Ordinanza
sui sistemi d’informazione militari
(OSIM)
del 16 dicembre 2009 (Stato 1° luglio 2020)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 186 della legge federale del 3 ottobre 20081 sui sistemi d’informazione militari (LSIM);
visto l’articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19952 (LM);
visto l’articolo 75 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 20023 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC);
visto l’articolo 27 capoverso 5 della legge del 24 marzo 20004 sul personale federale (LPers),5
ordina:
3 RS 520.1
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina il trattamento di dati personali nei sistemi d’informazione e nell’ambito dell’impiego di mezzi di sorveglianza in seno al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), in particolare in seno all’esercito e all’amministrazione militare, da parte di:6
- a.
- autorità della Confederazione e dei Cantoni;
- b.
- comandanti e organi di comando dell’esercito (comandi militari);
- c.
- altri militari;
- d.7
- terzi che adempiono compiti in relazione con gli affari militari o per il DDPS.
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Art. 2 Principi del trattamento di dati personali che non sono degni di particolare protezione e rete integrata di sistemi d’informazione 8
- 1 Le disposizioni della LSIM sono applicabili per analogia anche:
- a.
- al trattamento di dati personali che non sono degni di particolare protezione ai sensi della presente ordinanza;
- b.
- ai sistemi d’informazione e ai mezzi di sorveglianza disciplinati unicamente nella presente ordinanza.
2 La rete integrata di sistemi d’informazione di cui all’articolo 4 LSIM comprende anche i sistemi d’informazione disciplinati soltanto nella presente ordinanza. Sia tra i sistemi d’informazione disciplinati nella presente ordinanza sia tra quest’ultimi e i sistemi d’informazione disciplinati nella LSIM è in particolare autorizzato il trasferimento di dati secondo l’articolo 4 capoverso 2 lettera b LSIM, alle condizioni ivi menzionate.9
8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
9 Introdotto dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Art. 2a Detentori delle collezioni di dati e organi responsabili dei sistemi d’informazione dell’Aggruppamento Difesa 10
(art. 186 cpv. 1 lett. a LSIM)
Per i sistemi d’informazione gestiti, conformemente alle disposizioni della LSIM o della presente ordinanza, dall’Aggruppamento Difesa, il detentore delle collezioni di dati e l’organo federale responsabile della protezione dei dati è di volta in volta l’unità amministrativa indicata nell’allegato 1.
10 Introdotto dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Art. 2b Raggruppamento tecnico dei sistemi d’informazione dell’Aggruppamento Difesa 11
(art. 4, 5 e 186 cpv. 2 lett. a LSIM)
Più sistemi d’informazione possono essere tecnicamente raggruppati e gestiti per mezzo delle medesime piattaforme, infrastrutture, applicazioni o banche dati tecniche se:
- a.
- sono gestiti, conformemente alle disposizioni della LSIM o della presente ordinanza, dall’Aggruppamento Difesa o da un’unità amministrativa subordinata all’Aggruppamento Difesa;
- b.
- per tutti i sistemi d’informazione interessati, il detentore delle collezioni di dati e l’organo federale responsabile della protezione dei dati è la medesima unità amministrativa;
- c.
- per ogni singolo sistema d’informazione sono osservate le disposizioni in materia di protezione dei dati di volta in volta applicabili, in particolare le disposizioni in materia di protezione dei dati della LSIM e della presente ordinanza, e il raggruppamento tecnico non comporta un’estensione dell’entità e dello scopo del trattamento dei dati nonché dei diritti d’accesso; e
- d.
- per ogni sistema d’informazione interessato, nel corrispondente regolamento sul trattamento dei dati è menzionato che i requisiti di cui alla lettera c sono adempiuti ed è illustrato il modo in cui detti requisiti sono adempiuti.
11 Introdotto dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Capitolo 2: Sistemi d’informazione per la gestione del personale
Sezione 1: Sistema di gestione del personale dell’esercito e della protezione civile 1212 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Art. 3 Ripartizione dei costi
1 Fatto salvo il capoverso 3, la Confederazione assume i costi:13
- a.14
- della gestione e della manutenzione del Sistema di gestione del personale dell’esercito e della protezione civile (PISA);
- b.
- dell’utilizzazione del PISA da parte degli organi interessati della Confederazione;
- c.
- della trasmissione dei dati sicura e criptata tra la Confederazione e i rimanenti organi di cui all’articolo 16 capoverso 1 LSIM.
2 Fatto salvo il capoverso 3, i rimanenti organi di cui all’articolo 16 capoverso 1 LSIM assumono i costi risultanti dall’utilizzazione e dall’ampliamento del PISA.15
3 I costi relativi alla parte del PISA che serve alla tenuta dei controlli relativi alle persone soggette all’obbligo di prestare servizio di protezione civile sono assunti conformemente alla LPPC.16
13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 20202035).
14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 20202035).
16 Introdotto dal n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 20202035).
Art. 4 Dati 17
(art. 14 LSIM)
1 I dati personali contenuti nel PISA sono indicati nell’allegato 1a.
2 I dati secondo l’allegato 1a numeri 1.8 e 2.7 sono rilevati soltanto previo consenso della persona interessata.
3 Dal momento della loro attribuzione alla formazione, i militari di formazioni con obblighi permanenti di prontezza comunicano al comandante competente i loro numeri di telefono, i loro indirizzi e-mail e il loro indirizzo di domicilio nonché spontaneamente, entro 14 giorni, i cambiamenti di tali dati.
4 L’Ufficio federale della protezione della popolazione e i servizi della Confederazione e dei Cantoni competenti per la protezione civile trattano nel PISA per scopi amministrativi, in particolare per i contatti e per il rendiconto del salario, i dati dell’allegato 1a contrassegnati con un asterisco, concernenti persone che, nella protezione civile, senza aver diritto a un’indennità di perdita di guadagno:
- a.
- sono chiamate a prestare impieghi di durata limitata;
- b.
- impartiscono istruzioni;
- c.
- partecipano a istruzioni;
- d.
- esercitano la funzione di contabile.
17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Art. 5 Raccolta dei dati
1 L’Aggruppamento Difesa18, i comandanti di circondario e gli enti federali e cantonali responsabili della protezione civile acquisiscono i dati per il PISA presso gli organi e le persone di cui all’articolo 15 LSIM.19
1bis In quanto organo competente dell’amministrazione militare secondo l’articolo 32c capoverso 4 della legge del 20 giugno 199720 sulle armi (LArm), l’Aggruppamento Difesa raccoglie le comunicazioni dell’Ufficio centrale Armi automaticamente, tramite un’interfaccia, a partire dal Sistema d’informazione per la gestione integrata delle risorse (PSN).21
2 Le unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i comandi militari nonché terzi che trattano dati ai sensi del diritto militare, del diritto in materia di tassa d’esenzione dall’obbligo militare, del diritto in materia di assicurazione militare, del diritto penale militare, del diritto in materia di servizio civile o del diritto in materia di protezione civile, sono tenuti a comunicare gratuitamente tali dati agli enti e alle persone che li acquisiscono secondo il capoverso 1.22
3 Relativamente alle persone soggette all’obbligo di leva secondo gli articoli 11 e 27 LM, gli organi competenti per registri degli abitanti o per analoghi registri cantonali di persone comunicano al comandante di circondario competente, all’attenzione dell’Aggruppamento Difesa:23
- a.24
- alla fine di ogni anno civile, i cittadini svizzeri che durante l’anno in questione hanno compiuto i 17 anni, con cognome, nome, indirizzo di residenza e numero d’assicurato AVS;
- b.
- il deposito e il ritiro dei documenti di legittimazione;
- c.
- il cambiamento dell’indirizzo di residenza all’interno del Comune;
- d.25
- l’acquisizione della nazionalità svizzera da parte di uomini in età di essere assoggettati all’obbligo di prestare servizio militare;
- e.
- i cambiamenti di cognome;
- f.
- i cambiamenti di cittadinanza;
- g.
- il decesso;
- h.26
- ...
4 Le rappresentanze svizzere all’estero notificano all’Aggruppamento Difesa:
- a.
- le persone all’estero soggette all’obbligo di leva;
- b.
- il decesso all’estero di Svizzeri in età di essere assoggettati all’obbligo militare.
5 Gli uffici di esecuzione e fallimento notificano senza indugio all’Aggruppamento Difesa i sottufficiali, gli ufficiali e gli ufficiali specialisti che, per leggerezza o contegno fraudolento, sono in stato di fallimento o nei confronti dei quali è effettuato un pignoramento infruttuoso. Essi comunicano all’Aggruppamento Difesa, su richiesta, informazioni sulle procedure di esecuzione e fallimento anteriori e in corso contro persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare.
6 Le autorità inquirenti e i tribunali comunicano all’Aggruppamento Difesa, su richiesta, informazioni sui procedimenti penali pendenti o conclusi contro persone soggette all’obbligo di leva e militari, sempre che le informazioni siano necessarie ai fini della valutazione di una sospensione della chiamata in servizio, di un non reclutamento, di un’esclusione dal servizio militare, di una mutazione o di una chiamata a servizi d’istruzione per un grado superiore oppure ai fini dell’esame dei motivi d’impedimento per la consegna27 dell’arma personale.28
7 Relativamente alle persone soggette all’obbligo di leva e alle persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare, l’Ufficio dell’uditore in capo notifica all’Aggruppamento Difesa:
- a.
