di base sono stabiliti o autorizzati altri sistemi di riferimento geodetici e quadri di riferimento geodetici, segnatamente di carattere globale o cinematico, deve essere garantita la trasformazione verso i sistemi di riferimento e i quadri di riferimento di cui agli articoli 4 e 5.
2 L’Ufficio federale di topografia stabilisce le definizioni geodetiche e disciplina i dettagli tecnici.
Art. 7 Trasformazione di altri sistemi di riferimento
Chi utilizza per geodati di base altri sistemi di riferimento spaziali, deve garantire la trasformazione verso i sistemi di riferimento e i quadri di riferimento di cui agli articoli 4 e 5.
Sezione 3: Modelli di geodati
Art. 8 Principio
Ai geodati di base è attribuito almeno un modello di geodati.
Art. 9 Competenza per la modellizzazione
1 Il servizio specializzato della Confederazione competente nel caso specifico stabilisce un modello di geodati minimo. Esso stabilisce in detto modello la struttura e il grado di dettaglio del contenuto.
2 Un modello di geodati è determinato, nel quadro delle leggi tecniche:
- a.
- dai requisiti tecnici;
- b.
- dallo stato della tecnica.
Art. 10 Linguaggio di descrizione
1 Il linguaggio di descrizione dei modelli di geodati deve corrispondere a una norma riconosciuta.
2 L’Ufficio federale di topografia stabilisce il linguaggio di descrizione generale per i geodati di base. A tal proposito, considera lo stato della tecnica e le normative a livello internazionale.
3 Può essere utilizzato in maniera esclusiva un altro linguaggio di descrizione unicamente se lo prevede un’ordinanza del Consiglio federale.
Sezione 4: Modelli di rappresentazione
Art. 11
1 Il servizio specializzato della Confederazione competente nel caso specifico può stabilire e descrivere uno o più modelli di rappresentazione nel proprio settore specialistico. Nella descrizione sono stabiliti segnatamente il grado di dettaglio, i segni convenzionali e le legende.
2 Un modello di rappresentazione è determinato, nel quadro delle leggi tecniche:
- a.
- dal modello di geodati;
- b.
- dai requisiti tecnici;
- c.
- dallo stato della tecnica.
Sezione 5: Aggiornamento e storicizzazione
Art. 12 Aggiornamento
Se le prescrizioni delle leggi tecniche non contengono disposizioni concernenti il momento e il genere degli aggiornamenti, il servizio specializzato della Confederazione competente nel caso specifico stabilisce un concetto minimo di aggiornamento. Quest’ultimo tiene conto:
- a.
- dei requisiti tecnici;
- b.
- delle esigenze degli utenti;
- c.
- dello stato della tecnica;
- d.
- dei costi dell’aggiornamento.
Art. 13 Storicizzazione
1 I geodati di base che rappresentano decisioni vincolanti per i proprietari o per le autorità sono storicizzati in modo da poter ricostruire ogni singola situazione giuridica in tempo utile con sufficiente sicurezza e un onere ragionevole.
2 Il metodo di storicizzazione è documentato.
Sezione 6: Garanzia della disponibilità
Art. 14 Disponibilità duratura
1 Il servizio di cui all’articolo 8 capoverso 1 LGI conserva i geodati di base in modo da preservarli e da garantirne inalterata la qualità.
2 Esso garantisce la salvaguardia dei geodati di base secondo norme riconosciute e lo stato della tecnica. In particolare, provvede a trasferire periodicamente i dati in adeguati formati di dati e a una conservazione sicura dei dati trasferiti.
3 L’Ufficio federale di topografia può stabilire la durata minima della gestione dei geodati di base da parte del servizio di cui all’articolo 8 capoverso 1 LGI.
Art. 15 Archiviazione
1 Se la competenza ai sensi dell’articolo 8 capoverso 1 LGI spetta a un servizio della Confederazione, l’archiviazione si basa sulla legge federale del 26 giugno 19985 sull’archiviazione e sulle relative prescrizioni di esecuzione.
2 Se la competenza spetta ai Cantoni, questi ultimi designano mediante atto legislativo il servizio competente per l’archiviazione.
