Ordinanza del DDPS
sulla misurazione nazionale
(OMN-DDPS)
del 5 giugno 2008 (Stato 1° agosto 2017)
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione
e dello sport (DDPS),
visti gli articoli 2 capoverso 2, 10 capoverso 2, 20 capoverso 2 dell’ordinanza
del 21 maggio 20081 sulla misurazione nazionale (OMN),
ordina:
1
Art. 1 Sistemi di riferimento geodetici globali
I sistemi di riferimento geodetici globali sono definiti mediante:
- a.
- le dimensioni dell’ellissoide di riferimento;
- b.
- l’orientamento degli assi delle coordinate e la scala rispetto al sistema di riferimento globale internazionale ITRS;
- c.
- le coordinate geocentriche e le velocità dei punti fondamentali;
- d.
- la relazione con il modello del geoide per mezzo della determinazione della quota ortometrica oppure della quota geopotenziale dei punti fondamentali;
- e.
- la data di riferimento;
- f.
- i parametri del modello cinematico.
Art. 2 Quadri di riferimento geodetici della misurazione nazionale
1 I quadri di riferimento geodetici sono stabiliti mediante punti di riferimento materializzati univocamente e in maniera duratura, nonché mediante stazioni permanenti che eseguono misurazioni continue.
2 I punti fissi planimetrici della categoria 1 (PFP1) costituiscono il quadro di riferimento della misurazione nazionale per la planimetria. Comprendono:
- a.
- i punti della triangolazione nazionale di 1° e 2° ordine, nonché una scelta di punti della triangolazione di 3° ordine di importanza storica o particolare per la misurazione nazionale;
- b.
- i punti di riferimento della rete nazionale MN95;
- c.
- le stazioni permanenti della rete ufficiale del sistema globale di navigazione satellitare (rete GNSS) della Svizzera.
3 Per i punti di riferimento della rete nazionale MN95 e le stazioni permanenti della rete GNSS della Svizzera, le coordinate tridimensionali, le quote ortometriche e i valori gravimetrici vengono determinati oppure calcolati mediante interpolazione.
4 I punti fissi altimetrici della categoria 1 (PFA1) della rete altimetrica nazionale RAN95 costituiscono il quadro di riferimento altimetrico della misurazione nazionale.
5 Per i PFA1 sono calcolate quote usuali nella livellazione federale 1902 (LF02).
6 Per i PFA1 sono calcolate quote geopotenziali e quote ortometriche nella rete altimetrica nazionale RAN95, la quale considera anche modifiche cinematiche.
Art. 3 Stazioni fondamentali e stazioni permanenti
1 L’Ufficio federale di topografia gestisce almeno una stazione fondamentale geodetica come stazione di riferimento globale e stabilisce in maniera continua, segnatamente mediante metodi geodetici satellitari, la sua relazione con sistemi e quadri di riferimento internazionali.
2 Definisce e sorveglia i quadri di riferimento ufficiali della misurazione nazionale mediante l’esercizio della rete GNSS e di un centro di analisi GNSS, che eseguono e analizzano continuamente misurazioni verso i satelliti dei sistemi di navigazione in uso.
3 Rende accessibili su tutto il territorio svizzero, mediante servizi di posizionamento, i dati delle misurazioni per l’esecuzione di posizionamenti in tempo reale.
Art. 4 Rete gravimetrica nazionale
1 L’Ufficio federale di topografia provvede all’allestimento, alla manutenzione e alla gestione di una rete di stazioni gravimetriche.
2 Stabilisce le stazioni principali della rete gravimetrica nazionale mediante misurazioni gravimetriche assolute connesse a reti gravimetriche internazionali.
3 Provvede al raffittimento della rete delle stazioni gravimetriche assolute mediante misurazioni gravimetriche relative. Rende accessibili e utilizzabili i punti di raffittimento come punti di raccordo per misurazioni di dettaglio.
Art. 5 Modello del geoide della Svizzera
1 L’Ufficio federale di topografia definisce e rinnova il modello ufficiale del geoide della Svizzera.
2 Il modello del geoide, in combinazione con metodi di misurazione terrestri e geodetici satellitari, assicura la coerenza delle determinazioni altimetriche su tutto il territorio nazionale per il passaggio da quote ortometriche a quote ellissoidiche.
