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Ordinanza
sui sistemi d’informazione militari
(OSIM)

del 16 dicembre 2009 (Stato 1° luglio 2020)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 186 della legge federale del 3 ottobre 20081 sui sistemi d’informazione militari (LSIM);
visto l’articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19952 (LM);
visto l’articolo 75 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 20023 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC);
visto l’articolo 27 capoverso 5 della legge del 24 marzo 20004 sul personale federale (LPers),5

ordina:

1 RS 510.91

2 RS 510.10

3 RS 520.1

4 RS 172.220.1

5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto  

La pre­sen­te or­di­nan­za di­sci­pli­na il trat­ta­men­to di da­ti per­so­na­li nei si­ste­mi d’in­for­ma­zio­ne e nell’am­bi­to dell’im­pie­go di mez­zi di sor­ve­glian­za in se­no al Di­par­ti­men­to fe­de­ra­le del­la di­fe­sa, del­la pro­te­zio­ne del­la po­po­la­zio­ne e del­lo sport (DDPS), in par­ti­co­la­re in se­no all’eser­ci­to e all’am­mi­ni­stra­zio­ne mi­li­ta­re, da par­te di:6

a.
au­to­ri­tà del­la Con­fe­de­ra­zio­ne e dei Can­to­ni;
b.
co­man­dan­ti e or­ga­ni di co­man­do dell’eser­ci­to (co­man­di mi­li­ta­ri);
c.
al­tri mi­li­ta­ri;
d.7
ter­zi che adem­pio­no com­pi­ti in re­la­zio­ne con gli af­fa­ri mi­li­ta­ri o per il DDPS.

6 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vi­go­re dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

7 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vi­go­re dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

Art. 2 Principi del trattamento di dati personali che non sono degni di particolare protezione e rete integrata di sistemi d’informazione 8  
1 Le di­spo­si­zio­ni del­la LSIM so­no ap­pli­ca­bi­li per ana­lo­gia an­che:
a.
al trat­ta­men­to di da­ti per­so­na­li che non so­no de­gni di par­ti­co­la­re pro­te­zio­ne ai sen­si del­la pre­sen­te or­di­nan­za;
b.
ai si­ste­mi d’in­for­ma­zio­ne e ai mez­zi di sor­ve­glian­za di­sci­pli­na­ti uni­ca­men­te nel­la pre­sen­te or­di­nan­za.

2 La re­te in­te­gra­ta di si­ste­mi d’in­for­ma­zio­ne di cui all’ar­ti­co­lo 4 LSIM com­pren­de an­che i si­ste­mi d’in­for­ma­zio­ne di­sci­pli­na­ti sol­tan­to nel­la pre­sen­te or­di­nan­za. Sia tra i si­ste­mi d’in­for­ma­zio­ne di­sci­pli­na­ti nel­la pre­sen­te or­di­nan­za sia tra que­st’ul­ti­mi e i si­ste­mi d’in­for­ma­zio­ne di­sci­pli­na­ti nel­la LSIM è in par­ti­co­la­re au­to­riz­za­to il tra­sfe­ri­men­to di da­ti se­con­do l’ar­ti­co­lo 4 ca­po­ver­so 2 let­te­ra b LSIM, al­le con­di­zio­ni ivi men­zio­na­te.9

8 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vi­go­re dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

9 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vi­go­re dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

Art. 2a Detentori delle collezioni di dati e organi responsabili dei sistemi d’informazione dell’Aggruppamento Difesa 10  

(art. 186 cpv. 1 lett. a LSIM)

Per i si­ste­mi d’in­for­ma­zio­ne ge­sti­ti, con­for­me­men­te al­le di­spo­si­zio­ni del­la LSIM o del­la pre­sen­te or­di­nan­za, dall’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa, il de­ten­to­re del­le col­le­zio­ni di da­ti e l’or­ga­no fe­de­ra­le re­spon­sa­bi­le del­la pro­te­zio­ne dei da­ti è di vol­ta in vol­ta l’uni­tà am­mi­ni­stra­ti­va in­di­ca­ta nell’al­le­ga­to 1.

10 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vi­go­re dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

Art. 2b Raggruppamento tecnico dei sistemi d’informazione dell’Aggruppamento Difesa 11  

(art. 4, 5 e 186 cpv. 2 lett. a LSIM)

Più si­ste­mi d’in­for­ma­zio­ne pos­so­no es­se­re tec­ni­ca­men­te rag­grup­pa­ti e ge­sti­ti per mez­zo del­le me­de­si­me piat­ta­for­me, in­fra­strut­tu­re, ap­pli­ca­zio­ni o ban­che da­ti tec­ni­che se:

a.
so­no ge­sti­ti, con­for­me­men­te al­le di­spo­si­zio­ni del­la LSIM o del­la pre­sen­te or­di­nan­za, dall’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa o da un’uni­tà am­mi­ni­stra­ti­va su­bor­di­na­ta all’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa;
b.
per tut­ti i si­ste­mi d’in­for­ma­zio­ne in­te­res­sa­ti, il de­ten­to­re del­le col­le­zio­ni di da­ti e l’or­ga­no fe­de­ra­le re­spon­sa­bi­le del­la pro­te­zio­ne dei da­ti è la me­de­si­ma uni­tà am­mi­ni­stra­ti­va;
c.
per ogni sin­go­lo si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne so­no os­ser­va­te le di­spo­si­zio­ni in ma­te­ria di pro­te­zio­ne dei da­ti di vol­ta in vol­ta ap­pli­ca­bi­li, in par­ti­co­la­re le di­spo­si­zio­ni in ma­te­ria di pro­te­zio­ne dei da­ti del­la LSIM e del­la pre­sen­te or­di­nan­za, e il rag­grup­pa­men­to tec­ni­co non com­por­ta un’esten­sio­ne dell’en­ti­tà e del­lo sco­po del trat­ta­men­to dei da­ti non­ché dei di­rit­ti d’ac­ces­so; e
d.
per ogni si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne in­te­res­sa­to, nel cor­ri­spon­den­te re­go­la­men­to sul trat­ta­men­to dei da­ti è men­zio­na­to che i re­qui­si­ti di cui al­la let­te­ra c so­no adem­piu­ti ed è il­lu­stra­to il mo­do in cui det­ti re­qui­si­ti so­no adem­piu­ti.

11 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vi­go­re dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

Capitolo 2: Sistemi d’informazione per la gestione del personale

Sezione 1: Sistema di gestione del personale dell’esercito e della protezione civile 12

12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

Art. 3 Ripartizione dei costi  

1 Fat­to sal­vo il ca­po­ver­so 3, la Con­fe­de­ra­zio­ne as­su­me i co­sti:13

a.14
del­la ge­stio­ne e del­la ma­nu­ten­zio­ne del Si­ste­ma di ge­stio­ne del per­so­na­le dell’eser­ci­to e del­la pro­te­zio­ne ci­vi­le (PI­SA);
b.
dell’uti­liz­za­zio­ne del PI­SA da par­te de­gli or­ga­ni in­te­res­sa­ti del­la Con­fe­de­ra­zio­ne;
c.
del­la tra­smis­sio­ne dei da­ti si­cu­ra e crip­ta­ta tra la Con­fe­de­ra­zio­ne e i ri­ma­nen­ti or­ga­ni di cui all’ar­ti­co­lo 16 ca­po­ver­so 1 LSIM.

2 Fat­to sal­vo il ca­po­ver­so 3, i ri­ma­nen­ti or­ga­ni di cui all’ar­ti­co­lo 16 ca­po­ver­so 1 LSIM as­su­mo­no i co­sti ri­sul­tan­ti dall’uti­liz­za­zio­ne e dall’am­plia­men­to del PI­SA.15

3 I co­sti re­la­ti­vi al­la par­te del PI­SA che ser­ve al­la te­nu­ta dei con­trol­li re­la­ti­vi al­le per­so­ne sog­get­te all’ob­bli­go di pre­sta­re ser­vi­zio di pro­te­zio­ne ci­vi­le so­no as­sun­ti con­for­me­men­te al­la LP­PC.16

13 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vi­go­re dal 1° lug. 2020 (RU 20202035).

14 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vi­go­re dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

15 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vi­go­re dal 1° lug. 2020 (RU 20202035).

16 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vi­go­re dal 1° lug. 2020 (RU 20202035).

Art. 4 Dati 17  

(art. 14 LSIM)

1 I da­ti per­so­na­li con­te­nu­ti nel PI­SA so­no in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 1a.

2 I da­ti se­con­do l’al­le­ga­to 1a nu­me­ri 1.8 e 2.7 so­no ri­le­va­ti sol­tan­to pre­vio con­sen­so del­la per­so­na in­te­res­sa­ta.

3 Dal mo­men­to del­la lo­ro at­tri­bu­zio­ne al­la for­ma­zio­ne, i mi­li­ta­ri di for­ma­zio­ni con ob­bli­ghi per­ma­nen­ti di pron­tez­za co­mu­ni­ca­no al co­man­dan­te com­pe­ten­te i lo­ro nu­me­ri di te­le­fo­no, i lo­ro in­di­riz­zi e-mail e il lo­ro in­di­riz­zo di do­mi­ci­lio non­ché spon­ta­nea­men­te, en­tro 14 gior­ni, i cam­bia­men­ti di ta­li da­ti.

4 L’Uf­fi­cio fe­de­ra­le del­la pro­te­zio­ne del­la po­po­la­zio­ne e i ser­vi­zi del­la Con­fe­de­ra­zio­ne e dei Can­to­ni com­pe­ten­ti per la pro­te­zio­ne ci­vi­le trat­ta­no nel PI­SA per sco­pi am­mi­ni­stra­ti­vi, in par­ti­co­la­re per i con­tat­ti e per il ren­di­con­to del sa­la­rio, i da­ti dell’al­le­ga­to 1a con­tras­se­gna­ti con un aste­ri­sco, con­cer­nen­ti per­so­ne che, nel­la pro­te­zio­ne ci­vi­le, sen­za aver di­rit­to a un’in­den­ni­tà di per­di­ta di gua­da­gno:

a.
so­no chia­ma­te a pre­sta­re im­pie­ghi di du­ra­ta li­mi­ta­ta;
b.
im­par­ti­sco­no istru­zio­ni;
c.
par­te­ci­pa­no a istru­zio­ni;
d.
eser­ci­ta­no la fun­zio­ne di con­ta­bi­le.

17 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vi­go­re dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

Art. 5 Raccolta dei dati  

1 L’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa18, i co­man­dan­ti di cir­con­da­rio e gli en­ti fe­de­ra­li e can­to­na­li re­spon­sa­bi­li del­la pro­te­zio­ne ci­vi­le ac­qui­si­sco­no i da­ti per il PI­SA pres­so gli or­ga­ni e le per­so­ne di cui all’ar­ti­co­lo 15 LSIM.19

1bis In quan­to or­ga­no com­pe­ten­te dell’am­mi­ni­stra­zio­ne mi­li­ta­re se­con­do l’ar­ti­co­lo 32c ca­po­ver­so 4 del­la leg­ge del 20 giu­gno 199720 sul­le ar­mi (LArm), l’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa rac­co­glie le co­mu­ni­ca­zio­ni dell’Uf­fi­cio cen­tra­le Ar­mi au­to­ma­ti­ca­men­te, tra­mi­te un’in­ter­fac­cia, a par­ti­re dal Si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne per la ge­stio­ne in­te­gra­ta del­le ri­sor­se (PSN).21

2 Le uni­tà am­mi­ni­stra­ti­ve del­la Con­fe­de­ra­zio­ne, dei Can­to­ni e dei Co­mu­ni, i co­man­di mi­li­ta­ri non­ché ter­zi che trat­ta­no da­ti ai sen­si del di­rit­to mi­li­ta­re, del di­rit­to in ma­te­ria di tas­sa d’esen­zio­ne dall’ob­bli­go mi­li­ta­re, del di­rit­to in ma­te­ria di as­si­cu­ra­zio­ne mi­li­ta­re, del di­rit­to pe­na­le mi­li­ta­re, del di­rit­to in ma­te­ria di ser­vi­zio ci­vi­le o del di­rit­to in ma­te­ria di pro­te­zio­ne ci­vi­le, so­no te­nu­ti a co­mu­ni­ca­re gra­tui­ta­men­te ta­li da­ti agli en­ti e al­le per­so­ne che li ac­qui­si­sco­no se­con­do il ca­po­ver­so 1.22

3 Re­la­ti­va­men­te al­le per­so­ne sog­get­te all’ob­bli­go di le­va se­con­do gli ar­ti­co­li 11 e 27 LM, gli or­ga­ni com­pe­ten­ti per re­gi­stri de­gli abi­tan­ti o per ana­lo­ghi re­gi­stri can­to­na­li di per­so­ne co­mu­ni­ca­no al co­man­dan­te di cir­con­da­rio com­pe­ten­te, all’at­ten­zio­ne dell’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa:23

a.24
al­la fi­ne di ogni an­no ci­vi­le, i cit­ta­di­ni sviz­ze­ri che du­ran­te l’an­no in que­stio­ne han­no com­piu­to i 17 an­ni, con co­gno­me, no­me, in­di­riz­zo di re­si­den­za e nu­me­ro d’as­si­cu­ra­to AVS;
b.
il de­po­si­to e il ri­ti­ro dei do­cu­men­ti di le­git­ti­ma­zio­ne;
c.
il cam­bia­men­to dell’in­di­riz­zo di re­si­den­za all’in­ter­no del Co­mu­ne;
d.25
l’ac­qui­si­zio­ne del­la na­zio­na­li­tà sviz­ze­ra da par­te di uo­mi­ni in età di es­se­re as­sog­get­ta­ti all’ob­bli­go di pre­sta­re ser­vi­zio mi­li­ta­re;
e.
i cam­bia­men­ti di co­gno­me;
f.
i cam­bia­men­ti di cit­ta­di­nan­za;
g.
il de­ces­so;
h.26
...

4 Le rap­pre­sen­tan­ze sviz­ze­re all’este­ro no­ti­fi­ca­no all’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa:

a.
le per­so­ne all’este­ro sog­get­te all’ob­bli­go di le­va;
b.
il de­ces­so all’este­ro di Sviz­ze­ri in età di es­se­re as­sog­get­ta­ti all’ob­bli­go mi­li­ta­re.

5 Gli uf­fi­ci di ese­cu­zio­ne e fal­li­men­to no­ti­fi­ca­no sen­za in­du­gio all’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa i sot­tuf­fi­cia­li, gli uf­fi­cia­li e gli uf­fi­cia­li spe­cia­li­sti che, per leg­ge­rez­za o con­te­gno frau­do­len­to, so­no in sta­to di fal­li­men­to o nei con­fron­ti dei qua­li è ef­fet­tua­to un pi­gno­ra­men­to in­frut­tuo­so. Es­si co­mu­ni­ca­no all’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa, su ri­chie­sta, in­for­ma­zio­ni sul­le pro­ce­du­re di ese­cu­zio­ne e fal­li­men­to an­te­rio­ri e in cor­so con­tro per­so­ne sog­get­te all’ob­bli­go di pre­sta­re ser­vi­zio mi­li­ta­re.

6 Le au­to­ri­tà in­qui­ren­ti e i tri­bu­na­li co­mu­ni­ca­no all’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa, su ri­chie­sta, in­for­ma­zio­ni sui pro­ce­di­men­ti pe­na­li pen­den­ti o con­clu­si con­tro per­so­ne sog­get­te all’ob­bli­go di le­va e mi­li­ta­ri, sem­pre che le in­for­ma­zio­ni sia­no ne­ces­sa­rie ai fi­ni del­la va­lu­ta­zio­ne di una so­spen­sio­ne del­la chia­ma­ta in ser­vi­zio, di un non re­clu­ta­men­to, di un’esclu­sio­ne dal ser­vi­zio mi­li­ta­re, di una mu­ta­zio­ne o di una chia­ma­ta a ser­vi­zi d’istru­zio­ne per un gra­do su­pe­rio­re op­pu­re ai fi­ni dell’esa­me dei mo­ti­vi d’im­pe­di­men­to per la con­se­gna27 dell’ar­ma per­so­na­le.28

7 Re­la­ti­va­men­te al­le per­so­ne sog­get­te all’ob­bli­go di le­va e al­le per­so­ne sog­get­te all’ob­bli­go di pre­sta­re ser­vi­zio mi­li­ta­re, l’Uf­fi­cio dell’udi­to­re in ca­po no­ti­fi­ca all’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa:

a.
le istru­zio­ni pre­pa­ra­to­rie del­la giu­sti­zia mi­li­ta­re e le as­sun­zio­ni pre­li­mi­na­ri del­le pro­ve;
b.
le de­ci­sio­ni di de­si­sten­za pas­sa­te in giu­di­ca­to;
c.
le sen­ten­ze dei tri­bu­na­li mi­li­ta­ri pas­sa­te in giu­di­ca­to;
d.
le re­vo­che di sen­ten­ze con­tu­ma­cia­li;
e.
le pe­ne di­sci­pli­na­ri in­flit­te dal­la giu­sti­zia mi­li­ta­re.

8 Re­la­ti­va­men­te al­le per­so­ne sog­get­te all’ob­bli­go di le­va e al­le per­so­ne sog­get­te all’ob­bli­go di pre­sta­re ser­vi­zio mi­li­ta­re, l’Uf­fi­cio fe­de­ra­le di giu­sti­zia no­ti­fi­ca sen­za in­du­gio all’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa:

a.
le con­dan­ne a pe­ne de­ten­ti­ve, pe­ne pe­cu­nia­rie e la­vo­ri di pub­bli­ca uti­li­tà per un cri­mi­ne o un de­lit­to pas­sa­te in giu­di­ca­to e le mi­su­re pri­va­ti­ve del­la li­ber­tà;
b.
la re­vo­ca del­la so­spen­sio­ne con­di­zio­na­le o del­la so­spen­sio­ne con­di­zio­na­le par­zia­le di una pe­na;
c.
la re­vo­ca di una mi­su­ra pri­va­ti­va del­la li­ber­tà, la so­sti­tu­zio­ne di una mi­su­ra pri­va­ti­va del­la li­ber­tà con un’al­tra mi­su­ra ana­lo­ga e l’ese­cu­zio­ne di una pe­na re­si­dua.

9 Le isti­tu­zio­ni in­ca­ri­ca­te dell’ese­cu­zio­ne di pe­ne de­ten­ti­ve e di mi­su­re pri­va­ti­ve del­la li­ber­tà no­ti­fi­ca­no sen­za in­du­gio all’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa l’en­tra­ta e l’usci­ta di una per­so­na sog­get­ta all’ob­bli­go di le­va o all’ob­bli­go di pre­sta­re ser­vi­zio mi­li­ta­re.

18 Nuo­va espres­sio­ne giu­sta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vi­go­re dal 1° mar. 2018 (RU 2018641). Di det­ta mod.è te­nu­to con­to in tut­to il te­sto.

19 Nuo­vo te­sto giu­sta l’all. n. 1 dell’O del 17 dic. 2014, in vi­go­re dal 1° gen. 2017 (RU 2015 195, 2016 4331).

20 RS 514.54

21 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vi­go­re dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

22 Nuo­vo te­sto giu­sta l’all. n. 1 dell’O del 17 dic. 2014, in vi­go­re dal 1° gen. 2017 (RU 2015 195, 2016 4331).

23 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I 5 dell’O del 3 dic. 2010, in vi­go­re dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971).

24 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I 5 dell’O del 3 dic. 2010, in vi­go­re dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971).

25 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I 5 dell’O del 3 dic. 2010, in vi­go­re dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971).

26 Abro­ga­ta dal n. I 5 dell’O del 3 dic. 2010, con ef­fet­to dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971).

27 Nuo­va espr. giu­sta il n. I dell’O del 10 giu. 2016, in vi­go­re dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2101).

28 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 26 giu. 2013, in vi­go­re dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

Sezione 2: Sistema d’informazione medica dell’esercito

Art. 6 Dati 29  

(art. 26 LSIM)

I da­ti per­so­na­li con­te­nu­ti nel Si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne me­di­ca dell’eser­ci­to (ME­DI­SA) so­no in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 2.

29 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vi­go­re dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

Art. 7 Raccolta dei dati  

L’or­ga­no com­pe­ten­te per il ser­vi­zio sa­ni­ta­rio dell’eser­ci­to rac­co­glie i da­ti per il ME­DI­SA pres­so:

a.
le per­so­ne sog­get­te all’ob­bli­go di le­va, per il tra­mi­te di que­stio­na­ri me­di­ci rac­col­ti al­le gior­na­te in­for­ma­ti­ve; que­stio­na­ri psi­co­lo­gi­ci e psi­chia­tri­ci di­stri­bui­ti al­la gior­na­ta di re­clu­ta­men­to non­ché ul­te­rio­ri in­ter­vi­ste e vi­si­te ese­gui­te nel­la me­de­si­ma oc­ca­sio­ne; scrit­ti per­so­na­li non­ché do­cu­men­ti me­di­ci;
b.
le per­so­ne sog­get­te all’ob­bli­go di pre­sta­re ser­vi­zio mi­li­ta­re, le per­so­ne sog­get­te all’ob­bli­go di pre­sta­re ser­vi­zio ci­vi­le e le per­so­ne sog­get­te all’ob­bli­go di pre­sta­re ser­vi­zio di pro­te­zio­ne ci­vi­le, per il tra­mi­te di scrit­ti per­so­na­li e do­cu­men­ti me­di­ci;
c.
i me­di­ci mi­li­ta­ri del­le com­mis­sio­ni per la vi­si­ta sa­ni­ta­ria, per il tra­mi­te di for­mu­la­ri sa­ni­ta­ri;
d.
i me­di­ci di trup­pa, per il tra­mi­te di for­mu­la­ri sa­ni­ta­ri;
e.
i me­di­ci im­pie­ga­ti, i me­di­ci del­le piaz­ze d’ar­mi e i me­di­ci spe­cia­li­sti del­le piaz­ze d’ar­mi, per il tra­mi­te di do­cu­men­ti me­di­ci e for­mu­la­ri sa­ni­ta­ri;
f.
i me­di­ci ci­vi­li che han­no in cu­ra per­so­ne sog­get­te all’ob­bli­go di le­va, per­so­ne sog­get­te all’ob­bli­go di pre­sta­re ser­vi­zio mi­li­ta­re o per­so­ne sog­get­te all’ob­bli­go di pre­sta­re ser­vi­zio ci­vi­le, per il tra­mi­te di do­cu­men­ti me­di­ci;
g.
l’Uf­fi­cio fe­de­ra­le del ser­vi­zio ci­vi­le (CI­VI)30 e i me­di­ci di fi­du­cia a cui que­st’ul­ti­mo si è ri­vol­to;
h.
l’as­si­cu­ra­zio­ne mi­li­ta­re, per il tra­mi­te di scrit­ti uf­fi­cia­li e do­cu­men­ti me­di­ci;
i.
l’Uf­fi­cio fe­de­ra­le del­la pro­te­zio­ne del­la po­po­la­zio­ne, per il tra­mi­te di scrit­ti uf­fi­cia­li e do­cu­men­ti me­di­ci;
j. 31
il ser­vi­zio spe­cia­liz­za­to per i con­trol­li di si­cu­rez­za re­la­ti­vi al­le per­so­ne in se­no al DDPS, a par­ti­re dai ri­sul­ta­ti dei con­trol­li re­la­ti­vi al­le con­di­zio­ni fi­si­che o psi­chi­che del­la per­so­na da va­lu­ta­re;
k.32
i ser­vi­zi e le per­so­ne di cui all’ar­ti­co­lo 113 ca­po­ver­si 7 e 8 LM che co­mu­ni­ca­no se­gni o in­di­zi se­ri re­la­ti­vi a mo­ti­vi d’im­pe­di­men­to per la con­se­gna dell’ar­ma per­so­na­le o dell’ar­ma in pre­sti­to.