- le istruzioni preparatorie della giustizia militare e le assunzioni preliminari delle prove;
- b.
- le decisioni di desistenza passate in giudicato;
- c.
- le sentenze dei tribunali militari passate in giudicato;
- d.
- le revoche di sentenze contumaciali;
- e.
- le pene disciplinari inflitte dalla giustizia militare.
8 Relativamente alle persone soggette all’obbligo di leva e alle persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare, l’Ufficio federale di giustizia notifica senza indugio all’Aggruppamento Difesa:
- a.
- le condanne a pene detentive, pene pecuniarie e lavori di pubblica utilità per un crimine o un delitto passate in giudicato e le misure privative della libertà;
- b.
- la revoca della sospensione condizionale o della sospensione condizionale parziale di una pena;
- c.
- la revoca di una misura privativa della libertà, la sostituzione di una misura privativa della libertà con un’altra misura analoga e l’esecuzione di una pena residua.
9 Le istituzioni incaricate dell’esecuzione di pene detentive e di misure privative della libertà notificano senza indugio all’Aggruppamento Difesa l’entrata e l’uscita di una persona soggetta all’obbligo di leva o all’obbligo di prestare servizio militare.
18 Nuova espressione giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641). Di detta mod.è tenuto conto in tutto il testo.
19 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 195, 2016 4331).
20 RS 514.54
21 Introdotto dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
22 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 195, 2016 4331).
23 Nuovo testo giusta il n. I 5 dell’O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971).
24 Nuovo testo giusta il n. I 5 dell’O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971).
25 Nuovo testo giusta il n. I 5 dell’O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971).
26 Abrogata dal n. I 5 dell’O del 3 dic. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971).
27 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2101).
28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).
Sezione 2: Sistema d’informazione medica dell’esercito
Art. 6 Dati 29
(art. 26 LSIM)
I dati personali contenuti nel Sistema d’informazione medica dell’esercito (MEDISA) sono indicati nell’allegato 2.
29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Art. 7 Raccolta dei dati
L’organo competente per il servizio sanitario dell’esercito raccoglie i dati per il MEDISA presso:
- a.
- le persone soggette all’obbligo di leva, per il tramite di questionari medici raccolti alle giornate informative; questionari psicologici e psichiatrici distribuiti alla giornata di reclutamento nonché ulteriori interviste e visite eseguite nella medesima occasione; scritti personali nonché documenti medici;
- b.
- le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare, le persone soggette all’obbligo di prestare servizio civile e le persone soggette all’obbligo di prestare servizio di protezione civile, per il tramite di scritti personali e documenti medici;
- c.
- i medici militari delle commissioni per la visita sanitaria, per il tramite di formulari sanitari;
- d.
- i medici di truppa, per il tramite di formulari sanitari;
- e.
- i medici impiegati, i medici delle piazze d’armi e i medici specialisti delle piazze d’armi, per il tramite di documenti medici e formulari sanitari;
- f.
- i medici civili che hanno in cura persone soggette all’obbligo di leva, persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare o persone soggette all’obbligo di prestare servizio civile, per il tramite di documenti medici;
- g.
- l’Ufficio federale del servizio civile (CIVI)30 e i medici di fiducia a cui quest’ultimo si è rivolto;
- h.
- l’assicurazione militare, per il tramite di scritti ufficiali e documenti medici;
- i.
- l’Ufficio federale della protezione della popolazione, per il tramite di scritti ufficiali e documenti medici;
- j. 31
- il servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone in seno al DDPS, a partire dai risultati dei controlli relativi alle condizioni fisiche o psichiche della persona da valutare;
- k.32
- i servizi e le persone di cui all’articolo 113 capoversi 7 e 8 LM che comunicano segni o indizi seri relativi a motivi d’impedimento per la consegna dell’arma personale o dell’arma in prestito.
30 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2019. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
31 Introdotta dal n. I dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
32 Introdotta dal n. I dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 20202035).
Sezione 3: Dati di ulteriori sistemi d’informazione per la gestione del personale
Art. 8 Sistema d’informazione per il reclutamento
(art. 20 LSIM)
- I dati personali contenuti nel Sistema d’informazione per il reclutamento (ITR) sono indicati nell’allegato 3.
Art. 9 Sistemi d’informazione per la registrazione dei pazienti
(art. 32 LSIM)
I dati personali contenuti nei Sistemi d’informazione per la registrazione dei pazienti (ISPE) sono indicati nell’allegato 4.
Art. 10 Banca dati di documentazione dei casi del Servizio psicopedagogico
(art. 38 LSIM)
I dati personali contenuti nella Banca dati di documentazione dei casi del Servizio psicopedagogico (Banca dati di documentazione dei casi SPP) sono indicati nell’allegato 5.
Art. 10a Sistema d’informazione di medicina aeronautica 33
(art. 44 LSIM)
I dati personali contenuti nel Sistema d’informazione di medicina aeronautica (MEDIS FA) sono indicati nell’allegato 5a.
33 Introdotto dal n. I dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Art. 11 Sistema d’informazione per le valutazioni relative al distaccamento d’esplorazione dell’esercito
(art. 50 LSIM)
I dati personali contenuti nel Sistema d’informazione per le valutazioni relative al distaccamento d’esplorazione dell’esercito (EAAD) sono indicati nell’allegato 6.
Art. 12 Sistema d’informazione del settore sociale
(art. 56 LSIM)
I dati personali contenuti nel Sistema d’informazione del settore sociale (ISB) sono indicati nell’allegato 7.
Art. 13 Sistema d’informazione Personale Difesa
(art. 62 LSIM)
I dati personali contenuti nel Sistema d’informazione Personale Difesa (IPV) sono indicati nell’allegato 8.
Art. 14 Sistema d’informazione per la gestione del personale per impieghi all’estero
(art. 68 LSIM)
I dati personali contenuti nel Sistema d’informazione per la gestione del personale per impieghi all’estero (PERAUS) sono indicati nell’allegato 9.
Sezione 4: Sistema d’informazione Contatti all’estero
Art. 15 Scopo e organo responsabile
1 Il Sistema d’informazione Contatti all’estero (OpenRID) serve alla procedura d’autorizzazione per tutti i contatti all’estero di persone secondo l’articolo 1 capoverso 2 dell’ordinanza del 24 giugno 200934 sui contatti militari internazionali, alla valutazione di tali contatti e dei resoconti di viaggio nonché all’organizzazione e alla valutazione di visite di persone, autorità e organizzazioni straniere.35
2 L’Aggruppamento Difesa36 gestisce l’OpenRID.
34 RS 510.215
35 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
36 Nuova espressione giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641). Di detta mod.è tenuto conto in tutto il testo.
Art. 16 Dati
I dati personali contenuti nell’OpenRID sono indicati nell’allegato 10.
Art. 17 Raccolta dei dati 37
L’Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per l’OpenRID presso le persone interessate e presso i loro superiori diretti e indiretti.
37 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Art. 18 Comunicazione dei dati
L’Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati dell’OpenRID agli organi e alle persone competenti per i contatti all’estero, ai superiori diretti e indiretti delle persone interessate e alla Centrale viaggi della Confederazione.
Art. 19 Conservazione dei dati
I dati dell’OpenRID sono conservati per cinque anni al massimo a decorrere dalla conclusione del contatto all’estero.
Sezione 5: Sistema d’informazione Sminamento a scopo umanitario
Art. 20 Scopo e organo responsabile
1 Il Sistema d’informazione Sminamento a scopo umanitario (IHMR) serve alla gestione del pool di personale per impieghi di sminamento a scopo umanitario.
2 L’Aggruppamento Difesa gestisce l’IHMR.
Art. 21 Dati
I dati personali contenuti nell’IHMR sono indicati nell’allegato 11.
Art. 22 Raccolta dei dati
L’Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per l’IHMR presso i candidati all’ammissione al pool di personale.
Art. 23 Comunicazione dei dati
L’Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati dell’IHMR al capo Sminamento a scopo umanitario.
Art. 24 Conservazione dei dati
I dati dell’IHMR sono conservati sino all’uscita dal pool di personale.
Sezione 6: Sistema d’informazione Impieghi di verifica
Art. 25 Scopo e organo responsabile
1 Il Sistema d’informazione Impieghi di verifica (IVE) serve all’impiego di persone che prestano impieghi di verifica per l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) o l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU).
2 L’Aggruppamento Difesa gestisce l’IVE.
Art. 26 Dati
I dati personali contenuti nell’IVE sono indicati nell’allegato 12.
Art. 27 Raccolta dei dati
L’Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per l’IVE presso le persone che si mettono a disposizione per impieghi di verifica.
Art. 28 Comunicazione dei dati
L’Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati dell’IVE unicamente a organi e a persone dell’Aggruppamento Difesa competenti per gli impieghi di verifica.
Art. 29 Conservazione dei dati
I dati dell’IVE sono conservati per cinque anni al massimo a decorrere dall’uscita dal pool di personale.
