Ordinanza
sulla circolazione stradale militare
(OCSM)
dell’11 febbraio 2004 (Stato 1° gennaio 2021)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 2, 8, 30 capoversi 4 e 5, 43, 55, 57 e106 della legge federale del 19 dicembre 19581 sulla circolazione stradale (LCStr);
visto l’articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19952 (LM),3
ordina:
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4423).
Capitolo 1: Disposizioni generali44 Questo Cap., al momento dell’elaborazione del progetto, comprendeva 6 art.
4 Questo Cap., al momento dell’elaborazione del progetto, comprendeva 6 art.
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza contiene prescrizioni complementari alla legislazione civile sulla circolazione stradale, deroghe alle norme della circolazione civile e disposizioni concernenti segnatamente i requisiti tecnici per veicoli militari e la circolazione stradale militare sulle strade pubbliche e fuori delle strade pubbliche.
Art. 2 Campo d’applicazione 5
1 La presente ordinanza si applica:
- a.
- a conducenti e pedoni impiegati in servizio militare o per attività militari fuori del servizio;
- b.
- al personale militare e agli insegnanti specialisti che nell’ambito della loro attività professionale conducono veicoli militari;
- c.
- ai veicoli nonché agli animali da sella, da tiro e da soma impiegati per scopi militari;
- d.6
- al personale civile dell’Aggruppamento Difesa durante un impiego militare secondo l’articolo 65c LM.
2 Per gli impieghi all’estero si applica per analogia la presente ordinanza se le prescrizioni del Paese ospite o nella zona d’impiego non soddisfano gli standard di sicurezza dell’esercito svizzero. Per ogni impiego all’estero sono convenute disposizioni particolari mediante accordi internazionali.
3 Il personale civile dell’Aggruppamento Difesa e i collaboratori di armasuisse sottostanno alla legislazione civile sulla circolazione stradale e alle disposizioni dell’ordinanza del 23 febbraio 20057 concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti (OVCC). Alla guida di veicoli militari nel quadro dell’attività professionale sono inoltre applicabili gli articoli 13 capoverso 2, 17, 54, 56–58, 79 capoversi 1 e 2, 91 capoverso 7 e 91a della presente ordinanza.8 Ai requisiti per veicoli militari guidati nel quadro dell’attività professionale sono applicabili gli articoli 39–42, 46 e 91 capoversi 5 e 6 della presente ordinanza.9
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).
6 Introdotta dal n. I dell’O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).
8 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6015).
9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).
Art. 3 Strade forestali, percorsi pedonali e sentieri 10
1 Le disposizioni federali concernenti le strade forestali, i percorsi pedonali e i sentieri non si applicano né ai veicoli né agli animali da sella, da tiro e da soma impiegati per scopi militari.
2 Prima di circolare su percorsi pedonali e sentieri con detti veicoli o animali occorre sempre ottenere l’autorizzazione delle autorità competenti.11
10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).
11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).
Art. 4 Definizioni
Nella presente ordinanza sono utilizzate le definizioni seguenti:
- a.12
- veicoli militari: i veicoli acquistati, noleggiati, presi in leasing, prestati o requisiti a favore dell’esercito;
- b.
- conducenti: i titolari di un’autorizzazione a condurre militare;
- c.
- servizio militare: il servizio di truppa con diritto al soldo;
- d.13
- ...
- e.
- traffico interno d’azienda: le corse all’interno di perimetri militari o su strade pubbliche che collegano parti vicine di perimetri militari;
- f.
- perimetri militari: gli immobili o i terreni contrassegnati come tali oppure sbarrati o sbarrabili mediante misure edili (barriere, recinzioni ecc.);
- g.
- provvedimenti di circolazione: le limitazioni della circolazione, le disposizioni volte al disciplinamento o alla sicurezza della circolazione e gli altri provvedimenti che si ripercuotono sulla circolazione.
12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).
13 Abrogata dal n. I dell’O del 14 giu. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).
Art. 5 Abbreviazioni
1 Per le autorità sono utilizzate le abbreviazioni seguenti:
- a.
- DATECDipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni;
- b.
- USTRAUfficio federale delle strade;
- c.
- DDPSDipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport;
- d.14
- BLEsBase logistica dell’esercito;
- e.15
- FOA logFormazione d’addestramento della logistica;
- f.
- UCNEsUfficio della circolazione e della navigazione dell’esercito;
- g.16
- TAFSUnità amministrativa Tiro e attività fuori del servizio.
2 Per i testi legislativi sono utilizzate le abbreviazioni seguenti:
- a.
- LCStrLegge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale;
- b.
- SDROrdinanza del 29 novembre 200217 concernente il trasporto di merci pericolose su strada;
- c.
- ADRAccordo europeo del 30 settembre 195718 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose;
- d.
- LMLegge militare del 3 febbraio 1995;
- e.
- CPMCodice penale militare del 13 giugno 192719;
- f.
- LStupLegge federale del 3 ottobre 195120 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope;
- g.21
- OAEOrdinanza del 21 febbraio 201822 concernente l’amministrazione dell'esercito;
- h.
- OETVOrdinanza del 19 giugno 199523 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali;
- i.24
- OVCCOrdinanza del 23 febbraio 200525 concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti;
- j.26
- OACOrdinanza del 27 ottobre 197627 sull’ammissione alla circolazione;
- k.28
- OASAMOrdinanza del 26 novembre 200329 sull’attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello;
- l.30
- OAMMOrdinanza del 24 novembre 200431 concernente l’apprezza-mento medico dell’idoneità al servizio militare e dell’idoneità a prestare servizio militare.
14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).
15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5653).
16 Introdotta dal n. I dell’O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).
17 RS 741.621
18 RS 0.741.621
19 RS 321.0
20 RS 812.121
21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).
22 RS 510.301
23 RS 741.41
24 Introdotta dal n. I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).
25 RS 514.31
26 Introdotta dal n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4423).
27 RS 741.51
28 Introdotta dal n. I dell’O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).
29 RS 512.30
30 Introdotta dal n. I dell’O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).
31 RS 511.12
Capitolo 2: Provvedimenti di circolazione
Sezione 1: Provvedimenti per la circolazione stradale civile
Art. 7 Competenza
1 I comandanti di truppa responsabili, la polizia militare o i quadri delle formazioni della circolazione possono ordinare provvedimenti di circolazione della durata massima di otto giorni su strade pubbliche, eccettuate le autostrade e le semiautostrade.32
2 La polizia militare può inoltre ordinare provvedimenti di circolazione in occasione di spostamenti:
- a.
- su autostrade e semiautostrade;
- b.
- di veicoli cingolati;
- c.
- di veicoli e di trasporti speciali.
32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).
Art. 8 Consultazione delle autorità civili 33
Prima dell’esecuzione dei provvedimenti di circolazione, gli organi che dispongono tali provvedimenti consultano le autorità civili competenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.
33 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. II 3 dell’O del 7 nov. 2007 sulle strade nazionali, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5957).
Art. 9 Segnaletica, segni e istruzioni
1 L’organo militare che prende un provvedimento di circolazione nei confronti di utenti civili della strada provvede al disciplinamento della circolazione o alla posa di sbarramenti. Qualora si debbano collocare segnali o eseguire demarcazioni, questi lavori vanno possibilmente affidati alle autorità civili.
2 La truppa colloca il segnale civile «Altri pericoli» o impiega altri mezzi adeguati quando le sue attività si svolgono nel perimetro della carreggiata e le condizioni della circolazione o le condizioni meteorologiche lo richiedono. Gli organi addetti al disciplinamento della circolazione impiegati su strade di prima classe o di una classe superiore devono imperativamente essere segnalati mediante segnali d’avvertimento Triopan nonché, di notte o in caso di cattive condizioni meteorologiche, mediante lampeggiatori.
Art. 10 Disposizioni delle autorità civili
Se sono necessari provvedimenti di circolazione che non rientrano nella competenza degli organi militari, tali provvedimenti sono oggetto di una domanda trasmessa per la via di servizio, per il tramite dell’UCNEs, all’autorità civile competente.
Art. 11 Ricorso da parte del DDPS
Il DDPS è competente per i ricorsi contro decisioni cantonali concernenti provvedimenti di circolazione che toccano interessi militari, sempre che detti ricorsi siano ammissibili.
Art. 12 Strade e perimetri della Confederazione
1 I provvedimenti di circolazione concernenti la circolazione pubblica su strade e perimetri di proprietà della Confederazione amministrati dal DDPS sono decisi dall’UCNEs.
2 Se un provvedimento di circolazione comporta una restrizione o un divieto della circolazione pubblica, la relativa decisione deve essere pubblicata nel Foglio federale e nel Foglio ufficiale cantonale. Sono fatte salve le disposizioni concernenti la tutela del segreto.