30 La de­si­gna­zio­ne dell’uni­tà am­mi­ni­stra­ti­va è sta­ta adat­ta­ta in ap­pli­ca­zio­ne dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sul­le pub­bli­ca­zio­ni uf­fi­cia­li (RU 2004 4937), con ef­fet­to dal 1° gen. 2019. Di det­ta mod. è te­nu­to con­to in tut­to il pre­sen­te te­sto.

31 In­tro­dot­ta dal n. I dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vi­go­re dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

32 In­tro­dot­ta dal n. I dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vi­go­re dal 1° lug. 2020 (RU 20202035).

Sezione 3: Dati di ulteriori sistemi d’informazione per la gestione del personale

Art. 8 Sistema d’informazione per il reclutamento  

(art. 20 LSIM)

I da­ti per­so­na­li con­te­nu­ti nel Si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne per il re­clu­ta­men­to (ITR) so­no in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 3.
Art. 9 Sistemi d’informazione per la registrazione dei pazienti  

(art. 32 LSIM)

I da­ti per­so­na­li con­te­nu­ti nei Si­ste­mi d’in­for­ma­zio­ne per la re­gi­stra­zio­ne dei pa­zien­ti (ISPE) so­no in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 4.

Art. 10 Banca dati di documentazione dei casi del Servizio psicopedagogico  

(art. 38 LSIM)

I da­ti per­so­na­li con­te­nu­ti nel­la Ban­ca da­ti di do­cu­men­ta­zio­ne dei ca­si del Ser­vi­zio psi­co­pe­da­go­gi­co (Ban­ca da­ti di do­cu­men­ta­zio­ne dei ca­si SPP) so­no in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 5.

Art. 10a Sistema d’informazione di medicina aeronautica 33  

(art. 44 LSIM)

I da­ti per­so­na­li con­te­nu­ti nel Si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne di me­di­ci­na ae­ro­nau­ti­ca (ME­DIS FA) so­no in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 5a.

33 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vi­go­re dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

Art. 11 Sistema d’informazione per le valutazioni relative al distaccamento d’esplorazione dell’esercito  

(art. 50 LSIM)

I da­ti per­so­na­li con­te­nu­ti nel Si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne per le va­lu­ta­zio­ni re­la­ti­ve al di­stac­ca­men­to d’esplo­ra­zio­ne dell’eser­ci­to (EAAD) so­no in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 6.

Art. 12 Sistema d’informazione del settore sociale  

(art. 56 LSIM)

I da­ti per­so­na­li con­te­nu­ti nel Si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne del set­to­re so­cia­le (ISB) so­no in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 7.

Art. 13 Sistema d’informazione Personale Difesa  

(art. 62 LSIM)

I da­ti per­so­na­li con­te­nu­ti nel Si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne Per­so­na­le Di­fe­sa (IPV) so­no in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 8.

Art. 14 Sistema d’informazione per la gestione del personale per impieghi all’estero  

(art. 68 LSIM)

I da­ti per­so­na­li con­te­nu­ti nel Si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne per la ge­stio­ne del per­so­na­le per im­pie­ghi all’este­ro (PE­RAUS) so­no in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 9.

Sezione 4: Sistema d’informazione Contatti all’estero

Art. 15 Scopo e organo responsabile  

1 Il Si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne Con­tat­ti all’este­ro (Open­RID) ser­ve al­la pro­ce­du­ra d’au­to­riz­za­zio­ne per tut­ti i con­tat­ti all’este­ro di per­so­ne se­con­do l’ar­ti­co­lo 1 ca­po­ver­so 2 dell’or­di­nan­za del 24 giu­gno 200934 sui con­tat­ti mi­li­ta­ri in­ter­na­zio­na­li, al­la va­lu­ta­zio­ne di ta­li con­tat­ti e dei re­so­con­ti di viag­gio non­ché all’or­ga­niz­za­zio­ne e al­la va­lu­ta­zio­ne di vi­si­te di per­so­ne, au­to­ri­tà e or­ga­niz­za­zio­ni stra­nie­re.35

2 L’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa36 ge­sti­sce l’Open­RID.

34 RS 510.215

35 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vi­go­re dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

36 Nuo­va espres­sio­ne giu­sta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vi­go­re dal 1° mar. 2018 (RU 2018641). Di det­ta mod.è te­nu­to con­to in tut­to il te­sto.

Art. 16 Dati  

I da­ti per­so­na­li con­te­nu­ti nell’Open­RID so­no in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 10.

Art. 17 Raccolta dei dati 37  

L’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa rac­co­glie i da­ti per l’Open­RID pres­so le per­so­ne in­te­res­sa­te e pres­so i lo­ro su­pe­rio­ri di­ret­ti e in­di­ret­ti.

37 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vi­go­re dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

Art. 18 Comunicazione dei dati  

L’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa ren­de ac­ces­si­bi­li me­dian­te pro­ce­du­ra di ri­chia­mo i da­ti dell’Open­RID agli or­ga­ni e al­le per­so­ne com­pe­ten­ti per i con­tat­ti all’este­ro, ai su­pe­rio­ri di­ret­ti e in­di­ret­ti del­le per­so­ne in­te­res­sa­te e al­la Cen­tra­le viag­gi del­la Con­fe­de­ra­zio­ne.

Art. 19 Conservazione dei dati  

I da­ti dell’Open­RID so­no con­ser­va­ti per cin­que an­ni al mas­si­mo a de­cor­re­re dal­la con­clu­sio­ne del con­tat­to all’este­ro.

Sezione 5: Sistema d’informazione Sminamento a scopo umanitario

Art. 20 Scopo e organo responsabile  

1 Il Si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne Smi­na­men­to a sco­po uma­ni­ta­rio (IHMR) ser­ve al­la ge­stio­ne del pool di per­so­na­le per im­pie­ghi di smi­na­men­to a sco­po uma­ni­ta­rio.

2 L’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa ge­sti­sce l’IHMR.

Art. 21 Dati  

I da­ti per­so­na­li con­te­nu­ti nell’IHMR so­no in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 11.

Art. 22 Raccolta dei dati  

L’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa rac­co­glie i da­ti per l’IHMR pres­so i can­di­da­ti all’am­mis­sio­ne al pool di per­so­na­le.

Art. 23 Comunicazione dei dati  

L’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa ren­de ac­ces­si­bi­li me­dian­te pro­ce­du­ra di ri­chia­mo i da­ti dell’IHMR al ca­po Smi­na­men­to a sco­po uma­ni­ta­rio.

Art. 24 Conservazione dei dati  

I da­ti dell’IHMR so­no con­ser­va­ti si­no all’usci­ta dal pool di per­so­na­le.

Sezione 6: Sistema d’informazione Impieghi di verifica

Art. 25 Scopo e organo responsabile  

1 Il Si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne Im­pie­ghi di ve­ri­fi­ca (IVE) ser­ve all’im­pie­go di per­so­ne che pre­sta­no im­pie­ghi di ve­ri­fi­ca per l’Or­ga­niz­za­zio­ne per la si­cu­rez­za e la coo­pe­ra­zio­ne in Eu­ro­pa (OSCE) o l’Or­ga­niz­za­zio­ne del­le Na­zio­ni Uni­te (ONU).

2 L’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa ge­sti­sce l’IVE.

Art. 26 Dati  

I da­ti per­so­na­li con­te­nu­ti nell’IVE so­no in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 12.

Art. 27 Raccolta dei dati  

L’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa rac­co­glie i da­ti per l’IVE pres­so le per­so­ne che si met­to­no a di­spo­si­zio­ne per im­pie­ghi di ve­ri­fi­ca.

Art. 28 Comunicazione dei dati  

L’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa ren­de ac­ces­si­bi­li me­dian­te pro­ce­du­ra di ri­chia­mo i da­ti dell’IVE uni­ca­men­te a or­ga­ni e a per­so­ne dell’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa com­pe­ten­ti per gli im­pie­ghi di ve­ri­fi­ca.

Art. 29 Conservazione dei dati  

I da­ti dell’IVE so­no con­ser­va­ti per cin­que an­ni al mas­si­mo a de­cor­re­re dall’usci­ta dal pool di per­so­na­le.

Sezione 7: Sistema d’informazione Pontonieri

Art. 30 Scopo e organo responsabile  

1 Il Si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne Pon­to­nie­ri (IPont) ser­ve al ri­la­scio dei li­bret­ti del­le pre­sta­zio­ni mi­li­ta­ri, al­la te­nu­ta dei con­trol­li re­la­ti­vi agli esa­mi at­ti­tu­di­na­li dei cor­si per pon­to­nie­ri 1–4 e dei con­trol­li re­la­ti­vi al per­mes­so di con­dur­re na­tan­ti mi­li­ta­re, al con­trol­lo del­le in­den­ni­tà nel set­to­re dell’istru­zio­ne pre­mi­li­ta­re non­ché al re­clu­ta­men­to in qua­li­tà di pon­to­nie­re.

2 L’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa38 ge­sti­sce l’IPont.

38 Nuo­va espres­sio­ne giu­sta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vi­go­re dal 1° mar. 2018 (RU 2018641). Di det­ta mod.è te­nu­to con­to in tut­to il te­sto.

Art. 31 Dati  

I da­ti per­so­na­li con­te­nu­ti nell’IPont so­no in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 13.

Art. 32 Raccolta dei dati  

L’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa rac­co­glie i da­ti per l’IPont con­cer­nen­ti l’istru­zio­ne pre­mi­li­ta­re vo­lon­ta­ria dei fu­tu­ri pon­to­nie­ri pres­so le so­cie­tà di pon­to­nie­ri e bat­tel­lie­ri e i fu­tu­ri pon­to­nie­ri.

Art. 33 Comunicazione dei dati  

1 L’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa co­mu­ni­ca su ri­chie­sta i da­ti dell’IPont ai co­man­di com­pe­ten­ti per l’am­bi­to dei pon­to­nie­ri, al­le so­cie­tà di pon­to­nie­ri e bat­tel­lie­ri, agli uf­fi­cia­li pon­to­nie­ri, agli istrut­to­ri pon­to­nie­ri e ai cen­tri di re­clu­ta­men­to.

2 Es­so può ren­de­re ac­ces­si­bi­li i da­ti me­dian­te pro­ce­du­ra di ri­chia­mo.

Art. 34 Conservazione dei dati 39  

I da­ti dell’IPont so­no con­ser­va­ti per die­ci an­ni a de­cor­re­re dal ri­le­va­men­to.

39 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vi­go­re dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

Sezione 8: Sistema d’informazione Amministrazione degli impieghi all’estero40

40 Introdotta l’all. 4 n. I 1 dell’O del 26 ott. 2011 sulla protezione dei dati personali del personale federale (RU 2011 5589). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

Art. 34a Organo responsabile 41  

L’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa ge­sti­sce il Si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne Am­mi­ni­stra­zio­ne de­gli im­pie­ghi all’este­ro (HY­DRA).

41 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vi­go­re dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

Art. 34b Scopo  

L’HY­DRA ser­ve all’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa42 per:

a.
l’am­mi­ni­stra­zio­ne dei li­bret­ti di ser­vi­zio in ca­so di im­pie­ghi all’este­ro di mi­li­ta­ri;
b.
l’al­le­sti­men­to di di­stin­zio­ni per i par­te­ci­pan­ti a mis­sio­ni di man­te­ni­men­to del­la pa­ce all’este­ro;
c.
l’am­mi­ni­stra­zio­ne dei con­ge­di;
d.
la re­gi­stra­zio­ne di co­mu­ni­ca­zio­ni all’as­si­cu­ra­zio­ne mi­li­ta­re re­la­ti­ve a in­ci­den­ti.

42 Nuo­va espres­sio­ne giu­sta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vi­go­re dal 1° mar. 2018 (RU 2018641). Di det­ta mod.è te­nu­to con­to in tut­to il te­sto.

Art. 34c Dati  

I da­ti con­te­nu­ti nell’HY­DRA so­no in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 13a.

Art. 34d Raccolta dei dati  

L’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa rac­co­glie i da­ti per l’HY­DRA:

a.
pres­so le per­so­ne in­te­res­sa­te;
b.
dal PE­RAUS.
Art. 34e Comunicazione dei dati  

I da­ti dell’HY­DRA so­no trat­ta­ti esclu­si­va­men­te all’in­ter­no dell’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa. I da­ti non so­no co­mu­ni­ca­ti.

Art. 34f Conservazione dei dati  

I da­ti nell’HY­DRA so­no con­ser­va­ti al più tar­di fi­no al rag­giun­gi­men­to del li­mi­te di età per un im­pie­go di pro­mo­vi­men­to del­la pa­ce.

Capitolo 3: Sistemi d’informazione per la condotta

Sezione 1: Sistemi d’informazione per la condotta secondo la LSIM 43

43 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

Art. 35 Sistema d’informazione e d’impiego del Servizio sanitario coordinato  

(art. 74 LSIM)

1 I da­ti per­so­na­li con­te­nu­ti nel Si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne e d’im­pie­go del Ser­vi­zio sa­ni­ta­rio coor­di­na­to (SII-SSC) so­no in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 14.

2 I da­ti del SII-SSC so­no co­mu­ni­ca­ti ai com­pe­ten­ti pe­ri­ti ester­ni nel qua­dro del­la va­lu­ta­zio­ne dell’ido­nei­tà nei cen­tri di re­clu­ta­men­to.

Art. 3644  

44 Abro­ga­to dal n. I dell’O del 26 giu. 2013, con ef­fet­to dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

Art. 37 Sistema d’informazione per l’amministrazione dei servizi 45  

(art. 86 e 87 lett. a LSIM)46

1 I da­ti per­so­na­li con­te­nu­ti nel Si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne per l’am­mi­ni­stra­zio­ne dei ser­vi­zi (MIL Of­fi­ce) so­no in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 16.

2 La per­so­na in­te­res­sa­ta può tra­smet­te­re i da­ti ai co­man­di mi­li­ta­ri an­che tra­mi­te un por­ta­le elet­tro­ni­co ge­sti­to dall’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa.47

45 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vi­go­re dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

46 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vi­go­re dal 1° lug. 2020 (RU 20202035).

47 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vi­go­re dal 1° lug. 2020 (RU 20202035).

Art. 38 Sistema d’informazione per la gestione delle competenze 4849  

(art. 92 LSIM)

1 I da­ti per­so­na­li con­te­nu­ti nel Si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne per la ge­stio­ne del­le com­pe­ten­ze (ISKM) so­no in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 17.50

2 I da­ti per l’ISKM pos­so­no es­se­re rac­col­ti, tra­mi­te un’in­ter­fac­cia, a par­ti­re dai si­ste­mi se­guen­ti:51

a.
il si­ste­ma PI­SA;
b.
il Si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne per la ge­stio­ne del­la for­ma­zio­ne (Lear­ning Ma­na­ge­ment Sy­stem DDPS, LMS DDPS);
c.52
il Si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne per la ge­stio­ne dei da­ti del per­so­na­le (SIGDP).

3 I da­ti dell’ISKM so­no re­si ac­ces­si­bi­li:53

a.
al­la per­so­na in­te­res­sa­ta, per la con­sul­ta­zio­ne e il trat­ta­men­to dei pro­pri da­ti;
b.
ai su­pe­rio­ri ci­vi­li e mi­li­ta­ri del­la per­so­na in­te­res­sa­ta, ai fi­ni dell’adem­pi­men­to dei ri­spet­ti­vi com­pi­ti le­ga­li;
c.54
agli or­ga­ni del per­so­na­le e ai re­spon­sa­bi­li del per­so­na­le com­pe­ten­ti non­ché al­le per­so­ne com­pe­ten­ti in se­no al DDPS per la pia­ni­fi­ca­zio­ne e lo svi­lup­po dei qua­dri non­ché per la ge­stio­ne del­le com­pe­ten­ze, ai fi­ni dell’adem­pi­men­to dei ri­spet­ti­vi com­pi­ti le­ga­li.

48 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 10 giu. 2016, in vi­go­re dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2101).

49 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vi­go­re dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

50 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vi­go­re dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

51 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vi­go­re dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

52 Nuo­vo te­sto giu­sta l’all. 8 n. II 4 dell’O del 22 nov. 2017 sul­la pro­te­zio­ne dei da­ti per­so­na­li del per­so­na­le fe­de­ra­le, in vi­go­re dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7271).

53 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vi­go­re dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

54 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vi­go­re dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

Art. 3955  

55 Abro­ga­to dal n. I dell’O del 26 giu. 2013, con ef­fet­to dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

Art. 40 Sistema d’informazione e di condotta delle Forze terrestri  

(art. 104 LSIM)

I da­ti per­so­na­li con­te­nu­ti nel Si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne e di con­dot­ta del­le For­ze ter­re­stri (FIS FT) so­no in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 19.

Art. 41 Sistema d’informazione e di condotta delle Forze aeree  

(art. 110 LSIM)

I da­ti per­so­na­li con­te­nu­ti nel Si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne e di con­dot­ta del­le For­ze ae­ree (FIS FA) so­no in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 20.

Art. 42 Sistema d’informazione per la condotta dei militari  

(art. 116 LSIM)

I da­ti per­so­na­li con­te­nu­ti nel Si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne per la con­dot­ta dei mi­li­ta­ri (IMESS) so­no in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 21.

Sezione 2: ...

Art. 43a4756  

56 Abro­ga­ti dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, con ef­fet­to dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

Sezione 3: Sistema d’informazione Mandati

Art. 48 Scopo e organo responsabile  

1 Il Si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne Man­da­ti (AIS) ser­ve al­la ge­stio­ne de­gli uten­ti del­la re­te di da­ti del DDPS e dei ri­spet­ti­vi con­ti di uten­te.57

1bis De­ter­mi­na­ti da­ti per­so­na­li dell’AIS che non so­no de­gni di par­ti­co­la­re pro­te­zio­ne (all. 23 n. 1, 2, 4, 5 e 14) so­no trat­ta­ti in una ban­ca da­ti au­si­lia­ria dell’AIS al­lo sco­po di co­mu­ni­car­li ai for­ni­to­ri di pre­sta­zio­ni ester­ni.58

2 L’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa ge­sti­sce l’AIS.59

57 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 26 giu. 2013, in vi­go­re dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

58 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 26 giu. 2013, in vi­go­re dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

59 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vi­go­re dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

Art. 49 Dati  

I da­ti per­so­na­li con­te­nu­ti nell’AIS so­no in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 23.

Art. 50 Raccolta dei dati  

L’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa60 rac­co­glie i da­ti per l’AIS pres­so il si­ste­ma PI­SA non­ché pres­so gli or­ga­ni e le per­so­ne che im­pie­ga­no mi­li­ta­ri.

60 Nuo­va espres­sio­ne giu­sta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vi­go­re dal 1° mar. 2018 (RU 2018641). Di det­ta mod.è te­nu­to con­to in tut­to il te­sto.

Art. 51 Comunicazione dei dati  

1 L’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa ren­de ac­ces­si­bi­li:

a.
agli uten­ti del­la re­te di da­ti del DDPS: i da­ti dell’AIS di cui ai nu­me­ri 1–27 dell’al­le­ga­to 23;
b.
al­le per­so­ne com­pe­ten­ti per la ge­stio­ne del­la re­te di da­ti del DDPS: i da­ti dell’AIS di cui ai nu­me­ri 28–32 dell’al­le­ga­to 23;
c.
al «Si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne e di con­dot­ta da Ber­na (FA­BIS)»: i da­ti dell’AIS di cui al nu­me­ro 1 dell’al­le­ga­to 33c;
d.
al Si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne «Piat­ta­for­ma mi­li­ta­re» (MIL PLATT­FORM): i da­ti dell’AIS di cui al nu­me­ro 1 dell’al­le­ga­to 33d.61

2 Ren­de ac­ces­si­bi­li i da­ti del­la ban­ca da­ti au­si­lia­ria dell’AIS ai for­ni­to­ri di pre­sta­zio­ni ester­ni me­dian­te pro­ce­du­ra di ri­chia­mo.62

61 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vi­go­re dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

62 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 26 giu. 2013, in vi­go­re dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

Art. 52 Conservazione dei dati  

I da­ti dell’AIS so­no con­ser­va­ti per die­ci an­ni al mas­si­mo a de­cor­re­re dall’estin­zio­ne del di­rit­to all’uti­liz­za­zio­ne.

Sezione 3a: Sistema di automazione e di aiuto alla gestione guidato dai processi e dagli eventi63

63 Introdotta dal n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 20202035).

Art. 52a Scopo e organo responsabile  

1 Il si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne «Si­ste­ma di au­to­ma­zio­ne e di aiu­to al­la ge­stio­ne gui­da­to dai pro­ces­si e da­gli even­ti» (PE­GA­SUS) ser­ve all’am­mi­ni­stra­zio­ne de­gli uten­ti del­la re­te di da­ti del DDPS non­ché all’ela­bo­ra­zio­ne au­to­ma­ti­ca del­le iden­ti­tà tec­ni­che di ta­li per­so­ne per l’ac­ces­so a piat­ta­for­me e si­ste­mi d’in­for­ma­zio­ne dif­fe­ren­te­men­te clas­si­fi­ca­ti di det­ta re­te.