Sezione 7: Sistema d’informazione Pontonieri
Art. 30 Scopo e organo responsabile
1 Il Sistema d’informazione Pontonieri (IPont) serve al rilascio dei libretti delle prestazioni militari, alla tenuta dei controlli relativi agli esami attitudinali dei corsi per pontonieri 1–4 e dei controlli relativi al permesso di condurre natanti militare, al controllo delle indennità nel settore dell’istruzione premilitare nonché al reclutamento in qualità di pontoniere.
2 L’Aggruppamento Difesa38 gestisce l’IPont.
38 Nuova espressione giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641). Di detta mod.è tenuto conto in tutto il testo.
Art. 31 Dati
I dati personali contenuti nell’IPont sono indicati nell’allegato 13.
Art. 32 Raccolta dei dati
L’Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per l’IPont concernenti l’istruzione premilitare volontaria dei futuri pontonieri presso le società di pontonieri e battellieri e i futuri pontonieri.
Art. 33 Comunicazione dei dati
1 L’Aggruppamento Difesa comunica su richiesta i dati dell’IPont ai comandi competenti per l’ambito dei pontonieri, alle società di pontonieri e battellieri, agli ufficiali pontonieri, agli istruttori pontonieri e ai centri di reclutamento.
2 Esso può rendere accessibili i dati mediante procedura di richiamo.
Art. 34 Conservazione dei dati 39
I dati dell’IPont sono conservati per dieci anni a decorrere dal rilevamento.
39 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Sezione 8: Sistema d’informazione Amministrazione degli impieghi all’estero4040 Introdotta l’all. 4 n. I 1 dell’O del 26 ott. 2011 sulla protezione dei dati personali del personale federale (RU 2011 5589). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).
40 Introdotta l’all. 4 n. I 1 dell’O del 26 ott. 2011 sulla protezione dei dati personali del personale federale (RU 2011 5589). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).
Art. 34a Organo responsabile 41
L’Aggruppamento Difesa gestisce il Sistema d’informazione Amministrazione degli impieghi all’estero (HYDRA).
41 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Art. 34b Scopo
L’HYDRA serve all’Aggruppamento Difesa42 per:
- a.
- l’amministrazione dei libretti di servizio in caso di impieghi all’estero di militari;
- b.
- l’allestimento di distinzioni per i partecipanti a missioni di mantenimento della pace all’estero;
- c.
- l’amministrazione dei congedi;
- d.
- la registrazione di comunicazioni all’assicurazione militare relative a incidenti.
42 Nuova espressione giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641). Di detta mod.è tenuto conto in tutto il testo.
Art. 34c Dati
I dati contenuti nell’HYDRA sono indicati nell’allegato 13a.
Art. 34d Raccolta dei dati
L’Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per l’HYDRA:
- a.
- presso le persone interessate;
- b.
- dal PERAUS.
Art. 34e Comunicazione dei dati
I dati dell’HYDRA sono trattati esclusivamente all’interno dell’Aggruppamento Difesa. I dati non sono comunicati.
Art. 34f Conservazione dei dati
I dati nell’HYDRA sono conservati al più tardi fino al raggiungimento del limite di età per un impiego di promovimento della pace.
Capitolo 3: Sistemi d’informazione per la condotta
Sezione 1: Sistemi d’informazione per la condotta secondo la LSIM 4343 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
43 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Art. 35 Sistema d’informazione e d’impiego del Servizio sanitario coordinato
(art. 74 LSIM)
1 I dati personali contenuti nel Sistema d’informazione e d’impiego del Servizio sanitario coordinato (SII-SSC) sono indicati nell’allegato 14.
2 I dati del SII-SSC sono comunicati ai competenti periti esterni nel quadro della valutazione dell’idoneità nei centri di reclutamento.
Art. 3644
44 Abrogato dal n. I dell’O del 26 giu. 2013, con effetto dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).
Art. 37 Sistema d’informazione per l’amministrazione dei servizi 45
(art. 86 e 87 lett. a LSIM)46
1 I dati personali contenuti nel Sistema d’informazione per l’amministrazione dei servizi (MIL Office) sono indicati nell’allegato 16.
2 La persona interessata può trasmettere i dati ai comandi militari anche tramite un portale elettronico gestito dall’Aggruppamento Difesa.47
45 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
46 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 20202035).
47 Introdotto dal n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 20202035).
Art. 38 Sistema d’informazione per la gestione delle competenze 4849
(art. 92 LSIM)
1 I dati personali contenuti nel Sistema d’informazione per la gestione delle competenze (ISKM) sono indicati nell’allegato 17.50
2 I dati per l’ISKM possono essere raccolti, tramite un’interfaccia, a partire dai sistemi seguenti:51
- a.
- il sistema PISA;
- b.
- il Sistema d’informazione per la gestione della formazione (Learning Management System DDPS, LMS DDPS);
- c.52
- il Sistema d’informazione per la gestione dei dati del personale (SIGDP).
3 I dati dell’ISKM sono resi accessibili:53
- a.
- alla persona interessata, per la consultazione e il trattamento dei propri dati;
- b.
- ai superiori civili e militari della persona interessata, ai fini dell’adempimento dei rispettivi compiti legali;
- c.54
- agli organi del personale e ai responsabili del personale competenti nonché alle persone competenti in seno al DDPS per la pianificazione e lo sviluppo dei quadri nonché per la gestione delle competenze, ai fini dell’adempimento dei rispettivi compiti legali.
48 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2101).
49 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
50 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
51 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
52 Nuovo testo giusta l’all. 8 n. II 4 dell’O del 22 nov. 2017 sulla protezione dei dati personali del personale federale, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7271).
53 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
54 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Art. 3955
55 Abrogato dal n. I dell’O del 26 giu. 2013, con effetto dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).
Art. 40 Sistema d’informazione e di condotta delle Forze terrestri
(art. 104 LSIM)
I dati personali contenuti nel Sistema d’informazione e di condotta delle Forze terrestri (FIS FT) sono indicati nell’allegato 19.
Art. 41 Sistema d’informazione e di condotta delle Forze aeree
(art. 110 LSIM)
I dati personali contenuti nel Sistema d’informazione e di condotta delle Forze aeree (FIS FA) sono indicati nell’allegato 20.
Art. 42 Sistema d’informazione per la condotta dei militari
(art. 116 LSIM)
I dati personali contenuti nel Sistema d’informazione per la condotta dei militari (IMESS) sono indicati nell’allegato 21.
Sezione 2: ...
Art. 43a4756
56 Abrogati dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, con effetto dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Sezione 3: Sistema d’informazione Mandati
Art. 48 Scopo e organo responsabile
1 Il Sistema d’informazione Mandati (AIS) serve alla gestione degli utenti della rete di dati del DDPS e dei rispettivi conti di utente.57
1bis Determinati dati personali dell’AIS che non sono degni di particolare protezione (all. 23 n. 1, 2, 4, 5 e 14) sono trattati in una banca dati ausiliaria dell’AIS allo scopo di comunicarli ai fornitori di prestazioni esterni.58
2 L’Aggruppamento Difesa gestisce l’AIS.59
57 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).
58 Introdotto dal n. I dell’O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).
59 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Art. 49 Dati
I dati personali contenuti nell’AIS sono indicati nell’allegato 23.
Art. 50 Raccolta dei dati
L’Aggruppamento Difesa60 raccoglie i dati per l’AIS presso il sistema PISA nonché presso gli organi e le persone che impiegano militari.
60 Nuova espressione giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641). Di detta mod.è tenuto conto in tutto il testo.
Art. 51 Comunicazione dei dati
1 L’Aggruppamento Difesa rende accessibili:
- a.
- agli utenti della rete di dati del DDPS: i dati dell’AIS di cui ai numeri 1–27 dell’allegato 23;
- b.
- alle persone competenti per la gestione della rete di dati del DDPS: i dati dell’AIS di cui ai numeri 28–32 dell’allegato 23;
- c.
- al «Sistema d’informazione e di condotta da Berna (FABIS)»: i dati dell’AIS di cui al numero 1 dell’allegato 33c;
- d.
- al Sistema d’informazione «Piattaforma militare» (MIL PLATTFORM): i dati dell’AIS di cui al numero 1 dell’allegato 33d.61
2 Rende accessibili i dati della banca dati ausiliaria dell’AIS ai fornitori di prestazioni esterni mediante procedura di richiamo.62
61 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
62 Introdotto dal n. I dell’O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).
Art. 52 Conservazione dei dati
I dati dell’AIS sono conservati per dieci anni al massimo a decorrere dall’estinzione del diritto all’utilizzazione.
Sezione 3a: Sistema di automazione e di aiuto alla gestione guidato dai processi e dagli eventi6363 Introdotta dal n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 20202035).
63 Introdotta dal n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 20202035).
Art. 52a Scopo e organo responsabile
1 Il sistema d’informazione «Sistema di automazione e di aiuto alla gestione guidato dai processi e dagli eventi» (PEGASUS) serve all’amministrazione degli utenti della rete di dati del DDPS nonché all’elaborazione automatica delle identità tecniche di tali persone per l’accesso a piattaforme e sistemi d’informazione differentemente classificati di detta rete.