3 L’Ufficio federale di topografia può stabilire la durata minima della conservazione.
5 RS 152.1
Art. 16 Concezione in materia di archiviazione
1 Se la competenza ai sensi dell’articolo 8 capoverso 1 LGI spetta a un servizio della Confederazione, l’archiviazione si basa sulla legge federale del 26 giugno 19986 sull’archiviazione e sulle relative prescrizioni di esecuzione.
2 Se la competenza spetta ai Cantoni, il servizio competente per l’archiviazione elabora una concezione in materia di archiviazione per tutti i geodati di base interessati. Quest’ultimo stabilisce in maniera vincolante almeno quanto segue:
- a.
- il momento dell’archiviazione;
- b.
- il luogo dell’archiviazione;
- c.
- le modalità di trasferimento dei dati al servizio di archiviazione;
- d.
- la durata della conservazione;
- e.
- il metodo e la periodicità della salvaguardia dei dati;
- f.
- il trasferimento periodico in adeguati formati di dati;
- g.
- i diritti di utilizzazione e di valorizzazione dei dati;
- h.
- le modalità di cancellazione e distruzione dei dati.
6 RS 152.1
Sezione 7: Geometadati
Art. 17 Principio
1 Tutti i geodati di base sono descritti mediante geometadati.
2 L’Ufficio federale di topografia stabilisce la norma applicabile ai geometadati dei geodati di base. Al riguardo, considera lo stato della tecnica e le normative a livello internazionale.
3 Può essere utilizzata in maniera esclusiva un’altra norma unicamente se lo prevede un’ordinanza del Consiglio federale.
Art. 18 Accesso
1 I pertinenti geometadati sono resi pubblicamente accessibili unitamente ai geodati di base che descrivono.
2 L’accesso può essere limitato unicamente se lo prevede un’ordinanza del Consiglio federale.
3 Il servizio specializzato competente nel caso specifico garantisce l’accesso ai geometadati.
4 L’Ufficio federale di topografia garantisce l’interconnessione dei geometadati.
Art. 19 Aggiornamento e archiviazione
I geometadati sono aggiornati e archiviati unitamente ai geodati di base che descrivono.
Sezione 8: Accesso e utilizzazione
Art. 20 Campo di applicazione della sezione
La presente sezione non si applica allo scambio tra autorità ai sensi dell’articolo 14 LGI né all’utilizzazione da parte di autorità nel quadro del loro mandato legale. È fatto salvo l’articolo 41.
Art. 21 Livelli di autorizzazione all’accesso
1 Ai geodati di base sono attribuiti i seguenti livelli di autorizzazione all’accesso:
- a.
- geodati di base pubblicamente accessibili: livello di autorizzazione all’accesso A;
- b.
- geodati di base pubblicamente accessibili in misura limitata: livello di autorizzazione all’accesso B;
- c.
- geodati di base non pubblicamente accessibili: livello di autorizzazione all’accesso C.
2 I livelli di autorizzazione all’accesso ai geodati di base sono stabiliti nell’allegato 1.
Art. 22 Accesso ai geodati di base di livello A
1 È concesso l’accesso ai geodati di base che presentano il livello di autorizzazione all’accesso A.
2 In singoli casi oppure in generale l’accesso a parti di una raccolta di dati è limitato, differito o negato se può:
- a.
- perturbare l’esecuzione appropriata di misure concrete di un’autorità;
- b.
- compromettere la sicurezza interna o esterna della Svizzera;
- c.
- compromettere gli interessi di politica estera o le relazioni internazionali della Svizzera o di un Cantone;
- d.
- compromettere i rapporti tra la Confederazione e i Cantoni o tra i Cantoni;
- e.
- compromettere gli interessi della politica economica o monetaria della Svizzera;
- f.
- comportare la rivelazione di segreti professionali, di fabbricazione o d’affari;
- g.
- comportare la violazione di obblighi di serbare il segreto previsti da leggi specifiche.
Art. 23 Accesso ai geodati di base di livello B
1 Non è concesso l’accesso ai geodati di base che presentano il livello di autorizzazione all’accesso B.
2 In singoli casi oppure in generale è concesso l’accesso a un’intera raccolta di dati o a parti di una raccolta di dati se:
- a.
- questo non è contrario agli interessi di mantenimento del segreto; o
- b.
- gli interessi di mantenimento del segreto possono essere salvaguardati mediante misure giuridiche, organizzative o tecniche.
