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Ordinanza
concernente l’apprezzamento medico dell’idoneità al
servizio militare e dell’idoneità a prestare servizio militare
(OAMM)1

del 24 novembre 2004 (Stato 1° gennaio 2021)

1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6493).

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 20 capoverso 3 e 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19952 (LM);
visto l’articolo 34 della legge federale del 20 dicembre 20193 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile,4

ordina:

2 RS 510.10

3 RS 520.1

4 Nuovo testo giusta l’all. 6 n. II 3 dell’O dell’11 nov. 2020 sulla protezione civile, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5031).

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto  

La pre­sen­te or­di­nan­za di­sci­pli­na la pro­ce­du­ra per l’ap­prez­za­men­to me­di­co dell’ido­nei­tà al ser­vi­zio mi­li­ta­re5 e dell’ido­nei­tà a pre­sta­re ser­vi­zio mi­li­ta­re6.

5 Nuo­va espr. giu­sta il n. I dell’O del 14 nov. 2012, in vi­go­re dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6493). Di det­ta mod. é te­nu­to con­to in tut­to il pre­sen­te te­sto.

6 Nuo­va espr. giu­sta il n. I dell’O del 14 nov. 2012, in vi­go­re dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6493). Di det­ta mod. é te­nu­to con­to in tut­to il pre­sen­te te­sto.

Art. 2 Idoneità al servizio militare e idoneità a prestare servizio militare 7  

1 È ido­neo al ser­vi­zio mi­li­ta­re dal pun­to di vi­sta me­di­co chiun­que può sod­di­sfa­re fi­si­ca­men­te, in­tel­let­tual­men­te e psi­chi­ca­men­te le esi­gen­ze del ser­vi­zio mi­li­ta­re sen­za met­te­re in pe­ri­co­lo la pro­pria sa­lu­te o quel­la di ter­zi adem­pien­do ta­li esi­gen­ze.

2 È ido­neo a pre­sta­re ser­vi­zio mi­li­ta­re chiun­que è ido­neo al ser­vi­zio mi­li­ta­re e dal pun­to di vi­sta me­di­co è in gra­do di pre­sta­re un ser­vi­zio mi­li­ta­re im­mi­nen­te.

7 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 14 nov. 2012, in vi­go­re dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6493).

Sezione 2: Autorità e competenze

Art. 38  

8 Abro­ga­to dal n. I dell’O del 14 nov. 2012, con ef­fet­to dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6493).

Art. 4 Apprezzamento medico dell’idoneità al servizio militare  

1 Per l’ap­prez­za­men­to me­di­co dell’ido­nei­tà al ser­vi­zio mi­li­ta­re, il me­di­co in ca­po dell’eser­ci­to co­sti­tui­sce del­le Com­mis­sio­ni per la vi­si­ta sa­ni­ta­ria (CVS).

2 Es­se com­pren­do­no un pre­si­den­te e al­me­no un mem­bro che, in quan­to me­di­ci ti­to­la­ri di un di­plo­ma fe­de­ra­le, so­no mi­li­ta­ri o per­so­ne as­sun­te dall’eser­ci­to.

3 Al­le CVS è as­se­gna­to un se­gre­ta­ria­to per l’ese­cu­zio­ne dei la­vo­ri am­mi­ni­stra­ti­vi.

Art. 5 Apprezzamento medico dell’idoneità a prestare servizio militare  

1 Per l’ap­prez­za­men­to me­di­co dell’ido­nei­tà a pre­sta­re ser­vi­zio mi­li­ta­re so­no com­pe­ten­ti:

a.
du­ran­te il ser­vi­zio: i me­di­ci in­ca­ri­ca­ti dell’as­si­sten­za me­di­ca del­la trup­pa;
b.
fuo­ri del ser­vi­zio: i me­di­ci del­la Sa­ni­tà mi­li­ta­re del­la Ba­se lo­gi­sti­ca dell’eser­ci­to (BLEs) as­sun­ti a ta­le fi­ne;
c.
per i mi­li­ta­ri del­le For­ze ae­ree che eser­ci­ta­no fun­zio­ni par­ti­co­la­ri: l’IMA.