2 I dati del PEGASUS secondo l’allegato 23a numeri 1, 2, 4, 5, 8, 16 e 26 sono trattati in una banca dati ausiliaria del PEGASUS allo scopo di essere comunicati a fornitori di prestazioni esterni.
3 L’Aggruppamento Difesa gestisce il PEGASUS.
Art. 52b Dati
I dati personali contenuti nel PEGASUS sono indicati nell’allegato 23a.
Art. 52c Raccolta dei dati
I dati nel PEGASUS sono raccolti:
- a.
- dal Sistema d’informazione strategico della logistica (SISLOG);
- b.
- dal sistema PISA;
- c.
- dal sistema di gestione delle identità gestito sotto la responsabilità della Segreteria generale del DDPS conformemente all’articolo 5 capoverso 1 lettera c dell’ordinanza del 19 ottobre 201664 sui sistemi di gestione delle identità e sui servizi di elenchi della Confederazione (OIAM);
- d.
- dall’archivio centralizzato delle identità di cui all’articolo 13 OIAM.
Art. 52d Comunicazione dei dati
1 L’Aggruppamento Difesa rende accessibili i dati del PEGASUS:
- a.
- agli utenti della rete di dati del DDPS: i dati secondo l’allegato 23a numeri 1–28 e 35;
- b.
- alle persone competenti per l’amministrazione della rete di dati del DDPS: i dati secondo l’allegato 23a numeri 29–37; i dati secondo il numero 36 possono essere utilizzati unicamente a scopi di configurazione e non devono essere visibili tramite le interfacce per utenti;
- c.
- al «Sistema d’informazione e di condotta da Berna (FABIS)»: i dati secondo l’allegato 33c numero 1;
- d.
- al Sistema d’informazione «Piattaforma militare» (MIL PLATTFORM): i dati secondo l’allegato 33d numero 1;
- e.
- alle piattaforme e ai sistemi d’informazione della rete di dati del DDPS per i quali sono amministrati nel PEGASUS gli utenti e le rispettive identità tecniche: i dati necessari per l’accesso a tali piattaforme e sistemi d’informazione.
2 Mediante procedura di richiamo, rende accessibili i dati della banca dati ausiliaria del PEGASUS ai fornitori di prestazioni esterni autorizzati.
Art. 52e Conservazione dei dati
1 I dati secondo l’allegato 23a numero 37 sono distrutti al più tardi un anno dopo il decadere dell’autorizzazione all’accesso.
2Gli altri dati del PEGASUS sono conservati per dieci anni al massimo a decorrere dall’estinzione del diritto all’utilizzazione.
Sezione 4: Sistema d’informazione Swiss Defence Public Key Infrastructure
Art. 53 Scopo e organo responsabile
1 Il Sistema d’informazione Swiss Defence Public Key Infrastructure (SD-PKI) serve alla gestione dei certificati e delle chiavi degli utenti:
- a.
- dell’informatica dei sistemi d’arma e dei sistemi di condotta e d’impiego dell’esercito; e
- b.65
- ...
2 L’Aggruppamento Difesa gestisce il SD-PKI.
65 Vedi art. 78 cpv. 2.
Art. 54 Dati
I dati personali contenuti nel SD-PKI sono indicati nell’allegato 24.
Art. 55 Raccolta dei dati
L’Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per il SD-PKI presso il sistema PISA e il sistema AIS.
Art. 56 Comunicazione dei dati
1 L’Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del SD-PKI agli organi e alle persone competenti per l’autenticazione degli utenti e per il rilascio dei supporti chiave personali.
2 Gli utenti ricevono un supporto chiave personale contenente il loro cognome, il loro nome e i certificati.
Art. 57 Conservazione dei dati
I dati del SD-PKI sono conservati per dieci anni al massimo a decorrere dalla scadenza della validità del certificato.
Sezione 5: Sistema militare di dosimetria6666 Introdotta dal n. I dell’O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).
66 Introdotta dal n. I dell’O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).
Art. 57a Scopo e organo responsabile 67
1 Il Sistema militare di dosimetria (MDS) serve al rilevamento e al controllo centralizzati dei valori di allerta e dei valori limite delle dosi di radiazioni a cui sono esposti i militari e i collaboratori del DDPS durante l’istruzione o un impiego.
2 L’Aggruppamento Difesa gestisce il MDS.
67 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Art. 57b Dati 68
I dati contenuti nel MDS sono indicati nell’allegato 24a.
68 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Art. 57c Raccolta dei dati
I militari competenti per il MDS e i collaboratori addetti del DDPS raccolgono i dati per il MDS:69
- a.
- presso i militari interessati, a partire dal PISA;
- b.
- presso i collaboratori del DDPS interessati o i loro superiori;
- c.
- mediante l’impiego di dosimetri elettronici.
69 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Art. 57d Comunicazione dei dati
L’Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del MDS agli organi e alle persone seguenti: 70
- a.71
- ai periti in radioprotezione del Centro di competenza dell’esercito per l’eliminazione di mezzi di combattimento nucleari, biologici e chimici nonché per lo sminamento (CC NBC-KAMIR);
- b.
- ai militari competenti per le misurazioni e i controlli nonché ai collaboratori addetti del DDPS, per i rispettivi ambiti.
70 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
71 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Art. 57e Conservazione dei dati 72
I dati del MDS sono conservati per una durata massima di cinque anni a decorrere dal rilevamento.
72 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Sezione 6: Sistemi di geolocalizzazione7373 Introdotta dal n. I dell’O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).
73 Introdotta dal n. I dell’O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).
Art. 57f
1 Per fornire tempestivamente prestazioni, l’Aggruppamento Difesa può determinare, mediante sistemi di geolocalizzazione disattivabili, la posizione degli utenti di veicoli e di apparecchi di comunicazione.74
2 I dati registrati relativi alla posizione sono distrutti entro 24 ore.
74 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 20202035).
Capitolo 4: Sistemi d’informazione per l’istruzione
Sezione 1: Sistemi d’informazione per l’istruzione secondo la LSIM 7575 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
75 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Art. 58 Sistemi d’informazione per i simulatori
(art. 122 LSIM)
I dati personali contenuti nei Sistemi d’informazione per i simulatori sono indicati nell’allegato 25.
Art. 59 Sistema d’informazione per la gestione dell’istruzione 76
(art. 128 LSIM)
1 I dati personali contenuti nel Sistema d’informazione per la gestione dell’istruzione («Learning Management System DDPS»; LMS DDPS) sono indicati nell’allegato 26.
2 I dati per l’LMS DDPS possono essere raccolti a partire dall’archivio centralizzato delle identità di cui all’articolo 13 OIAM, nella misura in cui ciò è previsto nell’allegato 26.77
76 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
77 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 20202035).
Art. 60 Sistema d’informazione per i certificati di formazione in materia di buona prassi di fabbricazione
(art. 134 LSIM)
I dati personali contenuti nel Sistema d’informazione per i certificati di formazione in materia di buona prassi di fabbricazione (ISGMP) sono indicati nell’allegato 27.
Art. 61 Sistema d’informazione per le autorizzazioni a condurre militari
(art. 140 LSIM)
I dati personali contenuti nel Sistema d’informazione per le autorizzazioni a condurre militari (MIFA) sono indicati nell’allegato 28.
Art. 61a Sistema d’informazione per la formazione e il perfezionamento aeronautici 78
I dati contenuti nel Sistema d’informazione per la formazione e il perfezionamento aeronautici (SPHAIR Expert) sono indicati nell’allegato 28a.
78 Introdotto dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Sezione 2: Sistema d’informazione Formazione alla condotta
Art. 62 Scopo e organo responsabile
1 Il Sistema d’informazione Formazione alla condotta (ISFA) serve al controllo della formazione, all’analisi dei risultati della formazione e all’organizzazione degli esami.79
2 L’Aggruppamento Difesa gestisce l’ISFA.
79 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Art. 63 Dati
I dati personali contenuti nell’ISFA sono indicati nell’allegato 29.
Art. 64 Raccolta dei dati
L’Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per l’ISFA presso:
- a.
- le persone interessate;
- b.
- i superiori militari delle persone interessate;
- c.
- le unità amministrative competenti dell’Aggruppamento Difesa;
- d.
- il sistema PISA.
Art. 65 Comunicazione dei dati
1 L’Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati dell’ISFA agli organi e alle persone:80
- a.
- competenti per l’immissione dei dati nell’ISFA;
- b.81
- competenti per il coordinamento degli esami per i singoli moduli.
2 I dati dell’ISFA sono comunicati:
- a.82
- agli organi civili competenti per il rilascio del certificato attestante l’adempimento con successo dei singoli moduli;
- b.
- alle persone registrate nell’ISFA, quale certificato personale di formazione.
80 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
81 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
82 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Art. 66 Conservazione dei dati 83
I dati dell’ISFA sono conservati per dieci anni al massimo a decorrere dal rilevamento.
83 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 20202035).