Sezione 2: Provvedimenti per la circolazione stradale militare
Art. 13 Deroghe alle norme per la circolazione civile
1 Per gli utenti militari della strada possono essere ordinante deroghe a divieti o a restrizioni civili soltanto quando le necessità militari lo esigono e se sono stati adottati le misure di sicurezza necessarie nonché provvedimenti nell’interesse della circolazione in generale.
2 Il segnale civile di prescrizione «Larghezza massima 2,3 m» non si applica ai veicoli militari.
Art. 14 Competenza per i provvedimenti di circolazione temporanei
1 I provvedimenti di circolazione fino a una durata massima di 30 giorni (provvedimenti di circolazione temporanei) possono essere presi dagli ufficiali della circolazione e dei trasporti, dai comandanti di truppa o dai capi della circolazione e dei trasporti delle formazioni d’addestramento. Sono eccettuati provvedimenti di circolazione concernenti semiautostrade e autostrade nonché deroghe a divieti per veicoli che sottostanno alle disposizioni dell’SDR/ADR. Le deroghe temporanee sono segnalate dalla truppa con segnali militari.
2 I provvedimenti di circolazione temporanei concernenti le piazze di tiro e le piazze d’esercitazione nonché i posti di attraversamento di corsi d’acqua sono ordinati dalla formazione d’addestramento competente, dalla brigata d’impiego competente, dalla divisione territoriale competente o dalle Forze aeree.34
34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).
Art. 15 Competenza per i provvedimenti di circolazione permanenti
1 I provvedimenti di circolazione con una durata superiore a 30 giorni (provvedimenti di circolazione permanenti) possono essere decisi dall’UCNEs. Quest’ultimo provvede alla segnaletica; esso può affidare tale compito ad altri uffici o organi di comando.
2 In singoli casi motivati, l’UCNEs può rinunciare a segnalare i provvedimenti di circolazione permanenti o le deroghe a divieti per veicoli con carichi pericolosi o suscettibili d’inquinare le acque.
3 I provvedimenti di circolazione per gli utenti militari della strada e le deroghe a divieti civili di circolazione nonché a limitazioni di dimensioni e peso devono essere pubblicati nel Foglio federale e nel Foglio ufficiale cantonale. Sono fatte salve le disposizioni concernenti la tutela del segreto.
Art. 16 Consultazione
1 L’autorità che dispone un provvedimento consulta preliminarmente le autorità civili interessate e i proprietari fondiari interessati e stabilisce le condizioni e le misure di sicurezza necessarie. Se le circostanze non lo consentono, gli ufficiali della circolazione e dei trasporti o i comandanti di truppa possono rinunciare alla consultazione preliminare.
2 L’UCNEs consulta l’USTRA prima di concedere deroghe a divieti riguardanti veicoli con carichi pericolosi o suscettibili d’inquinare le acque.
Art. 17 Segnaletica stradale militare 35
1 I segnali stradali militari sono rivolti a tutti i conducenti di veicoli con targhe di controllo militari. Essi hanno la priorità sui segnali civili.
2 I segnali di prescrizione militari, eccettuati i segnali di velocità massima, non sono valevoli per i conducenti di veicoli militari di cui all’articolo 2 capoverso 3.
35 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).
Capitolo 3: Autorizzazioni a condurre militari
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 18 Autorizzazione a condurre militare 36
1 Chi conduce veicoli militari durante il servizio militare o durante un’attività militare fuori del servizio deve essere titolare di un’autorizzazione a condurre militare. Tale autorizzazione è integrata nella licenza di condurre civile ed è valevole soltanto unitamente a quest’ultima. Le condizioni civili sono valevoli anche per il settore militare.
2 Il personale militare e gli insegnanti specialisti che conducono veicoli militari durante la loro attività professionale necessitano:
- a.
- di una licenza di condurre civile della pertinente categoria di licenza; o
- b.
- di una licenza di condurre civile corredata della pertinente autorizzazione a condurre militare.
3 Non necessitano di un’autorizzazione a condurre militare:
- a.
- il personale militare se, durante il servizio militare o durante un’attività militare fuori del servizio, conduce veicoli militari con una licenza di condurre civile della pertinente categoria di licenza;
- b.
- i membri attivi della polizia, dei pompieri, del servizio sanitario e dell’Amministrazione delle dogane se, durante un’attività militare fuori del servizio, conducono veicoli militari con una licenza di condurre civile della pertinente categoria di licenza;
- c.37
- i militari se durante il servizio militare utilizzano per motivi di servizio il proprio veicolo civile previa autorizzazione secondo l’articolo 106 OAE38;
- d.39
- il personale civile dell’Aggruppamento Difesa incorporato in formazioni d’aerodromo o logistiche, se durante il servizio militare conduce i medesimi tipi di veicoli che conduce nell’ambito della propria attività professionale con una licenza di condurre civile della pertinente categoria di licenza;
- e.40
- il personale civile attivo e l’ex personale civile dell’Aggruppamento Difesa nonché l’ex personale militare, se:
- 1.
- la corrispondente decisione relativa all’idoneità, emanata in occasione di un apprezzamento medico dell’idoneità al servizio militare, non reca la menzione «abile al servizio militare, non può condurre veicoli a motore militari»,
- 2.
- la corrispondente autorizzazione a condurre militare non è stata revocata secondo l’articolo 38,
- 3.
- è autorizzato a partecipare ad attività volontarie fuori del servizio secondo l’articolo 8 OASAM41,
- 4.
- durante l’attività volontaria fuori del servizio conduce veicoli militari con una licenza di condurre civile della pertinente categoria di licenza, e
- 5.
- è comprovato che la persona interessata ha ricevuto da parte della società militare organizzatrice un’introduzione ai veicoli a motore militari da condurre, conformemente alle direttive della FOA log.
4 Chi conduce veicoli militari con una licenza secondo i capoversi 1, 2 o 3 lettere a, b o c è autorizzato a trasportare persone e cose anche qualora la licenza di condurre civile non comprenda tale autorizzazione.42
5 Il personale civile dell’Aggruppamento Difesa che, durante un impiego militare secondo l’articolo 65c LM, conduce il medesimo tipo di veicolo che conduce nell’ambito della propria attività professionale deve essere titolare:
- a.
- di una licenza di condurre civile della pertinente categoria di licenza; o
- b.
- di una licenza di condurre civile e della pertinente autorizzazione a condurre militare.43
6 Durante un impiego militare secondo l’articolo 65c LM il personale civile dell’Aggruppamento Difesa è autorizzato a trasportare persone o cose se la licenza di condurre civile comprende tale autorizzazione.44
36 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).
37 Introdotta dal n. I dell’O del 16 nov. 2016 (RU 2016 4423). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).
38 RS 510.301
39 Introdotta dal n. I dell’O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).
40 Introdotta dal n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6015).
41 RS 512.30
42 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).
43 Introdotto dal n. I dell’O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).
44 Introdotto dal n. I dell’O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).
Art. 19 Categorie di autorizzazioni a condurre
1 L’autorizzazione a condurre militare45 è rilasciata per le seguenti categorie principali:
Codice | |
| 910 |
| 920 |
| 930 |
| 940 |
Codice | |
| 950 |
| 960 |
| 970 |
| E |
2 L’UCNEs può:
- a.
- suddividere le categorie principali;
- b.
- estendere o limitare le autorizzazioni a condurre a determinate categorie o tipi di veicoli.
45 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 20 Controllo dell’istruzione
In vece di una licenza per allievo conducente, i conducenti di veicoli militari sono titolari, sino al rilascio dell’autorizzazione a condurre militare, di un controllo dell’istruzione per conducenti di autoveicoli.
Art. 21 Autobus e autogrù
1 La categoria di autorizzazione a condurre 930, corredata del corrispondente codice d’istruzione PISA, autorizza a guidare autobus, sempre che le persone trasportate:
- a.
- assolvano il servizio militare;
- b.
- svolgano la propria attività professionale in qualità di personale militare o di insegnanti specialisti;
- c.46
- partecipino in quanto membri di una società militare o di un’associazione militare mantello ai sensi dell’articolo 6 OASAM47 a un’attività fuori del servizio autorizzata dal TAFS;
- d.48
- partecipino in quanto ospiti a un’attività fuori del servizio autorizzata dal TAFS e siano trasportati conformemente all’articolo 47 capoverso 2 lettere a o b; o
- e.49
- siano civili che, conformemente all’articolo 47 capoverso 2 lettera e, devono essere trasportati in caso d’urgenza o per prestare soccorso.50
1bis Altre persone possono essere trasportate in autobus soltanto se il conducente soddisfa le condizioni di cui all’articolo 18 capoverso 3 lettere a o b.51
2 I conducenti di autogrù immatricolate militarmente non necessitano di una patente di gruista della categoria A ai sensi dell’ordinanza del 27 settembre 199952 sulle gru.