2 I me­di­ci in­ca­ri­ca­ti dell’as­si­sten­za me­di­ca del­la trup­pa so­no vin­co­la­ti al­le de­ci­sio­ni del­le CVS.

Sezione 3: Procedura della Commissione per la visita sanitaria

Art. 6 Data 9  

Le per­so­ne sog­get­te all’ob­bli­go di le­va so­no sot­to­po­ste all’ap­prez­za­men­to me­di­co del­la pro­pria ido­nei­tà al ser­vi­zio mi­li­ta­re in oc­ca­sio­ne del re­clu­ta­men­to.

9 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 14 nov. 2012, in vi­go­re dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6493).

Art. 6a Apprezzamento dopo il reclutamento 10  

1 Chiun­que do­po il re­clu­ta­men­to de­ve sot­to­por­si all’ap­prez­za­men­to me­di­co è chia­ma­to a una gior­na­ta di vi­si­ta e di ap­prez­za­men­to me­di­ci (VAM).

2 Il Ser­vi­zio me­di­co mi­li­ta­re (S med mil) del­la Sa­ni­tà mi­li­ta­re del­la Ba­se lo­gi­sti­ca dell’eser­ci­to de­si­gna la CVS com­pe­ten­te.

3 Con la chia­ma­ta la per­so­na che de­ve es­se­re esa­mi­na­ta è di­spen­sa­ta fi­no all’ap­prez­za­men­to me­di­co:

a.
dall’en­tra­ta in ser­vi­zio per un ser­vi­zio d’istru­zio­ne;
b.
dall’en­tra­ta in ser­vi­zio per un ser­vi­zio d’ap­pog­gio o un ser­vi­zio at­ti­vo;
c.
dal com­pi­men­to del ti­ro ob­bli­ga­to­rio fuo­ri del ser­vi­zio.

4 Se i cer­ti­fi­ca­ti me­di­ci e gli al­tri rap­por­ti so­no suf­fi­cien­ti per l’ap­prez­za­men­to, la CVS com­pe­ten­te può, con il con­sen­so del­la per­so­na in­te­res­sa­ta, de­ci­de­re se­con­do la pro­ce­du­ra in as­sen­za.

10 In­tro­dot­to n. I dell’O del 14 nov. 2012, in vi­go­re dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6493).

Art. 7 Domanda 11  

Le per­so­ne e gli uf­fi­ci di cui all’ar­ti­co­lo 20 ca­po­ver­so 1 LM pos­so­no pre­sen­ta­re pres­so il S med mil una do­man­da di ap­prez­za­men­to me­di­co da par­te di una CVS. La do­man­da de­ve es­se­re mo­ti­va­ta, cor­re­da­ta dei ne­ces­sa­ri mez­zi di pro­va e pre­sen­ta­ta per scrit­to.

11 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 14 nov. 2012, in vi­go­re dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6493).

Art. 8 Accertamenti supplementari  

Se non so­no in gra­do di pren­de­re una de­ci­sio­ne de­fi­ni­ti­va fon­dan­do­si sull’esi­to del­le pro­prie vi­si­te, su­gli at­ti o sul­le in­for­ma­zio­ni ot­te­nu­te, le CVS or­di­na­no gli ac­cer­ta­men­ti sup­ple­men­ta­ri ne­ces­sa­ri.

Art. 9 Decisione  

1 Le de­ci­sio­ni del­le CVS sull’ido­nei­tà al ser­vi­zio mi­li­ta­re si fon­da­no sul­le di­ret­ti­ve fi­gu­ran­ti nell’al­le­ga­to 1; in ca­so di pa­ri­tà di vo­ti de­ci­de il pre­si­den­te.12

2 Il mem­bro del­la CVS che non è d’ac­cor­do con la de­ci­sio­ne può chie­de­re l’iscri­zio­ne del­le sue obie­zio­ni ne­gli at­ti.