2 I da­ti del PE­GA­SUS se­con­do l’al­le­ga­to 23a nu­me­ri 1, 2, 4, 5, 8, 16 e 26 so­no trat­ta­ti in una ban­ca da­ti au­si­lia­ria del PE­GA­SUS al­lo sco­po di es­se­re co­mu­ni­ca­ti a for­ni­to­ri di pre­sta­zio­ni ester­ni.

3 L’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa ge­sti­sce il PE­GA­SUS.

Art. 52b Dati  

I da­ti per­so­na­li con­te­nu­ti nel PE­GA­SUS so­no in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 23a.

Art. 52c Raccolta dei dati  

I da­ti nel PE­GA­SUS so­no rac­col­ti:

a.
dal Si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne stra­te­gi­co del­la lo­gi­sti­ca (SI­SLOG);
b.
dal si­ste­ma PI­SA;
c.
dal si­ste­ma di ge­stio­ne del­le iden­ti­tà ge­sti­to sot­to la re­spon­sa­bi­li­tà del­la Se­gre­te­ria ge­ne­ra­le del DDPS con­for­me­men­te all’ar­ti­co­lo 5 ca­po­ver­so 1 let­te­ra c dell’or­di­nan­za del 19 ot­to­bre 201664 sui si­ste­mi di ge­stio­ne del­le iden­ti­tà e sui ser­vi­zi di elen­chi del­la Con­fe­de­ra­zio­ne (OIAM);
d.
dall’ar­chi­vio cen­tra­liz­za­to del­le iden­ti­tà di cui all’ar­ti­co­lo 13 OIAM.
Art. 52d Comunicazione dei dati  

1 L’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa ren­de ac­ces­si­bi­li i da­ti del PE­GA­SUS:

a.
agli uten­ti del­la re­te di da­ti del DDPS: i da­ti se­con­do l’al­le­ga­to 23a nu­me­ri 1–28 e 35;
b.
al­le per­so­ne com­pe­ten­ti per l’am­mi­ni­stra­zio­ne del­la re­te di da­ti del DDPS: i da­ti se­con­do l’al­le­ga­to 23a nu­me­ri 29–37; i da­ti se­con­do il nu­me­ro 36 pos­so­no es­se­re uti­liz­za­ti uni­ca­men­te a sco­pi di con­fi­gu­ra­zio­ne e non de­vo­no es­se­re vi­si­bi­li tra­mi­te le in­ter­fac­ce per uten­ti;
c.
al «Si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne e di con­dot­ta da Ber­na (FA­BIS)»: i da­ti se­con­do l’al­le­ga­to 33c nu­me­ro 1;
d.
al Si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne «Piat­ta­for­ma mi­li­ta­re» (MIL PLATT­FORM): i da­ti se­con­do l’al­le­ga­to 33d nu­me­ro 1;
e.
al­le piat­ta­for­me e ai si­ste­mi d’in­for­ma­zio­ne del­la re­te di da­ti del DDPS per i qua­li so­no am­mi­ni­stra­ti nel PE­GA­SUS gli uten­ti e le ri­spet­ti­ve iden­ti­tà tec­ni­che: i da­ti ne­ces­sa­ri per l’ac­ces­so a ta­li piat­ta­for­me e si­ste­mi d’in­for­ma­zio­ne.

2 Me­dian­te pro­ce­du­ra di ri­chia­mo, ren­de ac­ces­si­bi­li i da­ti del­la ban­ca da­ti au­si­lia­ria del PE­GA­SUS ai for­ni­to­ri di pre­sta­zio­ni ester­ni au­to­riz­za­ti.

Art. 52e Conservazione dei dati  

1 I da­ti se­con­do l’al­le­ga­to 23a nu­me­ro 37 so­no di­strut­ti al più tar­di un an­no do­po il de­ca­de­re dell’au­to­riz­za­zio­ne all’ac­ces­so.

2Gli al­tri da­ti del PE­GA­SUS so­no con­ser­va­ti per die­ci an­ni al mas­si­mo a de­cor­re­re dall’estin­zio­ne del di­rit­to all’uti­liz­za­zio­ne.

Sezione 4: Sistema d’informazione Swiss Defence Public Key Infrastructure

Art. 53 Scopo e organo responsabile  

1 Il Si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne Swiss De­fen­ce Pu­blic Key In­fra­struc­tu­re (SD-PKI) ser­ve al­la ge­stio­ne dei cer­ti­fi­ca­ti e del­le chia­vi de­gli uten­ti:

a.
dell’in­for­ma­ti­ca dei si­ste­mi d’ar­ma e dei si­ste­mi di con­dot­ta e d’im­pie­go dell’eser­ci­to; e
b.65
...

2 L’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa ge­sti­sce il SD-PKI.

65 Ve­di art. 78 cpv. 2.

Art. 54 Dati  

I da­ti per­so­na­li con­te­nu­ti nel SD-PKI so­no in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 24.

Art. 55 Raccolta dei dati  

L’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa rac­co­glie i da­ti per il SD-PKI pres­so il si­ste­ma PI­SA e il si­ste­ma AIS.

Art. 56 Comunicazione dei dati  

1 L’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa ren­de ac­ces­si­bi­li me­dian­te pro­ce­du­ra di ri­chia­mo i da­ti del SD-PKI agli or­ga­ni e al­le per­so­ne com­pe­ten­ti per l’au­ten­ti­ca­zio­ne de­gli uten­ti e per il ri­la­scio dei sup­por­ti chia­ve per­so­na­li.

2 Gli uten­ti ri­ce­vo­no un sup­por­to chia­ve per­so­na­le con­te­nen­te il lo­ro co­gno­me, il lo­ro no­me e i cer­ti­fi­ca­ti.

Art. 57 Conservazione dei dati  

I da­ti del SD-PKI so­no con­ser­va­ti per die­ci an­ni al mas­si­mo a de­cor­re­re dal­la sca­den­za del­la va­li­di­tà del cer­ti­fi­ca­to.

Sezione 5: Sistema militare di dosimetria66

66 Introdotta dal n. I dell’O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

Art. 57a Scopo e organo responsabile 67  

1 Il Si­ste­ma mi­li­ta­re di do­si­me­tria (MDS) ser­ve al ri­le­va­men­to e al con­trol­lo cen­tra­liz­za­ti dei va­lo­ri di al­ler­ta e dei va­lo­ri li­mi­te del­le do­si di ra­dia­zio­ni a cui so­no espo­sti i mi­li­ta­ri e i col­la­bo­ra­to­ri del DDPS du­ran­te l’istru­zio­ne o un im­pie­go.

2 L’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa ge­sti­sce il MDS.

67 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vi­go­re dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

Art. 57b Dati 68  

I da­ti con­te­nu­ti nel MDS so­no in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 24a.

68 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vi­go­re dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

Art. 57c Raccolta dei dati  

I mi­li­ta­ri com­pe­ten­ti per il MDS e i col­la­bo­ra­to­ri ad­det­ti del DDPS rac­col­go­no i da­ti per il MDS:69

a.
pres­so i mi­li­ta­ri in­te­res­sa­ti, a par­ti­re dal PI­SA;
b.
pres­so i col­la­bo­ra­to­ri del DDPS in­te­res­sa­ti o i lo­ro su­pe­rio­ri;
c.
me­dian­te l’im­pie­go di do­si­me­tri elet­tro­ni­ci.

69 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vi­go­re dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

Art. 57d Comunicazione dei dati  

L’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa ren­de ac­ces­si­bi­li me­dian­te pro­ce­du­ra di ri­chia­mo i da­ti del MDS agli or­ga­ni e al­le per­so­ne se­guen­ti: 70

a.71
ai pe­ri­ti in ra­dio­pro­te­zio­ne del Cen­tro di com­pe­ten­za dell’eser­ci­to per l’eli­mi­na­zio­ne di mez­zi di com­bat­ti­men­to nu­clea­ri, bio­lo­gi­ci e chi­mi­ci non­ché per lo smi­na­men­to (CC NBC-KA­MIR);
b.
ai mi­li­ta­ri com­pe­ten­ti per le mi­su­ra­zio­ni e i con­trol­li non­ché ai col­la­bo­ra­to­ri ad­det­ti del DDPS, per i ri­spet­ti­vi am­bi­ti.

70 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vi­go­re dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

71 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vi­go­re dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

Art. 57e Conservazione dei dati 72  

I da­ti del MDS so­no con­ser­va­ti per una du­ra­ta mas­si­ma di cin­que an­ni a de­cor­re­re dal ri­le­va­men­to.

72 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vi­go­re dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

Sezione 6: Sistemi di geolocalizzazione73

73 Introdotta dal n. I dell’O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

Art. 57f  

1 Per for­ni­re tem­pe­sti­va­men­te pre­sta­zio­ni, l’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa può de­ter­mi­na­re, me­dian­te si­ste­mi di geo­lo­ca­liz­za­zio­ne di­sat­ti­va­bi­li, la po­si­zio­ne de­gli uten­ti di vei­co­li e di ap­pa­rec­chi di co­mu­ni­ca­zio­ne.74

2 I da­ti re­gi­stra­ti re­la­ti­vi al­la po­si­zio­ne so­no di­strut­ti en­tro 24 ore.

74 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vi­go­re dal 1° lug. 2020 (RU 20202035).

Capitolo 4: Sistemi d’informazione per l’istruzione

Sezione 1: Sistemi d’informazione per l’istruzione secondo la LSIM 75

75 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

Art. 58 Sistemi d’informazione per i simulatori  

(art. 122 LSIM)

I da­ti per­so­na­li con­te­nu­ti nei Si­ste­mi d’in­for­ma­zio­ne per i si­mu­la­to­ri so­no in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 25.

Art. 59 Sistema d’informazione per la gestione dell’istruzione 76  

(art. 128 LSIM)

1 I da­ti per­so­na­li con­te­nu­ti nel Si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne per la ge­stio­ne dell’istru­zio­ne («Lear­ning Ma­na­ge­ment Sy­stem DDPS»; LMS DDPS) so­no in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 26.

2 I da­ti per l’LMS DDPS pos­so­no es­se­re rac­col­ti a par­ti­re dall’ar­chi­vio cen­tra­liz­za­to del­le iden­ti­tà di cui all’ar­ti­co­lo 13 OIAM, nel­la mi­su­ra in cui ciò è pre­vi­sto nell’al­le­ga­to 26.77

76 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vi­go­re dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

77 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vi­go­re dal 1° lug. 2020 (RU 20202035).

Art. 60 Sistema d’informazione per i certificati di formazione in materia di buona prassi di fabbricazione  

(art. 134 LSIM)

I da­ti per­so­na­li con­te­nu­ti nel Si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne per i cer­ti­fi­ca­ti di for­ma­zio­ne in ma­te­ria di buo­na pras­si di fab­bri­ca­zio­ne (ISGMP) so­no in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 27.

Art. 61 Sistema d’informazione per le autorizzazioni a condurre militari  

(art. 140 LSIM)

I da­ti per­so­na­li con­te­nu­ti nel Si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne per le au­to­riz­za­zio­ni a con­dur­re mi­li­ta­ri (MI­FA) so­no in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 28.

Art. 61a Sistema d’informazione per la formazione e il perfezionamento aeronautici 78  

I da­ti con­te­nu­ti nel Si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne per la for­ma­zio­ne e il per­fe­zio­na­men­to ae­ro­nau­ti­ci (SPHAIR Ex­pert) so­no in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 28a.

78 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vi­go­re dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

Sezione 2: Sistema d’informazione Formazione alla condotta

Art. 62 Scopo e organo responsabile  

1 Il Si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne For­ma­zio­ne al­la con­dot­ta (ISFA) ser­ve al con­trol­lo del­la for­ma­zio­ne, all’ana­li­si dei ri­sul­ta­ti del­la for­ma­zio­ne e all’or­ga­niz­za­zio­ne de­gli esa­mi.79

2 L’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa ge­sti­sce l’ISFA.

79 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vi­go­re dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

Art. 63 Dati  

I da­ti per­so­na­li con­te­nu­ti nell’ISFA so­no in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 29.

Art. 64 Raccolta dei dati  

L’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa rac­co­glie i da­ti per l’ISFA pres­so:

a.
le per­so­ne in­te­res­sa­te;
b.
i su­pe­rio­ri mi­li­ta­ri del­le per­so­ne in­te­res­sa­te;
c.
le uni­tà am­mi­ni­stra­ti­ve com­pe­ten­ti dell’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa;
d.
il si­ste­ma PI­SA.
Art. 65 Comunicazione dei dati  

1 L’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa ren­de ac­ces­si­bi­li me­dian­te pro­ce­du­ra di ri­chia­mo i da­ti dell’ISFA agli or­ga­ni e al­le per­so­ne:80

a.
com­pe­ten­ti per l’im­mis­sio­ne dei da­ti nell’ISFA;
b.81
com­pe­ten­ti per il coor­di­na­men­to de­gli esa­mi per i sin­go­li mo­du­li.

2 I da­ti dell’ISFA so­no co­mu­ni­ca­ti:

a.82
agli or­ga­ni ci­vi­li com­pe­ten­ti per il ri­la­scio del cer­ti­fi­ca­to at­te­stan­te l’adem­pi­men­to con suc­ces­so dei sin­go­li mo­du­li;
b.
al­le per­so­ne re­gi­stra­te nell’ISFA, qua­le cer­ti­fi­ca­to per­so­na­le di for­ma­zio­ne.

80 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vi­go­re dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

81 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vi­go­re dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

82 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vi­go­re dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

Art. 66 Conservazione dei dati 83  

I da­ti dell’ISFA so­no con­ser­va­ti per die­ci an­ni al mas­si­mo a de­cor­re­re dal ri­le­va­men­to.

83 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vi­go­re dal 1° lug. 2020 (RU 20202035).

Art. 66aa66e84  

84 In­tro­dot­ti dal n. I dell’O del 6 lug. 2011 (RU 2011 3323). Abro­ga­ti dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, con ef­fet­to dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

Art. 66fa66j85  

85 In­tro­dot­ti dal n. I dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Abro­ga­ti dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, con ef­fet­to dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

Capitolo 5: Sistemi d’informazione di sicurezza

Sezione 1: Sistemi d’informazione di sicurezza secondo la LSIM 86

86 Introdotto dal n. I dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

Art. 67 Sistema d’informazione per i controlli di sicurezza relativi alle persone  

(art. 146 LSIM)

1 I da­ti per­so­na­li con­te­nu­ti nel si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne per i con­trol­li di si­cu­rez­za re­la­ti­vi al­le per­so­ne (Si­ste­ma in­for­ma­tiz­za­to per i con­trol­li di si­cu­rez­za re­la­ti­vi al­le per­so­ne, SI­BAD) so­no in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 30.

2 I da­ti del si­ste­ma SI­BAD in­di­ca­ti nel se­gui­to so­no co­mu­ni­ca­ti ai si­ste­mi d’in­for­ma­zio­ne se­guen­ti:

a.
al si­ste­ma FA­BIS: i da­ti se­con­do l’al­le­ga­to 33c nu­me­ro 2;
b.
al si­ste­ma MIL PLATT­FORM: i da­ti se­con­do l’al­le­ga­to 33d nu­me­ro 2.87

87 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vi­go­re dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

Art. 68 Sistema d’informazione per il controllo della sicurezza industriale 88  

(art. 152 LSIM)

1 I da­ti per­so­na­li con­te­nu­ti nel Si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne per il con­trol­lo del­la si­cu­rez­za in­du­stria­le (ISKO) e rac­col­ti dal si­ste­ma SI­BAD so­no in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 31 nu­me­ri 1–16; i da­ti azien­da­li con­te­nu­ti nell’ISKO so­no in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 31 nu­me­ri 17–50.

2 Uni­ta­men­te al li­vel­lo di si­cu­rez­za e al­la de­ci­sio­ne con­cer­nen­te il con­trol­lo, pos­so­no es­se­re co­mu­ni­ca­ti all’in­ca­ri­ca­to del­la tu­te­la del se­gre­to del da­to­re di la­vo­ro i da­ti ne­ces­sa­ri per l’iden­ti­fi­ca­zio­ne del­la per­so­na in­te­res­sa­ta se­con­do l’al­le­ga­to 31 nu­me­ri 1–10.

88 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vi­go­re dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

Art. 69 Sistema d’informazione per le richieste di visita  

(art. 158 LSIM)

1 I da­ti per­so­na­li con­te­nu­ti nel Si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne per le ri­chie­ste di vi­si­ta (SI­BE) so­no in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 32.

2 Uni­ta­men­te al li­vel­lo di si­cu­rez­za e al­la de­ci­sio­ne con­cer­nen­te il con­trol­lo, pos­so­no es­se­re co­mu­ni­ca­ti al­le au­to­ri­tà di si­cu­rez­za del Pae­se og­get­to del­la ri­chie­sta di vi­si­ta com­pe­ten­ti per il trat­ta­men­to del­le ri­chie­ste di vi­si­ta i da­ti ne­ces­sa­ri per l’iden­ti­fi­ca­zio­ne del­la per­so­na in­te­res­sa­ta se­con­do l’al­le­ga­to 32 nu­me­ri 1–10.89

89 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vi­go­re dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

Art. 70 Sistema d’informazione per i controlli dell’accesso  

(art. 164 LSIM)

I da­ti per­so­na­li con­te­nu­ti nel Si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne per i con­trol­li dell’ac­ces­so (ZU­KO) so­no in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 33.

Art. 70bis Sistema di allestimento di giornali e di rapporti per la Sicurezza militare 90  

(art. 167a LSIM)

I da­ti per­so­na­li con­te­nu­ti nel Si­ste­ma di al­le­sti­men­to di gior­na­li e di rap­por­ti per la Si­cu­rez­za mi­li­ta­re (JO­RA­SYS) so­no in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 33bis.

90 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vi­go­re dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

Sezione 2: Sistema elettronico d’allarme91

91 Introdotta dal n. I dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 25 gen. 2017 sull’obbligo di prestare servizio militare nel quadro della transizione all’ulteriore sviluppo dell’esercito, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2017 487).

Art. 70a Scopo e organo responsabile 92  

1 Il Si­ste­ma elet­tro­ni­co d’al­lar­me (e-Alarm) ser­ve a chia­ma­re in ser­vi­zio i mem­bri di sta­ti mag­gio­ri di cri­si e i mi­li­ta­ri di for­ma­zio­ni con ob­bli­ghi per­ma­nen­ti di pron­tez­za.

2 L’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa ge­sti­sce l’e-Alarm.

92 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vi­go­re dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

Art. 70b Dati 93  

I da­ti con­te­nu­ti nell’e-Alarm so­no in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 33a.

93 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vi­go­re dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

Art. 70c Raccolta dei dati  

Le per­so­ne re­spon­sa­bi­li dell’e-Alarm rac­col­go­no i da­ti:94

a.
dei mem­bri di sta­ti mag­gio­ri di cri­si: pres­so i col­la­bo­ra­to­ri del DDPS in­te­res­sa­ti;
b.
dei mi­li­ta­ri di for­ma­zio­ni con ob­bli­ghi per­ma­nen­ti di pron­tez­za: dal si­ste­ma PI­SA.

94 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vi­go­re dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

Art. 70d Comunicazione dei dati  

I da­ti dell’e-Alarm in­di­ca­ti nel se­gui­to so­no co­mu­ni­ca­ti agli or­ga­ni e al­le per­so­ne se­guen­ti:95

a.
tut­ti i da­ti: al­le au­to­ri­tà mi­li­ta­ri re­spon­sa­bi­li e ai co­man­di mi­li­ta­ri com­pe­ten­ti;
b.
i nu­me­ri di te­le­fo­no e gli in­di­riz­zi e-mail ne­ces­sa­ri per la chia­ma­ta in ser­vi­zio elet­tro­ni­ca in ca­so di al­lar­me: ai ter­zi in­ca­ri­ca­ti del­la chia­ma­ta in ser­vi­zio elet­tro­ni­ca.

95 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vi­go­re dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

Art. 70e Conservazione dei dati  

I da­ti re­gi­stra­ti nell’e-Alarm so­no con­ser­va­ti al mas­si­mo si­no:96

a.
all’usci­ta dei mem­bri dal ri­spet­ti­vo sta­to mag­gio­re di cri­si;
b.
al pro­scio­gli­men­to dei mi­li­ta­ri di for­ma­zio­ni con ob­bli­ghi per­ma­nen­ti di pron­tez­za dall’ob­bli­go di pre­sta­re ser­vi­zio mi­li­ta­re o si­no al lo­ro cam­bia­men­to d’in­cor­po­ra­zio­ne.

96 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vi­go­re dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

Sezione 3: Sistema d’annuncio per la sicurezza aerea97

97 Introdotta dal n. I dell’O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

Art. 70f Scopo e organo responsabile  

1 Il Si­ste­ma elet­tro­ni­co d’an­nun­cio per la si­cu­rez­za ae­rea «Ha­zard and Ri­sk Ana­ly­sis Ma­na­ge­ment» (HA­RAM) ser­ve al trat­ta­men­to di an­nun­ci con­cer­nen­ti av­ve­ni­men­ti par­ti­co­la­ri, even­ti straor­di­na­ri e la­cu­ne in ma­te­ria di si­cu­rez­za nell’am­bi­to del­le ope­ra­zio­ni di vo­lo mi­li­ta­ri.

2 L’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa ge­sti­sce l’HA­RAM.98

98 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vi­go­re dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

Art. 70g Dati  

I da­ti con­te­nu­ti nell’HA­RAM so­no in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 33b.

Art. 70h Raccolta dei dati  

I da­ti nell’HA­RAM so­no rac­col­ti pres­so:

a.
le per­so­ne che con­sul­ta­no i rap­por­ti del­le For­ze ae­ree in ma­te­ria di si­cu­rez­za in ca­so di even­ti straor­di­na­ri, av­ve­ni­men­ti par­ti­co­la­ri e la­cu­ne in ma­te­ria di si­cu­rez­za nel­le ope­ra­zio­ni di vo­lo;
b.
la Si­cu­rez­za di vo­lo del­le For­ze ae­ree.
Art. 70i Comunicazione dei dati  

Ha ac­ces­so ai da­ti dell’HA­RAM ri­fe­ri­ti a per­so­ne esclu­si­va­men­te la di­vi­sio­ne Si­cu­rez­za di vo­lo del­le For­ze ae­ree.

Art. 70j Conservazione dei dati  

I da­ti ri­fe­ri­ti a per­so­ne so­no ano­ni­miz­za­ti die­ci an­ni do­po l’an­nun­cio e con­ser­va­ti a tem­po in­de­ter­mi­na­to.

