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Art. 179a Organo responsabile
L’Aggruppamento Difesa gestisce il Sistema d’informazione per la gestione integrata delle risorse (PSN).
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Art. 179b Scopo
Il PSN serve alla gestione della logistica, delle finanze e del personale dell’esercito nonché delle unità amministrative dell’Aggruppamento Difesa; ha lo scopo di: - a.
- garantire la prontezza materiale sino al momento della restituzione dell’equipaggiamento personale dei militari e del materiale di corpo della truppa;
- b.
- assicurare i controlli relativi alla consegna di materiale dell’esercito a terzi e i controlli relativi al ritiro di materiale dell’esercito consegnato a terzi;
- c.
- assicurare i controlli relativi alla consegna, al ritiro ordinario, al deposito, al ritiro cautelare e al ritiro definitivo dell’arma personale e dell’arma in prestito, nonché i controlli relativi alla cessione in proprietà;
- d.
- consentire lo scambio di dati con la banca dati di cui all’articolo 32a capoverso 1 lettera d LArm271;
- e.
- consentire l’amministrazione, la gestione e l’archiviazione di dati personali e dati concernenti conteggi relativi al personale civile e militare.
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Art. 179c Dati
1 Il PSN contiene i seguenti dati dei militari: - a.
- le generalità e i dati di controllo, con l’incorporazione, il grado, la funzione, l’istruzione militare, l’impiego e l’equipaggiamento nonché lo statuto secondo la LM272;
- b.
- la corrispondenza e il controllo delle pratiche;
- c.
- i dati sul servizio militare;
- d.
- i dati sanitari necessari per l’equipaggiamento;
- e.
- i dati comunicati volontariamente dalle persone interessate.
2 Per quanto riguarda le persone soggette all’obbligo di leva e i militari nonché i detentori di un’arma personale o di un’arma in prestito, il PSN contiene i seguenti dati: - a.
- le generalità;
- b.
- i dati sulla consegna, il ritiro ordinario, il deposito, il ritiro cautelare e il ritiro definitivo di un’arma personale o di un’arma in prestito;
- c.
- i dati comunicati volontariamente dalle persone interessate;
- d.
- i dati sulla cessione in proprietà dell’arma personale o sugli eventuali relativi motivi d’impedimento;
- e.
- le comunicazioni dell’Ufficio centrale Armi concernenti persone soggette all’obbligo di leva e militari ai quali il diritto di acquisto, possesso e porto di armi è stato rifiutato o revocato in virtù della LArm273.
3 Il PSN contiene i dati di controllo relativi alla consegna e al ritiro di materiale dell’esercito consegnato a terzi nonché le generalità di questi ultimi. 4 Il PSN contiene i dati dei candidati a un impiego nonché i dati degli impiegati contenuti, rispettivamente, nei dossier di candidatura e negli atti del personale tenuti in virtù della LPers274 e delle sue disposizioni d’esecuzione.275
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Art. 179d Raccolta dei dati
Le unità amministrative dell’Aggruppamento Difesa raccolgono i dati per il PSN presso: - a.
- i militari interessati o i loro rappresentanti legali;
- b.
- terzi;
- c.
- i candidati a un impiego;
- d.
- gli impiegati e i rispettivi superiori diretti;
- e.276
- le competenti unità amministrative della Confederazione e dei Cantoni: dai sistemi d’informazione militari, dall’IGDP e dalla banca dati di cui all’articolo 32a capoverso 1 lettera c LArm277.
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Art. 179e Comunicazione dei dati
1 Le unità amministrative dell’Aggruppamento Difesa rendono accessibili mediante procedura di richiamo i dati del PSN agli organi e alle persone seguenti: - a.
- alle persone che, per la Confederazione e per i Cantoni, sono competenti per l’equipaggiamento dei militari e di terzi;
- b.
- alle competenti unità amministrative dell’Aggruppamento Difesa, per quanto riguarda i dati sull’arma personale e sull’arma in prestito;
- c.
- agli impiegati dell’Aggruppamento Difesa, per la consultazione e il trattamento dei propri dati;
- d.
- agli organi del personale, per il trattamento dei dati dei candidati a un impiego e degli impiegati nel rispettivo ambito;
- e.
- ai superiori, per la consultazione dei dati degli impiegati subordinati nonché per il controllo e l’approvazione dei dati trattati da detti impiegati;
- f.
- in caso di trasferimenti di personale all’interno dell’Aggruppamento Difesa, ai nuovi organi del personale e ai nuovi superiori competenti secondo le lettere d ed e.
2 Le unità amministrative dell’Aggruppamento Difesa comunicano i dati del PSN, ai fini dell’adempimento dei propri compiti legali o contrattuali: - a.
- ai comandi militari e alle autorità militari;
- b.
- alle competenti autorità penali e autorità di esecuzione delle pene, su loro richiesta: generalità e numero AVS dei detentori di armi personali o di armi in prestito;
- c.
- all’Ufficio centrale Armi, mediante procedura automatizzata:
- 1.
- generalità e numero AVS di militari ai quali è stata ceduta in proprietà l’arma personale, nonché il tipo e il numero dell’arma,
- 2.
- i dati del PSN concernenti decisioni in materia di consegna dell’arma personale e indicazioni sui motivi d’impedimento, nonché decisioni in materia di ritiro cautelare o ritiro definitivo dell’arma personale, per l’elaborazione nella banca dati di cui all’articolo 32a capoverso 1 lettera d LArm278;
- d.
- alle persone autorizzate presso la RUAG, per l’equipaggiamento;
- e.279
- alle unità amministrative dell’Amministrazione federale tramite un’interfaccia con l’IGDP;
- f.
- a terzi, per quanto necessario ai fini dell’adempimento dei loro compiti legali o contrattuali.
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Art. 179f Conservazione dei dati
1 I dati del PSN sono conservati per cinque anni a decorrere dal proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare. 2 I dati di terzi sono conservati per una durata massima di cinque anni a decorrere dal ritiro del materiale dell’esercito. I dati concernenti l’arma in prestito sono conservati per 20 anni a decorrere dalla restituzione dell’arma. 3 I dati sulla consegna, il deposito e il ritiro ordinario, cautelare o definitivo dell’arma personale e dell’arma in prestito sono conservati per 20 anni a decorrere dal proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare o dalla cessione in proprietà dell’arma personale. 4 I dati degli impiegati contenuti negli atti del personale sono conservati per una durata massima di dieci anni a decorrere dal termine del rapporto di lavoro con l’Aggruppamento Difesa. I risultati dei test della personalità e le valutazioni del potenziale sono conservati per cinque anni al massimo. Le valutazioni delle prestazioni nonché le decisioni fondate su valutazioni sono conservate per cinque anni; nel caso di una causa giudiziaria in corso, al più tardi fino alla conclusione del procedimento.
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