46 Introdotta dal n. I dell’O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).
47 RS 512.30
48 Introdotta dal n. I dell’O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).
49 Introdotta dal n. I dell’O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).
50 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).
51 Introdotto dal n. I dell’O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).
Art. 2253
53 Abrogato dal n. I dell’O del 14 giu. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).
Sezione 2: Istruzione
Art. 23 Condizioni
1 I militari sono ammessi all’istruzione per conducenti di veicoli militari se:
- a.
- esiste la necessità militare;
- b.
- soddisfano le esigenze mediche minime;
- c.
- hanno superato l’esame d’idoneità per conducenti;
- d.
- sono titolari della licenza di condurre civile54 richiesta;
- e.55
- negli ultimi due anni la licenza di condurre civile della categoria A, A1, B, B1, C, C1, D o D1 non è stata loro ritirata:
- 1.
- per più di tre mesi, o
- 2.
- per guida in stato di ebrietà o sotto l’influsso di stupefacenti;
- f.56
- la loro licenza di condurre in prova non è stata annullata.
2 I militari che, conformemente all’allegato 1 numero 4 OAMM57, sono abili al servizio militare unicamente per funzioni particolari nonché i membri delle società militari e delle associazioni militari mantello, durante le loro attività fuori del servizio, sono ammessi all’istruzione per conducenti di veicoli militari se soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1 lettere b–f.58
54 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
55 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5653).
56 Introdotta dal n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4423).
57 RS 511.12
58 Introdotto dal n. I dell’O del 13 feb. 2019 (RU 2019 771). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6015).
Art. 24 Esame d’idoneità 59
1 Per ottenere un’autorizzazione a condurre militare è necessario superare un esame d’idoneità.
2 Non è richiesto alcun esame d’idoneità per ottenere l’autorizzazione militare a condurre autoveicoli leggeri non fuoristrada e veicoli a motore con una velocità massima di 45 km/h.
3 Il Comando Istruzione stabilisce i contenuti e le esigenze dell’esame d’idoneità.
59 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).
Art. 25 licenza di condurre civile
1 Chi intende essere istruito come conducente deve di massima essere titolare di una licenza di condurre civile della categoria B.60
2 Per l’istruzione su motociclette è sufficiente una licenza di condurre civile della categoria A o della sottocategoria A1.
3 Per l’istruzione su autoveicoli con una velocità massima di 45 km/h è sufficiente una licenza di condurre civile di una categoria da A a G.
4 I militari che, conformemente all’allegato 1 numero 4 OAMM61, sono abili al servizio militare unicamente per funzioni particolari nonché i membri delle società militari e delle associazioni militari mantello, durante le loro attività fuori del servizio, possono essere istruiti unicamente alla guida di autoveicoli leggeri non fuoristrada e di carrelli elevatori a forca. Essi devono:62
- a.
- essere titolari di una licenza di condurre civile della pertinente categoria di licenza;
- b.
- per condurre carrelli elevatori a forca, presentare in via supplementare un corrispondente attestato di formazione secondo la direttiva 6518 della CFSL63.64
60 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).
61 RS 511.12
62 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6015).
63 Può essere consultata sul sito www.ekas.admin.ch
64 Introdotto dal n. I dell’O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).
Art. 26 Responsabilità dell’istruzione 65
La FOA log è responsabile dell’istruzione e del perfezionamento del personale insegnante impiegato nel settore della circolazione e dei trasporti.
65 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5653).
Art. 27 Istruttori
1 Chi istruisce individualmente allievi conducenti delle categorie di autorizzazione a condurre militare 910, 930 o 930E deve essere titolare dell’abilitazione a maestro conducente della pertinente categoria.66
1bis L’UCNEs è l’autorità di vigilanza per i maestri conducenti impiegati esclusivamente nell’esercito e nell’Aggruppamento Difesa. Esso disciplina l’esercizio della professione e il perfezionamento professionale.67
1ter I servizi dell’Aggruppamento Difesa competenti per l’assunzione dei maestri conducenti notificano all’UCNEs i dati di quest’ultimi necessari per l’adempimento dei suoi compiti di controllo, segnatamente il cognome, il nome, l’indirizzo, il numero d’assicurato AVS, il tasso di occupazione e il luogo di lavoro.68
2 Gli accompagnatori impiegati per l’istruzione alla guida devono essere titolari dell’autorizzazione a condurre militare o della licenza di condurre civile della pertinente categoria e aver assolto un’istruzione adeguata.
66 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5653).
67 Introdotto dal n. I dell’O del 12 nov. 2008 (RU 2008 5653). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6015).
68 Introdotto dal n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6015).
Art. 28 Scuola guida e istruzione alla guida
1 Per scuola guida si intende ogni corsa durante la quale i conducenti non ancora titolari della licenza di condurre civile richiesta sono accompagnati e istruiti individualmente da un titolare dell’abilitazione a maestro conducente della pertinente categoria. Per tali corse deve essere applicata al veicolo la targa blu con una «L» bianca.69
2 Per istruzione alla guida si intendono le rimanenti corse con o senza accompagnatore ordinate militarmente per scopi di istruzione e di esercitazione. Per tali corse non è autorizzata l’applicazione al veicolo della targa blu con una «L» bianca.
3 Durante la scuola guida e l’istruzione alla guida i trasporti di persone sono vietati fino al momento in cui il conducente è pronto a superare l’esame. A partire da detto momento, i periti della circolazione militare della pertinente categoria possono iscrivere nel controllo dell’istruzione per conducenti l’autorizzazione a effettuare trasporti di persone.
69 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5653).
Art. 29 Periti della circolazione militare
1 Chi procede a un esame militare di conducente deve essere titolare della pertinente licenza di perito della circolazione militare.
2 L’UCNEs emana, d’intesa con l’USTRA, istruzioni concernenti l’istruzione e il perfezionamento nonché gli esami dei periti della circolazione militare e organizza detti esami.
3 Le licenze di perito della circolazione militare sono rilasciate e revocate dall’UCNEs.
Art. 30 Veicoli per l’istruzione e veicoli d’esame
L’UCNEs stabilisce, d’intesa con l’USTRA, i veicoli per l’istruzione e i veicoli d’esame delle singole categorie nonché il relativo equipaggiamento.
Sezione 3: Esame di conducente
Art. 31
1 Sulla base dell’OAC70, l’UCNEs stabilisce, d’intesa con l’USTRA, le esigenze dell’esame teorico e pratico.
2 Gli esami di conducente sono svolti da periti della circolazione militare. Quest’ultimi sono nominati dall’UCNEs d’intesa con la FOA log.71
3 Se sono titolari di una licenza di condurre civile della categoria B, sono autorizzati a svolgere l’esame di conducente per autoveicoli leggeri non fuoristrada durante il servizio militare anche i responsabili della circolazione e dei trasporti.72
4 Se sono titolari di una licenza di condurre civile della categoria B, i periti designati dal TAFS sono autorizzati a svolgere l’esame di conducente per autoveicoli leggeri non fuoristrada durante l’attività militare fuori del servizio. Il TAFS notifica all’UCNEs le persone autorizzate.73
70 RS 741.51
71 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5653).
72 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6015).
73 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6015).
Sezione 4: Rilascio dell’autorizzazione a condurre militare e controlli successivi
Art. 32 Competenza 74
1 L’UCNEs rilascia l’autorizzazione a condurre militare e decide eventuali condizioni e restrizioni militari.
2 Provvede a trasmettere al sottosistema SIAC-persone i dati di cui all’articolo 6 lettera a dell’ordinanza del 30 novembre 201875 concernente il sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione.
74 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).
75 RS741.58
Art. 33 Validità e iscrizione
L’autorizzazione a condurre militare ha validità illimitata ed è iscritta nella licenza di condurre civile in formato carta di credito (LCC). Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 34. Essa mantiene la sua validità per l’attività militare fuori del servizio anche dopo il proscioglimento dagli obblighi militari del conducente.
Art. 34 Autorizzazione a condurre militare in prova
1 Ai titolari di una licenza di condurre civile in prova, l’autorizzazione a condurre militare è rilasciata con la stessa durata di validità prevista dal diritto civile.
2 Il prolungamento del periodo di prova della licenza di condurre civile in prova è valevole anche per l’autorizzazione a condurre militare.
3 Il capoverso 2 non si applica in caso di cessazione delle condizioni per il rilascio dell’autorizzazione a condurre militare e in caso di infrazioni che ne comportano la revoca.