Sezione 4: Sistema d’informazione e di condotta da Berna99

99 Introdotta dall’all. n. 1 dell’O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2015 195).

Art. 70l Scopo e organo responsabile  

1 Il si­ste­ma FA­BIS ser­ve al­la con­dot­ta ope­ra­ti­va dell’eser­ci­to co­me si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne per la con­dot­ta in tut­te le si­tua­zio­ni. In es­so so­no trat­ta­ti da­ti per gli sco­pi se­guen­ti:

a.
iden­ti­fi­ca­zio­ne e in­di­vi­dua­zio­ne bio­me­tri­che del­le per­so­ne;
b.
con­trol­lo, con­ces­sio­ne, ri­fiu­to e ver­ba­liz­za­zio­ne dell’ac­ces­so al si­ste­ma FA­BIS.100

2 Il si­ste­ma FA­BIS è ge­sti­to dall’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa.

100 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vi­go­re dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

Art. 70m Dati  

I da­ti con­te­nu­ti nel si­ste­ma FA­BIS so­no in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 33c.

Art. 70n Raccolta dei dati 101  

I da­ti del si­ste­ma FA­BIS so­no rac­col­ti:

a.
pres­so le per­so­ne au­to­riz­za­te ad ac­ce­de­re al si­ste­ma FA­BIS;
b.
pres­so i co­man­di mi­li­ta­ri;
c.
pres­so le uni­tà am­mi­ni­stra­ti­ve com­pe­ten­ti del­la Con­fe­de­ra­zio­ne;
d.102
dal si­ste­ma AIS e dal si­ste­ma PE­GA­SUS: i da­ti se­con­do l’al­le­ga­to 33c nu­me­ro 1;
e.
dal si­ste­ma SI­BAD: i da­ti se­con­do l’al­le­ga­to 33c nu­me­ro 2.

101 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vi­go­re dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

102 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vi­go­re dal 1° lug. 2020 (RU 20202035).

Art. 70o Comunicazione dei dati 103  

I da­ti del si­ste­ma FA­BIS so­no re­si ac­ces­si­bi­li tra­mi­te un grup­po d’uten­za chiu­so:

a.
ai col­la­bo­ra­to­ri com­pe­ten­ti per l’eser­ci­zio tec­ni­co del si­ste­ma FA­BIS;
b.
ai col­la­bo­ra­to­ri com­pe­ten­ti per l’am­mi­ni­stra­zio­ne de­gli uten­ti del si­ste­ma FA­BIS, il ri­la­scio del­le au­to­riz­za­zio­ni d’ac­ces­so e il con­trol­lo dell’ac­ces­so.

103 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vi­go­re dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

Art. 70p Conservazione dei dati 104  

1 I da­ti se­con­do l’al­le­ga­to 33c nu­me­ri 1, 2, 4 e 6 so­no di­strut­ti un an­no do­po il de­ca­de­re dell’au­to­riz­za­zio­ne d’ac­ces­so del­la per­so­na in­te­res­sa­ta.

2 I da­ti se­con­do l’al­le­ga­to 33c nu­me­ri 3 e 5 so­no di­strut­ti un an­no do­po il ri­le­va­men­to.

104 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vi­go­re dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

Sezione 5: Sistema MIL PLATTFORM105

105 Introdotta dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

Art. 70q Scopo e organo responsabile  

1 Il si­ste­ma MIL PLATT­FORM ser­ve al­la con­dot­ta ope­ra­ti­va dell’eser­ci­to co­me si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne per la con­dot­ta in tut­te le si­tua­zio­ni. In es­so so­no trat­ta­ti da­ti per l’adem­pi­men­to dei com­pi­ti se­guen­ti:

a.
iden­ti­fi­ca­zio­ne e in­di­vi­dua­zio­ne bio­me­tri­che del­le per­so­ne;
b.
con­trol­lo, con­ces­sio­ne, ri­fiu­to e ver­ba­liz­za­zio­ne dell’ac­ces­so al si­ste­ma MIL PLATT­FORM.

2 L’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa ge­sti­sce il si­ste­ma MIL PLATT­FORM.

Art. 70r Dati  

I da­ti con­te­nu­ti nel si­ste­ma MIL PLATT­FORM so­no in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 33d.

Art. 70s Raccolta dei dati  

I da­ti del si­ste­ma MIL PLATT­FORM so­no rac­col­ti:

a.
pres­so le per­so­ne au­to­riz­za­te ad ac­ce­de­re al si­ste­ma MIL PLATT­FORM;
b.
pres­so i co­man­di mi­li­ta­ri;
c.
pres­so le uni­tà am­mi­ni­stra­ti­ve com­pe­ten­ti del­la Con­fe­de­ra­zio­ne;
d.106
dal si­ste­ma AIS e dal si­ste­ma PE­GA­SUS: i da­ti se­con­do l’al­le­ga­to 33d nu­me­ro 1;
e.
dal si­ste­ma SI­BAD: i da­ti se­con­do l’al­le­ga­to 33d nu­me­ro 2.

106 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vi­go­re dal 1° lug. 2020 (RU 20202035).

Art. 70t Comunicazione dei dati  

I da­ti del si­ste­ma MIL PLATT­FORM so­no re­si ac­ces­si­bi­li tra­mi­te un grup­po d’uten­za chiu­so:

a.
ai col­la­bo­ra­to­ri com­pe­ten­ti per l’eser­ci­zio tec­ni­co del si­ste­ma MIL PLATT­FORM;
b.
ai col­la­bo­ra­to­ri com­pe­ten­ti per l’am­mi­ni­stra­zio­ne de­gli uten­ti del si­ste­ma MIL PLATT­FORM, il ri­la­scio del­le au­to­riz­za­zio­ni d’ac­ces­so e il con­trol­lo dell’ac­ces­so.
Art. 70u Conservazione dei dati  

1 I da­ti se­con­do l’al­le­ga­to 33d nu­me­ri 1, 2, 4 e 6 so­no di­strut­ti un an­no do­po il de­ca­de­re dell’au­to­riz­za­zio­ne d’ac­ces­so del­la per­so­na in­te­res­sa­ta.

2 I da­ti se­con­do l’al­le­ga­to 33d nu­me­ri 3 e 5 so­no di­strut­ti un an­no do­po il ri­le­va­men­to.

Capitolo 6: Altri sistemi d’informazione

Sezione 1: Altri sistemi d’informazione secondo la LSIM 107

107 Introdotto dal n. I dell’O del 6 lug. 2011 (RU 2011 3323). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

Art. 71 Sistema d’informazione per il Centro danni DDPS  

(art. 170 LSIM)

I da­ti per­so­na­li con­te­nu­ti nel Si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne per il Cen­tro dan­ni DDPS (SCHA­WE) so­no in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 34.

Art. 72 Sistema d’informazione strategico della logistica  

(art. 176 LSIM)

I da­ti per­so­na­li con­te­nu­ti nel Si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne stra­te­gi­co del­la lo­gi­sti­ca (SI­SLOG) so­no in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 35.

Art. 72bis Sistema PSN 108  

(art. 179c LSIM)

1 I da­ti per­so­na­li con­te­nu­ti nel si­ste­ma PSN so­no in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 35bis.

2 Il si­ste­ma PSN è vol­to an­che al­lo scam­bio di da­ti tra i si­ste­mi d’in­for­ma­zio­ne mi­li­ta­ri e i si­ste­mi d’in­for­ma­zio­ne se­con­do l’ar­ti­co­lo 32a LArm.

3 La rac­col­ta di da­ti se­con­do l’ar­ti­co­lo 179d let­te­ra e LSIM può es­se­re ef­fet­tua­ta an­che a par­ti­re da tut­ti i si­ste­mi d’in­for­ma­zio­ne se­con­do l’ar­ti­co­lo 32a LArm.

4 Le uni­tà am­mi­ni­stra­ti­ve dell’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa co­mu­ni­ca­no i da­ti del si­ste­ma PSN, per l’adem­pi­men­to dei ri­spet­ti­vi com­pi­ti le­ga­li o con­trat­tua­li, an­che:

a.
all’Uf­fi­cio cen­tra­le Ar­mi, per il trat­ta­men­to nei si­ste­mi d’in­for­ma­zio­ne se­con­do l’ar­ti­co­lo 32a LArm;
b.
al PI­SA tra­mi­te un’in­ter­fac­cia: le co­mu­ni­ca­zio­ni dell’Uf­fi­cio cen­tra­le Ar­mi se­con­do l’ar­ti­co­lo 32c ca­po­ver­so 4 LArm.

108 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vi­go­re dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

Art. 72ter Sistema d’informazione Amministrazione della federazione e delle società 109  

(art. 179i LSIM)

I da­ti per­so­na­li con­te­nu­ti nel Si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne Am­mi­ni­stra­zio­ne del­la fe­de­ra­zio­ne e del­le so­cie­tà (AFS) so­no in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 35ter.

109 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vi­go­re dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

Sezione 2: ...

Art. 72a a 72e110  

110 In­tro­dot­ti dal n. I dell’O del 6 lug. 2011 (RU 2011 3323). Abro­ga­ti dal n. I dell’O del 20 mag. 2020, con ef­fet­to dal 1° lug. 2020 (RU 20202035).

Sezione 3: ...

Art. 72f a72fquinquies111  

111 In­tro­dot­ti dal n. I dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Abro­ga­ti dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, con ef­fet­to dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

Sezione 4: ...

Art. 72g a72gsexies112  

112 In­tro­dot­ti dal n. I dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Abro­ga­ti dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, con ef­fet­to dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

Sezione 4a: Sistema d’informazione concernente il personale della Farmacia dell’esercito113

113 Introdotta dal n. I dell’O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2101).

Art. 72gsepties Scopo e organo responsabile  

1 Il Si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne con­cer­nen­te il per­so­na­le del­la Far­ma­cia dell’eser­ci­to (PSA) ser­ve al trat­ta­men­to di da­ti re­la­ti­vi al­la ge­stio­ne del tem­po e del­le pre­sta­zio­ni del per­so­na­le ci­vi­le e mi­li­ta­re del­la Far­ma­cia dell’eser­ci­to non­ché al­la tra­smis­sio­ne di da­ti per­so­na­li al PSN.

2 L’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa ge­sti­sce il PSA.

Art. 72gocties Dati  

I da­ti per­so­na­li con­te­nu­ti nel PSA so­no in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 35cbis.

Art. 72gnonies Raccolta dei dati  

I da­ti nel PSA so­no rac­col­ti:

a.
pres­so i col­la­bo­ra­to­ri del­la Far­ma­cia dell’eser­ci­to in­te­res­sa­ti e i lo­ro su­pe­rio­ri;
b.
dal SIGDP;
c.
pres­so ter­zi.
Art. 72gdecies Comunicazione dei dati  

1 L’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa ren­de ac­ces­si­bi­li me­dian­te pro­ce­du­ra di ri­chia­mo i da­ti del PSA agli or­ga­ni e al­le per­so­ne se­guen­ti:

a.
ai col­la­bo­ra­to­ri dell’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa, per la con­sul­ta­zio­ne e il trat­ta­men­to dei pro­pri da­ti;
b.
agli or­ga­ni del per­so­na­le, per il trat­ta­men­to dei da­ti dei col­la­bo­ra­to­ri nel ri­spet­ti­vo am­bi­to;
c.
ai su­pe­rio­ri, per la con­sul­ta­zio­ne dei da­ti dei col­la­bo­ra­to­ri su­bor­di­na­ti non­ché per il con­trol­lo e l’ap­pro­va­zio­ne dei da­ti trat­ta­ti da det­ti col­la­bo­ra­to­ri.
2 Ai fi­ni dell’adem­pi­men­to di com­pi­ti le­ga­li o con­trat­tua­li, l’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa co­mu­ni­ca:
a.
tut­ti i da­ti per­so­na­li con­te­nu­ti nel PSA, a ec­ce­zio­ne dei da­ti re­la­ti­vi al­la ge­stio­ne del tem­po e del­le pre­sta­zio­ni se­con­do l’al­le­ga­to 35cbis nu­me­ri 2.2, 2.3 e 8.3: al PSN, in for­ma in­va­ria­ta, tra­mi­te un’in­ter­fac­cia;
b.
i da­ti re­la­ti­vi al­la ge­stio­ne del tem­po se­con­do l’al­le­ga­to 35cbis nu­me­ri 2.2 e 8.3: al SIGDP.
Art. 72gundecies Conservazione dei dati  

I da­ti per­so­na­li del PSA so­no con­ser­va­ti per die­ci an­ni al mas­si­mo dal­la par­ten­za di un col­la­bo­ra­to­re.

Sezione 5: Collezioni ausiliarie di dati114

114 Introdotta dal n. I dell’O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

Art. 72h Scopo e organo responsabile  

Per la ge­stio­ne di in­di­riz­zi, cor­si di for­ma­zio­ne e ri­sor­se le uni­tà am­mi­ni­stra­ti­ve dell’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa e i co­man­di mi­li­ta­ri pos­so­no trat­ta­re, in col­le­zio­ni au­si­lia­rie di da­ti ne­ces­sa­rie al ri­guar­do, da­ti per­so­na­li che non so­no de­gni di par­ti­co­la­re pro­te­zio­ne, sem­pre che il trat­ta­men­to av­ven­ga per sco­pi in­ter­ni. Que­ste col­le­zio­ni au­si­lia­rie di da­ti ser­vo­no all’or­ga­niz­za­zio­ne dei pro­ces­si la­vo­ra­ti­vi non­ché al­la pia­ni­fi­ca­zio­ne e al­la ge­stio­ne di scuo­le, cor­si e ma­ni­fe­sta­zio­ni e non ne­ces­si­ta­no di ba­si spe­ci­fi­che.

Art. 72hbis Dati  

Nel­le col­le­zio­ni au­si­lia­rie di da­ti pos­so­no es­se­re trat­ta­ti esclu­si­va­men­te i da­ti ne­ces­sa­ri all’adem­pi­men­to del ri­spet­ti­vo com­pi­to se­con­do l’al­le­ga­to 35d.

Art. 72hter Raccolta dei dati  

Le uni­tà am­mi­ni­stra­ti­ve dell’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa e i co­man­di mi­li­ta­ri rac­col­go­no i da­ti:

a.
dei mi­li­ta­ri: pres­so le per­so­ne in­te­res­sa­te op­pu­re dal PI­SA;
b.
pres­so gli im­pie­ga­ti del DDPS in­te­res­sa­ti op­pu­re pres­so i lo­ro su­pe­rio­ri;
c.
di ter­zi: pres­so le per­so­ne in­te­res­sa­te op­pu­re tra­mi­te fon­ti pub­bli­ca­men­te ac­ces­si­bi­li.
Art. 72hquater Comunicazione dei dati  

I da­ti del­le col­le­zio­ni au­si­lia­rie di da­ti pos­so­no es­se­re re­si ac­ces­si­bi­li, me­dian­te pro­ce­du­ra di ri­chia­mo, al­le per­so­ne com­pe­ten­ti dell’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa e ai co­man­di mi­li­ta­ri au­to­riz­za­ti.

Art. 72hquinquies Conservazione dei dati  

I da­ti in col­le­zio­ni au­si­lia­rie di da­ti pos­so­no es­se­re con­ser­va­ti per due an­ni al mas­si­mo a de­cor­re­re dal­la con­clu­sio­ne del­la scuo­la, del cor­so o del­la ma­ni­fe­sta­zio­ne o dal­la ri­so­lu­zio­ne del rap­por­to con il for­ni­to­re e del rap­por­to di la­vo­ro.

Sezione 6: Sistema d’informazione Materiale storico dell’esercito115

115 Introdotta dal n. I dell’O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

Art. 72i Scopo e organo responsabile  

1 Il Si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne Ma­te­ria­le sto­ri­co dell’eser­ci­to (ISHAM) ser­ve ad am­mi­ni­stra­re il ma­te­ria­le sto­ri­co dell’Eser­ci­to sviz­ze­ro de­fi­ni­to co­me be­ne cul­tu­ra­le. Ser­ve all’adem­pi­men­to dei com­pi­ti se­guen­ti:

a.
re­gi­stra­zio­ne del ma­te­ria­le sto­ri­co dell’Eser­ci­to sviz­ze­ro;
b.
re­gi­stra­zio­ne di mu­sei, col­le­zio­ni­sti e as­so­cia­zio­ni per la tu­te­la del­le tra­di­zio­ni qua­li­fi­ca­ti;
c.
con­trol­lo del­la con­se­gna di ma­te­ria­le sto­ri­co dell’Eser­ci­to sviz­ze­ro a mu­sei, col­le­zio­ni­sti e as­so­cia­zio­ni per la tu­te­la del­le tra­di­zio­ni qua­li­fi­ca­ti;
d.
con­trol­lo re­go­la­re del­le con­di­zio­ni di con­se­gna fi­no al­la re­sti­tu­zio­ne del ma­te­ria­le sto­ri­co dell’Eser­ci­to sviz­ze­ro;
e.
con­trol­lo del­la pre­sa in con­se­gna di ma­te­ria­le sto­ri­co dell’Eser­ci­to sviz­ze­ro da par­te dell’Uf­fi­cio cen­tra­le per il ma­te­ria­le sto­ri­co dell’Eser­ci­to sviz­ze­ro (UCM­SE) da mu­sei, col­le­zio­ni­sti e as­so­cia­zio­ni per la tu­te­la del­le tra­di­zio­ni qua­li­fi­ca­ti, fi­no al­la re­sti­tu­zio­ne di det­to ma­te­ria­le.

2 L’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa116 ge­sti­sce l’ISHAM.

116 Nuo­va espres­sio­ne giu­sta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vi­go­re dal 1° mar. 2018 (RU 2018641). Di det­ta mod.è te­nu­to con­to in tut­to il te­sto.

Art. 72ibis Dati  

I da­ti con­te­nu­ti nell’ISHAM so­no in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 35e.

Art. 72iter Raccolta dei dati 117  

L’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa rac­co­glie i da­ti per­so­na­li per l’ISHAM pres­so i mu­sei, i col­le­zio­ni­sti e le as­so­cia­zio­ni per la tu­te­la del­le tra­di­zio­ni qua­li­fi­ca­ti. Rac­co­glie i da­ti re­la­ti­vi al ma­te­ria­le pres­so la Ba­se lo­gi­sti­ca dell’eser­ci­to (BLEs) e l’Uf­fi­cio fe­de­ra­le dell’ar­ma­men­to (ar­ma­suis­se).

117 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 10 giu. 2016, in vi­go­re dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2101).

Art. 72iquater Comunicazione dei dati  

1 I da­ti dell’ISHAM so­no ac­ces­si­bi­li esclu­si­va­men­te ai col­la­bo­ra­to­ri dell’UCM­SE.

2 L’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa co­mu­ni­ca i da­ti dell’ISHAM al­le au­to­ri­tà in­qui­ren­ti pe­na­li e al­le au­to­ri­tà di per­se­gui­men­to pe­na­le, se ciò è ne­ces­sa­rio per le in­da­gi­ni.

3 Es­so co­mu­ni­ca ad ar­ma­suis­se i da­ti di mu­sei, col­le­zio­ni­sti e as­so­cia­zio­ni per la tu­te­la del­le tra­di­zio­ni qua­li­fi­ca­ti pre­vio lo­ro con­sen­so.

Art. 72iquinquies Conservazione dei dati  

I da­ti ri­fe­ri­ti a per­so­ne so­no con­ser­va­ti per due an­ni al mas­si­mo a de­cor­re­re dal­la re­sti­tu­zio­ne del ma­te­ria­le sto­ri­co all’UCM­SE.

Sezione 7: Sistema d’informazione concernente il personale delle unità amministrative del DDPS esterne all’Aggruppamento Difesa118

118 Introdotta dal n. I dell’O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2101).

Art. 72j Organo responsabile  

Per le uni­tà am­mi­ni­stra­ti­ve del DDPS non ap­par­te­nen­ti all’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa, ar­ma­suis­se ge­sti­sce il Si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne con­cer­nen­te il per­so­na­le del­le uni­tà am­mi­ni­stra­ti­ve del DDPS ester­ne all’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa (PSB) e lo met­te a di­spo­si­zio­ne di que­ste ul­ti­me.

Art. 72jbis Scopo  

Il PSB ser­ve al trat­ta­men­to di da­ti re­la­ti­vi al­la ge­stio­ne del tem­po e del­le pre­sta­zio­ni del per­so­na­le del­le uni­tà am­mi­ni­stra­ti­ve del DDPS ester­ne all’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa, al di­sbri­go dei pro­ces­si di sup­por­to «Fi­nan­ze» e «Lo­gi­sti­ca» non­ché all’adem­pi­men­to dei com­pi­ti del­la ge­stio­ne de­gli im­mo­bi­li.

Art. 72jter Dati  

I da­ti per­so­na­li con­te­nu­ti nel PSB so­no in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 35f.

Art. 72jquater Raccolta dei dati  

Le uni­tà am­mi­ni­stra­ti­ve del DDPS ester­ne all’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa rac­col­go­no i da­ti per il PSB:

a.
pres­so i col­la­bo­ra­to­ri in­te­res­sa­ti di ta­li uni­tà am­mi­ni­stra­ti­ve;
b.
pres­so i su­pe­rio­ri di­ret­ti dei col­la­bo­ra­to­ri in­te­res­sa­ti;
c.
dal SIGDP.
Art. 72jquinquies Comunicazione dei dati  

1 Le uni­tà am­mi­ni­stra­ti­ve del DDPS ester­ne all’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa ren­do­no ac­ces­si­bi­li me­dian­te pro­ce­du­ra di ri­chia­mo i da­ti del PSB agli or­ga­ni e al­le per­so­ne se­guen­ti:

a.
ai col­la­bo­ra­to­ri di ta­li uni­tà am­mi­ni­stra­ti­ve, per la con­sul­ta­zio­ne e il trat­ta­men­to dei pro­pri da­ti;
b.
agli or­ga­ni del per­so­na­le, per il trat­ta­men­to dei da­ti dei col­la­bo­ra­to­ri nel ri­spet­ti­vo am­bi­to;
c.
ai su­pe­rio­ri, per la con­sul­ta­zio­ne dei da­ti dei col­la­bo­ra­to­ri su­bor­di­na­ti non­ché per il con­trol­lo e l’ap­pro­va­zio­ne dei da­ti trat­ta­ti da det­ti col­la­bo­ra­to­ri;
d.
in ca­so di tra­sfe­ri­men­ti del per­so­na­le all’in­ter­no del DDPS, ai nuo­vi or­ga­ni del per­so­na­le e ai nuo­vi su­pe­rio­ri com­pe­ten­ti se­con­do le let­te­re b e c.

