Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione visti gli articoli 2 capoverso 2, 10 capoverso 2, 20 capoverso 2 dell’ordinanza ordina: |
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Art. 1 Sistemi di riferimento geodetici globali
I sistemi di riferimento geodetici globali sono definiti mediante:
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Art. 2 Quadri di riferimento geodetici della misurazione nazionale
1 I quadri di riferimento geodetici sono stabiliti mediante punti di riferimento materializzati univocamente e in maniera duratura, nonché mediante stazioni permanenti che eseguono misurazioni continue. 2 I punti fissi planimetrici della categoria 1 (PFP1) costituiscono il quadro di riferimento della misurazione nazionale per la planimetria. Comprendono:
3 Per i punti di riferimento della rete nazionale MN95 e le stazioni permanenti della rete GNSS della Svizzera, le coordinate tridimensionali, le quote ortometriche e i valori gravimetrici vengono determinati oppure calcolati mediante interpolazione. 4 I punti fissi altimetrici della categoria 1 (PFA1) della rete altimetrica nazionale RAN95 costituiscono il quadro di riferimento altimetrico della misurazione nazionale. 5 Per i PFA1 sono calcolate quote usuali nella livellazione federale 1902 (LF02). 6 Per i PFA1 sono calcolate quote geopotenziali e quote ortometriche nella rete altimetrica nazionale RAN95, la quale considera anche modifiche cinematiche. |
Art. 3 Stazioni fondamentali e stazioni permanenti
1 L’Ufficio federale di topografia gestisce almeno una stazione fondamentale geodetica come stazione di riferimento globale e stabilisce in maniera continua, segnatamente mediante metodi geodetici satellitari, la sua relazione con sistemi e quadri di riferimento internazionali. 2 Definisce e sorveglia i quadri di riferimento ufficiali della misurazione nazionale mediante l’esercizio della rete GNSS e di un centro di analisi GNSS, che eseguono e analizzano continuamente misurazioni verso i satelliti dei sistemi di navigazione in uso. 3 Rende accessibili su tutto il territorio svizzero, mediante servizi di posizionamento, i dati delle misurazioni per l’esecuzione di posizionamenti in tempo reale. |
Art. 4 Rete gravimetrica nazionale
1 L’Ufficio federale di topografia provvede all’allestimento, alla manutenzione e alla gestione di una rete di stazioni gravimetriche. 2 Stabilisce le stazioni principali della rete gravimetrica nazionale mediante misurazioni gravimetriche assolute connesse a reti gravimetriche internazionali. 3 Provvede al raffittimento della rete delle stazioni gravimetriche assolute mediante misurazioni gravimetriche relative. Rende accessibili e utilizzabili i punti di raffittimento come punti di raccordo per misurazioni di dettaglio. |
Art. 5 Modello del geoide della Svizzera
1 L’Ufficio federale di topografia definisce e rinnova il modello ufficiale del geoide della Svizzera. 2 Il modello del geoide, in combinazione con metodi di misurazione terrestri e geodetici satellitari, assicura la coerenza delle determinazioni altimetriche su tutto il territorio nazionale per il passaggio da quote ortometriche a quote ellissoidiche. |
Art. 6 Aggiornamento
1 La misurazione nazionale è aggiornata e rinnovata considerando i requisiti tecnici, le necessità degli utenti, lo stato della tecnica e i costi. 2 L’Ufficio federale di topografia allestisce un concetto per l’aggiornamento della misurazione nazionale geodetica. 3 La misurazione nazionale cartografica è aggiornata integralmente almeno ogni sei anni. L’aggiornamento avviene sulla base della misurazione nazionale topografica. 4 La misurazione nazionale topografica è aggiornata integralmente almeno al ritmo della misurazione nazionale cartografica. |
Art. 7 Prestazioni ufficiali della misurazione nazionale geodetica
L’Ufficio federale di topografia fornisce le seguenti prestazioni ufficiali della misurazione nazionale geodetica:
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Art. 8 Prestazioni ufficiali della misurazione nazionale topografica
1 L’Ufficio federale di topografia, sulla base delle informazioni topografiche della misurazione nazionale (art. 7 OMN), fornisce le prestazioni ufficiali seguenti:
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Art. 9 Prestazioni ufficiali della misurazione nazionale cartografica
1 L’Ufficio federale di topografia offre le carte nazionali topografiche seguenti:
2 Se necessario, con le carte nazionali sono allestiti derivati. Essi possono derogare all’edizione normale per quanto riguarda il taglio dei fogli, il contenuto, la presentazione e la scala. 4 3 D’intesa con l’Aggruppamento Difesa, per scopi militari sono allestite versioni speciali delle carte nazionali. 3 Introdotta dal n. I dell’O del DDPS del 9 giu. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3685). 4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 9 giu. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3685). |
Art. 10 Prestazioni ufficiali particolari
L’Ufficio federale di topografia fornisce le prestazioni ufficiali particolari seguenti:
5 Introdotta dal n. I dell’O del DDPS del 9 giu. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3685). |