3 La de­ci­sio­ne è spie­ga­ta a vo­ce e no­ti­fi­ca­ta per scrit­to al­la per­so­na esa­mi­na­ta ed even­tual­men­te è co­mu­ni­ca­ta al­la per­so­na o all’uf­fi­cio che ha pre­sen­ta­to la do­man­da.13

12 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vi­go­re dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7397). Cor­re­zio­ne del 16 gen. 2018 (RU 2018 85).

13 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 14 nov. 2012, in vi­go­re dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6493).

Sezione 4: Protezione della personalità 14

14 Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. 36 dell’O del 16 dic. 2009 sui sistemi d’informazione militari, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6667).

Art. 10 Tutela della sfera privata  

1 Nell’am­bi­to dell’ap­prez­za­men­to me­di­co dell’ido­nei­tà al ser­vi­zio mi­li­ta­re e dell’ido­nei­tà a pre­sta­re ser­vi­zio mi­li­ta­re va tu­te­la­ta la sfe­ra pri­va­ta del­le per­so­ne che de­vo­no es­se­re esa­mi­na­te.

2 La pre­sen­za di ter­zi è am­mes­sa sol­tan­to con il con­sen­so del­la per­so­na che de­ve es­se­re esa­mi­na­ta.

Art. 11 Segreto di servizio, segreto di funzione e segreto professionale  

Tut­te le con­sta­ta­zio­ni fat­te in oc­ca­sio­ne dell’ap­prez­za­men­to me­di­co dell’ido­nei­tà al ser­vi­zio mi­li­ta­re e dell’ido­nei­tà a pre­sta­re ser­vi­zio mi­li­ta­re sot­to­stan­no al se­gre­to di ser­vi­zio, al se­gre­to di fun­zio­ne e al se­gre­to pro­fes­sio­na­le.

Art. 12 Elaborazione di dati 15  

La Sa­ni­tà mi­li­ta­re del­la BLEs ela­bo­ra i da­ti per­so­na­li se­con­do gli ar­ti­co­li 6 e 7 dell’or­di­nan­za del 16 di­cem­bre 200916 sui si­ste­mi d’in­for­ma­zio­ne mi­li­ta­ri.

15 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I 7 dell’O del 3 dic. 2010, in vi­go­re dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971).

16 RS 510.911

Art.1317  

17 Abro­ga­to dal n. 4 dell’all. 36 dell’O del 16 dic. 2009 sui si­ste­mi d’in­for­ma­zio­ne mi­li­ta­ri, con ef­fet­to dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6667).

Sezione 5: Rimedi giuridici

Art. 14 Ricorso 18  

1 Con­tro la de­ci­sio­ne di una CVS di pri­ma istan­za può es­se­re pre­sen­ta­to ri­cor­so, en­tro 30 gior­ni dal­la no­ti­fi­ca, pres­so il S med mil.

2 Sem­pre che l’ar­ti­co­lo 39 LM e gli ar­ti­co­li 14 e 15 del­la pre­sen­te or­di­nan­za non di­spon­ga­no al­tri­men­ti, al­la pro­ce­du­ra di ri­cor­so si ap­pli­ca­no le di­spo­si­zio­ni del­la leg­ge fe­de­ra­le del 20 di­cem­bre 196819 sul­la pro­ce­du­ra am­mi­ni­stra­ti­va.

18 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 14 nov. 2012, in vi­go­re dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6493).

19 RS 172.021

Art. 15 Spese  

La pro­ce­du­ra di ri­cor­so è gra­tui­ta.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 16 Esecuzione  

1 Il Di­par­ti­men­to fe­de­ra­le del­la di­fe­sa, del­la pro­te­zio­ne del­la po­po­la­zio­ne e del­lo sport è in­ca­ri­ca­to dell’ese­cu­zio­ne del­le pre­sen­te or­di­nan­za.