Art. 66aa66e84
84 Introdotti dal n. I dell’O del 6 lug. 2011 (RU 2011 3323). Abrogati dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, con effetto dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Art. 66fa66j85
85 Introdotti dal n. I dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Abrogati dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, con effetto dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Capitolo 5: Sistemi d’informazione di sicurezza
Sezione 1: Sistemi d’informazione di sicurezza secondo la LSIM 8686 Introdotto dal n. I dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
86 Introdotto dal n. I dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Art. 67 Sistema d’informazione per i controlli di sicurezza relativi alle persone
(art. 146 LSIM)
1 I dati personali contenuti nel sistema d’informazione per i controlli di sicurezza relativi alle persone (Sistema informatizzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone, SIBAD) sono indicati nell’allegato 30.
2 I dati del sistema SIBAD indicati nel seguito sono comunicati ai sistemi d’informazione seguenti:
- a.
- al sistema FABIS: i dati secondo l’allegato 33c numero 2;
- b.
- al sistema MIL PLATTFORM: i dati secondo l’allegato 33d numero 2.87
87 Introdotto dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Art. 68 Sistema d’informazione per il controllo della sicurezza industriale 88
(art. 152 LSIM)
1 I dati personali contenuti nel Sistema d’informazione per il controllo della sicurezza industriale (ISKO) e raccolti dal sistema SIBAD sono indicati nell’allegato 31 numeri 1–16; i dati aziendali contenuti nell’ISKO sono indicati nell’allegato 31 numeri 17–50.
2 Unitamente al livello di sicurezza e alla decisione concernente il controllo, possono essere comunicati all’incaricato della tutela del segreto del datore di lavoro i dati necessari per l’identificazione della persona interessata secondo l’allegato 31 numeri 1–10.
88 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Art. 69 Sistema d’informazione per le richieste di visita
(art. 158 LSIM)
1 I dati personali contenuti nel Sistema d’informazione per le richieste di visita (SIBE) sono indicati nell’allegato 32.
2 Unitamente al livello di sicurezza e alla decisione concernente il controllo, possono essere comunicati alle autorità di sicurezza del Paese oggetto della richiesta di visita competenti per il trattamento delle richieste di visita i dati necessari per l’identificazione della persona interessata secondo l’allegato 32 numeri 1–10.89
89 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Art. 70 Sistema d’informazione per i controlli dell’accesso
(art. 164 LSIM)
I dati personali contenuti nel Sistema d’informazione per i controlli dell’accesso (ZUKO) sono indicati nell’allegato 33.
Art. 70bis Sistema di allestimento di giornali e di rapporti per la Sicurezza militare 90
(art. 167a LSIM)
I dati personali contenuti nel Sistema di allestimento di giornali e di rapporti per la Sicurezza militare (JORASYS) sono indicati nell’allegato 33bis.
90 Introdotto dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Sezione 2: Sistema elettronico d’allarme9191 Introdotta dal n. I dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 25 gen. 2017 sull’obbligo di prestare servizio militare nel quadro della transizione all’ulteriore sviluppo dell’esercito, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2017 487).
91 Introdotta dal n. I dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 25 gen. 2017 sull’obbligo di prestare servizio militare nel quadro della transizione all’ulteriore sviluppo dell’esercito, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2017 487).
Art. 70a Scopo e organo responsabile 92
1 Il Sistema elettronico d’allarme (e-Alarm) serve a chiamare in servizio i membri di stati maggiori di crisi e i militari di formazioni con obblighi permanenti di prontezza.
2 L’Aggruppamento Difesa gestisce l’e-Alarm.
92 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Art. 70b Dati 93
I dati contenuti nell’e-Alarm sono indicati nell’allegato 33a.
93 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Art. 70c Raccolta dei dati
Le persone responsabili dell’e-Alarm raccolgono i dati:94
- a.
- dei membri di stati maggiori di crisi: presso i collaboratori del DDPS interessati;
- b.
- dei militari di formazioni con obblighi permanenti di prontezza: dal sistema PISA.
94 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Art. 70d Comunicazione dei dati
I dati dell’e-Alarm indicati nel seguito sono comunicati agli organi e alle persone seguenti:95
- a.
- tutti i dati: alle autorità militari responsabili e ai comandi militari competenti;
- b.
- i numeri di telefono e gli indirizzi e-mail necessari per la chiamata in servizio elettronica in caso di allarme: ai terzi incaricati della chiamata in servizio elettronica.
95 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Art. 70e Conservazione dei dati
I dati registrati nell’e-Alarm sono conservati al massimo sino:96
- a.
- all’uscita dei membri dal rispettivo stato maggiore di crisi;
- b.
- al proscioglimento dei militari di formazioni con obblighi permanenti di prontezza dall’obbligo di prestare servizio militare o sino al loro cambiamento d’incorporazione.
96 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Sezione 3: Sistema d’annuncio per la sicurezza aerea9797 Introdotta dal n. I dell’O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).
97 Introdotta dal n. I dell’O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).
Art. 70f Scopo e organo responsabile
1 Il Sistema elettronico d’annuncio per la sicurezza aerea «Hazard and Risk Analysis Management» (HARAM) serve al trattamento di annunci concernenti avvenimenti particolari, eventi straordinari e lacune in materia di sicurezza nell’ambito delle operazioni di volo militari.
2 L’Aggruppamento Difesa gestisce l’HARAM.98
98 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Art. 70g Dati
I dati contenuti nell’HARAM sono indicati nell’allegato 33b.
Art. 70h Raccolta dei dati
I dati nell’HARAM sono raccolti presso:
- a.
- le persone che consultano i rapporti delle Forze aeree in materia di sicurezza in caso di eventi straordinari, avvenimenti particolari e lacune in materia di sicurezza nelle operazioni di volo;
- b.
- la Sicurezza di volo delle Forze aeree.
Art. 70i Comunicazione dei dati
Ha accesso ai dati dell’HARAM riferiti a persone esclusivamente la divisione Sicurezza di volo delle Forze aeree.
Art. 70j Conservazione dei dati
I dati riferiti a persone sono anonimizzati dieci anni dopo l’annuncio e conservati a tempo indeterminato.
Sezione 4: Sistema d’informazione e di condotta da Berna9999 Introdotta dall’all. n. 1 dell’O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2015 195).
99 Introdotta dall’all. n. 1 dell’O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2015 195).
Art. 70l Scopo e organo responsabile
1 Il sistema FABIS serve alla condotta operativa dell’esercito come sistema d’informazione per la condotta in tutte le situazioni. In esso sono trattati dati per gli scopi seguenti:
- a.
- identificazione e individuazione biometriche delle persone;
- b.
- controllo, concessione, rifiuto e verbalizzazione dell’accesso al sistema FABIS.100
2 Il sistema FABIS è gestito dall’Aggruppamento Difesa.
100 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Art. 70m Dati
I dati contenuti nel sistema FABIS sono indicati nell’allegato 33c.
Art. 70n Raccolta dei dati 101
I dati del sistema FABIS sono raccolti:
- a.
- presso le persone autorizzate ad accedere al sistema FABIS;
- b.
- presso i comandi militari;
- c.
- presso le unità amministrative competenti della Confederazione;
- d.102
- dal sistema AIS e dal sistema PEGASUS: i dati secondo l’allegato 33c numero 1;
- e.
- dal sistema SIBAD: i dati secondo l’allegato 33c numero 2.
101 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
102 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 20202035).
Art. 70o Comunicazione dei dati 103
I dati del sistema FABIS sono resi accessibili tramite un gruppo d’utenza chiuso:
- a.
- ai collaboratori competenti per l’esercizio tecnico del sistema FABIS;
- b.
- ai collaboratori competenti per l’amministrazione degli utenti del sistema FABIS, il rilascio delle autorizzazioni d’accesso e il controllo dell’accesso.
103 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Art. 70p Conservazione dei dati 104
1 I dati secondo l’allegato 33c numeri 1, 2, 4 e 6 sono distrutti un anno dopo il decadere dell’autorizzazione d’accesso della persona interessata.
2 I dati secondo l’allegato 33c numeri 3 e 5 sono distrutti un anno dopo il rilevamento.
104 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Sezione 5: Sistema MIL PLATTFORM105105 Introdotta dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
105 Introdotta dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Art. 70q Scopo e organo responsabile
1 Il sistema MIL PLATTFORM serve alla condotta operativa dell’esercito come sistema d’informazione per la condotta in tutte le situazioni. In esso sono trattati dati per l’adempimento dei compiti seguenti:
- a.
- identificazione e individuazione biometriche delle persone;
- b.
- controllo, concessione, rifiuto e verbalizzazione dell’accesso al sistema MIL PLATTFORM.
2 L’Aggruppamento Difesa gestisce il sistema MIL PLATTFORM.
Art. 70r Dati
I dati contenuti nel sistema MIL PLATTFORM sono indicati nell’allegato 33d.
Art. 70s Raccolta dei dati
I dati del sistema MIL PLATTFORM sono raccolti:
- a.
- presso le persone autorizzate ad accedere al sistema MIL PLATTFORM;
- b.
- presso i comandi militari;
- c.
- presso le unità amministrative competenti della Confederazione;
- d.106
- dal sistema AIS e dal sistema PEGASUS: i dati secondo l’allegato 33d numero 1;
- e.
