Ordinanza
sul servizio di volo militare
(OSVM)
del 19 novembre 2003 (Stato 1° maggio 2011)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 41 capoverso 3, 42 capoverso 2 lettera b, 54, 55 capoverso 3, 56 capoverso 3, 57, 58 e 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19951 (LM);
visto l’articolo 37 capoverso 1 della legge del 24 marzo 20002 sul personale federale (LPers);
visto l’articolo 17 capoverso 3 dell’ordinanza dell’Assemblea federale del
30 marzo 19493 sull’amministrazione dell’esercito (OAE-AF),
ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina l’ammissione e il servizio dei membri del servizio di volo militare.
Art. 2 Membri del servizio di volo militare
1 Al servizio di volo militare appartengono i membri del servizio di volo o di lancio con il paracadute e gli operatori di ricognitori telecomandati.
2 Sono considerati membri del servizio di volo o di lancio con il paracadute:
- a.
- i piloti militari:
- 1.
- piloti militari di professione,
- 2.
- piloti militari di milizia;
- b.
- gli operatori di bordo:
- 1.
- operatori di bordo di professione,
- 2.
- operatori di bordo di milizia;
- c.
- gli operatori di professione di sistemi Forward-Looking Infrared (operatori FLIR di professione);
- d.
- i fotografi di bordo di professione;
- e.
- gli esploratori paracadutisti:
- 1.
- ufficiali di professione con istruzione specialistica di esploratore paracadutista (ufficiali di professione degli esploratori paracadutisti),
- 2.
- sottufficiali di professione con istruzione specialistica di esploratore paracadutista (sottufficiali di professione degli esploratori paracadutisti),
- 3.
- esploratori paracadutisti di milizia;
- f.4
- piloti da trasporto civili del Servizio dei trasporti aerei della Confederazione (piloti da trasporto civili dello STAC).
3 Sono considerati operatori di ricognitori telecomandati:
- a.
- gli operatori di ricognitori telecomandati di professione:
- 1.
- piloti di ricognitori telecomandati,
- 2.
- operatori del carico utile dei ricognitori telecomandati;
- b.
- gli operatori di ricognitori telecomandati di milizia,
- 1.
- piloti di ricognitori telecomandati,
- 2.
- operatori del carico utile dei ricognitori telecomandati.
4 Introdotto dal n. I dell’O del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5043).
Sezione 2: Ammissione, ottenimento del brevetto e nomina
Art. 3 Ammissione
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) disciplina l’ammissione ai corsi d’istruzione del servizio di volo militare. A tal fine, tiene segnatamente conto dell’istruzione aeronautica preparatoria e generale, dell’idoneità fisica, intellettuale e psichica nonché della buona condotta.
Art. 4 Ottenimento del brevetto e nomina
Il DDPS disciplina l’ottenimento del brevetto da parte dei membri del servizio di volo militare e la nomina dei piloti militari di professione.
Sezione 3: Militari di milizia
Art. 5 Classificazione
1 I militari di milizia del servizio di volo o di lancio con il paracadute sono classificati nelle seguenti categorie:
a. | categoria A: |
| |
| |||
| |||
| |||
b.7 | categoria B: |
| |
| |||
| |||
c. | categoria C: |
|
2 Le Forze aeree decidono in ogni singolo caso sulla classificazione.
5 Introdotto dal n. I dell’O del 10 nov. 2004 (RU 2004 5043). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 giu. 2006 (RU 2006 2401).
6 Introdotto dal n. I dell’O del 16 giu. 2006 (RU 2006 2401).
7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 giu. 2006 (RU 2006 2401).
Art. 6 Servizi d’istruzione speciali
1 Per mantenere e promuovere la loro prontezza d’impiego, i militari di milizia del servizio di volo militare sono chiamati a corsi d’allenamento.
2 Inoltre, sono chiamati annualmente a un allenamento individuale come segue:
- a.8
- 1.i piloti militari di milizia che nella loro funzione professionale pilotano aeromobili di Stato e non sono incorporati in una squadriglia d’aviazione: per 45 giorni al massimo,
- 2.
- tutti gli altri piloti militari di milizia: per 12 giorni al massimo;
- b.
- gli operatori di bordo di milizia: per 8 giorni al massimo;
- c.
- gli esploratori paracadutisti di milizia: per 12 giorni al massimo;
- d.9
- 1.gli operatori di ricognitori telecomandati di milizia che nella loro funzione professionale pilotano aeromobili di Stato e non sono incorporati in una squadriglia di ricognitori telecomandati: per 45 giorni al massimo,
- 2.
- tutti gli altri operatori di ricognitori telecomandati di milizia: per 12 giorni al massimo.