Art. 35 Visita di controllo da parte di un medico di fiducia
1 I titolari di un’autorizzazione a condurre militare della categoria principale 930 sono convocati dall’autorità civile competente, conformemente alle prescrizioni civili, a una visita di controllo da parte di un medico di fiducia. Se non sottostanno o non sottostanno più all’obbligo d’ordine civile di sottoporsi a una visita di controllo, sono convocati dall’UCNEs secondo le disposizioni dell’articolo 27 capoverso 1 OAC76 sino al proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare a una visita di controllo da parte del medico di truppa.77
2 I titolari di un’autorizzazione a condurre militare delle categorie principali 950 e 960 sono convocati dall’UCNEs secondo le disposizioni dell’articolo 27 capoverso 1 OAC sino al proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare a una visita di controllo da parte del medico di truppa.78
3 Per i titolari di un’autorizzazione a condurre militare non soggetti all’obbligo di prestare servizio militare che conducono autoveicoli pesanti nell’ambito dell’attività professionale o nel quadro di attività militari fuori del servizio la visita di controllo di idoneità alla guida è retta dall’articolo 27 capoverso 1 OAC.79
4 D’intesa con la FOA log, l’UCNEs emana istruzioni concernenti la visita di controllo secondo il capoverso 3, segnatamente per quanto concerne la competenza medica.80
76 RS 741.51
77 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).
78 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).
79 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).
80 Introdotto dal n. I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).
Art. 36 Corsi di istruzione continua
1 All’inizio del servizio i conducenti di tutte le categorie assolvono un’istruzione di ripetizione conforme alla funzione.81
2 La FOA log emana le direttive e stabilisce le esigenze necessarie a tal fine e definisce la durata di validità dei corsi di istruzione continua.82
3 I comandanti di truppa sono responsabili dell’esecuzione.
81 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).
82 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).
Sezione 5: Revoca della licenza di condurre civile e dell’autorizzazione a condurre militare
Art. 37 Revoca della licenza di condurre civile
1 Il conducente al quale è stata revocata la licenza di condurre civile non può guidare alcun autoveicolo nemmeno in servizio militare. I conducenti devono annunciare immediatamente al loro comandante di truppa il ritiro della licenza quando il periodo di revoca cade durante un servizio.
2 Qualora, in servizio militare, vi fossero motivi per revocare la licenza di condurre civile, il comandante di truppa, gli organi della polizia militare o gli organi della giustizia militare ne informano l’UCNEs.
3 L’UCNEs avvisa le autorità amministrative civili competenti del Cantone di domicilio.
Art. 38 Revoca dell’autorizzazione a condurre militare
1 L’UCNEs revoca ai militari l’autorizzazione a condurre militare quando:
- a.
- la loro licenza di condurre civile è stata ripetutamente o definitivamente revocata;
- b.
- non soddisfano più le esigenze poste ai conducenti militari;
- c.83
- non osservano le prescrizioni militari in materia di consumo di alcol o di stupefacenti;
- d.
- non soddisfano più le esigenze e le condizioni per il rilascio della licenza di condurre civile o dell’autorizzazione a condurre militare;
- e.84
- non soddisfano più le esigenze mediche.
2 L’autorizzazione a condurre militare è revocata per tutte le categorie. Ai militari che, conformemente all’allegato 1 numero 4 OAMM85, sono dichiarati abili al servizio militare unicamente per funzioni particolari, l’autorizzazione a condurre militare è revocata per tutte le categorie, fatta eccezione per quelle menzionate all’articolo 25 capoverso 4.86
3 Contro la decisione di revoca dell’autorizzazione a condurre militare può essere inoltrato reclamo.
83 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5653).
84 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).
85 RS 511.12
86 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).
Capitolo 4: Veicoli
Sezione 1: Eccezioni alle esigenze tecniche civili per i veicoli stradali
Art. 39 Principio 87
L’UCNEs può, in singoli casi motivati, ordinare per i veicoli militari deroghe all’OETV88 nonché alle prescrizioni concernenti le dimensioni e il peso dei veicoli e del loro carico.
87 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).
88 RS 741.41
Art. 40 Veicoli cingolati
1 I veicoli cingolati non necessitano di apparecchio per la registrazione dei dati né di odocronografo. 89
2 L’obbligo dell’esame periodico dei veicoli cingolati è abolito; in sostituzione, si effettuano controlli tecnici regolari nell’ambito della manutenzione.
89 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5653).
Art. 41 Altri veicoli
1 Le prescrizioni concernenti le esigenze tecniche per i veicoli stradali nonché la costruzione, l’equipaggiamento, le dimensioni e il peso dei veicoli (potenza del motore, valori limite di fumo, gas di scarico o rumore ecc.) valevoli all’atto del rilascio dell’approvazione del tipo del pertinente veicolo sono pure applicabili ai veicoli militari dello stesso tipo messi in circolazione per la prima volta ulteriormente.
1bis In autoveicoli pesanti, segnatamente in autocarri, possono essere autorizzati sedili supplementari nello spazio di carico.90
2 Le prescrizioni dell’ADR91 e della SDR92 riguardanti la costruzione e l’equipaggiamento di veicoli non sono applicabili ai veicoli militari per il traffico di collettame che sono stati messi in circolazione prima del 1° gennaio 2000 e il cui uso rientra nel campo d’applicazione degli allegati 1 e 2 della presente ordinanza. Esse sono tuttavia applicabili ai veicoli provvisti di cisterne fisse (veicoli cisterna), cisterne smontabili, container-cisterna, casse mobili cisterna o cisterne mobili nonché ai veicoli batteria e ai veicoli provvisti di container per gas a elementi multipli (CGEM). Le eccezioni sono indicate nell’allegato 1.93
3 I veicoli blindati ruotati o cingolati muniti di un impianto antincendio di bordo o di un estintore di almeno 2 chilogrammi sono esentati dall’obbligo di essere equipaggiati con estintori secondo l’articolo 114 capoverso 2 OETV94.95
3bis I veicoli blindati ruotati sono equiparati ai veicoli cingolati per quanto concerne la misurazione del fumo, dei gas di scarico e dell’evaporazione. Altri veicoli militari devono adempiere le prescrizioni in materia di misurazione del fumo, dei gas di scarico e dell’evaporazione nei limiti consentiti dal loro impiego.96
4 Gli intervalli degli esami periodici dei veicoli militari sono stabiliti dall’UCNEs.
90 Introdotto dal n. I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).
91 RS 0.741.621
92 RS 741.621
93 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).
94 RS 741.41
95 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4423).
96 Introdotto dal n. I dell’O del 12 nov. 2008 (RU 2008 5653). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).
Art. 42 Approvazione del tipo
L’UCNEs è competente per l’approvazione del tipo, sempre che il veicolo non corrisponda a un tipo oggetto di un’approvazione del tipo civile.
Sezione 2: Immatricolazione dei veicoli e contrassegni
Art. 43 Veicoli militari
1 Di regola, i veicoli militari circolano con targhe di controllo militari. In caso di utilizzazione da parte della truppa essi devono essere contrassegnati con l’indicazione della formazione.
2 La consegna di veicoli militari a terzi è retta dall’articolo 8 OVCC97.98
97 RS 514.31
98 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).
Art. 43a Requisiti formali per le targhe di controllo militari 99
1 Le targhe di controllo militari devono essere rettangolari.
2 Se le targhe di controllo militari non possono essere applicate in modo adeguato, lo stemma, le lettere e le cifre devono essere dipinte o incollate sulla carrozzeria su fondo grigio scuro.
3 Per i rimorchi militari, la targa con due righe di iscrizione può corrispondere al formato della targa per motoveicoli e la targa con una sola riga di iscrizione può corrispondere alla targa anteriore degli autoveicoli.
4 Sulla targa con due righe di iscrizione ad uso dei rimorchi militari, le prime due cifre sono iscritte nella parte superiore, di fianco alla lettera attribuita; sulla targa con una sola riga di iscrizione può essere lasciato uno spazio maggiore tra la seconda e la terza cifra. Lo stemma è soppresso.
99 Introdotto n. I dell’O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).
Art. 44 Veicoli di requisizione
1 I veicoli di requisizione circolano con targhe di controllo cantonali.
2 In mancanza di licenza di circolazione e di targhe di controllo, quest’ultime sono sostituite dalla decisione di requisizione durante le corse volte a consegnare il veicolo.
3 Dopo il ritiro da parte della truppa, il numero di matricola del veicolo diventa il numero della targa di controllo militare.
4 I veicoli di requisizione devono essere contrassegnati come veicoli militari ed essere muniti dell’indicazione della formazione.
Art. 45 Veicoli noleggiati
I veicoli noleggiati circolano con targhe di controllo cantonali. Il detentore civile assume la responsabilità civile conformemente alla LCStr. Le pretese dell’assicuratore di responsabilità civile nei confronti del detentore risultanti da incidenti sopravvenuti durante il noleggio sono assunte dalla Confederazione. Sono fatte salve le pretese ai sensi della LM.