- dal sistema SIBAD: i dati secondo l’allegato 33d numero 2.
106 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 20202035).
Art. 70t Comunicazione dei dati
I dati del sistema MIL PLATTFORM sono resi accessibili tramite un gruppo d’utenza chiuso:
- a.
- ai collaboratori competenti per l’esercizio tecnico del sistema MIL PLATTFORM;
- b.
- ai collaboratori competenti per l’amministrazione degli utenti del sistema MIL PLATTFORM, il rilascio delle autorizzazioni d’accesso e il controllo dell’accesso.
Art. 70u Conservazione dei dati
1 I dati secondo l’allegato 33d numeri 1, 2, 4 e 6 sono distrutti un anno dopo il decadere dell’autorizzazione d’accesso della persona interessata.
2 I dati secondo l’allegato 33d numeri 3 e 5 sono distrutti un anno dopo il rilevamento.
Capitolo 6: Altri sistemi d’informazione
Sezione 1: Altri sistemi d’informazione secondo la LSIM 107107 Introdotto dal n. I dell’O del 6 lug. 2011 (RU 2011 3323). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
107 Introdotto dal n. I dell’O del 6 lug. 2011 (RU 2011 3323). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Art. 71 Sistema d’informazione per il Centro danni DDPS
(art. 170 LSIM)
I dati personali contenuti nel Sistema d’informazione per il Centro danni DDPS (SCHAWE) sono indicati nell’allegato 34.
Art. 72 Sistema d’informazione strategico della logistica
(art. 176 LSIM)
I dati personali contenuti nel Sistema d’informazione strategico della logistica (SISLOG) sono indicati nell’allegato 35.
Art. 72bis Sistema PSN 108
(art. 179c LSIM)
1 I dati personali contenuti nel sistema PSN sono indicati nell’allegato 35bis.
2 Il sistema PSN è volto anche allo scambio di dati tra i sistemi d’informazione militari e i sistemi d’informazione secondo l’articolo 32a LArm.
3 La raccolta di dati secondo l’articolo 179d lettera e LSIM può essere effettuata anche a partire da tutti i sistemi d’informazione secondo l’articolo 32a LArm.
4 Le unità amministrative dell’Aggruppamento Difesa comunicano i dati del sistema PSN, per l’adempimento dei rispettivi compiti legali o contrattuali, anche:
- a.
- all’Ufficio centrale Armi, per il trattamento nei sistemi d’informazione secondo l’articolo 32a LArm;
- b.
- al PISA tramite un’interfaccia: le comunicazioni dell’Ufficio centrale Armi secondo l’articolo 32c capoverso 4 LArm.
108 Introdotto dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Art. 72ter Sistema d’informazione Amministrazione della federazione e delle società 109
(art. 179i LSIM)
I dati personali contenuti nel Sistema d’informazione Amministrazione della federazione e delle società (AFS) sono indicati nell’allegato 35ter.
109 Introdotto dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Sezione 2: ...
Art. 72a a 72e110
110 Introdotti dal n. I dell’O del 6 lug. 2011 (RU 2011 3323). Abrogati dal n. I dell’O del 20 mag. 2020, con effetto dal 1° lug. 2020 (RU 20202035).
Sezione 3: ...
Art. 72f a72fquinquies111
111 Introdotti dal n. I dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Abrogati dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, con effetto dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Sezione 4: ...
Art. 72g a72gsexies112
112 Introdotti dal n. I dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Abrogati dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, con effetto dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Sezione 4a: Sistema d’informazione concernente il personale della Farmacia dell’esercito113113 Introdotta dal n. I dell’O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2101).
113 Introdotta dal n. I dell’O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2101).
Art. 72gsepties Scopo e organo responsabile
1 Il Sistema d’informazione concernente il personale della Farmacia dell’esercito (PSA) serve al trattamento di dati relativi alla gestione del tempo e delle prestazioni del personale civile e militare della Farmacia dell’esercito nonché alla trasmissione di dati personali al PSN.
2 L’Aggruppamento Difesa gestisce il PSA.
Art. 72gocties Dati
I dati personali contenuti nel PSA sono indicati nell’allegato 35cbis.
Art. 72gnonies Raccolta dei dati
I dati nel PSA sono raccolti:
- a.
- presso i collaboratori della Farmacia dell’esercito interessati e i loro superiori;
- b.
- dal SIGDP;
- c.
- presso terzi.
Art. 72gdecies Comunicazione dei dati
1 L’Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del PSA agli organi e alle persone seguenti:
- a.
- ai collaboratori dell’Aggruppamento Difesa, per la consultazione e il trattamento dei propri dati;
- b.
- agli organi del personale, per il trattamento dei dati dei collaboratori nel rispettivo ambito;
- c.
- ai superiori, per la consultazione dei dati dei collaboratori subordinati nonché per il controllo e l’approvazione dei dati trattati da detti collaboratori.
- 2 Ai fini dell’adempimento di compiti legali o contrattuali, l’Aggruppamento Difesa comunica:
- a.
- tutti i dati personali contenuti nel PSA, a eccezione dei dati relativi alla gestione del tempo e delle prestazioni secondo l’allegato 35cbis numeri 2.2, 2.3 e 8.3: al PSN, in forma invariata, tramite un’interfaccia;
- b.
- i dati relativi alla gestione del tempo secondo l’allegato 35cbis numeri 2.2 e 8.3: al SIGDP.
Art. 72gundecies Conservazione dei dati
I dati personali del PSA sono conservati per dieci anni al massimo dalla partenza di un collaboratore.
Sezione 5: Collezioni ausiliarie di dati114114 Introdotta dal n. I dell’O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).
114 Introdotta dal n. I dell’O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).
Art. 72h Scopo e organo responsabile
Per la gestione di indirizzi, corsi di formazione e risorse le unità amministrative dell’Aggruppamento Difesa e i comandi militari possono trattare, in collezioni ausiliarie di dati necessarie al riguardo, dati personali che non sono degni di particolare protezione, sempre che il trattamento avvenga per scopi interni. Queste collezioni ausiliarie di dati servono all’organizzazione dei processi lavorativi nonché alla pianificazione e alla gestione di scuole, corsi e manifestazioni e non necessitano di basi specifiche.
Art. 72hbis Dati
Nelle collezioni ausiliarie di dati possono essere trattati esclusivamente i dati necessari all’adempimento del rispettivo compito secondo l’allegato 35d.
Art. 72hter Raccolta dei dati
Le unità amministrative dell’Aggruppamento Difesa e i comandi militari raccolgono i dati:
- a.
- dei militari: presso le persone interessate oppure dal PISA;
- b.
- presso gli impiegati del DDPS interessati oppure presso i loro superiori;
- c.
- di terzi: presso le persone interessate oppure tramite fonti pubblicamente accessibili.
Art. 72hquater Comunicazione dei dati
I dati delle collezioni ausiliarie di dati possono essere resi accessibili, mediante procedura di richiamo, alle persone competenti dell’Aggruppamento Difesa e ai comandi militari autorizzati.
Art. 72hquinquies Conservazione dei dati
I dati in collezioni ausiliarie di dati possono essere conservati per due anni al massimo a decorrere dalla conclusione della scuola, del corso o della manifestazione o dalla risoluzione del rapporto con il fornitore e del rapporto di lavoro.
Sezione 6: Sistema d’informazione Materiale storico dell’esercito115115 Introdotta dal n. I dell’O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).
115 Introdotta dal n. I dell’O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).
Art. 72i Scopo e organo responsabile
1 Il Sistema d’informazione Materiale storico dell’esercito (ISHAM) serve ad amministrare il materiale storico dell’Esercito svizzero definito come bene culturale. Serve all’adempimento dei compiti seguenti:
- a.
- registrazione del materiale storico dell’Esercito svizzero;
- b.
- registrazione di musei, collezionisti e associazioni per la tutela delle tradizioni qualificati;
- c.
- controllo della consegna di materiale storico dell’Esercito svizzero a musei, collezionisti e associazioni per la tutela delle tradizioni qualificati;
- d.
- controllo regolare delle condizioni di consegna fino alla restituzione del materiale storico dell’Esercito svizzero;
- e.
- controllo della presa in consegna di materiale storico dell’Esercito svizzero da parte dell’Ufficio centrale per il materiale storico dell’Esercito svizzero (UCMSE) da musei, collezionisti e associazioni per la tutela delle tradizioni qualificati, fino alla restituzione di detto materiale.
2 L’Aggruppamento Difesa116 gestisce l’ISHAM.
116 Nuova espressione giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641). Di detta mod.è tenuto conto in tutto il testo.
Art. 72ibis Dati
I dati contenuti nell’ISHAM sono indicati nell’allegato 35e.
Art. 72iter Raccolta dei dati 117
L’Aggruppamento Difesa raccoglie i dati personali per l’ISHAM presso i musei, i collezionisti e le associazioni per la tutela delle tradizioni qualificati. Raccoglie i dati relativi al materiale presso la Base logistica dell’esercito (BLEs) e l’Ufficio federale dell’armamento (armasuisse).
117 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2101).