3 I piloti militari di milizia, gli esploratori paracadutisti di milizia e gli operatori di ricognitori telecomandati di milizia compiono annualmente 33 giorni al massimo di servizio d’istruzione nel quadro dei servizi di perfezionamento della truppa.10
8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 giu. 2006 (RU 2006 2401).
9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 giu. 2006 (RU 2006 2401).
10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 giu. 2006 (RU 2006 2401).
Sezione 4: Esame dell’idoneità
Art. 7
1 Possono essere assegnate al servizio di volo, al servizio di lancio con il paracadute o al servizio di volo con ricognitori telecomandati soltanto le persone dichiarate fisicamente, intellettualmente e psichicamente idonee dall’Istituto di medicina aeronautica (IMA).
2 L’idoneità fisica, intellettuale e psichica è accertata per la prima volta in occasione dell’ammissione. In seguito, l’idoneità fisica è verificata periodicamente; essa è attestata dall’IMA mediante un certificato medico d’idoneità.
Sezione 5: Sospensione dal servizio di volo militare e riammissione; proscioglimento
Art. 8 Sospensione
1 I membri del servizio di volo militare sono sospesi temporaneamente o definitivamente dal servizio di volo militare se:
- a.
- non sussiste più l’idoneità medica;
- b.
- non soddisfano più le esigenze tecniche o psichiche;
- c.
- la loro funzione militare non è più necessaria;
- d.
- è loro accordato un congedo per l’estero secondo l’articolo 48 dell’ordinanza del 7 dicembre 199811 sui controlli militari, o non riescono ad allenarsi convenientemente durante un soggiorno all’estero di durata inferiore a sei mesi;
- e.
- come ufficiali sono assegnati ai militari non incorporati in una formazione secondo l’articolo 60 LM, eccettuati i piloti militari di professione;
- f.
- si trovano in congedo di maternità; oppure
- g.
- altri motivi importanti rendono inopportuno un ulteriore impiego nella loro funzione.
2 Per i piloti militari di milizia della categoria A invece della sospensione può essere ordinato il trasferimento nella categoria B.
3 Chi beneficia di un congedo per l’estero può essere, a richiesta, esentato dalla sospensione se:
- a.
- esiste la necessità militare e
- b.
- si impegna a compiere i servizi prescritti e si assume le spese di viaggio per il tratto dei percorsi all’estero.
11 [RU 1999 9412903art. 121 n. 1, 2001 190. RU 2004 5299art. 43]. Vedi ora l’O del 10 dic. 2004 sui controlli militari (RS 511.22).
Art. 9 Competenza e riammissione
Il DDPS disciplina la competenza per la sospensione dal servizio di volo e per la riammissione.
Art. 10 Proscioglimento dei piloti militari di professione e dei piloti da trasporto civili 12
1 I piloti militari di professione e i piloti da trasporto civili rimangono nel servizio di volo fino alla cessazione del rapporto di lavoro.13
2 I piloti di velivoli da combattimento monoposto nonché i primi piloti di velivoli da combattimento biposto e velivoli scuola a reazione lasciano il servizio di volo con aviogetti a 55 anni.
3 In casi eccezionali, il DDPS può, per motivi militari, aumentare il limite d’età segnatamente quando la funzione di comando del pilota e la prontezza d’impiego delle Forze aeree lo richiedono.
12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5043).
13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5043).
Art. 11 Proscioglimento dei piloti militari di milizia 14
1 I piloti militari di milizia che nella loro funzione professionale pilotano aeromobili di Stato e non sono incorporati in una squadriglia d’aviazione rimangono nel servizio di volo militare fino alla cessazione del rapporto di lavoro.
2 Tutti gli altri piloti militari di milizia sono prosciolti dal servizio di volo il più tardi alla fine dell’anno civile in cui compiono il 50° anno d’età. In considerazione del particolare impegno richiesto dal servizio di volo o per il riorientamento della carriera, il DDPS può prevedere ulteriori limitazioni per le singole funzioni.
3 I piloti collaudatori di armasuisse rimangono nel servizio di volo militare fino alla cessazione del rapporto di lavoro.
14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 giu. 2006 (RU 2006 2401).
Art. 12 Proscioglimento degli operatori di bordo, degli operatori FLIR di professione e dei fotografi di bordo di professione
1 Gli operatori di bordo di professione, gli operatori FLIR di professione e i fotografi di bordo di professione rimangono nel servizio di volo fino alla cessazione del rapporto di lavoro.
2 Gli operatori di bordo di milizia sono prosciolti dal servizio di volo il più tardi alla fine dell’anno civile in cui compiono il 50° anno d’età.