2 Es­se co­mu­ni­ca­no i da­ti del PSB al SIGDP.

Art. 72jsexies Conservazione dei dati  

I da­ti per­so­na­li dei col­la­bo­ra­to­ri so­no con­ser­va­ti per una du­ra­ta mas­si­ma di die­ci an­ni a de­cor­re­re dal­la ces­sa­zio­ne del rap­por­to di la­vo­ro con un’uni­tà am­mi­ni­stra­ti­va del DDPS ester­na all’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa.

Capitolo 7: ...

Art. 73119  

119 Abro­ga­to dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, con ef­fet­to dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

Capitolo 8: Mezzi di sorveglianza

Art. 74 Mezzi di sorveglianza autorizzati  

1 L’eser­ci­to e l’am­mi­ni­stra­zio­ne mi­li­ta­re pos­so­no im­pie­ga­re uni­ca­men­te mez­zi di sor­ve­glian­za re­go­lar­men­te ac­qui­sta­ti op­pu­re in fa­se di va­lu­ta­zio­ne, di pro­va pres­so la trup­pa o di in­tro­du­zio­ne e il cui im­pie­go è pro­por­zio­na­to al man­da­to con­cre­to.

2 Al mo­men­to del­la pre­sen­ta­zio­ne di una do­man­da di im­pie­go di mez­zi di sor­ve­glian­za ae­ro­tra­spor­ta­ti, le au­to­ri­tà ci­vi­li for­ni­sco­no la pro­va che esi­sto­no le ba­si le­ga­li di cui all’ar­ti­co­lo 183 ca­po­ver­so 2 LSIM. La pro­va è ve­ri­fi­ca­ta dall’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa. Se det­te ba­si le­ga­li non esi­sto­no, la do­man­da è re­spin­ta.

3 Una vol­ta all’an­no, l’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa fa som­ma­ria­men­te rap­por­to al DDPS, all’at­ten­zio­ne del­le Com­mis­sio­ni del­la po­li­ti­ca di si­cu­rez­za del­le due Ca­me­re, in me­ri­to:120
a.121
al­lo sco­po, al­la du­ra­ta e al nu­me­ro de­gli im­pie­ghi ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 181 ca­po­ver­so 2 LSIM;
b.
al ge­ne­re di mez­zi di sor­ve­glian­za im­pie­ga­ti;
c.122
al ge­ne­re di au­to­ri­tà a fa­vo­re del­le qua­li han­no avu­to luo­go gli im­pie­ghi.

120 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vi­go­re dal 1° lug. 2020 (RU 20202035).

121 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vi­go­re dal 1° lug. 2020 (RU 20202035).

122 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vi­go­re dal 1° lug. 2020 (RU 20202035).

Art. 75 Impiego mascherato  

I mez­zi di sor­ve­glian­za pos­so­no es­se­re im­pie­ga­ti in mo­do ma­sche­ra­to qua­lo­ra in ca­so con­tra­rio ri­sul­tas­se pre­giu­di­ca­to l’adem­pi­men­to dei com­pi­ti, se­gna­ta­men­te:

a.
se de­vo­no es­se­re rac­col­te in­for­ma­zio­ni che non sa­reb­be­ro ot­te­ni­bi­li con un im­pie­go non ma­sche­ra­to;
b.
per la pro­te­zio­ne de­gli or­ga­ni e del­le per­so­ne che im­pie­ga­no i mez­zi di sor­ve­glian­za;
c.
se un im­pie­go non ma­sche­ra­to è im­pos­si­bi­le.
Art. 76 Comunicazione dei dati  

So­no con­si­de­ra­ti ri­le­van­ti ai fi­ni del per­se­gui­men­to pe­na­le i da­ti con­cer­nen­ti:

a.
at­ti che po­treb­be­ro es­se­re pu­ni­bi­li;
b.
in­for­ma­zio­ni che po­treb­be­ro con­tri­bui­re a im­pe­di­re o chia­ri­re rea­ti.

Capitolo 9: Disposizioni finali

Art. 77 Modifica del diritto vigente  

La mo­di­fi­ca del di­rit­to vi­gen­te è di­sci­pli­na­ta nell’al­le­ga­to 36.

Art. 77a Disposizione transitoria della modifica del 25 gennaio 2017 123  

1 Lo Sta­to mag­gio­re di con­dot­ta dell’eser­ci­to in­for­ma i mi­li­ta­ri de­sti­na­ti a es­se­re in­cor­po­ra­ti in for­ma­zio­ni con ob­bli­ghi per­ma­nen­ti di pron­tez­za dal 1° gen­na­io 2018 e i co­man­dan­ti com­pe­ten­ti non ap­pe­na ta­le in­cor­po­ra­zio­ne è no­ta.

2 I mi­li­ta­ri in­te­res­sa­ti co­mu­ni­ca­no al co­man­dan­te com­pe­ten­te i lo­ro nu­me­ri di te­le­fo­no, i lo­ro in­di­riz­zi e-mail e il lo­ro in­di­riz­zo di do­mi­ci­lio non­ché spon­ta­nea­men­te, en­tro 14 gior­ni, i cam­bia­men­ti di ta­li da­ti.

123 In­tro­dot­to dall’all. n. 1 dell’O del 17 dic. 2014 (RU 2015 195, 2016 4331). Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I 1 dell’O del 25 gen. 2017 sull’ob­bli­go di pre­sta­re ser­vi­zio mi­li­ta­re nel qua­dro del­la tran­si­zio­ne all’ul­te­rio­re svi­lup­po dell’eser­ci­to, in vi­go­re dal 1° lug. 2017 (RU 2017 487).

Art. 78 Entrata in vigore  

1 La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 1° gen­na­io 2010.

2 L’ar­ti­co­lo 53 ca­po­ver­so 1 let­te­ra b ha ef­fet­to si­no al 30 giu­gno 2011 al più tar­di.

Allegato 1 124

124 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del 10 gen. 2018 (RU 2018641). Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 20202035).

(art. 2a)

Detentori delle collezioni di dati e organi responsabili della protezione dei dati per i sistemi d’informazione dell’Aggruppamento Difesa

Sistema d’informazione
Disposizioni LSIM/OSIM
Detentore della collezione di dati/ organo responsabile della protezione dei dati

PISA

Sistema di gestione del personale dell’esercito e della protezione civile

Art. 12–17 LSIM,

art. 3–5 OSIM,

allegato 1a OSIM

Comando Istruzione
(Cdo Istr)

ITR

Sistema d’informazione per il reclutamento

Art. 18–23 LSIM,

art. 8 OSIM,

allegato 3 OSIM

Cdo Istr

EAAD

Sistema d’informazione per le valutazioni relative al distaccamento d’esplorazione dell’esercito

Art. 48–53 LSIM,

art. 11 OSIM,

allegato 6 OSIM

Comando Operazioni
(Cdo Op)

IPV

Sistema d’informazione Personale Difesa

Art. 60–65 LSIM,

art. 13 OSIM,

allegato 8 OSIM

Stato maggiore dell’esercito
(SM Es)

PERAUS

Sistema d’informazione per la gestione del personale per impieghi all’estero

Art. 66–71 LSIM,

art. 14 OSIM,

allegato 9 OSIM

Cdo Op

OpenRID

Sistema d’informazione Contatti all’estero

Art. 15–19 OSIM,
allegato 10 OSIM

Cdo Istr

IHMR

Sistema d’informazione Sminamento a scopo umanitario

Art. 20–24 OSIM,

allegato 11 OSIM

SM Es

IVE

Sistema d’informazione Impieghi di verifica

Art. 25–29 OSIM,

allegato 12 OSIM

SM Es

IPont

Sistema d’informazione Pontonieri

Art. 30–34 OSIM,
allegato 13 OSIM

Cdo Istr

HYDRA

Sistema d’informazione Amministrazione degli impieghi all’estero

Art. 34a–34f OSIM,

allegato 13a OSIM

Cdo Op

MIL Office

Sistema d’informazione per l’amministrazione dei servizi

Art. 84–89 LSIM,

art. 37 OSIM,

allegato 16 OSIM

Cdo Istr

FIS FT

Sistema d’informazione e di condotta delle Forze terrestri

Art. 102–107 LSIM,

art. 40 OSIM,

allegato 19 OSIM

Cdo Op

FIS FA

Sistema d’informazione e di condotta delle Forze aeree

Art. 108–113 LSIM,

art. 41 OSIM,

allegato 20 OSIM

Cdo Op

IMESS

Sistema d’informazione per la condotta dei militari

Art. 114–119 LSIM,

art. 42 OSIM,

allegato 21 OSIM

Cdo Op

AIS

Sistema d’informazione Mandati

Art. 48–52 OSIM,

allegato 23 OSIM

Base d’aiuto alla condotta dell’esercito (BAC)

PEGASUS

Sistema di automazione
e di aiuto alla gestione guidato dai processi e dagli eventi

Art. 52a–52e OSIM,
allegato 23a OSIM

BAC

SD-PKI

Sistema d’informazione Swiss Defence Public Key Infrastructure

Art. 53–57 OSIM,

allegato 24 OSIM

BAC

MDS

Sistema militare di dosimetria

Art. 57a–57e OSIM,

allegato 24a OSIM

Cdo Istr

Sistemi di geolocalizzazione

Art. 57f OSIM

BAC

Sistemi d’informazione per i simulatori

Art. 120–125 LSIM,

art. 58 OSIM,

allegato 25 OSIM

Cdo Istr

LMS DDPS

Sistema d’informazione per la gestione della formazione («Learning Management System DDPS»)

Art. 126–131 LSIM,

art. 59 OSIM,

allegato 26 OSIM

Cdo Istr

ISGMP

Sistema d’informazione per i certificati di formazione in materia di buona prassi di fabbricazione

Art. 132–137 LSIM,
art. 60 OSIM,

allegato 27 OSIM

SM Es

MIFA

Sistema d’informazione per le autorizzazioni a condurre militari

Art. 138–143 LSIM,

art. 61 OSIM,

allegato 28 OSIM

BLEs

SPHAIR Expert

Sistema d’informazione per la formazione e il perfezionamento aeronautici

Art. 143a–143f LSIM,

art. 61a OSIM,

allegato 28a OSIM

Cdo Op

ISFA

Sistema d’informazione Formazione alla condotta

Art. 62–66 OSIM,

allegato 29 OSIM

Cdo Istr

ZUKO

Sistema d’informazione per i controlli dell’accesso

Art. 162–167 LSIM,

art. 70 OSIM,

allegato 33 OSIM

BAC

JORASYS

Sistema di allestimento di giornali e di rapporti per la Sicurezza militare

Art. 167a–167f LSIM,

art. 70bis OSIM,

allegato 33bis OSIM

Cdo Op

e-Alarm

Sistema elettronico d’allarme

Art. 70a–70e OSIM,

allegato 33a OSIM

Cdo Op

HARAM

Sistema elettronico d’annuncio per la sicurezza aerea «Hazard and Risk Analysis Management»

Art. 70f–70k OSIM,

allegato 33b OSIM

Cdo Op

FABIS

Sistema d’informazione e di condotta da Berna

Art. 70l–70p OSIM,

allegato 33c OSIM

Cdo Op

MIL PLATT­FORM

Sistema d’informazione «Piattaforma militare»

Art. 70q–70u OSIM,

allegato 33d OSIM

Cdo Op

SISLOG

Sistema d’informazione strategico della logistica

Art. 174–179 LSIM,

art. 72 OSIM,

allegato 35 OSIM

BLEs

PSN

Sistema d’informazione per la gestione integrata delle risorse

Art. 179a–179f LSIM,

art. 72bis OSIM,

allegato 35bis OSIM

SM Es

AFS

Sistema d’informazione Amministrazione della federazione e delle società

Art. 179g–179l LSIM,

art. 72ter OSIM,

allegato 35ter OSIM

Cdo Istr

PSA

Sistema d’informazione concernente il personale della Farmacia dell’esercito

Art. 72gsepties–72gundecies OSIM,

allegato 35cbis OSIM

SM Es

ISHAM

Sistema d’informazione Materiale storico dell’esercito

Art. 72i–72iquinquies
OSIM,

allegato 35e OSIM

SM Es

Allegato 1a 125

125 Originario all. 1. Aggiornato dai n. II cpv. 1 delle O del 6 lug. 2011 (RU 2011 3323), del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209)’ dal n. 1 dell’all. all’O del 17 dic. 2014 (RU 2015 195), dal n. II cpv. 3 dell’O del 10 giu. 2016 (RU 2016 2101), dal n. I dell’O del 16 nov. 2016 (RU 2016 4333), dal n. I 1 dell’O del 25 gen. 2017 sull’obbligo di prestare servizio militare nel quadro della transizione all’ulteriore sviluppo dell’esercito (RU 2017 487), dal n. II cpv. 1 dell’O del 10 gen. 2018 (RU 2018641) e dal n. II cpv. 2 dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 20202035).

(art. 4 cpv. 1, 2 e 4)

Dati del PISA

1. Dati delle persone soggette all’obbligo di leva, delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare e di civili assistiti dalla truppa o impiegati per un intervento a tempo determinato nell’esercito

1.1 Dati personali

1.
Numero d’assicurato AVS
2.
Cognome
3.
Nome
4.
Data di nascita (con l’indicazione dell’età attuale)
5.
Sesso
6.
Professione esercitata
7.
Indirizzo di residenza
8.
Comune di domicilio
9.
Comune(i) d’origine
10.
Cantone(i) d’origine
11.
Lingua materna
12.
Data delle modifiche dei dati personali
13.
Naturalizzazione dopo il compimento del ventesimo anno d’età, con l’indi­cazione della data
13a.
Luogo e Paese di nascita
13b. Statura
13c. Colore degli occhi e dei capelli
13d. Fotografia formato passaporto
13e.
Numeri di telefono e di telefax
13f.
Indirizzo e-mail
13g.
Recapito postale

1.2 Dati di controllo

14.
Data della notificazione d’arrivo e di partenza all’autorità militare cantonale competente
15.
Ricerca del luogo di dimora
16.
Comune(i) di domicilio precedente(i)
17.
Congedo per l’estero
18.
Segnalazione nel RIPOL in caso di ignota dimora
19.
Statuto di frontaliere
20.
Dichiarazione di «disperso»

1.3 Dati relativi al reclutamento

21.
Dati per la stesura dell’ordine di marcia per la giornata informativa e per il reclutamento
22.
Data desiderata per il reclutamento
23.
Data del reclutamento
24.
Cantone di reclutamento
25.
Idoneità, con data e indicazione sull’idoneità alla marcia, a portare e a sollevare pesi
25a.
Restrizioni in materia di consegna dell’arma per motivi medici (contrassegno «R»)
26.
Esame della vista superato
27.
Valutazione e raccomandazione per una funzione di quadro di livello I
28.
Arma, servizio ausiliario o servizio nonché funzione
29.
Organo incaricato dell’amministrazione
30.
Data della scuola reclute e attribuzione a una scuola reclute
31.
Informazioni concernenti l’assolvimento della giornata informativa
32.
Numero dei giorni di reclutamento prestati
33.
Idoneità al servizio di protezione civile, con data e indicazione della fun­zione di base nella protezione civile

1.4 Incorporazione, grado, funzione e istruzione

34.
Appartenenza a un’Arma, a un servizio o a un servizio ausiliario nonché allo stato maggiore generale o al Servizio della Croce Rossa, con la data
35.
Formazione d’incorporazione con la data dell’incorporazione
36.
Dati sulla formazione, articolazione con la designazione, testi e numeri, funzioni, gradi, effettivi regolamentari
37.
Dati sull’unità con i codici linguistici, indicazione dell’organo incaricato della tenuta dei controlli, del numero militare di avviamento nonché dei Cantoni competenti per i compiti speciali
38.
Sezione d’incorporazione in seno alla formazione
39.
Grado o funzione d’ufficiale con la data della promozione o della nomina
40.
Dati relativi ai posti, per i sottufficiali superiori e gli ufficiali
41.
Esercizio di una funzione in sostituzione, conferimento di un comando o di una funzione ad interim
42.
Funzione con la data dell’assunzione
43.
Nuova incorporazione e trasferimento, con la data
44.
Istruzione militare speciale
45.
Equipaggiamento speciale, con l’indicazione dell’eventuale numero degli oggetti
46.
Deposito o ritiro dell’equipaggiamento (munizione da tasca compresa), con l’indicazione della data
46a.
Consegna, deposito, ritiro ordinario, cautelare e definitivo dell’arma personale nonché cessione in proprietà
46b.
Consegna, ritiro ordinario, cautelare e definitivo dell’arma in prestito
46c.
Accertamenti e circostanze in relazione con la consegna, il deposito, il ritiro cautelare e il ritiro definitivo dell’arma personale o dell’arma in prestito
46d.
Comunicazioni dell’Ufficio centrale Armi secondo l’articolo 32c capoverso 4 LArm
47.
Certificati militari d’idoneità o di capacità, con l’anno dell’ottenimento o del rinnovo
48.
Primo conferimento di una distinzione
49.
Valutazione e raccomandazione per una funzione di quadro di livello II–IV e Z
50.
Esame attitudinale e controllo di sicurezza relativo alle persone con deci­sione, tipo e data dell’esame/del controllo
50a.
Esame dell’integrità con raccomandazione (adempiuto/non adempiuto) e data dell’esame dei militari per la funzione di contabile della truppa
51.
Dati destinati all’allestimento della licenza di condurre militare nonché esclusione dall’ottenimento o dal possesso di una licenza di condurre mili­tare
52.
Designazione particolare dei militari che prestano impieghi nel servizio di promovimento della pace
53.
Appartenenza alla categoria dei militari non incorporati in una formazione conformemente all’articolo 6 dell’ordinanza del 29 marzo 2017126 sulle strutture dell’esercito
54.
Stato dell’adempimento del tiro obbligatorio fuori del servizio
55.
Convocazione davanti a una commissione per la visita sanitaria
56.
Decisioni delle commissioni per la visita sanitaria in merito all’idoneità, comprese le restrizioni in materia di consegna dell’arma per motivi medici (contrassegno «R»)
57.
Presentazione di una domanda d’ammissione al servizio militare non armato o al servizio civile, con la data del ricevimento della domanda da parte dell’organo di decisione
58.
Valutazione di un’esclusione dal servizio militare o di una rimozione dal comando o dalla funzione (esclusione in sospeso)
59.
Dati per la preparazione del proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare
60.
Proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare o dal Servizio della Croce Rossa
61.
Perdita della cittadinanza svizzera
62.
Decesso nonché annotazioni di servizio e informazioni relative al momento del decesso, quali «decesso durante il SIB», «decesso durante il SPT», «decesso durante l’impiego all’estero» o «decesso fuori del servizio»

1.5 Servizi

63.
Dati per la stesura dell’ordine di marcia (affisso di chiamata in servizio militare e indicazioni di dettaglio)
64.
Spostamento o dispensa di/da servizi con l’indicazione del motivo e dell’anno dello spostamento o della dispensa
65.
Mancata entrata in servizio in occasione di servizi, licenziamento nel giorno dell’entrata in servizio o licenziamento anticipato, con l’indicazione del motivo
66.
Servizio d’istruzione non compiuto, con l’indicazione del genere del servizio e del motivo del mancato compimento
67.
Servizi in dettaglio, con l’indicazione di: data, scuola, corso di formazione, corso o esercitazione, genere del servizio, numero dei giorni prestati e computabili nonché motivo per i giorni non computabili, ricupero, servizio anticipato o servizio volontario
68.
Proposta per l’istruzione a un grado superiore o a una nuova funzione, con l’indicazione: del genere, della provenienza e della data della proposta; della data, del genere e del decorso dell’avanzamento (modulo di pianificazione per i quadri subalterni di milizia); della scuola prevista o del corso di formazione previsto nonché della funzione, del grado e dell’incorporazione nel grado superiore
69.
Nota complessiva delle qualificazioni di militari con gradi di truppa nonché di sottufficiali
70.
Numero dei giorni di servizio che la persona soggetta all’obbligo di prestare servizio militare ha già prestato e deve ancora prestare
71.
Programmi di formazione, contingenti, iscrizioni ai corsi, panoramiche dei corsi e liste d’attesa
72.
Pianificazione delle carriere, obiettivi di carriera, possibilità di carriera e profili dei requisiti

1.6 Statuto secondo la legge militare

73.
Esenzione dall’obbligo di prestare servizio militare conformemente agli articoli 4 e 18 LM o proscioglimento dall’esercito conformemente all’arti­colo 49 capoverso 2 LM; nel caso dell’esenzione dall’obbligo di prestare servizio militare conformemente all’articolo 18 LM, con le indicazioni relative al richiedente (numero, designazione/cognome, dati di contatto)
74.
Assegnazione alla categoria delle persone con doppia cittadinanza non incorporate conformemente all’articolo 5 LM
75.
Attribuzione e assegnazione di persone all’esercito conformemente all’articolo 6 LM
76.
Esenzione dal reclutamento conformemente all’articolo 9 LM
77.
Proroga dell’obbligo di prestare servizio militare conformemente all’arti­colo 13 LM
77a.
Statuto di specialista conformemente agli articoli 13 e 104a LM
78.
Ammissione al servizio militare non armato conformemente all’articolo 16 LM
79.
Esenzione dal servizio d’istruzione e dal servizio d’appoggio conformemente all’articolo 17 LM
80.
Esclusione dal servizio militare conformemente agli articoli 21–24 LM
81.
Rimozione dal comando o dalla funzione conformemente all’articolo 24 LM
82.
Inabilità al servizio
83.
Messa a disposizione conformemente all’articolo 61 LM; con le indicazioni relative al richiedente (numero, designazione/cognome, dati di contatto)
84.
Dispensa dal servizio d’appoggio e dal servizio attivo conformemente all’articolo 145 LM, con l’indicazione della data della decisione, del numero del richiedente e dell’attività indispensabile
85.
Ammissione al servizio civile conformemente all’articolo 10 della legge federale del 6 ottobre 1995127 sul servizio civile sostitutivo
86.
Revoca di un’assegnazione alla categoria delle persone con doppia cittadinanza non incorporate o di un’esenzione dall’obbligo di prestare servizio militare
87.
Riammissione all’obbligo di prestare servizio militare
88.
Statuto di membro del personale militare o di giudice oppure di giudice supplente ai sensi della procedura penale militare del 23 marzo 1979128
89.
Data della motivazione o della modifica dello statuto
89a.
Incorporazione in gruppi d’impiego in relazione con la valutazione della funzione