Art. 72iquater Comunicazione dei dati
1 I dati dell’ISHAM sono accessibili esclusivamente ai collaboratori dell’UCMSE.
2 L’Aggruppamento Difesa comunica i dati dell’ISHAM alle autorità inquirenti penali e alle autorità di perseguimento penale, se ciò è necessario per le indagini.
3 Esso comunica ad armasuisse i dati di musei, collezionisti e associazioni per la tutela delle tradizioni qualificati previo loro consenso.
Art. 72iquinquies Conservazione dei dati
I dati riferiti a persone sono conservati per due anni al massimo a decorrere dalla restituzione del materiale storico all’UCMSE.
Sezione 7: Sistema d’informazione concernente il personale delle unità amministrative del DDPS esterne all’Aggruppamento Difesa118118 Introdotta dal n. I dell’O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2101).
118 Introdotta dal n. I dell’O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2101).
Art. 72j Organo responsabile
Per le unità amministrative del DDPS non appartenenti all’Aggruppamento Difesa, armasuisse gestisce il Sistema d’informazione concernente il personale delle unità amministrative del DDPS esterne all’Aggruppamento Difesa (PSB) e lo mette a disposizione di queste ultime.
Art. 72jbis Scopo
Il PSB serve al trattamento di dati relativi alla gestione del tempo e delle prestazioni del personale delle unità amministrative del DDPS esterne all’Aggruppamento Difesa, al disbrigo dei processi di supporto «Finanze» e «Logistica» nonché all’adempimento dei compiti della gestione degli immobili.
Art. 72jter Dati
I dati personali contenuti nel PSB sono indicati nell’allegato 35f.
Art. 72jquater Raccolta dei dati
Le unità amministrative del DDPS esterne all’Aggruppamento Difesa raccolgono i dati per il PSB:
- a.
- presso i collaboratori interessati di tali unità amministrative;
- b.
- presso i superiori diretti dei collaboratori interessati;
- c.
- dal SIGDP.
Art. 72jquinquies Comunicazione dei dati
1 Le unità amministrative del DDPS esterne all’Aggruppamento Difesa rendono accessibili mediante procedura di richiamo i dati del PSB agli organi e alle persone seguenti:
- a.
- ai collaboratori di tali unità amministrative, per la consultazione e il trattamento dei propri dati;
- b.
- agli organi del personale, per il trattamento dei dati dei collaboratori nel rispettivo ambito;
- c.
- ai superiori, per la consultazione dei dati dei collaboratori subordinati nonché per il controllo e l’approvazione dei dati trattati da detti collaboratori;
- d.
- in caso di trasferimenti del personale all’interno del DDPS, ai nuovi organi del personale e ai nuovi superiori competenti secondo le lettere b e c.
2 Esse comunicano i dati del PSB al SIGDP.
Art. 72jsexies Conservazione dei dati
I dati personali dei collaboratori sono conservati per una durata massima di dieci anni a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro con un’unità amministrativa del DDPS esterna all’Aggruppamento Difesa.
Capitolo 7: ...
Art. 73119
119 Abrogato dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, con effetto dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Capitolo 8: Mezzi di sorveglianza
Art. 74 Mezzi di sorveglianza autorizzati
1 L’esercito e l’amministrazione militare possono impiegare unicamente mezzi di sorveglianza regolarmente acquistati oppure in fase di valutazione, di prova presso la truppa o di introduzione e il cui impiego è proporzionato al mandato concreto.
2 Al momento della presentazione di una domanda di impiego di mezzi di sorveglianza aerotrasportati, le autorità civili forniscono la prova che esistono le basi legali di cui all’articolo 183 capoverso 2 LSIM. La prova è verificata dall’Aggruppamento Difesa. Se dette basi legali non esistono, la domanda è respinta.
- 3 Una volta all’anno, l’Aggruppamento Difesa fa sommariamente rapporto al DDPS, all’attenzione delle Commissioni della politica di sicurezza delle due Camere, in merito:120
- a.121
- allo scopo, alla durata e al numero degli impieghi ai sensi dell’articolo 181 capoverso 2 LSIM;
- b.
- al genere di mezzi di sorveglianza impiegati;
- c.122
- al genere di autorità a favore delle quali hanno avuto luogo gli impieghi.
120 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 20202035).
121 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 20202035).
122 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 20202035).
Art. 75 Impiego mascherato
I mezzi di sorveglianza possono essere impiegati in modo mascherato qualora in caso contrario risultasse pregiudicato l’adempimento dei compiti, segnatamente:
- a.
- se devono essere raccolte informazioni che non sarebbero ottenibili con un impiego non mascherato;
- b.
- per la protezione degli organi e delle persone che impiegano i mezzi di sorveglianza;
- c.
- se un impiego non mascherato è impossibile.
Art. 76 Comunicazione dei dati
Sono considerati rilevanti ai fini del perseguimento penale i dati concernenti:
- a.
- atti che potrebbero essere punibili;
- b.
- informazioni che potrebbero contribuire a impedire o chiarire reati.
Capitolo 9: Disposizioni finali
Art. 77 Modifica del diritto vigente
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato 36.
Art. 77a Disposizione transitoria della modifica del 25 gennaio 2017 123
1 Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito informa i militari destinati a essere incorporati in formazioni con obblighi permanenti di prontezza dal 1° gennaio 2018 e i comandanti competenti non appena tale incorporazione è nota.
2 I militari interessati comunicano al comandante competente i loro numeri di telefono, i loro indirizzi e-mail e il loro indirizzo di domicilio nonché spontaneamente, entro 14 giorni, i cambiamenti di tali dati.
123 Introdotto dall’all. n. 1 dell’O del 17 dic. 2014 (RU 2015 195, 2016 4331). Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 25 gen. 2017 sull’obbligo di prestare servizio militare nel quadro della transizione all’ulteriore sviluppo dell’esercito, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2017 487).
Art. 78 Entrata in vigore
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.
2 L’articolo 53 capoverso 1 lettera b ha effetto sino al 30 giugno 2011 al più tardi.
Allegato 1 124124 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del 10 gen. 2018 (RU 2018641). Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 20202035).
124 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del 10 gen. 2018 (RU 2018641). Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 20202035).
Detentori delle collezioni di dati e organi responsabili della protezione dei dati per i sistemi d’informazione dell’Aggruppamento Difesa
Allegato 1a 125125 Originario all. 1. Aggiornato dai n. II cpv. 1 delle O del 6 lug. 2011 (RU 2011 3323), del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209)’ dal n. 1 dell’all. all’O del 17 dic. 2014 (RU 2015 195), dal n. II cpv. 3 dell’O del 10 giu. 2016 (RU 2016 2101), dal n. I dell’O del 16 nov. 2016 (RU 2016 4333), dal n. I 1 dell’O del 25 gen. 2017 sull’obbligo di prestare servizio militare nel quadro della transizione all’ulteriore sviluppo dell’esercito (RU 2017 487), dal n. II cpv. 1 dell’O del 10 gen. 2018 (RU 2018641) e dal n. II cpv. 2 dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 20202035).
125 Originario all. 1. Aggiornato dai n. II cpv. 1 delle O del 6 lug. 2011 (RU 2011 3323), del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209)’ dal n. 1 dell’all. all’O del 17 dic. 2014 (RU 2015 195), dal n. II cpv. 3 dell’O del 10 giu. 2016 (RU 2016 2101), dal n. I dell’O del 16 nov. 2016 (RU 2016 4333), dal n. I 1 dell’O del 25 gen. 2017 sull’obbligo di prestare servizio militare nel quadro della transizione all’ulteriore sviluppo dell’esercito (RU 2017 487), dal n. II cpv. 1 dell’O del 10 gen. 2018 (RU 2018641) e dal n. II cpv. 2 dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 20202035).
Dati del PISA
1. Dati delle persone soggette all’obbligo di leva, delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare e di civili assistiti dalla truppa o impiegati per un intervento a tempo determinato nell’esercito
2. Dati delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio di protezione civile nonché di persone che, nella protezione civile, senza aver diritto a un’indennità di perdita di guadagno, sono chiamate a prestare impieghi di durata limitata, impartiscono istruzioni, partecipano a istruzioni o esercitano la funzione di contabile
Allegato 2 131131 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell’O del 10 gen. 2018 (RU 2018641). Aggionato dal n. II cpv. 2 dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 20202035).
131 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell’O del 10 gen. 2018 (RU 2018641). Aggionato dal n. II cpv. 2 dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 20202035).
Dati del MEDISA
Allegato 3 132132 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
132 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Dati dell’ITR
Dati personali:
Dati specifici al reclutamento:
Dati rilevati mediante esami, test e questionari:
Dati relativi all’attribuzione:
Allegato 4
Dati degli ISPE
Allegato 5
Dati della Banca dati di documentazione dei casi SPP
Allegato 5a 133133 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Aggiornato dal n. II cpv. 4 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
133 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Aggiornato dal n. II cpv. 4 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Dati del MEDIS FA
Allegato 6 134134 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).
134 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).
