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Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza disciplina la misurazione nazionale geodetica, topografica e cartografica, le carte nazionali, gli atlanti nazionali e la determinazione del confine nazionale. 2 Salvo disposizioni particolari della presente ordinanza, si applica l’ordinanza del 21 maggio 20084 sulla geoinformazione (OGI).
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Art. 2 Misurazione nazionale geodetica
1 Sono oggetto della misurazione nazionale geodetica: - a.
- i sistemi di riferimento geodetici della Svizzera;
- b.
- le proiezioni cartografiche della Svizzera;
- c.
- i punti fondamentali geodetici;
- d.
- i punti fissi planimetrici della categoria 1 (PFP1) come quadro di riferimento per la planimetria, compresi i punti di riferimento tridimensionali della rete nazionale MN95 e le stazioni permanenti della rete ufficiale del sistema globale di navigazione satellitare della Svizzera;
- e.
- i punti fissi altimetrici della categoria 1 (PFA1) come quadro di riferimento per l’altimetria;
- f.
- le stazioni gravimetriche della rete gravimetrica nazionale;
- g.
- il modello del geoide della Svizzera;
- h.
- i geodati e i parametri del modello che stabiliscono i sistemi e i quadri di riferimento geodetici della Svizzera nonché le relazioni tra loro e con sistemi di riferimento internazionali, segnatamente le coordinate planimetriche, l’altimetria, i valori gravimetrici e i parametri di trasformazione;
- i.
- la demarcazione e la misurazione del confine nazionale.
2 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) disciplina i dettagli organizzativi e tecnici.
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Art. 3 Sistemi e quadri di riferimento geodetici locali
1 Il riferimento planimetrico dei geodati di base poggia sull’articolo 4 OGI5. 2 Il riferimento altimetrico dei geodati di base poggia sull’articolo 5 OGI.
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Art. 4 Sistemi e quadri di riferimento geodetici globali
1 L’Ufficio federale di topografia definisce i sistemi di riferimento globali della Svizzera, segnatamente il sistema di riferimento CHTRS95 (Swiss Terrestrial Reference System 1995). 2 Allestisce e gestisce i relativi quadri di riferimento geodetici CHTRF (Swiss Terrestrial Reference Frames) e li determina mediante nuove misurazioni continue e periodiche. 3 Disciplina le definizioni geodetiche e i dettagli tecnici.
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Art. 5 Sistemi e quadri di riferimento altimetrici della misurazione nazionale
1 L’Ufficio federale di topografia definisce, a complemento dei sistemi di riferimento geodetici locali e globali, sistemi di riferimento altimetrici rigorosi sotto il profilo della teoria del potenziale. 2 Definisce la rete altimetrica nazionale (RAN95) come quadro di riferimento altimetrico locale della misurazione nazionale, la gestisce e la rinnova periodicamente. 3 Completa il sistema di riferimento CH1903+ con quote ortometriche nella RAN95. 4 Completa il sistema di riferimento CHTRS95 con quote, le quali vengono espresse in quote geopotenziali.
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Art. 6 Relazione tra i sistemi di riferimento
L’Ufficio federale di topografia assicura la relazione tra i sistemi di riferimento locali, i sistemi di riferimento globali della Svizzera e i sistemi di riferimento internazionali e offre, come geoservizi pubblici, servizi di trasformazione per la conversione.
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Art. 7 Misurazione nazionale topografica
1 Le informazioni topografiche della misurazione nazionale comprendono geodati di base che descrivono nelle tre dimensioni la forma, la copertura del suolo della superficie terrestre e i nomi geografici di tutto il territorio della Svizzera e delle zone limitrofe. 2 Le informazioni topografiche della misurazione nazionale comprendono segnatamente: - a.
- i dati altimetrici;
- b.
- le ortofoto e le relative immagini aeree e satellitari;
- c.
- gli oggetti naturali e artificiali del modello topografico del paesaggio;
- d.
- i confini giurisdizionali;
- e.
- i nomi geografici.
3 L’Ufficio federale di topografia emana istruzioni sulle informazioni topografiche della misurazione nazionale. Tali istruzioni sono pubblicate.
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Art. 8 Misurazione nazionale cartografica
1 La misurazione nazionale cartografica serve all’approntamento delle carte nazionali. 2 Le carte nazionali comprendono le carte topografiche in forma analogica e digitale (dati cartografici). 3 L’Ufficio federale di topografia emana istruzioni sui modelli di rappresentazione della misurazione nazionale. Tali istruzioni sono pubblicate.
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Art. 9 Geoservizi
La misurazione nazionale comprende servizi geodetici, topografici e cartografici.
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Art. 10 Aggiornamento
1 La misurazione nazionale è regolarmente aggiornata e rinnovata. 2 Il DDPS stabilisce i cicli di aggiornamento.
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Art. 11 Competenze
1 L’Ufficio federale di topografia è il servizio specializzato della Confederazione per la misurazione nazionale. 2 Esegue la misurazione nazionale. 3 Può emanare istruzioni sulle procedure e i metodi di allestimento, rilevamento, aggiornamento, rinnovamento e gestione della misurazione nazionale.
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Art. 12 Cooperazione tecnica con l’estero
1 Nel settore della misurazione nazionale, l’Ufficio federale di topografia collabora con servizi degli Stati limitrofi e con organizzazioni internazionali. 2 Partecipa allo sviluppo di norme e sistemi europei e internazionali. 3 Nei limiti dei preventivi e delle spese approvati, l’Ufficio federale di topografia può concludere autonomamente con altri Stati e con organizzazioni internazionali accordi di portata limitata concernenti la cooperazione tecnica nel settore della misurazione nazionale.
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