1.7 Pene, pene accessorie e misure penali

90.
Pene disciplinari passate in giudicato per mancanze di disciplina commesse fuori del servizio, con l’indicazione del genere e del motivo della pena disciplinare e della misura della pena
91.
Azioni della giustizia militare (assunzioni delle prove, istruzioni prepara­torie)
92.
Condanne passate in giudicato, con l’indicazione della sanzione, della legge violata, del genere della pena, della misura della pena, del genere d’esecu­zione e del Cantone incaricato dell’esecuzione
92a.
Dati comunicati in merito a procedimenti penali pendenti
92b.
Dati relativi a procedimenti penali secondo l’articolo 14 capoverso 1 lettera m LSIM
93.
Esclusione dall’esercito conformemente al Codice penale militare del 13 giu­gno 1927129
94.
Degradazione
95.
Inizio e fine dell’esecuzione di una pena
96.
Data della sentenza
97.
Sospensione della chiamata in virtù dell’articolo 34 o 38 dell’ordinanza del 22 novembre 2017130 concernente l’obbligo di prestare servizio militare
97a.
Comunicazioni secondo l’articolo 113 capoversi 7 e 8 LM

1.8 Dati supplementari (rilevati previo consenso della persona interessata)

98.
Conoscenze particolari acquisite nella vita civile (per es. lingue, formazione particolare)
99. a 101. ...
101a. Indirizzo di parenti oppure indirizzo in caso d’emergenza, compresi il numero di telefono e il numero di fax nonché l’indirizzo e-mail
102.
Proroga volontaria dell’obbligo di prestare servizio militare
103.
Blocco della comunicazione di dati secondo l’articolo 16 capoverso 4 LSIM
103a.
Relazione per i pagamenti

1.9 Controllo delle pratiche e gestione della corrispondenza

104.
Controllo delle pratiche, con l’indicazione della data delle singole operazioni e dell’organo che effettua la mutazione
105.
Gestione elettronica di documenti compresa la corrispondenza per il differimento del servizio, per i controlli e le qualificazioni nonché la dichiarazione di consenso allo svolgimento di un controllo di sicurezza relativo alle per­sone
106.
Dati per la selezione dei quadri e il controllo della procedura per le qualificazioni e le mutazioni nell’esercito

1.10 Contributi per la formazione

107.
Domanda di riscossione di contributi per la formazione (comprese le indicazioni relative alla formazione)
108.
Indicazioni relative all’esame e al controllo della domanda (compresi le prove dei costi e i giustificativi del pagamento nonché il diploma conseguito o la conferma di partecipazione al corso)
109.
Decisione sulla domanda di contributo per la formazione
110.
Conto per i contributi per la formazione (avere iniziale, contributi versati, saldo attivo)

2. Dati delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio di protezione civile nonché di persone che, nella protezione civile, senza aver diritto a un’indennità di perdita di guadagno, sono chiamate a prestare impieghi di durata limitata, impartiscono istruzioni, partecipano a istruzioni o esercitano la funzione di contabile

2.1 Dati personali

1.
Numero d’assicurato AVS*
2.
Cognome*
3.
Nome*
4.
Data di nascita (con l’indicazione dell’età attuale)*
5.
Sesso*
6.
Professione esercitata
7.
Indirizzo di domicilio*
8.
Comune di domicilio*
9.
Comune(i) d’origine
10.
Cantone(i) d’origine
11.
Cittadinanza (per persone secondo l’art. 15 cpv. 1 lett. e LPPC)
12.
Lingua madre*
13.
Datore di lavoro e indirizzo*

2.2 Dati di controllo

14.
Data della notificazione d’arrivo e di partenza all’autorità militare cantonale competente
15.
Accertamento del luogo di dimora
16.
Comune(i) di domicilio precedente(i)
17.
Congedo per l’estero
18.
Segnalazione nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) in caso di ignota dimora
19.
Statuto di frontaliere
20.
Dichiarazione di «disperso»

2.3 Dati relativi al reclutamento

21.
Data del reclutamento
22.
Giorni di reclutamento prestati
23.
Idoneità per la protezione civile
24.
Funzione di base*
25.
Punteggio della prova sportiva
26.
Esame della vista superato
27.
Data dell’istruzione di base

2.4 Incorporazione, grado e funzione

28.
Organizzazione di protezione civile/Cantone*
29.
Unità/formazione*
30.
Settore specialistico*
31.
Grado*
32.
Funzione(i)*
33.
Livello di funzione*
34.
Istruzione particolare nella protezione civile
35.
Conferimento di una distinzione
36.
Raccomandazione per una funzione di quadro
37.
Controllo di sicurezza relativo alle persone con decisione, tipo e data del controllo
38.
Statuto (p. es. attivo, riserva, prosciolto)*
39.
Assunzione volontaria dell’obbligo di prestare servizio di protezione civile*
40.
Disponibilità (disponibile, disponibile con limitazioni [indicazioni tempo­rali], non disponibile)
41.
Convocazione davanti a una commissione per la visita sanitaria
42.
Decisioni delle commissioni per la visita sanitaria in merito all’idoneità
43.
Proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio di protezione civile*
44.
Decesso
45.
Allarme
46.
Equipaggiamento personale

2.5 Prestazioni di servizio

47.
Designazione del servizio
48.
Codice, numero (di riferimento) del servizio
49.
Scuola
50.
Tipo di servizio
51.
Base legale della convocazione
52.
Data e ora dell’entrata in servizio
53.
Luogo d’entrata in servizio
54.
Data e ora del licenziamento
55.
Luogo di licenziamento
56.
Differimento del servizio, congedo
57.
Durata del servizio (dal ... al...)
58.
Mutazioni
59.
Giorni di servizio
60.
Giorni di servizio complessivi (tutti i giorni di servizio finora prestati, cronologiadelleprestazioni di servizio)
61.
Qualifiche

2.6 Profilo prestazionale

62.
Statura
63.
Idoneità alla marcia, a portare e a sollevare pesi
64.
Portatore/trice di occhiali o lenti a contatto

2.7 Dati supplementari (rilevati previo consenso della persona interessata)

65.
Numero(i) di telefono*
66.
Indirizzo(i) e-mail*
68.
Conoscenze particolari acquisite nella vita civile (p. es. lingue, formazione particolare)
69.
Relazione per i pagamenti*
70.
Indirizzo postale*
71.
Indirizzo di parenti o indirizzo per i casi d’emergenza (con numero di telefono e indirizzo e-mail)

2.8 Pene

72.
Pene disciplinari passate in giudicato per mancanza di disciplina, con indicazione del genere e del motivo della pena disciplinare e della misura della pena
72a.
Condanne passate in giudicato, con l’indicazione della sanzione, della legge violata, del genere della pena, della misura della pena, del genere d’esecuzione, del Cantone incaricato dell’esecuzione nonché dell’inizio e della fine dell’esecuzione
73.
Esclusione dalla protezione civile
74.
Degradazione
75.
Sospensione della chiamata

2.9 Varia

76.
Carta d’identità della protezione civile (incl. foto)
77.
Controlli amministrativi (indicazioni sui processi amministrativi effettuati nel PISA)
78.
Gestione elettronica dei documenti (archivio centrale PISA)
79.
Dati per la selezione dei quadri (pianificazione delle carriere, obiettivi di carriera, possibilità di carriera e profili dei requisiti)
80.
Ruolo di persone che, nella protezione civile, senza aver diritto a un’indennità di perdita di guadagno, sono chiamate a prestare impieghi di durata limitata, impartiscono istruzioni, partecipano a istruzioni o esercitano la funzione di contabile*

* dati, trattati conformemente all’articolo 4 capoverso 4, di persone che, nella protezione civile, senza aver diritto a un’indennità di perdita di guadagno, sono chiamate a prestare impieghi di durata limitata, impartiscono istruzioni, partecipano a istruzioni o esercitano la funzione di contabile

Allegato 2 131

131 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell’O del 10 gen. 2018 (RU 2018641). Aggionato dal n. II cpv. 2 dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 20202035).

(art. 6)

Dati del MEDISA

1.
Dati personali:
a.
cognome;
b.
nome;
c.
indirizzo;
d.
numero d’assicurato AVS.
2.
Decisioni in merito all’idoneità (al servizio militare e, se necessario, al servizio nella protezione civile), comprese:
a.
la motivazione medica (se la persona interessata non è idonea al servizio militare senza restrizioni);
b.
le restrizioni in materia di consegna dell’arma (contrassegno «R») in presenza di corrispondenti motivi medici.
3.
Dati del questionario medico della giornata informativa (autodichiarazioni):
a.
malattie familiari;
b.
situazione scolastica e professionale;
c.
anamnesi della dipendenza;
d.
malattie e infortuni;
e.
valutazione personale della propria capacità a prestare servizio militare;
f.
nominativo dell’attuale medico di famiglia.
4.
Dati delle interviste e delle visite mediche raccolti in occasione del reclutamento:
a.
dati anamnestici (a complemento dei problemi medici menzionati nel questionario medico [formulario 3.4]);
b.
misure del corpo (peso, altezza, circonferenza addominale);
c.
capacità uditive e visive;
d.
stato medico (esame: dell’apparato scheletrico; dei tessuti molli; degli organi cardiaci e polmonari; dell’addome; dell’organo genitale [soltanto per gli uomini]);
e.
ECG, misurazioni della pressione arteriosa;
f.
esame del funzionamento polmonare;
g.
dati psicologici e psichiatrici:
risultati dei test (risultati in cifre; nessun questionario)
referto medico degli specialisti;
h.
capacità fisiche (risultati sportivi).
5.
Esami su base volontaria in occasione del reclutamento:
a.
esami di laboratorio (parametri del sangue: ematologia, chimica, infeziologia);
b.
vaccinazioni.
6.
Esami supplementari in occasione del reclutamento (orientati ai problemi: per es. stato medico dettagliato di un organo, ECG sotto sforzo).
7.
Certificati e perizie di medici militari e civili:
a.
certificati di medici civili, consegnati dalle persone soggette all’obbligo di leva/dai militari oppure richiesti da medici militari o dal Servizio medico militare;
b.
documenti medici di medici militari di scuole e corsi.
8.
Certificati e pareri di specialisti non medici:
a.
fisioterapisti, psicologi, servizi sociali ecc.;
b.
familiari, datori di lavoro, patrocinatore ecc.
9.
Documenti ufficiali (selezione):
a.
giudice istruttore, uditore (domande relative all’idoneità al momento del fatto);
b.
rapporti di polizia, comando di circondario (domande relative alla restituzione dell’arma).
10.
Corrispondenza con la persona soggetta all’obbligo di leva, con la persona soggetta all’obbligo di prestare servizio militare o con la persona soggetta all’obbligo di prestare servizio di protezione civile:
a.
in merito all’idoneità al servizio o all’idoneità a prestare servizio;
b.
in caso di domanda di carattere medico della persona soggetta all’ob­bligo di leva/del militare al Servizio medico militare.
11.
Corrispondenza con organi ufficiali (selezione):
a.
domande di carattere medico dell’assicurazione militare;
b.
tassa d’esenzione dall’obbligo militare;
c.
protezione civile.
12.
Dati necessari per l’apprezzamento medico e psicologico della capacità lavorativa di persone soggette all’obbligo di prestare servizio civile:
a.
certificati di medici civili, forniti dal CIVI o dalle persone soggette all’obbligo di prestare servizio civile oppure richiesti da medici dell’organo competente per il servizio sanitario dell’esercito;
b.
certificati e pareri di specialisti non medici ai sensi del numero 8;
c.
corrispondenza con la persona soggetta all’obbligo di prestare servizio civile in merito alla capacità lavorativa;
d.
referti di medici dell’organo competente per il servizio sanitario dell’esercito concernenti l’entità della capacità lavorativa della persona soggetta all’obbligo di prestare servizio civile e indicazioni concernenti le misure che si impongono.
13.
Dati che si riferiscono alle condizioni di salute fisiche o psichiche necessari per l’apprezzamento medico e psicologico:
a.
da risultati del controllo nel quadro dell’analisi dei rischi da parte del Servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone in seno al DDPS;
b.
da indicazioni relative a motivi d’impedimento concernenti la cessione dell’arma personale o dell’arma in prestito.
14.
Dati sanitari di medici di truppa in relazione con esami, diagnosi, terapie e dispense mediche; sono comprese anche le decisioni in merito all’idoneità a prestare servizio militare e, se necessario, le domande di convocazione davanti a una commissione per la visita sanitaria.
15.
Documenti relativi alle cure (in caso di soggiorno stazionario).
16.
Dati sanitari rilevati dal SPP in relazione con l’accertamento psicologico dell’idoneità a prestare servizio militare.

Allegato 3 132

132 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

(art. 8)

Dati dell’ITR

Dati personali:

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Numero d’assicurato AVS
4.
Data di nascita
5.
Lingua madre
6.
Indirizzo
7.
Professione
8.
Luogo d’origine
9.
Indicazioni per i casi d’emergenza

Dati specifici al reclutamento:

10.
Dati organizzativi quali:
a.
cicli di reclutamento e cicli d’esercizio;
b.
caratteristiche per il raggruppamento automatico;
c.
numeri di gruppo e numeri progressivi.
11.
Autorità o organo incaricato della chiamata (Cantone, formazione d’addestramento, centro di competenza).
12.
Zona di reclutamento e circondario di reclutamento.
13.
Data del reclutamento, luogo di reclutamento e momento dell’entrata in servizio.
14.
Durata del reclutamento/dell’accertamento.
15.
Stato del partecipante in relazione con un ciclo d’esercizio (preavviso allestito/aggiornato/concluso, avviso di servizio/chiamata in servizio stampato(a)/spedito(a), chiamato, dispensato, entrato in servizio/non entrato in servizio, proscioglimento regolare/amministrativo alla visita sanitaria d’entrata [VSE]).
16.
Annotazioni di servizio correlate al reclutamento e all’attribuzione nonché codici del controllo dell’obbligo di prestare servizio.
17.
Dati necessari per l’attribuzione e concernenti i contingenti delle scuole e i contingenti cantonali.
18.
Dati statistici costituiti dagli indicatori di un ciclo di reclutamento, all’attenzione dei servizi competenti presso la Confederazione e i Cantoni.

Dati rilevati mediante esami, test e questionari:

19.
Stato di salute:
a.
anamnesi, con il risultato (stato, misure del corpo comprese [altezza, peso, indice di massa corporea, circonferenza addominale]);
b.
elettrocardiogramma;
c.
funzione polmonare, compreso il test riuscito per il porto di apparecchi di protezione delle vie respiratorie;
d.
udito;
e.
vista, compresi daltonismo, ambliopia, cecità notturna e mezzi visivi ausiliari;
f.
test d’intelligenza;
g.
test di comprensione di testi;
h.
questionario per l’individuazione di malattie psichiche nonché attuali pressioni e risorse psichiche;
i.
esami di laboratorio facoltativi (quadro ematologico e vaccinazioni).
20.
Attitudini fisiche: condizione fisica, considerata nelle sue componenti di resistenza, forza, velocità, nonché capacità di coordinazione.
21.
Attitudini intellettuali e personalità: attitudini intellettuali generali, capacità di risolvere problemi, capacità di concentrazione e d’attenzione, flessibilità, scrupolosità e autoconsapevolezza, nonché predisposizione all’azione.
22.
Stato psichico: assenza di disturbi ansiosi, autoconsapevolezza, resistenza allo stress, stabilità emotiva e capacità di socializzare.
23.
Competenza sociale: comportamento e sensibilità nella società, nella comunità e nel gruppo.
24.
Limitazioni della salute, nella misura in cui sono rilevanti ai fini della funzione:
a.
marciare, portare o sollevare pesi;
b.
disturbi ai ginocchi/ai piedi;
c.
problemi alle vie respiratorie;
d.
problemi alla pelle/allergie;
e.
claustrofobia.
25.
Idoneità medica.
26.
Idoneità a esercitare determinate funzioni: esami attitudinali specifici per quanto tale idoneità non risulti dal profilo attitudinale secondo i
numeri 19–23 del presente allegato.
27.
Risultati dell’esame d’idoneità per conducenti (test A e B).
28.
Potenziale di base per funzioni di quadro: potenziale per un impiego come sottufficiale, sottufficiale superiore o ufficiale nonché dati necessari per il rilevamento del potenziale quali:
a.
motivazione alla condotta;
b.
capacità cognitive;
c.
competenza personale: motivazione a fornire prestazioni, resistenza allo stress, scrupolosità, autonomia, capacità di persuasione;
d.
competenza sociale: comportamento sociale, comportamento in situazioni conflittuali, estroversione, compiacenza/maniere concilianti, spirito di gruppo;
e.
caratteristiche supplementari: integrità, instabilità;
f.
valutazione dell’esercizio di presentazione
29.
Interesse personale a determinate attività rilevanti ai fini della funzione e all’esercizio di determinate funzioni militari (comprese le indicazioni risultanti dal questionario «Inventario degli interessi»).
30.
Abitudini sportive quotidiane.
31.
Conoscenze della grammatica inglese (per il personale previsto per il promovimento della pace).
32.
Rischio potenziale di abuso dell’arma personale (compreso il risultato e lo stato dell’analisi dei rischi/del controllo di sicurezza relativo alle persone al momento dell’attribuzione).
33.
Ulteriori dati forniti dalla persona interessata (per mezzo del «foglio rosa»):
a.
formazione professionale e scolastica;
b.
formazione preliminare (corsi e conoscenze prima del servizio);
c.
conoscenze linguistiche;
d.
portatore di occhiali o lenti a contatto;
e.
mancino, occhio di mira sinistro;
f.
licenza di condurre, desideri personali per quanto concerne la funzione di conducente;
g.
desideri personali per quanto concerne l’attribuzione;
h.
desideri personali per quanto concerne il servizio militare, per es. interesse a un avanzamento militare, alla prestazione del servizio militare come militare in ferma continuata o a un servizio non armato;
i.
data desiderata per l’inizio della scuola reclute.

Dati relativi all’attribuzione:

34.
Dati relativi all’attribuzione concernenti le persone idonee al servizio militare, comprendenti:
a.
l’Arma, la funzione, la scuola e la data dell’inizio della scuola in occasione della prima attribuzione;
b.
ove opportuno, l’Arma e la funzione in occasione della seconda attribuzione;
c.
i previsti impieghi speciali del militare.
35.
Dati relativi all’attribuzione concernenti le persone abili al servizio di protezione civile, comprendenti:
a.
la funzione;
b.
la durata, il luogo e la data della manifestazione.

Allegato 4

(art. 9)

Dati degli ISPE

1.
Dati personali
2.
Genere di visita medica
3.
Diagnosi
4.
Decisione concernente il luogo di cura
5.
Date di arrivo e di partenza dei pazienti
6.
Decisioni concernenti dispense
7.
Esami effettuati

Allegato 5

(art. 10)

Dati della Banca dati di documentazione dei casi SPP

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Indirizzo
4.
Data di nascita
5.
Numero d’assicurato AVS
6.
Incorporazione
7.
Grado
8.
Funzione
9.
Istruzione nell’esercito
10.
Luogo di lavoro
11.
Formazione
12.
Professione
13.
Famiglia
14.
Dati sanitari di carattere psicologico o psichiatrico
15.
Situazione finanziaria
16.
Conoscenze linguistiche
17.
Risultati di test psicologici
18.
Situazione attuale nella scuola reclute
19.
Scuole

Allegato 5a 133

133 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Aggiornato dal n. II cpv. 4 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

(art. 10a)

Dati del MEDIS FA

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Indirizzo
4.
Data di nascita
5.
Numero d’assicurato AVS
6.
Incorporazione e grado
7.
Funzione
8.
Questionario medico
9.
Rapporti di specialisti esterni
10.
Dati anamnestici sullo stato di salute e iter di medicina e psicologia aeronautiche
11.
Referti da esami di medicina e psicologia aeronautiche
12.
Referti di analisi chimiche di laboratorio nonché di test medici
13.
Radiografie e relativi referti
14.
Corrispondenza e documenti d’invio a specialisti
15.
Indicazioni concernenti misure di medicina e psicologia aeronautiche adot­tate
16.
Decisioni in merito all’incorporazione nonché in merito all’idoneità al volo e al lancio con il paracadute

Allegato 6 134

134 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

(art. 11)

Dati dell’EAAD

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Grado
4.
Numero d’assicurato AVS
5.
Incorporazione militare
6.
Arma, servizio o servizio ausiliario
7.
Funzione
8.
Istruzione militare speciale
9.
Indirizzo di residenza e Comune di domicilio
10.
Data e luogo di nascita
11.
Comune e Cantone d’origine
12.
Lingua materna
13.
Professione appresa e professione esercitata
14.
Stato civile
15.
Risultati degli esami attitudinali con data
16.
Dati concernenti l’esecuzione e i risultati dei controlli di sicurezza relativi alle persone
17.
Dati di cui agli articoli 27 e 28 della legge del 24 marzo 2000135 sul personale federale

In via supplementare, in caso di assunzione:

18.
Indicazioni concernenti il rapporto di lavoro, segnatamente il contratto di lavoro
19.
Luogo di lavoro
20.
Dati relativi alla prontezza di base per impieghi all’estero (stato di vaccinazione, gruppo sanguigno) e necessari per l’adempimento dei compiti
21.
Dati relativi all’impiego, segnatamente la partecipazione a impieghi all’estero, corsi e servizi comandati all’estero
22.
Dati relativi ai brevetti ottenuti e alle istruzioni assolte, con data, risultato e data di scadenza
23.
Dati per il servizio dei morti e dei dispersi

Dati rilevati previo consenso della persona interessata

24.
Indicazioni di dettaglio sui documenti personali (passaporto, carta d’identità, licenza di condurre, licenza di circolazione, documento personale di legittimazione ecc.)
25.
Conoscenze particolari acquisite nella vita civile (per es. lingue, formazione particolare) e attestazioni
26.
Indirizzi dei parenti stretti, per i casi d’emergenza
27.
Numeri di telefono e di telefax
28.
Indirizzo e-mail
29.
Indirizzi del dentista e del medico di famiglia
30.
Dati della pianificazione delle carriere e delle successioni
31.
Ulteriori dati forniti volontariamente dalla persona interessata

Allegato 7 136

136 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

(art. 12)