Art. 24 Accesso ai geodati di base di livello C
Non è concesso l’accesso ai geodati di base che presentano il livello di autorizzazione all’accesso C.
Art. 25 Autorizzazione di utilizzare i dati
1 L’autorizzazione di utilizzare i dati per uso privato è concessa se:
- a.
- può essere concesso l’accesso;
- b.
- l’utente ha dichiarato che si tratta esclusivamente di un’utilizzazione per uso privato;
- c.
- l’emolumento è stabilito mediante decisione formale o contratto oppure è riscosso anticipatamente.
2 L’autorizzazione di utilizzare i dati per uso commerciale è concessa se:
- a.
- può essere concesso l’accesso;
- b.
- l’utente è registrato;
- c.
- l’utente ha dichiarato lo scopo, l’intensità e la durata dell’utilizzazione commerciale;
- d.
- l’emolumento è stabilito mediante decisione formale o contratto oppure è riscosso anticipatamente;
- e.
- dati che presentano il livello di autorizzazione all’accesso B possono essere resi accessibili anche ai terzi ai quali è prevista la comunicazione di dati.
3 L’autorizzazione di utilizzare i dati può essere limitata nel tempo se il venir meno della loro attualità può risultare pregiudizievole.
4 L’autorizzazione può essere limitata per quanto concerne lo scopo, l’intensità o la durata dell’utilizzazione se l’entità dell’emolumento dipende da tali fattori.
5 Per determinati geodati di base, il servizio specializzato competente nel caso specifico può ammettere l’utilizzazione senza previa autorizzazione.
Art. 26 Autorizzazione negata
1 L’autorizzazione è negata mediante decisione formale.
2 Se la conclusione di un contratto o l’autorizzazione sono negate mediante controlli organizzativi o tecnici dell’accesso, la persona interessata può chiedere che sia presa una decisione formale.
Art. 27 Autorizzazione a posteriori
In caso di utilizzazione illecita di geodati di base, la procedura per la concessione dell’autorizzazione è eseguita d’ufficio a posteriori.
Art. 28 Utilizzazione per uso privato
All’utilizzazione per uso privato si applicano per analogia le pertinenti disposizioni della legge del 9 ottobre 19927 sul diritto d’autore.
7 rs 231.1
Art. 28a Dati pubblici aperti 8
1 Mediante geoservizi, il servizio competente di cui all’articolo 8 capoverso 1 LGI può rendere accessibili quali dati pubblici aperti i geodati di base del livello di autorizzazione all’accesso A.
2 Nel caso di dati pubblici aperti, l’autorizzazione di utilizzare i dati è considerata accordata.
3 In caso di utilizzazione eccessiva, inadeguata o abusiva, l’accesso può essere limitato o negato.
4 Per impedire un’utilizzazione eccessiva, inadeguata e abusiva il servizio competente può sorvegliare il libero accesso mediante strumenti adeguati, compresa la registrazione di indirizzi IP.
8 Introdotto dal n. I dell’O del 3 apr. 2020, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 37).
Art. 29 Protezione dei dati
1 Gli utenti sono responsabili dell’osservanza delle prescrizioni in materia di protezione dei dati.
2 Sono tenuti a informare in ogni momento il servizio di cui all’articolo 8 capoverso 1 LGI e l’incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza sulle misure adottate per garantire l’osservanza delle prescrizioni in materia di protezione dei dati.
Art. 30 Indicazione della fonte
I geodati di base possono essere comunicati unicamente con l’indicazione della fonte.
Art. 31 Utilizzazione da parte di terzi
In caso di trasmissione di geodati di base, gli obblighi degli utenti si applicano anche ai terzi destinatari.
Art. 32 Disposizioni contrattuali
Le disposizioni contrattuali concernenti l’accesso a geodati di base nonché l’utilizzazione e la trasmissione di geodati di base possono derogare alle disposizioni degli articoli 28–31 se:
- a.
- comprendono prescrizioni in materia di protezione almeno equivalenti; e
- b.
- assicurano la parità di trattamento dei soggetti operanti in condizioni di concorrenza.
Art. 33 Distruzione di dati utilizzati illecitamente
1 Qualora l’autorizzazione a posteriori non possa essere concessa in ragione di un’utilizzazione illecita di geodati di base, il servizio di cui all’articolo 8 capoverso 1 LGI ordina la distruzione dei dati o la confisca dei supporti di dati presso l’utente.
