Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), visto l’articolo 20 dell’ordinanza del 19 novembre 20031 sul servizio di volo militare (OSVM); ordina: |
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Art. 1 Oggetto
1 La presente ordinanza disciplina i compiti, le competenze e l’organizzazione dell’Istituto di medicina aeronautica delle Forze aeree (IMA). 2 L’IMA è l’istituto specializzato della Confederazione nel campo della medicina e della psicologia aeronautiche. |
Art. 2 Accertamenti dell’idoneità
1 L’IMA accerta l’idoneità dei candidati all’istruzione aeronautica preparatoria e dei candidati destinati a far parte del personale aeronavigante dell’esercito, in particolare piloti militari, esploratori paracadutisti, operatori di ricognitori telecomandati, operatori di bordo e fotografi di bordo di professione. 2 Verifica l’idoneità dei candidati destinati a far parte del personale militare di professione delle Forze aeree e dei gruppi di specialisti nonché dei candidati all’istruzione a ufficiale di stato maggiore generale. |
Art. 3 Verifica dell’idoneità
L’IMA svolge i seguenti accertamenti:
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Art. 5 Istruzione e impiego
1 L’IMA impartisce lezioni di medicina e psicologia aeronautiche al personale aeronavigante dell’esercito e ad altri gruppi di specialisti. 2 Collabora agli impieghi e all’istruzione nell’ambito del Servizio di soccorso aereo dell’esercito. 3 Ha il compito di selezionare i futuri medici aeronautici nonché di provvedere alla loro formazione medico-aeronautica e al perfezionamento dei medici aeronautici militari. 4 Provvede ai preparativi in vista di una mobilitazione. |
Art. 6 Ricerca e consulenza
1 L’IMA tratta sul piano sia scientifico che pratico tutte le questioni inerenti alla medicina e alla psicologia aeronautiche. 2 Collabora al miglioramento della sicurezza di volo, alla prevenzione degli incidenti aeronautici e in occasione delle indagini relative a incidenti aeronautici militari. 3 È competente per le questioni medico-tecniche inerenti all’equipaggiamento di protezione e salvataggio destinato al personale aeronavigante dell’esercito. 4 Intrattiene contatti specialistici con comitati del settore, scuole universitarie e istituzioni in Svizzera e all’estero. |
Art. 7 Attività di regolamentazione
1 L’IMA ha il compito di definire le condizioni di carattere medico e psicologico per l’ammissione dei militari al servizio di volo e al servizio di lancio militari. 2 Definisce le condizioni secondo il capoverso 1 in collaborazione con il comandante delle Forze aeree, con la brigata d’istruzione e d’allenamento delle Forze aeree o con gli organi di selezione interessati. 3 Emana prescrizioni medico-aeronautiche destinate al personale aeronavigante dell’esercito nonché prescrizioni tecniche destinate ai medici aeronautici militari. |
Art. 10 Competenza specialistica
1 Il medico in capo dell’esercito è competente per le questioni generali inerenti al servizio sanitario. 2 Il medico in capo dell’UFAC è competente per le questioni inerenti alla medicina aeronautica in relazione con la gestione dell’AeMC. 3 Il capo dell’IMA è l’unica persona competente per tutte le questioni e le decisioni inerenti alla medicina e alla psicologia aeronautiche a livello di aviazione militare. 4 Il capo dell’IMA è competente per i medici aeronautici incorporati nell’esercito. |
Art. 12 Assunzione delle spese mediche
1 Se l’IMA ordina visite o perizie supplementari per la valutazione dell’idoneità dei candidati, la valutazione dell’idoneità al volo o al lancio del personale aeronavigante dell’esercito o la valutazione di alti ufficiali superiori delle Forze aeree e di membri di gruppi di specialisti, i costi che ne derivano sono a carico della Confederazione. 2 A seconda della categoria di personale, i costi dei trattamenti effettuati dai medici di fiducia dell’IMA e da terapisti su ordine dell’IMA sono a carico dell’assicurazione militare, della Confederazione o dell’assicurazione malattie. 3 I costi per le visite e le perizie concernenti candidati di cui all’articolo 2 capoverso 2 o titolari di una licenza di pilota civile sono a carico degli interessati. |
Art. 13 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del DDPS del 15 novembre 20013 concernente l’Istituto di medicina aeronautica è abrogata. 3 [RU 2001 2748] |