Art. 46 Iscrizioni nella licenza di circolazione
1 L’UCNEs può iscrivere nella licenza di circolazione le decisioni necessarie per i veicoli militari.
2 L’autorizzazione di portare luci gialle di pericolo deve figurare solo se dette luci sono fissate e applicate in permanenza al veicolo militare.
Sezione 3: Uso dei veicoli
Art. 46a Uso dei veicoli militari 100
I conducenti possono guidare veicoli militari soltanto quando ne sono stati espressamente autorizzati o le circostanze lo giustificano.
100 Introdotto dal n. I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).
Art. 47 Corse private e trasporti di civili
1 Non è permesso fare uso di veicoli militari per corse private.
2 I civili non sono autorizzati a viaggiare su veicoli militari, salvo se:
- a.
- partecipano a un’esercitazione militare, a un’attività di servizio della truppa o a manifestazioni militari fuori del servizio;
- b.
- devono essere trasportati come visitatori in occasione di esercitazioni militari, giornate delle porte aperte, consegne della bandiera o dello stendardo, cerimonie di promozione oppure durante manifestazioni militari fuori del servizio;
- c.101
- partecipano a visite militari organizzate o devono essere trasportati nel quadro di impieghi della truppa autorizzati conformemente all’ordinanza del 21 agosto 2013102 concernente l’appoggio a favore di attività civili e di attività fuori del servizio mediante mezzi militari;
- d.
- devono essere trasportati per altre ragioni di servizio o d’ordine militare;
- e.
- devono essere trasportati in caso d’urgenza o per prestare soccorso.103
3 ...104
101 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2016 393).
102 RS 513.74
103 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).
104 Abrogato dal n. I dell’O del 14 giu. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).
Art. 48 Uso privato di veicoli civili 105
L’uso privato di veicoli civili in servizio militare è permesso soltanto per l’entrata in servizio, durante i congedi e dopo il licenziamento. Il comandante può autorizzare deroghe in casi motivati.
105 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).
Art. 49 Uso di veicoli civili per ragioni di servizio
1 In casi particolari può essere autorizzata l’utilizzazione temporanea, in servizio militare, di veicoli civili. A tali veicoli civili si applicano per il rimanente gli articoli 105–109 OAE106.107
2 Le limitazioni prescritte per l’uso di veicoli da lavoro civili e di veicoli agricoli civili non sono valevoli quando tali veicoli sono impiegati dalla truppa.
106 RS 510.301
107 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).
Art. 50 Passeggeri di veicoli militari
1 È permesso trasportare persone sul piano di carico di veicoli militari soltanto se i passeggeri sono protetti da fiancate sufficientemente alte. È vietato sporgersi e stare in piedi nonché sedersi sulle fiancate o sulla sponda posteriore. Deve essere assicurata un’aerazione sufficiente.
2 Sono vietati i trasporti di persone sul piano di carico di veicoli militari muniti di piattaforme elevatrici o di soprastrutture scarrabili. 108
3 Gli oggetti o le materie trasportati non devono costituire un pericolo per i passeggeri.
4 ...109
5 È vietato il trasporto di persone sulla soprastruttura di veicoli blindati ruotati o cingolati. Se necessario, i passeggeri dei rimanenti veicoli speciali e da lavoro possono prendere posto, durante la corsa, fuori della cabina di guida. Essi devono potersi tenere saldamente.
6 ...110
7 I militari possono viaggiare in piedi sul veicolo per srotolare e arrotolare le manichette antincendio, sempre che possano tenersi saldamente e il veicolo non viaggi a più di 30 km/h.
8 Su veicoli i cui conducenti portano la maschera di protezione e circolano con sportelli chiusi, visori notturni e intensificatori della luce residua, possono essere trasportati militari soltanto se sono state adottate le misure di sicurezza di cui all’articolo 69.111
108 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5653).
109 Abrogato dal n. I dell’O del 14 giu. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).
110 Abrogato dal n. I dell’O del 14 giu. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).
111 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).
Art. 51 Posa di linee della truppa
1 Durante l’impiego (posa di linee) è permesso stare sui predellini appositamente sistemati a tale scopo dietro agli autoveicoli o dietro ai rimorchi. Se è agganciato un rimorchio, sul veicolo trattore non è consentito montare alcun predellino.
2 Se il veicolo per la posa di linee procede al passo, è permesso salire e scendere, con la dovuta precauzione, dal predellino.
3 Se durante la posa di linee la velocità non supera i 30 km/h:
- a.
- l’aiuto conducente e i passeggeri del veicolo per la posa di linee e del rimorchio possono viaggiare in piedi; essi devono tuttavia potersi tenere saldamente;
- b.
- sul rimorchio del veicolo per la posa di linee possono viaggiare quattro persone al massimo.
Art. 52 Rimorchi di veicoli militari e rimorchiatura a traino
1 Il traino di più di un rimorchio è consentito unicamente con l’autorizzazione dell’UCNEs.
2 Nel traffico interno d’azienda, gli aeroplani possono essere trainati da veicoli militari.
Art. 53 Traino di sciatori
1 I veicoli per la preparazione di piste da sci possono trainare dieci sciatori al massimo. Dietro al veicolo deve essere applicato un arco di sicurezza per prevenire gli urti.
2 Le motoslitte possono trainare due sciatori per tracciare una pista di fondo.
3 Gli sciatori devono tenersi alla corda da traino in modo da poterla lasciare immediatamente. Prima della partenza il conducente del veicolo informa gli sciatori sul modo di comportarsi.
Sezione 4: Veicoli e trasporti speciali
Art. 54 Obbligo dell’autorizzazione
1 Le corse con veicoli blindati ruotati e con veicoli militari speciali nonché i trasporti speciali fuori dei perimetri delle caserme, delle piazze d’esercitazione e simili possono essere effettuati senza autorizzazione se non sono superati le dimensioni e i limiti di peso seguenti:112
- a.
- una lunghezza di 30 m;
- b.
- una sporgenza del carico di 3 m anteriormente, misurata dal centro dello sterzo, o di 5 m posteriormente, misurata dal centro dell’asse posteriore o dal punto di rotazione dell’asse posteriore;
- c.
- una larghezza di 3 m;
- d.113
- ...
- e.
- un’altezza di 4 m;
- f.114
- f.un peso effettivo di 44 t;
- g.115
- un carico di 12 t per asse semplice, di 20 t per doppio asse e di 30 t per triplo asse.
2 Se sono oltrepassati i pesi e le misure di cui al capoverso 1, è necessaria un’autorizzazione dell’UCNEs. Esso consulta le autorità civili competenti e decide le condizioni e le misure di sicurezza necessarie. Le autorizzazioni di lunga durata devono essere limitate a 36 mesi.
112 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).
113 Abrogata dal n. I dell’O del 25 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6015).
114 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).
115 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).
Art. 55 Trasporto di merci su veicoli da lavoro
I veicoli da lavoro possono essere usati dalla truppa per il trasporto di merci e carichi:
- a.
- su brevi tratti, allo scopo di caricare e scaricare veicoli, carri ferroviari, battelli e aeroplani;
- b.
- sui cantieri;
- c.
- sulle piazze d’esercitazione;
- d.
- nel traffico interno d’azienda.
Art. 56 Corse con veicoli cingolati
1 Per le corse con veicoli cingolati della categoria principale 950 fuori dei perimetri delle caserme, dei perimetri degli esercizi logistici dell’esercito e delle piazze d’esercitazione, è necessaria di massima un’autorizzazione della polizia militare. Quest’ultima consulta le autorità civili competenti e decide le condizioni e le misure di sicurezza necessarie.116
2 Tranne che sulle semiautostrade e autostrade, possono circolare senza autorizzazione:
- a.
- i carri armati di ricupero, per prestare soccorso;
- b.
- i carri armati granatieri della serie M 113;
- c.
- i veicoli cingolati da trasporto M 548;
- d.
- tutti i veicoli cingolati sulle strade della categoria P1 menzionate nelle carte stradali per carri armati.
116 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).
Art. 57 Misure di sicurezza in caso di corse con veicoli blindati ruotati o cingolati 117
1 Per tutte le corse con veicoli cingolati fuori dei perimetri delle caserme, dei perimetri degli esercizi logistici dell’esercito e delle piazze d’esercitazione, il percorso deve essere riconosciuto immediatamente prima della corsa.