2 Esso ordina la distruzione o la confisca indipendentemente da un eventuale perseguimento penale.
Sezione 9: Geoservizi
Art. 34 Servizi relativi ai geodati di base
1 I geodati di base sono resi accessibili e utilizzabili mediante i seguenti geoservizi:
- a.
- mediante servizi di rappresentazione: tutti i geodati di base che presentano il livello di autorizzazione all’accesso A;
- b.
- mediante servizi di telecaricamento: i geodati di base designati in modo corrispondente nell’allegato 1.
2 In funzione di un’interconnessione ottimale, l’Ufficio federale di topografia può emanare per questi geoservizi prescrizioni in materia di requisiti qualitativi e tecnici. A tale scopo, considera lo stato della tecnica e le normative a livello internazionale.
3 Il servizio specializzato della Confederazione competente nel caso specifico può emanare istruzioni complementari nel proprio settore specialistico.
Art. 35 Servizi di geometadati
1 I geometadati dei geodati di base sono resi accessibili mediante servizi di ricerca.
2 In funzione di un’interconnessione ottimale, l’Ufficio federale di topografia può emanare per questi geoservizi prescrizioni in materia di requisiti qualitativi e tecnici. A tale scopo, considera lo stato della tecnica e le normative a livello internazionale.
Art. 36 Geoservizi intersettoriali
L’Ufficio federale di topografia gestisce i seguenti geoservizi intersettoriali:
- a.
- servizio di ricerca interconnesso per i geometadati di tutti i geodati di base;
- b.
- servizio di ricerca interconnesso per i geoservizi di cui all’articolo 34;
- c.
- servizio per la trasformazione tra i quadri di riferimento ufficiali (art. 4);
- d.
- servizio per la trasformazione tra i sistemi e i quadri di riferimento ufficiali (art. 4 e 5) e altri sistemi e quadri di riferimento geodetici (art. 6);
- e.
- accesso interconnesso ai geodati di base;
- f.9
- servizi degli indirizzi.
9 Introdotta dall’all. 2 n. II 2 dell’O del 9 giu. 2017 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2017 3459).
Sezione 10: Scambio di dati tra autorità
Art. 37 Concessione dell’accesso
1 Su richiesta, il servizio di cui all’articolo 8 capoverso 1 LGI concede ad altri servizi della Confederazione o dei Cantoni l’accesso ai geodati di base.
2 Esso garantisce l’accesso mediante un servizio di telecaricamento. Laddove questo non sia possibile, trasmette i dati in un’altra forma.
Art. 38 Negazione dell’accesso
Il servizio di cui all’articolo 8 capoverso 1 LGI nega l’accesso ai geodati di base se:
- a.
- i geodati di base presentano il livello di autorizzazione all’accesso B o C e il servizio richiedente non può far valere alcun interesse pubblico all’accesso;
- b.
- la concessione dell’accesso potrebbe compromettere la sicurezza interna o esterna.
Art. 39 Protezione dei dati e tutela del segreto
1 Il servizio ricevente è responsabile dell’osservanza delle prescrizioni in materia di protezione dei dati e di tutela del segreto.
2 Il servizio mittente informa il servizio ricevente dell’esistenza di prescrizioni particolari.
Art. 40 Comunicazione a terzi
1 Un’autorità può concedere a terzi l’accesso a geodati di base a cui essa stessa ha accesso in virtù della sezione 8 e autorizzarne l’utilizzazione, a prescindere dal fatto che siano elaborati o no, se:
- a.
- applica per la regolamentazione dell’accesso e dell’utilizzazione le medesime prescrizioni applicate dal servizio competente di cui all’articolo 8 capoverso 1 LGI;
- b.
- fornisce indicazioni riguardo allo stato di aggiornamento;
- c.
- riscuote gli emolumenti prescritti e li trasmette al servizio di cui all’articolo 8 capoverso 1 LGI.
2 Se comunica i geodati di base gratuitamente, si assume l’onere degli emolumenti prescritti.
Art. 41 Prestazioni commerciali di autorità e amministrazioni
Prestazioni commerciali proprie di autorità sono disciplinate dalle sezioni 8 e 11 anche se fondate su un mandato legale.
Art. 42 Indennità forfettaria
L’indennità forfettaria è stabilita in considerazione dei seguenti elementi:
- a.