Art. 13 Proscioglimento degli esploratori paracadutisti
1 Gli ufficiali di professione degli esploratori paracadutisti e i sottufficiali di professione degli esploratori paracadutisti rimangono nel servizio di lancio con il paracadute fino alla cessazione del rapporto di lavoro.
2 Gli esploratori paracadutisti di milizia sono prosciolti dal servizio di lancio con il paracadute il più tardi alla fine dell’anno civile in cui compiono il 42° anno d’età.
Art. 14 Proscioglimento degli operatori di ricognitori telecomandati
1 Gli operatori di ricognitori telecomandati di professione rimangono nel servizio di volo militare fino alla cessazione del rapporto di lavoro.
2 Gli operatori di ricognitori telecomandati di milizia che nella loro funzione professionale pilotano aeromobili di Stato e non sono incorporati in una squadriglia di ricognitori telecomandati rimangono nel servizio di volo militare fino alla cessazione del rapporto di lavoro.15
3 Tutti gli altri operatori di ricognitori telecomandati di milizia sono prosciolti dal servizio di volo militare il più tardi alla fine dell’anno civile in cui compiono il 50° anno d’età.16
15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 giu. 2006 (RU 2006 2401).
16 Introdotto dal n. I dell’O del 16 giu. 2006 (RU 2006 2401).
Art. 15 Ulteriore impiego dopo la sospensione dal servizio di volo militare o dopo il proscioglimento 17
1 Dopo la loro sospensione (art. 8) o il loro proscioglimento (art. 10–14), i membri del servizio di volo militare possono essere ulteriormente impiegati in funzioni che richiedono le conoscenze e le esperienze acquisite.
2 Dopo la loro sospensione o il loro proscioglimento dal servizio di volo militare, possono prestare, fino al compimento del 50° anno d’età, 200 giorni al massimo, ma non oltre 25 giorni l’anno, in servizi di perfezionamento della truppa.18
3 Se membri del servizio di volo militare non sono più impiegati in una delle funzioni di cui al capoverso 1, il loro obbligo di prestare servizio militare è retto dall’OOPSM.
17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 giu. 2006 (RU 2006 2401).
18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 apr. 2011, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1385).
Sezione 6: Utilizzazione di aeromobili civili svizzeri e di aeromobili stranieri
Art. 1619
L’utilizzazione di aeromobili civili svizzeri e di aeromobili stranieri in relazione con il servizio di volo militare è disciplinata dal DDPS.
19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5043).
Sezione 7: Indennità
Art. 17 Diritto all’indennità
1 I militari di milizia del servizio di volo o di lancio con il paracadute titolari del brevetto ricevono un’indennità per le particolari esigenze poste dal servizio di volo o di lancio con il paracadute. Il diritto sussiste a partire dal mese in cui prestano servizio d’istruzione per la prima volta.
2 I piloti collaudatori di armasuisse non ricevono indennità.
3 L’indennità è stabilita nell’allegato.
Art. 18 Indennità in caso di sospensione e riduzione
L’indennità in caso di sospensione dal servizio di volo militare e la riduzione dell’indennità sono disciplinate dal DDPS.
Sezione 8: Obbligo d’assicurazione
Art. 19
1 I militari di milizia del servizio di volo o di lancio con il paracadute devono assicurarsi contro gli infortuni di volo o di lancio con il paracadute per 50 000 franchi al minimo in caso di morte e per 250 000 franchi al minimo in caso d’invalidità. Se non si assicurano presso l’assicurazione collettiva amministrata dalle Forze aeree, devono depositare la loro polizza d’assicurazione presso quest’ultime.
2 Tutte le altre persone che pilotano aeromobili militari o volano come passeggeri sono assicurati dalle Forze aeree per i medesimi importi.
3 L’assicurazione completa le prestazioni dell’assicurazione militare o le prestazioni secondo la LPers.
4 Per i militari di professione del servizio di volo o di lancio con il paracadute e per i piloti collaudatori di armasuisse, la conclusione dell’assicurazione è facoltativa.
5 Chi ha diritto a un indennità secondo l’articolo 17 o a un’indennità speciale secondo l’articolo 48 dell’ordinanza del 3 luglio 200120 sul personale federale, si assume i premi d’assicurazione. Negli altri casi i premi d’assicurazione sono assunti dalla Confederazione.
Sezione 9: Disposizioni finali
Art. 20 Esecuzione
Il DDPS è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza. Esso emana le prescrizioni d’esecuzione.
Art. 21 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 9 maggio 200321 sul servizio di volo militare (OSVM) è abrogata.
21 [ RU 2003 1302]
Art. 22 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.