2 Durante la corsa la distanza tra i veicoli blindati ruotati o cingolati deve essere di almeno 50 metri, tranne durante le corse all’interno dei perimetri delle caserme, dei perimetri della Base logistica dell’esercito, delle piazze di tiro, delle piazze d’esercitazione e dei villaggi d’esercitazione.118
2bis In occasione di corse al di fuori dei perimetri delle caserme, dei perimetri della Base logistica dell’esercito, delle piazze di tiro, delle piazze d’esercitazione e dei villaggi d’esercitazione, i veicoli blindati ruotati o cingolati eccessivamente larghi devono essere contrassegnati con i mezzi previsti a tal fine.119
3 Gli equipaggi dei veicoli cingolati possono concedere agli altri utenti della strada il permesso di sorpassare soltanto nei casi in cui tale manovra è consentita dalle norme generali. Sempre che possa essere escluso qualsiasi pericolo, il segno d’invito al sorpasso può essere dato eccezionalmente anche nei punti in cui i segnali o le demarcazioni vietano tale manovra.
4 Agli altri utenti della strada deve essere facilitato il sorpasso, se necessario mediante soste.
5 In occasione di corse al di fuori dei perimetri delle caserme, dei perimetri della Base logistica dell’esercito, delle piazze di tiro, delle piazze d’esercitazione e dei villaggi d’esercitazione la colonna o il singolo veicolo cingolato devono essere preceduti da un veicolo d’accompagnamento con la luce gialla di pericolo accesa. Su semiautostrade e su autostrade, il veicolo d’accompagnamento segue la colonna o il singolo veicolo cingolato.120
6 Tranne che sulle semiautostrade e autostrade, possono circolare senza veicoli d’accompagnamento:
- a.
- i carri armati granatieri della serie M 113;
- b.
- i veicoli cingolati da trasporto M 548.121
117 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).
118 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).
119 Introdotto dal n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6015).
120 Introdotto dal n. I dell’O del 14 giu. 2013 (RU 2013 1801). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).
121 Introdotto dal n. I dell’O del 29 gen. 2014, in vigore dal 1° mar. 2014 (RU 2014 467).
Capitolo 5: Trasporto di merci pericolose
Art. 58 Principi
1 Il trasporto di merci pericolose è disciplinato dagli allegati 1 e 2 della presente ordinanza.
2 Il DDPS può modificare gli allegati 1 e 2 della presente ordinanza con il consenso del DATEC.
Art. 59 Istruzione 122123
1 Chi trasporta merci pericolose deve aver assolto la pertinente istruzione.
2 L’UCNEs definisce le direttive in materia d’istruzione ed esami in base alle prescrizioni dell’ADR124.
3 Può delegare tale compito a terzi.125
122 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5653).
123 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).
124 RS 0.741.621
125 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).
Capitolo 6: Norme per la circolazione dei veicoli
Sezione 1: Idoneità alla guida
Art. 60 Idoneità del conducente alla guida
1 La persona che conduce un veicolo durante il servizio militare, per un’attività militare fuori del servizio o in qualità di personale civile dell’Aggruppamento Difesa durante un impiego militare secondo l’articolo 65c LM risponde della propria idoneità alla guida. La persona interessata è tenuta a comunicare al proprio superiore le ragioni che la rendono parzialmente o totalmente inabile alla guida. L’inabilità alla guida è considerata in ogni caso provata se il conducente contravviene alle prescrizioni degli articoli 60-63.126
2 I superiori sorvegliano di massima l’idoneità dei conducenti alla guida.
3 Per quanto concerne l’idoneità alla guida, il personale militare e gli insegnanti specialisti che conducono veicoli militari durante la loro attività professionale sottostanno alla legislazione civile sulla circolazione stradale. Non si applicano gli articoli 61–63.127
126 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).
127 Introdotto dal n. I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).
Art. 61 Tempo di riposo e di guida 128
1 La persona che conduce un autoveicolo durante il servizio militare deve aver osservato in ogni momento di tale attività un tempo di riposo di sei ore consecutive nelle 24 ore che precedono.129
2 Durante le esercitazioni il tempo di riposo può essere frazionato. In tal caso deve ammontare ad almeno otto ore. È possibile una suddivisione in blocchi di una volta quattro ore più due volte due ore, di una volta cinque ore più una volta tre ore oppure di due volte quattro ore.
3 È considerato tempo di riposo:
- a.
- il tempo in cui il conducente non esercita alcuna attività di servizio e ha la possibilità di dormire;
- b.
- il congedo generale (percorso di andata e ritorno non compreso).
4 Le pause ordinate per i pasti non sono considerate come tempo di riposo.
5 Su 24 ore, il tempo effettivo di guida non può superare dieci ore.
128 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5653).
129 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4423).
Art. 62 Controllo delle ore d’impiego 130
La persona che conduce un autoveicolo durante il servizio militare tiene un controllo delle ore d’impiego relativo alle 24 ore precedenti alla corsa, che porta sempre con sé.
130 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4423).
Art. 63 Consumo di alcol e stupefacenti 131
1 La persona che sa o, secondo le circostanze, deve presumere di dover guidare un autoveicolo durante il servizio militare o per un’attività militare fuori del servizio, deve astenersi dal consumo di bevande alcoliche nelle sei ore che precedono la corsa.132
2 Il conducente non può guidare un autoveicolo se presenta una concentrazione di alcol nell’aria espirata pari o superiore a 0,05 mg/l o un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,10 per mille, oppure se ha nell’organismo una quantità di alcol tale da determinare una simile concentrazione nel sangue.133
3 L’inidoneità alla guida è considerata in ogni caso provata se il conducente ha consumato stupefacenti.
4 Il conducente annuncia immediatamente al medico di truppa il consumo di medicamenti e di altre sostanze che possono pregiudicare l’idoneità alla guida e informa il superiore riguardo alla restrizione all’idoneità alla guida. In tal caso il conducente non è autorizzato a mettersi alla guida di un veicolo.
131 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5653).
132 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).
133 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2015 2585).
Art. 63a Procedura 134
1 Per stabilire l’inosservanza del divieto di consumare bevande alcoliche si applicano alle autorità militari competenti le disposizioni della legislazione civile sulla circolazione stradale.
2 Nel caso in cui l’accertamento etilometrico venga effettuato con un etilometro precursore di cui all’articolo 11 dell’ordinanza del 28 marzo 2007135 sul controllo della circolazione stradale, l’inosservanza del divieto di consumare bevande alcoliche è accertata se il valore più basso delle due misurazioni etilometriche corrisponde a una concentrazione di alcol nell’aria espirata pari o superiore a 0,05 ma inferiore a 0,40 mg/l e il conducente interessato riconosce questo valore con la propria firma.
134 Introdotto dal n. I dell’O del 12 nov. 2008 (RU 2008 5653). Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2015 2585).
135 RS 741.013
Art. 63b e 63c136
136 Introdotti dal n. I dell’O del 12 nov. 2008 (RU 2008 5653). Abrogati dal n. II dell’O del 1° lug. 2015, con effetto dal 1° ott. 2016 (RU 2015 2585).
Sezione 2: Norme della circolazione
Art. 64 Deroghe al diritto civile
1 Per la circolazione stradale militare si applicano le norme della circolazione civile, sempre che la presente ordinanza non preveda deroghe o disposizioni complementari.
2 Le deroghe alle norme della circolazione civile possono essere ammesse soltanto quando le necessità militari lo esigono e sono stati presi le misure di sicurezza necessarie nonché provvedimenti nell’interesse della circolazione in generale. Dette deroghe sono tuttavia escluse su semiautostrade e autostrade.
Art. 65 Velocità massime 137
1 L’UCNEs può limitare la velocità consentita per singoli tipi di veicoli e per singole combinazioni di veicoli. Esso iscrive le restrizioni nella licenza di circolazione.
2 ...138
3 Su semiautostrade e autostrade, i veicoli cingolati possono essere guidati alla velocità massima d’esercizio, tenendo in debita considerazione le condizioni della strada, della circolazione e di visibilità.
137 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).
138 Abrogato dal n. I dell’O del 13 feb. 2019, con effetto dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).
Art. 66 Autostrade e semiautostrade
1 Possono circolare su semiautostrade e autostrade soltanto con l’autorizzazione dell’UCNEs:
- a.
- le formazioni di oltre 30 autoveicoli nonché parti di formazioni che si susseguono nello spazio di un’ora e che comprendono complessivamente più di 30 autoveicoli;
- b.
- i veicoli blindati ruotati, i veicoli speciali e i trasporti speciali che oltrepassano le dimensioni e i limiti di peso di cui all’articolo 54.139
2 Le esercitazioni di combattimento, le sfilate e la posa di segnali e di linee sono vietate sulle autostrade e semiautostrade.
139 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).
Art. 67 Formazioni di veicoli militari
1 Fuori delle località, i veicoli militari devono tenere fra di loro una distanza minima di 50 m.
2 Le soste di formazioni di veicoli sulle strade principali e secondarie sono consentite soltanto quando non esistono altre possibilità e se si provvede a un disciplinamento della circolazione e una segnaletica sufficienti.