- quantitativo e genere stimati delle unità d’informazione scambiate;
- b.
- indennità e sussidi finanziari concessi dalla Confederazione;
- c.
- entità stimata delle riscossioni di emolumenti.
Art. 42a Organizzazioni internazionali 10
1 Lo scambio di dati con organizzazioni internazionali sulla base di obblighi di diritto internazionale è considerato scambio di dati tra autorità.
2 Esso è gratuito, sempre che il diritto internazionale non preveda un’indennità.
10 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6189).
Sezione 11: Principi su cui si fonda la riscossione dell’emolumento da parte della Confederazione
Art. 43 Campo di applicazione della sezione 11
1 La presente sezione si applica a tutte le decisioni e a tutti i servizi per i quali sono riscossi emolumenti conformemente alla presente ordinanza.
2 La presente sezione non si applica allo scambio tra autorità né all’utilizzazione da parte di autorità nel quadro del rispettivo mandato legale se sussiste un disciplinamento contrattuale ai sensi dell’articolo 14 capoverso 3 LGI. È fatto salvo l’articolo 41.12
11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6189).
12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6653).
Art. 43a Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti 13
Nella misura in cui la presente ordinanza non preveda disciplinamenti speciali, sono applicabili le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 200414 sugli emolumenti.
13 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6189).
14 RS 172.041.1
Art. 44 Emolumenti 15
1 Non sono riscossi emolumenti per:
- a.
- l’accesso ai dati pubblici aperti di cui all’articolo 28a;
- b.
- l’accesso ai geoservizi di cui agli articoli 35 e 36 e la loro utilizzazione;
- c.
- l’utilizzazione di geodati di base a prescindere dal genere di accesso e dal genere di utilizzazione;
- d.
- l’utilizzazione di prodotti ufficiali digitali liberamente accessibili ai sensi dell’articolo 28a.
2 In caso di utilizzazione eccessiva di questi dati, servizi e prodotti possono essere riscossi emolumenti. Essi corrispondono a un contributo adeguato ai costi infrastrutturali per il numero eccessivo di consultazioni o il volume eccessivo di dati.
3 Sono riscossi emolumenti per:
- a.
- l’accesso a geodati di base che non sono considerati dati pubblici aperti secondo l’articolo 28a;
- b.
- l’accesso a geodati di base che non è possibile mediante geoservizi;
- c.
- prestazioni di servizio particolari;
- d.
- i prodotti, i servizi e le prestazioni di cui all’articolo 46;
4 Per quanto la presente ordinanza e le tariffe degli emolumenti dei Dipartimenti non prevedano disciplinamenti e non sussistano disposizioni contrattuali, è riscosso un emolumento in funzione del tempo impiegato.
5 I costi di approntamento e i costi di trasporto possono essere fatturati in aggiunta agli emolumenti di cui ai capoversi 3 e 4.
Art. 44a16Costi di approntamento
1 Per indennizzare costi di approntamento al di fuori dell’accesso secondo l’articolo 28a è riscosso un emolumento conformemente alle tariffe degli emolumenti del Dipartimento.
2 Per l’approntamento sono inoltre riscossi i seguenti emolumenti:
- a.
- supporto di dati: prezzo di fabbricazione per unità;
b. imballaggio e spedizione: 0–25 franchi per unità di spedizione.
15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 apr. 2020, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 37).
16 Introdotto dal n. I dell’O del 3 apr. 2020, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 37).
Art. 45 Imposta sul valore aggiunto 17
L’imposta sul valore aggiunto è riscossa, in aggiunta agli emolumenti, per le prestazioni ufficiali che vi sono soggette.
17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 apr. 2020, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 37).
Art. 45a–45e18
18 Introdotti dal n. I dell’O del 18 nov. 2009 (RU 2009 6189). Abrogati dal n. I dell’O del 3 apr. 2020, con effetto dal 1° mar. 2021 (RU 2021 37).
Art. 45f Costi di trasporto 19
1 Le spese di porto sono fatturate conformemente alle tariffe della Posta svizzera.
2 Se, per ragioni tecniche o su richiesta della persona che effettua l’ordinazione, il trasporto ha luogo da parte di altri fornitori di servizi di trasporto, sono fatturati i costi di trasporto effettivi.