Dati dell’EAAD
In via supplementare, in caso di assunzione:
Dati rilevati previo consenso della persona interessata
Allegato 7 136136 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
136 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Dati dell’ISB
Allegato 8 137137 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209) e dal n. II cpv. 4 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
137 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209) e dal n. II cpv. 4 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Dati dell’IPV
Allegato 9 138138 Aggiornato dal n. II cpv. 4 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
138 Aggiornato dal n. II cpv. 4 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Dati del PERAUS
Allegato 10 140140 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
140 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Dati dell’OpenRID
Allegato 11
Dati dell’IHMR
Allegato 12
Dati dell’IVE
Allegato 13
Dati dell’IPont
Allegato 13a 141141 Introdotto dal n. II dell’all. 4 all’O del 26 ott. 2011 sulla protezione dei dati personali del personale federale (RU 2011 5589). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).
141 Introdotto dal n. II dell’all. 4 all’O del 26 ott. 2011 sulla protezione dei dati personali del personale federale (RU 2011 5589). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).
Dati dell’HYDRA
Allegato 14
Dati del SII-SSC
Allegato 15 143143 Abrogato dal n. II cpv. 2 dell’O del 26 giu. 2013, con effetto dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).
143 Abrogato dal n. II cpv. 2 dell’O del 26 giu. 2013, con effetto dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).
Allegato 16 144144 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209) e dal n. II cpv. 4 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
144 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209) e dal n. II cpv. 4 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Dati del MIL Office
Allegato 17 145145 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell’O del 10 giu. 2016 (RU 2016 2101). Aggiornato dal n. II cpv. 4 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
145 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell’O del 10 giu. 2016 (RU 2016 2101). Aggiornato dal n. II cpv. 4 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Dati dell’ISKM
Dati rilevati previo consenso della persona interessata
Allegato 18 146146 Abrogato dal n. II cpv. 2 dell’O del 26 giu. 2013, con effetto dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).
146 Abrogato dal n. II cpv. 2 dell’O del 26 giu. 2013, con effetto dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).
Allegato 19 147147 Aggiornato dal n. II cpv. 4 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
147 Aggiornato dal n. II cpv. 4 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Dati del FIS FT
Allegato 20
Dati del FIS FA
Allegato 21
Dati dell’IMESS
Allegato 21a 148148 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Abrogato dal n. II cpv. 5 dell’O del 10 gen. 2018, con effetto dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
148 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Abrogato dal n. II cpv. 5 dell’O del 10 gen. 2018, con effetto dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Allegato 22 149149 Abrogato dal n. II cpv. 2 dell’O del 6 lug. 2011, con effetto dal 1° ago. 2011 (RU 2011 3323).
149 Abrogato dal n. II cpv. 2 dell’O del 6 lug. 2011, con effetto dal 1° ago. 2011 (RU 2011 3323).
Allegato 23
Dati dell’AIS
Allegato 23a 150150 Introdotto dal n. II cpv. 1 dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 20202035).
150 Introdotto dal n. II cpv. 1 dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 20202035).
Dati del PEGASUS
Allegato 24
Dati del SD-PKI
Allegato 24a 152152 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Aggiornato dal n. II cpv. 4 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
152 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Aggiornato dal n. II cpv. 4 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Dati del MDS
Allegato 25 153153 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).
153 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).
Dati dei sistemi d’informazione per i simulatori
Allegato 26 154154 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell’O del 10 gen. 2018 (RU 2018641). Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 20202035).
154 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell’O del 10 gen. 2018 (RU 2018641). Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 20202035).
Dati del LMS DDPS
Allegato 27
Dati dell’ISGMP
Allegato 28
Dati del MIFA
Allegato 28a 155155 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
155 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Dati del sistema SPHAIR Expert
Allegato 29 156156 Aggiornato dal n. II cpv. 4 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
156 Aggiornato dal n. II cpv. 4 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Dati dell’ISFA
Allegato 29a 157157 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del 6 lug. 2011 (RU 2011 3323). Abrogato dal n. II cpv. 5 dell’O del 10 gen. 2018, con effetto dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
157 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del 6 lug. 2011 (RU 2011 3323). Abrogato dal n. II cpv. 5 dell’O del 10 gen. 2018, con effetto dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Allegato 29b 158158 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Abrogato dal n. II cpv. 5 dell’O del 10 gen. 2018, con effetto dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
158 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Abrogato dal n. II cpv. 5 dell’O del 10 gen. 2018, con effetto dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Allegato 30 159159 Aggiornato dal n. II cpv. 4 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
159 Aggiornato dal n. II cpv. 4 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Dati del sistema SIBAD
Allegato 31 161161 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
161 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Dati dell’ISKO
Dati personali (acquisiti a partire dal sistema SIBAD)
Dati concernenti l’azienda
Azienda
Incaricato della tutela del segreto
Dati concernenti i controlli
Atti
Mandati
Allegato 32
Dati del SIBE
Allegato 33 162162 Aggiornato dal n. II cpv. 4 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
162 Aggiornato dal n. II cpv. 4 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Dati del sistema ZUKO
Dati personali di base
Dati personali di base ZUKO
Dati personali di base ZUKO concernenti i diritti
Dati personali di base ZUKO concernenti le autorizzazioni
Dati concernenti i ruoli e i detentori di ruolo
Dati concernenti gli impianti
Dati dei sistemi
Dati di log
Allegato 33 bis163163 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
163 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Dati del sistema JORASYS
Allegato 33a 164164 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Aggiornato dal n. I 1 dell’O del 25 gen. 2017 sull’obbligo di prestare servizio militare nel quadro della transizione all’ulteriore sviluppo dell’esercito (RU 2017 487) e dal n. II cpv. 4 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
164 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Aggiornato dal n. I 1 dell’O del 25 gen. 2017 sull’obbligo di prestare servizio militare nel quadro della transizione all’ulteriore sviluppo dell’esercito (RU 2017 487) e dal n. II cpv. 4 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Dati dell’e-Alarm
Allegato 33b 165165 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).
165 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).
Dati dell’HARAM
Allegato 33c 166166 Introdotto dal n. 1 dell’all. all’O del 17 dic. 2014 (RU 2015 195). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell’O del 10 gen. 2018 (RU 2018641). Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 20202035).
166 Introdotto dal n. 1 dell’all. all’O del 17 dic. 2014 (RU 2015 195). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell’O del 10 gen. 2018 (RU 2018641). Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 20202035).
Dati del sistema FABIS
Allegato 33d 168168 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del 10 gen. 2018 (RU 2018641). Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 20202035).
168 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del 10 gen. 2018 (RU 2018641). Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 20202035).
Dati del sistema MIL PLATTFORM
Allegato 34 170170 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
170 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Dati del sistema SCHAWE
Dati concernenti le parti lese e gli autori dei danni
Dati concernenti i danni
Allegato 35 171171 Abrogato dal n. II cpv. 3 dell’O del 20 mag. 2020, con effetto dal 1° lug. 2020 (RU 20202035).
171 Abrogato dal n. II cpv. 3 dell’O del 20 mag. 2020, con effetto dal 1° lug. 2020 (RU 20202035).
Allegato 35 bis172172 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
172 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Dati del sistema PSN
Dati su persone soggette all’obbligo di leva, militari, ex militari, personale militare e terzi in quanto detentori di un’arma in prestito
Dati su persone soggette all’obbligo di leva, militari, ex militari e personale militare
Dati su militari, ex militari e personale militare
Dati sul personale militare
Dati dei collaboratori
Allegato 35 ter173173 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
173 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Dati dell’AFS
Allegato 35a 174174 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del 6 lug. 2011 (RU 2011 3323). Abrogato dal n. II cpv. 3 dell’O del 20 mag. 2020, con effetto dal 1° lug. 2020 (RU 20202035).
174 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del 6 lug. 2011 (RU 2011 3323). Abrogato dal n. II cpv. 3 dell’O del 20 mag. 2020, con effetto dal 1° lug. 2020 (RU 20202035).
Allegato 35b e 35c 175175 Introdotti dal n. II cpv. 3 dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Abrogati dal n. II cpv. 5 dell’O del 10 gen. 2018, con effetto dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
175 Introdotti dal n. II cpv. 3 dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Abrogati dal n. II cpv. 5 dell’O del 10 gen. 2018, con effetto dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Allegato 35c bis176176 Introdotto dal n. II cpv. 1 dell’O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2101).
176 Introdotto dal n. II cpv. 1 dell’O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2101).
Dati del PSA
Dati dei collaboratori
1 Reclutamento del personale
2 Gestione del personale
3 Retribuzione del personale
4 Assicurazioni sociali
5 Sviluppo del personale
6 Uscita/trasferimento
7 Personale militare
8 Dati aziendali
9 Altri dati
Allegato 35d 177177 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).
177 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).
Dati delle collezioni ausiliarie di dati
Allegato 35e 178178 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).
178 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).
Dati del Sistema d’informazione Materiale storico dell’esercito
Dati di musei, collezionisti e associazioni per la tutela delle tradizioni
Dati relativi a oggetti prestati, donazioni, condizioni e autorizzazioni
Allegato 35f 179179 Introdotto dal n. II cpv. 1 dell’O del 10 giu. 2016 (RU 2016 2101). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
179 Introdotto dal n. II cpv. 1 dell’O del 10 giu. 2016 (RU 2016 2101). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).