3 Il pubblico deve essere informato tempestivamente per il tramite dei mezzi di comunicazione di massa in merito agli spostamenti di grosse formazioni di veicoli che possono perturbare la circolazione civile o il riposo degli abitanti. L’informazione è di competenza dell’UCNEs.
Sezione 3: Misure di sicurezza
Art. 68 Illuminazione
1 Di giorno gli autoveicoli militari circolano con i fari a luce anabbagliante o le luci di circolazione diurna.140
2 I veicoli militari possono circolare senza luci soltanto dove non è ammessa la circolazione civile e se sono state adottate le necessarie misure di sicurezza.141
140 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).
141 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4423).
Art. 69 Corse con la maschera di protezione, con sportelli chiusi, con visori notturni o con occhiali ad intensificazione della luce residua 142
1 La guida di veicoli da parte di conducenti che portano la maschera di protezione, con sportelli chiusi, con visori notturni o con occhiali ad intensificazione della luce residua è ammessa unicamente su terreni d’esercitazione adibiti a tal fine e sbarrati. La truppa assicura, mediante mezzi adeguati quali un’apposita segnaletica, piantoni e osservatori, che i veicoli civili e le persone di condizione civile non abbiano accesso al terreno.
2 In caso di oscurità pertinenti zone vietate sono stabilite per le truppe appiedate impiegate nell’esercitazione, se dette truppe non dispongono di occhiali a intensificazione della luce residua o di altri apparecchi per la visione notturna adeguati.
142 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6015).
Art. 70 Cinture di sicurezza 143
1 Le cinture di sicurezza, se disponibili, devono essere allacciate in tutti gli autoveicoli.
2 Sono esonerati dal suddetto obbligo il comandante e l’osservatore dell’area retrostante di veicoli delle categorie di autorizzazioni a condurre 950 e 960.144
3 Se il comandante ordina di preparare un’uscita rapida, sono esonerati dal suddetto obbligo anche i rimanenti passeggeri.145
143 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).
144 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4423).
145 Introdotto dal n. I dell’O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).
Art. 70a Casco e equipaggiamento di protezione 146
I militari portano:
- a.
- sulle motociclette: il casco integrale militare e l’equipaggiamento di protezione per motociclisti;
- b.
- sulle biciclette: il casco militare per ciclisti.
146 Introdotto dal n. I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).
Art. 71 Segnalazione degli animali da sella, da tiro e da soma
Di notte o se le condizioni meteorologiche lo richiedono, gli animali da sella, da tiro e da soma impiegati dalla truppa devono portare gambali alti riflettenti.
Art. 72 Segnalazione dei pedoni
1 Durante il tempo di lavoro, non appena si spostano a piedi su strade pubbliche e se le condizioni di visibilità lo richiedono (segnatamente in caso di nebbia), i militari portano le fasce riflettenti da applicare agli scarponi.
2 Di notte e se le condizioni meteorologiche lo richiedono, le colonne di pedoni su strade pubbliche sono segnalate almeno all’inizio e alla fine con un’adeguata fonte luminosa anabbagliante (pila tascabile, torcia elettrica ecc.).
Sezione 4: Lavori sulle strade
Art. 73 Misure di sicurezza generali
1 In situazioni pericolose, quali lavori sul lato sinistro della strada, su strade a traffico veloce, di notte o in caso di scarsa visibilità dovuta alle condizioni meteorologiche ecc., deve essere accesa la luce gialla di pericolo; se necessario la circolazione deve essere disciplinata conformemente all’articolo 9.
2 Ogni membro della truppa che esegue lavori sulla strada è equipaggiato almeno di un giubbotto di segnalazione riflettente e due gambali alti riflettenti.147
3 Gli organi della truppa addetti al disciplinamento della circolazione sono inoltre equipaggiati di guanti bianchi con maniche o di soprammaniche e, di notte, con torce elettriche.148
147 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).
148 Introdotto dal n. I dell’O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).
Art. 74 Posa di linee telefoniche e di condotte dell’acqua
Se posa linee telefoniche o condotte dell’acqua accanto a strade o al di sopra di strade, la truppa provvede alle misure di sicurezza e alla segnaletica necessarie. Se il tratto utilizzato per la posa si trova accanto alla strada, la segnaletica è necessaria soltanto se le linee o le condotte restringono o ostacolano la carreggiata. In caso di impiego di passatubi si deve inoltre procedere al disciplinamento della circolazione.
Capitolo 7: Misure di polizia in relazione con la circolazione stradale
Art. 75 Truppa
1 La truppa sorveglia essa stessa la circolazione stradale militare nel proprio settore. Essa provvede al disciplinamento della circolazione e alla disciplina stradale e vigila sull’osservanza delle prescrizioni in materia di circolazione.
2 Per la durata del pertinente impiego, il disciplinamento della circolazione da parte della truppa comprende anche il traffico civile.
3 La truppa deve ottenere il consenso della polizia civile se intende disciplinare la circolazione per scopi d’istruzione oppure agli incroci muniti di segnali luminosi.
4 Le formazioni della circolazione militare sono segnatamente competenti per l’organizzazione della circolazione in occasione di spostamenti e trasporti nonché per la sorveglianza della circolazione.
5 Gli organi che disciplinano la circolazione portano l’equipaggiamento di sicurezza specifico.
Art. 76 Polizia militare
1 La polizia militare provvede in generale alla sicurezza della circolazione stradale militare. Essa è segnatamente competente per:
- a.
- l’esecuzione di controlli in materia di polizia della circolazione;
- b.
- il controllo degli autoveicoli civili guidati da militari in servizio militare;
- c.
- l’accertamento dei fatti in occasione di incidenti della circolazione militari.
2 Per l’adempimento dei suoi compiti, la polizia militare dispone dei poteri di cui all’articolo 54 LCStr.
3 La polizia militare interviene nei confronti di utenti civili della strada soltanto nel caso in cui essi rappresentino un pericolo per la circolazione. Essa fa capo senza indugio alla polizia civile competente.
Art. 77 Annunci
Gli organi di polizia annunciano le infrazioni alle prescrizioni in materia di circolazione stradale commesse da utenti militari della strada al comandante della persona colpevole.
Art. 78 Constatazione dell’inidoneità alla guida, prelievi di sangue e delle urine e altri test preliminari 149
1 La polizia militare, gli organi della giustizia militare o il comandante di truppa possono ordinare un prelievo di sangue o di urina oppure ogni altro test preliminare che si riveli necessario.
2 Soltanto il giudice istruttore militare è competente per ordinare un prelievo o un test preliminare quando deve essere eseguito contro la volontà della persona interessata.
3 I prelievi di sangue o di urina e gli altri test preliminari sono eseguiti esclusivamente da un medico di truppa o da un medico civile. Quest’ultimi provvedono affinché il prelievo sia inviato per l’analisi a un istituto riconosciuto dall’USTRA.
149 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4423).
Capitolo 8: Incidenti della circolazione
Sezione 1: Preservazione dei mezzi di prova, ricorso alla polizia e alla giustizia militare
Art. 79 Odocronografo 150
1 In caso di incidente che deve essere notificato conformemente all’articolo 83, se il veicolo è provvisto di un odocronografo il supporto di dati o il foglio dell’odocronografo devono essere messi al sicuro sul luogo dell’incidente prima del recupero o dello spostamento del veicolo.151
2 Essi sono inviati senza indugio alla polizia militare per la valutazione.152
3 Prima della riutilizzazione dei veicolo, ma al più tardi dopo 48 ore, la truppa è responsabile del montaggio di un nuovo supporto di dati.
150 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).
151 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).
152 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4423).
Art. 80 Ricorso al giudice istruttore militare e alla polizia 153
1 In caso di incidente della circolazione o di sinistro in cui sono coinvolti veicoli militari, il ricorso al giudice istruttore militare e alla polizia militare o civile è imperativamente necessario se:
- a.
- vi sono stati feriti gravi o morti;
- b.
- i fatti sono poco chiari oppure sono contestati;
- c.
- si presume negligenza grave o intenzionalità; o
- d.
- l’ammontare complessivo del danno è superiore a 50 000 franchi.
2 Il ricorso alla polizia militare o civile è imperativamente necessario anche quando il danno ammonta complessivamente ad almeno 5000 franchi.
153 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).
Sezione 2: Liquidazione dei sinistri154154 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).
154 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).
Art. 81 Responsabilità della Confederazione e partecipazione alle spese
1 La liquidazione dei sinistri avviene per il tramite del Centro danni DDPS. In caso di uso autorizzato di veicoli privati per ragioni di servizio, la liquidazione del sinistro avviene in primo luogo per il tramite dell’assicurazione dei veicoli a motore privata.