19 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6189).
Art. 46 Emolumenti forfettari 20
1 Sono riscossi emolumenti forfettari per:
- a.
- carte e atlanti analogici;
- b.21
- l’utilizzazione di servizi e prestazioni particolari;
- c.
- software;
- d.
- rapporti e studi;
- e. e f.22 ...
- g.
- modifiche di autorizzazioni e licenze;
- h.
- la procedura per l’autorizzazione a posteriori (art. 27);
- i.
- la decisione di distruzione o di confisca (art. 33).
2 Oltre all’emolumento forfettario possono essere riscossi i costi di approntamento e i costi di trasporto. 23
3 ... 24
20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6189).
21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 apr. 2020, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 37).
22 Abrogate dal n. I dell’O del 3 apr. 2020, con effetto dal 1° mar. 2021 (RU 2021 37).
23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 apr. 2020, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 37).
24 Abrogato dal n. I dell’O del 3 apr. 2020, con effetto dal 1° mar. 2021 (RU 2021 37).
Art. 46a Tariffe degli emolumenti 25
1 Il Dipartimento competente emana le tariffe degli emolumenti. Esso vi stabilisce le aliquote per gli emolumenti di cui all’articolo 44 capoversi 2–4, i costi di approntamento e gli emolumenti forfetari.
2 Nelle tariffe degli emolumenti, esso può prevedere eccezioni alla riscossione degli emolumenti o riduzioni degli emolumenti se:
a. ciò è nell’interesse della Confederazione;
b. l’utilizzazione avviene a scopi di formazione e di ricerca.
25 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2009 (RU 2009 6189). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 apr. 2020, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 37).
Art. 4726
26 Abrogato dal n. I dell’O del 3 apr. 2020, con effetto dal 1° mar. 2021 (RU 2021 37).
Sezione 12: Coordinamento e partecipazione
Art. 48 Organo di coordinamento
1 Per il coordinamento nel settore della geoinformazione della Confederazione è istituito un organo di coordinamento ai sensi dell’articolo 55 della legge del 21 marzo 199727 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.
2 L’organo di coordinamento ha i compiti seguenti:
- a.
- coordinamento delle attività dell’Amministrazione federale;
- b.
- sviluppo di strategie della Confederazione;
- c.
- partecipazione allo sviluppo di norme tecniche;
- d.
- gestione di un centro di competenze;
- e.
- consulenza a servizi cantonali.
3 Esso ha la facoltà di impartire istruzioni ai servizi della Confederazione.
4 L’organo di coordinamento è composto da almeno un rappresentante di ogni dipartimento, della Cancelleria federale, del settore dei Politecnici federali e dell’Ufficio federale di topografia. Ogni autorità designa autonomamente i propri rappresentanti.
5 L’organo di coordinamento è assegnato amministrativamente all’Ufficio federale di topografia e dispone di un proprio segretariato.
27 RS 172.010
Art. 49 Identificatore
A tutti i geodati di base è attribuito un identificatore numerico univoco. L’identificatore è stabilito nell’allegato 1.
Art. 50 Partecipazione dei Cantoni e consultazione di organizzazioni
Nel quadro della preparazione di norme tecniche e di altri criteri stabiliti dalla Confederazione rientranti nel campo d’applicazione della presente ordinanza e non concernenti esclusivamente l’Amministrazione federale, la Confederazione assicura in maniera adeguata la partecipazione dei Cantoni e la consultazione delle organizzazioni partner.
Sezione 13: Inosservanza di prescrizioni d’ordine
Art. 51 Infrazioni e perseguimento penale
1 È punito con la multa fino a 5000 franchi chi:
- a.
- procura illecitamente a se stesso o a terzi l’accesso a geodati di base;
- b.
- utilizza senza previa autorizzazione geodati di base o geoservizi;
- c.
- comunica senza previa autorizzazione geodati di base;
- d.
- viola prescrizioni in materia di utilizzazione, segnatamente in materia di indicazione della fonte.
2 Il perseguimento penale incombe ai Cantoni.
Sezione 14: Disposizioni finali
Art. 52 Modifica del diritto vigente
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato 2.