Dati dell’ISB

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Indirizzi (privato, militare)
4.
Indirizzo e-mail
5.
Numero di telefono
6.
Data di nascita
7.
Numero d’assicurato AVS
8.
Incorporazione
9.
Grado
10.
Funzione
11.
Decisione in merito alla permanenza nella scuola reclute/decisione in merito all’assolvimento della scuola per quadri
12.
Proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare (codice «E»)
13.
Conoscenze linguistiche
14.
Sesso
15.
Formazione professionale
16.
Attività professionale esercitata
17.
Indicazioni sulla formazione e sul diploma di fine tirocinio
18.
Datore di lavoro attuale e precedente
19.
Indicazioni sullo stato civile
20.
Partner/coniuge (cognome, nome)
21.
Figli (cognome, nome, data di nascita)
22.
Indicazioni sull’eventuale condivisione di un appartamento
23.
Genitori (cognomi, nomi, attività professionale, indirizzo, stato civile)
24.
Fratelli e sorelle (numero, sesso, età, attività professionale)
25.
Situazione finanziaria (reddito, reddito del partner, spese, patrimonio, debiti ecc.) compresi i relativi giustificativi
26.
Domanda di assistenza sociale al servizio sociale dell’esercito (esigenze della persona interessata)
27.
Ordinazioni di abiti (compresi, segnatamente, la taglia, la statura, la misura del collo, numero di scarpa)
28.
Persone terze coinvolte (cognomi, nomi, indirizzi, dati di contatto)
29.
Consulente competente del servizio sociale dell’esercito
30.
Rapporto e domanda del consulente del servizio sociale dell’esercito
31.
Luogo/data del rilevamento
32.
Assistenza prestata dal servizio sociale dell’esercito (consulenza, assistenza finanziaria ecc.)
33.
Decisione in merito all’assistenza finanziaria (data, motivo, importo, consulente competente)
34.
Indicazioni sul conto
35.
Assegno pagabile in contanti emesso (importo, data di emissione)
36.
Ulteriori dati forniti volontariamente dalla persona interessata

Allegato 8 137

137 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209) e dal n. II cpv. 4 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

(art. 13)

Dati dell’IPV

1.
Dati personali
2.
Dati concernenti il rapporto di lavoro, il luogo di lavoro, la categoria di personale e la valutazione della funzione
3.
Dati concernenti l’incorporazione, il grado, la funzione, l’istruzione, le qualificazioni e l’equipaggiamento nell’esercito e nella protezione civile
4.
Dati concernenti l’impiego nell’esercito e nella protezione civile
5.
Dati concernenti lo statuto militare e l’ammissione al servizio civile
6.
Dati concernenti la carriera professionale nonché dati concernenti l’idoneità alla successione e la pianificazione delle successioni
7.
Dati concernenti la formazione e il perfezionamento professionali nonché gli assessment
8.
Dati concernenti le conoscenze linguistiche
9.
Dati concernenti la pianificazione dei servizi, con l’indicazione degli impieghi previsti, delle istruzioni e delle assenze per ferie
10.
Dati per il calcolo dello stipendio
11.
Dati forniti volontariamente dalla persona interessata
12.
Dati relativi all’organizzazione dell’Aggruppamento Difesa e al piano dei posti in organico
13.
Interessi professionali nonché relativi alla formazione e al perfezionamento

Allegato 9 138

138 Aggiornato dal n. II cpv. 4 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

(art. 14)

Dati del PERAUS

1.
Risultati del reclutamento per il servizio di promovimento della pace
2.
Incorporazione, grado, funzione, istruzione e qualificazioni nell’esercito e nella protezione civile
3.
Dati concernenti l’impiego nell’esercito e nella protezione civile
4.
Dati medici e psicologici sullo stato di salute
5.
Risultati di esami medico-tecnici e di test medico-psicologici
6.
Altri dati concernenti lo stato di salute fisico o mentale della persona sottoposta all’apprezzamento o in cura
7.
Numero di passaporto
8.
Carriera professionale e militare
9.
Indicazioni concernenti il rapporto di lavoro, segnatamente il contratto di lavoro, la descrizione del posto o decisioni fondate su una valutazione del personale
10.
Qualificazioni della persona interessata rilasciate dalle organizzazioni partner
11.
Dati concernenti l’esecuzione e i risultati dei controlli di sicurezza relativi alle persone
12.
Dati di cui agli articoli 27 e 28 della legge del 24 marzo 2000139 sul personale federale
13.
Dati forniti volontariamente dalla persona interessata
14.
Dati per il servizio dei morti e dei dispersi
15.
Appartenenza religiosa
16.
Cognome
17.
Nome
18.
Data di nascita
19.
Luogo d’origine
20.
Cittadinanza
21.
Stato civile
22.
Numero d’assicurato AVS
23.
Indirizzo di domicilio
24.
Indirizzi per i casi d’emergenza

Allegato 10 140

140 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

(art. 16)

Dati dell’OpenRID

1.
Indicazioni sul partecipante al viaggio (grado, cognome, nome, indirizzo, data di nascita, luogo di nascita, luogo d’origine, possibilità di contatto private)
2.
Indirizzo per i casi d’emergenza/persona da contattare in caso d’emergenza
3.
Indicazioni professionali (funzione, numero personale, unità organizzativa, luogo di servizio, numero di telefono, indirizzo e-mail ecc.)
4.
Numero d’assicurato AVS/numero d’assicurazione sociale all’estero
5.
Indicazioni sui documenti di viaggio (carta d’identità, passaporto)
6.
Indicazioni sul rimborso delle spese
7.
Evento
8.
Organo estero
9.
NATO Security Clearance
10.
Obiettivo e scopo dell’evento all’estero
11.
Motivo, valore aggiunto
12.
Conseguenze in caso di mancata autorizzazione
13.
Costi
14.
Mezzi di viaggio
15.
Vestiario (uniforme, abiti civili)
16.
Resoconto di viaggio

Allegato 11

(art. 21)

Dati dell’IHMR

1.
Dati tratti dal curriculum vitae e non degni di particolare protezione
2.
Cognome
3.
Nome
4.
Grado
5.
Data di nascita
6.
Incorporazione
7.
Scuola
8.
Conoscenze linguistiche
9.
Perfezionamento civile
10.
Perfezionamento militare

Allegato 12

(art. 26)

Dati dell’IVE

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Data di nascita
4.
Grado
5.
Indirizzo
6.
Numero d’assicurato AVS
7.
Luogo di lavoro
8.
Professione
9.
Conoscenze linguistiche
10.
Dati del passaporto
11.
Impieghi prestati sinora
12.
Corsi d’istruzione per verificatori assolti

Allegato 13

(art. 31)

Dati dell’IPont

1.
Dati personali
2.
Indirizzo
3.
Numero telefonico
4.
Nazionalità e luogo d’origine
5.
Proposta di reclutamento
6.
Corso per pontonieri
7.
Indennità
8.
Idoneità al servizio militare (sì/no)
9.
Dati personali, indirizzi, numeri telefonici e numeri d’assicurato AVS degli ispettori per gli esami attitudinali

Allegato 13a 141

141 Introdotto dal n. II dell’all. 4 all’O del 26 ott. 2011 sulla protezione dei dati personali del personale federale (RU 2011 5589). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

(art. 34c)

Dati dell’HYDRA

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Indirizzo
4.
Lingua materna
5.
Data di nascita
6.
Numero d’assicurato AVS
7.
Numero PERAUS
8.
Date dell’impiego con la designazione e la durata della missione
9.
Incorporazione e grado militare nell’ambito di impieghi nazionali
10.
Grado militare nell’ambito di impieghi internazionali
11.
Data dell’immissione
12.
Ubicazione del libretto di servizio
13.
Appunti
14.
Distintivi di missioni all’estero
15.
Indicazioni concernenti l’assicurazione militare (numero di riferimento AMIL, data di scadenza e durata dell’incapacità al lavoro)
16.
Periodo e contributi alla cassa pensioni

Allegato 14

(art. 35)

Dati del SII-SSC

1.
Dati civili e militari necessari per la pianificazione, la preparazione o gli impieghi del SSC.
2.
Dati civili e militari delle persone che partecipano al SSC:
a.
dati concernenti le capacità, i compiti e la disponibilità per il SSC;
b.
dati concernenti gli impieghi.
3.
Dati civili e militari del personale medico:
a.
dati concernenti la funzione e l’istruzione civile o militare;
b.
dati concernenti l’impiego nell’esercito e nella protezione civile;
c.
dati concernenti lo statuto militare e l’ammissione al servizio civile;
d.
dati ai sensi dell’articolo 51 della legge del 23 giugno 2006142 sulle professioni mediche, indispensabili per la gestione medica e tecnica di attrezzature del servizio sanitario e veterinario, nonché dei servizi di salvataggio e di trasfusione del sangue della sanità pubblica;
e.
dati forniti volontariamente dalla persona interessata.
4.
Dati civili e militari dei pazienti:
a.
statuto della persona (disperso, incolume, ferito, deceduto);
b.
dati sanitari;
c.
dati della carta elettronica del paziente e del sistema d’accompagna­mento dei pazienti;
d.
verbale di trasporto;
e.
connotati;
f.
registro delle modifiche.

Allegato 15 143

143 Abrogato dal n. II cpv. 2 dell’O del 26 giu. 2013, con effetto dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

Allegato 16 144

144 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209) e dal n. II cpv. 4 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

(art. 37)

Dati del MIL Office

1.
Dati personali (cognome, nome, indirizzo, indirizzo per i casi d’emergenza, dati di contatto ecc.)
2.
Incorporazione
3.
Grado
4.
Funzione
5.
Istruzione ed equipaggiamento
6.
Dati concernenti le qualificazioni e le proposte d’avanzamento
7.
Dati concernenti i conteggi del soldo e delle spese
8.
Referti sanitari concernenti le limitazioni dell’idoneità a prestare servizio
9.
Ulteriori dati forniti volontariamente dalla persona interessata
10.
Dati concernenti l’ordinamento disciplinare (registro delle punizioni)
11.
Dati concernenti le assenze e le convocazioni
12.
Dati sull’amministrazione e l’attribuzione di materiale dell’esercito a livello d’unità

Allegato 17 145

145 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell’O del 10 giu. 2016 (RU 2016 2101). Aggiornato dal n. II cpv. 4 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

(art. 38 cpv. 1)

Dati dell’ISKM

1.
Nome e cognome*
2.
Numero personale*
3.
Numero d’assicurato AVS*
4.
Sesso*
5.
Stato civile*
6.
Data di nascita* e età
7.
Cittadinanza*
8.
Luogo d’origine*
9.
Recapiti postali*, professionale e privato
10.
Indirizzo e-mail professionale*/indirizzo e-mail privato
11.
Numero telefonico professionale*/numero telefonico privato
12.
Persone da contattare in caso d’emergenza
13.
Informazioni militari
14.
Grado
15.
Funzione
16.
Incorporazione
17.
Categoria di personale
18.
Formazione e formazione continua civile e militare
19.
Certificazioni
20.
Carriera professionale
21.
Esperienza in materia di condotta
22.
Esperienze maturate a livello internazionale
23.
Esperienza in materia di progetti
24.
Conoscenze informatiche
25.
Lingua madre*
26.
Lingua di corrispondenza*
27.
Conoscenze linguistiche*
28.
Attività extraprofessionali
29.
Valutazione delle prestazioni con incidenza sullo stipendio
30.
Profilo del collaboratore
31.
Competenze personali
32.
Competenze sociali
33.
Competenze di condotta
34.
Competenze specialistiche
35.
Idoneità alla successione e pianificazione delle successioni
36.
Misure di sviluppo
37.
Rilevamento del potenziale
38.
Assessment
39.
Gestione del pool
40.
Carriera militare
41.
Gruppi d’impiego
42.
Servizi comandati e servizi comandati d’impiego
43.
Unità amministrativa originaria
44.
Giorni di servizio
45.
Codice e denominazione del posto in organico*
46.
Classe di stipendio*
47.
Tasso d’occupazione*
48.
Durata della funzione*
49.
Data dell’entrata in servizio e data di partenza*
50.
Statuto del collaboratore*
51.
Settore dipartimentale*
52.
Unità amministrativa*

Dati rilevati previo consenso della persona interessata

53.
Foto formato passaporto digitalizzata
*
dati estratti dal SIGDP

Allegato 18 146

146 Abrogato dal n. II cpv. 2 dell’O del 26 giu. 2013, con effetto dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

Allegato 19 147

147 Aggiornato dal n. II cpv. 4 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

(art. 40)

Dati del FIS FT

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Indirizzo
4.
Numero d’assicurato AVS
5.
Data di nascita
6.
Sesso
7.
Appartenenza religiosa
8.
Incorporazione
9.
Grado
10.
Funzione
11.
Istruzione
12.
Dati sanitari rilevanti per l’impiego
13.
Dati del Sistema d’informazione per la condotta dei militari (IMESS)
14.
Ulteriori dati forniti volontariamente dalla persona interessata

Allegato 20

(art. 41)

Dati del FIS FA

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Indirizzo
4.
Numero d’assicurato AVS
5.
Sesso
6.
Incorporazione
7.
Grado
8.
Funzione
9.
Istruzione
10.
Numero di passaporto
11.
Dati forniti dalla persona interessata

Allegato 21

(art. 42)

Dati dell’IMESS

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Indirizzo
4.
Numero d’assicurato AVS
5.
Sesso
6.
Incorporazione
7.
Grado
8.
Funzione
9.
Istruzione
10.
Dati concernenti le condizioni fisiche
11.
Profili attitudinali
12.
Dati concernenti gli impieghi tattici e relative immagini

Allegato 21a 148

148 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Abrogato dal n. II cpv. 5 dell’O del 10 gen. 2018, con effetto dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

Allegato 22 149

149 Abrogato dal n. II cpv. 2 dell’O del 6 lug. 2011, con effetto dal 1° ago. 2011 (RU 2011 3323).

Allegato 23

(art. 49)

Dati dell’AIS

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Iniziali
4.
Indirizzo e-mail
5.
Numero personale
6.
Funzione
7.
Appellativo/titolo
8.
Gruppo di utenti
9.
Tipo di utente
10.
Ufficio
11.
Numeri telefonici
12.
Fax
13.
Pager
14.
Indirizzo
15.
Unità amministrativa, primo livello
16.
Unità amministrativa(e), secondo e terzo livello
17.
Paese
18.
Stato
19.
Statuto di utente
20.
Numero d’assicurato AVS
21.
Risorse (autorizzazioni d’accesso ad archivi di dati e ad applicazioni comuni)
22.
Certificati pubblici
23.
Amministratore
24.
Numeri degli apparecchi personali
25.
Ubicazione di rete
26.
Collocazione dell’elenco personale
27.
Data di nascita
28.
Durata di validità del conto
29.
Data dell’ultimo log in
30.
Numero di log in eseguiti
31.
Data dell’ultima modifica della password
32.
Password

Allegato 23a 150

150 Introdotto dal n. II cpv. 1 dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 20202035).

(art. 52b)

Dati del PEGASUS

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Iniziali
4.
Indirizzo e-mail
5.
Numero personale
6.
Data di nascita
7.
Funzione
8.
Appellativo/titolo
9.
Gruppo di utenti
10.
Tipo di utente
11.
Statuto di utente
12.
Ufficio
13.
Numeri telefonici
14.
Fax
15.
Pager
16.
Indirizzo
17.
Datore di lavoro
18.
Unità amministrativa, primo livello
19.
Unità amministrativa(e), secondo e terzo livello
20.
Paese
21.
Stato (Cantoni ecc.)
22.
Numero d’assicurato AVS
23.
Risorse (autorizzazioni d’accesso ad archivi di dati e ad applicazioni comuni)
24.
Certificati pubblici
25.
Amministratore
26.
Numeri degli apparecchi e delle tessere di identificazione personali
27.
Ubicazione di rete
28.
Collocazione dell’elenco personale
29.
Durata di validità del conto
30.
Data dell’ultimo log in
31.
Numero di log in eseguiti
32.
Data dell’ultima modifica della password
33.
Password
34.
Autorizzazioni d’accesso
35.
Opzioni di telefonia (autorizzazioni di selezione)
36.
Livello di controllo conformemente all’articolo 9 capoverso 1 dell’ordinanza del 4 marzo 2011151 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) e data del passaggio in giudicato della dichiarazione di sicurezza notificata conformemente all’articolo 22 capoverso 1 lettera a OCSP alla persona autorizzata ad accedere; termine della successiva ripetizione del controllo di sicurezza relativo alle persone conformemente all’articolo 18 capoverso 1 OCSP
37.
I seguenti dati biometrici (template) della persona: impronta delle vene, scan­sione dell’iride, impronte digitali

Allegato 24

(art. 54)

Dati del SD-PKI

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Indirizzo e-mail
4.
Numero personale
5.
Numero d’assicurato AVS
6.
Indirizzo
7.
Unità amministrativa
8.
Certificati

Allegato 24a 152

152 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Aggiornato dal n. II cpv. 4 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

(art. 57b)

Dati del MDS

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Sesso
4.
Numero d’assicurato AVS
5.
Incorporazione
6.
Numeri dosimetrici
7.
Annunci dosimetrici (valori di dose, status del dosimetro)
8.
Valori di allerta e valori limite

Allegato 25 153

153 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

(art. 58)

Dati dei sistemi d’informazione per i simulatori

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Indirizzo
4.
Numero d’assicurato AVS
5.
Incorporazione
6.
Grado
7.
Funzione
8.
Istruzione
9.
Qualificazioni
10.
Equipaggiamento nell’esercito
11.
Dati concernenti le istruzioni assolte ai simulatori e i relativi risultati
12.
Immagini e filmati

Allegato 26 154

154 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell’O del 10 gen. 2018 (RU 2018641). Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 20202035).

(art. 59)

Dati del LMS DDPS

1.
Numero d’assicurato AVS
2.
Numero personale*
3.
Cognome*
4.
Nome*
5.
Luogo di lavoro / luogo di servizio (numero postale d’avviamento)*
6.
Data di nascita*
7.
Indirizzo e-mail*
8.
Numero telefonico del cellulare
9.
Lingua madre
10
Lingua di corrispondenza*
11.
Unità organizzativa*
12.
Superiore gerarchico
13.
Funzione*, profilo del posto*
14.
Livello gerarchico/gruppo d’impiego
15.
Sesso*
16.
Incorporazione
17.
Servizio presso
18.
Grado
19.
Dati rilevanti per la formazione (formazioni particolari, distinzioni, brevetti)
20.
Successo d’apprendimento nei test («adempiuto/non adempiuto»)
21.
Ritmo d’apprendimento (unità d’apprendimento assolte, in termini percentuali)
22.
Capacità e competenze acquisite nel quadro di formazioni
23.
Identificativi personali locali*
24.
Autorizzazioni, competenze e ruoli nel LMS DDPS
25.
Categorie di autorizzazione a condurre
26.
Corso per pontonieri
27.
Formazione e formazione continua civile e militare
28.
Competenze personali
29.
Competenze sociali
30.
Competenze di condotta
31.
Competenze specialistiche
*
Dati che possono essere acquisiti a partire dall’archivio centralizzato delle identità.

Allegato 27

(art. 60)

Dati dell’ISGMP

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Indirizzo
4.
Numero d’assicurato AVS
5.
Professione
6.
Funzione
7.
Settore d’impiego
8.
Dati concernenti l’assolvimento dell’istruzione e del perfezionamento

Allegato 28

(art. 61)

Dati del MIFA

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Indirizzo
4.
Numero d’assicurato AVS
5.
Istruzione
6.
Professione
7.
Luogo d’origine
8.
Lingua materna
9.
Categorie di autorizzazione a condurre

Allegato 28a 155

155 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

(art. 61a)

Dati del sistema SPHAIR Expert

1.
Generalità, indirizzo e stato civile
2.
Indirizzo e-mail
3.
Curriculum vitae e indicazioni concernenti l’esperienza di lancio e di volo
4.
Numero d’assicurato AVS
5.
Nazionalità, data e luogo di nascita
6.
Conoscenze linguistiche
7.
Incorporazione, grado, funzione e istruzione nell’esercito
8.
Risultati dei test con commenti
9.
Status e decisioni in merito alla selezione (idoneo/non idoneo per ulteriori accertamenti)
10.
Riscontri scaturiti dal questionario del servizio sanitario in merito ai criteri d’esclusione per piloti o esploratori paracadutisti
11.
Indicazioni concernenti la taglia del vestiario
12.
Numeri telefonici (privato/cellulare)

Allegato 29 156

156 Aggiornato dal n. II cpv. 4 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

(art. 63)

Dati dell’ISFA

1.
Indirizzo militare
2.
Inizio del servizio
3.
Fine del servizio
4.
Numero di candidato
5.
Numero d’assicurato AVS
6.
Sesso
7.
Grado
8.
Cognome
9.
Nome
10.
Indirizzo di residenza
11.
Domicilio
12.
Luogo d’origine
13.
Cantone d’origine
14.
Data di nascita
15.
Lingua d’esame
16.
Indicazioni concernenti l’esame (data, ora, luogo, esperti)
17.
Prestazioni proprie (data della consegna, formalmente adempiuto/formal­mente non adempiuto)
18.
Risultati dell’esame per ogni modulo (fornito/non fornito/candidato assente)

Allegato 29a 157

157 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del 6 lug. 2011 (RU 2011 3323). Abrogato dal n. II cpv. 5 dell’O del 10 gen. 2018, con effetto dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

Allegato 29b 158

158 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Abrogato dal n. II cpv. 5 dell’O del 10 gen. 2018, con effetto dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

Allegato 30 159

159 Aggiornato dal n. II cpv. 4 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

(art. 67)

Dati del sistema SIBAD

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Indirizzo
4.
Numero d’assicurato AVS
5.
Nazionalità
6.
Luogo d’origine
7.
Datore di lavoro e indirizzo del datore di lavoro
8.
Stato civile
9.
Luogo di nascita
10.
Data di nascita
11.
Data della naturalizzazione
12.
Data di inizio del soggiorno in Svizzera
13.
Cognome e nome del coniuge o del partner
14.
Funzione
15.
Dati rilevati per i controlli di sicurezza relativi alle persone ai sensi dell’articolo 20 della legge federale del 21 marzo 1997160 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna
16.
Analisi dei rischi
17.
Risultato del controllo (compresi il livello del controllo, la data del rilascio e la data di scadenza)
18.
Controllo della pratica
19.
Mandante e indirizzo del mandante
20.
Progetto

160 RS 120

Allegato 31 161

161 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

(art. 68)

Dati dell’ISKO

Dati personali (acquisiti a partire dal sistema SIBAD)

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Indirizzo
4.
Numero d’assicurato AVS
5.
Nazionalità
6.
Luogo d’origine
7.
Datore di lavoro e indirizzo del datore di lavoro
8.
Stato civile
9.
Luogo di nascita
10.
Data di nascita
11.
Data della naturalizzazione
12.
Data di inizio del soggiorno in Svizzera
13.
Cognome e nome del coniuge o del partner
14.
Funzione
15.
Mandante e indirizzo del mandante
16.
Progetto