2 Il Centro danni DDPS decide in prima sede in merito ad azioni di rivalsa nei confronti di militari e alla loro partecipazione alle spese per i sinistri in cui sono coinvolti veicoli militari.
3 Ai conducenti di veicoli non è consentito firmare alcun riconoscimento di colpa.
Art. 82
Abrogato
Sezione 3: Annunci e riparazione
Art. 83 Notifica d’incidente e avviso di sinistro 155
1 Gli incidenti della circolazione e i sinistri devono sempre essere notificati al superiore.
2 Il superiore inoltra entro cinque giorni al Centro danni DDPS, mediante il modulo «Notifica d’incidente/notifica di danno per autoveicoli della Confederazione», le notifiche concernenti gli incidenti della circolazione e i sinistri.156
3 Se vi sono stati militari feriti o morti, il superiore inoltra senza indugio la notifica anche all’assicurazione militare.157
4 In caso di uso di veicoli privati per ragioni di servizio, il conducente del veicolo informa inoltre la propria assicurazione dei veicoli a motore.
155 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).
156 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6015).
157 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6015).
Art. 84158
158 Abrogato dal n. I dell’O del 14 giu. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).
Art. 85 Incidenti gravi e informazione dei parenti
1 In caso di incidenti gravi con veicoli militari, in via aggiuntiva al ricorso alle persone e agli organi secondo l’articolo 80 e alle notifiche di cui all’articolo 83, la prima notifica deve essere fatta subito per telefono al servizio di picchetto del DDPS e confermata senza indugio mediante l’apposito modulo.159
2 Il comandante competente è responsabile per un’informazione immediata dei parenti di militari feriti o deceduti.
159 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).
Art. 86160
160 Abrogato dal n. I dell’O del 14 giu. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).
Art. 87 Riparazione 161
I veicoli militari danneggiati possono essere riparati al più presto al termine di un periodo d’attesa di 14 giorni. Sono riservate le istruzioni di altro tenore degli organi incaricati dell’inchiesta, dell’UCNEs o del Centro danni DDPS.
161 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).
Capitolo 9: Disposizioni finali
Art. 88 Esecuzione 162
1 La BLEs emana le istruzioni necessarie per l’esecuzione della presente ordinanza.
2 Se dette istruzioni hanno ripercussioni sulla circolazione civile, la BLEs richiede il previo consenso dell’USTRA.
162 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6015).
Art. 89 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 17 agosto 1994163 sulla circolazione stradale militare (OCSM) è abrogata.
163 [RU 1994 2211, 1996 158, 1997 2779II 29, 1998 1796art. 1 n. 1]
Art. 90 Modifica del diritto vigente
Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:
...164
164 Le mod. possono essere consultate alla RU 2004 945.
Art. 91 Disposizioni transitorie
1 La licenza di condurre militare di colore rosso mantiene la sua validità.
2–4 ...165
5 I rimorchi militari messi in circolazione prima del 1° gennaio 1995 non vengono equipaggiati con un cuneo.
6 I veicoli militari ammessi alla circolazione per la prima volta prima del 1° luglio 1983 non devono essere riequipaggiati. Le omologazioni decise giusta il diritto anteriore mantengono la loro validità.
7 Per i rimorchi militari già in circolazione non va portata con sé la licenza di circolazione, sempre che i veicoli trattori ammessi e la velocità massima consentita siano indicati su un pannello applicato al rimorchio. La licenza è depositata presso il fornitore del rimorchio.
165 Abrogati dal n. I dell’O del 12 nov. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5653).
Art. 91a Disposizioni transitorie relative alla modifica del 12 novembre 2008 166
1 Tutti i veicoli blindati ruotati dell’esercito messi in circolazione per la prima volta a partire dal 1° gennaio 2004 sono equipaggiati con un apparecchio per la registrazione dei dati o un odocronografo entro il 31 dicembre 2010.
2 I veicoli militari messi in circolazione prima del 1° gennaio 2000 non necessitano di alcun certificato d’ammissione conformemente all’ADR167 per il trasporto in colli di merci pericolose.
3 ...168
4 Le automobili PUCH/MBG a otto posti e i veicoli militari della classe N2, messi in circolazione prima del 1º marzo 2006 e provvisti di panche disposte trasversalmente rispetto alla direzione di marcia, non devono essere dotati di cinture addominali.
166 Introdotto dal n. I dell’O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5653).
167 RS 0.741.621
168 Abrogato dal n. I dell’O del 27 mag. 2015, con effetto dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1695).
Art. 91b Disposizione transitoria della modifica del 27 maggio 2015 169
Salvo specificazione contraria nella licenza di circolazione, i veicoli militari telonati con accensione per compressione e un peso totale superiore a 3,5 tonnellate, i rimorchi per soprastrutture intercambiabili da 9,6 tonnellate a due assi Lanz+Marti con soprastruttura C625 telonata e i rimorchi per il trasporto di cose dei tipi 85 e 87 telonati possono essere utilizzati come unità di trasporto EX/II conformemente all’ADR170 fino al 31 dicembre 2022.
169 Introdotto dal n. I dell’O del 27 mag. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1695).
170 RS 0.741.621
Art. 91c Disposizioni transitorie della modifica del 16 novembre 2016 171
1 Le autorizzazioni a condurre per le quali è stata rilasciata una licenza di condurre militare di colore giallo possono essere sostituite con autorizzazioni a condurre militari secondo il nuovo diritto fino al più tardi al 31 dicembre 2017.
2 Dopo detta data perdono la loro validità.
171 Introdotto dal n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4423).
Art.91d Disposizione transitoria della modifica del 13 febbraio 2019 172
Le targhe militari che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 43a possono essere utilizzate fino al 30 giugno 2019.
172 Introdotto dal n. I dell’O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).
Art. 92 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra il vigore il 1° marzo 2004.
Allegato 1 173173 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 14 giu. 2013 (RU 2013 1801). Aggiornato dal n. II cpv. 1 delle O del 27 mag. 2015 (RU 2015 1695), del 16 nov. 2016 (RU 2016 4423), dall’all. 11 n. 2 dell’O del 26 apr. 2017 sulla radioprotezione (RU 2017 4261), dal n. II cpv. 1 delle O del 13 feb. 2019 (RU 2019 771) e del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6015).
173 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 14 giu. 2013 (RU 2013 1801). Aggiornato dal n. II cpv. 1 delle O del 27 mag. 2015 (RU 2015 1695), del 16 nov. 2016 (RU 2016 4423), dall’all. 11 n. 2 dell’O del 26 apr. 2017 sulla radioprotezione (RU 2017 4261), dal n. II cpv. 1 delle O del 13 feb. 2019 (RU 2019 771) e del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6015).
Prescrizioni per il trasporto di merci pericolose
Parte 1 Disposizioni generali
1100 Campo d’applicazione e applicabilità
1200 Esenzioni relative alla natura dell’operazione di trasporto
1300 Esenzioni relative al trasporto di gas
1400 Esenzioni relative al trasporto di carburanti liquidi
1500 Esenzioni relative ai trasporti di dispositivi per l’accumulo e la generazione di energia elettrica
1600 Esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto
1700 Restrizioni al trasporto emanate dalle autorità competenti
1800 Trasporti di materiale radioattivo
1900 Regolamentazione delle autorizzazioni per trasporti secondo i numeri1703–1802 e controlli
Parte 2 Classificazione
Parte 3 Lista delle merci pericolose e delle disposizioni speciali
Parte 4 Disposizioni relative all’utilizzazione degli imballaggi e delle cisterne
Parte 5 Procedure di spedizione
5200 Marcatura ed etichettatura
Parte 6 Prescrizioni relative alla costruzione e alle prove di imballaggi e di cisterne
Parte 7 Disposizioni concernenti le condizioni di trasporto, carico, scarico e movimentazione
7200 Divieto di carico in comune
7300 Limitazioni relative a materie e oggetti esplosivi
Parte 8 Prescrizioni relative agli equipaggi, all’equipaggiamento, all’esercizio dei veicoli e alla documentazione
8100 Prescrizioni generali relative alle unità di trasporto e al materiale di bordo
8200 Prescrizioni relative alla formazione dei conducenti
8300 Prescrizioni varie da osservare da parte dell’equipaggio del veicolo
8400 Prescrizioni relative alla sorveglianza dei veicoli
8500 (aperto)
8600 Restrizioni al passaggio dei veicoli trasportanti merci pericolose nelle gallerie stradali
Parte 9 Prescrizioni relative alla costruzione e all’approvazione dei veicoli
Parte 10 Tratti stradali con restrizioni al trasporto
10A Tratti stradali in prossimità di acque protette
10B Tratti stradali con gallerie: elenco dei tratti per i quali sono previste categorie di restrizione
Allegato 2 180180 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6015).
180 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6015).