Art. 53 Disposizioni transitorie
1 Per l’applicazione degli articoli 3, 8–19 e 34–36 è concesso ai Cantoni un termine di cinque anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza. Se la presente ordinanza rimanda a norme e ad altri criteri tecnici non ancora esistenti al momento della sua entrata in vigore, il termine transitorio è valevole a partire dal momento in cui dette norme e direttive sono comunicate ai Cantoni.
1bis Per i geodati di base che rappresentano restrizioni di diritto pubblico della proprietà si applicano gli articoli 25–30 dell’ordinanza del 2 settembre 200928 sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà.29
2 Per il passaggio del sistema e del quadro di riferimento planimetrici da CH1903/MN03 a CH1903+/MN95 sono stabiliti i seguenti termini transitori:
- a.
- per il passaggio nell’ambito dei dati di riferimento: entro il 31 dicembre 2016;
- b.
- per il passaggio nell’ambito dei rimanenti geodati di base: entro il 31 dicembre 2020.
3 L’articolo 4 capoverso 1 lettera a sarà abrogato il 1° gennaio 2021.
28 RS 510.622.4
29 Introdotto dall’all. n. 2 dell’O del 2 set. 2009 sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 20094723).
Art. 53a Disposizioni transitorie della modifica del 18 novembre 2009 30
1 Alle procedure di autorizzazione pendenti sono applicabili i disciplinamenti sugli emolumenti vigenti prima dell’entrata in vigore della presente modifica.
2 I rimanenti contratti esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente modifica e concernenti l’utilizzazione di geodati di base, l’utilizzazione di geoservizi e i pertinenti emolumenti da versare sono efficaci sino alla fine della durata convenuta, al più tardi tuttavia sino al 31 dicembre 2014.
30 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6189).
Art. 54 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2008.
Allegato 1 3131 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 28 mar. 2012 (RU 201217915523). Aggiornato dal n. II 2 dell’O del 27 giu. 2012 (RU 2012 36834169), dall’art. 30 n. 2 dell’O del 23 ott. 2013 sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura (RU 2013 4009) e dall’all. n. II 2 dell’O del 29 ott. 2014 sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d’emergenza (RU 2014 3555), dal n. III dell’O del 28 ott. 2015 (RU 2015 4581), dall’all. 6 n. 1 dell’O del 4 dic. 2015 sui rifiuti (RU 2015 5699), dall’all. n. II 1 dell’O del 17 ago. 2016 (RU 2016 3215), dall’all. 2 n. II 2 dell’O del 9 giu. 2017 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RU 2017 3459), dal n. II dell’O del 15 nov. 2017 (RU 2017 6653), dall’all. 8 n. 2 dell’O del 31 ott. 2018 sulla sulla salute dei vegetali (RU 2018 4209), dal n. I dell’O del 3 apr. 2019 (RU 2019 1343), del 16 ott. 2019 (RU 2019 3231), dal n. III dell’O del 17 ott. 2018 (RU 2018 3849, 2020 145), dal n. I dell’O del 25 nov. 2020 (RU 2020 6013) e dall’all. 2 n. 1 dell’O del 4 giu. 2021 sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 348).
31 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 28 mar. 2012 (RU 201217915523). Aggiornato dal n. II 2 dell’O del 27 giu. 2012 (RU 2012 36834169), dall’art. 30 n. 2 dell’O del 23 ott. 2013 sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura (RU 2013 4009) e dall’all. n. II 2 dell’O del 29 ott. 2014 sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d’emergenza (RU 2014 3555), dal n. III dell’O del 28 ott. 2015 (RU 2015 4581), dall’all. 6 n. 1 dell’O del 4 dic. 2015 sui rifiuti (RU 2015 5699), dall’all. n. II 1 dell’O del 17 ago. 2016 (RU 2016 3215), dall’all. 2 n. II 2 dell’O del 9 giu. 2017 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RU 2017 3459), dal n. II dell’O del 15 nov. 2017 (RU 2017 6653), dall’all. 8 n. 2 dell’O del 31 ott. 2018 sulla sulla salute dei vegetali (RU 2018 4209), dal n. I dell’O del 3 apr. 2019 (RU 2019 1343), del 16 ott. 2019 (RU 2019 3231), dal n. III dell’O del 17 ott. 2018 (RU 2018 3849, 2020 145), dal n. I dell’O del 25 nov. 2020 (RU 2020 6013) e dall’all. 2 n. 1 dell’O del 4 giu. 2021 sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 348).