Dati concernenti l’azienda

Azienda

17.
Numero di dossier
18.
Denominazione
19.
Indirizzo
20.
Numero telefonico
21.
Fax
22.
Indirizzo e-mail
23.
Indirizzo Internet

Incaricato della tutela del segreto

24.
Appellativo/titolo
25.
Cognome
26.
Nome
27.
Sesso
28.
Indirizzo e-mail

Dati concernenti i controlli

29.
Data dell’accertamento preliminare
30.
Codice del ramo d’attività economica dell’azienda (codice NOGA)
31.
Visita (data, ordine cronologico e osservazioni)
32.
Controllo (data, ordine cronologico e osservazioni)
33.
Dichiarazione di sicurezza aziendale (data, rilascio, revoca, restituzione)
34.
Verbale di sicurezza (data, ordine cronologico)

Atti

35.
Numero di esemplare
36.
Mittente
37.
Data dell’atto
38.
Data di spedizione
39.
Data del controllo
40.
Data di restituzione
41.
Denominazione

Mandati

42.
Denominazione (mandato principale)
43.
Mandante
44.
Denominazione (mandati)
45.
Classificazione
46.
Data di notifica
47.
Data d’inizio della validità
48.
Data di scadenza della validità
49.
Denominazione abbreviata (ramo)
50.
Codice del ramo d’attività economica dell’azienda (codice NOGA)

Allegato 32

(art. 69)

Dati del SIBE

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Numero d’assicurato AVS
4.
Nazionalità
5.
Datore di lavoro e indirizzo del datore di lavoro
6.
Luogo di nascita
7.
Data di nascita
8.
Funzione
9.
Numero di passaporto
10.
Decisione concernente il controllo di sicurezza relativo alle persone

Allegato 33 162

162 Aggiornato dal n. II cpv. 4 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

(art. 70)

Dati del sistema ZUKO

Dati personali di base

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Nazionalità
4.
Numero d’assicurato AVS
5.
Numero d’assicurazione sociale all’estero
6.
Data di nascita
7.
Data del controllo di sicurezza relativo alle persone
8.
Risultato del controllo relativo al livello di accesso alle zone protette
9.
Grado militare
10.
Incorporazione militare
11.
Dipartimento
12.
Organizzazione
13.
Azienda
14.
Particolari caratteristiche biometriche personali (per es. scansione dell’iride, impronte digitali, impronta della mano, riconoscimento vocale)
14a.
Firma
14b.
Lingua

Dati personali di base ZUKO

15.
Numero della persona
16.
Numero del documento di legittimazione
17.
Numero del documento di legittimazione per visitatori e numero di smart­card
18.
Caratteristiche biologiche della persona
19.
Foto
20.
Categoria di persona
21.
Servizio presso (incorporazione)
22.
Funzione
22a.
Testo per la tessera di legittimazione (compito, autorizzazione)
23.
Amministrazione dei record di dati di base

Dati personali di base ZUKO concernenti i diritti

24.
Diritto d’accesso

Dati personali di base ZUKO concernenti le autorizzazioni

25.
Autorizzazione d’accesso
26.
Impianto(i) oggetto dell’autorizzazione

Dati concernenti i ruoli e i detentori di ruolo

27.
Ruolo
28.
Detentore del ruolo

Dati concernenti gli impianti

29.
Profili d’accesso
30.
Profili dei detentori di ruolo
31.
Profili delle sezioni di controllo
32.
Dati di configurazione degli impianti

Dati dei sistemi

33.
Dati di configurazione dei sistemi

Dati di log

34.
Dati di log dei sistemi (protocolli di tutte le operazioni, mutazioni, modifiche di stato ecc.)

Allegato 33 bis163

163 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

(art. 70bis)

Dati del sistema JORASYS

Dati di persone soggette al diritto penale militare nonché di terzi

1.
Cognome, nome
2.
Numero d’assicurato AVS
3.
Data e luogo di nascita
4.
Luogo d’origine
5.
Nazionalità e statuto di dimora
6.
Stato civile
7.
Professione, funzione e datore di lavoro
8.
Rappresentante legale, generalità del rappresentante legale
9.
Tipo di documento d’identità e numero
10.
Generalità di terzi partecipanti al procedimento (persone informate sui fatti)
11.
Targa del veicolo, cognome, nome e indirizzo del detentore del veicolo nonché assicurazione del veicolo

Dati supplementari di persone soggette al diritto penale militare

12.
Incorporazione, grado e funzione
13.
Servizi prestati nell’esercito
14.
Numero dell’arma e tipo di arma dell’esercito nonché annotazione in merito al ritiro cautelare o definitivo
15.
Sequestro o confisca della licenza di condurre
16.
Analisi dell’alito e del sangue e relativi risultati
17.
Situazione reddituale e patrimoniale
18.
Elenco degli oggetti sequestrati

Allegato 33a 164

164 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Aggiornato dal n. I 1 dell’O del 25 gen. 2017 sull’obbligo di prestare servizio militare nel quadro della transizione all’ulteriore sviluppo dell’esercito (RU 2017 487) e dal n. II cpv. 4 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

(art. 70b)

Dati dell’e-Alarm

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Funzione in seno all’Organizzazione di crisi e d’allarme D
4.
Funzione nell’esercito e gruppo d’allarme
5.
Numero d’assicurato AVS
6.
Numeri di telefono
7.
Indirizzi e-mail
8.
Indirizzo di domicilio

Allegato 33b 165

165 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

(art. 70g)

Dati dell’HARAM

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Organizzazione
4.
Funzione
5.
Indirizzo e-mail
6.
Descrizione del rischio in caso di evento straordinario, di avvenimento particolare e di una lacuna in materia di sicurezza nell’ambito delle operazioni di volo
7.
Tipo di aeromobile e numero
8.
Cognomi, nomi e indirizzi di altre persone e organizzazioni coinvolte

Allegato 33c 166

166 Introdotto dal n. 1 dell’all. all’O del 17 dic. 2014 (RU 2015 195). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell’O del 10 gen. 2018 (RU 2018641). Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 20202035).

(art. 70m)

Dati del sistema FABIS

1.
Cognome, nomi, iniziali, numero personale, datore di lavoro, indirizzo aziendale, e-mail aziendale, numero telefonico aziendale e numero d’assicurato AVS della persona autorizzata ad accedere
2.
Livello di controllo, data di rilascio e data di scadenza della dichiarazione di sicurezza rilasciata conformemente all’articolo 22 capoverso 1 lettera a OCSP167 alla persona autorizzata ad accedere
3.
Dati biometrici della persona rilevati mediante scansione delle vene della mano (scansione delle vene) al momento dell’accesso al sistema FABIS
4.
Template della scansione delle vene della persona autorizzata ad accedere al sistema FABIS
5.
Ora e luogo dell’avvenuto o tentato accesso della persona al sistema FABIS e scansione delle vene rilevata (dati di log)
6.
Dati e autorizzazioni d’accesso

Allegato 33d 168

168 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del 10 gen. 2018 (RU 2018641). Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 20202035).

(art. 70r)

Dati del sistema MIL PLATTFORM

1.
Cognome, nomi, iniziali, numero personale, datore di lavoro, indirizzo aziendale, e-mail aziendale, numero telefonico aziendale e numero d’assi­curato AVS della persona autorizzata ad accedere
2.
Livello di controllo, data di rilascio e data di scadenza della dichiarazione di sicurezza rilasciata conformemente all’articolo 22 capoverso 1 lettera a OCSP169 alla persona autorizzata ad accedere
3.
Dati biometrici della persona rilevati mediante scansione delle vene della mano (scansione delle vene) al momento dell’accesso al sistema MIL PLATTFORM
4.
Template della scansione delle vene della persona autorizzata ad accedere al sistema MIL PLATTFORM
5.
Ora e luogo dell’avvenuto o tentato accesso della persona al sistema MIL PLATTFORM e scansione delle vene rilevata (dati di log)
6.
Dati e autorizzazioni d’accesso

Allegato 34 170

170 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

(art. 71)

Dati del sistema SCHAWE

Dati concernenti le parti lese e gli autori dei danni

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Indirizzo
4.
Numero d’assicurato AVS
5.
Data di nascita
6.
Sesso
7.
Numero di telefono
8.
Indirizzo e-mail
9.
Lingua di corrispondenza
10.
Luogo di lavoro
11.
Esecuzioni
12.
Professione
13.
Reddito
14.
Salute
15.
Situazione finanziaria
16.
Patrimonio
17.
Capitale
18.
Assicurazioni
19.
Dati sanitari

Dati concernenti i danni

20.
Indicazioni concernenti i danni
21.
Indicazioni concernenti l’ammontare dei danni
22.
Accertamenti di periti

Allegato 35 171

171 Abrogato dal n. II cpv. 3 dell’O del 20 mag. 2020, con effetto dal 1° lug. 2020 (RU 20202035).

Allegato 35 bis172

172 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

(art. 72bis cpv. 1)

Dati del sistema PSN

Dati su persone soggette all’obbligo di leva, militari, ex militari, personale militare e terzi in quanto detentori di un’arma in prestito

1
Dati personali
1.1
Cognome, nome
1.2
Indirizzo con Cantone di domicilio, domicilio e numero postale d’avviamento
2
Dati di base
2.1
Numero d’assicurato AVS
2.2
Data di nascita
2.3
Sesso
2.4
Lingua madre
2.5
Professione
2.6
Numeri telefonici, professionale e privato
2.7
Numeri di fax, professionale e privato
2.8
Indirizzi e-mail
3
Amministrazione
3.1
Numero personale
3.2
Valido da/fino a
3.3
Modificato da/il
3.4
Motivo e data della convocazione
3.5
Convocato da
3.6
Osservazione interna
3.7
Diritto alla cessione in proprietà dell’arma
3.8
Tipo di arma e numero
3.9
Data del disbrigo
3.10
Richiamo
3.11
Cessione alla BLEs
3.12
Cessione alla Sicurezza militare
3.13
Cessione alla regione della Sicurezza militare
3.14
Cessione all’Ufficio dell’uditore in capo
3.15
Cessione al comando di circondario
3.16
Restituzione alla Base logistica dell’esercito
3.17
Restituzione al centro logistico dell’esercito
4
Deposito dell’equipaggiamento
4.1
Valido da/fino a
4.2
Modificato da/il
4.3
Tipo di deposito, motivo e luogo
4.4
Numero di deposito
4.5
Assoggettamento alle spese di deposito
4.6
Spese di deposito fino al
4.7
Numero della fattura
5
Corrispondenza concernente l’equipaggiamento personale
5.1
Valido da/fino a
5.2
Modificato da/il
5.3
Documenti (tipo, versione, documenti parziali)
6
Impiego all’estero
6.1
Valido da/fino a
6.2
Modificato da/il
6.3
Tipo d’impiego
6.4
Fine dell’impiego
7
Arma ceduta in proprietà
7.1
Valido da/fino a
7.2
Modificato da/il
7.3
Materiale
7.4
Numero dell’arma

Dati su persone soggette all’obbligo di leva, militari, ex militari e personale militare

8
Amministrazione
8.1
Libretto di servizio ricevuto da
8.2
Libretto di servizio consegnato a
9
Statuto secondo la legge militare
9.1
Idoneità con data
10
Catalogo delle osservazioni di servizio
10.1
Codice osservazioni di servizio
10.2
Data e statuto di validità
11
Annotazioni di servizio e ulteriori indicazioni relative all’arma
11.1
Annotazione di servizio codificata in merito all’arma con data e scadenza
11.2
Contrassegno R: inidoneità medica
11.3
Codice 91: ritiro cautelare dell’arma personale o dell’arma in prestito
11.4
Codice 90: ritiro definitivo dell’arma personale o dell’arma in prestito
11.5
Per le comunicazioni alla banca dati secondo l’articolo 32a capoverso 1 lettera d LArm conformemente agli articoli 16 capoverso 3bis e 28 capoverso 2bis LSIM: motivi d’impedimento medici e di altro genere per quanto concerne la consegna dell’arma personale
11.6
Per le comunicazioni alla banca dati secondo l’articolo 32a capoverso 1 lettera d LArm conformemente agli articoli 16 capoverso 3bis e 28 capoverso 2bis LSIM: motivi medici e di altro genere per quanto concerne il ritiro ordinario, cautelare o definitivo dell’arma personale
11.7
Comunicazioni dell’Ufficio centrale Armi secondo l’articolo 32c capoverso 4 LArm
12
Senz’arma
12.1
Valido da/fino a
12.2
Modificato da/il
12.3
Senz’arma
13
Munizione da tasca
13.1
Valido da/fino a
13.2
Modificato da/il
13.3
Munizione da tasca
14
Altri dati
14.1
Portatore di occhiali
14.2
Categoria della licenza di condurre

Dati su militari, ex militari e personale militare

15
Dati di base
15.1
Codice di mutazione del record di dati (codice funzione/istruzione/unità)
15.2
Numero dell’unità con l’attuale/l’ultima incorporazione
15.3
Funzione e grado con complemento di grado
15.4
Giorni di servizio ancora da prestare
15.5
Istruzione speciale
15.6
Distinzioni (al massimo 10)
15.7
Arma
15.8
Giorni di servizio computabili
16
Avviso di servizio
16.1
Unità/scuola/corso
16.2
Genere del servizio
16.3
Unità diversa da quella d’incorporazione
16.4
Controllo dell’obbligo di prestare servizio
16.5
Data del licenziamento

Dati sul personale militare

17
Personale militare
17.1
Valido da/fino a
17.2
Modificato da/il
17.3
Istruzione supplementare del personale militare
17.4
Buono per il personale militare

Dati dei collaboratori

18
Reclutamento del personale
18.1
Dossier di candidatura
18.2
Documenti d’assunzione
18.3
Sicurezza
19
Gestione del personale
19.1
Dati personali e dati relativi alla famiglia e alle persone di riferimento
19.2
Descrizioni del posto
19.3
Certificati
19.4
Tempo di lavoro
19.5
Impiego del personale
19.6
Affari disciplinari
19.7
Autorizzazioni
19.8
Cariche pubbliche e attività accessorie
20
Retribuzione del personale
20.1
Stipendio/indennità
20.2
Spese
20.3
Premi
20.4
Prestazioni complementari allo stipendio/agevolazioni
20.5
Custodia di bambini complementare alla famiglia
21
Assicurazioni sociali
21.1
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti/assicurazione invalidità/indennità per perdita di guadagno/assicurazione contro la disoccupazione
21.2
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni/assicurazione contro gli infortuni
21.3
Assegni familiari
21.4
Cassa pensioni della Confederazione
21.5
Assicurazione militare
22
Salute
22.1
Attestato d’idoneità all’entrata
22.2
Valutazione dell’idoneità medica
22.3
Certificati medici
22.4
Autorizzazione per medici e assicurazioni
22.5
Richieste/pareri del Servizio medico
22.6
Durata delle assenze in seguito a malattia e infortunio
23
Assicurazioni in generale
23.1
Documentazione su casi di responsabilità civile
23.2
Danni agli effetti personali
24
Sviluppo del personale
24.1
Formazione e perfezionamento
24.2
Misure di sviluppo
24.3
Qualificazioni
24.4
Competenze comportamentali e competenze specialistiche
24.5
Risultati dei test della personalità e delle valutazioni delle potenzialità
24.6
Sviluppo dei quadri
24.7
Formazione professionale di base
25
Uscita/trasferimento
25.1
Disdetta da parte del datore di lavoro
25.2
Disdetta da parte del collaboratore
25.3
Pensionamento
25.4
Decesso
25.5
Formalità d’uscita/colloquio d’uscita
25.6
Formalità di trasferimento
26
Personale militare
26.1
Incorporazione/grado/equipaggiamento
26.2
Risultati di esami e di test militari
26.3
Promozioni/servizi comandati
26.4
Prepensionamento
26.5
Militare a contratto temporaneo
27
Dati aziendali
27.1
Organizzazione dell’Aggruppamento Difesa/piano dei posti in organico
27.2
Attribuzione organizzativa
27.3
Gestione del tempo e delle prestazioni
27.4
Oggetti in prestito
27.5
Altri dati aziendali rilevanti

Allegato 35 ter173

173 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

(art. 72ter)

Dati dell’AFS

1.
Cognome, nome
2.
Sesso
3.
Numero d’assicurato AVS
4.
Data di nascita
5.
Indirizzo
6.
Professione
7.
Lingua madre
8.
Comune d’origine
9.
Complemento al grado (SMG/SCR/a riposo/capp)
10.
Incorporazione
11.
Numero del fucile d’assalto o della pistola
12.
Ultimo invito ad assolvere il tiro obbligatorio (lettera)
13.
Annotazione di servizio codificata per l’inidoneità medica o l’inabilità al tiro (contrassegno «R»)
14.
Codice di mutazione (nuova immissione/cancellazione/mutazione)

Allegato 35a 174

174 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del 6 lug. 2011 (RU 2011 3323). Abrogato dal n. II cpv. 3 dell’O del 20 mag. 2020, con effetto dal 1° lug. 2020 (RU 20202035).

Allegato 35b e 35c 175

175 Introdotti dal n. II cpv. 3 dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Abrogati dal n. II cpv. 5 dell’O del 10 gen. 2018, con effetto dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

Allegato 35c bis176

176 Introdotto dal n. II cpv. 1 dell’O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2101).

(art. 72gocties)

Dati del PSA

Dati dei collaboratori

1 Reclutamento del personale

1.1
Dati d’assunzione* e documenti d’assunzione

2 Gestione del personale

2.1
Dati personali e dati relativi alla famiglia e alle persone di riferimento*
2.2
Tempo di lavoro, assenze
2.3
Registrazione delle prestazioni
2.4
Impiego del personale
2.5
Autorizzazioni
2.6
Cariche pubbliche e attività accessorie

3 Retribuzione del personale

3.1
Stipendio/indennità*
3.2
Spese*
3.3
Premi*
3.4
Prestazioni complementari allo stipendio/agevolazioni*
3.5
Custodia di bambini complementare alla famiglia*

4 Assicurazioni sociali

4.1
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti/assicurazione invalidità/indennità per perdita di guadagno/assicurazione contro la disoccupazione*
4.2
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni/assicurazione contro gli infortuni*
4.3
Assegni familiari*
4.4
Assicurazione militare*

5 Sviluppo del personale

5.1
Formazione e formazione continua

6 Uscita/trasferimento

6.1
Disdetta da parte del datore di lavoro*
6.2
Disdetta da parte del collaboratore*
6.3
Pensionamento*
6.4
Decesso*
6.5
Formalità d’uscita
6.6
Formalità di trasferimento

7 Personale militare

7.1
Incorporazione*/grado*/equipaggiamento
7.2
Prepensionamento*
7.3
Militare a contratto temporaneo: funzione aziendale*

8 Dati aziendali

8.1
Organizzazione dell’Aggruppamento Difesa/piano dei posti in organico*
8.2
Attribuzione organizzativa*
8.3
Gestione del tempo e delle prestazioni
8.4
Oggetti in prestito
8.5
Altri dati aziendali rilevanti*

9 Altri dati

9.1
Dati forniti volontariamente dalla persona interessata
*
dati estratti dal SIGDP

Allegato 35d 177

177 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

(art. 72hbis)

Dati delle collezioni ausiliarie di dati

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Sesso
4.
Data di nascita
5.
Numero d’assicurato AVS
6.
Numero personale
7.
Lingua materna
8.
Nazionalità
9.
Indirizzo per la corrispondenza, indirizzo in caso d’emergenza e indirizzo e‑mail
10.
Numero telefonico e numero di fax
11.
Incorporazione, grado, funzione, istruzione, funzione prevista
12.
Professione e titolo
13.
Stato civile
14.
Genere di entrata in servizio con le indicazioni relative al veicolo
15.
Pagamento del soldo e riferimento bancario per il pagamento del soldo
16.
Compendio dei documenti presentati
17.
Formazione dei gruppi e attribuzione delle camere
18.
Istruzioni assolte e funzioni speciali
19.
Giorni di servizio ancora da prestare
20.
Presenze e assenze
21.
Equipaggiamento
22.
Inventario, ordinazioni, prenotazioni, prestiti
23.
Descrizione delle risorse (veicoli, materiali, locali, apparecchi)

Allegato 35e 178

178 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

(art. 72ibis)

Dati del Sistema d’informazione Materiale storico dell’esercito

Dati di musei, collezionisti e associazioni per la tutela delle tradizioni

1.
Cognome, nome
2.
Istituzione, organo responsabile, sede e anno di fondazione
3.
Indirizzo
4.
Telefono, fax, indirizzo e-mail e homepage
5.
Associazione di sostenitori o associazione di simpatizzanti, con i loro statuti
6.
Dati relativi all’attività del museo o alla collezione
7.
Collezione imperniata su militaria
8.
Affiliazione all’Associazione dei musei svizzeri e altre affiliazioni
9.
Cognome, nome, indirizzo, telefono, fax e indirizzo e-mail della persona di contatto
10.
Cognome, nome, indirizzo, telefono, fax e indirizzo e-mail dell’incaricato della sicurezza
11.
Cognome, nome, indirizzo, telefono, fax, indirizzo e-mail e numero di autorizzazione del perito di radioprotezione
12.
Installazioni di sicurezza per la protezione dalla distruzione e dai furti

Dati relativi a oggetti prestati, donazioni, condizioni e autorizzazioni

13.
Genere e tipo di materiale, numero di serie e fabbricante
14.
Contratto concernente gli oggetti prestati o le donazioni
15.
Elenco degli oggetti prestati e delle donazioni
16.
Obblighi, condizioni e autorizzazioni

Allegato 35f 179

179 Introdotto dal n. II cpv. 1 dell’O del 10 giu. 2016 (RU 2016 2101). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

(art. 72jter)

Dati del PSB

I seguenti dati del SIGDP conformemente all’allegato 3 dell’ordinanza del 22 novembre 2017180 sulla protezione dei dati personali del personale federale sono trattati nel PSB e estratti dal SIGDP:

Misure in materia di personale
Attribuzione organizzativa
Dati personali
Stato del conteggio
Indirizzi
Relazioni bancarie
Privilegi concernenti i viaggi
Famiglia/parenti
Dati interni all’azienda
Funzioni aziendali
Indicazione della data
Servizio militare/civile
Foglio del tempo di lavoro, valori predefiniti
Oggetto
Collegamento
Descrizione verbale
Vacante
Gruppo/cerchia di collaboratori

Allegato 36

(art. 77)

Modifica del diritto vigente

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

...181

181 Le mod. possono essere consultate alla RU 2009 6667.

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