Art. 6 Aggiornamento
1 La misurazione nazionale è aggiornata e rinnovata considerando i requisiti tecnici, le necessità degli utenti, lo stato della tecnica e i costi.
2 L’Ufficio federale di topografia allestisce un concetto per l’aggiornamento della misurazione nazionale geodetica.
3 La misurazione nazionale cartografica è aggiornata integralmente almeno ogni sei anni. L’aggiornamento avviene sulla base della misurazione nazionale topografica.
4 La misurazione nazionale topografica è aggiornata integralmente almeno al ritmo della misurazione nazionale cartografica.
Art. 7 Prestazioni ufficiali della misurazione nazionale geodetica
L’Ufficio federale di topografia fornisce le seguenti prestazioni ufficiali della misurazione nazionale geodetica:
- a.
- parametri di modello e di trasformazione dei sistemi e dei quadri di riferimento della misurazione nazionale;
- b.
- coordinate e quote dei punti fissi planimetrici della categoria 1 (PFP1);
- c.
- quote geopotenziali e quote ortometriche dei punti fissi altimetrici della categoria 1 (PFA1) della rete altimetrica nazionale RAN95;
- d.
- quote usuali dei PFA1 nella livellazione federale LF02;
- e.
- coordinate del confine nazionale in un quadro di riferimento globale;
- f.
- valori gravimetrici delle stazioni della rete gravimetrica nazionale;
- g.
- ondulazioni del geoide e deviazioni dalla verticale calcolati sulla base del modello del geoide della Svizzera;
- h.
- dati delle misurazioni della rete GNSS mediante i sistemi di posizionamento giusta l’articolo 3 capoverso 3;
- i.
- software geodetici che tengono segnatamente conto delle peculiarità dei sistemi e dei quadri di riferimento svizzeri.
Art. 8 Prestazioni ufficiali della misurazione nazionale topografica
1 L’Ufficio federale di topografia, sulla base delle informazioni topografiche della misurazione nazionale (art. 7 OMN), fornisce le prestazioni ufficiali seguenti:
- a.
- foto aeree e satellitari;
- b.
- ortofoto;
- c.
- il modello topografico del paesaggio;
- d.
- dati altimetrici;
- e.
- dati dei confini giurisdizionali;
- f.
- nomi geografici.
- 2 Sono considerate prestazioni ufficiali i risultati finali e intermedi dei lavori eseguiti nel quadro del mandato legale per il rilevamento, l’aggiornamento e la gestione delle informazioni topografiche per i modelli nazionali del paesaggio (art. 22 cpv. 2 lett. c della legge del 5 ottobre 20072 sulla geoinformazione).
Art. 9 Prestazioni ufficiali della misurazione nazionale cartografica
1 L’Ufficio federale di topografia offre le carte nazionali topografiche seguenti:
- a.
- carta nazionale 1:25 000;
- b.
- carta nazionale 1:50 000;
- c.
- carta nazionale 1:100 000;
- d.
- carta nazionale 1:200 000;
- e.
- carta nazionale 1:300 000;
- f.
- carta nazionale 1:500 000;
- g.
- carta nazionale 1:1 000 000;
- h.3
- carta nazionale 1:10 000.
2 Se necessario, con le carte nazionali sono allestiti derivati. Essi possono derogare all’edizione normale per quanto riguarda il taglio dei fogli, il contenuto, la presentazione e la scala. 4
3 D’intesa con l’Aggruppamento Difesa, per scopi militari sono allestite versioni speciali delle carte nazionali.
3 Introdotta dal n. I dell’O del DDPS del 9 giu. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3685).
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 9 giu. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3685).
Art. 10 Prestazioni ufficiali particolari
L’Ufficio federale di topografia fornisce le prestazioni ufficiali particolari seguenti:
- a.
- la carta dei Comuni della Svizzera;
- b.
- carte secondo il diritto aeronautico;
- c.
- carte storiche;
- d.
- carte geologiche;
- e.
- software relativi alle carte nazionali;
- f.5
- carte nazionali per attività sportive sulla neve.
5 Introdotta dal n. I dell’O del DDPS del 9 giu. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3685).
Art. 11 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2008.