2 Nel qua­dro del­le sue com­pe­ten­ze, il me­di­co in ca­po dell’eser­ci­to è au­to­riz­za­to a ema­na­re istru­zio­ni.

Art. 17 Abrogazione e modifica del diritto vigente  

1 L’or­di­nan­za del 9 set­tem­bre 199820 con­cer­nen­te l’ap­prez­za­men­to me­di­co dell’ido­nei­tà al ser­vi­zio e dell’ido­nei­tà a pre­sta­re ser­vi­zio è abro­ga­ta.

2 L’or­di­nan­za del 10 apri­le 200221 sul re­clu­ta­men­to è mo­di­fi­ca­ta se­con­do la ver­sio­ne dell’al­le­ga­to 3.

20 [RU 1998 2656, 2002 723all. 2 n.3]

21 [RU 2002723, 20034599art. 9 n. 1 5179 art. 24, 20044357art. 7 4955 all. 3 5299 art. 44, 20055099n. III 2, 20064705n. II 35, 2007389n. I II, 20096667 all. 36 n. 3, 20105971, 20115227n. I 4.5, 2017487n. I 2. RU 2018 7405all. 7 n. I 1]

Art. 18 Entrata in vigore  

La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 1° gen­na­io 2005.

Allegato 1 22

22 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7397). La correzione del 9 ott. 2018 concerne soltanto il testo francese (RU 2018 3341).

(art. 9 cpv. 1)

Decisioni delle CVS in merito all’idoneità al servizio militare

Le decisioni delle CVS in merito all’idoneità al servizio militare hanno il tenore e il significato seguenti:

1. Persone soggette all’obbligo di leva e militari

1.1 «Abile al servizio militare»:

la persona esaminata può essere istruita e impiegata senza riserve in una funzione militare conformemente al profilo dei requisiti.

1.2 «Abile al servizio militare, inabile al tiro»:

la persona esaminata può essere istruita e impiegata in una funzione militare conformemente al profilo dei requisiti. Per motivi medici non riceve tuttavia un’arma personale oppure deve riconsegnarla. La menzione «udito» indica che la persona esaminata non deve essere impiegata in vicinanza di fonti di forte rumore, segnatamente in caso di rumore generato da tiri, esplosioni o macchine da costruzione.

1.3 «Abile al servizio militare, non può condurre veicoli a motore militari»:

la persona esaminata è abile al servizio militare, ma per motivi medici non può condurre veicoli a motore militari.

1.4«Abile al servizio militare, con restrizioni»:

la persona esaminata è abile al servizio militare. Per motivi medici la sua idoneità alla marcia, a portare pesi o a sollevare pesi è lievemente o notevolmente limitata. La persona esaminata è istruita e impiegata soltanto in funzioni differenziate appositamente previste (conformemente ai profili dei requisiti).

1.5«Abile al servizio militare unicamente per servizi di retrovia»:

la persona esaminata può essere incorporata soltanto in determinate funzioni definite dai profili dei requisiti, esclusi gli impieghi di combattimento. Per motivi medici non riceve un’arma personale oppure deve riconsegnarla.

1.6 «Inabile al servizio militare»:

la persona esaminata non soddisfa per motivi medici le esigenze del servizio militare.

2. Persone soggette all’obbligo di leva

2.1 «Rimandato fino al reclutamento complementare»:

alla data dell’apprezzamento la persona esaminata non soddisfa per motivi medici le esigenze del servizio militare. Un ulteriore apprezzamento è eseguito in occasione del reclutamento complementare.

2.2 «Rimandato di un anno»:

alla data dell’apprezzamento la persona esaminata non soddisfa per motivi medici le esigenze del servizio militare. Un ulteriore apprezzamento è eseguito in occasione del reclutamento dell’anno successivo.

2.3 «Rimandato di due anni»:

alla data dell’apprezzamento la persona esaminata non soddisfa per motivi medici le esigenze del servizio militare. Un ulteriore apprezzamento è eseguito in occasione del reclutamento del secondo anno successivo.

2.4 Complessivamente i rimandi non devono superare i quattro anni.

3. Militari

3.1 «Abile al servizio militare, inabile al servizio d’avanzamento»:

la persona esaminata è abile al servizio militare, ma per motivi medici non deve essere chiamata a un servizio d’avanzamento.

3.2 «Abile al servizio militare unicamente per l’istruzione e il supporto»:

la persona esaminata è abile al servizio militare, ma può essere incorporata soltanto in una formazione Istruzione e supporto. Per motivi medici la sua idoneità alla marcia, a portare pesi o a sollevare pesi è lievemente o notevolmente limitata. La persona esaminata è istruita e impiegata soltanto in determinate funzioni.

3.3 «Dispensato fino al...»:

è ammessa una dispensa per la durata di due anni al massimo. Durante la dispensa, per motivi medici la persona esaminata è esentata dal servizio militare e dagli obblighi fuori del servizio, eccettuati l’obbligo di notificazione e l’obbligo di custodia e di manutenzione dell’equipaggiamento personale. Alla scadenza del termine, è di nuovo abile al servizio militare.

3.4 «Dispensato fino al ..., con nuovo apprezzamento»:

come «Dispensato». Prima della scadenza del termine, la persona esaminata è di nuovo chiamata a sottoporsi a un apprezzamento da parte della CVS.

4. Decisione della CVS speciale

«Abile al servizio militare unicamente per funzioni particolari, con oneri, inabile al tiro»:

per motivi medici la persona esaminata dovrebbe essere di principio dichiarata inabile al servizio militare e al servizio di protezione civile. Se è tenuta a pagare la tassa d’esenzione dall’obbligo militare e comunica esplicitamente per scritto la sua disponibilità a prestare servizio, può essere incorporata, da una CVS appositamente istituita, come soldato d’esercizio in una forma­zione Istruzione e supporto soldato d’esercizio (distaccamento d’esercizio [Dist eser]). Le esigenze del servizio devono essere adeguate all’attività civile e alle attitudini fisiche e intellettuali della persona interessata. Il medico che presiede la CVS può stabilire oneri vincolanti per lo svolgimento del servizio. Relativamente agli oneri, occorre sempre verificare i punti seguenti: attività sportive e necessità di pernottare al domicilio. La persona interessata non riceve un’arma personale oppure deve riconsegnarla.

5. Decisioni combinate

5.1 Persone soggette all’obbligo di leva e militari

Le decisioni «abile al servizio militare, inabile al tiro», «abile al servizio militare, non può condurre veicoli a motore militari», «abile al servizio militare, con restrizioni», «abile al servizio militare unicamente per servizi di retrovia» possono essere combinate.

5.2 Possibilità supplementari per i militari

La decisione «abile al servizio militare, inabile al servizio d’avanzamento» può essere combinata con le decisioni «abile al servizio militare, inabile al tiro», «abile al servizio militare, non può condurre veicoli a motore mili­tari», «abile al servizio militare, con restrizioni», «abile al servizio militare unicamente per servizi di retrovia».

La decisione «abile al servizio militare unicamente per l’istruzione e il supporto» può essere combinata con le decisioni «abile al servizio militare, inabile al tiro», «abile al servizio militare, non può condurre veicoli a motore militari».

5.3 Decisione della CVS speciale

La decisione «abile al servizio militare unicamente per funzioni particolari, con oneri, inabile al tiro» può essere combinata con la decisione «abile al servizio militare, non può condurre veicoli a motore militari».

Allegato 2 23

23 Abrogato dal n. 4 dell’all. 36 dell’O del 16 dic. 2009 sui sistemi d’informazione militari, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6667).

Allegato 3

(art. 17 cpv. 2)

Modifica del diritto vigente

...24

24 Le mod. possono essere consultate alla RU 2004 4955.

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